Legge edilizia

Cama

Document

Numéro
3831.(1)
Commune
Cama
Canton
Grisons
Niveau
Commune
En vigueur depuis
30 juin 2016

Carte

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K Cantone dei Grigioni Comune di Cama

Legge edilizia

Osservazione: questo documento digitale contiene ogni singolo atto normativo passato in giudicato riguardo alla legge edilizia in ordine cronologico (forma di digitalizzazione semplificata nel quadro

della prima digitalizzazione 2018/19).

Approvazione da parte del

Decisione del Comune Modifica Cantone

16. giugno1988 DG n. 2558 del 4 ottobre 1988

22. febbraio 1989 DG n. 2544 del 18 settembre 1989 | Art. 9

30. guigno 2016 DG n. 237 del 21 marzo 2017 Art. 32

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AMTSREGISTRATUR AMT FUR RAUMPLANUNG

AMTSREGISTRATUA Ili AMT FUR RAUMPLANUNG

LEGGE EDILIZIA DEL COMUNE DI CAMA

(e

[IO

Indice

I. DISPOSIZIONI DI BASE

Art. l - Scopo

Art. 2 - Comprensorio e oggetto d'applicazione

Art. 3 - Autorità edilizia

Art. 4 - Commissione di consulenza edilizia

Art. 5 - Consulenza tecnica

Art. 6 - Commissione di pianificazione

Art. 7 - Rimedi legali

Art. 8 - Deroghe

Art. 9 - Divieto di costruzione

Art. 10 - Ordinanze di protezione

Art. ll - Mezzi di attuazione

II. PIANO DIRETTORE

Art. 12 - Piano direttore

III. DISCIPLINA DI BASE

Art. 13 - Piano delle zone

Art. 14 - Piano generale di urbanizzazione

105 autres articles

Art. 15 - Piano del traffico

Art. 16 - Piano dei servizi tecnologici

Art. 17 - Piano di finanziamento

Art. 18 - Procedura

IV. PRESCRIZIONI PER LE ZONE

Art. 19 - Zone edilizie

Art. 20 - Disposizioni di base (riassunto)

Art. 21 - Zona nucleo del villaggio (NV)

Art. 22 - Zona residenziale estensiva (R2)

Art. 23 - Zona residenziale semi-estensiva (R3)

Art. 24 - Zona grotti (ZG)

Art. 25 - Zona Val Cama (ZV)

Art. 26 - Zona mista (ZM)

Art. 27 - Zona industriale (IN)

Art. 28 - Zona artigianale di interesse publico (AR)

Art. 29 - Zona per edifici ed impianti pubblici (EP-IP)

Art. 31 - Zona agricola

Art. 32 - Zona discarica inerti

Art. 33 - Altro territorio comunale

Art. 34 - Zona forestale

Art. 35 - Zona di protezione del paesaggio

Art. 36 - Zona di protezione della natura

Art. 37 - Zone per il riposo e lo svago

Art. 38 - Zone di pericolo

Art. 39 - Zone di protezione delle acque del sottosuolo

e delle sorgenti

Art. 40 - Confini tra le zone

La

V. NORME PIANIFICATORIE

Art. 41

Art. 42

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46

Art. 47

Art. 48 VI. NORME

Art. 49

Art. 50 VII. NORME ARCHITETTONICHE-PAESAGGISTICHE GENERALI

Indice di sfruttamento (Is)

Indice di edificabilità (Ie) Frazionamento dei fondi

Distanza da confine

Distanze dalle strade, dai bosci e dai corsi d'acqua

Lunghezza del fabbricato

Piano abitabile

Altezza del fabbricato

DI URBANIZZAZIONE

Particelle edificabli Tappe e fasi di urbanizzazione

Art. 51 Arts 52

Art. 53

Art. 54

Art. 55 Carattere architettonico

Sistemazione del terreno Insegne Depositi Campeggi

VIII. LINEE DI COSTRUZIONE

Art. 56 - Linee di costruzione: a) definizione

Art. 57 - Linee di costruzione: b) procedura

IX. PIANO DI QUARTIERE

Art. 58 - Definizione

Art. 59 - Scopo e procedura

X. NORME EDILI

Art. 60

Art. 61

Art. 62 ds (66)

Art. 64

Art. 65

Art. 66

Art. 67

Art. 68 Igiene delle costruzioni

Obbligo di isolazione

Obbligo di manutenzione

Immisioni

Letamai, pollai e porcili Utilizzazione dello spazio pubblico Acqua piovana, sgombero della neve Opere di cinta

Diritto di rifabbricare

Lui

[SENO

XI. OPERE

AGE Moe Arta dI005

Art. 71 -

Art. 72 -

Art, 73 —

DI URBANIZZAZIONE

Ente realizzatore Accessi privati Posteggi, autorimesse

Tracciato delle opere di urbanizzazione pubbliche Tracciato delle oper di urbanizzazione private

XII. PROCEDURA PER LA LICENZA EDILIZIA

Art. 74 -

Arto Arta 6, AGG, Ti = Arto Arte 9 = ALE Z0 vado Gila AreeZAO Att 83,

Art. 84 -

Licenza edilizia obbligatoria Allegati alla domanda di costruzione Modine

Esposizione dei piani Decisione

Inizio e termine dei lavori Controllo dei lavori Modifiche

Esame preliminare

Tasse

Responsabilità

XIII. APPLICAZIONE DELLA LEGGE ED ENTRATA IN VIGORE

Artes

Art. 86

Art. 87

Art. 88 Disposizioni penali

Ripristino dello stato a norma di legge Costruzioni speciali

EntratA in vigore

Art. 1 Scopo

Art. 2 Comprensorio e

oggetto d'applicazione

Art. 3 Autorita edilizia

Art. 4 Commissione di

consulenza edilizia

I. DISPOSIZIONI GENERALI

La legge edilizia ha per scopo la promozione del benessere e la sicurezza degli abitanti in generale, una razionale urbanizzazione del suolo ed un adeguato sviluppo edilizio nonchè la salvaguardia degli spazi idonei per l'utilizzazione agricola e forestale in particolare.

La libertà di costruire è garantita nei limiti della compatibilità con l'interesse pubblico e segnatamente dall'economicità degli investimenti pubblici necessari.

La presente legge è applicabile a tutto il comprensorio giurisdizionale del Comune.

Le prescrizioni sono applicabili a tutte le costruzioni sottoposte a licenza edilizia ai sensi dell'art. 74.

L'applicazione della presente legge spetta al Municipio che funge da Autorità edilizia e rappresenta il Comune in tutte le questioni inerenti e derivanti dall'applicazione.

Per la procedura decisionale valgono le disposizioni dell'art. 78.

Decisioni provvisorie dell'Autorità edilizia ai sensi dell'art. 78 ed inerenti il non-rilascio della licenza edilizia, la modifica del progetto, il ripristino allo stato a norma di legge (art. 86) e sanzioni penali (art. 85) possono essere sottoposte, entro 15 giorni dalla comunicazione, alla Commissione di consulenza edilizia per parere.

Tale parere deve essere ascoltato dal Municipio prima dell'emanazione della decisione definitiva.

Per la procedura valgono in particolare le disposizioni dell'art. 78.

La Commissione di consulenza edilizia, nominata dall'Assemblea comunale, si compone dal Presidente, di due membri diretti e di due supplenti scelti tra i membri della Commissione di Pianificazione fintanto che questa è in carica.

In seguito la Commissione di consulenza edilizia viene nominata dall'Assemblea comunale.

Art. 5 Consulenza tecnica

Art. 6 Commissione di

A pianificazione

Art. 7 Rimedi legali

Art. 8 Deroghe

L'Autorità edilizia designa uno specilista per la consulenza in materia edilizia. L'Autorità edilizia ricorre alla consulenza di questo specialista solo nei casi in cui una verifica del progetto, a norma della presente legge, è necessaria.

L'Assemblea comunale può affidare questo compito ad un ufficio tecnico comunale oppure accordarsi con altri Comuni per l'istituzione di un ufficio tecnico intercomunale o consortile,

Per la revisione e la completazione degli atti pianificatori, l'Assemblea comunale può designare una Commissione di Pianificazione.

La Commissione di Pianificazione si compone del Presidente, di quattro membri diretti e di due supplenti.

Le decisioni definitive dell'Autorità edilizia sono impugnabili entro 20 giorni dalla comunicazione presso il Tribunale Amministrativo cantonale.

Nelle decisioni definitive vanno indicati i rimedi legali.

Non vi è nessun diritto alla concessione di una deroga. In casi eccezionali l'autorità edilizia in consonanza con l'art, 9 della LPTC, può concedere una deroga all'applicazione della presente legge qualora ciò non sia in contrasto con interessi pubblici preponderanti e qualora l'onere derivante dall'applicazione sia manifestamente sproporzionato rispetto allo scopo che si intende raggiungere.

Al beneficiario della deroga può essere fatto obbligo di iscrivere a Registro fondiario un precario che lo vincola al ripristino dello stato previsto dalla legge.

Apprecal e TU&iY. ciel

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Art. 9 Divieto di

costruzione

AMT FUR RAUMPLANUNEG

GRAUBUNDEN

Art. 10 Ordinanze di

protezione

Art. ll Mezzi di attuazione

Il Municipio può emanare nel senso dell'art. 56 LPTC un divieto di costruzione per tutto il comprensorio comunale o per parti di esso, per la durata massima di un anno, nei seguenti casi:

a) emanazione o modifiche di linee di costruzione o di piani di quartiere

b) revisione della legge edilizia o del piano delle zone

c) emanazione o revisione del piano generale di urbanizzazione

Il divieto di costruzione deve essere pubblicato sul foglio ufficiale cantonale ed esposto all'albo pubblico. Per la durata del divieto di costruzione non sono ammesse nuove costruzioni o trasformazioni edilizie in contrasto con le nuove disposizioni oppure che potrebbero pregiudicare l'allestimento degli atti pianificatori.

Una proroga del divieto di costruzione è ammessa previa approvazione «da-parte-deltlAssemblea coemunate-e del competente Dipartimento cantonale.

L'emanazione di ordinanze di protezione, ai sensi dell'art. 8 dell'Ordinanza cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, spetta all'Autorità edilizia.

Onde garantire l'attuazione della Pianificazione locale, il Comune emana i seguenti strumenti:

- piano direttore

- piano delle zone

- piano generale di urbanizzazione - piano di finanziamento

- legge edilizia

Inoltre si possono fissare linee di costruzione, emanare dei piani di quartiere ed eseguire delle ricomposizioni particellari.

Art. 12 Piano

direttore

II. PIANO DIRETTORE

Il piano direttore fissa le principali direttive del futuro sviluppo del Comune (oltre la validità temporale del piano delle zone), con particolare riguardo all'utilizzazione, alle strutture, all'urbanizzazione, al finanziamento.

In particolare sono stabilite le zone edilizie di riserva.

Il piano direttore viene emanato dall'Assemblea comunale.

Esso è vincolante per gli organi del Comune non però per i proprietari dei fondi.

Il piano direttore elaborato viene esposto pubblicamente per 30 giorni. Durante questo periodo si possono fare delle osservazioni in forma scritta che verranno evase dall'Autorità edilizia.

III. DISCIPLINA DI BASE

Art. 13 Nel piano delle zone in scala 1:2000 il terri-

Piano delle torio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone zone:

a) utilizzazione di base NV - zona nucleo del villaggio

R2 - zona residenziale estensiva

R3 - zona residenziale semi-estensiva "a ZG - zona grotti ZM - zona mista

IN - zona industriale (solo come piano direttore)

AR - zona artigianale (solo come piano direttore)

- zona per edifici ed impianti pubblici - zona agricola

- zona discarica inerti

- altro territorio

- zona forestale

ZV - zona Val Cama

b) prescrizioni particolari per l'utilizzazione

- zona verde

- zona di protezione del paesaggio - zona di protezione della natura - zona per il riposo e lo svago

- zona di protezione delle acque del sottosuolo e sorgenti

- zone di pericolo Le prescrizioni per queste zone precisano

e si sommano a quelle dell'utilizzazione di n a n n hi n » base il cui territorio e suddiviso.

5

Art. 14 Piano generale

di urbanizzazione

Art. 15 Piano del

traffico

Il piano generale di urbanizzazione promuove, coordina e struttura l'urbanizzazione delle zone edilizie.

In particolare comprende:

il piano del traffico (strade, posteggi, percorsi pedonali)

il piano dei servizi tecnologici (acquedotto, canalizzazioni)

I tracciati delle opere inerenti il piano del traffico hanno carattere vincolante (vedi anche art. 72), mentre quelli inerenti l'acquedotto e le canalizzazioni hanno carattere indicativo.

L'Autorità edilizia emana un'ordinanza con le prescrizioni tecniche da osservare nella costruzione di infrastrutture da parte dei privati: allacciamenti ecc..

Il piano del traffico fissa (come progetto generale) il tracciato delle singole opere (esistenti o progettate, pubbliche o private):

- strade

- posteggi

- piazze

- percorsi pedonali

- sentieri

- ferrovie

Il piano del traffico fissa in particolare i tracciati (esistenti e di progetto) delle strade, dei posteggi, dei sentieri e delle piazze e puo fornire indicazioni sulla larghezza del campo stradale, dei marciapiedi e di

ogni impianto accessorio (vedi anche art. 72).

Possono inoltre essere definite le linee di costruzione da osservare verso le opere viarie come linee di allineamento.

Art. 16 Piano dei servizi

tecnologici

Art. 17 Piano di

finanziamento

Art. 18 Procedura

Il piano generale di urbanizzazione, del quale fa parte anche il piano (generale) dei servizi tecnologici, è parte integrante dell'ordinamento di base ed è vincolante per i proprietari dei fondi privati nel senso che essi devono permettere il passaggio degli impianti previsti sul loro fondo.

Gli impianti previsti in seconda tappa di realizzazione devono essere realizzati dai proprietari secondo i piani generali.

Per motivi tecnici, nell'ambito del fondo privato, sono ammesse delle lievi deviazioni dalla linea prevista nel piano generale.

Il piano di finanziamento o di realizzazione indica il fabbisogno finanziario per la realizzazione delle opere previste rispettivamente le modalità di finanziamento dell'attuazione progressiva delle stesse.

Tale piano, nell'ambito della Pianificazione locale, ha carattere indicativo (non vincolante nè per l'Ente pubblico nè per i privati).

Il piano delle zone, il piano generale di urbanizzazione, il piano di finanziamento e la legge edilizia sono esposti pubblicamente per la durata di 30 giorni.

Durante questo periodo tutti gli interessati possono inoltrare osservazioni in forma scritta all'Autorità edilizia, la quale è tenuta a vagliare prima di sottoporre i mezzi pianificatori a votazione popolare.

Durante il periodo d'esposizione avrà luogo un orientamento in occasione di un'Assemblea comunale espressamente convocata.

Gli atti pianificatori sono in seguito sottoposti a votazione popolare nell'ambito di un'Assemblea comunale opportunamente convocata.

I proprietari dei fondi ed i titolari di diritti reali limitati, hanno la possibilità di inoltrare ricorso entro 20 giorni dalla decisione assembleare al Governo cantonale.

Per le modifiche di questi atti pianificatori, vale la stessa procedura che per l'accettazione.

Art. 19 Zone edilizie

Art. 20 Disposizioni di

base (riassunto)

PRESCRIZIONI PER LE ZONE

IV.

Sono tutte quelle zone indicate sul piano e segnatamente:

NV R2 R3 VAe; ZM IN

AR

zZV Le

Le disposizioni di base delle singole zone edili-

zona

zona

zona

zona

zona

zona

nucleo del villaggio residenziale estensiva residenziale semi-estensiva grotti

mista

industriale

(solo come piano direttore)

zona

artigianale

(solo come piano direttore)

zona

Val Cama

modalità, i criteri ed i requisiti per le costruzioni e le installazioni nelle zone edilizie particolari per le singole zone.

sono stabilite nelle prescrizioni

zie sono illustrate nella seguente tabella:

ZONE Is Ie numero altezza dei distanza da mc/mq dei piani fabbricati confine NV -nucleo del villaggio - - diversi diverse 2,50/4,00 R2 —residenziale estensiva 0,5 - 2 7,50/8,50 3,00 R3 —residenziale semi “estensiva 0,6 3 11,00 4,00 ZG -grotti - - - - - ZM -mista 0,6 7 3 12,00 4,00/6,00 IN -industriale - 2,5 _ 13,20 6,00 AR -artigianale ni 7 - - - ZV -Val Cama 7 7 - - - (Is = indice di sfruttamento: vedi art. 41)

(Ie

indice di edificabilità:vedi art. 42)

Art. 21 Zona nucleo

del villaggio (NV)

Nella zona NV sono ammessi i riattamenti e le trasformazioni degli edifici esistenti nonchè ricostruzioni di edifici.

Sono pure ammesse nuove costruzioni nei limiti di un opportuno inserimento nelle caratteristiche architettoniche e volumetriche del nucleo.

Il numero massimo ammesso dei piani abitabili è quello dominante nella singola zona circostante la costruzione, così pure l'altezza dei fabbricati, le caratteristiche architettoniche, volumetriche ed orientamento.

Valgono le seguenti disposizioni speciali:

- tetto a 2 o 4 falde

- i tetti sono da coprire con materiale usato in zona, esclusi lamiera ed eternit ondulato. Pendenza dal 40% al 70%.

- facciate in sasso, intonaco rustico o normale. Il legno è ammesso solo se usato nel modo tradizionale e se non predominante nella costruzione. Sono esclusi i colori forti che non si adattano alla zona

- finestre con dimensioni come quelle dominanti nella zona con gelosie in legno o rolladen (avvolgibili)

- nella zona NV della frazione al Pont la pendenza dei tetti può variare dal 50% al 70%.

Per la sola sostituzione del tetto, la pendenza può essere mantenuta come all'esistente.

Le finestre devono avere dimensioni e forma come quelli dominanti nella zona (rettangoli verticali -quadrati).

Per le nuove costruzioni valgono le seguenti distanze da cònfine

2,50 ml - verso un fondo aperto

3,00 ml - verso un edificio senza aperture

4,00 ml - verso un edificio con aperture

Con l'accordo scritto del vicino queste distanze x n possono essere ridotte; e pure ammessa la costruzione » . x in contiguita. Sono ammesse attività artigianali non o poco moleste. E' proibita la costruzione di nuove stalle.

Art. 22 Zona residenziale

estensiva

(R2)

Nella zona R2 sono ammesse nuove costruzioni, riattazioni e trasformazioni di edifici esistenti.

Valgono le seguenti disposizioni speciali:

- indice di sfruttamento 0,5

- numero dei piani abitabili 2

- altezza massima dei fabbricati

- su terreno piano 7,50 ml - su terreno in pendenza 8,50 ml

L'altezza viene misurata dal punto più basso alla gronda.

- distanza minima da confine 3,00 ml Con l'accordo scritto del vicino, questa distanza può essere ridotta; è pure ammessa la costruzione in contiguità di due case al massimo

- le facciate devono essere adatte alla zona; il legno è ammesso solo se usato nel modo tradizionale e se non preponderante nella costruzione.

Sono esclusi i colori forti che non si adattano alla zona.

Sono ammesse attivita artigianali non o poco

moleste. E' proibita la costruzione di nuove

stalle.

Art. 23 Nella zona R3 sono ammesse nuove costruzioni,

Zona residenziale riattamenti e trasformazioni di edifici esisemi-estensiva stenti.

(R3)

Valgono le seguenti disposizioni speciali: - indice di sfruttamento 0,6

- numero dei piani abitabili 3

- altezza massima fabbricati 11,0 ml

- distanza minima da confine 4,0 ml Con l'accordo scritto del vicino questa distanza può essere ridotta; è pure ammessa la costruzione in contiguità di due case al massimo

- le facciate devono essere adatte alla zona; il legno è ammesso solo se usato nel modo tradizionale e se non preponderante nella costruzione.

Sono esclusi i colori forti che non si adattano alla zona.

Sono ammesse attività artigianali non o poco moleste. E' proibita la costruzione di nuove stalle.

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Art. 24 Zona grotti

(ZG)

Art. 25 Zona Val Cama

(ZV)

5)

- 12 -

Per la zona grotti sarà elaborata una regolamentazione particolare separata che fara parte integrante della presente legge edilizia.

Per la zona Val Cama sarà elaborata una regolamentazione particolare separata che fara parte integrante della presente legge edilizia.

Art. 26 Zona mista

(ZM)

- 13 -

Nella zona mista sono ammesse le seguenti costruzioni:

- abitazioni (Ab) - abitazioni/artigianato (Ab/Ar) - artigianato (Ar)

Per costruzioni adibite ad abitazione o carattere misto abitazione-artigianato, valgono le seguenti disposizioni:

- indice di sfruttamento 0,6

- numero dei piani 3

- altezza massima fabbricati 12,00 ml - distanza minima da confine 4,00 ml

Per costruzioni di carattere prevalentemente artigianale (di carattere non molesto o poco molesto), valgono le seguenti disposizioni:

- indice di edificabilità 1,5 mc/mq - altezza massima fabbricati 12,0 ml - lunghezza massima fabbricati 30,0 ml - larghezza massima fabbricati 20,0 ml - distanza minima da confine 6,0 ml

Non sono permessi tetti in lamiera zincata non pitturata.

Sono ammesse attività artigianali non o poco moleste. E'proibita la costruzione di nuove stalle.

Art. 27 Zona industriale

(IN)

- 14 -

La zona industriale è destinata per aziende industriali con cubature superiori a quelle ammesse nella zona mista.

Valgono le seguenti disposizioni:

- indice di edificabilità 2,5 mc/mq - altezza massima fabbricati 13,20 ml - distanza minima da confine 6,00 ml

Il Municipio può ordinare qualsiasi misura di carattere paesaggistico (piantagioni ecc.) nonchè di carattere estetico-architettonico, di volumetria, orientamento degli edifici ecc. per la salvaguardia degli obiettivi della Pianificazione locale.

In particolare è obbligatoria la presentazione da parte degli istanti di un rapporto sulla compatibilità ambientale stabilito secondo le direttive degli uffici cantonali e federali competenti.

E' proibita la costruzione di nuove stalle.

Art. 28 Zona artigianale

di interesse pubblico (AR)

Art. 29 Zona per edifici

ed impianti pubblici (EP-IP)

Art. 30 Zona verde

Art. 31 Zona agricola

Art. 32 Zona per

discarica inerti

- 15 -

Nella zona artigianale sono ammessi magazzini, depositi e costruzioni in cui si svolge un'attività lavorativa che rientra nell'ambito artigianale.

Per la zona artigianale di interesse pubblico sarà elaborata una regolamentazione particolare separata che farà parte integrante della presente legge edilizia.

La zona per edifici ed impianti pubblici è riservata in particolare per le attrezzature scolastiche ed amministrative come la scuola consortile elementare, il Municipio, la Chiesa, il Cimitero, i campi da gioco ecc..

Nella zona verde è vietato erigere nuovi edifici anche di quellia titolo d'eccezione previste per l'altro territorio comunale o nelle zone agricole.

Sono ammessi solo lavori di manutenzione degli edifici esistenti.

La zona agricola comprende il territorio destinato all'utilizzazione agricola. L'edificabilità di tali zone è disciplinata dalle disposizioni della legislazione sulla pianificazione cantonale.

Nuove costruzioni e riattazioni possono venir concesse solo se servono all'utilizzazione agricola del terreno, alla residenza della popolazione agricola e della manodopera o ad assicurare l'esistenza del ceto agricolo.

Le costruzioni a scopo agricolo devono integrarsi in modo adeguato nell'aspetto del paesaggio e la struttura deve adattarsi al carattere delle zone edili vicine.

Il deposito di materiale e ammesso esclusivamente nella zona per discarica inerti delimitata nel piano delle zone.

La zona per discarica inerti serve per il deposito ordinato di materiali inerti. Essa è limitata nel tempo ed al suo esaurimento deve essere ripristinata allo scopo d'utilizzazione precedente (utilizzazione di base).

Per l'utilizzazione della discarica inerti vale il regolamento comunale.

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Art. 33 Altro territorio

comunale

Art. 34 Zona forestale

Art. 35 Zona di protezione

del paesaggio

Art. 36 Zona di protezione

della natura

- 16 -

L'altro territorio comunale è in via di principio da utilizzare solo come finora.

Se prevale l'utilizzazione agricola si applicherà l'art. 31.

Nell'altro territorio comunale restano riservate le disposizioni del diritto superiore.

Nella zona forestale sono ammesse costruzioni solo se servono all'utilizzazone del territorio a scopi forestali.

Le zone di rimboschimento indicate nel piano delle zone saranno sistemate secondo le disposizioni dell'Autorita forestale.

Per la zona forestale valgono le disposizioni del diritto superiore.

Nella zona di protezione del paesaggio l'aspetto del paesaggio deve esse mantenuto.

Valgono le disposizioni della zona verde con la variante che costruzioni esistenti possono essere rinnovate e leggermente ampliate alla condizione di un opportuno inserimento nell'- aspetto del paesaggio.

Prima di rilasciare la licenza di costruzione, il Municipio deve richiedere un preavviso all'ufficio cantonale per la protezione del paesaggio.

I monumenti culturali ed i punti di vista indicati sul piano sono protetti nella loro integrità e significato così come i rapporti ambientali con lo spazio circostante.

Ogni intervento deve avvenire previa consulenza dell'ufficio cantonale dei monumenti.

Comprende le zone con contenuti naturalistici e/o scientifici (flora, fauna, geologia, mineralogia ecc.).

Sono vietati tutti gli interventi (costruzioni, scavi, drenaggi ecc.) che potrebbero minacciare i contenuti naturalistici.

Per le nuove costruzioni valgono le disposizioni della zona verde.

I monumenti naturali sono protetti nella loro integrità e significato così come i rapporti ambientali con lo spazio circostante.

Ogni intervento deve avvenire previa consulenza dell'ufficio cantonale di protezione della natura.

Art. 37 Zone per il

"i riposo e lo svago

Art. 38 Zone di pericolo

Art. 39 Zone di protezione

delle acque del sottosuolo e delle sorgenti

- 17 -

Sono zone destinate allo svago, al riposo, alle passeggiate e più in generale per le attività ricreative.

Non sono indicate specificatamente sul piano delle zone in quanto l'idoneità può considerarsi estesa a tutto il territorio: sentieri, boschi, parchi, rive di corsi d'acqua ecc..

Sono riservate le disposizioni della legislazione contro l'inquinamento delle acque.

Sono ammesse delle attrezzature complementari a tale tipo di utilizzazione come: panchine, fontane, luoghi riservati per il pic-nic ecc..

Le zone di pericolo delimitate sul territoric del Comune di Cama sono zone con pericolo elevato (zone rosse).

In queste zone non possono essere costruiti e ampliati edifici destinati ad ospitare persone e animali. Gli edifici distrutti non possono essere ricostruiti tranne che in casi eccezionali.

Gli edifici a ubicazione vincolata che non servono ad ospitare persone e animali sono ammessi purchè adeguatamente protetti.

Il limite della zona di pericolo lungo il canale di Polon è stabilito a 5,0 ml dal bordo superiore del canale, secondo le disposizioni delle competenti Autorità cantonali.

Le zone di protezione delle sorgenti comprendono le zone circostanti alle captazioni esistenti o future.

L'Autorità edilizia può fissare aree di protezione delle sorgenti limitando i diritti di usufrutto a garanzia della qualità e della quantità dell'approvvigionamento idrico in base ad uno studio idrogeologico.

Le zone di protezione, in mancanza di uno studio idrogeologico di dettaglio, sono suddivise provvisoriamente:

a) zona di captazione (zona 1): raggio di 50 ml attorno alla captazione

b) zona di protezione intensiva (zona 2): fino a 200 ml dalla captazione

c) zona di protezione estensiva (zona 3): oltre 200 ml dalla captazione

Nelle zone l e 2 è proibita qualsiasi nuova costruzione. Nella zona 3 (a condiziore che la stessa sia inclusa in zona edilizia) sono ammesse costruzioni di carattere residenziale estensivo e sono escluse le costruzioni artigianali ed industriali.

Art. 40 Confini tra

le zone

- 18 -

E' pure indicata la zona di protezione delle acque sotterranee di Campagna (zona S) che comprende in particolare le aree che presentano interesse per la futura utilizzazione e rialimentazione artificiale delle falde freatiche. Valgono le disposizioni della legislazione contro l'inquinamento delle acque.

Quando una costruzione è inclusa in due differenti zone edilizie, valgono le disposizioni della zona ove è ubicata la maggior parte dell'edificio.

Nel caso in cui la particella è inclusa in parte in zona edilizia e in parte no, valgono le disposizioni di zona relative ad ogni frazione della particella.

Art. 4l Indice di

sfruttamento

a Ì

V. NORME PIANIFICATORIE

L'indice di sfruttamento è il rapporto tra la superficie utile lorda degli edifici e la superficie edificabile del fondo.

Indice di sfruttamento (Is):

superficie utile lorda (SUL) _ superficie edificabile del fondo (SEF)

(Is)

La superficie utile lorda (SUL) è la somma della superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale.

Non vengono computate:

tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per l'abitazione o il lavoro come

- le cantine, gli essicatoi e le lavanderie delle abitazioni;

- i locali per il riscaldamento, per il combustibile, per i serbatoi;

- i locali per i macchinari degli ascensori, della ventilazione e della climatizzazione;

- i locali comuni per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari;

- i vani destinati al deposito di biciclette e carrozzine per bambini, al posteggio anche sotterraneo di veicoli a motore ecc.;

- i corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente all'accesso di locali non calcolabili nella superficie utile lorda;

- il maggior spessore delle pareti esterne necessario per l'isolamento termico;

- i porticati aperti, le terrazze dei tetti coperte ma non chiuse lateralmente, i balconi e le logge aperte che non servono come ballatoi.

La superficie edificabile (SEF) è la superficie non ancora sfruttata dei fondi o parti di fondi nella zona edificabile oggetto dell'- istanza di costruzione.

Non vengono considerate:

- le superfici viarie aperte al pubblico transito;

- le strade carrozzabili e pedonali definite dal piano delle infrastrutture;

- le zone non edificabili destinate a scopi pubblici e previste come tali dal piano delle zone;

- le superfici forestali;

- i corsi d'acqua.

m art. 42 } Indice di edificabilita

Art. 43 Frazionamento

dei fondi

Art. 44 Distanza da

confine

- 20 -

Quando due o più particelle di una stessa proprietà incluse nella stessa zona edilizia sono separate unicamente da una strada o un ruscello, l'indice di sfruttamento può essere calcolato sulla superficie edificabile complessiva anche se l'edificazione avviene solo su una particella.

La parte del fondo non edificato sarà gravato da una servitù corrispondente alla quota di indice di sfruttamento (Is) utilizzata complessivamente.

L'indice di edificabilità (Ie) è il rapporto tra il volume della costruzione, calcolato secondo le norme SIA N. 116 e la superficie edificabile del fondo (SEF):

volume della costruzione (V) = (te) superficie edificabile del fondo (SEF) e

I fondi non possono essere frazionati in contrasto con le disposizioni della zona edilizia e segnatamente dell'indice di sfruttamento (Is).

Nel caso di frazionamento di fondi già edificati, l'edificabilità è ammessa alla condizione che l'indice di sfruttamento (Is) misurato sulla superficie primitiva complessiva non superi quello prescritto per la zona.

Per tutte le costruzioni principali e per

due case contigue, la distanza da confine e quella stabilita dalle disposizioni di zona fino ad una lunghezza della facciata di 25,0 ml.

Per lunghezza della facciata oltre i 25,0 ml la distanza da confine deve essere aumentata di 0,50 ml ogni metro o frazione di maggior lunghezza e questo fino che la distanza raggiunge la misura pari a 2/3 dell'altezza del fabbricato.

Per gli stabili artigianali ed industriali situati in zona mista (ZM), zona industriale (IN) e zona artigianale (AR), non valgono i supplementi alle distanze da confine per le facciate oltre i 25,0 ml di lunghezza.

La distanza dal confine corrisponde al tracciato più breve tra il confine e la facciata.

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Le parti del fabbricato sporgenti come balconi aperti, verande, tettoie ecc., non possono sporgere più di 1,20 ml oltre la distanza da confine prescritta.

a AI 2 Due o piu costruzioni sullo stesso fondo devono

distare almeno il doppio della distanza da confine prescritta per la zona, eccetto due case contigue.

Le distanze da confine possono venir ripartite in modo differente su due particelle contigue alla condizione che la distanza tra gli edifici, garantita mediante iscrizione a Registro fondiario, corrisponda al doppio di quella da confine prescritta.

Per corpi accessori (non adibiti ad abitazione

o lavoro e di un'altezza massima di 3,00 ml),

la distanza da confine può essere di 2,50 ml oppure a confine con l'accordo scritto del vicino.

Le costruzioni sotterranee non sono sottoposte alle disposizioni delle distanze prescritte per le zone edilizie a condizione che le stesse non intralcino opere di utilità pubblica esistenti o di progetto.

L'Autorità edilizia ha la facoltà di imporre eventuali arretramenti qualora ciò ostacolasse in modo rilevante eventuali tracciati di opere pubbliche.

Di regola in tal caso la distanza dal confine è stabilita in 1,50 ml.

Art. 45 Distanze dalle

strade, dai boschi e dai corsi d'acqua

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La distanza dalle strade (ciglio esterno del campo stradale o marciapiede esistente o di progetto) e così stabilita:

- strade nazionali 20,00 ml - strade cantonali 5,00 ml - strade comunali 3,00 ml - strade agricole (RT) 3,00 ml - strade forestali 3,00 ml - percorsi pedonali 2,00 ml

Ls dui x L'Autorita edilizia puo concedere una deroga segnatamente per costruzioni esistenti o nuove nei nuclei dei villaggi.

I balconi, le pensiline ecc. non possono sporgere nel campo stradale se non all'altezza di 4,50 ml o sul marciapiede di 3,00 ml ritenuta una sporgenza massima di 1,20 ml oltre il ciglio interno del marciapiede.

Le distanze dai garages con uscita direttamente sulla strada devono venir ubicate ad una distanza minima di 5,00 ml dal ciglio esterno del campo stradale o del marciapiede.

Questa distanza può essere ridotta a 3,00 ml qualora non abbia un'uscita diretta sulla strada o sul marciapiede.

Nel nucleo del villaggio l'autorità edilizia può concedere una deroga per le distanze dai garages, tenendo però conto del fattore sicurezza.

Vengono inoltre fissate le seguenti distanze minime:

- da boschi ad alto fusto 20,00 ml - da altri boschi 10,00 ml - dal fiume Moesa 15,00 ml

- da altri corsi o specchi d'acqua (riali) 5,00 ml

La distanza dai boschi ad alto fusto e dagli altri boschi e misurata dal tronco piu vicino.

La distanza dai corsi d'acqua viene misurata dal ciglio superiore della scarpata o dall'argine che delimita il corso o specchio d'acqua.

Art. 46 Lunghezza del

fabbricato

Art. 47 Piano abitabile

Art. 48 Altezza del

fabbricato

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La lunghezza del fabbricato corrisponde alla lunghezza della facciata più lunga.

Quando la facciata è articolata, la lunghezza viene misurata come proiezione perpendicolare delle singole parti sul prolungamento della direzione della parte più lunga.

Per piano abitabile si intende piano che comprende una superficie utile lorda (SUL).

Per costruzioni su terreno in pendio è concessa una deroga alla definizione precedente alla condizione che le disposizioni di zona inerenti all'indice di sfruttamento (Is), alle distanze ed alle altezze, siano rispettate.

In particolare le verande ed i piani semi-- interrati non sono considerati piani abitabili nei limiti del precedente capoverso.

L'altezza del fabbricato viene misurata dalla quota del terreno naturale o sistemato fino alla gronda e cioè al punto di intersezione fra il muro e il tetto.

Per la misura dell'altezza fa stato la facciata piu alta.

dl Esi |

Art. 49 Particelle

edificabili

Art. 50 Tappe e fasi

di urbanizzazione

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VI. NORME DI URBANIZZAZIONE

Si possono erigere costruzioni su particelle edificabili.

Una particella è edificabile se:

a) è idonea. Una particella è idonea se per la sua forma e la sua grandezza consente un'edificazione secondo le norme della zona.

b) è urbanizzata. Il fondo e urbanizzato se possiede un sufficiente accesso, se esistono sul fondo o nelle immediate vicinanze l'acquedotto, l'elettrodotto e la canalizzazione. Se non esiste ancora una canalizzazione il proprietario del fondo provvede ad una efficiente evacuazione delle acque luride a norma di legge. Al momento della costruzione di una canalizzazione comunale, il proprietario è obbligato ad allacciarsi alla stessa.

L'Assemblea comunale può prevedere, tramite una modifica del piano delle zone e la relativa regolamentazione nella legge edilizia, una classifica della zona edificabile in due tappe di urbanizzazione a norma dell'Ordinanza sulle infrastrutture e le ricomposizioni particellari (OIRP).