831.307
Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari
del 18 settembre 2000 (Stato 29 ottobre 2002)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale del 19 marzo 19651 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), ordina:
Art. 12
Art. 2 Adeguamento delle spese di pigione
Gli importi delle spese di pigione secondo l’articolo 5 capoverso1 lettera b LPC sono aumentati come segue:
per persone sole, a 13 200 franchi al massimo;
per coniugi e persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita, a 15 000 franchi al massimo.
Art. 3 Abrogazione del diritto vigente ed entrata in vigore
L’ordinanza 99 del 16 settembre 19983 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.