Lexipedia

0.975.259.4

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale della Nigeria concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

RU 2004 4149

Traduzione1

Concluso il 30 novembre 2000

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° aprile 2003

(Stato 1° aprile 2003)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica della Nigeria ,

nel seguito denominati «Parti contraenti»,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell’intento di creare condizioni favorevoli all’incremento degli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,

consapevoli che la promozione e la protezione reciproca di tali investimenti stimola lo spirito d’iniziativa imprenditoriale e contribuisce a promuovere l’economia e la prosperità dei due Stati,

riconoscendo il diritto delle Parti contraenti di stabilire condizioni di ammissione per gli investimenti esteri e il dovere degli investitori di rispettare la sovranità e le leggi dello Stato ospitante;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

  1. Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:(i)le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;(ii)gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;(iii)gli enti giuridici, costituiti secondo la legislazione di qualsiasi Paese, direttamente o indirettamente controllati da cittadini di questa Parte contraente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di detta Parte.
  2. Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in modo particolare, ma non esclusivo:(i)la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come ipoteche, pegni, usufrutti e diritti simili;(ii)le azioni, quote sociali e obbligazioni di una società;(iii)i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;(iv)i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti, disegni e modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;(v)le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché ogni altro diritto conferito, conformemente alla legge, per legge, per contratto o per decisione dell’autorità in applicazione della legge.
  3. Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e comprende in modo particolare ma non esclusivo, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi , i canoni e altre remunerazioni.
  4. Il termine «territorio» comprende il mare territoriale come pure le zone marittime situate oltre il mare territoriale dello Stato interessato e designate in base alla legislazione nazionale e conformemente al diritto internazionale, come zone su cui lo Stato può esercitare diritti in relazione al fondo marino, al sottosuolo marino e al le risorse naturali.

Art. 2 Promozione, ammissione

Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle competenze di cui dispone in base alla propria legislazione.

Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia conformemente alle proprie leggi e regolamenti le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqualvolta risulti necessario, ciascuna Parte contraente rilascia, le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. 3 Protezione, trattamento

Gli investimenti e i redditi degli investitori di una Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente.

Nessuna delle Parti contraenti accorda sul proprio territorio agli investimenti e redditi dell’altra Parte contraente un trattamento meno favorevole di quello accordato agli investimenti dei propri investitori o agli investimenti e redditi degli investitori provenienti da Stati terzi.

Nessuna delle Parti contraenti accorda sul proprio territorio agli investimenti e redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento meno favorevole di quello accordato agli investimenti dei propri investitori o agli investimenti e redditi degli investitori provenienti da Stati terzi per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso il godimento o l’alienazione dei loro investimenti.

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo ogni Parte contraente potrà accordare, nell’ambito della propria politica di sviluppo, incentivi speciali ai propri investitori allo scopo di promuovere la creazione di imprese locali, alla condizione che questi incentivi non pregiudichino in modo notevole gli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente o le attività ivi connesse.

Il trattamento di nazione più favorita previsto dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo non obbliga una Parte contraente a concedere agli investitori dell’altra Parte contraente il trattamento, i privilegi o le preferenze derivanti:

  1. da un accordo di libero scambio attuale o futuro nonché dall’appartenenza a una unione doganale o economica, oppure a una organizzazione regionale analoga;
  2. da un accordo o una convenzione internazionale che disciplina esclusivamente o principalmente aspetti fiscali.

Art. 4 Libero trasferimento

Ogni Parte contraente accorda agli investitori dell’altra parte contraente la possibilità di trasferire liberamente le somme connesse con un investimento e in particolare:

  1. i redditi;
  2. il rimborso di prestiti;
  3. gli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti;
  4. i canoni e altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 lettera b (iii), (iv) e (v) del presente Accordo;
  5. i conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento degli investimenti;
  6. i proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale dell’investimento.
  7. (2) I trasferimenti sono effettuati senza indugio in una moneta liberamente convertibile applicando il tasso di cambio praticato al momento del trasferimento, conformemente alle regole di cambio vigenti.

Art. 5 Espropriazione

Nessuna Parte contraente prende provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti (chiamati in seguito «espropriazioni») nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discriminatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo è stabilito al momento dell’espropriazione e versato senza ritardo ingiustificato all’avente diritto in una valuta liberamente convertibile.

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto danni a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o insurrezione sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 3 del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra forma di risarcimento.

Art. 6 Surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un suo investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima, in virtù del principio di surrogazione, riconosce la cessione dei diritti dell’investitore alla prima Parte contraente nel caso in cui un pagamento sia stato effettuato in virtù di tale garanzia.

Art. 7 Altri obblighi

Se la legislazione di una Parte contraente accorda agli investimenti degli investitori dell’altra Parte un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, essa prevale su quest’ultimo nella misura in cui è più favorevole.

Ogni Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell’altra Parte.

Art. 8 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente

Per trovare una soluzione alle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente in merito agli investimenti, tra le Parti interessate vengono svolte consultazioni finalizzate a una composizione amichevole della controversia.

Se tali consultazioni non portano ad alcuna soluzione entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di composizione, l’investitore può decidere di sottoporre la controversia:

  1. ai tribunali competenti sul territorio della Parte contraente in cui è stato effettuato l’investimento;
  2. al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI.) istituito dalla Convenzione di Washington per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati del 18 marzo 19652;
  3. a un tribunale arbitrale ad hoc istituito, salvo diversa disposizione delle parti in causa, secondo le norme d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

Con il presente atto le Parti contraenti acconsentono a sottoporre a conciliazione o ad arbitrato internazionale ogni controversia relativa ad un investimento.

La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura, avvalersi della propria immunità o eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito.

Nessuna delle parti contraenti proporrà un’azione in via diplomatica per una controversia sottoposta a un tribunale arbitrale internazionale, salvo che l’altra parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza pronunciata dal tribunale arbitrale.

Art. 9 Controversie tra Parti contraenti

Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte, per quanto possibile, in via diplomatica.

Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo. La nomina del presidente deve avvenire entro due mesi dalla designazione degli altri due membri.

Se le designazioni non vengono effettuate entro le scadenze previste dal paragrafo 2 del presente articolo, ogni Parte contraente può, salvo diverso accordo, chiedere al Presidente della Corte internazionale di giustizia di procedere alle designazioni. Se il Presidente è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

Il tribunale arbitrale decide a maggioranza e per il resto stabilisce una propria procedura. Le sue decisioni sono vincolanti per le Parti contraenti. Ogni Parte contraente sopporta le spese del proprio membro del tribunale e della propria rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del presidente e le altre spese sono divise in parti uguali fra le Parti contraenti. Il tribunale arbitrale può comunque stabilire che una Parte contraente debba assumere una parte superiore delle spese. Tale decisione è vincolante per le due Parti contraenti.

Art. 10 Campo di applicazione

Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati prima della sua entrata in vigore da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 11 Emendamenti

Eventuali emendamenti al presente Accordo necessitano la forma scritta ed entrano in vigore 30 giorni dopo lo scambio di note con cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente e in modo ufficiale il proprio consenso.

Art. 12 Entrata in vigore, rinnovo, denuncia

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le due parti contraenti si saranno reciprocamente notificato l’adempimento delle rispettive procedure giuridiche e rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni. Dopo questa scadenza rimarrà ancora in vigore sempreché non venga denunziato per scritto da una Parte contraente. In tal caso l’accordo cessa di avere effetto dodici mesi dopo la data della denunzia scritta.

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno agli investimenti effettuati prima della denunzia medesima ancora per dieci anni dopo la sua estinzione.

In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna il 30 novembre 2000, in due esemplari originali in inglese e tedesco, ogni testo facente parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Pascal Couchepin

Per il
Governo della Repubblica federale della Nigeria:

Stephen Iba Akiga