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0.973.262.331

Accordo tra il governo della Confederazione Svizzera e il governo della Repubblica Islamica del Pakistan che proroga l’accordo del 30 luglio 1973 sul consolidamento di debiti pakistani Conchiuso il 25 febbraio 1974 Entrato in vigore il 25 febbraio 1974

RU 1974 2211

Traduzione

(Stato 25 febbraio 1974)

Desiderosi di concedere un’assistenza finanziaria suppletiva al Pakistan intesa a sgravare la bilancia dei pagamenti mediante consolidamento e finanziamento di una parte dei debiti commerciali a medio termine,

il governo della Confederazione svizzera
e
il governo della Repubblica islamica del Pakistan

hanno convenuto la proroga dell’accordo del 30 luglio 1973 1
(dappresso accordo di consolidamento) conformemente alle disposizioni seguenti:

Art. 1

Il presente accordo si applica ai pagamenti per capitali menzionati nella lista allegata e giunti a scadenza tra il 1° luglio 1973 e il 30 giugno 1974 nonché agli interessi giusta l’accordo del 22 giugno 1964 2 tra il governo svizzero e quello pakistano sull’apertura di crediti di trasferimento nonché lo scambio di note del 9 gennaio 1967 3 tra i due detti governi riguardo all’aumento dei crediti di trasferimento, in quanto risultanti da prelievi anteriori al 31 ottobre 1972.

Le scadenze di cui al paragrafo 1 saranno regolate conformemente agli accordi conchiusi inizialmente tra le quattro banche svizzere e il governo pakistano. Tutti i pagamenti dovuti innanzi alla firma del presente accordo e non ancora trasferiti saranno effettuati e trasferiti subito dopo la firma dell’accordo.

Art. 2

Per il finanziamento dei debiti pakistani di cui all’articolo 1 del presente accordo, il governo svizzero aumenta il credito aperto in favore del Pakistan in virtù dell’articolo 2 dell’accordo di consolidamento per una somma uguale a quella dei pagamenti fatti ai creditori svizzeri.

Art. 3

Il governo svizzero pone il credito addizionale di cui all’articolo 2 del presente accordo a libera disposizione del governo pakistano conformemente all’articolo 5 dell’accordo di consolidamento.

Art. 4

Il governo pakistano paga conformemente all’articolo 6 dell’accordo di consolidamento un interesse sulle somme messegli a disposizione per la prima volta il 31 dicembre 1974.

Art. 5

Il governo pakistano rimborsa il credito addizionale messogli a disposizione conformemente all’articolo 2 del presente accordo in 7 rate semestrali uguali, la prima volta il 1° luglio 1975 e l’ultima volta il 1° luglio 1978.

Art. 6

Il governo pakistano paga alla Società di Banca svizzera per il conto del gruppo bancario un interesse annuo di consolidamento del 4 per cento su tutti i pagamenti di cui all’articolo 1 del presente accordo. Tale interesse è calcolato per il periodo compreso tra la scadenza contrattuale di ciascun pagamento e il versamento effettivo da parte del Governo pakistano. La somma complessiva di tale interesse di consolidamento è pagata subito dopo la firma del presente accordo. L’articolo 2 del presente accordo non è applicabile a quest’ultimo pagamento.

Art. 7

Gli articoli 3, 4, 8 e 10 dell’accordo di consolidamento s’applicano anche al presente accordo.

Art. 8

Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Fatto in due esemplari a Islamabad il 25 febbraio 1974 nelle lingue tedesca e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

J. Mallet

Per il Governo
della Repubblica islamica del Pakistan:

Aftab Ahmad Khan

Allegato

Debiti pakistani in capitale e interessi con scadenza il 1° luglio 1973 e il 30 giugno 1974

Scadenza

Capitale

Interesse 7½ %

Totale

31. 7. 1973

542 207.37

542 207.37

31. 8. 1973

314 550.95

314 550.95

30. 9. 1973

356 489.95

356 489.95

31. 10. 1973

386 286.—

386 286.—

30. 11. 1973

477 040.25

477 040.25

31. 12. 1973

664 030.40

1 137 766.80

1 801 797.20

31. 1. 1974

542 207.37

542 207.37

28. 2. 1974

314 550.95

314 550.95

31. 3. 1974

356 489.95

356 489.95

30. 4. 1974

386 286.—

386 286.—

31. 5. 1974

477 040.25

477 040.25

30. 6. 1974

664 030.40

1 034 994.10

1 699 024.50

Totale

5 481 209.844

2 172 760.905

7 653 970.74

In caso di errore di calcolo le somme sono debitamente corrette.

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