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Convenzione tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Malaisia concernente il promovimento e la protezione reciproca degli investimenti Conchiusa il 1° marzo 1978

RU 1978 1183

Traduzione1

Entrata in vigore con scambio di note il 9 giugno 1978

(Stato 9 giugno 1978)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Malaisia,

desiderosi di incrementare la cooperazione economica tra i due Stati,

intenzionati a creare condizioni favorevoli all’investimento di capitali nei due Stati e ad intensificare la collaborazione tra i cittadini e le società dei medesimi nei settori della scienza, della tecnologia e dell’industria,

consapevoli della necessità di proteggere gli investimenti dei cittadini e delle società dei due Stati e di stimolare il trasferimento di capitali ai fini della prosperità economica dei due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ogni Parte Contraente incoraggerà quanto possibile gli investimenti fatti sul proprio territorio da cittadini o società dell’altra Parte, e ammetterà tali investimenti conformemente alla propria legislazione.

Art. 2

Ai fini della presente Convenzione:

  1. Il termine «cittadini» designa le persone fisiche le quali, giusta la legislazione di ogni Parte Contraente, sono considerate cittadini di tale Stato.
  2. Il termine «società» designa:a)per quanto concerne la Confederazione Svizzera, le collettività, istituzioni o fondazioni con personalità giuridica, nonché le società in nome collettivo o in accomandita e le altre comunità di persone senza personalità giuridica costituite giusta il diritto svizzero, o nelle quali i cittadini svizzeri hanno, direttamente o indirettamente, un interesse preponderante;b)per quanto concerne la Malaisia, ogni società a responsabilità limitata, stabilita nel suo territorio, come anche ogni persona giuridica, o comunità di persone, costituita giusta la sua legislazione.
  3. 3. a)
  4. b) a condizione che detti beni,
  5. c) Una modificazione della forma dell’investimento non sarà considerata contrastante con la classificazione del medesimo purché non contraddica la formula d’ammissione relativa ai beni originariamente investiti.
  6. Il termine «redditi» designa gli ammontari che un investimento produce durante un periodo determinato sotto forma di benefici netti o di interessi.

Art. 3

Ogni Parte Contraente proteggerà, sul suo territorio, gli investimenti fatti, conformemente alla propria legislazione, da cittadini o società dell’altra e non ostacolerà, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’utilizzazione, il godimento, l’accrescimento, la vendita e, se del caso, la liquidazione di tali investimenti. Ogni Parte faciliterà segnatamente il rilascio delle autorizzazioni necessarie per gli investimenti e l’esecuzione dei contratti di licenza e assistenza tecnica, commerciale e amministrativa, nonché per le attività dei consulenti o altre persone qualificate di nazionalità straniera.

Ogni Parte garantirà segnatamente, sul proprio territorio, un trattamento giusto ed equo agli investimenti dei cittadini o società dell’altra Parte. Tale trattamento non sarà meno favorevole di quello accordato da ciascuna Parte ai propri cittadini o società, né al trattamento accordato ai cittadini o società della Nazione più favorita. 2

Nonostante i disposti del presente articolo 3, la Parte che abbia stipulato o che stipulerà, con uno o più altri Stati, un accordo d’unione doganale, un’intesa regionale o interregionale, o una convenzione di libero scambio, resterà libera d’accordare un trattamento più favorevole agli investimenti di cittadini o società del o dei o di alcuni Compartecipi. 3

Art. 4

Ogni Parte Contraente, sul cui territorio son fatti degli investimenti da cittadini o società dell’altra Parte, accorderà il libero trasferimento:

  1. degli interessi, dividendi, benefici e altri redditi correnti;
  2. degli ammortamenti e rimborsi contrattuali di mutui esteri, approvati dal controllo dei cambi;
  3. degli ammontari destinati a coprire i costi di gestione dell’investimento:
  4. degli apporti suppletivi di capitale, necessari a mantenere e a sviluppare l’investimento:
  5. dei canoni e altri pagamenti derivanti dai diritti di licenza oppure dall’assistenza commerciale, amministrativa o tecnica.

Ogni Parte consentirà il libero trasferimento del ricavo d’una liquidazione parziale o totale dell’investimento, comprese le plusvalenze. Nonostante il presente disposto, ogni Parte può, in connessione con la bilancia dei pagamenti, riservarsi il diritto di limitare il trasferimento del ricavo in parola al 20 per cento annuo dell’investimento globale.

Art. 5

Nessuna Parte Contraente prenderà provvedimenti d’esproprio, di nazionalizzazione o di spossessamento, diretti o indiretti, contro investimenti di cittadini o società dell’altra Parte, tranne qualora i provvedimenti stessi risultino volti all’interesse pubblico, presi su base non discriminatoria e conformi alle prescrizioni legali, e qualora sia corrisposta un’indennità effettiva ed adeguata. Tale indennità, fissata al momento dell’esproprio, nazionalizzazione o spossessamento, andrà versata senza ingiustificato ritardo all’avente diritto, in moneta liberamente convertibile e trasferibile.

Art. 6

Con riserva dei disposti dell’articolo 2 capoverso 3 lettere b) i) e b) ii), la presente Convenzione si applicherà parimente agli investimenti effettuati, sul territorio d’una Parte e giusta la legislazione, le normative e le prescrizioni sue, da cittadini o società dell’altra Parte prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 7

Le condizioni più favorevoli delle presenti, già stipulate da una delle Parti Contraenti, con cittadini o società dell’altra, prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione, non vengono da questa invalidate.

Art. 8

Se una Parte Contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali di un investimento, effettuato da un cittadino o una società sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconoscerà la surrogazione, per cessione al garante, dei diritti dell’investitore quanto al danno, nel caso in cui un pagamento sia stato fatto in virtù di tale garanzia.

Art. 9

Ogni eventuale vertenza, circa l’interpretazione o l’esecuzione della presente Convenzione, verrà composta per via diplomatica.

Se le due Parti Contraenti non giungono ad una composizione, la vertenza, a richiesta dell’una o dell’altra, sarà sottoposta a un tribunale arbitrale di tre membri. Ogni Parte designerà un arbitro. I due arbitri così designati nomineranno un presidente che dovrà essere cittadino di uno Stato terzo.

Qualora una Parte non abbia dato seguito entro due mesi all’invito dell’altra di designare il proprio arbitro, questo sarà nominato, ad istanza di quest’ultima Parte, dal presidente della Corte internazionale di Giustizia.

Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente, entro i due mesi successivi alla loro designazione, il presidente sarà nominato, ad istanza dell’una o dell’altra Parte, dal presidente della Corte internazionale di Giustizia.

Se, nei casi previsti ai paragrafi 3 e 4, il presidente della Corte internazionale di Giustizia è impedito d’esercitare il mandato, o risulta cittadino di una delle Parti, le nomine saranno fatte dal vicepresidente o, essendo questo impedito o cittadino di una Parte, dal giudice anziano della Corte che non sia cittadino d’alcuna.

Tranne diversa disposizione delle Parti, il tribunale arbitrale stabilisce da sé la propria procedura.

I lodi vanno presi a maggioranza e sono definitivi e obbligatori per le Parti.

Ogni Parte sopporta le spese del proprio arbitro e del proprio patrocinatore. Le spese comuni vanno ripartite ugualmente tra le Parti.

Art. 10

La presente Convenzione entrerà in vigore il giorno in cui le due Parti Contraenti si saranno notificato il compimento delle formalità costituzionali per la conclusione e la vigenza dei trattati internazionali e resterà valida per cinque anni. Tranne disdetta scritta, data sei mesi innanzi la scadenza del periodo suddetto, la presente Convenzione si rinnoverà via via per periodi biennali.

In caso di disdetta della presente Convenzione, i disposti degli articoli da 1 a 9 si applicheranno ancora durante dieci anni agli investimenti effettuati prima della disdetta stessa. Fatto a Kuala Lumpur il 1° marzo 1978, in sei originali, di cui due in lingua francese, due in lingua Bahasa Malaysia e due in lingua inglese, ogni testo facendo parimente fede, inteso però che, in caso di divergenza tra i testi, prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Jacobi

Per il
Governo della Malaysia:

Mahathir Bin Mohamad

Scambio di lettere del 1° marzo 1978

Kuala Lumpur, 1° marzo 1978

Sua Eccellenza

L’Ambasciatore Klaus Jacobi

Delegato del Consiglio federale

agli accordi commerciali

Kuala Lumpur

Eccellenza,

Mi pregio dichiarare ricevuta la Sua lettera del 1° marzo 1978, del tenore seguente:

  1. «Nel corso delle discussioni sfociate nella conclusione della Convenzione fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Malaisia per promuovere e proteggere reciprocamente gli investimenti, le due Parti Contraenti si sono accordate su quanto segue:
  2. Il Governo della Confederazione Svizzera ha debitamente preso conoscenza del fatto che il Governo della Malaisia non ha l’intenzione di accordare agli investimenti di cittadini o società estere un trattamento più favorevole di quello accordato agli investimenti dei propri cittadini o società. Tuttavia, qualora ciononostante si presentasse un caso di trattamento più favorevole degli investimenti effettuati da cittadini o società estere, la formula alternativa, prevista nel paragrafo 2 dell’articolo 3, sarà interpretata in modo da assicurare questo trattamento più favorevole anche ai cittadini o società svizzeri.
  3. Le sarei riconoscente se volesse confermarmi il Suo accordo su quanto precede».

Ho ora l’onore di confermare l’accordo del Governo della Federazione di Malaisia con il disposto recato nella Sua lettera odierna e di costatare che la lettera di Sua Eccellenza e questa risposta costituiscono assieme un accordo tra i due Governi.

Gradisca, Eccellenza, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Mahathir Bin Mohamad
Ministro del commercio e dell’industria

Kuala Lumpur, 1° marzo 1978

Sua Eccellenza

Dott. Mahathir Bin Mohamad

Ministro del commercio

e dell’industria

Kuala Lumpur

Eccellenza,

Mi pregio dichiarare ricevuta la Sua lettera odierna così redatta:

  1. «Ho l’onore di riferirmi alla Convenzione fra il Governo della Malaisia e il Governo della Confederazione Svizzera concernente il promovimento e la protezione reciproca degli investimenti, firmata a Kuala Lumpur il 1° marzo 1978.
  2. Il Governo della Malaisia si pregia di chiedere al Governo elvetico di dare il suo accordo sul punto seguente:
  3. Quanto ai disposti del paragrafo 3 dell’articolo 3, il Governo della Malaisia resterà libero d’accordare, agli investimenti effettuati da cittadini o società dei Paesi membri dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), un trattamento più favorevole, qualora questo trattamento provenga da un qualunque accordo conchiuso tra i Membri dell’ASEAN.
  4. Le sarei riconoscente se volesse confermarmi che il Governo elvetico è d’accordo con queste disposizioni e che la presente lettera, in una con la Sua risposta, costituiranno un accordo fra i due Governi».

Ho l’onore di confermarle il mio accordo sul contenuto della Sua lettera.

Gradisca, Eccellenza, l’assicurazione della mia alta considerazione.

K. Jacobi
Ambasciatore
Delegato agli accordi commerciali