Fonte

831.307

Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari

del 18 settembre 2000 (Stato 29 ottobre 2002)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale del 19 marzo 19651 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), ordina:

Art. 2 Adeguamento delle spese di pigione

Gli importi delle spese di pigione secondo l’articolo 5 capoverso1 lettera b LPC sono aumentati come segue:

  1. per persone sole, a 13 200 franchi al massimo;

  2. per coniugi e persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita, a 15 000 franchi al massimo.

Art. 3 Abrogazione del diritto vigente ed entrata in vigore

L’ordinanza 99 del 16 settembre 19983 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI è abrogata.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

RU 2000 2636