Fonte

RU 2017 3459

Ordinanza
sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni
(OREA)

del 9 giugno 2017

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo10 capoverso 3bis della legge del 9 ottobre 19921 sulla statistica federale (LStat),
ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo del Registro federale degli edifici e delle abitazioni

L’Ufficio federale di statistica (UST) tiene per scopi di statistica, ricerca o pianificazione il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) come sistema informativo di riferimento.

Il REA serve anche all’esecuzione di altri compiti legali.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. progetto di costruzione: oggetto che richiede un’autorizzazione edilizia secondo l’articolo22 della legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio (LPT);

  2. edificio: costruzione immobiliare duratura, coperta, ben ancorata al terreno, in grado di accogliere persone e che serve per l’abitazione, il lavoro, la formazione, la cultura, lo sport o per qualsiasi altra attività umana; se si tratta di case abbinate, a gruppi o a schiera è considerata edificio indipendente ogni costruzione dotata di una propria entrata dall’esterno e separata dalle altre costruzioni da un muro divisorio verticale portante dal piano terra al tetto;

  3. abitazione: insieme di locali secondo la definizione dell’articolo2 capoverso 1 della legge del 20 marzo 20153 sulle abitazioni secondarie (LASec);

RS 431.841

  1. entrata dell’edificio: accesso all’edificio dall’esterno; l’entrata è identificata dall’indirizzo dell’edificio;

  2. indirizzo dell’edificio: indicazione dell’indirizzo secondo l’articolo 26b dell’ordinanza del 21 maggio 20084 sui nomi geografici (ONGeo) e coordinate dell’indirizzo dell’edificio.

Sezione 2 Organizzazione, gestione e contenuto del REA

Art. 3 Compiti dell’UST

L’UST gestisce, aggiorna e pubblica regolarmente un catalogo delle caratteristiche del REA che contiene le modalità, le nomenclature e le liste di codici. A questo scopo collabora con i servizi federali, cantonali e comunali che utilizzano il REA.

Dopo avere consultato i Cantoni definisce le esigenze qualitative minime che i dati devono soddisfare.

Definisce, per gli identificatori e le caratteristiche contenuti nel REA, le modalità, le nomenclature e le liste di codici corrispondenti.

Emana, in collaborazione con l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale e l’Ufficio federale di topografia, una direttiva sulla definizione degli edifici di cui all’articolo2 lettera b, allo scopo di garantire una gestione standardizzata dei dati contenuti del REA.

Art. 4 Collaborazione dell’UST con altri servizi

L’UST lavora in collaborazione con:

  1. i servizi statistici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

  2. gli uffici cantonali e comunali delle costruzioni;

  3. i servizi delle misurazioni catastali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

  4. i servizi cantonali di coordinamento;

  5. i servizi cantonali e comunali incaricati dei registri riconosciuti.

Art. 5 Compiti dei Cantoni

Ogni Cantone designa un servizio responsabile del coordinamento delle attività connesse al REA e comunica all’UST quali sono i servizi responsabili dell’aggiornamento dei dati.

D’intesa con l’UST, il servizio cantonale di coordinamento si assicura che i dati del REA siano aggiornati regolarmente.

Art. 6 Registri cantonali e comunali riconosciuti

L’UST può delegare ai Cantoni o alle grandi città che gestiscono un registro (riconosciuto) il controllo della qualità e il supporto ai servizi responsabili dell’aggiornamento dei dati, a condizione che tale registro:

  1. sia fondato su una base legale, cantonale o comunale, che ne disciplini il funzionamento e ne designi il servizio incaricato;

  2. sia conforme alle esigenze qualitative minime che i dati devono soddisfare secondo l’articolo3 capoverso2;

  3. comprenda almeno 25 000 edifici e 100 000 abitazioni o contenga tutti i dati di un Cantone.

Se queste condizioni sono adempiute, l’UST stipula una convenzione con il servizio incaricato del registro e versa un’indennità finanziaria annua. Questa indennità è costituta da un importo di base massimo di 5000 franchi per registro e da un importo, calcolato in base al numero di edifici e abitazioni, di15 centesimi per edificio con uso abitativo,5 centesimi per edificio senza uso abitativo e 1 centesimo per abitazione. Quale importo minimo è garantita l’indennità versata nel 2016.

Art. 7 Oggetti registrati nel REA

Nel REA sono registrati gli oggetti seguenti:

  1. i progetti di costruzione, al più tardi al momento del rilascio dell’autorizzazione edilizia;

  2. tutti gli edifici con le loro entrate (compresi gli indirizzi) e, nel caso degli edifici con uso abitativo, le rispettive abitazioni;

  3. altri oggetti costruiti o altri tipi di progetti di costruzione.

Gli edifici progettati e le loro entrate e abitazioni devono essere registrati al più tardi al momento del rilascio dell’autorizzazione edilizia.

L’UST definisce nel catalogo delle caratteristiche in quali casi gli oggetti di cui al capoverso1 sono esonerati dalla registrazione nel REA.

Gli oggetti, le costruzioni e le installazioni militari soggetti all’ordinanza del 2 maggio 19905 concernente la protezione delle opere militari non sono registrati nel REA.

Art. 8 Informazioni registrate nel REA

Per ogni progetto di costruzione sono registrate nel REA le informazioni seguenti:

  1. identificatore dei progetti di costruzione (EPROID) attribuito dall’UST;

  2. Comune politico;

  3. riferimento ai fondi;

  4. descrizione del progetto di costruzione;

  1. committente;

  2. genere di lavori;

  3. costi del progetto;

  4. stato del progetto (stato di avanzamento del progetto);

  5. tipo di deroga all’autorizzazione edilizia;

  6. numero di edifici del progetto di costruzione;

  7. numero di abitazioni del progetto di costruzione.

Per ogni edificio sono registrate nel REA le informazioni seguenti:

  1. identificatore dell’edificio (EGID) attribuito dall’UST;

  2. numero dell’edificio attribuito dal Cantone o dal comune;

  3. identificatore dell’entrata dell’edificio (EDID) attribuito dall’UST;

  4. Comune politico;

  5. riferimento ai fondi;

  6. indicazione dell’indirizzo secondo gli articoli 26a e 26b ONGeo6;

  7. categoria dell’edificio;

  8. stato dell’edificio (progettato, terminato, demolito);

  9. data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell’edificio;

  10. dimensioni dell’edificio (superfici, volumi);

  11. struttura dell’edificio (numero di piani);

  12. installazioni tecniche principali dell’edificio (sistema di riscaldamento, rifugio);

  13. appartenenza a zone statistiche, quartieri e altre unità territoriali infracomunali.

Per ogni abitazione sono registrate nel REA le informazioni seguenti:

  1. identificatore dell’abitazione (EWID) attribuito dall’UST;

  2. numero dell’abitazione attribuito dal Cantone o dal comune;

  3. riferimento ai fondi nel caso di abitazioni in proprietà per piani;

  4. ubicazione dell’abitazione nell’edificio;

  5. data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell’abitazione;

  6. stato dell’abitazione (progettato, terminato, demolito);

  7. dimensioni dell’abitazione (superficie);

  8. struttura dell’abitazione (numero di locali, equipaggiata di cucina, su più piani);

  1. destinazione dell’abitazione;

  2. limitazione d’uso dell’abitazione (secondo la LASec).

Un’informazione secondo i capoversi 1–3 può essere suddivisa in una o più caratteristiche.

Nel catalogo delle caratteristiche l’UST può dichiarare alcune caratteristiche facoltative.

L’UST può fare figurare nel REA caratteristiche o indicazioni complementari necessarie a tenere il registro o a effettuare elaborazioni statistiche. Queste informazioni non sono accessibili a terzi.

Art. 9 Fonti dei dati

Le fonti sono in primo luogo i dati ammnistrativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, che possono fornire le informazioni di cui all’articolo8 capoversi 1–3.

Per l’aggiornamento delle informazioni registrate nel REA possono essere utilizzate in particolare le fonti seguenti:

  1. fascicoli dei Cantoni e dei Comuni concernenti le autorizzazioni edilizie e i collaudi dei lavori;

  2. serie di dati di base della misurazione ufficiale;

  3. serie di dati di base dei registri fondiari cantonali;

  4. dati di riferimento relativi agli edifici e alle abitazioni per la determinazione del valore fiscale;

  5. registri amministrativi delle assicurazioni immobiliari cantonali;

  6. raccolte di dati della Posta, dei servizi di telecomunicazione, dei fornitori di elettricità e di gas nonché dei gestori delle reti di riscaldamento a distanza;

  7. notifiche di committenti, architetti, proprietari e società di gestione immobiliare;

  8. dati di altre rilevazioni statistiche a condizione che l’utilizzo nel REA sia espressamente menzionato nell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19937 sulle rilevazioni statistiche;

  9. dati rilevati in occasione di controlli cantonali e comunali di impianti di combustione;

  10. dati rilevati per il rilascio di certificati energetici cantonali degli edifici (CECE).

Per l’aggiornamento del REA i dati dei registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono messi gratuitamente a disposizione dall’UST o da un servizio incaricato di un registro riconosciuto.

Le persone fisiche o giuridiche e le istituzioni con compiti di diritto pubblico sono tenute a fornire le informazioni di cui all’articolo8.

Art. 10 Aggiornamento dei registri

I servizi comunali o cantonali responsabili dell’aggiornamento dei dati registrano in modo costante nel REA o in un registro riconosciuto tutte le informazioni relative ai progetti di costruzione, agli edifici e alle abitazioni secondo l’articolo8. L’aggiornamento deve essere formalmente concluso al più tardi alla fine di ogni trimestre, entro un termine di 30 giorni.

I servizi incaricati dei registri riconosciuti trasmettono all’UST i dati sugli edifici e sulle abitazioni almeno una volta al mese. La trasmissione e l’importazione dei dati avvengono per quanto possibile in modo standardizzato e automatizzato.

Art. 11 Supporto ai Comuni

In collaborazione con i servizi cantonali di coordinamento, l’UST assicura un supporto ai servizi comunali incaricati dell’aggiornamento del registro non collegato a un registro riconosciuto.

Il servizio incaricato di un registro riconosciuto fornisce supporto nella loro attività ai servizi comunali incaricati dell’aggiornamento del registro, i quali aggiornano le loro informazioni nel registro riconosciuto corrispondente, e definisce in quale forma le informazioni necessarie devono essere introdotte nel registro riconosciuto.

Art. 12 Controllo e correzione dei dati

L’UST verifica la qualità dei dati destinati alla registrazione elettronica nel REA che sono estratti dai registri riconosciuti e da tutte le altre fonti.

Mette a disposizione un servizio di verifica automatizzato volto a garantire che i dati trasmessi dai registri riconosciuti soddisfino le esigenze qualitative di cui all’articolo3 capoverso2.

Verifica inoltre regolarmente la qualità dei dati del REA e notifica al servizio responsabile del loro aggiornamento o al servizio incaricato di un registro riconosciuto, a scopo di rielaborazione, le anomalie e gli errori riscontrati.

Se i dati registrati risultano incompleti o errati oppure se presentano anomalie l’UST ne ordina la correzione fissando un termine per provvedervi.

Art. 13 Interfacce

L’UST mette a disposizione dei servizi responsabili dell’aggiornamento dei dati del REA un’applicazione informatica per la registrazione e la gestione dei dati.

Stabilisce le interfacce per lo scambio di dati tra il REA e i registri riconosciuti come anche tra il REA e i Comuni che non sono collegati a un registro riconosciuto. Prima di apportare modifiche, consulta i servizi incaricati dei registri riconosciuti. Per l’applicazione concede scadenze appropriate.

Sezione 3 Impiego e comunicazione dei dati

Art. 14 Impiego dei dati per scopi statistici da parte dell’UST

Il REA funge da base per le rilevazioni statistiche dell’UST.

Sulla scorta dei dati del REA l’UST può in particolare:

  1. realizzare elaborazioni statistiche;

  2. estrarre campioni per rilevazioni in tutti i settori statistici.

Art. 15 Impiego e comunicazione dei dati per scopi di statistica, ricerca e pianificazione e per l’esecuzione di compiti legali

L’UST consente di accedere on line ai dati del REA per eseguire lavori statistici, di ricerca e di pianificazione nonché per l’esecuzione di compiti legali:

  1. ai servizi statistici e ai centri di ricerca federali, cantonali e comunali;

  2. ad altri servizi pubblici, istituzioni di diritto pubblico e terzi incaricati da un servizio pubblico.

L’accesso ai dati è possibile previa domanda scritta e motivata indirizzata all’UST.

L’accesso è limitato ai dati che riguardano il territorio del servizio secondo il capoverso1 e ai dati necessari per l’esecuzione di un compito legale.

Su richiesta l’UST può trasmettere dati dei livelli di autorizzazione all’accesso A e B secondo l’allegato1 risultanti da elaborazioni individuali.

I dati del livello di autorizzazione all’accesso B secondo l’allegato1 devono essere distrutti una volta ultimato il compito legale.

I servizi che beneficiano di un’autorizzazione d’accesso secondo il capoverso 1 possono comunicare i dati a terzi se la loro legislazione cantonale lo prevede e se i terzi necessitano i dati per scopi di statistica, ricerca, pianificazione o l’esecuzione di un compito legale. Il trattamento dei dati da parte di terzi deve avvenire conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.

Art. 16 Pubblicazione dei dati del REA

L’UST pubblica in Internet i dati del REA del livello di autorizzazione all’accesso A secondo l’allegato1.

Art. 17 Emolumenti

L’impiego dei dati messi a disposizione in Internet è gratuito.

L’accesso ai dati del REA per i servizi che beneficiano di un’autorizzazione secondo l’articolo15 capoverso1 è gratuito. 3È riscosso un emolumento per il ricevimento di dati del REA risultanti da un’elaborazione individuale.

La riscossione degli emolumenti da parte dell’UST è disciplinata nell’ordinanza del 25 giugno 20038 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

Sezione 4 Sicurezza dei dati

Art. 18

La sicurezza dei dati è disciplinata nell’ordinanza del 14 giugno 19939 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e nell’ordinanza del 9 dicembre 201110 sull’informatica nell’Amministrazione federale.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 19 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato2.

Art. 20 Disposizioni transitorie

Gli edifici senza uso abitativo che non sono ancora registrati nel REA devono esservi registrati entro il 31 dicembre 2020. L’UST elabora in collaborazione con i Cantoni e i servizi delle misurazioni catastali una procedura per il trasferimento di tali dati.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2017.

9 giugno 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1

(art.15 e 16) Accesso ai dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni Livelli di autorizzazione all’accesso Livello A / B / C Livello A – dati accessibili al pubblico Livello B – dati accessibili con restrizioni Livello C – dati non accessibili Informazioni concernenti gli edifici Identificatore dell’edificio (EGID) attribuito dall’UST A Numero dell’edificio attribuito dal Cantone o dal comune A Comune politico A Riferimento ai fondi A Indicazione dell’indirizzo secondo gli articoli 26a e 26b ONGeo11 A Categoria dell’edificio A Stato dell’edificio (progettato, terminato, demolito) A Data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell’edificio A Dimensioni dell’edificio (superfici, volumi) A Struttura dell’edificio (numero di piani) A Installazioni tecniche principali dell’edificio (sistema di riscaldamento, rifugio) B Appartenenza a zone statistiche, quartieri e altre unità territoriali B infracomunali Persona di riferimento per l’edificio C Informazioni concernenti le abitazioni Identificatore dell’abitazione (EWID) attribuito dall’UST A Numero dell’abitazione attribuito dal Cantone o dal comune A Riferimento ai fondi nel caso di abitazioni in proprietà per piani B Ubicazione dell’abitazione nell’edificio A Data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell’abitazione B Stato dell’abitazione (progettato, terminato, demolito) A Dimensioni dell’abitazione (superficie) B Struttura dell’abitazione (numero di locali, equipaggiata di cucina, su più piani) B Destinazione dell’abitazione (secondo la LASec 12) B Limitazione d’uso dell’abitazione (secondo la LASec) B Informazioni concernenti i progetti di costruzione Identificatore del progetto di costruzione (EPROID) attribuito dall’UST B Comune politico B Riferimento ai fondi B Livelli di autorizzazione all’accesso Livello A / B / C Livello A – dati accessibili al pubblico Livello B – dati accessibili con restrizioni Livello C – dati non accessibili Descrizione del progetto di costruzione B Committente C Genere di lavori B Costi del progetto B Stato del progetto (stato di avanzamento del progetto) B Tipo di deroga all’autorizzazione edilizia B Numero di edifici del progetto di costruzione B Numero di abitazioni del progetto di costruzione B

Allegato 2

(art. 19) Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L’ordinanza del 31 maggio 200013 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 30 giugno 199314 sulle rilevazioni statistiche Allegato, n. 41, rubrica «Periodicità» e n. 42, rubrica «Periodicità»

41. Statistica delle costruzioni e dell’edilizia abitativa … … Periodicità: Trimestrale conformemente all’articolo10 capoverso 1 dell’ordinanza del 9 giugno 201715 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni; annuale per i servizi di rilevazione selezionati … … 42. Statistica delle costruzioni e dell’edilizia abitativa … … Periodicità: Trimestrale conformemente all’articolo10 capoverso 1 dell’ordinanza del 9 giugno 201716 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni … …

2. Ordinanza del 21 maggio 200817 sulla geoinformazione

Art. 36 lett. f

L’Ufficio federale di topografia gestisce i seguenti geoservizi intersettoriali:

f. servizi degli indirizzi.

Allegato 1, identificatori9 (modifica), 196 e 197 (nuovi) Denominazione Base giuridica Servizio Catasto delle restrizioni di competente Servizio di telecaricamento (RS 510.62 Livello di autorizzazione art. 8 cpv. 1) Geodati di riferimento [servizio specializzato della Confediritto pubblico della proprietà derazione] all’accesso Identificatore ... ... ... ... ... ... ... ... Registro federale degli RS 431.01 UST A X 9 edifici e delle abitazioni: art. 10 dati con livello di autoriz- RS 431.841 zazione all’accesso A art. 1 ss. secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 9 giugno 201718 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni ... ... ... ... ... ... ... ... Elenco ufficiale delle vie RS 510.625 swisstopo X A X 196 art. 26a Elenco ufficiale degli RS 510.625 swisstopo X A X 197 indirizzi degli edifici art. 26c

3. Ordinanza del 21 maggio 200819 sui nomi geografici

Art. 3 lett. a

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

a. nomi geografici: nomi di Comuni, località, vie, edifici, stazioni e oggetti topografici;

Art. 25 Principi

Tutte le vie in località e in altri insediamenti abitati sono provviste di un nome.

Se non esistono vie, strade o piazze da denominare, possono essere utilizzate zone provviste di denominazione.

L’ortografia dei nomi delle vie che riprendono elementi dei nomi geografici della misurazione ufficiale è armonizzata a livello regionale.

Art. 26a Elenco ufficiale

L’Ufficio federale di topografia tiene l’elenco ufficiale delle vie.

L’elenco contiene per tutte le vie ai sensi dell’articolo3 lettera f i dati seguenti:

  1. un identificatore univoco (ESID);

  2. un nome di via univoco per località, eventualmente in più lingue nelle regioni plurilingue;

  3. il nome della rispettiva località e il numero postale di avviamento presente nell’elenco ufficiale delle località (art. 24);

  4. il nome del rispettivo Comune e il numero del Comune presente nell’elenco ufficiale dei Comuni (art. 19);

  5. l’ubicazione geografica della via;

  6. lo stato di realizzazione della via;

  7. lo stato dell’oggetto «via».

L’Ufficio federale di statistica comunica all’Ufficio federale di topografia i dati di cui al capoverso2 e, periodicamente, tutte le modifiche.

L’elenco ufficiale delle vie è vincolante per le autorità ad eccezione dei dati di cui al capoverso2 lettera e.

Titolo prima dell’art. 26b

Sezione 6a Indirizzi degli edifici

Art. 26b Principi

L’indirizzo di un edificio è definito dai dati seguenti:

  1. un identificatore univoco (EGAID);

  2. identificatore dell’edificio (EGID) e identificatore dell’entrata dell’edificio (EDID) secondo il Registro degli edifici e delle abitazioni (REA);

  3. numero civico (numero di polizia) secondo la legislazione cantonale;

  4. nome dell’edificio, se l’edificio è provvisto di un nome particolare, comunemente noto;

  5. il rispettivo nome della via presente nell’elenco ufficiale (art. 26a);

  1. il nome della rispettiva località e il numero postale di avviamento presente nell’elenco ufficiale delle località (art. 24);

  2. il nome del rispettivo Comune e il numero del Comune presente nell’elenco ufficiale dei Comuni (art. 19);

  3. l’ubicazione geografica (punto di riferimento);

  4. lo stato dell’oggetto «indirizzo dell’edificio».

Ciascuno degli edifici seguenti ai sensi del REA riceve uno o più indirizzi:

  1. edifici esistenti;

  2. edifici autorizzati conformemente alla legislazione cantonale in materia di costruzioni e pianificazione del territorio, dal momento dell’entrata in vigore dell’autorizzazione sino alla sua eventuale estinzione in caso di mancato utilizzo.

Agli oggetti rilevati nell’ambito della misurazione ufficiale possono essere inoltre attribuiti indirizzi se il modello dei dati lo prevede.

Ogni indirizzo di edificio è univoco all’interno di una località.

Art. 26c Elenco ufficiale

L’Ufficio federale di topografia tiene l’elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici.

L’Ufficio federale di statistica comunica all’Ufficio federale di topografia i dati del REA (art. 26b) e dell’elenco ufficiale dei Comuni (art. 19) e, periodicamente, tutte le modifiche.

Gli indirizzi degli edifici sono vincolanti per le autorità.

Art. 34 Elenco

L’elenco dei nomi delle stazioni è pubblicato nel quadro della pubblicazione ufficiale degli orari secondo gli articoli9 e 10 dell’ordinanza del 4 novembre 200920 sugli orari.

Art. 37a Disposizioni transitorie della modifica del 9 giugno 2017

L’elenco ufficiale delle vie (art. 26a) e l’elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici (art. 26c) sono allestiti e resi operativi entro quattro anni dall’entrata in vigore della modifica del 9 giugno 2017.

I Cantoni mettono gratuitamente a disposizione della Confederazione i dati necessari all’allestimento degli elenchi.

L’Ufficio federale di topografia sottopone ai Cantoni le bozze degli elenchi per convalida. I Cantoni provvedono a una convalida entro al massimo un anno. La Confederazione partecipa alle spese di convalida; i dettagli sono disciplinati nella convenzione sulle prestazioni per la misurazione ufficiale.

Sino alla convalida dell’elenco ufficiale delle vie, per le autorità è vincolante l’ortografia dei nomi delle vie della misurazione ufficiale nel rispettivo territorio.

4. Ordinanza del 4 dicembre 201521 sulle abitazioni secondarie

Art. 1 cpv.1

Ogni Comune fornisce annualmente all’Ufficio federale di statistica (UST) i propri dati sugli abitanti con giorno di riferimento 31 dicembre al più tardi entro il 31 gennaio dell’anno successivo e aggiorna il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) conformemente all’articolo10 capoverso1 dell’ordinanza del 9 giugno 201722 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni.

Art. 3 cpv.2

La menzione nel registro fondiario comprende inoltre l’identificatore dell’edificio (EGIG) e l’identificatore dell’abitazione (EWID) della rispettiva abitazione conformemente all’articolo8 capoverso2 lettera a e capoverso3 lettera a dell’ordinanza del 9 giugno 201723 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni.