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0.975.222.3

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e il Regno della Cambogia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

RU 2001 500

Traduzione1

Concluso il 12 ottobre 1996

Entrato in vigore mediante scambio di note il 28 marzo 2000

(Stato 28 marzo 2000)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno della Cambogia,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse delle due Parti,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di aumentare la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:

  1. le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, sono considerate suoi cittadini;
  2. gli enti giuridici costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente che effettuano importanti operazioni commerciali sul territorio di questa stessa Parte;
  3. gli enti giuridici che non sono costituiti conformemente alla legislazione di questa Parte contraente, (i)qualora oltre il 50 per cento del loro capitale sociale appartiene a persone fisiche o a enti giuridici di questa Parte contraente; o(ii)qualora persone fisiche o enti giuridici di questa Parte hanno la facoltà di nominare una maggioranza dei loro amministratori, o sono altrimenti abilitati giuridicamente a dirigere le loro operazioni.

Il termine «investimenti» include ogni categoria di averi e in particolare:

  1. la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni mobiliari e immobiliari nonché usufrutti;
  2. le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
  3. i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione derivante da un contratto e avente un valore economico;
  4. i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli di utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
  5. le concessioni, comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità conformemente alla legge.

Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari.

Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può, in conformità del diritto internazionale, esercitare su di esse la sua sovranità o la sua giurisdizione.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente Accordo è applicabile agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente in conformità delle sue leggi e regolamenti da investitori dell’altra Parte contraente, prima o dopo l’entrata in vigore del medesimo.

Art. 3 Promozione, autorizzazione

Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e autorizza tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.

Dopo avere autorizzato un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia le autorizzazioni necessarie in relazione a tale investimento comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqualvolta risulti necessario, ogni Parte contraente si adopera per rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. 4 Trattamento dell’investimento

Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna delle due Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione o l’alienazione di tali investimenti.

Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello ch’essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di un qualunque Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.

Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investitori dell’altra Parte contraente per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello ch’essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di un qualunque Stato terzo, considerando che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.

Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un’unione doganale o un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 5 Libero trasferimento

Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente accorda a questi ultimi il libero trasferimento degli importi relativi a detti investimenti, in particolare:

  1. dei redditi;
  2. degli importi destinati al rimborso di prestiti o all’esecuzione di altri obblighi contrattuali;
  3. dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresi gli eventuali plusvalori.

In caso di difficoltà eccezionali nella bilancia dei pagamenti, una Parte contraente potrà limitare i trasferimenti di cui al paragrafo 1 lettera c del presente articolo. I trasferimenti dovranno tuttavia poter essere effettuati in tre rate annue uguali.

Art. 6 Espropriazione, indennizzo

Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o di nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse sociale o pubblico e a condizione ch’essi non siano discriminatori, che siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato dell’investimento espropriato immediatamente prima che venga effettuato o reso pubblico, considerato che è determinante il primo di questi eventi. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è pagato nella valuta del Paese d’origine dell’investimento e versato senza indugio all’avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 4 del presente Accordo per quanto riguarda la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra pertinente contropartita.

Art. 7 Principio di surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte contraente secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore se un pagamento è stato fatto dalla prima Parte contraente in virtù di questa garanzia.

Art. 8 Controversie tra una Parte contraente e un investitore
dell’altra Parte contraente

Per trovare una soluzione amichevole alle controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente, le parti interessate procedono a consultazioni.

Se tali consultazioni non giungono ad alcuna soluzione entro sei mesi dalla domanda della loro apertura l’investitore può sottoporre la controversia:

  1. all’Ufficio internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652, quando il Regno della Cambogia avrà aderito a detta Convenzione; o
  2. a un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo accordo contrario delle parti in causa, è costituito secondo le norme di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); le parti alla controversia possono anche convenire di sottoporre la controversia a un arbitro unico.

La Parte contraente che è parte alla controversia non può, in nessun momento della procedura di composizione o dell’esecuzione della sentenza, eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto.

Nessuna delle Parti contraenti intenta un’azione per via diplomatica per una controversia sottoposta ad arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza pronunciata da un tribunale arbitrale.

Art. 9 Controversie tra Parti contraenti

Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica.

Se le due Parti contraenti non giungono a una composizione entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se i due arbitri non giungono a un accordo sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se, nei casi previsti nei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura.

Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 10 Altri obblighi

Se le disposizioni legislative di una Parte contraente o norme di diritto internazionale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest’ultimo nella misura in cui siano più favorevoli.

Ogni Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell’altra Parte.

Art. 11 Disposizioni finali

Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono reciprocamente notificati l’adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato tacitamente rinnovato di volta in volta per un periodo di due anni alle medesime condizioni.

In caso di denuncia, le disposizioni previste dagli articoli 1-10 del presente Accordo si applicano ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia. Fatto a Phnom Penh, il 12 ottobre 1996, in due originali, ciascuno in francese e nelle lingue Khmer e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Jean-Pascal Delamuraz

Per il Governo
del Regno della Cambogia:

Chanthol Sun