Fonte

916.443.12

Ordinanza concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA)
(OITA)

del 18 aprile 2007 (Stato 29 dicembre 2014)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 9 della legge del 9 marzo 19781 sulla protezione degli animali; visto l’articolo25 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie; in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i requisiti per gli animali provenienti da Paesi terzi e il loro controllo al momento dell’importazione e del transito per via aerea.

Art. 2 Definizioni

I termini utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell’ordinanza del 18 aprile 20074 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali.

Art. 3 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica all’importazione e al transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi.

Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 28 novembre 20145 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia.6 RU 2007 2743

[RU 1981 562 1064, 1991 2345, 1995 1469 art. 59 n. 1, 2003 4181 4803 all. n. 3, 2006 2197 all. n. 45. RU 2008 2965 art. 43]. Vedi ora la LF del 16 dic. 2005 (RS 455).

Nuovo testo giusta il n. II3 dell’all. 6 all’O del 28 nov. 2014 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia, in vigore dal 29 dic. 2014 (RU 2014 4521).

Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, l’ordinanza del 18 aprile 20077 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali è applicabile.

Citato in

Art. 4 Persona soggetta all’obbligo di dichiarazione

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve:

  1. 8 notificare al servizio veterinario di confine le partite soggette all’obbligo di controllo, prima del loro arrivo;.

  2. abis. 9 se l’arrivo delle partite è previsto fuori dagli orari di presenza del servizio veterinario di confine, comunicare telefonicamente l’arrivo al servizio di picchetto del servizio veterinario di confine dell’aeroporto, prima dell’atterraggio dell’aereo;

  3. 10 portare le partite al servizio veterinario di confine per il controllo, secondo le istruzioni dello stesso;

  4. consegnare al servizio veterinario di confine i documenti prescritti;

  5. 11 coadiuvare il servizio veterinario di confine presentandogli le partite da controllare e riprendendone possesso al termine; e

  6. trasmettere le istruzioni del servizio veterinario di confine alle persone competenti.

Citato in

Art. 5 Imprese che prestano servizi di sdoganamento

Le imprese che prestano servizi di sdoganamento su incarico dagli esercenti di aeroporti sono considerate persone soggette all’obbligo di dichiarazione.12

Esse devono fornire al servizio veterinario di confine, su richiesta, i manifesti di carico, le lettere di vettura aerea e altri documenti in formato cartaceo ed elettronico.

Gli esercenti di aeroporti notificano all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)13 le imprese incaricate e segnalano alle stesse gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2.14

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008

Introdotta dal n. I dell’O del27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4167).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.3 dell’O del17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 Art. 5a15 Obbligo d’informazione

Le imprese che prestano servizi di sdoganamento sono tenute a fornire in tempo utile al servizio veterinario di confine le informazioni e i documenti prescritti dalla presente ordinanza.

Per quanto riguarda le partite di cui agli articoli 14 e 14a, la compagnia aerea che effettua il trasporto è tenuta a fornire in tempo utile all’impresa che presta servizio di sdoganamento le informazioni e i documenti necessari.

Per tutte le altre partite l’importatore o lo spedizioniere che agisce in nome dell’importatore è tenuto a fornire in tempo utile all’impresa che presta servizio di sdoganamento le informazioni e i documenti necessari.

Citato in

Art. 616 Partite trasportate per posta nell’ambito del servizio universale

L’importazione di animali mediante spedizione per pacco è vietata secondo l’articolo 16 capoverso2 lettera k dell’ordinanza del 23 aprile 200817 sulla protezione degli animali.

Sezione 2 Importazione

Art. 7 Condizioni d’importazione

Gli animali devono provenire da Paesi o regioni specificamente designate e da aziende riconosciute dall’Unione europea se quest’ultima richiede una procedura di riconoscimento secondo le disposizioni del diritto in materia di epizoozie. L’USAV pubblica in Internet l’elenco delle aziende riconosciute18.

Le aziende devono soddisfare i requisiti del diritto svizzero in materia di epizoozie.

La provenienza degli animali e il rispetto dei requisiti devono essere attestati in un certificato conformemente alle disposizioni della Comunità europea, qualora un simile certificato sia prescritto.

Il Dipartimento federale dell’interno19 i riferimenti dei testi legislativi della Comunità europea concernenti:

  1. i Paesi e le regioni specificamente designate da cui è autorizzata l’importazione di animali, incluse le misure cautelative da adottare;

  2. i certificati; e

Introdotto dal n. I dell’O del27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4167).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.3 dell’O del17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

c. 20 le misure di quarantena prescritte prima e dopo l’introduzione degli animali nel territorio d’importazione.

Se i testi legislativi o le modifiche di testi legislativi di cui al capoverso4 riguardano dettagli tecnici d’importanza secondaria, i riferimenti possono essere pubblicati dall’USAV.21

La notificazione preventiva delle partite deve essere effettuata secondo l’articolo 19 capoversi 1–3.22

Citato in ·

Art. 8 Trasporto

Gli animali devono essere portati al luogo di destinazione o, se prescritto, posti in quarantena seguendo l’itinerario più diretto e senza essere trasbordati.

Citato in

Art. 9 Notificazione dell’arrivo

L’importazione di ruminanti, gallinacei (Galliformes), palmipedi (Anseriformes) e struzioniformi (Struthioniformes) deve essere notificata al veterinario cantonale con almeno sei giorni di anticipo.

Il detentore degli animali nel luogo di destinazione deve notificare al veterinario cantonale l’arrivo degli animali entro 24 ore.

Citato in

Art. 10 Quarantena e sorveglianza veterinaria ufficiale

Se è prescritta, la quarantena degli animali deve essere effettuata:

  1. in una stazione di quarantena riconosciuta dall’USAV; quest’ultima deve soddisfare i requisiti posti nell’allegato; oppure

  2. in un effettivo di animali che soddisfi i requisiti dell’articolo 67 o 68 dell’ordinanza del 27 giugno 199523 sulle epizoozie.

Per gli uccelli ornamentali e quelli selvatici la quarantena deve essere effettuata in un’installazione conforme all’allegato B della decisione 2000/666/CE della Commissione del 16 ottobre 200024 relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l’importazione di animali diversi dal pollame.

Il veterinario cantonale stabilisce il modo in cui gli animali devono essere trasportati dall’ufficio doganale al luogo di quarantena e le condizioni ad essa relative. Quando sono decorsi i termini previsti e le analisi degli animali hanno dato un esito soddisfacente, egli decide la fine della quarantena.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008

Introdotto dal n. II4 dell’O del 14 mag. 2008, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2275).

Introdotto dal n. I dell’O del27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4167 4867).

GU L 278 del 31 ott. 2000, pag. 26.

La quarantena di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 deve essere autorizzata dal veterinario cantonale prima che gli animali siano importati.

Se non è prescritta la quarantena, il veterinario cantonale può disporre una sorveglianza veterinaria ufficiale.

Tutti i costi derivanti dalla quarantena e dalla sorveglianza veterinaria ufficiale sono a carico dell’importatore.

Citato in

Art. 11 Identificazione degli animali

L’identificazione e la registrazione degli animali secondo gli articoli 7–19 dell’ordinanza del 27 giugno 199525 sulle epizoozie devono essere effettuate nel luogo di destinazione o, se del caso, nella stazione di quarantena. Gli animali da macello e i cavalli già registrati non devono essere identificati e registrati.

Citato in

Art. 1226 Certificato di ascendenza

Nel momento in cui sono immessi in libera pratica, gli animali da allevamento della specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina devono essere accompagnati da un certificato di ascendenza secondo gli articoli27 e 28 dell’ordinanza del 31 ottobre 201227 sull’allevamento di animali.

Sezione 3 Transito

Art. 13 Partite destinate a Stati membri dell’Unione europea

Per quanto riguarda il transito di animali provenienti da Paesi terzi e destinati a uno Stato membro dell’Unione europea, si applica l’articolo7 capoversi 1,3 e 4.

La notificazione preventiva delle partite deve essere effettuata secondo l’articolo 19 capoversi 1–3 e, in caso di trasbordo da un aeromobile a un altro, deve contenere indicazioni sull’ora prevista del trasbordo.28

Immediatamente dopo l’atterraggio, gli animali, a eccezione di quelli che non lasciano l’aeromobile, devono essere portati dalle imprese che prestano servizi di sdoganamento nei locali indicati dal servizio veterinario di confine per il controllo.29

All’interno dell’aeroporto gli animali non possono lasciare il perimetro delimitato dall’Amministrazione delle dogane, salvo che ne sia stato autorizzato il trasporto con un veicolo stradale.

Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all.2 all’O del 31 ott. 2012 sull’allevamento di animali, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6407).

Introdotto dal n. I dell’O del27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4167).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008

Citato in

Art. 1430 Partite destinate a un Paese terzo in transito per gli Stati membri dell’Unione europea

Alle partite provenienti da un Paese terzo e destinate a un altro Paese terzo che transitano attraverso uno Stato membro dell’Unione europea, si applica l’articolo 7 capoversi 1 e 3.

La notificazione preventiva delle partite deve essere effettuata secondo l’articolo 19 capoversi 1–3 e, in caso di trasbordo da un aeromobile a un altro, deve contenere indicazioni sull’ora prevista del trasbordo.

Le partite possono transitare se:

  1. provengono da un Paese terzo da cui l’importazione non è vietata per ragioni di polizia sanitaria;

  2. in caso di respingimento, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione si impegna a riprendere possesso della partita e a rispedirla;

  3. qualora necessario, è possibile esibire un certificato attestante il rispetto delle garanzie sanitarie; l’USAV pubblica l’elenco dei certificati necessari in Internet.

Immediatamente dopo l’atterraggio, gli animali, a eccezione di quelli che non lasciano l’aeromobile, devono essere portati dalle imprese che prestano servizi di sdoganamento nei locali indicati dal servizio veterinario di confine per il controllo.

Gli animali non possono lasciare il perimetro dell’aeroporto definito dall’Amministrazione delle dogane, salvo che siano stati rilasciati per il trasporto a bordo di un veicolo stradale o ferroviario.

Art 14a31 Partite destinate direttamente a un Paese terzo

Allepartite provenienti da Paesi terzi e trasportate direttamente dal territorio d’importazione in un Paese terzo, si applica l’articolo 14 capoversi 1 e 3–5.

L’USAV indica in una direttiva tecnica come effettuare la notificazione preventiva per tali partite.

Sezione 4 Controlli e misure

Art. 15 Controllo veterinario di confine

Gli animali devono essere controllati dal servizio veterinario di confine presso il posto d’ispezione frontaliero designato dal servizio stesso.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008

Introdotto dal n. I dell’O del27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4167).

L’USAV può ridurre le frequenza dei controlli fisici e d’identità per gli animali provenienti dai Paesi di cui all’articolo 16 della direttiva 91/496/CEE32.33

Gli animali che soddisfano le condizioni d’importazione o di transito vengono rilasciati dal servizio veterinario di confine.

Citato in

Art. 1634 Partite destinate al territorio d’importazione

Gli animali destinati al territorio d’importazione devono essere sottoposti al controllo documentale, al controllo d’identità e al controllo fisico.

Art. 17 Partite destinate a Stati membri dell’Unione europea

Il controllo documentale, il controllo d’identità e il controllo fisico sono obbligatori per le partite destinate a uno Stato membro dell’Unione europea le quali:

  1. vengono scaricate dall’aeromobile, salvo che venga preso un accordo secondo il capoverso2;

  2. sono costituite da animali da macello; o

  3. sono trasportate su strada a partire dall’aeroporto.

L’USAV può stabilire con l’autorità competente del Paese di destinazione che il controllo d’identità e il controllo fisico vengano eseguiti presso un posto d’ispezione frontaliero riconosciuto del Paese di destinazione secondo le disposizioni dell’articolo 8 numero 1 lettera b della direttiva 91/496/CEE35.

Se gli animali restano a bordo dell’aeromobile viene effettuato soltanto un controllo documentale.

Per gli animali di cui ai capoversi2 e 3 il controllo veterinario di confine definitivo è eseguito presso un posto d’ispezione frontaliero riconosciuto nel Paese di destinazione.

Nel caso di animali di cui ai capoversi2 e 3 il servizio veterinario di confine può effettuare un controllo d’identità o un controllo fisico se ciò si rende necessario per ragioni di salute degli animali, di sicurezza alimentare o di protezione degli animali.

Il servizio veterinario di confine:

Direttiva del Consiglio 91/496/CEE del 15 lug. 1991 che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008

Direttiva del Consiglio 91/496/CEE del 15 lug. 1991 che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, GU L 268 del 24 set. 1991, pag. 56.

  1. 36 rilascia alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione una copia autenticata del certificato veterinario e ne conserva l’originale; e

  2. attesta che i controlli non hanno dato adito a contestazioni; se sono stati prelevati campioni indica i risultati o, in loro assenza, il termine entro cui saranno disponibili.

Citato in

Art. 18 Partite destinate a Paesi terzi

Il servizio veterinario di confine effettua un controllo documentale e un controllo d’identità per gli animali provenienti da Paesi terzi e destinati ad altri Paesi terzi qualora essi vengano scaricati. Può effettuare un controllo fisico se ciò si rende necessario per ragioni di salute degli animali, di sicurezza alimentare o di protezione degli animali.

Se gli animali restano a bordo dell’aeromobile il servizio veterinario di confine può effettuare un controllo documentale, un controllo d’identità e un controllo fisico se ciò si rende necessario per ragioni di salute degli animali, di sicurezza alimentare o di protezione degli animali.

Citato in

Art. 19 DVCE

Il documento veterinario comune di entrata (DVCE) va compilato in tutte le sue parti per ogni partita che deve essere controllata dal servizio veterinario di confine. La parte 1 deve essere compilata elettronicamente mediante Traces dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, le parti restanti dal servizio veterinario di confine. Per le partite di cui all’articolo 14a capoverso 1 il DVCE non deve essere compilato.37

...38

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione trasmette per fax, a titolo di notificazione preventiva, la parte 1 del DVCE al servizio veterinario di confine prima dell’arrivo degli animali.39

Il servizio veterinario di confine:

  1. compila la parte 2 e le altri parti del DVCE al termine del controllo veterinario di confine e appone la sua firma;

  2. registra i dati del DVCE in Traces; e

  3. consegna il DVCE debitamente compilato alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione affinché questa lo inoltri all’ufficio doganale.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2861).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008

L’ufficio doganale restituisce il DVCE alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione dopo l’imposizione doganale.

Il Il DVCE accompagna gli animali fino alla prima azienda di destinazione nel territorio d’importazione o in uno Stato membro dell’Unione europea.40

In caso di transito verso un Paese terzo, il DVCE accompagna gli animali fino al confine esterno dell’Unione europea, salvo in caso di trasporto aereo diretto dal territorio d’importazione in un Paese terzo.41

Nel caso di animali sotto sorveglianza doganale o sotto sorveglianza speciale, l’esito del controllo viene annotato nel DVCE.

Citato in

Art. 20 Controllo del trasporto e degli oneri

Il servizio veterinario di confine sorveglia il trasporto degli animali di cui all’articolo 8. Lo svolgimento dei controlli all’interno del Paese spetta al veterinario cantonale.42

Il servizio veterinario di confine informa mediante Traces l’autorità competente del luogo di destinazione se:

  1. gli animali sono destinati al trasporto in uno Stato membro dell’Unione europea o in una regione con particolari esigenze;

  2. sono stati prelevati campioni e al momento del trasferimento degli animali dal posto d’ispezione frontaliero i risultati non sono ancora noti;

  3. si tratta di animali destinati a determinati scopi debitamente autorizzati per i quali si devono fornire informazioni complementari all’autorità competente; oppure

  4. dopo una sosta intermedia gli animali sono stati trasferiti per via aerea in un altro posto d’ispezione frontaliero prima di concludere il controllo veterinario di confine.

Il risultato del controllo da parte del servizio veterinario di confine deve essere comunicato al servizio veterinario di confine del Paese di destinazione degli animali.

L’azienda di destinazione informa l’autorità di controllo competente dell’arrivo degli animali di cui al capoverso2 lettere a–c. L’autorità controlla segnatamente l’arrivo e l’adempimento degli oneri ed entro 15 giorni notifica al servizio veterinario di confine, tramite Traces, l’arrivo degli animali e il risultato dei controlli. Il posto d’ispezione frontaliero dell’Unione europea informa l’autorità di controllo competente dell’arrivo di una partita conformemente al capoverso2 lettera d.

Se ha motivo di ritenere che una partita non sia giunta all’azienda di destinazione o al posto d’ispezione frontaliero entro i termini previsti, oppure che non siano stati

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 adempiuti gli oneri, il servizio veterinario di confine informa l’autorità di controllo competente.

Se ricevono una notificazione da un posto d’ispezione frontaliero dell’Unione europea concernente una partita destinata al territorio d’importazione, le autorità di controllo confermano allo stesso l’arrivo e il risultato dei controlli.43

Citato in

Art. 21 Controllo del trasporto di partite destinate a Paesi terzi

Il servizio veterinario di confine sorveglia il trasporto degli animali di cui all’articolo 14.

Esso informa mediante Traces il posto d’ispezione frontaliero dal quale gli animali lasceranno il territorio d’importazione o l’Unione europea a destinazione di un Paese terzo. Il posto d’ispezione frontaliero informa il servizio veterinario di confine svizzero quando gli animali hanno lasciato l’Unione europea.44

Se ha motivo di ritenere che una partita non abbia lasciato il territorio d’importazione o dell’Unione europea entro i termini previsti, il servizio veterinario di confine informa l’Amministrazione delle dogane. Quest’ultima compie ulteriori accertamenti. Se l’esportazione dal territorio d’importazione o l’uscita dall’Unione europea non possono essere dimostrate, l’USAV informa gli Stati membri dell’Unione europea attraverso cui doveva transitare la partita.45

Se ricevono una notificazione da parte di un posto d’ispezione frontaliero dell’Unione europea concernente una partita in transito attraverso il territorio d’importazione, le autorità di controllo gli confermano l’arrivo e il risultato dei controlli.46

Citato in

Art. 22 Partite non conformi

L’importazione e il transito sono vietati se dai controlli risulta che:

  1. gli animali non soddisfano le condizioni di importazione o di transito;

  2. gli animali sono infetti oppure si sospetta che siano infetti o portatori di un agente epizootico;

  3. gli animali rappresentano per altri motivi un rischio per la salute umana o degli animali;

  4. non sono soddisfatte le condizioni previste nel Paese di provenienza concernenti lo stato sanitario e le misure di quarantena;

  5. gli animali non sono idonei al trasporto;

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Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008

  1. i certificati veterinari ufficiali o il DVCE non sono conformi alle norme vigenti;

  2. il posto d’ispezione frontaliero non è riconosciuto per il controllo della specie animale in questione; oppure

  3. gli animali non sono conformi per altri motivi alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sull’allevamento degli animali o sulle derrate alimentari.

Nei casi di cui al capoverso 1 il servizio veterinario di confine ordina senza indugio:

  1. un isolamento preventivo;

  2. le misure previste nell’ordinanza del 27 giugno 199547 sulle epizoozie se: 1. gli animali sono infetti, 2. si sospetta un’epizoozia, 3. si sospetta che gli animali possano veicolare un agente epizootico, oppure 4. gli animali rappresentano per altri motivi un rischio per la salute umana o degli animali; e

  3. il ricovero degli animali, l’abbeveramento, l’alimentazione e la cura degli stessi.

Citato in

Art. 23 Sequestro

Il servizio veterinario di confine sequestra:

  1. gli animali sospetti di epizoozia o infetti, finché non vengono decise le misure da adottare; e

  2. gli animali che non possono essere trasportati ulteriormente per ragioni di protezione degli animali.

Il servizio veterinario di confine custodisce gli animali sequestrati a spese e a rischio della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.

A seconda della situazione, esso decide una misura di cui all’articolo 24 o 25 oppure il rilascio degli animali.

Citato in

Art. 24 Respingimento

Il servizio veterinario di confine decide il respingimento degli animali entro un termine da esso stabilito, purché non vi si oppongano motivi contemplati dalla legislazione sulle epizoozie e sulle derrate alimentari.

Citato in

Art. 25 Confisca

Il servizio veterinario di confine confisca:

  1. gli animali che non possono essere respinti per motivi contemplati dalla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari;

  2. gli animali sequestrati, qualora non siano stati rinviati entro il termine stabilito;

  3. gli animali senza proprietario; e

  4. gli animali morti.

Il servizio veterinario di confine può ordinare, dopo aver effettuato un’ispezione sanitaria ante mortem, la macellazione degli animali secondo le disposizioni dell’ordinanza del 23 novembre 200548 concernente la macellazione e il controllo delle carni.

Il servizio veterinario ordina l’uccisione degli animali considerati non atti alla macellazione in seguito a tale esame e di tutti gli altri animali.

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è tenuta a eliminare le carcasse secondo le disposizioni dell’ordinanza del 23 giugno 200449 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Il servizio veterinario di confine sorveglia l’eliminazione.

Le carcasse degli animali senza proprietario che sono stati confiscati vengono consegnate al centro di raccolta designato dal Cantone. La Confederazione rimborsa al Cantone i costi dell’eliminazione.

Citato in

Art. 26 Ulteriore controllo nel luogo di destinazione

Il veterinario cantonale regola lo svolgimento dei controlli in caso di quarantena e di sorveglianza veterinaria ufficiale.

Su richiesta del veterinario cantonale l’USAV decide in merito al seguito della procedura qualora le condizioni e gli oneri della decisione di quarantena non vengano adempiuti.

Per quanto riguarda gli animali da macello, si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 23 novembre 200550 concernente la macellazione e il controllo delle carni.

Citato in

Art. 27 Costi

I costi per le misure di cui agli articoli 23–26 sono a carico della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.

[RU 2004 3079, 2005 4199 all.3 n. II 9, 2006 5217 all. n. 6, 2007 2711 n. II2, 2008 1189. RU 2011 2699 all. 8 n. I]. Vedi ora l’O del25 mag. 2011 (RS 916.441.22).

Sezione 5 Entrata in vigore

Art. 28

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.

Requisiti per le stazioni di quarantena

1 La stazione di quarantena deve:

a. essere posta sotto il controllo permanente e la responsabilità di un veterinario ufficiale; b. essere sufficientemente lontana da allevamenti o da altri luoghi dove sono detenuti animali considerati ricettivi alle epizoozie in questione; e c. disporre di un sistema sufficiente di controllo degli animali. 2 Essa deve disporre:

a. di impianti di facile pulizia e disinfezione, che permettano il carico e lo scarico dei vari mezzi di trasporto, il controllo, l’approvvigionamento e la cura degli animali e la cui superficie, illuminazione, ventilazione e l’area destinata all’approvvigionamento siano proporzionate al numero di animali da ricoverare; b. di locali sufficientemente ampi, compresi gli spogliatoi, le docce e i bagni a disposizione del personale con mansioni di controllo; c. di un locale e di attrezzature adeguate per il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine; d. dei servizi di un’azienda situata nelle vicinanze, che disponga di impianti ed attrezzature atte a ricoverare, alimentare, abbeverare, curare ed eventualmente abbattere gli animali; e. di attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni mediante Traces con i posti d’ispezione frontalieri e le autorità veterinarie competenti; e f. di attrezzature ed impianti di pulizia e disinfezione.