Ciascuno dei due Stati, secondo le proprie norme, persegue chiunque, trovandosi sul proprio territorio, abbia violato, nel territorio dell’altro Stato, le norme previste dalla presente Convenzione o dalle sue disposizioni di esecuzione.
Al perseguimento dell’infrazione si procede su richiesta dello Stato ove è stata commessa, a seguito della trasmissione, per via ufficiale, del relativo processo verbale alle autorità competenti dell’altro Stato.
Tuttavia non si procederà a perseguire l’infrazione qualora il contravventore sia stato già giudicato con sentenza non più soggetta ad impugnazione ovvero se l’infrazione sia stata oggetto di provvedimento amministrativo definitivo, ovvero se sussista una causa di estinzione del reato o della pena, salvo che il condannato si sia sottratto all’esecuzione della pena inflittagli o al pagamento della sanzione pecuniaria determinata nel provvedimento amministrativo definitivo.
Le spese del procedimento non danno luogo ad alcun rimborso. L’importo delle somme riscosse in esecuzione delle sanzioni inflitte resta acquisito allo Stato che ha perseguito l’infrazione. La parte lesa ha diritto al rimborso delle spese ed al risarcimento dei danni con gli interessi di legge.