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0.975.224.5

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

RU 2003 753

Traduzione1

Concluso il 24 settembre 1999

Entrato in vigore con scambio di note il 2 maggio 2002

(Stato 2 maggio 2002)

Preambolo

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica del Cile,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:

  1. le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
  2. gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;
  3. gli enti giuridici costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato qualsiasi ed effettivamente controllati da cittadini della Parte contraente interessata o da enti giuridici, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa Parte contraente.

Il termine «investitore» comprende ogni tipo di averi e in particolare:

  1. la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
  2. le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
  3. i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
  4. i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
  5. le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.

Il termine « territorio » comprende la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, nella misura in cui il diritto internazionale consenta alla Parte contraente interessata di esercitare su di esse i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione.

Art. 2 Campo d’applicazione

Il presente Accordo è applicabile agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente in conformità delle sue leggi e regolamenti da investitori dell’altra Parte contraente, prima o dopo l’entrata in vigore del medesimo. Esso non si applica tuttavia a controversie o litigi sorti nel periodo precedente la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo non è applicabile agli investimenti di persone fisiche che hanno la cittadinanza di entrambe le Parti contraenti, tranne nel caso in cui queste persone, nel momento in cui è stato effettuato l’investimento e anche in seguito, risiedevano al di fuori della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento.

Art. 3 Promozione, autorizzazione

Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e li autorizza in conformità delle proprie leggi e regolamenti.

Dopo aver autorizzato un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa in conformità delle proprie leggi e regolamenti. Allo stesso modo, ciascuna Parte contraente facilita il rilascio delle autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. 4 Protezione, trattamento

Ciascuna Parte contraente tutela sul proprio territorio gli investimenti effettuati conformemente alla propria legislazione da investitori dell’altra Parte contraente evitando di intralciare con provvedimenti ingiustificati o discriminatori la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, lo sviluppo, l’alienazione ed eventualmente la liquidazione di tali investimenti.

Ciascuna Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente. Tale trattamento non deve essere meno favorevole rispetto a quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai suoi investitori o rispetto a quello di cui godono gli investimenti effettuati da investitori della nazione più favorita, a condizione che tale trattamento risulti più favorevole.

Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un’unione doganale o un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 5 Libero trasferimento

Ciascuna Parte contraente garantisce agli investitori dell’altra Parte contraente il trasferimento, senza indugio e in moneta liberamente convertibile, degli importi relativi a un investimento, segnatamente:

  1. degli interessi, dividendi, guadagni e altri introiti correnti;
  2. dei rimborsi di prestiti;
  3. degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti;
  4. dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1, paragrafo (2), lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo;
  5. dei conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo sviluppo degli investimenti;
  6. dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresi gli eventuali plusvalori.

È considerato immediatamente realizzato ogni trasferimento avvenuto entro il termine normalmente richiesto per l’adempimento delle formalità di trasferimento. Tale termine inizia a decorrere il giorno in cui la relativa richiesta viene regolarmente inoltrata e in nessun caso può oltrepassare i due mesi.

Art. 6 Espropriazione, indennizzo

Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi non siano discriminatori, che siano autorizzati da una legge formale e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è pagato in una valuta liberamente convertibile accettata dall’investitore e versato senza indugio all’avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede. La legalità dell’espropriazione, della nazionalizzazione o del provvedimento equivalente e l’ammontare dell’indennità devono poter essere riesaminati nell’ambito di una procedura ordinaria.

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 4 paragrafo 2 del presente Accordo per quanto riguarda la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra valida contropartita.

Art. 7 Condizioni più favorevoli

Nonostante le disposizioni del presente Accordo, sono applicabili le condizioni più favorevoli previste dalla legislazione nazionale o quelle che sono state o che saranno convenute tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente.

Art. 8 Principio di surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore se un pagamento è stato fatto dalla prima Parte contraente in virtù di questa garanzia.

Art. 9 Controversie tra una parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente

Per trovare una soluzione amichevole alle controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente, impregiudicato l’articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra Parti contraenti) le parti interessate procedono a consultazioni.

Se tali consultazioni non giungono ad alcuna soluzione entro sei mesi dalla domanda della loro apertura, l’investitore può sottoporre la controversia alla giurisdizione nazionale della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento o all’arbitrato internazionale. In quest’ultimo caso l’investitore può scegliere tra:

  1. l’Ufficio internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e soggetti d’altri Stati, aperta alla firma il 18 marzo 19652 a Washington, e
  2. un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo accordo contrario delle parti in causa, è costituito secondo le norme d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

L’investitore che ha sottoposto la controversia alla giurisdizione nazionale può adire i tribunali arbitrali di cui al paragrafo 2 del presente articolo soltanto se l’istanza nazionale competente non ha emesso una decisione nel merito entro 18 mesi.

Le Parti contraenti acconsentono a sottoporre all’arbitrato internazionale qualsiasi controversia relativa a investimenti.

La Parte contraente che è parte alla controversia non può, in nessun momento della procedura, avvalersi della sua immunità o eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale della perdita del danno subìto.

Nessuna delle Parti contraenti intenta un’azione per via diplomatica per una controversia sottoposta a un tribunale arbitrale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale.

Il tribunale arbitrale statuisce sulla base del presente Accordo e di altri accordi applicabili fra le Parti contraenti, delle disposizioni di qualsiasi altro accordo relativo agli investimenti, del diritto della Parte contraente in causa, comprese le norme di diritto internazionale privato, nonché i principi e le norme pertinenti di diritto internazionale.

Art. 10 Controversie tra Parti contraenti

Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica.

Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Se i due arbitri non giungono a un accordo sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Se, nei casi previsti nei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito a esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura. Inoltre, ciascuna Parte contraente assume le spese dell’arbitro da essa designato e della propria rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti, salvo che le stesse non convengano altrimenti.

Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 11 Rispetto degli obblighi

Ogni Parte contraente garantisce in ogni momento il rispetto degli obblighi da essa assunti nei confronti degli investimenti effettuati da investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 12 Disposizioni finali

Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono reciprocamente notificati l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali. Esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni; dopo questo termine, viene prolungato per una durata illimitata. Alla scadenza del periodo di dieci anni, il presente Accordo può essere denunciato in ogni momento con preavviso scritto di dodici mesi.

In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–11 del presente Accordo si applicano ancora per un periodo di venti anni agli investimenti effettuati prima della denuncia.

Il presente Accordo viene applicato indipendentemente dall’esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le due Parti contraenti. Fatto a Berna, il 24 settembre 1999, in sei originali, di cui due in tedesco, due in spagnolo e due in inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

David Syz

Per il Governo della
Repubblica del Cile:

Alejandro Jara Puga

Protocollo

Sottoscrivendo l’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica del Cile concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti, i firmatari plenipotenziari hanno inoltre convenuto le seguenti disposizioni, che costituiscono parte integrante del suddetto Accordo.

Ad Art. 5

Nonostante le disposizioni dell’articolo 5, la Repubblica del Cile si riserva il diritto di autorizzare il rimpatrio del capitale soltanto allo scadere del termine di un anno dal suo conferimento da parte dell’investitore. In nessun caso gli investitori svizzeri sono trattati, in materia di trasferimento, in modo meno favorevole rispetto agli investitori di qualsiasi altro Stato.

Ad Art. 5 e 9

I cittadini di una Parte contraente che risiedono sul territorio della Parte contraente in cui l’investimento è effettuato non possono esigere, per quanto concerne gli articoli 5 e 9, un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini di quest’ultima Parte contraente, salvo che il loro investimento sia costituito da capitale proveniente dall’esterno del territorio di questa Parte contraente.

Fatto a Berna, il 24 settembre 1999, in sei originali, di cui due in tedesco, due in spagnolo e due in inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

David Syz

Per il Governo della
Repubblica del Cile:

Alejandro Jara Puga

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