Ai fini del presente Accordo:
Un’eventuale modifica della forma in cui il bene patrimoniale è investito o reinvestito non ne modifica il carattere di investimento.
Il termine «investimento» designa ogni tipo di averi costituito o acquisito da un investitore della Parte contraente sul territorio dell’altra Parte contraente avente le caratteristiche di un impegno di capitali o di altre risorse, quali il conseguimento di un guadagno o di un profitto o l’assunzione di rischi, compresi:
- la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi diritto correlato come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
- società o azioni, quote sociali o altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico, ad eccezione dei crediti monetari derivanti esclusivamente da contratti commerciali per la vendita di beni o servizi;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di commercio o di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- i diritti conferiti in virtù di una legge, di un contratto o per decisione di un’autorità quali concessioni, licenze, autorizzazioni e permessi.
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, hanno la cittadinanza della medesima. Ciò non include le persone fisiche cittadine delle due Parti contraenti, salvo che al momento dell’investimento tali persone erano domiciliate al di fuori della Parte contraente in cui è stato costituito o acquisito l’investimento e lo sono tuttora;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società di capitali, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente che hanno sede e svolgono attività economiche reali sul territorio di questa stessa Parte contraente;
- gli enti giuridici non costituiti secondo la legislazione di detta Parte contraente, ma che sono detenuti o effettivamente controllati da persone fisiche o enti giuridici così come sono definiti alle lettere (a) e (b) del presente paragrafo.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni o altre remunerazioni e pagamenti, compresi i pagamenti in natura.
Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente sul quale una Parte contraente può esercitare la propria sovranità o giurisdizione conformemente al diritto internazionale.