Ai fini del presente Accordo:
Il termine «impresa» designa ciascun ente costituito o organizzato legalmente, con o senza scopo di lucro, compresa qualsiasi società registrata, succursale, trust , società di persone, impresa individuale, impresa comune ( joint venture ) o associazione.
Il termine «impresa di una Parte» designa un’impresa costituita od organizzata secondo la legislazione di una Parte, nonché una succursale situata sul territorio di una Parte e che vi esercita attività economiche.
L’obbligo di pagamento di un’impresa statale e il prestito allo Stato o a un’impresa statale non sono considerati investimenti.
Il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi e in particolare:
- la proprietà di beni mobili e immobili, acquisita o utilizzata a scopo economico, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico, fatta eccezione per i crediti monetari derivanti esclusivamente da contratti commerciali per la vendita di beni o servizi e per i crediti concessi ai fini di una transazione commerciale con scadenza inferiore a tre anni, come il finanziamento commerciale;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti d’invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-howe la clientela;
- gli interessi derivanti dall’impegno di capitali o di altre risorse sul territorio di una Parte per un’attività economica su tale territorio, ad esempio in virtù di contratti che presuppongono la presenza di beni di un investitore sul territorio di questa Parte, segnatamente di contratti chiavi in mano, di contratti di costruzione o di concessioni.
Il termine «investimento di un investitore di una Parte» designa un investimento posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da un investitore di detta Parte.
Il termine «investitore di una Parte» designa un cittadino o un’impresa di detta Parte, che intende effettuare, effettua o ha effettuato un investimento.
Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte e comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero in questione, nonché la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale sulle quali lo Stato in questione può esercitare diritti sovrani o la propria giurisdizione conformemente al diritto internazionale.