Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa:
- per quanto concerne la Repubblica del Paraguay:a)le persone fisiche che hanno la cittadinanza paraguayana conformemente alla legislazione ivi vigente;b)gli enti giuridici costituiti conformemente alla legislazione paraguayana e che hanno sede sul territorio della Repubblica del Paraguay;
- per quanto concerne la Confederazione Svizzera:a)le persone fisiche che hanno la cittadinanza svizzera conformemente alla legislazione ivi vigente;b)gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri istituti costituiti o organizzati in altro modo conformemente alla legislazione svizzera, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio della Confederazione Svizzera;c)gli enti giuridici costituiti conformemente alla legislazione di un qualsiasi Paese, controllati direttamente o indirettamente da cittadini svizzeri o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio della Confederazione Svizzera.
Il termine, «investimenti» designa qualsiasi categoria di averi, segnatamente:
- la proprietà di beni mobili e immobili, come pure qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
- le azioni, quote sociali ed altre forme di partecipazione in società;
- i crediti in denaro e i diritti relativi a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (come brevetti, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), know-how e clientela;
- le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.
Il termine «reddito» designa gli importi derivanti da un investimento e comprende in particolare, ma non esclusivamente, utili, interessi, incrementi di capitale, dividendi, canoni e altri emolumenti.
Il termine «territorio» designa il territorio dello Stato interessato su cui quest’ultimo esercita la propria sovranità o giurisdizione, in conformità del diritto internazionale.