916.322.1
Ordinanza concernente l’importazione di animali della specie equina
(Ordinanza sull’importazione di equini, OIEq)
del 7 dicembre 1998 (Stato 1° maggio 2007)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 capoverso1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr),2 ordina:
Art. 13 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica agli animali della specie equina delle voci di tariffa4 menzionate nell’allegato. Essa non si applica agli animali da macello, ai cavalli e agli asini selvatici.
Art. 25
Art. 2a6 Eccezione all’obbligo del permesso d’importazione Gli animali della specie equina facenti parte di masserizie in trasloco, di beni d’equipaggiamento, di un’eredità non necessitano di alcun permesso generale d’importazione.
Art. 3 Disposizioni particolari per l’importazione
...7
I puledri accompagnati dalla giumenta (fino all’età di sei mesi) possono essere importati all’aliquota di dazio del contingente (ADC), senza essere computati nella quota del contingente doganale, se:
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del9 giu. 2006, in vigore dal 1°gen. 2007
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del9 giu. 2006, in vigore dal 1°gen. 2007
Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2001, in vigore dal 1° mar. 2001 (RU 2001 313).
8 la madre, gravida, è stata esportata nell’ambito del regime dell’ammissione temporanea;
l’appartenenza del puledro alla giumenta da importare è comprovata e se il puledro è munito di un documento d’identificazione della corrispondente organizzazione d’allevamento riconosciuta.
...9
Art. 410 Assegnazione delle quote del contingente doganale
Le quote del contingente doganale 01 sono assegnate secondo l’ordine di accettazione delle dichiarazioni d’importazione.
Art. 5 Esecuzione
L’Ufficio federale dell’agricoltura esegue la presente ordinanza, nella misura in cui altre autorità non siano state incaricate della sua esecuzione.
Art. 612
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Nuovo testo giusta il n. 56 dell’all.4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del9 giu. 2006, in vigore dal 1°gen. 2007
Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2001 (RU 2001 2511). Abrogato dal n. I dell’O del9 giu. 2006, con effetto dal 1°gen. 2007 (RU 2006 2535).
Allegato13 (art. 1) Voce di tariffa Designazione degli animali 0101. Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi: – riproduttori di razza pura: – – cavalli: 1011 – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1) 1019 – – – altri (importati al di fuori del contingente doganale) – – asini: 1021 – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1) 1029 – – – altri (importati al di fuori del contingente doganale) – altri: – – asini, muli e bardotti: – – – altri (esclusi quelli da macello e gli asini selvatici): 9021 – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1) 9029 – – – – altri (importati al di fuori del contingente doganale) – – altri: – – – altri (esclusi quelli da macello): 9095 – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1) – – – – altri: 9096 – – – – – con un’altezza al garrese superiore a1,48 m 9097 – – – – – con un’altezza al garrese superiore a1,35 m, ma non eccedente 1,48 m 9098 – – – – – con un’altezza al garrese non eccedente1,35 m
Nuovo testo giusta il n. II dell’O del9 giu. 2006, in vigore dal 1°gen. 2007