Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte Contraente:
- le persone fisiche che hanno la cittadinanza di detta Parte;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri istituti fondati od organizzati altrimenti in conformità della legislazione di detta Parte Contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;
- gli enti giuridici costituiti conformemente alla legislazione di un qualsiasi Paese, controllati direttamente o indirettamente da cittadini di questa Parte Contraente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di tale Parte Contraente; resta inteso che il controllo esige una quota significativa di proprietà.
Il termine «investimenti» designa qualsiasi categoria di averi e include, ma non esclusivamente:
- la proprietà di beni mobili ed immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e manuali;
- le azioni, quote sociali ed altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), goodwill e clientela;
- i diritti conferiti da un’autorità pubblica per esercitare un’attività economica, comprese le concessioni, ad esempio le concessioni di ricerca, d’estrazione o di sfruttamento delle risorse naturali.
Il termine «territorio» designa il territorio di una Parte Contraente, compresa qualsiasi zona situata oltre il mare territoriale, che è stata o può essere designata dalle leggi di una Parte Contraente, in conformità del diritto internazionale, in quanto zona sulla quale una Parte Contraente può esercitare diritti sovrani o una giurisdizione.