Fonte

919.117.71

Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli (Ordinanza sui dati agricoli)

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 capoverso1, 181 capoverso 1bis e 185 capoversi2 e 3 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura; visto l’articolo 25 della legge del 9 ottobre 19922 sulla statistica federale,3 ordina:

Capitolo 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina l’armonizzazione e il coordinamento della rilevazione e del trattamento di dati relativi a:

  1. le aziende agricole;

  2. 4 supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati;

  3. le aziende di trasformazione della frutta;

  4. 5 contratti d’acquisto di latte, produzione lattiera, valorizzazione del latte e vendita diretta di latte;

  5. le imprese di produzione, di preparazione e d’importazione controllate;

  6. le aziende di produzione, di preparazione e di perfezionamento.

RU 1999 540

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3857).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

Capitolo 2 Rilevazione, registrazione e trasmissione dei dati

Sezione 1 Rilevazione dei dati

Art. 2 Organi di rilevazione e dati raccolti

I Cantoni rilevano i dati:

  1. 6 designati dall’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) concernenti la superficie aziendale, l’effettivo del bestiame e la manodopera di aziende (dati della struttura aziendale) (all.2, n. I–VI);

  2. 7 che servono all’esecuzione della legge sull’agricoltura, in particolare quelli per la concessione di contributi (all.2, n. I–VI e VIII–XVII);

  3. per l’attuazione delle rilevazioni conformemente all’ordinanza del 30 giugno 19938 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali, in virtù del loro obbligo di collaborare;

  4. 9 che servono per i miglioramenti strutturali e gli aiuti per la conduzione aziendale come misura sociale collaterale (all.2, n. XX e XXI);

  5. 10 relativi alle aziende detentrici di animali ad unghia fessa, equidi, volatili da cortile, animali acquatici, eccettuati i pesci ornamentali, o api ai sensi degli articoli 7, 18a e 21 dell’ordinanza del 27 giugno 199511 sulle epizoozie, che servono per l’esecuzione della legge del 1° luglio 196612 sulle epizoozie, se non sono già stati registrati nel quadro del rilevamento di cui alle lettere a e b (all.2, parte A, n. I e II);

  6. 13 relativi alle aziende che, conformemente all’ordinanza del 23 novembre 200514 concernente la produzione primaria, sottostanno all’obbligo di notifica, sempre che non siano state già registrate nel quadro del capoverso1 lettere a, b oppure e (all.2, n. I–V);

  7. 15 relativi ai controlli di singole aziende, rilevati nel quadro dell’ordinanza del 26 ottobre 201116 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole, e i risultati relativi a questi controlli. D’intesa con i Cantoni e con i servizi direttamente interessati, l’Ufficio federale definisce il grado di dettaglio dei

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

Introdotta dal n. I dell’O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3554).

Introdotta dal n. I dell’O del 1° mar. 2006 (RU 2006 897). Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Introdotta dal n. I dell’O del14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6443).

Introdotta dal n. I dell’O del14 nov. 2007 (RU 2007 6443). Nuovo testo giusta il

n. 9 dell’all.2 all’O del 26 ott. 2011 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5297).

dati relativi ai controlli e dei risultati dei controlli di cui nell’allegato2, numero XXII.

I dati della struttura aziendale sono rilevati presso i gestori delle aziende.

L’Ufficio federale rileva i dati concernenti:

  1. la trasformazione e la contabilità nel settore della frutta (all.2, n. XVIII e XIX);

  2. il rendimento delle colture di mele e pere in Svizzera secondo l’ordinanza 30 giugno 1993 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (all.2, n. XVIII).

...17

Il Servizio d’amministrazione di cui all’articolo12 dell’ordinanza del 25 giugno 200818 sul sostegno del prezzo del latte (Servizio d’amministrazione nel settore lattiero) rileva:

  1. i dati relativi a supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati; i dati sono elencati nell’allegato 3, numeri I–V;

  2. i dati sui contratti d’acquisto di latte e sulla produzione lattiera; i dati sono elencati nell’allegato2, numero VII;

  3. i dati sulla valorizzazione del latte e sulla vendita diretta di latte; i dati sono elencati nell’allegato 3, numeri I–V.19 6 Gli enti di certificazione accreditati (ECBIO) secondo l’articolo 28 dell’ordinanza del 22 settembre 199720 sull’agricoltura biologica rilevano i dati concernenti le imprese di produzione, di preparazione e d’importazione controllate. I dati sono elencati nell’allegato 3 (n. VII).21 7 Gli enti di certificazione accreditati (ECIPG) secondo l’articolo18 dell’ordinanza del 28 maggio 199722 sulle DOP e le IGP rilevano i dati concernenti le aziende di produzione, preparazione e perfezionamento. Gli articoli 4 e 7 non si applicano agli ECIPG.

L’Ufficio federale può permettere ai competenti servizi cantonali preposti alla registrazione e alla gestione dei contratti sul concime aziendale, alla visualizzazione dei dati aziendali rilevanti correlati, nonché al controllo dei flussi di concime aziendale, di trattare i rispettivi dati nel suo sistema d’informazione (all.2, n. I–V).23

Il gestore della banca dati sul traffico di animali calcola e determina gli effettivi di animali della specie bovina e di bufali conformemente all’articolo 21 dell’ordinanza

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4963).

Introdotta dal n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2006 897).

del 26 ottobre 201124 concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA).25

Art. 326 Delega

I Cantoni possono delegare le rilevazioni ai Comuni o a organizzazioni idonee, nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita.

Art. 4 Forma delle rilevazioni

I dati possono essere rilevati mediante questionari, su supporti elettronici oppure online.27

I seguenti servizi definiscono i cataloghi dei dati e elaborano i questionari per la rilevazione:

  1. 28 l’Ufficio federale e gli Uffici federali di statistica e di veterinaria per i dati di cui all’articolo2 capoverso1 lettere a–f;

  2. l’Ufficio federale per i dati di cui all’articolo2 capoverso 3;

  3. ...29

  4. 30 il Servizio d’amministrazione del settore lattiero in collaborazione con l’Ufficio federale per i dati di cui all’articolo2 capoverso 5;

  5. gli ECBIO per i dati di cui all’articolo2 capoverso 6;

  6. 31 l’Ufficio federale e l’Ufficio federale di veterinaria per i dati di cui all’articolo2 capoverso1 lettera g.

Se i Cantoni utilizzano questionari propri o raccolgono i dati su supporti elettronici, i questionari o i cataloghi di dati devono essere approvati dall’Ufficio federale e dall’Ufficio federale di statistica.

Se gli altri organi di rilevazione utilizzano questionari propri o raccolgono i dati su supporti elettronici, i questionari o i cataloghi di dati devono essere approvati dall’Ufficio federale.

Gli ECBIO possono proporre all’Ufficio federale la forma più adeguata di rilevazione; l’Ufficio deve approvarla.

Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3857). Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all.2 all’O BDTA del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5453).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6443).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

Introdotta dal n. I dell’O del14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6443).

I Cantoni possono utilizzare registri concernenti le superfici o il bestiame invece dei questionari, sempre che i dati ivi contenuti rispondano in modo completo e aggiornato alle domande poste nei questionari.

Art. 5 Data e frequenza delle rilevazioni

I dati di cui all’articolo2 capoverso1 lettere a e b sono rilevati ogni anno all’inizio di maggio. L’Ufficio federale fissa il giorno.

I dati di cui nell’allegato2 numeri I e II vengono continuamente aggiornati sulla base delle notifiche in entrata (art.14 cpv.1 dell’O del 27 giu. 199532 sulle epizoozie o art. 3 cpv.1 dell’O del 23 nov. 200533 concernente la produzione primaria), in particolare anche in caso di cambiamento di detentore di animali.34

I dati di cui all’articolo2 capoversi1 lettera c e 3 sono rilevati:

  1. per la contabilità relativa alla frutta a granelli, presso tutte le sidrerie artigianali, due volte all’anno;

  2. per i rapporti relativi ai concentrati di succo di frutti a granelli (aziende che producono concentrati), una volta al mese;

  3. per le quantità smerciate di succo di frutti a granelli, secondo necessità;

  4. per i dati relativi alla trasformazione, una volta alla settimana o secondo necessità; e

  5. per le rilevazioni secondo l’ordinanza del 30 giugno 199335 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali, una volta all’anno.

...36

I dati di cui all’articolo2 capoverso 5 sono rilevati conformemente alla sezione 3 dell’ordinanza del 25 giugno 200837 sul sostegno del prezzo del latte.38

I dati di cui all’articolo2 capoverso 6 sono rilevati secondo necessità.

I dati di cui all’articolo2 capoverso1 lettera d sono rilevati per il trattamento delle domande di aiuto agli investimenti e di aiuto per la conduzione aziendale.39

I dati di cui all’articolo2 capoverso1 lettera g sono registrati dopo ogni controllo.40

Introdotta dal n. I dell’O del 1° mar. 2006 (RU 2006 897). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6443).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3554).

Introdotto dal n. I dell’O del14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2007 6443).

Citato in

Art. 6 Aziende con più unità di produzione

Le aziende che si compongono di più unità di produzione, separate geograficamente e gestite in modo indipendente per quanto concerne la manodopera e l’effettivo del bestiame, devono presentare i dati delle singole unità di produzione.

Sezione 2 Registrazione dei dati raccolti

Art. 7 Portata e competenza

La registrazione dei dati raccolti comprende il controllo della completezza, la verifica e la correzione dei dati nonché la loro registrazione su supporto elettronico. Su domanda, l’Ufficio federale può autorizzare la rinuncia alla registrazione su supporto elettronico per i dati di cui all’articolo2 capoversi1 lettere c–d e 6.41

Gli organi di rilevazione registrano i dati che hanno raccolto.

Le modalità di registrazione dei dati di cui all’articolo2 capoverso1 lettera c sono fissate dall’Ufficio federale di statistica e dal servizio competente in collaborazione con i Cantoni.

In occasione della registrazione dei dati, l’Ufficio federale di statistica si mette a disposizione come consulente.

Art. 842 Registri delle aziende

L’Ufficio federale, d’intesa con i Cantoni e con gli organi federali direttamente interessati, definisce le strutture vincolanti per i registri delle aziende, una raccolta minima di dati come pure le norme necessarie a rilevare tutte le forme di azienda e di comunità aziendale ai sensi dell’ordinanza del 7 dicembre 199843 sulla terminologia agricola (art. 6–12) nonché tutte le aziende detentrici di animali ai sensi dell’ordinanza del 27 giugno 199544 sulle epizoozie (art. 6 lett. o).45

I Cantoni aggiornano i registri delle aziende e trasmettono i dati all’Ufficio federale nella forma e con la frequenza concordate.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3554).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4963).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° mag. 2006

Sezione 3 Trasmissione e immissione dei dati

Art. 9 Trasmissione dei dati raccolti

I dati vanno trasmessi all’Ufficio federale osservando le seguenti scadenze:

  1. dati di cui all’articolo2 capoverso1 lettera a: annualmente, entro il 30 settembre;

  2. 46 dati di cui all’articolo8 concernenti le aziende detentrici di animali e i detentori di animali ai sensi degli articoli 6 lettera o, 7 capoverso1 lettere d-g e 18a dell’ordinanza del 27 giugno 199547 sulle epizoozie: entro sette giorni da nuove registrazioni e modifiche dei dati corrispondenti;

  3. dati di cui all’articolo8 concernenti le forme di azienda e di comunità aziendale ai sensi degli articoli 6–12 dell’ordinanza del 7 dicembre 199848 sulla terminologia agricola che mettono in commercio latte e latticini: entro un mese da nuove registrazioni e modifiche dei dati corrispondenti.49 1bis L’Ufficio federale di statistica, per lo svolgimento dei propri compiti, ha libero accesso ai dati di cui agli articoli2 capoversi1 lettera a e 8.50 2I dati di cui all’articolo2 capoversi1 lettera b e 5 devono essere trasmessi all’Ufficio federale. I dati di cui all’articolo2 capoverso1 lettera c devono essere trasmessi all’Ufficio federale e all’Ufficio federale di statistica. Questi fissano i termini di consegna.

…51

I dati di cui all’articolo2 capoverso 6 devono essere trasmessi all’Ufficio federale al più tardi entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

L’Ufficio federale e l’Ufficio federale di statistica fissano, in collaborazione con gli organi di rilevazione, l’impostazione tecnica e organizzativa della ripresa dei dati.

Art. 10 Conservazione del materiale raccolto

Gli organi di rilevazione conservano in un luogo sicuro per un periodo di cinque anni il materiale raccolto.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° mag. 2006

Introdotto dal n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2006 897).

Art. 11 Responsabilità dei sistemi d’informazione

L’Ufficio federale è responsabile dello sviluppo e dell’esercizio dei suoi sistemi d’informazione. Coordina le sue attività con gli organi di rilevazione e i destinatari dei dati.52

Il Servizio d’amministrazione del settore lattiero è responsabile dello sviluppo e dell’esercizio dei propri sistemi d’informazione. Coordina le sue attività con i fornitori e i destinatari dei dati.53

Il fornitore di prestazioni di servizio informatiche del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca54 presta all’Ufficio federale assistenza tecnica per lo sviluppo e l’esercizio dei sistemi d’informazione.55

Art. 12 Immissione e modifica dei dati

Dopo averli controllati, l’Ufficio federale introduce nei suoi sistemi d’informazione i dati raccolti e trasmessi dagli organi di rilevazione.

Esso è responsabile delle modifiche dei dati inseriti e ne informa gli organi di rilevazione competenti.

Il Servizio d’amministrazione del settore lattiero rileva i dati online o, dopo averli controllati, li introduce nel suo sistema d’informazione. Esso è responsabile delle modifiche.56

L’Ufficio federale stabilisce, d’intesa con l’Ufficio federale di veterinaria, i termini per la trasmissione dei dati di cui all’articolo2 capoverso1 lettera g.57

Art. 13 Dati dei sistemi d’informazione

I dati dei sistemi d’informazione dell’Ufficio federale sono elencati negli allegati 2 e 3.

I dati del sistema d’informazione relativo ai contratti d’acquisto di latte e alla produzione lattiera sono elencati nell’allegato2, numero VII, quelli relativi alla valorizzazione del latte nell’allegato 3, numeri I–V.58

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° mag. 2006

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° mag. 2006

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

Introdotto dal n. I dell’O del14 nov. 2007 (RU 2007 6443). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5885).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

Capitolo 3 Utilizzazione, comunicazione e pubblicazione dei dati

Art. 14 Utilizzazione dei dati

L’Ufficio federale utilizza i dati dei suoi sistemi d’informazione per adempiere i seguenti compiti:

  1. esecuzione e controllo di provvedimenti di politica agraria;

  2. amministrazione della suddivisione in zone e del riconoscimento delle forme aziendali;

  3. 59 amministrazione dei supplementi per il latte trasformato in formaggio e dei supplementi per il foraggiamento senza insilati;

  4. amministrazione dei provvedimenti di miglioramento strutturale e degli aiuti per la conduzione aziendale;

  5. amministrazione della valorizzazione della frutta; e

  6. valutazione dei provvedimenti esistenti e preparazione di nuovi provvedimenti;

  7. 60 allestimento di valutazioni importanti dal profilo della trasparenza del mercato.

Il Servizio d’amministrazione del settore lattiero utilizza i dati del sistema d’informazione per adempiere i compiti ai sensi dell’articolo12 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 giugno 200861 sul sostegno del prezzo del latte.62

Art. 15 Trasmissione dei dati63

L’Ufficio federale può, conformemente agli allegati 1–3, trasmettere a:64

a. 65 l’Ufficio federale di statistica: tutti i dati dei sistemi d’informazione per l’esecuzione del programma pluriennale delle attività statistiche e per scopi amministrativi conformemente agli allegati2 e 3, tuttavia senza dati relativi ai provvedimenti di miglioramento strutturale, agli aiuti per la conduzione aziendale, ai controlli e ai risultati dei controlli (all.2, n. XX–XXII);

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

Introdotta dal n. I dell’O del12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2551).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3857).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011

  1. 66 l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese: i dati relativi all’identificazione dell’azienda, all’effettivo del bestiame, all’estivazione, alle superfici coltivabili e alla manodopera (all.2, n. I e III–VI) nonché i dati sul latte (all. 3, n. I–V) e i dati relativi all’immagazzinamento della frutta e dei suoi derivati (all.2, n. XIX) per la pianificazione del fabbisogno alimentare;

  2. 67 la Regìa federale degli alcool: i dati relativi all’identificazione dell’azienda, all’identificazione delle persone, all’effettivo del bestiame, alle superfici coltivabili compresi i vigneti in zone in forte pendenza e in zone terrazzate, gli alberi da frutto ad alto fusto e alla manodopera (all.2, n. I–III, V, VI e IX) per l’attribuzione e la sorveglianza del fabbisogno di acquavite esente da imposte;

  3. 68 la Direzione generale delle dogane: i dati relativi all’identificazione dell’azienda, all’identificazione delle persone, all’effettivo del bestiame, all’estivazione e alle superfici coltivabili (all.2, n. I–V) per il rimborso dell’imposta sugli oli minerali;

  4. 69 l’Ufficio federale dell’ambiente e ai servizi cantonali preposti alla protezione dell’ambiente: i dati relativi all’identificazione dell’azienda, all’identificazione delle persone, all’effettivo del bestiame, all’estivazione, alle superfici coltivabili e ai dati concernenti i versamenti (all.2 n. I–V, IX, XI, XIII– XVII), il registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico nonché dati dei controlli e risultati dei controlli (all.2, n. XXII);

  5. 70 l’Ufficio federale di veterinaria, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, l’Unità federale per la filiera alimentare, l’Istituto di virologia e d’immunoprofilassi, gli Uffici cantonali di veterinaria e al gestore della banca dati sul traffico di animali: i dati relativi all’identificazione dell’azienda, all’identificazione delle persone, all’effettivo del bestiame, all’estivazione e i dati relativi alla quantità di latte valorizzato in azienda (all.2 n. I–IV, XVI e XXII;

all. 3 n. I–IV) per i provvedimenti in base alle norme veterinarie e l’aiuto all’esecuzione (BDTA) nonché i dati per l’esecuzione della legge del 9 ottobre 199271 sulle derrate alimentari e dell’allegato11 dell’accordo del 21 giugno 199972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (all.2 n. I–V, VII, XVI e XXII; all. 3

n. I–VII);

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3554).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all.2 all’O BDTA del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5453).

  1. l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: dati relativi all’identificazione dell’azienda e all’identificazione delle persone (all.2, n. I e II) per l’esecuzione della legge federale del 20 giugno 195273 sugli assegni familiari nell’agricoltura;

  2. 74 il Servizio d’amministrazione del settore lattiero: i dati relativi all’identificazione dell’azienda e all’identificazione delle persone, all’effettivo del bestiame, all’estivazione e alla superficie agricola utile (all.2, n. I–V) per l’esecuzione dell’ordinanza del 25 giugno 200875 sul sostegno del prezzo del latte;

  3. 76 le Stazioni federali di ricerche e le scuole universitarie svizzere nonché l’Unione svizzera dei contadini: i dati dei sistemi d’informazione ai sensi degli allegati2 e 3 in forma anonima, a scopo di ricerca e di studio;

  4. 77 gli uffici cantonali dell’agricoltura: i dati relativi all’identificazione dell’azienda, all’identificazione delle persone e alla valorizzazione del latte (all.2, n. I, II e VII) per l’esecuzione dei pagamenti diretti, i dati relativi all’effettivo delle colture frutticole (all.2, n. XVIII) per l’esecuzione dei provvedimenti legati alla frutticoltura, nonché i dati relativi ai controlli e i risultati dei controlli (all.2, n. XXII);

  5. 78 gli ECBIO: i dati secondo l’allegato2, ad eccezione dei dati dei numeri VI, X, XII, XVIII–XXI;

  6. 79 le organizzazioni di produttori e di categoria indicate dai gestori: i dati relativi all’azienda, ai gestori, agli animali e alle superfici secondo l’allegato2;

la portata precisa dei dati è definita di volta in volta in funzione dell’organizzazione in un accordo con l’Ufficio federale;

m. 80 l’Ufficio federale della sanità pubblica e i servizi cantonali competenti per l’esecuzione della legge sulle derrate alimentari: i dati del sistema d’informazione per l’esecuzione della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e dell’allegato11 dell’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, nonché per l’esecuzione di relative ordinanze di competenza cantonale

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° mag. 2006

Introdotta dal n. I dell’O del12 gen. 2000 (RU 2000 646). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2551).

Introdotta dal n. I dell’O del 31 mag. 2000 (RU 2000 1492). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3857).

Introdotta dal n. I dell’O del 26 nov. 2003 (RU 2003 4963). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3857).

Introdotta dal n. I dell’O del 26 nov. 2003 (RU 2003 4963). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2007 6443).

Ora: all. 3, n. I - VI

  1. 82 i competenti servizi cantonali e le organizzazioni di controllo da essi incaricate della vigilanza dei flussi di concime aziendale: i dati di cui all’allegato 2, numeri I–IV;

  2. 83 le organizzazioni di controllo: i dati di cui all’allegato2, ad eccezione dei dati dei numeri VI, VII, X, XII e XVIII–XXI;

  3. 84 i titolari dei marchi, o i rispettivi organi di controllo oppure enti di certificazione, indicati dai gestori: i dati di cui all’allegato2 che secondo una convenzione specifica ai marchi e ai prodotti conclusa con l’Ufficio federale sono necessari alla loro attività di controllo;

  4. 85 il Servizio di accreditamento svizzero: dati secondo l’allegato2, ad eccezione dei dati dei numeri VI, XVIII–XXI.

L’Ufficio federale può concedere un accesso online ai dati per i servizi autorizzati di cui all’allegato2.86

Il gestore ha diritti di lettura dei propri dati. In determinati periodi il gestore può acquisire il diritto di elaborare i propri dati.87

L’Ufficio federale dell’ambiente come pure le stazioni federali di ricerche agronomiche possono utilizzare i dati soltanto per scopi non inerenti alle persone.88

I destinatari dei dati di cui al capoverso1 sono responsabili della protezione dei dati nel loro settore di competenze.

Art. 1689 Pubblicazione dei dati

L’Ufficio federale può rendere accessibile a chiunque, in maniera adeguata, l’appartenenza territoriale dell’azienda fornendo l’indirizzo del gestore.

Art. 17 Archiviazione

I dati dei sistemi d’informazione sono conservati dal servizio incaricato della loro elaborazione tecnica durante almeno cinque anni.

Introdotta dal n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2006 897).

Introdotta dal n. I dell’O del14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2007 6443).

Introdotta dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3857).

Introdotto dal n. I dell’O del 1° mar. 2006 (RU 2006 897). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5885).

Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5885).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° mag. 2006

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011

Capitolo 4 Protezione e sicurezza dei dati

Art. 18 Rettifica dei dati inesatti

Gli organi federali competenti o gli organi di rilevazione sono tenuti a rettificare i dati errati.

Art. 1990 Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati è garantita dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 199391 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall’ordinanza del 26 settembre 200392 sull’informatica nell’Amministrazione federale.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 20 Esecuzione

L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui altri servizi non siano stati incaricati della sua esecuzione.

Esso sorveglia gli organi di rilevazione.

Le spese causate da provvedimenti presi in seguito a indicazioni false o mancanti sono a carico del responsabile.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. all’O del 26 set. 2003 sull’informatica nell’amministrazione federale, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 3687).

[RU 2003 3687, 2007 3401 art. 22 cpv.2, 2010 635 all. n. 2, 2011 4491. RU 2011 6093

art. 29 cpv. 1]. Vedo ora l’O del 9 dic. 2011 (RS 172.010.58).

Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003 (RU 2003 4963). Abrogato dal n. I dell’O del 1° mar. 2006, con effetto dal 1° mag. 2006 (RU 2006 897).

Allegato 194

Istituzioni partecipanti al sistema d’informazione BDTA Banca dati sul traffico di animali DGD Direzione generale delle dogane ECBIO Enti di certificazione accreditati secondo l’articolo 28 dell’ordinanza del 22 settembre 199795 sull’agricoltura biologica ECDOP Enti di certificazione accreditati secondo l’articolo 19 dell’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 199796 ECODMA Enti di certificazione accreditati secondo l’articolo12 dell’ordinanza dell’8 novembre 200697 sulle designazioni «montagna» e «alpe» Istituto Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) IVI Istituto di virologia e di immunologia LC Laboratori cantonali MAR Titolari dei marchi e rispettivi organi di controllo OC Organizzazioni di controllo (di diritto pubblico) OPC Organizzazioni di produttori e di categoria RFA Regia federale degli alcool SAL Servizio d’amministrazione del settore lattiero SAS Servizio di accreditamento svizzero SCCA Servizi cantonali per i concimi aziendali SCPA Servizi cantonali preposti alla protezione dell’ambiente (Ufficio dell’ambiente, della protezione della natura ecc.) SR Stazioni federali di ricerca agronomica (incl. Istituto nazionale svizzero d’allevamento equino) SU Scuole universitarie (università, PF, SUP) UCA Uffici cantonali dell’agricoltura UCV Uffici veterinari cantonali UFAE Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese, Settore alimentazione UFAG Ufficio federale dell’agricoltura UFAL Unità federale per la filiera alimentare UFAM Ufficio federale dell’ambiente UFSP Ufficio federale della sanità pubblica

Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 UFV Ufficio federale di veterinaria USC Unione svizzera dei contadini UST Ufficio federale di statistica

Trasmissione dei dati ad altri sistemi Censimenti Banca dati dei censimenti per scopi statistici gestita dall’UST UST ESSA Strategia in materia di alimentazione per l’orientamento dell’offerta: sistemi d’informazione dell’UFAE (SA) DGD Sistema d’informazione della Direzione generale delle dogane

Autorizzazioni per l’accesso A Accesso diretto (visualizzazione, modifica, cancellazione, archiviazione) B Comunicazione delle modifiche per mezzo della posta elettronica C Destinatario dei dati: acquisizione dei dati mediante scambio di supporto dei dati (supporti elettronici dei dati, cassette, elenchi su carta o moduli) o per mezzo della posta elettronica. D Fornitore dei dati: comunicazione dei dati mediante scambio di supporto dei dati (supporti elettronici dei dati, cassette, elenchi su carta o moduli) o per mezzo della posta elettronica (include anche la ritrasmissione dei dati da parte del destinatario ai sensi della lettera C) oppure per il tramite di interfacce web (L) L Accesso online (include anche la ricezione dei dati ai sensi della lettera C)

Abbreviazioni RP Regione di pianura ZM Zona di montagna UBG Unità di bestiame grosso ZC Zona collinare SAU Superficie agricola utile UID Numero di identificazione dell’azienda RIS Registro delle imprese e degli stabilimenti 919.117.71 Agricoltura Allegato 298 (art. 13) Contenuto e modalità d’accesso ai sistemi d’informazione (Parte A) N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV UFSP UCA SAL DGD ECBIO OPC OC MAR sione ad SU IVI LC SCCA ECDOP altri USC UCV ECODMA sistemi BDTA SAS I – Numero cantonale d’azienda A C L C L L L D,L L C L L L L – Numero RIS A C D,L C L L L L L C L L L L – UID A C D,L C L L L L L C L L L L – Ubicazione della tenuta Comune d’ubicazione, A C L C C L L L D,L L C L L L L di animali, dell’azienda o casale, nome della prodell’unità di produzione prietà, via, coordinate ecc. – Tipo di azienda e A C L C C L L L D,L L C L L L L di comunità – Appartenenza territoriale

A C L C L L L D,L L C L L L L (regione di pianura, di montagna o di estivazione) – Zona aziendale A C L C L L L D,L L C L L L L – Orientamento aziendale Tipologia FAT D C L C C L L L L C L L – Vendita diretta A C L C C L L L D L L L L L – Numeri BDTA A C L L D,L L L L L L L L II – Numero personale cantonale A L C L L L D,L L C L L L L – Nome, indirizzo e comune di A L C L L L D,L L C L L L L domicilio della persona o sede della società – Numero di telefono, e-mail A L C L L L D,L L C L L L L

Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5885).

919.117.71 Dati agricoli N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV UFSP UCA SAL DGD ECBIO OPC OC MAR – Anno di nascita del gestore o A C L C L L L D,L L C L L L anno di costituzione – Attività professionale A L C L L L D,L L C principale – Forma giuridica A C L C L L L D,L L C L L L – Relazione bancaria o postale A L D III Numero di animali delle Categorie di animali, seguenti categorie: forme di detenzione e tipo di utilizzazione conformemente al questionario – bovini A C L C C L D,L L D,L L C L L L L – equini A C L C C L D,L L D,L C L L L L – ovini A C L C C L L L D,L L C L L L L – caprini A C L C C L L L D,L L C L L L L – altri animali che consumano ESSA A C L C C L L L D,L C L L L L foraggio grezzo – suini A C L C C L L L D,L C L L L L – pollame da reddito A C L C C L L L D,L C L L L L – altri animali A C L C C L L L D,L C L L L L IV Dati relativi alle aziende Categorie di animali e gestite tutto l’anno:

durata dell’estivazione – numero e categorie degli conformemente al A C L C L D,L L D,L L C L L L L animali estivati questionario – durata dell’estivazione A C L C L D,L L D,L L C L L L L 919.117.71 Agricoltura N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV UFSP UCA SAL DGD ECBIO OPC OC MAR altri USC UCV ECODMA sistemi BDTA SAS – tipo di gestione delle A C L C L L L D,L L C L L L superfici (PER, bio) – dati relativi a iscrizioni a A L L L D,L L L L programmi ecologici ed etologici V – Superficie aziendale A C L C C L L L D,L C L L L – Bosco A C L C L L L D,L C L L L – Superficie improduttiva A C L C L L L D,L C L L L – Superfici la cui destinazione A C L C L L L D,L C L L L principale non è l’utilizzazione agricola – Superficie agricola utile A C L C C L L L D,L L C L L L L – Terreni aperti, suddivisi Dati relativi alle Cen- A C L C C L L L D,L C L L L L secondo le colture superfici simenti conformemente UST

al questionario – Superfici inerbite, Dati relativi alle superfici A C L C C L L L D,L C L L L L suddivise secondo il conformemente al modo di sfruttamento questionario – Colture perenni, Dati relativi alle superfici A C L C C L L L D,L C L L L L suddivise secondo conformemente al le colture questionario – Colture al coperto, Dati relativi alle ESSA A C L C C L L L D,L C L L L L suddivise secondo superfici le colture conformemente al questionario – Altre superfici all’interno A C L C C L L L D,L C L L L della SAU, suddivise per colture (superfici da strame, torbiere, siepi e boschetti 919.117.71 Dati agricoli N.

Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV UFSP UCA SAL DGD ECBIO OPC OC MAR campestri) nonché alberi da frutto ad alto fusto nei campi e alberi isolati – Terreni in affitto A C L C C C D,L C L L L – Superfici coltivate per A C L C C L L L D,L C L L L L tradizione familiare – Superfici coltivate non per A C L C C L L L D,L C L L L L tradizione familiare – Zone declive e zone in forte A C L C L L L D,L L L L L pendenza nonché vigneti in zone in forte pendenza e in zone terrazzate (a partire da una declività del 30 %) VI Numero di persone Manodopera conforme- Cenimpiegate, secondo il mente al modulo di simenti grado di occupazione: base e alla domanda UST di contributo – capiazienda (uomini) A C L C C D,L – capiazienda (donne) ESSA A C L C C D,L (escl. lavori domestici) – coniuge o altri familiari di A C L C C D,L sesso maschile occupati nell’azienda – coniuge o altri familiari di A C L C C D,L sesso femminile occupati nell’azienda (escl. lavori domestici) 919.117.71 Agricoltura N.

Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV UFSP UCA SAL DGD ECBIO OPC OC MAR – manodopera non familiare di A C L C C D,L sesso maschile – manodopera non familiare di A C L C C D,L sesso femminile (escl. lavori domestici) VII – Quantitativo contrattuale e A C C C D L L durata del contratto – Latte commercializzato in kg A C C C L L L D L L – Latte commercializzato in kg A C C C L L L D L L mediante vendita diretta VIII – Superficie utile che dà Dati relativi ai versamenti A C C D,L C C C diritto ai contributi, per i contributi di secondo le categorie di superficie superficie – Deduzione per superamento A C C D,L – Contributo di superficie A C C D,L IX Superfici di compensazione ecologica che danno diritto ai contributi: – prati sfruttati in modo esten- A C C C D,L C C C sivo, suddivisi secondo le categorie di contributo – superfici da strame, suddivise A C C C D,L C C C secondo le categorie di contributo 919.117.71 Dati agricoli N.

Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV UFSP UCA SAL DGD ECBIO OPC OC MAR – siepi e boschetti campestri, A C C C D,L C C C suddivisi secondo le categorie di contributo – prati sfruttati in modo poco A C C C D,L C C C intensivo, suddivisi secondo le categorie di contributo – maggesi fioriti A C C C D,L C C C – maggesi da rotazione A C C C D,L C C C – fasce di colture estensive A C C C D,L C C C – striscia su superfici coltive A C C C D,L C C C – alberi da frutto ad alto fusto A C C C D,L C C C nei campi (1 albero =1 ara) – totale delle superfici con A C C C D,L C C C elementi che danno diritto ai contributi (I) Superfici di compensazione Superfici di compensaecologica computabili che zione ecologica non danno diritto ai contributi: – pascoli sfruttati in modo A C C C D,L C C C estensivo – pascoli boschivi A C C C D,L C C C – alberi da frutto ad alto fusto A C C C C D,L C C C nei campi (1 albero =1 ara) – alberi indigeni isolati A C C C D,L C C C (1 albero =1 ara) – fossati umidi, pozze, stagni A C C C D,L C C C – superfici ruderali, cumuli di A C C C

D,L C C C pietra e affioramenti rocciosi – muri a secco A C C C D,L C C C 919.117.71 Agricoltura N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV UFSP UCA SAL DGD ECBIO OPC OC MAR – vigneti con elevata A C C C D,L C C C biodiversità – altre superfici di compensa- A C C C D,L C C C zione ecologica – totale delle superfici con A C C C D,L C C C elementi che non danno diritto ai contributi (II) – totale delle superfici di A C C C D,L C C C compensazione ecologica (I + II) X – Contributo totale per Dati relativi ai versamenti A C C D,L l’agricoltura biologica per i contributi ecologici (agricoltura biologica) XI – Numero di animali da Dati relativi ai versamenti A C C C D,L C C C reddito della specie per i contributi etologici: bovina che danno diritto sistemi di stabulazione ai contributi, in UBG particolarmente rispettosi degli animali – Numero di capre e di A C C C D,L C C C conigli che danno diritto ai contributi, in UBG – Numero di suini che danno A C C C D,L C C C diritto ai contributi, in UBG – Numero di esemplari di A C C C D,L C

C C pollame che danno diritto ai contributi, in UBG – Contributo totale per sistemi A C C D,L C C C di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali 919.117.71 Dati agricoli N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV UFSP UCA SAL DGD ECBIO OPC OC MAR – Numero di animali da reddito Dati relativi ai versamenti A C C C D,L C C C della specie bovina che per i contributi etologici: danno diritto ai contributi, in uscita regolare all’aperto UBG – Numero di altri animali da A C C C D,L C C C reddito che consumano foraggio grezzo e conigli che danno diritto ai contributi – Numero di suini che danno A C C C D,L C C C diritto ai contributi, in UBG – Numero di esemplari di A C C C D,L C C C pollame che danno diritto ai contributi, in UBG – Contributo totale per A C C D,L l’uscita regolare all’aperto XII – Importo totale versato Importo totale dei contri- A C C D,L buti ecologici ed etologici XIII – Numero di UBGFG Dati relativi ai versamenti A C C C D,L C C C per la tenuta di animali – Numero di UBGFG che da reddito che consumano A C C C D,L C C C danno diritto ai contributi, foraggio grezzo secondo le categorie di contributo – Numero di UBGFG secondo

A C C C D,L C C C il limite di promozione – Numero di UBGFG estivate A C C C D,L C C C – Deduzione per superamento A C C D,L 919.117.71 Agricoltura N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV UFSP UCA SAL DGD ECBIO OPC OC MAR – Importo versato A C C D,L XIV – Numero di UBGFG Dati relativi ai versamenti A C C C D,L C C C per la tenuta di animali in condizioni difficili di produzione – Numero di UBGFG che A C C C D,L C C C danno diritto ai contributi – Importo lordo A C C D,L – Deduzione per superamento A C C D,L – Importo versato A C C D,L XV – Campicoltura e Dati relativi ai versamenti A C C C D,L C C C foraggicoltura in pendenza, per i contributi di declivisecondo le categorie di tà alla campicoltura, alla contributo foraggicoltura e alla viticoltura – Campicoltura e foraggicoltu- A C C C D,L C C C ra in forte pendenza, secondo le categorie di contributo – Viticoltura in zone in pen- A C C C D,L

C C C denza (30–50 %) – Viticoltura in zone in forte A C C C D,L C C C pendenza (50 % e oltre) – Viticoltura in zone terrazzate A C C C D,L C C C (dal 30 %) – Deduzione per superamento A C C D,L 919.117.71 Dati agricoli N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV UFSP UCA SAL DGD ECBIO OPC OC MAR – Importo versato per i contri- A C C D,L buti di declività alla campicoltura e alla foraggicoltura – Importo versato per i contri- A C C D,L buti di declività alla viticoltura XVI – Per aziende d’estivazione, Dati relativi alla struttura pastorizie e con pascoli e ai versamenti dei comunitari: contributi d’estivazione – numero di animali estivati, A C C L D,L L D,L L L L L per categoria di animali – durata dell’estivazione A C C L C,L L D,L L L L L – superficie dei pascoli ESSA A C C C L C,L L D,L C L L L L d’estivazione – effettivo di bestiame usuale A C C L C,L L D,L L L L L stabilito mediante decisione – effettivo di bestiame attuale A C C L C,L L D,L L L L L – riduzioni secondo l’art.

25 A C C D,L L L OCEst – importo versato per i A C C D,L contributi d’estivazione XVII – Superfici coltivate con Dati relativi ai versamenti A C C C D,L C C C colza, soia, girasoli, dei contributi di zucche per l’estrazione di coltivazione olio e lino (semi oleosi) – Superfici coltivate con fave, A C C C D,L C C C lupini e piselli proteici per l’alimentazione di animali (leguminose a granelli) 919.117.71 Agricoltura N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV UFSP UCA SAL DGD ECBIO OPC OC MAR – Superfici coltivate con A C C C D,L C C C piante da fibra senza lino e canapa, suddivise secondo le colture – Superfici coltivate con A C C C D,L C C C barbabietole da zucchero destinate alla produzione di zucchero – Superfici coltivate con A C C C D,L C C C tuberiseme di patate, mais e piante foraggere (produzione di sementi) – Importo versato per i semi A C C D,L oleosi – Importo versato per le A C C D,L leguminose a granelli – Importo versato per le piante A C C D,L da fibra – Importo versato per le barba- A C C D,L bietole da zucchero destinate alla produzione di zucchero – Quantità di zucchero A C C D,L – Importo versato per la

A C C D,L produzione di sementi – Superfici coltivate e colture A C C D,L C C C – Importo totale versato per i A C C D,L contributi di coltivazione 919.117.71 Dati agricoli N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV UFSP UCA SAL DGD ECBIO OPC OC MAR XVIII – Effettivo di colture Rilevazione annuale Cen- A C C C,D frutticole sulla frutticoltura in simenti Svizzera UST – Prova per campionatura Produzione e utilizzazio- A C C sulla produzione per varietà ne delle colture di mele e di pere in Svizzera – Prova per campionatura A C C sull’utilizzazione della produzione – Prova per campionatura sul Stima della produzione A C C carico e sulla grandezza dei delle colture di mele e di frutti pere in Svizzera XIX Contabilità relativa alla frutta a granelli: – provenienza, trasformazione Scopi statistici e dati A C C e uscita di mele e pere relativi ai versamenti dei contributi alla valorizzazione della frutta – entrata, valorizzazione, A C uscita e scorte di prodotti di mele e pere – Immagazzinamento di frutta Pianificazione del fabbi- C e prodotti di frutta sogno alimentare XX – Dati aziendali Dati relativi ai migliora- C,D C menti strutturali – Descrizione tecnica o C,D C genere di miglioramento – Costi d’investimento totali C,D

C 919.117.71 Agricoltura N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV UFSP UCA SAL DGD ECBIO OPC OC MAR – Costi che danno diritto ai C,D C contributi – Aiuti agli investimenti C,D C XXI – Aiuti per la conduzione Dati relativi agli aiuti C,D C aziendale alla conduzione aziendale XXII Dati relativi ai controlli: – data di controllo L L D,L D,L D,L D,L D,LL – organo preposto al controllo L L D,L D,L D,L D,L D,LL – categorie di rischio L L D,L D,L D,L D,L D,L – tipo di controllo (p.es. con L L D,L D,L D,L D,L D,LL preavviso) – ambito del controllo L L D,L D,L D,L D,L D,LL – risultato del controllo L L D,L D,L D,L D,L D,LL – conseguenze del controllo L L D,L D,L D,L D,L D,L 919.117.71 Dati agricoli Allegato 399 (art. 15) Contenuto e modalità d’accesso ai sistemi d’informazione (Parte B) N.

Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissio- UFAG SR UST UFAG RFA UFAM UFV UFSP UCA SAL DGD ECBIO ne ad altri SU IVI LC sistemi USC UCV I – Numero RIS C C D C C C C C C – UID C C D C C C C C C – Numero di identificazione Identificazione ESSA C C C C C C D C – Nome dell’azienda C C C C C D C – Indirizzo C C C C C D C – Forma giuridica C C C C C C D C – Relazione bancaria o postale C C D II – Nome e indirizzo della Identificazione delle ESSA C C C C C D C persona persone – Numero di telefono C C C C C D C – Professione C C C C C D C – Funzione C C C C C D C – Relazione bancaria o postale C C D III Entrata di materie prime Quantità, prodotto

Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5885).

919.117.71 Agricoltura N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissio- UFAG SR UST UFAG RFA UFAM UFV UFSP UCA SAL DGD ECBIO ne ad altri SU IVI LC sistemi USC UCV – Latte Denominazione del C C C C C C D C – Latticini Denominazione del ESSA C C C C C C D C IV Uscita di materie prime Quantità, prodotto – Latte Denominazione del C C C C C C D C – Latticini Denominazione del ESSA C C C C C C D C V Valorizzazione del latte Quantità, prodotto – Entrata: latte e latticini Denominazione del ESSA C C C C C C D C utilizzati prodotto conformemente 919.117.71 Dati agricoli N.

Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissio- UFAG SR UST UFAG RFA UFAM UFV UFSP UCA SAL DGD ECBIO ne ad altri SU IVI LC sistemi USC UCV – Uscita: latticini fabbricati Denominazione del ESSA C C C C C C D C – Importo dei supplementi C C D versati VI Ordinanza sull’agricoltura biologica – Nome e indirizzo C C C D – Genere di attività e dei C C C D prodotti – Insieme delle particelle, data C C C D dell’ultima utilizzazione di mezzi non autorizzati