748.215.3
Ordinanza del DATEC sulle emissioni di aeromobili (OEA)
(OEA)
del 10 gennaio 1996 (Stato 28 giugno 2005)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,2 visto l’articolo 58 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 19483 sulla navigazione aerea; visto l’articolo 13 dell’ordinanza del 14 novembre 19734 sulla navigazione aerea; visto l’articolo 3 dell’ordinanza del 15 dicembre 19865 contro l’inquinamento fonico,6 ordina:
Art. 1 Principio
Gli aeromobili a motore, per i quali è stata presentata una domanda d’iscrizione nella matricola, devono adempiere i valori limite d’emissione decretati nella presente ordinanza.
L’esercente dell’aerodromo può limitare l’esercizio di un aeromobile straniero, qualora esso non osservi i valori limite d’emissione svizzeri e sia stazionato da più di sei mesi sull’aerodromo.7
Art. 2 Valori limite d’emissione
I valori limite d’emissione e le procedure d’esame sono stabiliti nell’appendice.
Art. 3 Eccezioni
Nel singolo caso debitamente motivato, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio) può concedere deroghe per:
aeromobili impiegati esclusivamente nella lotta antincendio;
aeromobili specialmente concepiti per l’acrobazia;
aeromobili specialmente concepiti per voli agricoli;
aeromobili d’interesse storico.
RU 1996 653
Nuovo testo giusta in n. I dell’O del DATEC del 23 ott. 2002 (RU 2002 3569).
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 23 giu. 2000 (RU 2000 1659).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 23 giu. 2000 (RU 2000 1659).
L’esercizio di tali aeromobili è subordinato a condizioni.
Art. 48 Velivoli per l’istruzione di base e velivoli rimorchiatori
L’impiego di velivoli il cui livello di rumore supera i 75 dB(A) è escluso per l’istruzione di base ed il rimorchio di alianti. Nel singolo caso debitamente motivato, l’Ufficio può concedere deroghe a termine.
Art. 5 Fuoriuscite di carburante
I velivoli con motori a turbina devono essere costruiti in modo tale che il carburante non possa fuoriuscire al momento dell’arresto dei reattori.
Art. 5a9 Limitazione della potenza Nei velivoli della categoria Ecolight, la potenza del motore installata (potenza all’asse) viene limitata a 90 kW (121 HP) secondo le condizioni ISA.
Art. 5b10 Carburante senza piombo I velivoli della categoria Ecolight dotati di motori a combustione devono poter funzionare con carburante senza piombo, conformemente all’allegato5 dell’ordinanza del 16 dicembre 198511 contro l’inquinamento atmosferico.
Art. 6 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 5 ottobre 198412 sulle emissioni degli aeromobili è abrogata.
Art. 7 Disposizioni transitorie
I certificati di rumore rilasciati e le restrizioni d’utilizzazione decretate per alcuni velivoli in virtù della vecchia ordinanza restano validi.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1996.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 23 giu. 2000 (RU 2000 1659).
Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 7 giu. 2005 (RU 2005 2521).
Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 7 giu. 2005 (RU 2005 2521).
[RU 1984 1241, 1990 1022] Appendice13 (art. 2) Valori limite d’emissione e procedure d’esame (secondo l’art. 2) Le indicazioni delle fonti (volume, capitolo, appendice) si riferiscono all’allegato 16 (Protection de l’environnement) della Convenzione del 7 dicembre 194414 relativa all’aviazione civile internazionale, volume I (Bruit des aéronefs) fino a e compreso il supplemento numero 7 del 29 ottobre 2001, e volume II (Emissions des moteurs d’aviation) fino a e compreso il supplemento numero 4 del 19 luglio 1999. L’allegato in lingua francese e inglese può essere consultato presso l’Ufficio.
Rumore dei velivoli (volume I)
Per i velivoli a reazione e ad elica con un peso massimo ammissibile al decollo superiore a 8618 kg, per i quali la domanda di ammissione del prototipo è stata accettata prima del 1° gennaio 2006, si applica il capitolo 3, numeri da 3.2 a 3.7.
Per i velivoli a reazione e ad elica con un peso massimo ammissibile al decollo superiore a 8618 kg, per i quali la domanda di ammissione del prototipo è stata accettata il 1° gennaio 2006 o dopo, si applica il capitolo 4, numeri da 4.1 a 4.7.
Per i velivoli ad elica con un peso massimo ammissibile al decollo non superiore a 8618 kg e le loro versioni derivate nonché per motoalianti si applica il capitolo 10, numeri da 10.2 a 10.6. 131 Nel caso di misurazioni del rumore conformemente al capitolo 10, in deroga al numero 10.4 i valori limite sono calcolati come segue: 65 dB(A) per velivoli della categoria Ecolight, 68 dB(A) per velivoli con un peso non superiore a 500 kg, 85 dB(A) per velivoli con un peso al decollo pari o superiore a 1500 kg; per velivoli di peso intermedio si applica una variazione lineare.
Per i motoveleggiatori a decollo non autonomo si applica il capitolo 6 numeri 6.2–6.5. 141 Nel caso di misurazioni del rumore conformemente al capitolo 6, in deroga al numero 6.3 i valori limite sono calcolati come segue: 65 dB(A) per velivoli con un peso non superiore a 600 kg, 77 dB(A) per velivoli con un peso al decollo pari o superiore a 1500 kg; per velivoli di peso intermedio si applica una variazione lineare.
Per gli elicotteri si applica il capitolo 8 numeri 8.1–8.7.
Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DATEC del 23 ott. 2002 (RU 2002 3569). Aggiornato dal n. II dell'O del DATEC del 7 giu. 2005 (RU 2005 2521).
151 Per gli elicotteri con un peso massimo ammissibile al decollo non superiore a 3175 kg si riconoscono anche le disposizioni di cui al capitolo 11 numeri11.1–11.6.
Emissioni dei motori (volume II) Per i reattori di velivoli subsonici si applica la terza parte del capitolo 2, numeri da 2.1 a 2.4.