Giusta i termini dell’accordo, l’espressione «investimenti» designa gli apporti in moneta o in natura fatti da cittadini o società di una Parte contraente sul territorio dell’altra, nel quadro della pertinente legislazione delle Parti, ed intesi sia a creare una nuova capacità produttiva di beni o servizi sia a razionalizzare o migliorare dei metodi di produzione già in atto. L’espressione «cittadini» designa le persone fisiche che, giusta la legislazione dei rispettivi Stati contraenti, hanno la nazionalità di uno di detti Stati. L’espressione «società» designa le società commerciali (società anonime, società in nome collettivo, società in accomandita), le collettività, istituzioni o fondazioni, in cui i cittadini dell’una delle Parti contraenti hanno un interesse preponderante.
0.975.282.1
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dello Zaïre per la protezione e il promovimento degli investimenti
RU 1973 983
Traduzione1
Concluso il 10 marzo 1972
Entrato in vigore per scambio di note il 10 maggio 1973
(Stato 10 maggio 1973)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica dello Zaïre
desiderosi di rinforzare la cooperazione economica fra i due Stati, nell’intento di creare condizioni favorevoli agli investimenti di capitali da parte di cittadini e società dell’uno dei due Stati sul territorio dell’altro Stato e
considerato che la protezione contrattuale di simili investimenti giova a promuovere l’iniziativa economica privata o pubblica e ad incrementare la prosperità nelle due nazioni,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Gli investimenti, i beni, i diritti e gl’interessi dei cittadini o società dell’una delle Parti contraenti godranno, sul territorio dell’altra Parte, d’un trattamento giusto ed equo. Detto trattamento dovrà essere uguale almeno a quello riconosciuto da ciascuna Parte ai propri cittadini o, se è più favorevole, al trattamento accordato ai cittadini o società della Nazione più favorita.
Art. 3
Ciascuna Parte contraente s’impegna ad autorizzare il trasferimento del prodotto del lavoro o dell’attività esercitata sul proprio territorio da cittadini o società dell’altra Parte, come anche il trasferimento dell’utile, interessi, dividendi, diritti ed altri redditi, degli ammortamenti e, in caso di liquidazione parziale o totale, del ricavo di quest’ultima. Le formalità tecniche del trasferimento si svolgeranno in conformità con la vigente legislazione in materia.
Art. 4
Nel caso di espropriazione, nazionalizzazione o spoliazione di beni, diritti o interessi appartenenti a cittadini o società dell’una Parte, ad opera dell’altra Parte contraente, questa dovrà versare a detti cittadini o società un’indennità effettiva ed adeguata conformemente al diritto internazionale. I provvedimenti d’espropriazione, nazionalizzazione o spoliazione non dovranno essere discriminatori né contrari a un obbligo specifico. L’ammontare dell’indennità, da stabilirsi al momento dell’espropriazione, nazionalizzazione o spoliazione, sarà pagato entro un congruo termini, in moneta convertibile, all’avente diritto, qualunque sia il suo luogo di residenza o la sua sede.
Art. 5
Il presente accordo s’applica segnatamente agli investimenti di cittadini o società di ciascuna delle Parti contraenti sul territorio dell’altra, effettuati prima dell’entrata in vigore dell’accordo stesso, a condizione che detti investimenti abbiano fatto oggetto d’una accettazione scritta, giusta le leggi e i regolamenti vigenti in materia d’investimenti, nel territorio ove sono stati effettuati.
Art. 6
Le controversie fra le Parti circa l’interpretazione o l’esecuzione del presente accordo, non risolte in maniera soddisfacente nel termine di sei mesi per via diplomatica, saranno sottoposte, a richiesta dell’una o dell’altra parte, a un tribunale arbitrale trimembre. Ciascuna Parte designerà un arbitro. I due arbitri nomineranno un superarbitro, il quale dovrà essere cittadino di un terzo Stato. Ove una Parte ometta di designare il suo arbitro, ancorché l’altra Parte l’abbia invitata a farlo nel termine di due mesi, esso sarà nominato, a richiesta di quest’ultima, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. Se i due arbitri non riescono, entro due mesi dalla loro designazione, ad accordarsi sulla scelta del superarbitro, questo sarà nominato, a richiesta di una Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. Ove, nei casi previsti nei capoversi 2 e 3 del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia sia impedito d’esercitare il suo mandato o sia cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal membro anziano della Corte non cittadino di alcuna delle Parti. Salvo disposizione contraria delle Parti, il tribunale stabilisce la sua procedura. Le decisioni del tribunale sono obbligatorie per le Parti.
Art. 7
Una commissione mista, formata di rappresentanti delle Parti contraenti, s’adunerà in Berna o in Kinshasa, a domanda d’una Parte, per esaminare i risultati del presente accordo nonché gli eventuali mezzi per incrementare ulteriormente gli investimenti d’una Parte sul territorio dell’altra.
Art. 8
Il presente accordo, applicabile a titolo provvisorio a contare dalla firma, entrerà in vigore non appena ciascuna delle Parti contraenti avrà notificato all’altra di essersi conformata alle prescrizioni costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata in vigore di accordi internazionali. Il presente accordo è concluso per la durata di cinque anni. Esso sarà tacitamente prorogato ogni biennio sempre che l’una o l’altra Parte non lo disdica sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni del presente accordo resteranno applicabili per cinque anni gli investimenti attuati prima della disdetta. Fatto a Kinshasa, il 10 marzo 1972, in due esemplari in lingua francese.
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