191.11
Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere
del 30 gennaio 1985 (Stato 15 ottobre 2002)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo4 della legge federale del 4 ottobre 19741 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali, ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 12 Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina le tasse per le prestazioni delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere come anche gli esborsi per le prestazioni effettuate dalla Sezione della protezione consolare della Direzione politica e dal servizio Ispettorato amministrativo e affari consolari della Direzione amministrativa e del Servizio esterno del Dipartimento federale degli affari esteri.
Art. 2 Regime delle tasse
Chiunque richiede una prestazione ai sensi dell’articolo1 è tenuto a pagare una tassa. Gli esborsi sono calcolati separatamente.
Se la tassa per una prestazione è a carico di più persone, esse ne rispondono in solido.
Art. 3 Esenzione dalla tassa
Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono esonerate da qualsiasi tassa qualora richiedano la prestazione in loro favore.
La Fondazione Pro Helvetia, il Segretariato degli Svizzeri all’estero della Nuova società elvetica e l’Ufficio nazionale svizzero del turismo non devono pagare nessuna tassa, a meno che possano esigere da terzi una rimunerazione per la prestazione.
Per prestazioni richieste nell’ambito dei compiti generali e di azioni intese a incrementare le esportazioni, l’Ufficio svizzero di espansione commerciale (OSEC) non deve pagare nessuna tassa, a meno che possa esigere da terzi una rimunerazione per RU 1985 294
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1910).
la prestazione. Il Dipartimento federale degli affari esteri regola, se necessario, i dettagli.
Se sono di interesse pubblico considerevole, le prestazioni fornite a privati sono soggette a tassa nella misura decisa dal Dipartimento federale degli affari esteri.
Art. 4 Calcolo delle tasse
Le tasse per le prestazioni sono calcolate secondo le aliquote fissate all’uopo.
Qualora non sia stata fissata nessuna aliquota, le tasse sono calcolate in ragione del dispendio di tempo.
Art. 5 Supplemento sulla tassa
Per prestazioni che, su domanda, sono effettuate urgentemente o al di fuori delle ore normali di lavoro le rappresentanze possono riscuotere supplementi fino a concorrenza del 30 per cento della tassa di base.
Art. 6 Esborsi
Sono considerati esborsi le spese supplementari per una data prestazione, segnatamente:
le spese di porto, telefono, telegrafo e telescrivente;
le spese di viaggio e di trasporto;
le spese per la raccolta di documentazione;
le spese per lavori che le rappresentanze affidano a terzi.
Le autorità e le istituzioni esonerate dalle tasse giusta l’articolo 3 rifondono gli esborsi. Sono eccettuati gli esborsi enumerati nel capoverso1 lettera a, qualora siano causate da una comunicazione diretta tra le rappresentanze e le autorità o le istituzioni in questione.
Art. 7 Preventivo
Qualora le prestazioni siano onerose le rappresentanze o il Dipartimento federale degli affari esteri informano in precedenza l’assoggettato dell’ammontare probabile delle tasse ed esborsi.
Art. 8 Anticipi, fattura intermedia
L’assoggettato può essere tenuto al versamento di un anticipo adeguato sulla tassa e gli esborsi probabili, come pure al pagamento di una fattura intermedia.
Art. 93 Decisione di tassazione e rimedi di diritto
Le rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere, la Sezione della protezione consolare e il servizio Ispettorato amministrativo e affari consolari promulgano, in linea di massima, la decisione di tassazione subito dopo l’esecuzione della prestazione.
La decisione di tassazione può essere impugnata entro 30 giorni con ricorso al Dipartimento federale degli affari esteri.
Sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale4.
Art. 10 Esigibilità
La tassa è esigibile:
al momento della notifica della decisione all’assoggettato;
nel caso d’impugnazione, al momento in cui la decisione su ricorso acquista forza di cosa giudicata.
Il termine di pagamento è di 45 giorni.
Art. 11 Incasso
Le tasse fino a 200 franchi possono essere riscosse anticipatamente o contro rimborso.
All’estero le tasse sono pagabili in moneta locale. Il corso del cambio è fissato dalle rappresentanze secondo le istruzioni del Dipartimento federale degli affari esteri.
L’OSEC provvede alla fatturazione e all’incasso delle tasse per le prestazioni fornite dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere a cui sono stati affidati compiti speciali di promozione delle esportazioni (centri di sostegno per le esportazioni).5
Art. 126 Riduzione o condono di tasse
Le rappresentanze possono ridurre o condonare la tassa se l’assoggettato è indigente, o, secondo le istruzioni del Dipartimento federale degli affari esteri, per altri motivi giustificati.
Il Dipartimento federale degli affari esteri può, eccezionalmente, ridurre o condonare le tasse in caso di rapimento, coazione, indigenza del beneficiario oppure nel caso in cui l’assunzione dell’onere delle spese da parte di terzi non può essere presa in considerazione.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1910).
Introdotto dal n. I dell’O del4 apr. 2001, in vigore dal 1° mar. 2001 (RU 2001 1370).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2000 (RU 2000 1480).
Art. 13 Prescrizione
L’esigibilità della tassa si prescrive dopo 5 anni.
La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere presso l’assoggettato.
Sezione 2 Tariffa delle tasse
Art. 147
Art. 158 Tasse ad aliquote fisse per altre prestazioni
Per le altre prestazioni enumerate qui di seguito sono riscosse le seguenti tasse: Fr.
Legalizzazioni 1. Legalizzazioni di firme su atti pubblici o su documenti 30.– privati, per documento 2. Non sono riscosse tasse per le legalizzazioni di atti di stato civile destinati a essere iscritti nei registri dello stato civile svizzero.
Attestazioni e certificati 1. Attestazioni d’immatricolazione, di nazionalità, certificati 30.– di vita, ecc. 2. Carte di passo per cadaveri e attestazioni per il trasporto 30.– d’urne 3. Attestazioni concernenti testi legali 30.– Per le attestazioni e i certificati che richiedono più di mezz’ora di lavoro la tassa è calcolata in ragione del dispendio di tempo giusta l’articolo 16.
Lettere di raccomandazione 30.– Per le lettere di raccomandazione che richiedono più di mezz’ora di lavoro la tassa è calcolata in ragione del dispendio di tempo giusta l’articolo 16.
Depositi 1. di effetti personali, di denaro o altri valori patrimoniali, 125.– quali carte valori, libretti di risparmio, gioielli, ecc., per un anno o frazione di un anno 2. di atti pubblici o privati, per anno o frazione di anno 60.–
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 set. 1996, in vigore dal 1° dic. 1996 (RU 1996 2976).
Fr.
3. Per la conservazione di breve durata di carte di 30.– legittimazione, documenti, biglietti d’aereo, assegni di viaggio, carte di credito di Svizzeri di passaggio
Art. 16 Tasse in ragione del dispendio di tempo
È calcolata in ragione del dispendio di tempo la tassa per le altre prestazioni, segnatamente:
ricerca di documentazione, intervento per l’ottenimento di perizie;
traduzione, compresa l’attestazione di esattezza. Non sono riscosse tasse per la traduzione d’atti di stato civile destinati a essere iscritti nei registri dello stato civile svizzero;
attestazione dell’esattezza di traduzioni o copie non fatte dalla rappresentanza;
incasso e trasmissione di denaro;
trattamento di questioni di diritto civile e di diritto di cittadinanza;
trattamento di casi di malattia, infortunio, decesso o arresto – non sono riscosse tasse per le prime quattro ore di lavoro dedicate a tali casi;
rapporti speciali e informazioni di carattere giuridico;
informazioni commerciali. Non sono riscosse tasse per informazioni che non richiedono più di un’ora né per informazioni fornite ad aziende domiciliate nel circondario consolare e interessate all’importazione di prodotti svizzeri.
La tassa per mezz’ora o frazione di mezz’ora ammonta a 60 franchi.9
Per semplici informazioni orali, come pure per disbrighi di lieve entità non sono riscosse tasse.
Art. 17 Diritti di segreteria e fotocopie
I diritti di segreteria sono compresi nelle aliquote delle tasse fissate negli articoli 14 a 16. Le fotocopie sono fatturate separatamente in ragione di 50 centesimi la pagina.
Art. 18 Applicazione di altre ordinanze sulle tasse
Per gli atti ufficiali concernenti gli affari marittimi le rappresentanze riscuotono tasse giusta l’ordinanza del 30 ottobre 198510 sugli emolumenti nella navigazione marittima.11
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 set. 1996, in vigore dal 1° dic. 1996 (RU 1996 2976).
Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 22 dic. 1988, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 220).
Per il rilascio di visti le rappresentanze si attengono all’ordinanza del 20 aprile 198312 sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.
Per le prestazioni in materia di stato civile le rappresentanze riscuotono emolumenti secondo l’ordinanza del 27 ottobre 199913 sugli emolumenti in materia di stato civile.14
Sezione 3 Disposizioni finali
Art. 19 Esecuzione
Il Dipartimento federale degli affari esteri è incaricato dell’esecuzione.
Art. 20 Diritto previgente: abrogazione
La tariffa del 5 settembre 197315 delle tasse delle Ambasciate e dei Consolati di Svizzera è abrogata.
Art. 21 Disposizioni transitorie
Le tasse concernenti le prestazioni fornite innanzi l’entrata in vigore della presente ordinanza sono calcolate giusta la tariffa precedente.
Art. 22 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1985.
[RU 1983 537, 1986 1791. RU 1987 784 art. 17]. Ora: all’O del 20 mag. 1987 (RS 142.241).
Introdotto dall’art. 17 n. 2 dell’O del 27 ott. 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile, in vigore dal 1° gen. 2000 (RS 172.042.110).
[RU 1973 1513, 1974 488]