Fonte

431.841

Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

del 31 maggio 2000 (Stato 1° ottobre 2012)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo10 capoverso 3bis della legge federale del 9 ottobre 19921 sulla statistica federale (LStat), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Organizzazione e competenze

L’Ufficio federale di statistica (Ufficio federale, UFS) tiene per scopi di statistica, ricerca e pianificazione il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). Esso collabora con i servizi statistici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, con gli uffici cantonali e comunali delle costruzioni e con i servizi delle misurazioni catastali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Dopo averli consultati, l’Ufficio federale emana le necessarie istruzioni tecniche.

Art. 2 Registri degli edifici e delle abitazioni dei Cantoni e delle Città

L’Ufficio federale può delegare interamente o parzialmente la gestione del REA ai Cantoni, a condizione che i loro registri:

  1. prevedano una classificazione degli edifici conforme alla definizione formulata nell’articolo3;

  2. comprendano almeno gli edifici e le abitazioni definiti nell’articolo 4 capoverso1;

  3. presentino almeno le caratteristiche degli edifici e delle abitazioni elencate nell’articolo5 capoversi1 e 2;

  4. corrispondano agli standard di qualità definiti nell’articolo 8 capoverso 2.

In questi casi, l’Ufficio federale versa ai Cantoni un contributo annuo per la tenuta dei registri. Tale contributo è costituito da un importo di base di 10 000 franchi per registro e da un importo, calcolato in base al numero di edifici e di abitazioni, di

centesimi per edificio e di1 centesimo per abitazione.

Con l’accordo dei Cantoni, anche i registri degli edifici e delle abitazioni di grandi Città con almeno 5000 edifici d’uso abitativo o 12 000 abitazioni possono essere riconosciuti ai sensi del capoverso1.

RU 2000 1555

Sezione 2 Contenuto e gestione

Art. 3 Definizione di edificio

Per edificio s’intende una costruzione duratura, ben ancorata al terreno, che serve per l’abitazione oppure per il lavoro, la formazione, la cultura o lo sport.

Se si tratta di case abbinate, a gruppi o a schiera è considerata un edificio indipendente ogni costruzione dotata di una propria entrata dall’esterno e separata dalle altre costruzioni da un muro divisorio verticale portante dal piano terra al tetto.2

Art. 4 Edifici ed abitazioni registrati

L’Ufficio federale registra nel REA tutti gli edifici abitati o abitabili della Svizzera con le rispettive abitazioni.

L’Ufficio federale può, se necessario, registrare nel REA anche edifici non adibiti a uso abitativo oppure opere allo stato di progetto.

Nei Cantoni e nelle Città che dispongono di un registro degli edifici e delle abitazioni, l’Ufficio federale registra nel REA tutti gli edifici che vi sono contenuti, in quanto i rispettivi dati gli siano messi a disposizione conformemente all’articolo 8.

Gli oggetti, le costruzioni e le installazioni militari che sottostanno all’ordinanza del 2 maggio 19903 concernente la protezione delle opere militari non possono essere considerati e trattati nel REA.

Art. 5 Caratteristiche registrate

L’Ufficio federale registra nel REA le seguenti caratteristiche degli edifici:

  1. numero del Comune dell’Ufficio federale e nome del Comune;

  2. numero dell’immobile (numero della particella);

  3. numero dell’edificio del Cantone o del Comune;

  4. indirizzo dell’edificio, inclusi il numero postale d’avviamento e il luogo;

  5. punto di riferimento dell’edificio (coordinate dell’edificio);

  6. appartenenza a zone statistiche, quartieri o altre unità territoriali infracomunali;

  7. stato dell’edificio (in progetto/terminato/demolito);

  8. categoria dell’edificio (residenziale/non residenziale);

  9. anno o epoca di costruzione;

  10. anno o epoca dell’ultima ristrutturazione;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007

  1. anno della demolizione dell’edificio;

  2. superficie al suolo;

  3. numero di piani;

  4. numero di locali abitabili separati nell’edificio (mansarde);

  5. sistema di riscaldamento principale;

  6. fonti energetiche per il riscaldamento;

  7. fonti energetiche per la produzione di acqua calda;

  8. 4 dati sulla statistica delle costruzioni e dell’edilizia abitativa conformemente all’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19935 sulla statistica.

L’Ufficio federale registra nel REA le seguenti caratteristiche delle abitazioni:

  1. numero dell’abitazione dell’Ufficio federale (EWID);

  2. numero dell’abitazione del Cantone o del Comune;

  3. piano;

  4. 6 ubicazione (numero fisico dell’abitazione e altre indicazioni);

  5. tipo di utilizzazione (permanente / temporanea);

  6. numero di stanze o locali abitabili;

  7. superficie dell’abitazione;

  8. installazione fissa di cucina nell’abitazione.

L’Ufficio federale può inoltre registrare nel REA le seguenti caratteristiche ausiliarie:

  1. identificatori degli edifici e delle abitazioni di amministrazioni pubbliche e private;

  2. dati di una persona o di un’amministrazione responsabile dell’edificio;

  3. informazioni per rilevazioni statistiche e dati supplementari per la registrazione del REA.

Art. 6 Fonti

Per la rilevazione dei dati registrati nel REA possono essere utilizzate le seguenti fonti:

  1. fascicoli concernenti i permessi di costruzione e i collaudi dei Cantoni e dei Comuni;

  2. registri amministrativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

Introdotta dal n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3367).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007

  1. dati di base della misurazione ufficiale;

  2. registri amministrativi delle assicurazioni immobiliari cantonali;

  3. raccolte di dati della Posta, dei servizi di telecomunicazione e delle aziende industriali;

  4. elenchi ufficiali degli indirizzi;

  5. statistica annuale delle costruzioni e dell’edilizia abitativa;

  6. censimenti periodici delle aziende della Svizzera;

  7. notifiche di committenti, architetti, proprietari e amministratori;

  8. notifiche di utilizzatori dei dati del REA.

I dati dei registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni devono essere messi gratuitamente a disposizione dell’Ufficio federale per l’aggiornamento del REA.

Art. 7 Aggiornamento

L’aggiornamento del REA avviene di norma costantemente, ma almeno a scadenza trimestrale. Ne è competente l’Ufficio federale oppure un servizio incaricato della gestione del registro conformemente all’articolo 2.7

I Cantoni e i Comuni forniscono all’Ufficio federale i dati necessari all’aggiornamento e all’assicurazione della qualità del REA, sempreché essi non siano già noti all’Ufficio federale attraverso un registro riconosciuto ai sensi dell’articolo 2 o da altre fonti.8

I dati concernenti nuove costruzioni, ristrutturazioni e demolizioni sono rilevati in base alle procedure di autorizzazione di costruzione e di collaudo nei Cantoni e Comuni in coordinamento con la statistica delle costruzioni e dell’edilizia abitativa dell’Ufficio federale.

In considerazione dello stato dei dati nei Cantoni e Comuni, l’Ufficio federale può dichiarare facoltativa la rilevazione delle seguenti caratteristiche degli edifici e delle abitazioni:

  1. numero dell’edificio del Cantone o del Comune;

  2. appartenenza dell’edificio a zone statistiche, quartieri o altre unità territoriali infracomunali;

  3. superficie al suolo;

  4. numero dell’abitazione del Cantone o del Comune;

  5. 9 ubicazione (numero fisico dell’abitazione e altre indicazioni).

Nuovo testo giusta il n. 7 dell’all. all’O del 21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri,

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007

L’Ufficio federale sostiene i Comuni in questo compito e definisce, d’intesa con i Cantoni, in quale forma vanno forniti i dati.

Citato in

Art. 8 Interfacce

In collaborazione con i Cantoni, l’Ufficio federale regola le modalità e le condizioni tecniche generali per lo scambio elettronico dei dati e l’allestimento delle rispettive interfacce.

L’Ufficio federale definisce i necessari controlli e standard di qualità per la ripresa elettronica dei dati dai registri degli edifici e delle abitazioni riconosciuti ai sensi dell’articolo 2 e da altre fonti conformemente all’articolo 6.

Sezione 3 Utilizzazione e comunicazione dei dati

Art. 9 Principi

L’utilizzazione e la comunicazione dei dati contenuti nel Registro sottostanno alle disposizioni della legge federale del 9 ottobre 199210 sulla statistica federale (LStat) e della legge federale del 19 giugno 199211 sulla protezione dei dati.

L’utilizzazione e la comunicazione dei dati contenuti nel REA federale soggiacciono alle disposizioni degli articoli 10–16, a prescindere dalla fonte iniziale da cui tali dati provengono.

Art. 10 Utilizzazione dei dati per scopi statistici da parte dell’Ufficio federale

Il REA funge da base di dati per le rilevazioni statistiche dell’Ufficio federale.

In base ai dati del REA l’Ufficio federale può in particolare:

  1. realizzare elaborazioni statistiche nel ramo delle costruzioni e delle abitazioni;

  2. effettuare campionamenti per rilevazioni in tutti i settori statistici;

  3. eseguire stime nel quadro di rilevazioni statistiche parziali.

L’Ufficio federale può inoltre completare informazioni statistiche con dati contenuti nel REA, conformemente all’articolo 4 della LStat.

Art. 11 Comunicazione dei dati per scopi di statistica, di ricerca e di pianificazione

Per consentire ai servizi statistici e ai centri di ricerca della Confederazione come pure agli uffici cantonali e comunali di statistica l’esecuzione di lavori statistici, l’Ufficio federale può rendere noti, conformemente all’articolo 19 della LStat, i dati contenuti nel REA o consentirne l’accesso in linea, ad eccezione delle caratteristiche ausiliarie ai sensi dell’articolo5 capoverso3 lettera a e c della presente ordinanza.12

L’Ufficio federale può comunicare i dati contenuti nel REA, ad eccezione delle caratteristiche ausiliarie ai sensi dell’articolo5 capoverso3 lettera a e c , agli altri servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati per scopi di statistica, di ricerca e di pianificazione, conformemente all’articolo 19 della LStat.13

Al termine dei lavori, gli utilizzatori dei dati dei registri di cui al capoverso 2 sono tenuti a restituire all’Ufficio federale i dati messi a loro disposizione o a certificarne per scritto la distruzione.

Art. 12 Comunicazione dei dati per l’esecuzione di compiti legali

Per facilitare ai servizi pubblici cantonali e comunali l’esecuzione di compiti legali, l’Ufficio federale può comunicare loro i dati del REA che riguardano il loro territorio o consentire loro l’accesso in linea, ad eccezione delle caratteristiche ausiliarie ai sensi dell’articolo5 capoverso3 lettera a e c.14

Le caratteristiche degli edifici e delle abitazioni di tipo E conformemente all’allegato possono essere utilizzate per la tenuta dei registri cantonali o comunali degli abitanti.15

I servizi pubblici autorizzati a utilizzare dati dei registri garantiscono, mediante adeguate misure organizzative e tecniche, che:

  1. questi dati sono utilizzati unicamente per i compiti legali riconosciuti come tali;

  2. questi dati non sono resi accessibili a terzi né direttamente né su carta o su supporto informatico;

  3. le esigenze generali in materia di protezione dei dati sono garantite.

L’utilizzazione dei dati soggiace inoltre alle disposizioni determinanti dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 13 Comunicazione dei dati per altri scopi

L’Ufficio federale può comunicare ai servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati dati concernenti le seguenti caratteristiche degli edifici e delle abitazioni allo scopo di armonizzare e coordinare i registri:16

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007

  1. numero dell’edificio dell’Ufficio federale e nome del Comune;

  2. indirizzo dell’edificio, inclusi il numero postale d’avviamento e il luogo;

  3. 17 numero dell’abitazione dell’Ufficio federale (EWID);

  4. 18 piano;

  5. 19 ubicazione (numero fisico dell’abitazione e altre indicazioni);

  6. 20 numero dell’abitazione del Cantone o del Comune;

  7. 21 numero di stanze o locali abitabili.

Con l’accordo esplicito degli uffici cantonali o comunali delle misurazioni catastali e conformemente alle loro disposizioni, l’Ufficio federale può comunicare ai servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati dati concernenti le seguenti caratteristiche degli edifici per scopi diversi da quelli menzionati negli articoli11 e 12:

  1. numero dell’immobile (numero della particella);

  2. punto di riferimento dell’edificio (coordinate dell’edificio).

La scelta degli edifici i cui dati sono resi noti conformemente ai capoversi1 e 2 può essere limitata unicamente con l’ausilio delle caratteristiche menzionate nel capoverso1 e della categoria dell’edificio (residenziale/non residenziale).22

L’utilizzazione e la comunicazione degli altri dati del registro per scopi diversi da quelli menzionati negli articoli11 e 12, in particolare per il commercio di indirizzi o per altri scopi commerciali, sono vietate.

Art. 14 Comunicazione di nomenclature ed elenchi

L’Ufficio federale può comunicare, su carta o su supporto informatico, le nomenclature e gli elenchi utilizzati nel REA a servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati.

Art. 15 Servizi pubblici autorizzati ad accedere ai dati

I seguenti servizi pubblici possono essere collegati al REA, per scopi di statistica, di ricerca e di pianificazione conformemente all’articolo11 capoverso1, con le seguenti modalità di accesso secondo l’Allegato:23

Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3399).

Introdotta dal n. I dell’O del 29 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4707).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004

  1. 24 Ufficio del registro fondiario del diritto fondiario: Tipo B;

  2. 25 Ufficio federale di topografia: Tipo B

  3. 26 Ufficio federale dello sviluppo territoriale: Tipo A;

  4. 27 Ufficio federale delle abitazioni: Tipo A;

  5. 28 Ufficio federale dell’energia: Tipo A;

  6. 29 Ufficio federale dell’ambiente30: Tipo A;

  7. 31 Ufficio federale dell’agricoltura: Tipo A;

  8. 32 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria33: Tipo B.34 2 I seguenti servizi pubblici possono essere collegati al REA, per l’esecuzione di compiti legali, conformemente all’articolo 12 capoverso1, con le seguenti modalità di accesso secondo l’Allegato:35

  9. 36 uffici cantonali e comunali di statistica: Tipo F;

  10. 37 uffici cantonali e comunali delle costruzioni e della pianificazione: Tipo F;

  11. 38 uffici cantonali e comunali del controllo degli abitanti: Tipo E;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2014.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004

  1. 39 uffici cantonali e comunali delle misurazioni catastali, compresi tutti i servizi incaricati dell’aggiornamento dai Comuni: Tipo C;

  2. 40 uffici cantonali e comunali del registro fondiario: Tipo C;

  3. 41 uffici cantonali e comunali di stima: Tipo D;

  4. 42 uffici cantonali e comunali per la protezione dell’ambiente: Typ D;

  5. 43 uffici cantonali e comunali dell’agricoltura: Tipo D;

  6. 44 assicurazioni immobiliari cantonali: Tipo D.45 3 L’estensione dell’accesso in linea e il diritto di consultare i dati sono disciplinati dettagliatamente nell’allegato.

Art. 16 Emolumenti

Per la comunicazione dei dati, l’Ufficio federale riscuote, fatto salvo l’articolo 13 capoverso 2, un emolumento conformemente all’ordinanza del 30 giugno 199346 sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

La comunicazione dei dati e l’accesso in linea al REA sono gratuiti per:

  1. i servizi della Confederazione;

  2. i servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni;

  3. i servizi pubblici che rilevano dati per l’aggiornamento del REA;

  4. altri servizi che eseguono mandati federali;

  5. l’esecuzione di compiti legali conformemente all’articolo 12.

I dati menzionati negli articoli 13 capoverso1 e 14 possono essere comunicati gratuitamente, se sono utilizzati per l’armonizzazione e il coordinamento di registri amministrativi.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005

Introdotta dal n. I dell’O del 22 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 3381).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004

[RU 1993 2243, 1995 153 all .1 n. 3, 2000 667. RU 2003 2197 art. 23]. Vedi ora: l’O del

giu. 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS 431.09).

Sezione 4 Sicurezza dei dati

Art. 17

La sicurezza dei dati è disciplinata dall’ordinanza del 14 giugno 199347 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall’ordinanza del 10 giugno 199148 concernente la protezione dei sistemi e delle applicazioni informatiche nell’Amministrazione federale.

Disposizioni finali

Art. 18 Modifica del diritto vigente

...49

Art. 1950 Entrata in vigore

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2000.

La modifica del 21 novembre 2007 dell’articolo 7 capoversi1 e 2 entra in vigore il 1° gennaio 2010.

[RU 1991 1288, 1993 1962 art. 36 n. 2, 1997 2779 n. II3, 1999 704 n. II1. RU 2000 1227 all. n. I 2]. Vedi ora: l’O del 9 dic. 2011 sull’informatica nell’Amministrazione federale (RS 172.010.58).

La mod. può essere consultata alla RU 2000 1555.

Nuovo testo giusta il n. 7 dell’all. all’O del 21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri, Allegato51 (art. 12 e 15) Accesso in linea ai dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni Scopo dell’accesso Statistica, ricerca e Esecuzione compiti legali (art. 12) pianificazione (art. 11) Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F Caratteristiche degli edifici Numero fed. dell’edificio (EGID) X X X X X X N. UST e nome del Comune X X X X X X Numero della particella X X X X X X Numero ufficiale dell’edificio X X X X X X Ind. edificio, incl. NPA e luogo X X X X X X Coordinate dell’edificio X X X X X X Unità territoriali infracomunali X X – – – X Stato dell’edificio X X X X X X Categoria dell’edificio X X X X X X Anno/epoca di costruzione X X X X X X Anno/epoca della ristrutturazione X X X X X X Anno della demolizione X X X X X X Superficie dell’edificio X X X X X X Numero di piani X X X X X X Numero di locali abitabili separati X – – X X X Sistema di riscaldamento X

– – X – X Fonti energ. Riscaldamento/acqua calda X – – X – X Persona responsabile dell’edificio – – X X X X Indicazioni sulla statistica delle costruzioni – – – – – X Caratteristiche dell’abitazione Numero fed. dell’edificio (EGID) X – – X X X Numero fed. dell’abitazione (EWID) X – – X X X Numero ufficiale dell’abitazione X – – X X X Piano X – – X X X Ubicazione X – – X X X Tipo di utilizzazione X – – X X X – = accesso in linea impossibile X = accesso in linea L’accesso in linea per l’esecuzione di compiti legali è limitato al rispettivo territorio cantonale.

Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 22 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 Scopo dell’accesso Statistica, ricerca e Esecuzione compiti legali (art. 12) pianificazione (art. 11) Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F Numero di stanze o locali abitabili X – – X X X Superficie X – – X X X Installazione fissa di cucina X – – X X X – = accesso in linea impossibile X = accesso in linea L’accesso in linea per l’esecuzione di compiti legali è limitato al rispettivo territorio cantonale.