Lexipedia

0.975.246.7

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e il Regno Ascemita di Giordania concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

RU 20063221

Traduzione1

Concluso il 25 febbraio 2001

Entrato in vigore mediante scambio di note l’11 dicembre 2001

(Stato 11 dicembre 2001)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno Ascemita di Giordania,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:

  1. le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, sono considerate suoi cittadini;
  2. gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte contraente;
  3. gli enti giuridici che, costituiti conformemente alla legislazione di un qualsiasi Paese, sono controllati direttamente o indirettamente da persone fisiche o da enti giuridici ai sensi delle lettere (a) e (b) del presente capoverso e appartengono sostanzialmente a dette persone o a detti enti.

Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare, ma non esclusivamente:

  1. la proprietà di beni mobili e immobili come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari nonché usufrutti;
  2. le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
  3. i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
  4. i diritti di proprietà intellettuale inclusi in particolare, ma non esclusivamente, i diritti d’autore e diritti affini, i marchi di fabbrica o di commercio, i brevetti d’invenzione, i disegni e modelli industriali, i procedimenti tecnici, le novità vegetali, il know-how, il segreto d’affari, i nomi commerciali e la clientela;
  5. i diritti conferiti per legge o per contratto quali concessioni, licenze, autorizzazioni e permessi.

Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, le plusvalenze patrimoniali, i dividendi, i canoni e gli onorari.

Il termine «territorio» designa le zone marittime adiacenti allo Stato costiero interessato nella misura in cui detto Stato può esercitare la propria sovranità o la propria giurisdizione in conformità del diritto internazionale.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, da investitori dell’altra Parte contraente, prima o dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Tuttavia non si applica ai crediti sorti da eventi verificatisi anteriormente all’entrata in vigore del medesimo.

Art. 3 Promozione, ammissione

Ciascuna Parte contraente promuove, per quanto possibile, gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.

Dopo avere ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia le necessarie autorizzazioni relative a tali investimenti comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogni qualvolta necessario, ciascuna Parte contraente si impegna a rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. 4 Protezione, trattamento

Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente e beneficiano di un trattamento giusto ed equo. Nessuna delle Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione o l’alienazione di tali investimenti.

Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di uno Stato terzo, fermo restando che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.

Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investimenti, fermo restando che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.

Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di un qualunque Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un’unione doganale o di un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 5 Libero trasferimento

Ciascuna Parte contraente garantisce agli investitori dell’altra Parte contraente il trasferimento, senza indugio e in valuta liberamente convertibile, dei pagamenti relativi a un investimento in particolare, ma non esclusivamente:

  1. dei redditi;
  2. dei rimborsi di prestiti;
  3. degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti;
  4. dei canoni e altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 capoverso (2) lettere (c), (d) e (e) del presente Accordo;
  5. del capitale iniziale e degli apporti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo sviluppo dell’investimento;
  6. dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale dell’investimento, compresi gli eventuali plusvalori ;
  7. degli importi derivanti dalla composizione di una controversia relativa a un investimento;
  8. dei salari e altre remunerazioni di personale assunto all’estero in relazione con l’investimento.

Salva disposizione contraria dell’investitore, i trasferimenti sono effettuati al saggio di cambio applicabile alla data del trasferimento, conformemente alle norme in materia di cambio in vigore sul territorio della Parte contraente dove è stato effettuato l’investimento.

Art. 6 Espropriazione

Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione, di nazionalizzazione né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che essi non siano discriminatori, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato dell’investimento espropriato immediatamente prima che venga effettuato o reso pubblico, fermo restando che è determinante il primo di questi eventi. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è stabilito in valuta liberamente convertibile e versato senza indugio all’avente diritto indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.

L’espressione «conformi alle prescrizioni legali» di cui al capoverso (1) del presente articolo sottintende, in particolare, il diritto di un investitore di una Parte contraente, colpito da esproprio ad opera dell’altra Parte, di ottenere immediata revisione del suo caso inclusa la valutazione del suo investimento e il pagamento di un indennizzo, in conformità delle disposizioni del presente articolo, da parte di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità competente e indipendente di detta Parte contraente. Art. 7 Compensazione delle perdite

Gli investitori di una delle Parti contraenti i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o sommossa, sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente fruiscono, da parte di quest’ultima, per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altro regolamento, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o a quello di un qualsiasi Stato terzo. Detti pagamenti sono liberamente trasferibili al saggio di cambio applicabile alla data del trasferimento conformemente alle vigenti norme sul cambio.

sono risarciti mediante restituzione o adeguato indennizzo. I relativi pagamenti sono liberamente trasferibili al saggio di cambio applicabile alla data del trasferimento, conformemente alle norme in vigore sul cambio.

Senza pregiudizio del capoverso (1) del presente articolo, gli investitori di una Parte contraente che in una delle situazioni contemplate dal detto capoverso hanno subito perdite sul territorio dell’altra Parte contraente a causa:

  1. della requisizione dei loro averi da parte delle forze armate o delle autorità di questa Parte contraente, o
  2. della distruzione dei loro averi da parte delle forze armate o delle autorità di questa Parte contraente non a seguito di un’azione militare o di un evento particolare,

Art. 8 Principio di surrogazione

Se una Parte contraente o una persona giuridica, di diritto pubblico o privato, debitamente autorizzata da quest’ultima Parte accorda, in virtù di una garanzia contro i rischi non commerciali, un indennizzo a uno dei suoi investitori per un investimento effettuato sul territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima Parte riconosce la surrogazione della prima Parte contraente o della persona giuridica debitamente autorizzata da quest’ultima nei diritti dell’investitore in virtù del presente Accordo.

Art. 9 Composizione delle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente

Allo scopo di trovare una soluzione amichevole alle controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente, senza pregiudizio dell’applicazione dell’articolo 10 del presente Accordo, le Parti interessate procedono a consultazioni.

Se tali consultazioni non portano ad alcuna soluzione entro sei mesi dalla domanda scritta della loro apertura, l’investitore può deferire la controversia alle giurisdizioni competenti della Parte contraente sul territorio della quale è stato effettuato l’investimento o all’arbitrato internazionale. In quest’ultimo caso l’investitore può sottoporla a sua scelta:

  1. al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati2, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965 (di seguito denominata «la Convenzione di Washington»);
  2. a un tribunale arbitrale ad hoc costituito, salvo che le Parti non dispongano altrimenti, secondo il regolamento d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); o
  3. all’arbitrato conformemente alle norme sull’arbitrato della Camera di commercio internazionale (CCI).

Ciascuna delle Parti contraenti acconsente a sottoporre ad arbitrato internazionale qualsiasi controversia relativa a un investimento.

La Parte contraente che è parte alla controversia non può, in nessun momento della procedura di composizione o di esecuzione della sentenza, avvalersi della sua immunità o eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito.

Una società che è stata incorporata o costituita conformemente alle leggi in vigore sul territorio di una Parte contraente e che era controllata da cittadini o da società dell’altra Parte prima dell’insorgere della controversia, è considerata società dell’altra Parte contraente ai sensi dell’articolo 25 (2) (b) della Convenzione di Washington.

Nessuna delle Parti contraenti intenta un’azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all’arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale.

La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le Parti alla controversia ed è eseguita conformemente alla legislazione nazionale.

Art. 10 Composizione delle controversie tra le Parti contraenti

Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica.

Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte contraente di procedere entro due mesi a tale designazione l’arbitro è nominato, su richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, su richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se, nei casi previsti nei capoversi (3) e (4) del presente articolo il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare questo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura.

Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 11 Altri obblighi

Se le disposizioni legislative di una Parte contraente o le norme di diritto internazionale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, tali disposizioni prevalgono su quest’ultimo nella misura in cui siano più favorevoli.

Ciascuna Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 12 Disposizioni finali

Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono reciprocamente notificato l’adempimento delle formalità legali per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di sei mesi prima dello scadere di tale periodo, è considerato come rinnovato di volta in volta alle stesse condizioni per periodi successivi di due anni.

In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–11 del presente Accordo si applicano ancora per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia.

Il presente Accordo sostituisce la «Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Hascemita di Giordania per il promovimento e la protezione reciproca degli investimenti» 3 , firmata a Berna l’11 novembre 1976 e entrata in vigore il 2 marzo 1977. Fatto ad Amman il 25 febbraio 2001, in due originali, ciascuno dei quali in lingua francese, araba e inglese, ogni testo facente parimente fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

David Syz

Per il Governo
del Regno Ascemita di Giordania:

Wasif Azar