Fonte

120.4

Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
(OCSP)

del 19 dicembre 2001 (Stato 1° gennaio 2010)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 19, 21 e 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i controlli di sicurezza:

  1. 2 degli impiegati delle unità amministrative dell’Amministrazione federale conformemente all’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA) e dei Servizi del Parlamento;

  2. dei militari;

  3. di terzi che collaborano a progetti classificati svizzeri o esteri nell’ambito della sicurezza interna o esterna oppure che hanno accesso a informazioni, materiali o impianti classificati;

  4. di impiegati dei Cantoni.

Art. 2 Elenchi delle funzioni soggette al controllo di sicurezza

Le funzioni dell’Amministrazione federale per le quali è necessario il controllo di sicurezza figurano nell’allegato1.

Le funzioni dell’esercito per le quali è necessario il controllo di sicurezza figurano nell’allegato 2.

Sono fatte salve le convenzioni internazionali approvate dall’Assemblea federale e dal Consiglio federale.

Al più tardi ogni cinque anni il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) propone al Consiglio federale l’aggiornamento degli allegati1 e 2.

RU 2002 377

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 set. 2005 (RU 2005 4571).

La Cancelleria federale e i dipartimenti tengono, per i propri settori, elenchi dettagliati delle funzioni. Tali elenchi enumerano le singole funzioni soggette al controllo e informano in merito alla procedura di controllo e alla periodicità con la quale dette funzioni sono sottoposte al controllo. Questi elenchi dettagliati non sono pubblicati. Essi possono essere consultati dalle persone interessate e dalle autorità competenti.

Citato in

Art. 3 Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone

Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (servizio specializzato) in seno alla Divisione della protezione delle informazioni e delle opere del DDPS esegue i controlli di sicurezza in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni conformemente alla procedura di controllo definita nella presente ordinanza.

Capitolo 2 Modalità della procedura di controllo

Sezione 1 Persone sottoposte al controllo

Art. 4 Impiegati della Confederazione

Nell’Amministrazione federale è eseguito un controllo di sicurezza nei confronti delle persone previste, in qualità di candidati o di impiegati della Confederazione, per assumere una delle funzioni di cui all’allegato1.

Prima della firma del contratto nel caso di attribuzioni di posti per i quali è stata presentata una candidatura, o al momento dell’offerta di assunzione della nuova funzione nel caso di attribuzioni di posti senza candidatura, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 dell’ordinanza del 3 luglio 20014 sul personale federale (OPers) per costituire o modificare il pertinente rapporto di lavoro rende attenta la persona interessata al fatto che, in caso di risposta affermativa per quanto concerne il posto, essa è soggetta al controllo di sicurezza ed eventualmente, conformemente all’articolo 2, a controlli di sicurezza periodici.

Art. 55 Militari e persone assegnate all’esercito

Nei confronti di militari e di persone assegnate all’esercito è eseguito un controllo di sicurezza se, in ragione della loro funzione, hanno accesso a informazioni, materiali o impianti classificati.

Nuovo testo giusta l’art. 13 dell’O del 29 set. 2006 sul Servizio della Croce Rossa, in vigore dal 1° nov. 2006 (RS 513.52).

Art. 6 Terzi

Nei confronti di terzi è eseguito un controllo di sicurezza se:

  1. nell’ambito di un contratto o come dipendenti di un’impresa o di un’organizzazione impegnata contrattualmente, collaborano a progetti classificati nell’ambito della sicurezza interna o esterna e hanno quindi accesso a informazioni, materiali o impianti classificati;

  2. sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni.

Art. 7 Impiegati dei Cantoni

Nei confronti di impiegati dei Cantoni è eseguito un controllo di sicurezza su richiesta dell’autorità cantonale competente se la persona interessata assume una funzione nell’ambito della quale collabora direttamente a compiti della Confederazione secondo la LMSI.

Sezione 2 Procedura di controllo

Art. 8 Verifica preventiva

Prima di avviare il controllo di sicurezza, il servizio specializzato verifica se la persona da controllare non sia già stata sottoposta a un controllo di sicurezza in quanto titolare di un’altra funzione.

Se costata che la persona da controllare è già stata sottoposta a un controllo nel corso degli ultimi cinque anni, il servizio specializzato ne informa l’autorità richiedente (art. 13); in simili casi questa può rinunciare al controllo. È fatto salvo l’articolo 19.

Se costata che la persona da controllare non è stata sottoposta a un controllo nel corso degli ultimi cinque anni, il servizio specializzato avvia direttamente il controllo di sicurezza. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può emanare, d’intesa con il DDPS, disposizioni derogatorie per il proprio personale.

Citato in

Art. 9 Graduazione dei controlli di sicurezza

I controlli di sicurezza sono eseguiti in base alla graduazione seguente:

  1. controllo di sicurezza di base;

  2. controllo di sicurezza ampliato;

  3. controllo di sicurezza ampliato con audizione.

Art. 10 Controllo di sicurezza di base

È eseguito un controllo di sicurezza di base nei confronti di:

  1. impiegati dell’Amministrazione federale e dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni classificate CONFIDENZIALE;

  2. militari e terzi che hanno accesso a informazioni classificate CONFIDEN- ZIALE;

  3. militari conformemente all’articolo 5 previsti per un perfezionamento a sottufficiale o a sottufficiale superiore dell’esercito svizzero;

  4. persone che hanno accesso a impianti militari che comprendono esclusivamente una zona protetta 2.

Nell’ambito dei controlli di sicurezza di base i dati sono rilevati conformemente all’articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI e la persona interessata è valutata in base a tali dati.

Se una persona figura nei registri di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI e per tale ragione il servizio specializzato intende emanare una decisione negativa o una decisione vincolata, esso avvia un controllo di sicurezza ampliato con audizione conformemente all’articolo 12.

Citato in · ·

Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato

È eseguito un controllo di sicurezza ampliato nei confronti di:

  1. impiegati dell’Amministrazione federale e dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni classificate SEGRETO;

  2. militari e terzi che hanno accesso a informazioni classificate SEGRETO;

  3. persone che hanno accesso a materiale dell’esercito SEGRETO;

  4. persone che hanno accesso a impianti militari con zone protette 2 e 3;

  5. persone che hanno accesso a informazioni estere classificate;

  6. persone che, in occasione del loro impiego all’estero, rappresentano la Svizzera all’estero nell’ambito di una missione ufficiale;

  7. persone soggette al controllo in virtù di convenzioni internazionali;

  8. persone che collaborano a compiti secondo la LMSI o a compiti di giustizia e polizia rilevanti per la sicurezza interna ed esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate;

  9. militari conformemente all’articolo 5 previsti per un perfezionamento a ufficiale dell’esercito svizzero;

j. 6 militari conformemente all’articolo 5 previsti per una funzione di condotta o di stato maggiore nell’esercito svizzero a partire dal livello di capitano oppure come ufficiali specialisti, aiutanti sottufficiali, aiutanti di stato maggiore, aiutanti maggiori o aiutanti capi.

Nell’ambito dei controlli di sicurezza ampliati i dati sono rilevati conformemente all’articolo 20 capoverso 2 lettere a–e LMSI e la persona interessata è valutata in base a tali dati.

Se una persona figura nei registri di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettere a–d LMSI e per tale ragione il servizio specializzato intende emanare una decisione negativa o una decisione vincolata, esso avvia un controllo di sicurezza ampliato con audizione conformemente all’articolo 12.

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Art. 12 Controllo di sicurezza ampliato con audizione

È eseguito un controllo di sicurezza ampliato con audizione nei confronti di candidati a un posto federale e nei confronti di impiegati della Confederazione che:

  1. hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell’attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza e possono avere influsso sugli stessi;

  2. hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero minacciare l’adempimento di compiti importanti della Confederazione.

Nell’ambito dei controlli di sicurezza ampliati con audizione i dati sono rilevati conformemente all’articolo 20 capoverso 2 lettere a-f LMSI e la persona interessata è valutata in base a tali dati.

In caso di avvio di un controllo di sicurezza ampliato con audizione, l’autorità richiedente presenta, oltre al modulo vero e proprio relativo ai controlli di sicurezza, anche il modulo «Dati personali».

Le audizioni hanno luogo nella lingua materna della persona interrogata, sempre che si tratti di una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano).

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Sezione 3 Svolgimento del controllo di sicurezza

Art. 13 Avvio del controllo di sicurezza

L’autorità competente per l’avvio di un controllo di sicurezza (autorità richiedente) è:

a. per gli impiegati dell’Amministrazione federale: l’autorità competente per preparare l’assunzione o per l’attribuzione dei compiti;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 set. 2005 (RU 2005 4571).

  1. 7 per i militari: lo Stato maggiore di condotta dell’esercito (SMCOEs) in seno all’Aggruppamento Difesa del DDPS o i comandanti di Grandi Unità, stati maggiori di comando, corpi di truppa, centri di competenza, settori «Istruzione e supporto», servizi di perfezionamento della truppa e servizi d’istruzione di base nonché i comandanti/i capi del quartiere generale dell’esercito e degli stati maggiori del Consiglio federale per il tramite dello SMCOEs.

  2. …8

  3. per terzi che partecipano a progetti classificati: l’autorità che affida il pertinente mandato;

  4. per gli impiegati dei Cantoni: l’autorità competente designata dal Cantone.

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Art. 14 Utilizzazione dei moduli relativi ai controlli di sicurezza

Nel modulo da utilizzare per il controllo di sicurezza, l’autorità richiedente menziona i possibili rischi per la sicurezza inerenti alla funzione o all’adempimento del mandato nonché il pertinente livello di controllo conformemente all’articolo 9. Essa invia alla persona da controllare il modulo, unitamente al promemoria concernente i controlli di sicurezza e, eventualmente, al modulo «Dati personali».

Se acconsente all’esecuzione del controllo di sicurezza, la persona da controllare rinvia all’autorità richiedente i moduli datati e firmati. Nel caso di terzi, il rinvio dei moduli all’autorità richiedente ha luogo per il tramite del datore di lavoro.

L’autorità richiedente incarica il servizio specializzato di procedere al controllo di sicurezza trasmettendogli il modulo relativo ai controlli di sicurezza sotto forma cartacea oppure per mezzo del sistema elettronico di cui all’articolo 18.

Nel caso di terzi che partecipano a progetti militari classificati, il controllo di sicurezza è avviato per il tramite del servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale.

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Art. 15 Autorizzazioni

Firmando il modulo, la persona interessata conferma espressamente che:

  1. autorizza il servizio specializzato a eseguire la raccolta dei dati conformemente all’articolo 20 capoverso 2 lettere a-d LMSI;

  2. acconsente che i dati del modulo «Dati personali» siano utilizzati per il controllo di sicurezza.

L’autorizzazione per l’interrogazione di terze persone ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettera e LMSI è richiesta alle persone interessate singolarmente per ognuna delle persone da interrogare.

L’autorizzazione per la raccolta dei dati è valevole sei mesi e può essere revocata in qualsiasi momento per scritto dalla persona interessata.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 set. 2005 (RU 2005 4571).

Se la raccolta dei dati non può essere conclusa entro sei mesi, il servizio specializzato chiede alla persona interessata una proroga di sei mesi del termine per la raccolta dei dati.

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Art. 16 Interruzione del controllo di sicurezza

Se la persona da controllare ritira la candidatura nel corso della procedura di controllo o, per un altro motivo, non entra più in considerazione per la funzione, i nuovi compiti o il mandato, l’autorità richiedente ne informa per scritto il servizio specializzato.

Il servizio specializzato interrompe il controllo di sicurezza e distrugge la documentazione esistente nonché i dati registrati elettronicamente.

Art. 17 Raccolta dei dati

Per l’adempimento dei suoi compiti il servizio specializzato ha direttamente accesso mediante una procedura di richiamo, nella misura stabilita dalle pertinenti ordinanze concernenti i registri, ai registri e alle banche dati seguenti:

  1. al casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA)9;

  2. 10 al sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL)11;

  3. al sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS)12;

  4. 13 al sistema d’informazione IPAS14.

Per rilevare ulteriori dati ai quali non ha il diritto di accedere direttamente, il servizio specializzato può farne richiesta per il tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti autorità cantonali.

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Art. 18 Sistema elettronico di gestione e consultazione dei dati

Per la gestione dei suoi dati e la consultazione automatizzata dei registri di cui all’articolo17, il servizio specializzato impiega un sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (SIBAD).

Sempreché ciò sia previsto da un norma cantonale, il servizio specializzato può eseguire anche la consultazione automatizzata dei pertinenti registri e delle pertinenti banche dati cantonali.

Cfr. RS 331

Nuovo testo giusta il n. I3 dell’O del15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

Cfr. RS 361.0

Cfr. RS 121.2

Nuovo testo giusta il n. I3 dell’O del15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

Il servizio specializzato può autorizzare autorità richiedenti in Svizzera e rappresentanze svizzere all’estero ad accedere a SIBAD per consultare i dati di base delle persone controllate, per registrare e inizializzare elettronicamente dati destinati al controllo di sicurezza nonché per ricevere le decisioni del servizio specializzato. Le autorità richiedenti hanno accesso unicamente ai dati di base delle persone controllate del proprio settore. La consultazione di valutazioni negative o di valutazioni vincolate è riservata esclusivamente al servizio specializzato.

Il servizio specializzato può trasmettere le sue decisioni alle autorità di cui al capoverso3 per via elettronica.

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Art. 19 Ripetizione del controllo di sicurezza

Il controllo di sicurezza è ripetuto al più tardi dopo cinque anni:

  1. nei confronti delle persone di cui all’articolo 11 capoverso1 lettere a–e;

  2. nei confronti delle persone di cui all’articolo 12 capoverso1 lettere a e b.

La Cancelleria federale e i singoli dipartimenti designano nel proprio elenco dettagliato delle funzioni le singole funzioni per le quali è necessario ripetere periodicamente il controllo di sicurezza nonché la pertinente frequenza dei controlli.

Se l’autorità richiedente ha motivo di ritenere che dall’ultimo controllo sono sorti nuovi rischi, segnatamente prima di una promozione militare, prima dell’assunzione di nuovi compiti nonché per quanto concerne il personale destinato a un impiego all’estero, essa può avviare una ripetizione del controllo presso il servizio specializzato prima della scadenza del termine di cui al capoverso1.

Per quanto concerne la frequenza della ripetizione dei controlli di sicurezza, il DFAE può emanare, d’intesa con il DDPS, disposizioni derogatorie per il proprio personale obbligato a trasferirsi e impiegato all’estero.

Nei confronti di persone che hanno accesso a informazioni militari estere classificate, il controllo di sicurezza è ripetuto conformemente alla frequenza stabilita nella pertinente convenzione internazionale, al più tardi però dopo cinque anni.

L’autorità richiedente è responsabile dell’avvio della ripetizione del controllo.

La procedura per la ripetizione dei controlli di sicurezza corrisponde di regola a quella del primo controllo. Tuttavia, se i criteri di controllo si discostano da quelli del primo controllo, il controllo ha luogo secondo la procedura in vigore per il pertinente livello.

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Capitolo 3 Conclusione del controllo di sicurezza

Art. 20 Diritto di essere sentiti

Se considera la possibilità di emanare una decisione sui rischi negativa o una decisione sui rischi vincolata, il servizio specializzato accorda alla persona interessata il diritto d’essere sentita offrendole l’opportunità di pronunciarsi per scritto sull’esito degli accertamenti.

La persona interessata può visionare in ogni momento il fascicolo relativo al controllo presso il servizio specializzato; sono fatti salvi l’articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199215 sulla protezione dei dati (LPD) nonché gli articoli 27 e 28 della legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa (PA). La decisione sui rischi può essere basata unicamente su dati che sono stati resi noti alla persona interessata.

La persona interessata può chiedere al servizio specializzato di procedere:

  1. alla rettifica o alla distruzione dei dati inesatti o superati;

  2. alla distruzione immediata dei dati che non corrispondono allo scopo del trattamento o il cui trattamento è illecito per altri motivi (supposizioni o meri sospetti);

  3. all’apposizione di una menzione che ne rilevi il carattere contestato.

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Art. 21 Decisione

Di regola il servizio specializzato emette una decisione in merito all’esito del controllo entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di controllo. Può essere emanata:

  1. una decisione sui rischi positiva: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata non rappresenti un rischio per la sicurezza;

  2. una decisione sui rischi vincolata: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata rappresenti un rischio per la sicurezza con riserva;

  3. una decisione sui rischi negativa: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata rappresenti un rischio per la sicurezza;

  4. una decisione d’accertamento: per mancata disponibilità di dati il servizio specializzato non è in grado di rilevare i dati necessari per emanare una decisione sui rischi.

La decisione è notificata alla persona interessata nonché all’autorità richiedente ai sensi dell’articolo 13 a destinazione dell’istanza decisionale ai sensi dell’articolo 23 e, all’occorrenza, a terzi legittimati a ricorrere.

Il servizio specializzato notifica le decisioni relative a terzi di cui al capoverso 1 lettere b-d anche al datore di lavoro o a eventuali altri legittimati a ricorrere.

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Art. 2217

Art. 23 Istanze decisionali

Sono competenti per l’assunzione o per l’attribuzione della funzione o dei nuovi compiti le autorità seguenti (istanze decisionali):

  1. per gli impiegati dell’Amministrazione federale: l’autorità incaricata dell’assunzione o dell’attribuzione dei compiti;

  2. per i militari nei confronti dei quali il servizio specializzato ha emesso una decisione sui rischi positiva: l’organo incaricato dell’amministrazione o del controllo di corpo;

  3. 18 per i militari nei confronti dei quali il servizio specializzato ha emesso una decisione sui rischi negativa, una decisione sui rischi vincolata o una decisione d’accertamento: 1. per i membri degli stati maggiori del Consiglio federale e del quartiere generale dell’esercito: il capo dell’esercito, 2. per i militari di altri stati maggiori o altre unità e dei settori «Istruzione e supporto»: lo SMCOEs, se necessario d’intesa con i comandanti delle Forze terrestri o delle Forze aeree nonché con i capi della Base logistica dell’esercito, dell’Istruzione superiore dei quadri dell’esercito o della Base d’aiuto alla condotta;

  4. per terzi che partecipano a progetti militari classificati: il servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale;

  5. per terzi che partecipano a progetti civili classificati: l’autorità federale che affida il mandato;

  6. per gli impiegati dei Cantoni: l’autorità competente designata dal Cantone.

Art. 24 Conseguenze della decisione

L’istanza decisionale non è vincolata alla decisione del servizio specializzato.

Dopo il ricevimento della decisione del servizio specializzato, l’istanza decisionale notifica la propria decisione alla persona controllata. Nel caso di terzi, essa comunica tale decisione anche al datore di lavoro.

L’istanza decisionale informa per scritto il servizio specializzato entro 30 giorni dal ricevimento della decisione di quest’ultimo se ha preso una decisione che si discosta dalla decisione del servizio specializzato. In caso contrario il servizio specializzato indica nel SIBAD che la decisione finale è stata emanata secondo il tenore della sua decisione.

Se, nell’ambito di un controllo relativo a un militare, l’istanza decisionale aderisce alla decisione sui rischi positiva del servizio specializzato, la decisione finale non è più comunicata separatamente al militare. Le autorità militari competenti assicurano che la loro decisione sia immessa nel sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA).

L’istanza decisionale e, nel caso di terzi, anche l’impresa o l’organizzazione possono, con il consenso scritto della persona interessata, consultarne il fascicolo. Possono avere un colloquio con lei per chiarire le questioni in sospeso e farsi assistere dal servizio specializzato.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 set. 2005 (RU 2005 4571).

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Capitolo 4 Trattamento, utilizzazione e conservazione dei dati

Art. 25 Trattamento dei dati

Il servizio specializzato fa distruggere immediatamente i dati basati su supposizioni o meri sospetti, quelli che non corrispondono allo scopo del trattamento o il cui trattamento è illecito per altri motivi.

Esso fa rettificare immediatamente i dati inesatti o superati.

Art. 26 Utilizzazione dei dati

Il fascicolo relativo al controllo di sicurezza non può essere utilizzato per scopi diversi da quello definito nell’articolo17; è fatta salva l’utilizzazione nell’ambito di un procedimento penale federale contro la persona interessata.

Su comunicazione scritta dell’autorità richiedente, il servizio specializzato trasmette all’Archivio federale i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza concernenti persone la cui candidatura non è stata ritenuta. I fascicoli che l’Archivio federale ha definito privi di valore archivistico sono distrutti.

Citato in

Art. 27 Conservazione dei fascicoli relativi ai controlli

Il servizio specializzato conserva i fascicoli relativi ai controlli fino a quando la persona interessata occupa il posto o esercita la funzione o collabora all’esecuzione del mandato, ma non oltre dieci anni. In seguito il servizio specializzato trasmette i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza all’Archivio federale.

Se prima della scadenza di questo termine l’autorità richiedente informa per scritto il servizio specializzato che la persona interessata non esercita più la funzione o non collabora più all’esecuzione del mandato, il servizio specializzato trasmette i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza all’Archivio federale.

I fascicoli che l’Archivio federale ha definito privi di valore archivistico sono distrutti.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 28 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 20 gennaio 199919 sui controlli di sicurezza relativi alle persone è abrogata.

Art. 29 Disposizioni transitorie

Le dichiarazioni di sicurezza già rilasciate restano valevoli fino a quando non sia stato effettuato un nuovo controllo di sicurezza conformemente alle procedure della presente ordinanza.

Le persone che, in seno all’Amministrazione federale o all’esercito, esercitano una funzione che secondo il diritto anteriore non era soggetta al controllo di sicurezza, ma che figura ora nell’elenco di cui all’articolo 2, sono sottoposte al controllo se l’autorità richiedente ha motivo di presumere che potrebbero sorgere nuovi rischi per la sicurezza.

Nel caso delle persone di cui al capoverso 2, l’autorità richiedente avvia un controllo di sicurezza al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

Le procedure di controllo avviate prima del 31 dicembre 2001 sono rette dal diritto previgente.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2002.

Allegato 120 (art. 2 cpv. 1) Funzioni dell’Amministrazione federale per le quali è necessario il controllo di sicurezza relativo alle persone21 1. Funzioni generali integrate nei Dipartimenti e nella Cancelleria federale Funzioni Segretari generali e loro supplenti Vicecancelliere Collaboratori personali dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione Capi dell’informazione, e loro supplenti, dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione Segretari dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione Relatori e consulenti Segretari di Stato Procuratore generale della Confederazione e procuratore generale supplente della Uscieri del Consiglio federale e autisti del Consiglio federale Membri di stati maggiori per le situazioni straordinarie Direttori degli aggruppamenti e degli Uffici nonché loro supplenti, con le eccezioni seguenti: – Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo – Ufficio federale della cultura – Ufficio federale di meteorologia e climatologia – Ufficio federale della sanità pubblica – Ufficio federale di statistica – Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 7 set. 2005 (RU 2005 4571). Aggiornato dal

n. 2 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (RS 732.21), dal n. 4 dell’all. all’O del 12 dic. 2008 (RU 2008 6305) e dal n. II 2 dell'all. 4 all'O del4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RS 121.1).

Conformemente all’art. 2 cpv. 5 OCSP la Cancelleria federale e i Dipartimenti tengono, per i propri settori, elenchi dettagliati delle funzioni. Tali elenchi enumerano le singole funzioni soggette al controllo e informano in merito alla procedura di controllo e alla periodicità con la quale dette funzioni sono sottoposte al controllo.

– Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca – il Settore dei politecnici federali e il Consiglio dei Politecnici federali – gli istituti e le aziende indipendenti seguenti: – Istituto Paul Scherrer – Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio – Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca – Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque – Istituto svizzero di diritto comparato – Istituto federale della proprietà intellettuale – Ufficio federale di metrologia22 – Ufficio federale dello sport – Ufficio federale del personale – Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA – Regìa federale degli alcool – Ufficio federale delle costruzioni e della logistica – Controllo federale delle finanze – Ufficio federale di veterinaria – Ufficio federale delle abitazioni – Ufficio federale dei trasporti – …23 – Ufficio federale delle strade – Ufficio federale delle comunicazioni – Ufficio federale dell’ambiente24 – Ufficio federale dello sviluppo territoriale

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione

La designazione dell’unità amministrativa è stata abrogata in applicazione

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

2. Funzioni supplementari nei singoli Dipartimenti e nella Cancelleria federale Cancelleria federale Nessuna funzione supplementare Dipartimento federale degli affari esteri Membri dei servizi diplomatici e dei servizi consolari Collaboratori dei servizi generali conformemente alla descrizione del posto Dipartimento federale dell’interno SG DFI Pianificazione e coordinamento Capo del servizio Affari del Consiglio federale e degli affari del Parlamento, supplente e collaboratori Dipartimento federale di giustizia e polizia SG DFGP Capo e capo supplente Informatica DFGP (CIO DFGP) Controllori Informatica DFGP Capo e capo supplente Finanze + controlling DFGP Consulenti giuridici DFGP Rappresentanti DFGP formazione alla condotta strategica – Ispettorato e compiti speciali Capo e capo supplente Consulente per la protezione dei dati del Dipartimento Ispettori – Risorse Consulente per la sicurezza informatica del Dipartimento Centro del servizio informatico Capo CSI e capo supplente Capo stato maggiore della pianificazione, del controlling e della gestione della qualità Funzioni Controllore Responsabile per la gestione della qualità Incaricato per la sicurezza informatica Capo stato maggiore del personale Capidivisione e sost Collaboratori tecnici di tutte le sezioni dello stato maggiore del personale Capo e capo supplente nonché collaboratori dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro Capo e collaboratori dell’archivio e della documentazione (POLDOK) Capodivisione principale e sost Assistente della segreteria Collaboratori

Interventi all’estero, Cooperazione internazionale di polizia, Centrale operativa, Centri di cooperazione CCPD, Addetti di polizia: Paesi, Interpol, Europol Capodivisione principale PGF e sost Capo dello Stato maggiore Relatori specializzati Traduttori Interpreti Verbalisti Capi dei commissariati e sost Ufficiali inquirenti Inquirenti indagini preliminari e inquirenti Collaboratori scientifici, tecnici, giuridici e di Coordinatori con funzione di Desk Officer Coordinatori tra i Paesi Capi d’intervento, commissari Responsabili delle applicazioni dei sistemi di Capo del Servizio di controllo e sost Collaboratori SCOCI e Analisi Capodivisione principale SFS e sost Capi dei commissariati e sost Commissari Capo della Centrale d’allarme della Confederazione e sost Capoturno Specialisti Consulenti specializzati Collaboratori della segreteria Assistenti alla sicurezza Capodivisione principale Servizi e sost Responsabili dei servizi e sost Responsabili dei settori e sost Responsabile e collaboratori della divisione Gestione e servizi TIC Collaboratori scientifici, tecnici, giuridici e di Collaboratori Uffici centrali Capodivisione Risorse e sost Assistenti di divisione Capi e collaboratori delle sezioni Personale, Finanze, Servizi centrali Capodivisione e sost Collaboratori scientifici (giuristi) Impiegati specialisti Procuratore generale della Confederazione e supplente Procuratori federali della Confederazione e loro supplenti Assistenti dei procuratori federali della Attuari/verbalisti dei procuratori pubblici della Unità organizzative Funzioni Consulenti in materia di criminalità organizzata negli Stati baltici Segretario di direzione Addetto stampa e sost Servizio giuridico Capo del Servizio giuridico e sost Giuristi Assistenza giudiziaria e Capo e sost collaborazione internazionale/ Attuari/verbalisti del capo Esecuzione intercantonale dell’assistenza giudiziaria Giuristi Servizio di stato maggiore Capo e sost Collaboratori specialisti Traduttori Servizio degli esperti finanziari Capo

Esperti finanziari Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Unità organizzative Funzioni SG DDPS Supporto capo del DDPS e SG Segretari della Direzione del Dipartimento e della SG Ufficio dell’uditore in capo Capo, sost e collaboratori Ufficio per l’analisi della Capo, sost e collaboratori situazione e l’individuazione tempestiva Stato maggiore del capo Capo e sost del DDPS – Sicurezza interna Collaboratori – Affari del Consiglio federale Collaboratori – Affari parlamentari Collaboratori – Pianificazione del Collaboratori Dipartimento/controlling – Ispettorato Collaboratori Comunicazione Capo, sost e portavoce Finanze DDPS Capo e sost Personale DDPS Capo e sost – Diritto del personale Capo Informatica DDPS Capo, sost e collaboratori Politica di assetto territoriale e Capo, sost e collaboratori politica ambientale Diritto Capo e sost Centro danni Capo e sost Servizi centrali Capo e sost – Gestione delle pratiche Capo e sost – Finanze SG Capo e sost – Personale SG Capo e sost – Informatica e sicurezza Capo e sost della SG Servizio delle attività informative Collaboratori della Confederazione (SIC) Direzione della politica Collaboratori di sicurezza Difesa Protezione delle informazioni Capo PIO e collaboratori e delle opere Stato maggiore del capo Capo di stato maggiore CEs dell’esercito Consulente scientifico CEs Capo Controlling D Ufficiale superiore addetto CEs (d e f) Collaboratori scientifici CEs Collaboratori specialisti Affari CEs Capo Servizi di stato maggiore Assistenti CEs Collaboratori del segretariato CEs

Assistenti e collaboratori dei Servizi di stato maggiore Grafici Autisti Capo Comunicazione D e sost Assistenti scientifici e collaboratori specialisti della Comunicazione D Responsabili di progetto dell’Ispettorato delle finanze D e sost Ispettori delle finanze D Personale Difesa Collaboratori Stato maggiore dell’istruzione Collaboratori operativa Relazioni internazionali D Collaboratori Stato maggiore di Collaboratori pianificazione dell’esercito Stato maggiore di condotta Collaboratori dell’esercito Forze terrestri Stato maggiore delle Forze Capo cdo/stato maggiore dello SM delle FT, terrestri sost e collaboratori Personale FT Capo, sost e collaboratori Pilotaggio FT Capo, sost e collaboratori Comunicazione Forze terrestri Capo, sost e collaboratori Stato maggiore del Comando Capo dell’istruzione FT (capo istr FT), sost e dell’istruzione delle Forze collaboratori cdo/SM terrestri – Formazione d’addestramento Cdt FOA fant, sost e collaboratori cdo/SM della fanteria – Formazione d’addestramento Cdt FOA bl, sost e collaboratori cdo/SM dei blindati – Formazione d’addestramento Cdt FOA art, sost e collaboratori cdo/SM dell’artiglieria – Formazione d’addestramento Cdt FOA G/salv, sost e collaboratori cdo/SM del genio/del salvataggio – Formazione d’addestramento Cdt FOA trm/aiuto cond, sost e collaboratori delle trasmissioni/dell’aiuto cdo/SM alla condotta – Formazione d’addestramento Cdt FOA log, sost e collaboratori cdo/SM della logistica Regioni territoriali Cdt reg ter, sost e collaboratori cdo/SM Sicurezza militare Cdt Sic mil, sost e collaboratori cdo/SM Stato maggiore d’impiego delle Capo SM impg FT, sost e collaboratori cdo/SM Forze terrestri Capo brigate, sost e collaboratori cdo/SM Forze aeree Stato maggiore del comandante

Collaboratori delle Forze aeree Stato maggiore delle Forze aeree Capo, sost e collaboratori Stato maggiore d’impiego Capo, sost e collaboratori delle Forze aeree Servizi centrali delle Forze Capo e sost aeree Capo dei Servizi di stato maggiore/incaricato della sicurezza FA Capo Personale FA Assistenti Servizio del personale Capo Assistenza al personale Capi settori del personale Capo Comunicazione, sost, collaboratori e content master Capo Finanze Capo Contabilità finanziaria e sost del capo Finanze Capo Contabilità aziendale/Controlling Capo Servizio giuridico e sost del capo ScFA Sost del capo Servizio giuridico Capo Organizzazione dei beneficiari di prestazioni informatiche delle FA (OBP infm FA) Coordinatori dei beneficiari di prestazioni Pianificatori informatici/controller Responsabili dei progetti informatici Incaricato della sicurezza informatica Stato maggiore del Comando Capo dell’istruzione FA (capo istr FA) e sost dell’istruzione delle Forze aeree Ufficiali di professione, sottufficiali di professione e insegnanti specialisti delle FA – Stato maggiore personale Collaboratori del capo istr FA – Servizio Impg personale Collaboratori insegnante FA/Pers delle truppe – Sost del capo istr FA Collaboratori – Addestramento cond G aer Collaboratori – Istituto di medicina aeronautica Capo, sost e collaboratori – Formazione d’addestramento Cdt FOA av, sost e collaboratori cdo/SM dell’aviazione – Squadra di vigilanza Cdt Sq vig, sost e

collaboratori – Formazione d’addestramento Cdt FOA DCA, sost e collaboratori cdo/SM della difesa contraerea – Formazione d’addestramento Cdt FOA aiuto cond FA, sost e collaboratori dell’aiuto alla condotta FA cdo/SM Esercizi delle Forze aeree Collaboratori Base logistica dell’esercito Stato maggiore BLEs Capo e collaboratori Operazioni logistiche Capo, sost e collaboratori Sviluppo aziendale Capo, sost e collaboratori Personale Capo, sost e collaboratori Gestione integrata della logistica Capo, sost e collaboratori Finanze Capo, sost e collaboratori Commercio Capo, sost e collaboratori Informatica Capo, sost e collaboratori Brigata logistica Capo, sost e collaboratori Sistemi e materiale Capo, sost e collaboratori Sanità militare Capo, sost e collaboratori Infrastruttura Capo, sost e collaboratori Centro di prestazioni Capo, sost e collaboratori Farmacia dell’esercito Capo, sost e collaboratori Istruzione superiore dei quadri Collaboratori cdo/SM dell’esercito Scuola centrale Cdt SC, sost e collaboratori cdo/SM Scuola di stato maggiore generale Cdt SSMG, sost e collaboratori cdo/SM Accademia militare Cdt MILAK, sost e collaboratori cdo/SM Scuola per sottufficiali Cdt SSPE, sost e collaboratori cdo/SM di professione dell’esercito Centro d’allenamento tattico Cdt CAT, sost collaboratori cdo/SM Ufficio federale Base d’aiuto Collaboratori alla condotta armasuisse Collaboratori del capo dell’armamento Responsabile e collaboratori dell’ispettorato delle finanze Settore aziendale Servizi Capo del settore aziendale e sost centrali Capo e collaboratori Coadiutorato di settore, Aiuto alla condotta, Diritto, Personale, Finanze, Informatica OUI, Gestione del materiale Ufficio federale dei sistemi Capo e collaboratori Coadiutorato direttivo, di condotta, telematici Sistemi di condotta, Sistemi telematici, Sistemi e d’istruzione

d’istruzione Ufficio federale dei sistemi Capo e collaboratori Coadiutorato direttivo, d’arma, dei veicoli Sistemi aeronautici, Sistemi terrestri e munizioni, e del materiale Veicoli da trasporto, materiale del genio e di salvataggio, Equipaggiamento e materiale di protezione ABC Capo del settore aziendale e sost Capo e collaboratori Coadiutorato di settore, Pianificazione, Controlling, Commercio, Costruzioni, Basi tecniche delle costruzioni, Costruzioni per la difesa, Costruzioni per l’istruzione e l’esercizio, Immobili militari Capo del settore aziendale e sost Capo e collaboratori Coadiutorato di settore, Aeronautica e elettronica, Analisi e sistemi, Gestione della qualità, Supporto tecnico, Commercio e supporto Capo del centro di competenza «Istituto geografico militare» e sost Collaboratori del Centro di produzione tipografia Capo del processo parziale produzione cartografia tematica Capo del Centro di produzione di dati grafici, sost e collaboratori tecnici Amministratori dei sistemi Specialisti delle applicazioni Segretario di direzione e sost Capo Concezione e coordinamento e sost Capo LS e collaboratori Capo CENAL e collaboratori Capo Istruzione e sost Capo Infrastruttura e sost Collaboratori Stato maggiore e Telematica Sistemi tecnici e Costruzioni est: collaboratori che hanno accesso a informazioni sensibili Capo Allarme e sost Capo Supporto e sost Capo Coordinamento degli affari e sost Capo Archiviazione centralizzata e sost Nessuna funzione supplementare Dipartimento federale delle finanze Unità organizzative Funzioni SG DFF Incaricato della sicurezza Dipartimento Incaricato della sicurezza informatica Dipartimento Responsabile specialista SAP Dipartimento Amministrazione federale Capo Cgcf delle dogane Capisezione e ufficiali del Comando centrale Cgcf Comandanti delle guardie di confine I–IV Membri del Cgcf con accesso a sistemi classificati Ufficio federale dell’informa- Collaboratori tica e

della telecomunicazione Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Divisione Gestione immobili Capodivisione Assistenti GPF, NIm e P – Gestione del portafoglio Capocomparto (GPF) Amministratori di portafogli – Normative sugli immobili Capocomparto (NIm) Capiprogetto – Perizie (P) Capocomparto Capigruppo Periti Divisione Gestione progetti Capodivisione (GPr) Responsabili della realizzazione Svizzera ed estero – GPr Svizzera tedesca Capocomparto Svizzera – GPr Svizzera romanda Capocomparto Svizzera Capiprogetto Svizzera – GPr Ticino Capocomparto Svizzera ed estero Responsabili delle opere e degli immobili Svizzera ed estero – GPr Impiantistica Capocomparto Svizzera ed estero – GPr Protezione delle acque Capocomparto Svizzera ed estero – GPr Estero Capocomparto Svizzera ed estero Divisione Gestione delle opere Capodivisione e degli immobili – Gestione dei dati e delle Capocomparto superfici Amministratori dati e superfici – Immobili Capocomparto Stimatori Amministratori immobili – Gestione ed esercizio delle Capocomparto opere e degli immobili Collaboratori dello Stato maggiore Responsabili delle opere e degli immobili Svizzera e Berna Capo regione Svizzera Capo Centro prestazioni e sostituto Gestori edifici Collaboratori d’esercizio Capo Falegnameria e collaboratori – Gestione tecnica degli edifici Capocomparto Capo Sicurezza

Capo automazione edifici (AEd) Amministratori chiusura edifici Tecnici sistemi di chiusura Capo Centro tecnico Tecnici specialisti Tecnici degli edifici Capo Servizio tecnico e collaboratori – Servizio del giardinaggio Capocomparto federale Giardinieri di piante da vaso Giardinieri paesaggisti Fioristi – Gestione infrastrutturale Capocomparto degli edifici Responsabili per i ricevimenti ufficiali Collaboratori immobili di rappresentanza Portinai immobili di rappresentanza Responsabili bandiere Capo Pulizie Capo Centro di pulizia Ispettori delle pulizie Collaboratori Pulizia degli edifici Settore Logistica Caposettore Logistica Controller Logistica Assistenti Logistica Divisione Acquisti Capodivisione Segretari Unità organizzative Funzioni – Responsabili del processo Responsabili del processo Acquisti – Acquisti Informatica/ Capocomparto Burotica Acquirenti strategici – Acquisti Materiale d’ufficio Capocomparto Acquirenti strategici – Acquisti Pubblicazioni Capocomparto Acquirenti strategici – Centro di competenze per gli Capocomparto acquisti della Confederazione Giuristi Collaboratori specialisti Segretari Divisione Distribuzione Capodivisione – Responsabili del processo Responsabili del processo Distribuzione – Servizio clientela Capocomparto Collaboratori specialisti Smistamento

Responsabili dell’applicazione SAP/SD Collaboratori specialisti Servizio clientela Collaboratori specialisti Cataloghi – Consulenza per l’editoria Capocomparto Consulenti per l’editoria – Vendita Pubblicazioni Capocomparto Consulenti specialisti Vendita Collaboratori Vendita – Vendita Materiale d’ufficio Capocomparto Amministratori Prodotti Consulenti Vendita Consulenti specialisti Vendita – Gestione del materiale, Capocomparto Gestione dei magazzini Capo Magazzino Fellerstrasse Capo Magazzino Schwarzenburgstrasse Collaboratori magazzini, Gestione dei magazzini – Trasporto, Smaltimento Capo Trasporto, Smaltimento Conducenti di autoveicoli Divisione Centro media della Capodivisione e collaboratori Autorità federale di Presidente del consiglio d’amministrazione sorveglianza dei mercati finanziari25 Controllo federale delle finanze Collaboratori Dipartimento federale dell’economia SG DFE Capo del servizio diritto e sicurezza Capo dell’Organo d’esecuzione del servizio civile Segreteria di Stato Capo della Direzione del lavoro dell’economia (SECO)26 Capo del Centro di prestazioni del commercio mondiale Capo della Strategia e coordinazione Relazioni economiche bilaterali Capo del Settore della politica in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni Capo del Settore dei controlli delle esportazioni/prodotti industriali Capo del Settore dei controlli delle esportazioni/materiale bellico Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni Unità

organizzative Funzioni Ufficio federale dell’energia Quadri dell’UFE Berna Collaboratori Servizio del personale, Servizio finanze, Informatica, Sezione affari internazionali, Servizio di assistenza Sezione affari internazionali Ispettorato federale della Tutti i collaboratori sicurezza nucleare

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.3 dell’O del17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Ufficio federale dell’ambiente Sezione Paesaggio e infrastrutture Caposezione e collaboratori scientifici Sezione Sicurezza degli impianti Caposezione e collaboratori scientifici Sezione Radiazioni non ionizzanti Caposezione e collaboratori scientifici Ufficio federale dell’aviazione Collaboratori UFAC per le questioni di sicurezza civile 3. Servizi del Parlamento Segretario generale, segretario generale supplente e segretario generale supplente con funzione di segretario del Consiglio degli Stati Collaboratori della Segreteria delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle commissioni della gestione delle Camere federali Collaboratori della Segreteria della vigilanza parlamentare sulle finanze e il transito alpino Collaboratori della Segreteria delle Commissioni della politica di sicurezza Collaboratori del Servizio informatica e nuove tecnologie Collaboratori del Servizio sicurezza e infrastrutture 4. Funzioni soggette al controllo in virtù di convenzioni internazionali Oltre che per le funzioni elencate sopra, sono necessari controlli di sicurezza anche per altre funzioni quando tali controlli sono previsti da convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni o da altri accordi internazionali. Ciò può essere il caso ad esempio quando la persona interessata deve poter accedere, all’estero, a informazioni classificate o a zone militari vietate.

Allegato 227 (art. 2 cpv. 2) Funzioni dell’esercito per le quali è necessario il controllo di sicurezza relativo alle persone (Stato: aprile 2005) 1. Quartiere generale dell’esercito (QG Es) Tutte le frazioni dello stato maggiore dell’esercito Tutte e i rispettivi distaccamenti d’esercizio 2. Stati maggiori di comando (SM cdo) SM cdt FT, SM FT, SM impg FT, SM cdo istr FT Tutte SM cdt FA, SM FA, SM impg FA, SM cdo istr FA Tutte Stato maggiore BLEs Tutte Stato maggiore BAC Tutte SM ISQ, SM SC, SM SSMG, Tutte SM MILAK, SM SSPE, SM CAT SM reg ter, SM br, SM FOA Tutte 3. Artiglieria (art) Gr art fort Tutte

Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 7 set. 2005 (RU 2005 4571).

4. Truppe d’aviazione (trp av) Tutte Tutti i suff sup e uff FOA av (senza cp zap aerod), FOA aiuto cond FA Tutte 5. Truppe di difesa contraerea (trp DCA) Tutte Tutte FOA DCA Tutte 6. Truppe dell’aiuto alla condotta (trp aiuto cond) Bat QG Tutte Bat aiuto cond (senza cp scagl cdo) Tutte Bat CGE Tutte 7. Truppe di trasmissione (trp trm) Tutte Tutte 8. Truppe della logistica (trp log) Bat log Tutte Bat infra Tutte 9. Truppe sanitarie (trp san) Bat log san Tutte 10. Truppe della sicurezza militare (trp sic mil) Sic mil Tutte 11. Truppe di difesa ABC (trp difesa ABC) Bat ABC Tutte 12. Giustizia militare (GM) SM UUC Tutte TMC Tutte TMA Tutte Trib mil Tutte 13. Tutte le Armi, i servizi ausiliari, l’«Istruzione e supporto» e gli SM del Consiglio federale Ulteriori funzioni

a. Reclutamento Persone soggette all’obbligo di leva che entrano in considerazione per l’incorporazione / l’istruzione in una formazione o funzione di questo elenco (conformemente alla pertinente lettera) OCSP: art. 10 lett. b e d Ulteriori funzioni

b. Perfezionamento (esclusivamente in relazione con l’art. 5 OCSP) Militari previsti per un perfezionamento militare a suff sup o uff se, in ragione della loro funzione, hanno accesso a informazioni, materiali o impianti classificati (conformemente alla pertinente lettera) OCSP: art. 11 lett. i e j

c. Cdt, sost cdt, capo impg, aiut e uff info di tutti i livelli nonché uff SMG Tutte (conformemente al pertinente articolo) OCSP: art. 10 lett. b e d, 11 lett. b–h

d. Titolari di una funzione non figuranti nell’elenco Titolari di una funzione non figuranti in questo elenco e che ciononostante sono soggetti al controllo sulla base degli articoli 10 o 11 OCSP (conformemente al pertinente articolo) OCSP: art. 10 lett. b e d, 11 lett. b–h