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Messaggio 8656

Riforma della Giustizia di pace

Repubblica e Cantone Ticino 1 di 47

Messaggio numero data competenza 8656 25 febbraio 2026 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Riforma della Giustizia di pace

Signor Presidente, signore deputate e signori deputati,

mediante il presente messaggio vi sottoponiamo la riforma della Giustizia di pace, sancita nel disegno di legge annesso, vertente sulla modifica della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, della Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973, della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010, della Legge sull’Azienda elettrica ticinese del 10 maggio 2016 e della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988.

La riforma della Giustizia di pace figura tra gli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di Stato in favore della Giustizia ticinese, inserendosi nelle riforme settoriali dell’ordinamento giudiziario cantonale, volte a garantire il buon funzionamento della Giustizia a beneficio della cittadinanza. L’adeguamento dell’istituto dei Giudici di pace si rende necessario alla luce dell’evoluzione del quadro normativo e delle trasformazioni intervenute nella società ticinese. L’attuale assetto, pur avendo garantito per decenni un servizio utile e capillare, evidenzia oggi limiti strutturali e funzionali che richiedono un intervento legislativo mirato in concomitanza con la scadenza del periodo di elezione decennale dei Giudici di pace e dei Giudici di pace supplenti al 31 maggio 2029, volto a mantenerne la piena operatività nel contesto contemporaneo.

Il Giudice di pace assolve una funzione essenziale di giustizia di prossimità, assicurando una gestione efficace delle controversie di modesta entità e contribuendo così ad alleggerire il carico dei tribunali ordinari. Tale ruolo rimane pienamente attuale anche oggi, ma necessita di un adeguamento che consenta di rispondere in modo migliore alla crescente complessità del quadro giuridico e delle situazioni da giudicare, agli sviluppi tecnologici che verranno introdotti dal processo di trasformazione digitale della giustizia svizzera e ai mutamenti sociali. La riforma qui proposta mira a garantire un modello di giustizia di prossimità moderno, efficiente, maggiormente professionale e in equilibrio complessivo con il sistema giudiziario cantonale, in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della popolazione, assicurando nel contempo la continuità di un servizio pubblico radicato nella tradizione istituzionale del Cantone.

I. INTRODUZIONE

L’istituto del Giudice di pace è uno dei più antichi del Cantone Ticino: presente sin dagli albori del nuovo Cantone con l’Atto di Mediazione del 1803, ormai da più di due secoli è parte integrante delle istituzioni cantonali, ricoprendo un ruolo particolare nell’ambito dell’organizzazione giudiziaria. La figura del Giudice di pace è nata quale indiscutibile

segno di potere legittimo e d’autorità da esercitare quale vigilante, conciliatore e decisore in tutte o quasi quelle questioni che, ieri come oggi, rappresentano un po’ la regola del vivere in comunità (cfr. Eros Ratti, Il Giudice di pace, Bellinzona 2007; AA.VV, La giustizia popolare, Locarno 2001). Figura profondamente radicata nella storia del Cantone Ticino, essa si appresta con la presente proposta di riforma dell’istituto della Giustizia di pace a un’ulteriore inevitabile evoluzione che la valorizzi, mantenendo nel contempo la propria natura di magistrato popolare per eccellenza, come pure il proprio importante ruolo all’interno dell’ordinamento giuridico cantonale.

II. EVOLUZIONE STORICA

Lo sguardo storico che segue, permetterà di comprendere il presente e la necessità di riorganizzare nell’attuale contesto l’istituto del Giudice di pace, costruendone il suo futuro. Ripercorrendo quindi le principali tappe che hanno caratterizzato l’origine e l’evoluzione graduale ma sistematica di questa figura di pari passo con lo sviluppo della nostra società e della sua organizzazione, non si potrà non notare come la revisione qui proposta s’imponga e come peraltro essa costituisca una delle modifiche più importanti avvenuta dalla sua introduzione a inizio Ottocento.

1 Dall’Atto di mediazione ad oggi

La figura del Giudice di pace è stata introdotta nell’ordinamento ticinese nel contesto dell’Atto di mediazione di Napoleone Bonaparte del 19 febbraio 1803 che comprendeva l’Atto federativo e le diciannove Costituzioni cantonali. Al capitolo XIII dell’Atto figurava la costituzione dell’unificato Cantone Ticino, il quale all’articolo VI sanciva come in ogni circolo vi fosse un Giudice di pace e ne indicava le competenze nel campo politico amministrativo, in materia di polizia giudiziaria (incaricato delle indagini preliminari in caso di delitti), in materia civile e quale conciliatore (cfr. AA.VV., op. cit., pag. 25 e 107; Ratti, op. cit., pag. 17). I Giudici di pace erano nominati dal Piccolo Consiglio, organo esecutivo cantonale. Tra i requisiti, quello di “avere una proprietà o un credito di 1’000 franchi nella stessa specie di beni”, il cosiddetto “censo”, che fin dopo la metà dell’Ottocento era una delle prerogative per poter accedere a una carica pubblica. Come indica Eros Ratti nelle citate pubblicazioni, il Giudice di pace rientrava in quella ristretta cerchia di cittadini considerati meritevoli di rivestire la carica poiché attraverso la proprietà e quindi lo status di possidente, poteva dimostrare un raggiunto grado di indipendenza e di autorità (cfr. AA.VV., op. cit., pag. 27 con riferimento ivi citato). Dalla norma costituzionale emerge quindi l’importanza e il peso che il costituente di quel tempo aveva voluto conferire a questa figura istituzionale, presente in ognuno dei trentotto circoli (Decreto esecutivo concernente le circoscrizioni dei comuni, circoli e distretti del 25 giugno 1803), che disponeva di un potere legittimo, l’autorità da esercitare quale vigilante, conciliatore e decisore nei rapporti tra cittadini che devono essere basati sul reciproco rispetto e la convivenza comune.

L’11 giugno 1803, dopo soli quattro mesi dall’Atto di mediazione, il Gran Consiglio ha adottato la prima Legge sull’organizzazione della Giustizia di pace (VGC, 1803/1, 28, 31, 33; BU I/15), a riprova dell’importanza attribuita alla Giudicatura di pace da parte del Parlamento di quel tempo (cfr. AA.VV., op. cit., pag. 27). La stessa prevedeva che in ognuno dei trentotto circoli vi fosse “un Ufficio di Giustizia di pace” composto di “un primo ufficiale nominato Giudice di pace e da due assessori col voto consultivo”. Sia il Giudice di

pace, sia gli assessori erano eletti dal Piccolo Consiglio (Consiglio di Stato) per due anni, con possibilità di rielezione. L’Ufficio era coadiuvato da un usciere nominato dal giudice con compiti amministrativi. Un vero e proprio tribunale di circolo (cfr. AA.VV., op. cit., pag. 28). Tra i requisiti, oltre a essere cittadino attivo abitante del circolo e il censo, occorreva avere l’età di 25 anni compiuti. Le competenze dei Giudici di pace erano avantutto quella di conciliatore, trattando in via conciliativa tutte quelle contestazioni indipendentemente dal valore, la cui decisione era di competenza del tribunale di prima istanza e quindi quella decisionale, emettendo sentenze in materia civile per cause di valore non eccedente i 30 franchi. I Giudici di pace svolgevano anche la funzione di ufficiale di polizia giudiziaria (rilascio mandati di arresto, ricezione denunce, ruolo di giudice istruttore quindi incaricato delle indagini preliminari nei casi di delitti importanti da poi trasmettere al tribunale competente) e di autorità di vigilanza sulle amministrazioni comunali (vigilanza politico-amministrativa e finanziaria). A essi spettava anche la convocazione e la presidenza delle assemblee di circolo per l’elezione del Parlamento. I primi Giudici di pace dei trentotto circoli del Cantone Ticino sono stati nominati nella seduta serale del 25 giugno 1803 del Piccolo Consiglio (cfr. AA.VV., op. cit., pag. 29 ss.). La prima Legge sull’organizzazione della Giustizia di pace dell’11 giugno 1803 è una legge importante e completa che ha istituzionalizzato la figura del Giudice di pace, dandole “lustro e decoro”, permettendogli inoltre di concorrere, quale magistrato popolare, a costruire la cosiddetta “giustizia del paese” (cfr. AA.VV., op. cit., pag. 40).

Dopo la caduta di Napoleone vi sono state varie vicissitudini: la nuova Costituzione cantonale del 17 dicembre 1814 come pure la susseguente Legge organica delle giustizie di pace del 20 giugno 1815 non hanno tuttavia mutato la rilevanza della figura del Giudice di pace che ha continuato a contribuire alla costruzione del nostro Cantone. La Giustizia di pace era a quel momento composta dal giudice e da un segretario-assessore con parere consultivo e dall’usciere: un vero e proprio tribunale popolare di prime cure. Tra i requisiti per accedere alla funzione, l’unica modifica introdotta è stata quella relativa all’età di accesso, passata da 25 a 30 anni compiuti. Il periodo di nomina è stato modificato da 2 a 5 anni, mantenendo la rieleggibilità. Anche con l’introduzione dei primi codici del nuovo Cantone Ticino – il Codice penale del 1° luglio 1816, il Codice di procedura penale del 15 luglio 1816 e il Codice di procedura civile del 14 dicembre 1820 – non vi è stata nessuna diminuzione delle prerogative del Giudice di pace, essendo state trasposte nei nuovi codici la maggioranza delle normative concernenti questa figura di cui alla relativa Legge organica delle giustizie di pace. Queste modifiche legislative hanno contribuito a radicare ulteriormente l’istituto del Giudice di pace sul nostro territorio.

La riforma della Costituzione cantonale approvata dal popolo il 4 luglio 1830 (in vigore fino al 1997) ha confermato i requisiti e le condizioni di eleggibilità in essere, introducendo una grande novità: l’elezione popolare del Giudice di pace e dei suoi collaboratori. Una risposta alla richiesta di “più democrazia” e di “ridurre la preponderanza del potere esecutivo su quello legislativo e la modifica della maniera e delle condizioni di nomina dei magistrati dell’ordine giudiziario posti in balia del potere esecutivo”. Da quel momento e fino ai giorni nostri, il Giudice di pace è quindi eletto direttamente dai cittadini del circolo (cfr. AA.VV., op. cit., pagg. 54 e 55; Ratti, op. cit., pag. 119).

Nel periodo 1830-50 non c’è legge o decreto governativo o circolare o raccomandazione governativa o decreto legislativo in cui il Giudice di pace non compaia o non sia menzionato: a quel tempo il Giudice di pace aveva una statura poliedrica quale

personaggio chiave al servizio del nostro Cantone. Le sue competenze vennero inoltre ancora ampliate, segnatamente nella Legge sulle questioni da trattarsi per via amministrativa del 1° giugno 1843 che dieci anni dopo subì una riforma importante, dove il Giudice di pace rappresentava uno dei punti centrali per l’esecuzione di buona parte delle disposizioni sancite (cfr. AA.VV., op. cit., pag. 68 ss.).

Nel corso del decennio 1850-60 ha avuto inizio, gradualmente, il ridimensionamento delle funzioni del Giudice di pace. Nell’ambito del costante assetto della Repubblica, le sue funzioni e alcune competenze sono stati attribuiti ad altri organi o autorità, in particolare le competenze di carattere politico-amministrativo riguardanti il funzionamento dei Comuni. Alcuni trasferimenti di competenze derivavano dall’entrata in vigore di leggi federali o di raccomandazioni del Governo federale (cfr. AA.VV., op. cit., pagg. 65 e 76). Negli anni, i requisiti di eleggibilità sono mutati: da 30 anni, si è tornati al limite minimo di 25 anni per accedere alla funzione (Riforma costituzionale del 1855) e le disposizioni concernenti il censo sono state abolite (Decisione del Governo del 1863). La durata della carica è stata portata da 4 a 6 anni e in un secondo momento riportata a 4 anni (Riforme costituzionali 1883 e 1892). Nel 1883 viene rivista la Legge organica giudiziaria che, per quanto concerne le Giudicature, ha portato modifiche marginali. In alcune occasioni è stata anche proposta la riduzione, rispettivamente l’abolizione dell’istituto del Giudice di pace: nel 1855 (proposta di riduzione), nel 1875 (proposta di abolizione delle Giudicature e creazione degli Uffici di pretura), nel 1883 (proposta di sostituire le Giudicature di pace con sette Preture) e nel 1894 (proposta di diminuire il numero delle Giudicature di pace). Tutti questi tentativi – giustificati segnatamente da motivi di razionalità, economicità, separazione dei poteri, indipendenza – sono caduti nel vuoto.

Il Ventesimo secolo si è invece orientato verso una filosofia tesa a incanalare l’istituto del Giudice di pace in pochi campi ben specifici e ben delineati (cfr. Ratti, op. cit., pag. 290). Le riforme costituzionali del Ventesimo secolo sono state più di una ventina, ma quelle che hanno interessato direttamente le Giudicature di pace sono state poche. La riforma costituzionale del 6 marzo 1910 (riforma dell’organizzazione giudiziaria) è stata quella che maggiormente ha inciso nella struttura e nell’organizzazione della giustizia popolare, in quanto in tale occasione vi è stato il passaggio da un sistema di tipo collegiale al sistema del giudice unico. Questa riforma è dovuta principalmente all’adozione del Codice civile svizzero del 1907. Risale inoltre a questo periodo l’ultimo tentativo – fallito – di soppressione delle Giudicature di pace (cfr. Ratti, op. cit., pag. 294 ss.). È in questo contesto che è sancita la nascita della nuova figura del Giudice di pace supplente, prevista per sostituire il giudice titolare nei casi di ricusa, malattia, assenza od altro impedimento (art. 4 cpv. 1 della citata legge), una figura che è stata oggetto di un’importante modifica il 25 febbraio 1985, riforma nata dall’esigenza di coinvolgere maggiormente questo magistrato, pure di nomina popolare, nel lavoro vero e proprio della Giudicatura, in particolare in quelle medio-grosse, dove si attestava un carico di lavoro maggiore. Fino alla modifica del 1985 il supplente, secondo lo spirito della norma che lo ha generato nel 1910, era quindi chiamato a sostituire il giudice titolare unicamente nei casi di ricusa, malattia, assenza o altro impedimento. Dalla modifica del 1985 lo spirito della norma cambia e il giudice supplente ha le medesime prerogative del giudice titolare e deve prestare la sua opera, su richiesta di quest’ultimo, anche quando lo esige il funzionamento della Giudicatura (cfr. Ratti, op. cit., pag. 334).

A più riprese, in occasione di modifiche della Legge organica giudiziaria civile e penale, è stata ritoccata verso l’alto la competenza per valore del Giudice di pace (nel 1922 da fr. 50 a fr. 100; nel 1938 da fr. 100 a fr. 200, nel 1967 fino a fr. 500, nel 1985 da fr. 500 a fr. 1'000, nel 1998 da 1'000 a fr. 2'000). Mediante questi aumenti di valore i Giudici di pace hanno acquisito la facoltà di trattare controversie di maggiore rilevanza e si sono visti così valorizzare la loro funzione. Nel contempo, a partire dagli anni Sessanta, è stato istituito l’obbligo per lo Stato di organizzazione e di finanziamento di corsi formazione e di aggiornamento per i Giudici di pace, corsi che si tengono regolarmente anche oggi.

Ancora nei primi anni Novanta, di pari passo con lo sviluppo della nostra società e della sua organizzazione, sono state depennate alcune competenze ai Giudici di pace: nel 1992 è stata soppressa ogni competenza in materia di atti di polizia giudiziaria ed è stata esclusa la sua competenza per le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e d’affitto (con la creazione degli Uffici di conciliazione in materia di locazione). Nel 1996 tra le altre esclusioni è stata aggiunta quella concernente le controversie derivanti dal contratto di lavoro e relative a pretese di cui alla Legge federale sulla parità dei sessi. Con la Revisione totale della Costituzione cantonale approvata dal popolo il 14 dicembre 1997 è stata confermata la nomina popolare dei Giudici di pace da parte degli elettori del circondario corrispondente alla rispettiva giurisdizione (ndr. non nel circolo, che è venuto meno dal testo costituzionale come suddivisione del territorio cantonale; art. 81 cpv. 2 Cost. TI) e la durata di nomina è stata portata a 10 anni, come per gli altri magistrati dell’ordine giudiziario (art. 81 cpv. 1 Cost. TI).

2 L’onorario dei Giudici di pace

L’attuale retribuzione dei Giudici di pace si compone da un lato di un’indennità annua fissa in base alla popolazione residente nel rispettivo circolo, dall’altro dall’incasso diretto delle tasse di giustizia e delle sportule (cfr. art. 4 della Legge sugli onorari dei magistrati e art. 4 cpv. 2 della Legge sulla tariffa giudiziaria). Un sistema che trova la sua spiegazione in base a quanto segue.

Una prima tabella tariffaria a garanzia dell’attività prestata in seno alle Giudicature di pace era stata introdotta nella Legge sull’organizzazione della Giustizia di pace dell’11 giugno 1803: la medesima stabiliva il compenso in base a percentuali ben definite del Giudice di pace, dei due assessori e dell’usciere, giusta gli emolumenti da richiedere per ogni specifica operazione svolta della Giudicatura. Le tariffe e le tasse di giustizia rappresentavano il corrispettivo del lavoro svolto. Tale impostazione è stata confermata anche nella Legge organica delle giustizie di pace del 20 giugno 1815. Il 27 giugno 1824 entra in vigore la tariffa giudiziaria in sostituzione di tariffe provvisorie. È sul finire del 1830 che il problema dell’adeguamento degli onorari e degli stipendi e indennità ai membri delle giustizie di pace e dei tribunali verrà riaffrontato. Il contesto è quello dei risparmi che si imponevano anche nel settore della giustizia (cfr. AA.VV., op. cit., pag. 61). “La pochezza dell’indennità corrisposta alle Giudicature di pace trovava la sua motivazione nel fatto che le giustizie di pace potevano “pareggiare i loro conti e le prestazioni dei loro membri” attraverso il prelievo di sportule e tasse di ogni sorta di operazioni e che i membri delle giustizie di pace erano persone occupate a tempo parziale e quindi nella condizione di poter esercitare un‘altra professione” (cfr. AA.VV., op. cit., pag. 62). Nell’Ottocento, i compensi annui dei Giudici di pace erano quindi modesti, nell’intenzione del legislatore quasi di ordine simbolico, per marcare più che altro la funzione. Per tale ragione, le sportule

rappresentavano un equo corrispettivo per il servizio prestato dal Giudice di pace e, di riflesso, alla comunità (cfr. AA.VV., op. cit., pag. 98).

Il 16 dicembre 1856 è stata varata la riforma della tariffa giudiziaria con riferimento specifico ai compiti del Giudice di pace, senza mutare il sistema. Al 1° gennaio 1900 è entrata in vigore la nuova tariffa giudiziaria che non ha portato a cambiamenti importanti né a un aumento di particolare rilievo delle tariffe.

Con la modifica del 24 novembre 1910 della Legge organica giudiziaria civile e penale sono stati definiti gli onorari annui corrisposti alle varie autorità giudiziarie, per il Giudice di pace non è stato previsto l’onorario, ma un’indennità annua modesta, oltre alla percezione delle sportule. La Legge sugli onorari dei magistrati, dei funzionari e degli impiegati dell’ordine amministrativo e giudiziario e delle aziende speciali dello Stato del 18 giugno 1920 introduce per la prima volta una scala di riferimento basata sulla popolazione residente nei circoli, secondo l’anagrafe federale. L’indennità annua elargita dallo Stato ai Giudici di pace in modo uniforme, indipendente dalla consistenza demografica del circolo, è abbandonata a favore di un’indennità rapportata alla popolazione dei Comuni del comprensorio. Ciò partendo dal presupposto, basato sull’esperienza, che il numero delle pratiche quindi del tempo per la loro evasione è strettamente connesso al numero di abitanti. I circoli vengono suddivisi in tre categorie: popolazione superiore alle 10’000 anime, popolazione da 5’000 a 10’000 anime e altri circoli (cfr. AA.VV., op. cit., pag. 100). Negli anni, con le successive modifiche volte all’adeguamento degli onorari, tale impostazione è stata confermata.

L’attuale tabella sul compenso dei Giudici di pace è entrata in vigore il 1° gennaio 1987 e si suddivide in cinque categorie per i Giudici di pace (art. 4 Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973): popolazione fino a 5'000 abitanti, popolazione da 5'001 a 10'000 abitanti, popolazione da 10'001 a 15'000 abitanti, popolazione da 15'001 a 20'000 abitanti e popolazione oltre 20'000 abitanti. Per i giudici supplenti la tabella prevede tre categorie: fino a 10'000 abitanti, da 10'001 a 20'000 abitanti e da 20'001 abitanti. La citata legge dispone che il Governo può concedere indennità straordinarie ai supplenti dei Giudici di pace, se giustificate dalla particolare intensità e durata dell’attività svolta (art. 4 Legge sugli onorari dei magistrati). È inoltre prevista la facoltà di accordare ai Giudici di pace e ai supplenti una gratificazione per anzianità di carica a partire dal 15° anno di servizio (art. 4a della citata Legge).

3 Conclusioni

I compiti del Giudice di pace, che, come visto, inizialmente comprendevano incombenze di vigilanza, di polizia e di supporto alla pubblica amministrazione sono quindi andati sempre più riducendosi ma, allo stesso tempo, concentrandosi nell’attività prettamente giudiziaria. Tale mutamento, graduale e sistematico, rispecchia lo sviluppo della nostra società e della sua organizzazione (AA.VV., op. cit., pag. 8). Pur attraverso una lunga e complessa evoluzione temporale di cui si è detto, il Giudice di pace ha saputo conservare immutato un rapporto privilegiato con la popolazione. Esso ha parimenti saputo mantenere sostanzialmente inalterata la propria connotazione originaria, caratterizzata da uno stretto legame con il territorio cantonale e la sua popolazione.

III. SITUAZIONE ATTUALE

A ognuno dei 38 circoli viene attribuito giusta la Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; art. 28 cpv. 1 LOG) un Giudice di pace e un Giudice di pace supplente (conformemente alla Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803 e modifiche successive, BU 1803, 117) soggetti entrambi a nomina popolare (cfr. art. 35 cpv. 2 Cost. TI). In totale, sono 76 i Giudici di pace e Giudici di pace supplenti operanti nel nostro Cantone.

Il Giudice di pace funge da autorità di conciliazione nelle cause patrimoniali sino a un valore di fr. 5'000.--, può sottoporre alle parti una proposta di giudizio in tali vertenze e giudica le controversie patrimoniali sino a un valore di fr. 5'000.-- comprese quelle basate sulla Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento dell’11 aprile 1889 (art. 31 cpv. 1 lett. a-c LOG). Ai sensi del capoverso 2 sono escluse le procedure concernenti: (a) le servitù e iscrizioni di ipoteche legali; (b) le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e locali commerciali; (c) le controversie secondo la Legge federale del 29 marzo 1985 sulla parità dei sessi.

Il Giudice di pace decide sull’istanza di divieto giudiziale secondo gli articoli 250-260 del Codice di diritto processuale civile (CPC, cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LOG). La legge prevede inoltre una normativa divenuta desueta con l’entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale svizzero riguardante l’ambito penale (art. 31 cpv. 3 LOG). Al Giudice di pace competono inoltre compiti istituzionali di grande importanza: il Giudice di pace deferisce in seduta pubblica la Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi ai Municipali, ai supplenti e al Sindaco, conformemente agli artt. 81 e 85 della Legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP) e all’art. 38 del Regolamento di applicazione della Legge sull’esercizio dei diritti politici del 5 giugno 2019 (REDP) come pure al Presidente, ai Membri e ai supplenti degli Uffici patriziali e alle Delegazioni consortili (art. 33 Legge sulle elezioni patriziali, LElPatr, art. 81 della LEDP e art. 38 REDP). Il Giudice di pace si occupa inoltre dei procedimenti civili speciali basati sul Codice civile Esso ha competenze nella posa dei termini, riservate le disposizioni sull’introduzione del registro fondiario, giusta l’art. 101 cpv. 1 della Legge di applicazione e complemento del Codice civile, normativa riferita all’art. 669 CC.

La retribuzione del Giudice di pace consiste in un’indennità fissa annua calcolata progressivamente in base della popolazione residente e nell’incasso delle tasse di giudizio e delle sportule (art. 4 della Legge sugli onorari dei magistrati e art. 4 cpv. 2 della Legge sulla tariffa giudiziaria).

In termini statistici, il Consiglio di Stato riprende in questa sede i contenuti del Rendiconto annuale allestito dal Consiglio della magistratura riguardanti le Giudicature di pace, che nel 2024 si sono occupati di 7'549 incarti, numero che denota l’importanza in termini quantitativi dell’attività garantita complessivamente dal settore della Giustizia di pace, anche dal profilo dello sgravio delle Preture civili. Il numero degli incarti evasi si è attestato a 7'194 unità, ciò che ha comportato il passaggio delle giacenze a fine anno a 1'381 unità. Citando il commento del Consiglio della magistratura nel predetto Rendiconto, “(…) in relazione al lavoro svolto nel 2024, (…) non si può non far notare come comunque sia hanno consentito di sgravare le magistrature ordinarie di oltre 7'000 incarti” (cfr. Rendiconto citato, pag. 55).

A livello finanziario, nel 2024 si segnala una spesa totale di circa fr. 750'000.-- per le indennità versate ai Giudici di pace e Giudici di pace supplenti (importo che risulta influenzato anche da eventuali cambiamenti in seno alla Giudicatura di pace), a cui si aggiungono le spese postali prese a carico dallo Stato, pari a fr. 150'000.--, oltre a un importo massimale di fr. 20'000.-- per il sostegno fornito, tramite mandato esterno attribuito dal Consiglio di Stato, dai consulenti dei Giudici di pace e Giudici di pace supplenti. Tali spese figurano nei conti del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia (CRB 130). A fronte di queste spese si rileva il dato relativo alle sportule incassate dai Giudici di pace e dai Giudici di pace supplenti, pari a fr. 880'000.--. L’impatto finanziario complessivo della Giustizia di pace – comprendendo pure una quota stimata in fr. 200'000.-- per gli oneri sociali a carico dello Stato – si è attestato nel 2024 a un importo totale di circa fr. 2'000’000.--.

Per quanto attiene il dettaglio dell’attività, la tabella che segue raffigura la situazione attuale in termini statistici delle Giudicature di pace, mostrando il carico di attività nei rispettivi circoli, basato sui dati di cui al Rendiconto 2024 messi a disposizione dal Consiglio della magistratura, corredati dal numero di abitanti e di aziende al 31 dicembre 2024 pubblicato dall’Ufficio federale di statistica.

Tabella: Situazione attuale delle Giudicature di pace

Giudicatura Popolazione Aziende Introdotti Introdotti Introdotti TOTALE TOTALE di pace 31 dicembre 2024 Dato 2023 Conciliazioni Semplificate Sommarie INTRODOTTI EVASI Mendrisio 17'919 2'401 38 6 348 392 390 Balerna 17'594 3'047 42 2 430 474 485 Caneggio 5'380 320 8 0 44 52 52 Stabio 6'862 948 17 2 91 110 121 Riva San Vitale 2'695 273 3 0 39 42 42 Lugano Est 40 5 460 505 526 Lugano Nord 63'629 10'222 8 0 107 115 149 Lugano Ovest 276 81 1'367 1'724 1'246 Ceresio 5'347 492 22 5 59 86 98 Paradiso 13'130 1'639 25 9 343 377 353 Magliasina 7'705 609 24 3 241 268 250 Agno 9'563 1'067 33 4 166 203 217 Sessa 3'126 372 5 1 57 63 64 Vezia 24'348 2'186 42 10 354 406 399 Breno 4'403 361 5 1 30 36 39 Capriasca 10'201 714 7 1 133 141 144 Taverne 13'486 1'735 31 1 241 273 309 Locarno 19'633 2'474 51 10 341 402 415 Isole 14'190 1'508 32 5 170 207 208 Onsernone 663 86 3 0 6 9 11 Gambarogno 5'024 569 15 4 66 85 78 Melezza 3'755 351 3 0 25 28 28 Navegna 16'182 1'210 18 2 146 166 182 Verzasca 4'887 441 4 0 33 37 39

Rovana 1'285 203 1 1 12 14 14 Maggia 4'208 357 7 0 20 27 21 Lavizzara 498 73 1 0 4 5 3 Bellinzona 45'305 3'734 80 14 620 714 726 Arbedo- Castione 6'844 507 14 4 77 95 100 S. Antonino 6'207 620 14 2 114 130 124 Riviera 10'470 826 16 3 149 168 165 Malvaglia 2'070 170 4 1 9 14 12 Acquarossa 1'796 209 6 1 24 31 32 Olivone 1'747 168 1 0 27 28 33 Giornico 2'999 219 3 3 67 73 71 Faido 2'705 244 3 1 15 19 19 Quinto 1'487 156 1 0 4 5 5 Airolo 1'560 158 8 1 16 25 24 358'903 40’669 7'549 7'194 Totale Totale Totale Totale

IV. ITER DELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA DI PACE

1 Premessa

Fulcro dell’iter di riforma della Giustizia di pace sono state le profonde trasformazioni intervenute nel corso degli ultimi decenni, sia a livello demografico e sociale, sia nell’ambito economico e giuridico, che hanno reso progressivamente più complesso il contesto in cui operano i Giudici di pace.

Dall’istituzione nel 1803 della figura del Giudice di pace, concepito quale magistrato popolare laico, un momento di svolta è stato rappresentato dall’unificazione del Codice di procedura civile, entrato in vigore il 1° gennaio 2011. Questa unificazione ha sostituito i 26 codici cantonali esistenti, introducendo delle regole uniformi e formalmente definite, per la conduzione dei procedimenti dinanzi alle autorità giudiziarie civili. Un cambiamento legislativo significativo, che ha rafforzato e ampliato il ruolo del giudice civile e ha introdotto diverse tipologie di procedura, calibrate sulla natura delle controversie, che hanno confinato il giudice civile alla conduzione formale dei procedimenti nel rispetto dei diritti delle parti. Se in precedenza, nel Canton Ticino non era ammesso il patrocinio degli avvocati davanti al Giudice di pace, a seguito delle nuove normative procedurali si è registrato un incremento dei procedimenti in cui una o entrambe le parti ricorrevano all’assistenza legale, complicando talvolta l’attività del magistrato e generando situazioni procedurali più articolate. In un contesto in cui il Giudice di pace ticinese operava come giudice unico, senza collaboratori amministrativi o con formazione giuridica, tale figura si è trovata ad assumere la responsabilità di procedimenti divenuti significativamente più impegnativi e complicati rispetto al passato.

Tutte queste circostanze hanno spinto il Governo, e per esso il Dipartimento delle istituzioni a intraprendere un percorso di riforma della Giustizia di pace lungo e articolato, con l’obbiettivo di garantire un’appropriata evoluzione dell’istituto, preservandone la sua natura

essenziale e assicurando al contempo il pieno rispetto dei principi costituzionali, dell’efficienza e della tutela dei diritti dei cittadini.

Il grafico che segue raffigura l’iter politico-istituzionale che ha contraddistinto la riforma della Giustizia di pace, riportando le tappe principali che lo hanno scandito, quali:

  • rapporto del 18 giugno 2014 del gruppo di lavoro sulle giudicature di pace;

  • l’avvio il 22 gennaio 2018 della consultazione sul progetto di Messaggio governativo concernente la riforma della Giustizia di pace e le risultanze della procedura di consultazione, in particolare la presa di posizione del 15 febbraio 2018 del Consiglio della magistratura che ha sollevato il tema della costituzionalità del Giudice di pace;

  • il parere giuridico del 29 giugno 2018 dei Prof. François Bohnet e Pascal Mahon dell’Università di Neuchâtel, allestito su mandato del Consiglio di Stato;

  • il rinnovo decennale delle cariche 2019-2029 a partire dal 1° giugno 2019 e gli importanti correttivi introdotti dal Dipartimento delle istituzioni con la Divisione della giustizia;

  • la giurisprudenza del Tribunale di appello, Camera di esecuzione e fallimenti, resa l’8 novembre 2019 concernente la censura sull’incostituzionalità del Giudice di pace laico in una procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione;

  • l’importante supporto e coordinamento amministrativo della Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni nel corso del periodo pandemico 2020-22;

  • la costituzione del Consiglio di Stato in data 28 agosto 2024 di un Gruppo di progetto “Riforma della Giustizia di pace”;

  • la risoluzione generale ex art. 111 LGC del 14 ottobre 2024 “Riforme in favore della Giustizia ticinese”, approvata dal Gran Consiglio nella seduta del 16 ottobre 2025;

  • la risoluzione governativa n. 6420 del 18 dicembre 2024 in favore del Gran Consiglio concernente gli indirizzi strategici del Consiglio di Stato in favore della Giustizia ticinese;

  • il Rendiconto 2024 del Consiglio della magistratura.

Avvio il 22 gennaio 2018 della Consultazione sul progetto di Messaggio governativo concernente la riforma della Giustizia di pace Parere giuridico del 29 giugno 2018 dei Prof.

Riforma François Bohnet e Pascal Mahon dell’Università di Neuchâtel, allestito su mandato Giustizia del Consiglio di Stato

di pace

Giurisprudenza della Camera di esecuzione e fallimenti dell’8 novembre 2019

2 Progetto di Messaggio governativo del 22 gennaio 2018

Il 22 gennaio 2018 il Dipartimento delle istituzioni ha posto in consultazione il progetto di Messaggio di riforma della Giustizia di pace che riteneva diverse proposte formulate al Governo da parte dell’allora preposto Gruppo di lavoro istituito per i lavori di riforma della Giustizia di pace.

2.1 Contenuti

Il progetto di Messaggio prevedeva, in primo luogo, il mantenimento delle competenze decisionali dei Giudici di pace, ritenute ormai consolidate e funzionali, escludendo una loro limitazione alle sole attività conciliative. Esso contemplava altresì la riduzione del numero delle Giudicature, la soppressione della figura del Giudice di pace supplente e la conferma dell’attuale sistema di elezione popolare. Sotto il profilo retributivo, veniva proposta la riconferma dell’assetto vigente, composto da una parte fissa e da una parte variabile. Quanto agli aspetti previdenziali, era prevista l’affiliazione dei Giudici di pace all’Istituto di previdenza cantonale al raggiungimento della soglia salariale, con possibilità di rinuncia per i magistrati popolari già affiliati a un altro ente previdenziale. Particolare attenzione veniva riservata alla formazione, con l’introduzione di un percorso formativo di base, a carico degli interessati, destinato soprattutto ai neoeletti e strutturato in corsi biennali di diritto civile e procedura civile, mentre la formazione continua obbligatoria rimaneva a carico dello Stato. Il progetto prevedeva pure l’adozione di regolamenti interni nei circondari con più Giudici di pace, volti a disciplinare la rappresentanza, le modalità di ripartizione degli incarti e la fatturazione delle tasse di giustizia e delle spese procedurali. Infine era indicata la necessità di introdurre il sistema applicativo AGITI/Juris, finalizzato a semplificare le attività amministrative legate alla gestione degli incarti, le statistiche, ecc.

2.2 Risultanze generali della procedura di consultazione

La procedura di consultazione ha coinvolto un’ampia e diversificata cerchia di attori interessati (elenco in ordine sparso): Preture, Tribunale di appello, Consiglio della magistratura, Servizi giuridici del Consiglio di Stato, Sezione degli enti locali; Divisione delle risorse, Istituto di previdenza del Cantone Ticino, Istituto della formazione continua, Centro sistemi informativi, Associazione ticinese dei Giudici di pace, Associazione dei Comuni ticinesi, Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, Consulenti giuridici dei Giudici di pace. Dalla medesima sono emerse alcune tematiche che hanno richiesto ulteriori approfondimenti.

Sul piano operativo, è stata evidenziata l’assenza di una distinzione chiara tra l’attività di conciliazione e quella giudicante, con conseguenti implicazioni sul carico di lavoro dei Giudici di pace. I consulenti giuridici dei Giudici di pace hanno segnalato come risultasse irrealistico prevedere un carico di lavoro di 400-450 incarti all’anno per un impegno limitato a 1-2 giorni alla settimana, considerando che il Giudice di pace si incarica personalmente di tutto lo svolgimento dell’incarto, compresi i compiti amministrativi in senso ampio (cancelleria, fatturazione, ecc.). In relazione alle competenze, alcuni dei partecipanti hanno suggerito di mantenere l’attuale limite a fr. 5'000.-- esclusivamente per l’attività conciliativa, rispettivamente di limitare le competenze decisionali alle procedure con valore di causa inferiore ai fr. 2'000.--. Altri hanno segnalato che i diversi cambiamenti legislativi subentrati

dal 2011 in avanti potevano imporre il passaggio da un giudice laico privo di una formazione giuridica universitaria, a uno giurista o perlomeno con una formazione iniziale.

In relazione allo statuto del Giudice di pace all’interno dell’Amministrazione cantonale e al nuovo sistema retributivo proposto, è stata evidenziata la necessità di compiere ulteriori approfondimenti quanto alla definizione di un grado di occupazione di riferimento per rapporto agli onorari versati mensilmente come pure alla mancata applicazione della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) ai magistrati popolari. Anche il tema della previdenza professionale, in particolare riguardo all’obbligo assicurativo, al calcolo dei contributi IPCT, alla determinazione dello stipendio ai fini dell’AVS e alla definizione della retribuzione dei Giudici di pace necessitava ulteriori approfondimenti. Non da ultimo, oltre alle ulteriori osservazioni concernenti gli aspetti operativi, organizzativi e formativi dei Giudici di pace, nel corso della consultazione è stata evidenziata per la prima volta dal Consiglio della magistratura, la problematica relativa alla costituzionalità della figura del Giudice di pace.

2.3 Presa di posizione del 15 febbraio 2018 del Consiglio della magistratura

Il Consiglio della magistratura ha rilevato che il progetto di Messaggio non affrontava la questione della costituzionalità della figura del Giudice di pace, una problematica da chiarire per evitare che la riforma risultasse fragile e vulnerabile nella sua impostazione. Nel contempo ha criticato la figura dei consulenti con formazione giuridica messi a disposizione dei Giudici di pace, tramite un mandato da parte del Governo

Con riguardo al tema della costituzionalità, il Consiglio della magistratura ha richiamato la sentenza del 15 novembre 2007 (DTF 134 I 16), nella quale il Tribunale federale ha affermato che, pur non esistendo un diritto costituzionale a essere giudicati da un magistrato con formazione giuridica, la preparazione del giudice è strettamente connessa alla sua indipendenza e alla garanzia di un equo processo. Secondo il Tribunale federale, un equo processo garantisce il diritto di essere sentito delle parti solo se il giudice è in grado di comprendere adeguatamente la fattispecie, formarsi un’opinione autonoma e applicare correttamente il diritto, confrontandosi convenientemente con le richieste e gli argomenti delle parti. In tale prospettiva, l’inesperienza del giudice e l’assenza di supporto da parte di un professionista indipendente, possono compromettere le qualità necessarie per una decisione adeguata e, conseguentemente, la stessa indipendenza del giudice.

Con riferimento ai consulenti di formazione giuridica (già magistrati dell’ordine giudiziario cantonale), il Consiglio della magistratura ha osservato che questa figura alla quale il Giudice di pace laico può rivolgersi, risulta molto discutibile e in alcuni casi, inammissibile, in quanto secondo questa Autorità, contrasterebbe con il principio dell’indipendenza, soprattutto se il cittadino non ne è informato. Il consulente rischia infatti di influenzare e condizionare in modo determinante, se non esclusivo, il decorso procedurale e l'esito sostanziale della vertenza.

Lo stesso Consiglio ha infine sottolineato che, nell’ottica di garantire uno standard minimo di conoscenze, la legge deve prevedere l’obbligatorietà della formazione dei Giudici di pace, segnatamente per quella di base, come condizione per l'esercizio della funzione, da soddisfare al più tardi entro un termine dall'entrata in carica, e per quella continua, come condizione per poter continuare a esercitare la funzione.

3 Costituzionalità della figura del Giudice di pace ticinese

3.1 Parere giuridico del 29 giugno 2018

A seguito delle osservazioni formulate dal Consiglio della magistratura, il Governo ha ritenuto opportuno approfondire la questione della conformità costituzionale della figura del Giudice di pace, e ciò in considerazione della sua centralità nella riforma del settore. Il 9 maggio 2018 il Governo ha quindi affidato a due esperti di diritto costituzionale, il Prof. François Bohnet dell’Università di Neuchâtel e il Prof. Pascal Mahon dell’Università di Neuchâtel, il mandato di redigere un parere giuridico congiunto in merito alla costituzionalità del Giudice di pace ticinese.

Nel parere giuridico del 29 giugno 2018 i due esperti hanno rilevato che il sistema delle Giudicature di pace può considerarsi complessivamente adeguato, postulando tuttavia alcuni correttivi volti a soddisfare pienamente le esigenze poste dall’art. 30 cpv.1 Cost. e dall’art. 6 CEDU. Hanno avantutto ribadito la giurisprudenza del Tribunale federale, in particolare la sentenza DTF 134 I 16, indicando che non esiste un diritto costituzionale a essere giudicati da un magistrato dotato di formazione giuridica, motivo per cui, la figura del giudice laico – ossia non giurista di formazione –, risulta compatibile con l’ordinamento giuridico svizzero. Nella giurisprudenza citata i giudici di Mon Repos hanno tra l’altro sottolineato che la Costituzione federale non richiede neppure per l’elezione a magistrato dello stesso Tribunale federale la formazione giuridica quale condizione di eleggibilità: dal punto di vista formale sono infatti necessari unicamente la maggiore età e la nazionalità svizzera (art. 143 Cost. e art. 5 cpv. 1 LTF). Tale considerazione conferma, secondo gli esperti, la compatibilità del magistrato laico con il quadro costituzionale. In questo senso, la formazione giuridica non può essere una condizione imposta per la carica di Giudice di pace ticinese. Nel parere viene tuttavia evidenziato come, affinché il Giudice non giurista di formazione possa operare in maniera indipendente, imparziale, garantendo un processo equo e ossequiando alle garanzie procedurali, occorre necessariamente che lo stesso possa avvalersi del supporto di una figura esperta e indipendente con competenze giuridiche adatte, come per esempio: un pretore, un cancelliere-redattore/segretario assessore o un’altra figura con competenze giuridiche. Un tale supporto dovrà essere formalizzato nella legislazione cantonale, ritenuto che sia la Costituzione federale (artt. 29 e 30) che la CEDU (art. 6 §1) esigono che la composizione del tribunale, in particolare coloro che partecipano all’elaborazione della decisione, sia conosciuta dai cittadini.

La possibilità per il Giudice di pace di avvalersi di una figura dotata di specifiche competenze giuridiche, oltre a essere definita a livello legislativo, deve secondo i due accademici, essere imprescindibilmente accompagnata da un rafforzamento della formazione giuridica di base e continua sia dal profilo del diritto materiale che procedurale, affinché il magistrato privo di formazione giuridica possa esercitare le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. È, infatti, indispensabile che il magistrato sia in grado di comprendere la fattispecie in tutti i suoi dettagli, di formarsi una precisa opinione e applicare il diritto e riesca valutare con cognizione di causa le soluzioni proposte da questa figura di supporto con competenze giuridiche, nel rispetto dei predetti principi costituzionali e convenzionali. La decisione deve essere adeguatamente motivata e deve emanare realmente dal Giudice di pace: solo lui, infatti, ha la dovuta legittimità democratica.

3.2 Giurisprudenza del Tribunale di appello

Nel 2019, la questione della costituzionalità è stata esaminata anche dal Tribunale di appello, Camera di esecuzione e fallimenti (CEF), contestualmente a un reclamo avverso una decisione di un Giudice di pace concernente il rigetto provvisorio dell’opposizione. In tale occasione, il reclamante ha sollevato la censura d’incostituzionalità del Giudice di pace laico (cfr. Sentenza CEF inc. 14.2019.92 dell’8 novembre 2019).

Nella sua decisione, la CEF ha sostanzialmente richiamato i principi espressi dal Tribunale federale nella decisione DTF 134 I 16 – esaminata anche nel parere giuridico del 29 giugno 2018 – secondo cui non esiste un diritto costituzionale a un giudice con una formazione giuridica e che il giudice adempie al requisito di indipendenza previsto dall’art. 30 cpv. 1 Cost. unicamente quando, grazie a conoscenze professionali e pratiche, è in grado di formarsi una volontà indipendente e di applicare correttamente il diritto. Ciò significa che le esigenze d’indipendenza del giudice e di una procedura equa sono disattese quando un giudice laico inesperto esercita la sua funzione senza poter far capo a un professionista indipendente. Considerato che non esiste un diritto costituzionale a essere giudicati da un magistrato con formazione giuridica, la CEF non si è pronunciata sulla conformità dell’istituto dei Giudici di pace laici alla Costituzione federale, ma si è limitata a verificare se, nel caso concreto, il Giudice di pace in questione, adempisse ai requisiti di indipendenza e se la procedura da lui condotta potesse ritenersi sufficientemente equa.

A tal fine, in applicazione dell’art. 324 CPC, la CEF ha assunto direttamente informazioni dal Giudice di pace interessato e ha potuto così accertare che questi disponeva di una notevole esperienza professionale nell’ambito delle procedure di esecuzione e fallimenti, completata altresì da diversi corsi di aggiornamento specificamente destinati ai Giudici di pace. La CEF ha pertanto ritenuto che nella fattispecie, le conoscenze giuridiche del Giudice di pace soddisfacessero le esigenze poste dal Tribunale federale, ciò anche alla luce del fatto che il magistrato può – ma non è obbligato – avvalersi dell’assistenza di due consulenti giuridici (due ex magistrati dell’ordine giudiziario cantonale, con ampia esperienza nel diritto civile) ogni qualvolta ne abbia la necessità.

4 Rinnovo decennale delle cariche 2019-2029 e misure introdotte

Il 1° giugno 2019 è intervenuto il rinnovo delle cariche dei Giudici di pace e dei Giudici di pace supplenti del Canton Ticino mediante elezione popolare, conformemente a quanto previsto dall’art. 35 cpv. 2 Cost. TI. L’elezione, valida per il periodo di nomina decennale dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2029 (cfr. art. 81 Cost. TI e art. 20 cpv. 1 LOG), ha inevitabilmente procrastinato le tempistiche e gli interventi pianificati in materia di riorganizzazione dell’istituto.

A fronte di tale rinnovo delle cariche dei Giudici di pace e dei Giudici di pace supplenti sino al 2029, il Dipartimento delle istituzioni con la Divisione della giustizia ha introdotto una serie di correttivi, tesi a consolidare lo statuto della figura del Giudice di pace ticinese, rafforzando in particolare il supporto formativo in favore dei magistrati popolari, dando così concreta attuazione sia agli aspetti di natura amministrativa emersi durante la procedura di consultazione relativa al citato progetto di Messaggio di riorganizzazione delle Giudicature di pace, sia alle risultanze del parere giuridico menzionato in precedenza.

Tra i correttivi adottati si annoverano in particolare:

  • l’affiliazione previdenziale dei Giudici di pace e dei Giudici di pace supplenti che adempiono i requisiti all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, con effetto retroattivo al 1° giugno 2019;

  • l’allestimento del Manuale del Giudice di pace da parte della Divisione della giustizia nel mese di settembre 2021, quale strumento operativo e formativo volto a supportare l’acquisizione delle competenze necessarie per l’esercizio della funzione;

  • l’attribuzione di un mandato da parte del Consiglio di Stato inerente all’organizzazione della formazione di base destinata ai Giudici di pace alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI);

  • il conferimento del mandato da parte del Governo ai due consulenti (già Pretori) per consulenze di carattere giuridico e organizzativo ai Giudici di pace;

  • la regolare organizzazione di corsi di formazione continua da parte della Divisione della giustizia, conformemente all’art. 28 cpv. 3 della Legge sull’organizzazione giudiziaria, in favore dei Giudici di pace e dei Giudici di pace supplenti, vertenti su tematiche d’interesse giuridico, ma anche in ambito delle procedure conciliative e informatico.

I correttivi di cui sopra si sono inseriti nell’iter politico-istituzionale relativo alla riforma della Giustizia di pace, al fine di rafforzare l’attività dei Giudici di pace e dei Giudici di pace supplenti, assicurandone il buon funzionamento.

5 Proseguo dei lavori di riforma

Il mandato decennale dei Giudici di pace e dei Giudici di pace supplenti, il cui termine è fissato al 31 maggio 2029, e le recenti evoluzioni legislative, in particolare la modifica del Codice di procedura civile (CPC) entrata in vigore il 1° gennaio 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407), che ha introdotto significativi adeguamenti in materia di anticipazione e liquidazione delle spese giudiziarie (artt. 98 e 111 CPC), hanno evidenziato la necessità di proseguire la riforma della Giustizia di pace. Tale esigenza è particolarmente legata alle implicazioni delle nuove disposizioni federali sull’attuale sistema retributivo, basato sulla riscossione diretta di sportule (tasse e spese di giustizia) da parte dei Giudici, con conseguenti rischi per l’indipendenza e rilevanti oneri amministrativi e finanziari per le Giudicature di pace. L’intento del Governo permane quello di adeguare l’istituto della Giustizia di pace alle esigenze odierne e future, coerentemente con l’organizzazione giudiziaria del Canton Ticino.

Il 28 agosto 2024 il Consiglio di Stato ha istituito un Gruppo di progetto incaricato di valutare la riforma della Giustizia di pace, tenendo conto degli elementi emersi nell’iter politico-istituzionale di cui si è detto in precedenza. Il Governo ha indicato come linee guida la necessità di preservare, la figura del Giudice di pace laico eletto dal Popolo (non quindi necessariamente di formazione giuridica) prevedendo al contempo una formazione obbligatoria e strutturata nell’ottica di rafforzare la sua autonomia e indipendenza, garantendone un carico di lavoro equilibrato (riducendo quindi il numero degli attuali 38 Circoli e assicurando almeno una Giudicatura di pace per ciascun Distretto) e ritenendo importante in prospettiva futura considerare gli adeguamenti legislativi legati alla modifica del CPC ed alla digitalizzazione prevista dal progetto nazionale “Justitia 4.0”.

Le riunioni del Gruppo di progetto svoltesi nel 2024 hanno evidenziato l’esigenza, ribadita altresì dal Consiglio della magistratura nel proprio Rendiconto annuale 2024, di giungere

a delle indicazioni di carattere politico sugli indirizzi della riforma della Giustizia di pace, oggetto del presente messaggio all’attenzione del Parlamento. Nei capitoli finali, verranno altresì richiamate le indicazioni formulate dal Gran Consiglio contestualmente alla Risoluzione generale della Commissione giustizia e diritti approvata dal Parlamento nell’ottobre 2024, denominata “Riforma in favore della Giustizia ticinese” e la relativa risposta dello scrivente Governo del 18 dicembre 2024 che ha indicato gli indirizzi strategici governativi in favore della Giustizia ticinese.

V. RAFFRONTO INTERCANTONALE

Il panorama svizzero presenta una marcata pluralità di modelli organizzativi riferiti alla figura del Giudice di pace. In diversi Cantoni la figura del Giudice di pace continua a rappresentare un elemento centrale della giustizia civile, esercitando funzioni conciliative e, in parte, decisionali. In altri Cantoni, tale istituto è stato soppresso oppure è stato oggetto di un processo di professionalizzazione. Questa eterogeneità riflette sia le specifiche tradizioni giuridiche cantonali, sia le scelte operate nell’ambito delle riforme organizzative introdotte con l’entrata in vigore del CPC il 1° gennaio 2011, che hanno inciso in modo significativo sulla configurazione e sulle funzioni attribuite alla Giustizia di pace.

Nella maggior parte dei Cantoni di lingua tedesca non è richiesta una formazione giuridica specifica: il ruolo è spesso politico o semi-professionale. In Cantoni come Lucerna, Svitto, Zugo, Argovia, Basilea Campagna, Turgovia, il Giudice di pace espleta principalmente funzioni conciliative e dispone di limitate competenze decisionali, generalmente per cause di modesto valore economico (tipicamente fino a fr. 2’000.-- o con proposte fino a fr. 5’000.--). Nei Cantoni di Zurigo, Soletta, Sciaffusa, Uri, Grigioni, Appenzello Interno, Appenzello Esterno e San Gallo, tale figura si focalizza soprattutto sulla procedura di conciliazione, con attribuzioni che variano a seconda della legislazione cantonale. Nei Cantoni di Friborgo, Vaud e Ginevra si riscontra una chiara tendenza alla professionalizzazione: il Giudice di pace deve possedere una formazione giuridica e disporre di competenze più estese rispetto a quelle previste nei cantoni germanofoni. Il Canton Vallese, per contro, mantiene il tradizionale “juge de commune”, quale autorità di conciliazione, con facoltà decisionali fino a fr. 2’000.-- e proposte di giudizio fino a fr. 5’000.--. Alcuni Cantoni hanno invece completamente soppresso l’istituto del Giudice di pace. È il caso di Berna, che lo hanno abolito nel 1909; e di conseguenza del Cantone del Giura, che essendo stato istituto nel 1979, non ha mai introdotto questa figura; di Neuchâtel, dove l’abolizione risale al 1925; di Nidvaldo, Obvaldo e Glarona, che con l’entrata in vigore del CPC nel 2011 hanno introdotto le autorità di conciliazione cantonali in sua sostituzione; e di Basilea Città, che ha abolito la figura senza reintrodurre figure equivalenti.

VI. INDIRIZZI DELLA RIFORMA

Di seguito sono esplicitati gli indirizzi principali della riforma della Giustizia di pace proposta dal Consiglio di Stato mediante il presente messaggio. Sia in termini di proposte di modifica sia con riferimento al mantenimento dell’impostazione attuale, gli indirizzi riguardano segnatamente i seguenti ambiti: competenze, attività e ridefinizione dei comprensori, Giudice di pace supplente, sistema di elezione, statuto e retribuzione, formazione e

sostegno giuridico, applicativo informatico di gestione degli incarti, ritenendo anche gli sviluppi derivanti dal processo di trasformazione digitale della giustizia a livello svizzero sancito dalla Legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG), e infine un inciso sui compiti del Giudice di pace non direttamente correlati all’amministrazione della giustizia.

1 Competenze

Il Giudice di pace assolve una funzione essenziale di giustizia di prossimità, assicurando una gestione efficace, in tempi contenuti, delle controversie di modesta entità e contribuendo ad alleggerire il carico delle Preture. Considerando i dati annuali di attività, si rileva l’apertura media di oltre 7'000 incarti annui complessivi, oltre al fatto che buona parte delle procedure si conclude con la riuscita dell’esperimento di conciliazione nonché con lo stralcio della causa o con l’accettazione della proposta di giudizio. Il novero delle contestazioni all’autorità superiore avverso i giudizi prolati risulta tutto sommato esiguo, una minima parte è accolta totalmente o parzialmente. Le Giudicature di pace continuano a dimostrare la loro importanza come presidio di giustizia accessibile e territoriale. Una riduzione delle competenze determinerebbe un incremento degli incarti attribuiti alle Preture, con il rischio di aggravare il loro carico di lavoro e di incidere sulla tempestività della trattazione, qualora non vengano previste adeguate misure organizzative e di rafforzamento delle risorse. Dal profilo dell’accessibilità alla giustizia, la riduzione del valore di causa sottrarrebbe ai Giudici di pace una parte delle controversie di modesta entità, che trovano nella prossimità territoriale dei magistrati popolari, caratteristiche funzionali alla tutela rapida ed economicamente proporzionata delle parti.

Lo scrivente Consiglio conferma quindi il mantenimento delle attuali competenze del Giudice di pace sancite dalla Legge sull’organizzazione giudiziaria. Tale impostazione risulta anche dal Messaggio posto in consultazione nel 2018 che aveva trovato l’adesione in consultazione. Restano pertanto immutate le competenze decisionali di cui all’art. 31 LOG (fatta eccezione per l’ambito penale, da abrogare visto le normative del Codice di procedura penale).

2 Attività e riorganizzazione territoriale

2.1 Modello del giudice di pace a tempo parziale

Il novero attuale ammonta a trentotto Giudicature (art. 28 cpv. 1 LOG), riconducibile all’antica suddivisione territoriale del Cantone che a tutt’oggi risulta profondamente mutata. A causa dell’evoluzione demografica intervenuta nel corso gli anni, si hanno oggi delle Giudicature estremamente sollecitate con oltre 30'000 abitanti e più di 1'000 incarti ogni anno, rispetto ad altre con meno di 1'000 abitanti e una decina di incarti all’anno. Occorre quindi introdurre un maggiore equilibrio lavorativo, così da garantire al singolo giudice un adeguato numero di incarti, confermando l’impostazione attuale sullo svolgimento dell’attività di giudice di pace a titolo accessorio anche per il futuro. In questo senso, si reputa che il modello di giudice di pace a tempo parziale debba basarsi su un tetto massimo del 40% di attività, ovverosia di due giorni a settimana. Ciò volendo preservare la natura del giudice laico, con una prossimità alla cittadinanza e al vivere comune e nel contempo attribuendo un adeguato numero di incarti che permetta al giudice di pace laico di disporre e acquisire un’esperienza giudiziaria, che cresce linearmente con il tempo, ma

unicamente con la varietà e la quantità dei casi trattati. Lo scrivente Consiglio sottolinea l’importanza di preservare la natura laica della funzione, che non si è voluto qui trasformare in una professione giudiziaria a tempo pieno. La percentuale del 40% con una gestione di circa 300 incarti all’anno, risponde pertanto all’amministrazione di una giustizia efficiente ed efficace da parte di giudici di pace laici, riconoscendo l’impegno richiesto, anche formativo, per l’esercizio della carica. Il 40% di attività è stato calcolato basandosi sull’esperienza di alcuni giudici di pace che si occupano in media di circa 300 incarti. Il giudice di pace deve poter acquisire e mantenere le competenze necessarie all’esercizio della funzione senza sforzi sproporzionati, operando, come detto, in modo efficiente ed efficace. Questa percentuale è reputata adeguata considerando l’importante riduzione di lavoro amministrativo e contabile che verrà assorbito in parte con il nuovo applicativo informatico myABI/Juris e la procedura di anticipi, incasso, ecc., che con la riforma sarà presa a carico dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative. Tutta una serie di attività di carattere amministrativo svolte oggi, con la nuova organizzazione che prevede l’internalizzazione presso l’Amministrazione cantonale del sistema retributivo, verranno quindi meno: atti compiuti dai giudici di pace medesimi connessi alla percezione dell’indennità fissa, sportule, incasso, cassa pensione, assicurazioni, spese postali, ecc. Infine, anche l’entrata in vigore della Legge federale del 20 dicembre 2024 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario che permetterà la trasformazione digitale della giustizia (“Justitia 4.0”) contribuirà a sgravare l’attività di carattere amministrativo dei giudici di pace, a beneficio di quella giudicante.

Stante la percentuale di attività definita al 40%, si propone di ridurre il novero dei comprensori a 11, riformandoli di bel nuovo, secondo un apposito atto legislativo. Rispetto al progetto di Messaggio posto in consultazione nel 2018, è stato ritenuto quanto emerso in sede di consultazione, ovvero che il numero medio di incarti all’epoca stimato per ciascun Giudice di pace, pari a circa 400-450 all’anno, risultava eccessivo per rapporto a un impegno medio accessorio corrispondente a circa uno o due giorni alla settimana di lavoro, con una percentuale già stimata nel 40%. A fronte dell’aggiornamento dei dati, anche rispetto all’evoluzione dell’attività riscontrata negli anni presso le Giudicature di pace, con la tendenza all’assestamento dell’apertura di circa 7'500 incarti (media 2022- 2024), la media di incarti per Giudice di pace proposta nella presente riforma si attesta a circa 300 incarti annui, ciò che s’inserisce coerentemente e in modo equilibrato nell’idea conduttrice ispirata a un carico di lavoro di circa il 40% con due giorni lavorativi a settimana, comprovando, come si è già detto, la natura accessoria dell’attività di questa storica figura dell’ordinamento giudiziario cantonale.

2.2 Ridefinizione dei comprensori e del numero di Giudici di pace

La tabella seguente mostra nel dettaglio la proposta di ridefinizione dei comprensori delle Giudicature di pace con il relativo numero di Giudici di pace ivi attribuito:

Tabella: Riorganizzazione delle Giudicature di pace

Giudicatura di pace Incarti Abitanti Aziende N° Incarti/ Diff. su % Giudici Giudice media Diff. di pace di pace Distretto di Mendrisio Mendrisio + Stabio + Riva San Vitale 544 27'476 3'622 2 272 -23 -8% Balerna + Caneggio 526 22'974 3'367 2 263 -32 -11% Distretto di Lugano Lugano ovest + Lugano est + Lugano nord 2'344 63'629 10'222 7 335 40 14% Paradiso + Ceresio 463 18'477 2'131 2 232 -64 -22% Agno + Breno + Magliasina + Sessa 570 24'797 2'409 2 285 -10 -3% Vezia + Capriasca 547 34'549 2'900 2 274 -22 -7% Taverne 273 13'486 1'735 1 273 -22 -7% Distretti di Locarno e Vallemaggia Locarno + Navegna + Gambarogno + Verzasca 690 45'726 4'694 2 345 50 17% Isole + Melezza + Onsernone + Rovana + Maggia + Lavizzara 290 24'599 2'578 1 290 -5 -2% Distretto di Bellinzona Bellinzona + Arbedo Castione + S. Antonino 939 58'356 4'861 3 313 18 6% Distretti di Riviera, Blenio e Leventina Riviera + Malvaglia + Acquarossa + Olivone + Giornico + Faido + Quinto + Airolo 363 24'834 2'150 1 363 68 23% 7'549 358'903 40’669 25 295 Totale Totale Totale Totale Media

Qui di seguito evidenziamo in modo schematico i punti principali rispetto alla riorganizzazione delle Giudicature di pace:

- Principio: la composizione delle future giurisdizioni delle Giudicature di pace si basa sul principio della riunione degli attuali comprensori derivanti dai Circoli presenti nei vari Distretti. Un’impostazione volta a conseguire una presenza equilibrata delle Giudicature di pace sul territorio cantonale, inserendosi coerentemente con l’organizzazione giudiziaria nel campo civile, con precipuo riferimento alle Preture e alle future Preture di protezione di cui al Messaggio n. 8097 del 22 dicembre 2021, evaso parzialmente il 21 giugno 2022.

- Nuove giurisdizioni: la riorganizzazione delle Giudicature di pace qui proposta verte dunque sulla presenza di 11 Giudicature di pace, così suddivise: o Distretto di Mendrisio: 2 Giudicature di pace; o Distretto di Lugano: 5 Giudicature di pace; o Distretti di Locarno e Vallemaggia: 2 Giudicature di pace; o Distretto di Bellinzona: 1 Giudicatura di pace o Distretti di Riviera, Blenio e Leventina: 1 Giudicatura di pace.

- Numero di Giudici di pace: o Per mantenere una ripartizione equilibrata all’interno delle Giudicature di pace, si prevede la presenza di complessivi 25 Giudici di pace, un dato che permette complessivamente di perseguire un carico di lavoro adeguato, con una media pari 295 incarti per Giudice di pace. Un carico di lavoro che s’inserisce coerentemente nell’ottica di un’attività accessoria a tempo parziale nell’ordine del 40%. o La ponderazione esperita ritiene altresì come raffigurato nella tabella, le naturali differenze che potrebbero giocoforza presentarsi tra le diverse Giudicature di pace, conseguendo comunque un solido grado di significatività nell’ordine circa il +/- 20%. Un dato che corrobora altresì l’ottica in futuro di poter assorbire eventuali picchi di lavoro che dovessero presentarsi, evidenziando comunque la miglior omogeneità della ripartizione degli incarti rispetto alla situazione attuale. o Con particolare riferimento alle Giudicature di pace che contano sulla presenza di più Giudici di pace, occorrerà disciplinare nel relativo regolamento l’organizzazione interna delle autorità. Vanno infatti disciplinate in particolare la rappresentanza della Giudicatura di pace e le modalità di ripartizione degli incarti al suo interno, prendendo quale spunto quanto già in vigore, a titolo d’esempio presso la Pretura del Distretto di Lugano, ove operano sei pretori e quattro pretori aggiunti.

2.3 Ruolo dei Comuni

2.3.1 Importanza della prossimità

Il Giudice di pace è l’autorità giudiziaria più vicina alla gente e grazie a questo è in grado di comprendere meglio la realtà nella quale opera; l’elezione popolare lo eleva al livello massimo di legittimazione nel campo del suo agire (cfr. AA. VV., op. cit., pag. 12). La presente riforma mira a rafforzare la storica figura del Giudice di pace, mantenendo una presenza complessivamente proporzionata sul territorio cantonale e nel contempo conferendo allo stesso un numero equilibrato di incarti da gestire. Un’impostazione tesa ad adeguare l’istituto della Giustizia di pace all’evoluzione della nostra società nonché della legislazione e alla trasformazione digitale, nell’ottica di un rafforzamento della prossimità. Una prossimità intesa soprattutto, superando il concetto strettamente legato alla vicinanza fisica, nella capacità di meglio rispondere ai bisogni della cittadinanza, alla stregua di altre riforme dell’ordinamento giudiziario cantonale, pensando in particolare alle Autorità di protezione. Un concetto che ha ritenuto tutta l’attenzione del Governo e che tocca i Distretti delle regioni periferiche del Cantone, con la presente proposta di riforma che vuole adeguare l’Istituto della Giustizia di pace all’evoluzione della nostra società, per migliorare la risposta di tale Autorità giudiziaria alla cittadinanza. Un obiettivo che può essere conseguito anche a fronte di un’adeguata massa critica in termini di incarti assegnati al Giudice di pace. Si ribadisce su questo aspetto, l’importanza per un giudice di pace laico di gestire un sufficiente numero di incarti, qui stabilito in 300 circa annui, per una percentuale di attività al 40%, così da poter acquisire e mantenere le competenze necessarie all’esercizio della funzione senza sforzi sproporzionati, operando, come detto, in modo efficiente ed efficace.

2.3.2 Incombenze del Comune

Secondo le norme attuali, al Comune capoluogo del Circolo incombe l’onere di mettere a disposizione il locale delle udienze, assumendosi le spese conseguenti (vigenti artt. 29

cpv. 1 e 3 LOG). Il capoluogo è determinato dalla Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti.

a) Definizione della sede

Riguardo alla sede della Giudicatura di pace, resta assodato il principio che la stessa sia una sola e che spetti al Comune sede designato dalla legge. Con la presente riforma della Giustizia di pace, come già contenuto nella proposta del 2018 si lascia ai Comuni dei singoli comprensori la facoltà di concordare quale funge da sede della Giudicatura di pace. Per ragioni formali, di chiarezza e di pubblicità, il Consiglio di Stato stabilirà nel regolamento, sulla base delle indicazioni dei Comuni, il Comune sede. Se i Comuni non raggiungono un accordo, spetterà al Governo determinare il Comune sede. Il Cantone si occuperà quindi della fornitura e dell’installazione delle infrastrutture informatiche, così come la fornitura del mobilio (per i dettagli circa la ripartizione delle incombenze tra Comuni e Cantone si rimanda ai capitoli finali).

Nel complesso, la riduzione del numero delle sedi delle Giudicature comporterà un alleggerimento degli oneri complessivi a carico degli enti locali tenuti a prendere a carico i costi dei locali dove operano i Giudici di pace, anche grazie alla conseguente disponibilità di locali oggi utilizzati per tali funzioni, sempre che idonei, dignitosi e accessibili. La conferma delle attuali incombenze dei Comuni in materia di Giustizia di pace trova giustificazione non solo nell’efficacia dell’assetto sinora vigente, che ha assicurato un’organizzazione adeguata delle Giudicature di pace, ma anche nella tradizione di questa istituzione: il Giudice di pace rappresenta infatti, storicamente, l’autorità giudiziaria più prossima ai cittadini, essendo eletto tramite scrutinio popolare, elemento che ne rafforza il legame con la comunità e ne ribadisce la funzione di prossimità.

Nei comprensori più estesi, e con l’obiettivo di garantire una prossimità territoriale, il Giudice di pace potrà, d’intesa con i Comuni interessati, svolgere le udienze anche in un Comune diverso da quello sede della Giudicatura. Nelle aree periferiche, in particolare, sarà possibile riutilizzare i locali già destinati in passato a una Giudicatura di pace, purché idonei, dignitosi, accessibili nonché conformi alle normative vigenti. Analogo principio si applica alle sedi che operano con più giudici: l’attività accessoria svolta a tempo parziale dai Giudici di pace, unita a una equilibrata distribuzione degli incarti conseguente alla riorganizzazione del sistema, permette infatti la condivisione degli stessi spazi da parte di più magistrati popolari, come accade già oggi con il Giudice di pace titolare e quello supplente. In tal caso, l’aula dove svolgere le udienze non può fungere anche da ufficio, ma deve essere separata.

b) Locali idonei e dignitosi

I Comuni, come detto, devono mettere a disposizione i locali dove svolgere dignitosamente la funzione, assumendosene anche le relative spese, se del caso ripartite tra i vari Comuni del comprensorio.

Garantire locali dignitosi, sicuri e pienamente idonei allo svolgimento delle funzioni giudiziarie rappresenta un presupposto imprescindibile per un’amministrazione della giustizia efficiente e vicina ai cittadini. Gli ambienti destinati agli uffici giudiziari devono riflettere il decoro e l’autorevolezza delle istituzioni, assicurando condizioni di lavoro

adeguate ai Giudici di pace, tutela della riservatezza, piena accessibilità e accoglienza per l’utenza (anche in casi di più parti rappresentante dai rispettivi legali). Investire nella qualità e nella funzionalità degli spazi significa rafforzare concretamente la credibilità del sistema giudiziario e garantire che ogni cittadino possa esercitare i propri diritti in un contesto rispettoso, moderno e conforme agli standard di sicurezza e trasparenza richiesti a un servizio pubblico essenziale.

Per locali vanno intesi ufficio, sala udienze adeguata, spazi per l’archiviazione attiva e passiva (in base al calendario di conservazione degli atti delle Giudicature di pace accordato dai Giudici di pace, l’Archivio di Stato e la Divisione della giustizia), spazi per l’accoglienza dell’utenza, servizi igienici per il personale e per l’utenza ed eventuali spazi tecnici di supporto per la gestione delle apparecchiature necessarie alla digitalizzazione della giustizia (Justitia 4.0) secondo le normative vigenti.

3 Giudice di pace supplente

ll regime attuale, in vigore dal 1910 e riformato nel 1985, prevede accanto al Giudice di pace titolare la presenza di un supplente. Il presente messaggio conferma gli esiti dell’analisi condotta nel quadro della riforma della Giustizia di pace, dalla quale è emerso che l’effettivo utilizzo dei Giudici supplenti risulta oggi estremamente variabile, influenzato da diverse contingenze e dalla dimensione del circolo. Si rileva, in particolare, come tale ruolo sia spesso limitato a un numero esiguo di incarti, quando non completamente escluso dall’attività per scelta del giudice titolare, pur continuando in tali casi a percepire l’indennità fissa. Si è pertanto ritenuto opportuno rinunciare alla figura del supplente, considerato che i casi di astensione, ricusa o altri impedimenti del giudice titolare potranno essere adeguatamente gestiti facendo riferimento a un altro Giudice di pace. Del resto, l’attuale Regolamento delle Giudicature di pace già prevede la supplenza tra diverse sedi in caso di impedimento sia del giudice titolare sia del supplente. Una situazione analoga si riscontra nelle Preture, ove difetta un Pretore supplente anche quando sia assente il Pretore aggiunto.

4 Sistema di elezione

Per antonomasia, il Giudice di pace è una figura giudiziaria designata tramite scrutinio popolare. Il presente messaggio conferma il mantenimento di tale caratteristica, preservando l’assetto attuale, che nel corso del tempo non ha mai generato particolari criticità. A differenza delle altre figure giudiziarie che devono sottostare a determinate valutazioni e corrispondere a precisi requisiti, il Giudice di pace presenta peculiarità diverse da quelle degli altri magistrati e continua a denotare una particolare legittimità proprio dal fatto di essere eletto direttamente dal corpo elettorale. Attualmente vale rigidamente il principio di un Giudice di pace attribuito a ogni singolo circolo, dai cui cittadini egli viene designato. A titolo d’esempio, nel Comune di Lugano configuratosi dopo i processi aggregativi che l’hanno contraddistinto, ci sono tre circoli, segnatamente Lugano-est (corrispondente all’incirca all’ex circolo di Pregassona), Lugano-ovest (corrispondente in gran parte al Comune di Lugano fino al 2004) e Lugano-nord (corrispondente all’ex circolo di Sonvico).

L’articolo 35 capoverso 2 della Costituzione cantonale stabilisce che il Giudice di pace (e il Giudice di pace supplente) è eletto dal Popolo nel Circondario corrispondente alla sua

giurisdizione. L’articolo 81 capoverso 1 della Costituzione cantonale fissa a dieci anni il periodo di elezione dei magistrati, tra i quali figurano anche i Giudici di pace. L’articolo 75 della Legge del 19 novembre 2018 sull’esercizio dei diritti politici (LEDP) precisa che l’elezione ha luogo ogni dieci anni entro il 30 aprile, in una data fissata dal Consiglio di Stato. L’articolo 81 capoverso 2 della Costituzione cantonale stabilisce che i Giudici di pace sono eletti con il sistema maggioritario nei Circondari uninominali e con il sistema proporzionale negli altri casi. Finora l’elezione con il sistema proporzionale ha avuto luogo solo per l’elezione dei Giudici di pace supplenti del circolo di Lugano nel periodo tra il 1985 e il 2009 quando vi erano tre supplenti. Con la norma costituzionale vigente, nei Circondari che hanno due o più giudici di pace, l’elezione avverrebbe con il sistema proporzionale.

5 Statuto e retribuzione

Per quanto riguarda le modalità di retribuzione — la cui origine e il cui sviluppo sono stati richiamati in precedenza — l’iter della riforma della Giustizia di pace ha dedicato a questo tema un’approfondita analisi. Rispetto alle proposte avanzate in passato, la riforma attuale propone un’impostazione che offre una soluzione organica e, al contempo, consente di definire in modo più chiaro lo statuto del Giudice di pace all’interno dell’ordinamento giudiziario cantonale e, più in generale, nell’ordinamento dello Stato.

Nello specifico, la riforma propone di introdurre nella Legge sugli onorari dei magistrati un salario definito per il Giudice di pace, commisurato alla sua attività svolta a tempo parziale. Si tratterà, di fatto, di un salario lordo fisso erogato mensilmente dai servizi dell’Amministrazione cantonale, analogamente a quanto avviene per gli altri magistrati del Potere giudiziario e, più in generale, per il personale dello Stato. Questa impostazione consentirà di chiarire in modo definitivo lo statuto del Giudice di pace, che sarà a tutti gli effetti assoggettato all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino e riconosciuto quale magistrato dello Stato, con un grado di occupazione parziale. Tale scelta comporta il superamento dell’attuale sistema delle sportule, come previsto nella correlata modifica della Legge sulla tariffa giudiziaria: tasse e spese di giustizia saranno infatti incassate direttamente dallo Stato, tramite l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, che già opera quale servizio centrale d’incasso per la Magistratura. Per far fronte a questo nuovo incarico, derivante dal cambiamento del sistema retributivo dei Giudici di pace con un accresciuto onere pari a oltre 7'000 incarti all’anno – ritenendo pure le modifiche delle normative federali di cui si dirà nel seguito –gli effettivi di tale Ufficio dovranno essere adeguati, come illustrato nei capitoli successivi.

Riguardo alla determinazione del salario fisso del Giudice di pace, la valutazione esperita dallo scrivente Consiglio si fonda sui parametri in essere presso l’Amministrazione cantonale nonché sui principi cardine di altre riforme in atto nella Giustizia ticinese, con particolare riferimento alla riforma dell’organizzazione delle Autorità di protezione (Messaggio n. 8097). In tal senso, vista l’accessibilità alla carica di Giudice di pace, che non richiede necessariamente una formazione in ambito giuridico rispettivamente, più in generale, di una formazione a livello universitario, è stato assunto il parametro salariale di riferimento della classe 9 prevista per i dipendenti dell’Amministrazione cantonale. Una classe che rappresenta la classe di entrata della funzione di Giurista presso l’Amministrazione cantonale (la classe di entrata di un giurista presso la Magistratura, ad esempio nelle funzioni di Cancelliere, Segretario giudiziario e Segretario assessore, è la classe 10), nonché la classe di funzioni paradirigenziali afferenti a settori correlati alla

Giustizia quali il settore dei registri e quello esecutivo e fallimentare, dove la classe 9 rappresenta il riferimento per il Supplente ufficiale. Una funzione, quest’ultima, che non richiede anch’essa necessariamente una formazione giuridica e più in generale una formazione a livello universitario.

In termini monetari e tenendo conto dei parametri già adottati in altre riforme della Giustizia ticinese - in particolare quella relativa alle Autorità di protezione che, con l’istituzione delle nuove Preture di protezione, ha introdotto nell’ordinamento giudiziario cantonale figure con formazione non giuridica, per le quali sono state assunte a riferimento le classi salariali dell’Amministrazione cantonale (ad esempio i membri specialisti in ambito psicologico, pedagogico e del lavoro sociale) - si propone di determinare il salario del Giudice di pace sulla base del valore massimo della classe 9, pari a fr. 133'310.-- (scala stipendi 2025), riconoscendo la rilevanza della funzione giudiziaria esercitata all’interno dell’ordinamento cantonale. Considerata la natura dell’attività, svolta a tempo parziale nella misura del 40%, il salario fisso si attesterebbe pertanto a fr. 53'324.-- lordi annui (scala stipendi 2025), comprensivi della tredicesima mensilità.

Il salario previsto nella modifica della Legge sugli onorari dei magistrati, annessa al presente messaggio, risulta coerente con i parametri vigenti nello Stato e riconosce l’importanza del ruolo esercitato dal Giudice di pace. Tale modifica permette di chiarire lo statuto del Giudice di pace, equiparandolo a quello degli altri magistrati dell’ordinamento giudiziario cantonale, commisurando la sua remunerazione a un’attività accessoria svolta a tempo parziale. Questa definizione risulta altresì significativa per coloro che si candideranno all’esercizio della carica, offrendo maggiore chiarezza rispetto a situazioni e statuti precedentemente meno definiti. Il salario proposto, basato sul livello massimo della classe 9 prevista per i dipendenti dell’Amministrazione cantonale, comprende le attività formative svolte dai Giudici di pace, come pure la gestione amministrativa degli incarti che, come oggi, resterà di competenza del Giudice stesso. Attualmente, il ricorso a terze persone per compiti di segretariato avviene solo sporadicamente (tramite assunzione da parte del Giudice di pace, con la sottoscrizione di un documento volto a garantire il segreto d’ufficio e la massima confidenzialità): per la maggior parte delle attività, il Giudice di pace opera in modo autonomo, senza supporto fornito dallo Stato. Considerata la riduzione media del carico di lavoro per Giudice di pace rispetto al progetto di Messaggio sottoposto a consultazione nel 2018 e la conseguente ripartizione degli incarti, non si ritiene necessario assegnare personale amministrativo al Giudice di pace anche in futuro. L’aggiornamento dell’applicativo informatico utilizzato nella Magistratura, denominato MyABI/Juris, faciliterà ulteriormente la gestione amministrativa degli incarti, semplificando le operazioni a carico dei Giudici di pace.

Per quanto riguarda il carico amministrativo, va sottolineato che la presente riforma offrirà comunque un significativo supporto ai Giudici di pace, grazie al conferimento all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia delle competenze relative all’incasso nelle Giudicature di pace, in conseguenza del superamento dell’attuale sistema basato sulle sportule. Si tratta di un onere che oggi grava sui Giudici di pace e che si è ulteriormente intensificato con le modifiche del Codice di procedura civile, entrate in vigore il 1° gennaio 2025, relative all’incasso di tasse e spese di giustizia. Tali modifiche di legge federale, il cui impatto è stato evidenziato dai Giudici di pace medesimi per il tramite dell’Associazione ticinese dei Giudici di pace, comporta infatti un onere diretto anche per le attività legate all’incasso presso le Giudicature di pace. In particolare, le

implicazioni delle nuove disposizioni di cui in particolare all’art. 98 CPC “Anticipazione delle spese” e art. 111 CPC “Liquidazione delle spese”, si esplicano a livello della procedura civile nell’anticipazione da parte dell’istante/attore solo della metà al massimo delle spese processuali presumibili – rispetto alla totalità che con la normativa antecedente al 1° gennaio 2025 il giudice poteva esigere –, rispettivamente il rimborso dell’anticipo all’istante/attore qualora non fosse soccombente nonché la fatturazione alla parte condannata a pagare le spese, con il rischio d’incasso delle spese processuali che in sostanza non è più sopportato dalle parti bensì dallo Stato. Tali implicazioni si traducono in particolare nel conseguente aumento del numero di incarti amministrativi da gestire, segnatamente a carico dell’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative quale servizio centrale di incasso per le Autorità giudiziaria, che sarà competente per un’ulteriore Autorità giudiziaria nelle Giudicature di pace, senza dimenticare le future Preture di protezione. Per questi motivi, si ritiene opportuno non prevedere la possibilità per il Giudice di pace di avvalersi del supporto amministrativo di terze persone. Il salario fissato al massimo della classe di riferimento risulta pertanto adeguato all’attività svolta a tempo parziale e a titolo accessorio nell’ambito della Giustizia ticinese.

6 Formazione e sostegno giuridico - organizzativo

L’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di procedura civile federale ha segnato una vera e propria svolta nell’ordinamento processuale svizzero, determinando l’unificazione della procedura civile a livello nazionale e rafforzando maggiormente i diritti procedurali delle parti. Questo cambiamento legislativo ha comportato una maggiore complessità delle procedure, richiedendo un’applicazione più rigorosa delle norme e rendendo imprescindibile che i Giudici di pace laici – ai quali sono attribuiti anche poteri decisionali – dispongano non soltanto di buon senso e capacità conciliative, ma anche di adeguate conoscenze giuridiche. Ciò ha comportato una significativa ridefinizione del ruolo del magistrato popolare, tradizionalmente concepito come autorità di prossimità fondata sull’esperienza e sul senso pratico, orientando la funzione del Giudice di pace verso un esercizio più rigoroso e strutturato della propria attività quale autorità giudiziaria a tutti gli effetti. In tale veste, il Giudice di pace è tenuto a garantire, al pari di ogni altro organo giudiziario, il meticoloso rispetto delle garanzie procedurali fondamentali sancite dal diritto federale, quali l’indipendenza, l’imparzialità e la garanzia del processo equo. Trattasi di principi indispensabili per assicurare la tutela effettiva dei diritti delle parti e il corretto funzionamento della giustizia, che richiedono da parte dei Giudici di pace un impegno serio e costante in termini di formazione, di aggiornamento e di rigore nell’applicazione delle norme procedurali, affinché gli stessi possano svolgere la loro attività in modo competente, affidabile e conforme ai principi dello Stato di diritto.

La formazione costituisce quindi un presupposto essenziale per lo svolgimento di un’attività giudiziaria di qualità, motivo per cui nel presente messaggio si propone di sancirne espressamente l’obbligatorietà nella legge. Parimenti, è fondamentale assicurare ai Giudici di pace un adeguato sostegno giuridico, che – senza sostituirsi a loro nell’assunzione delle decisioni – li accompagni nella comprensione della fattispecie e nella corretta applicazione del diritto. Soltanto grazie a una formazione di base e continua adeguata, affiancata dalla possibilità di accedere a un sostegno giuridico professionale e indipendente, il Giudice di pace laico può operare in modo corretto e autonomo e può essere in grado di comprendere correttamente la fattispecie, valutare gli argomenti delle parti e applicare in modo appropriato il diritto, evitando che la mancanza di una formazione

giuridica formale si traduca in forme di dipendenza da terzi e comprometta il rispetto dei citati principi costituzionali e della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Questi due elementi – come sottolineato anche dal Consiglio della magistratura e dal già citato parere giuridico del 2018 – risultano indispensabili per preservare la credibilità, la qualità e la legittimità dei Giudici di pace. Da tempo la formazione e il sostegno giuridico-organizzativo sono garantiti grazie a un mandato del Governo a due consulenti, già membri dell’ordine giudiziario cantonale. Il Dipartimento delle istituzioni/Divisione della giustizia, si è speso negli anni nell’offrire ai magistrati laici numerosi corsi di formazione, avvalendosi del contributo di magistrati e di specialisti nelle diverse materie, anche con una collaborazione puntuale con la SUPSI e il sostegno alla formazione continua dell’USI. Vengono infatti organizzati, con regolarità, formazioni dedicate sia agli aspetti procedurali sia a questioni di diritto materiale, ritenendo l’evoluzione normativa e la giurisprudenza.

Avendo già posto le basi per il rafforzamento strutturale dell’istituto del Giudice di pace, in particolare sul piano della formazione e del sostegno giuridico, ma anche organizzativo, si intende proseguire con l’attuale impostazione, consolidando e potenziando ulteriormente la formazione. Si conferma quindi che con la riforma tale competenza resterà in capo allo Stato, e sarà coordinata dal Dipartimento delle istituzioni/Divisione della giustizia che si avvarrà, come avviene già oggi regolarmente, principalmente dei professionisti attivi in Magistratura e nell’Amministrazione cantonale. L’utilizzo di risorse interne offre numerosi vantaggi. I formatori possiedono una conoscenza approfondita del contesto cantonale, delle norme e procedure, garantendo una formazione pertinente e pratica. Questa scelta permette inoltre di organizzare percorsi formativi più flessibili e aggiornabili con rapidità, contenendo i costi. La condivisione delle competenze interne favorisce inoltre una certa uniformità delle pratiche. Allo stesso tempo valorizza i magistrati e funzionari coinvolti, rafforzandone il senso di appartenenza e la capacità collaborativa, contribuendo così a una maggiore coesione e qualità del lavoro. In quest’ottica, con la riforma della Giustizia di pace, si intende diversificare in modo organico l’offerta formativa assicurata ai Giudici di pace: da un lato offrendo la formazione di base a chi assumerà tale carico, dall’altro tramite l’organizzazione della formazione continua. Tutte le formazioni sono considerate di natura obbligatoria e sono integralmente a carico dello Stato. Per i Giudici di pace con formazione giuridica, sarà il Consiglio della Magistratura a determinare l’esenzione dalla formazione.

7 Applicativo informatico MyABI/Juris

Per la gestione degli incarti, oggi i Giudici di pace si avvalgono dell’applicativo informatico Juris/AGITI, che in Ticino è utilizzato da tutte le Autorità giudiziarie, dalle Autorità amministrative del settore dell’esecuzione delle pene e delle misure e dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato. In tale ottica, come esplicitato nel Messaggio n. 8600 del 9 luglio 2025, approvato dal Gran Consiglio nella seduta del 6 ottobre 2025, a cui si rimanda per i dettagli del caso, nel 2025 ha preso avvio il progetto di ammodernamento dell’applicativo informativo Juris, con l’aggiornamento del software denominato MyABI/Juris. Un progetto che rientra nel campo della trasformazione digitale della Giustizia ticinese, composta da due progetti principali: (1) “Justitia 4.0”: scambio di atti giudiziari tramite la piattaforma sicura justitia.swiss, sviluppata nel progetto nazionale “Justitia 4.0”: conformemente alla Legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG), i rappresentanti legali saranno obbligati a comunicare con le Autorità giudiziarie solo digitalmente, tramite la piattaforma di scambio di documenti

justitia.swiss e (2) “MyABI/Juris”: ammodernamento del sistema informatico in uso nella Magistratura e nelle altre Autorità cantonali interessate (oggi AGITI/Juris) che permetterà a queste autorità di poter, tra l’altro, trasmettere i documenti sulla piattaforma justitia.swiss. L’ammodernamento dell’applicativo informatico MyABI/Juris risulta quindi imprescindibile ai fini dell’ottemperamento dei dettami posti dal diritto federale di cui alla LCEG. Secondo le prime stime, sono potenzialmente 30'000 le persone complessivamente interessate dall’obbligo di comunicare digitalmente in Svizzera e circa 3'000 solo in Ticino. La trasmissione elettronica degli atti avviene tramite la piattaforma sicura e centralizzata a livello svizzero justitia.swiss, che permette l’accesso in formato digitale dei documenti.

La trasformazione digitale della Giustizia ticinese interesserà anche le Giudicature di pace. Nel Messaggio n. 8600 del 9 luglio 2025, lo scrivente Consiglio aveva già evidenziato che, a seguito dell’avvio dei lavori per l’introduzione dell’applicativo aggiornato presso le Preture da parte del Pretore del Distretto di Riviera - designato Capoprogetto - lo stesso Pretore potrà in un secondo momento supportare l’implementazione dell’applicativo nel settore del diritto civile anche presso le Giudicature di pace (cfr. Messaggio n. 8600, pag. 6). Si tratta di un approccio coerente, che valorizza l’esperienza maturata nel progetto informatico e permette di accompagnare i Giudici di pace in questa fase di cambiamento, tenendo conto della natura accessoria delle loro funzioni. La digitalizzazione rappresenta un passo significativo per rafforzare gli strumenti a disposizione delle Giudicature di pace, migliorandone l’efficienza amministrativa e la gestione degli incarti.

8 Ulteriori compiti

Tra le diverse mansioni che incombono al Giudice di pace, oltre alla funzione giudiziaria, vi sono anche dei compiti istituzionali che rivestono grande importanza.

Il Giudice di pace deferisce in seduta pubblica la Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi:

  • ai Municipali, ai supplenti e al Sindaco, conformemente agli artt. 81 e 85 della Legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP) e all’art. 38 del Regolamento di applicazione della Legge sull’esercizio dei diritti politici del 5 giugno 2019 (REDP);

  • al Presidente, ai Membri e ai supplenti degli Uffici patriziali e alle Delegazioni consortili (art. 33 Legge sulle elezioni patriziali, LElPatr, art. 81 della LEDP e art. 38 REDP). Per questo servizio, essi percepiscono una tassa di cancelleria variabile tra 20 e 100 franchi, a seconda dei casi (cfr. artt. 42l e 42m REDP).

Questi importanti compiti istituzionali sono confermati nella presente riforma. La dichiarazione di fedeltà amministrata dal Giudice di pace costituisce un atto formale essenziale per l’assunzione del ruolo istituzionale di chi la pronuncia. Tale procedura conferisce validità legale e ufficialità all’impegno dei municipali, supplenti, sindaci, presidenti, membri, supplenti degli uffici patriziali e delegazioni consortili a rispettare la Costituzione e le leggi cantonali, garantendo al contempo trasparenza, imparzialità e correttezza nell’atto di giuramento. L’intervento del Giudice di pace rafforza inoltre la legittimazione morale e istituzionale.

L’articolo 38 del Regolamento del 5 giugno 2019 sull’esercizio dei diritti politici stabilisce che il Giudice di pace percepisce una tassa per il rilascio della dichiarazione di fedeltà dei

membri del municipio e del sindaco e dei membri e dei membri supplenti degli uffici patriziali e delle delegazioni consortili. Questa regola deriva dall’impostazione attuale secondo la quale il Giudice di pace è retribuito soprattutto mediante l’incasso delle sportule e delle tasse per le altre prestazioni effettuate. Con la proposta formulata nel presente Messaggio, di introduzione di un rapporto di lavoro con un onorario fisso e di abbandono degli incassi diretti da parte del Giudice di pace, non si giustifica più nemmeno mantenere l’incasso diretto di queste tasse da parte del giudice di pace. Il Giudice di pace si occupa inoltre dei procedimenti civili speciali basati sul Codice civile e il Codice di procedura civile. Esso ha competenze nella posa dei termini, riservate le disposizioni sull’introduzione del registro fondiario, giusta l’art. 101 cpv. 1 della Legge di applicazione e complemento del Codice civile, normativa riferita all’art. 669 CC. Inoltre egli è competente per il divieto giudiziale, ossia vietare ogni turbativa di possesso e, su querela, di infliggere ai contravventori una multa fino a 2’000 franchi (art. 258 CPC). Anche questi compiti definiti dalla legge sono confermati nel futuro assetto.

VII. REGOLAMENTO

Il Regolamento delle Giudicature di pace del 1° aprile 2009 stabilisce l’organizzazione della supplenza tra le diverse Giudicature di pace del Cantone, definendo per ciascun circolo quale autorità è competente a sostituire il Giudice di pace titolare. Disciplina inoltre la gestione degli incarti: il Giudice di pace è responsabile del loro ordine, deve classificarli secondo la procedura applicabile e tenere un protocollo di ogni atto, oltre a una distinta di tasse e spese. Ogni caso deve avere un incarto separato. Il Regolamento dispone inoltre la raccolta dati ai fini statistici in favore, oggi, del Consiglio della Magistratura che li presenta nel Rendiconto annuale. Contestualmente alla presente riforma, lo scrivente Consiglio procederà a modificare il regolamento di conseguenza.

VIII. MODIFICHE LEGISLATIVE

1 Normative interessate

La riforma della Giustizia di pace di cui al presente messaggio, verte sulla modifica della Legge sull’organizzazione giudiziaria, della Legge sugli onorari dei magistrati, della Legge sulla tariffa giudiziaria, della Legge sull’Azienda elettrica ticinese e della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino.

2 Commento ai singoli articoli

Di seguito riportiamo i commenti puntuali alle modifiche legislative oggetto del presente messaggio, suddivisi per testo normativo e per singolo articolo, finalizzati alla riforma della Giustizia di pace.

2.1 Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG)

Art. 2 cpv. 1 (modifica) Nel quadro del sistema di elezione popolare del Giudice di pace, la norma viene modificata eliminando il riferimento alla figura del Giudice di pace supplente, visto che se ne propone

la rinuncia nel presente messaggio. Di conseguenza, il Giudice di pace rimane l’unico magistrato a essere eletto dal Popolo del circondario corrispondente alla sua giurisdizione.

Art. 17 cpv. 2 (modifica) Oltre alla rimozione della figura del Giudice di pace supplente, la disposizione introduce la possibilità di eleggere un Giudice di pace che non risiede nel circondario elettorale di riferimento, a condizione che egli goda del diritto di voto e che sia domiciliato nel Cantone. Resta evidentemente riservato il caso di ineleggibilità per le persone condannate a una pena detentiva o a una pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

Art. 19 cpv. 3 (modifica) Alla normativa vigente, che già prevede l’incompatibilità tra la funzione di Giudice di pace e l’esercizio dell’avvocatura, viene ora aggiunto anche del divieto di esercitare l’attività di notaio. Tale estensione di incompatibilità si fonda sul tenore dell’art. 23 della Legge sul notariato, il quale stabilisce che la funzione notarile è incompatibile con qualsiasi impiego o funzione a carattere permanente o duraturo stipendiato o retribuito dal Cantone (lett. b).

Art. 22 cpv. 3 (modifica) Adeguamento formale per la rimozione della figura del Giudice di pace supplente. Quanto al rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi per il Giudice di pace delle Tre Valli, sarà il pretore con giurisdizione nel Comune sede ad amministrarla.

Art. 28 Composizione e giurisdizione (modifica) Analogamente a quanto previsto per le Preture, la norma definisce la giurisdizione delle Giudicature di pace fondata su una ripartizione distrettuale, nonché l’attribuzione alle stesse dei rispettivi Giudici di pace, secondo la ponderazione di cui al presente messaggio (cpv. 1-4). L’ultimo capoverso precisa che ciascun Giudice di pace esercita la funzione in una sola giurisdizione, riservando eventuali supplenze a quanto previsto dall’art. 30 cpv. 1. La legislazione cantonale sull’organizzazione giudiziaria è infatti strutturata in modo tale da escludere il cumulo di più cariche giudiziarie da parte di un Giudice di pace.

Art. 29 (modifica) Il Consiglio di Stato stabilisce mediante regolamento i Comuni sede delle Giudicature di pace. Per la designazione della sede della Giudicatura di pace la legge indica in modo esplicito il coinvolgimento dei Comuni che sono quindi invitati a presentare per ciascuna giurisdizione una proposta di sede. Il conferimento ai Comuni della facoltà di formulare proposte è coerente con il progetto che prescrive che – come già oggi – spetta ad essi il compito di mettere a disposizione le infrastrutture necessarie alle Giudicature di pace (cfr. capitolo XIII che segue). Questo articolo lascia ai Comuni dei singoli comprensori la facoltà di concordare quale funge da sede della Giudicatura di pace. Per ragioni formali, di chiarezza e di pubblicità, il Consiglio di Stato stabilirà nel regolamento, sulla base delle indicazioni dei Comuni, il Comune sede. Se i Comuni non raggiungono un accordo, spetterà al Governo determinare il Comune sede (cfr. capitolo XIII che segue). Tramite questa nuova normativa viene quindi eliminato sia l’obbligo oggi esistente di collocare la sede nel capoluogo del circolo, sia la facoltà di stabilirla in un altro Comune del circolo per ragioni particolari. La norma introduce poi l’obbligo per il Comune sede di mettere a disposizione dei locali dignitosi, sicuri e idonei allo svolgimento delle funzioni giudiziarie e di supportarne le spese

(cpv. 3). Gli ambienti destinati agli uffici giudiziari devono riflettere il decoro e l’autorevolezza delle istituzioni, assicurando condizioni di lavoro adeguate ai Giudici di pace, tutela della riservatezza, piena accessibilità e accoglienza per l’utenza (anche in casi di più parti rappresentate dai rispettivi legali) secondo le normative vigenti. L’idoneità dei locali presuppone pure la dotazione di cablaggi e degli spazi tecnici necessari per garantire la trasformazione digitale con l’entrata in vigore della LCEG, presupposti imprescindibili per un’amministrazione della giustizia efficiente e vicina ai cittadini. Per i dettagli afferenti i costi e la loro ripartizioni tra Comuni e Cantone, si rimanda al capitolo XIII.

Art. 30 (modifica) L’articolo esplicita che in caso di impedimento legale o di assenza per malattia o per altro motivo i Giudici di pace del medesimo circondario si suppliscono a vicenda; se tutti i Giudici di pace del circondario sono impediti, essi sono suppliti dal Giudice di pace viciniore. Si precisa che la formulazione “impedimento per altro motivo” contempla soprattutto, se non esclusivamente, i motivi di gestione, organizzazione e buon funzionamento della Giudicatura stessa, quindi anche l’eventualità di un accumulo eccezionale di incarti. La norma disciplina pure al capoverso 2 il caso in cui anche il Giudice di pace viciniore sia impedito, prevedendo che la competenza per la devoluzione della causa a un altro Giudice di pace spetti alla Terza Camera civile del Tribunale di appello. La stessa stabilisce poi che - come ora - il Consiglio di Stato definisce l’assetto delle supplenze fra le Giudicature di pace (cpv. 3).

Art. 31 cpv. 3 (abrogato) Oltre alla competenza in materia civile, il Giudice di pace dispone anche di una competenza in materia penale, segnatamente per il tentativo di conciliazione nei reati perseguibili a querela di parte (art. 31 cpv. 3 LOG). Per ammettere il tentativo di conciliazione davanti al Giudice di pace con il Codice di diritto processuale penale svizzero del 1° gennaio 2011, è necessario il consenso delle parti coinvolte (cfr. Rapporto n. 6165 R del 31 marzo 2010 della Commissione della legislazione concernente l’adeguamento della legislazione cantonale all’introduzione del codice di diritto processuale penale svizzero, pag. 60). L’esperienza ha mostrato però che nella pratica questa possibilità non è sfruttata, ragione per la quale l’articolo 31 capoverso 3 LOG può essere abrogato.

Art. 31a Formazione e sostegno giuridico-organizzativo (nuovo) Il primo capoverso della disposizione conferma sostanzialmente l’impostazione vigente, attribuendo al Consiglio di Stato la competenza di organizzare e finanziare la formazione di base giuridica e organizzativa e quella continua dei Giudici di pace (cpv. 1). Tale conferma ribadisce il ruolo centrale dello Stato nel garantire un’offerta formativa strutturata, coerente e adeguata all’evoluzione normativa, giurisprudenziale, organizzativa, compresa quella sull’utilizzo degli applicativi informatici, assicurando così che i magistrati laici dispongano delle conoscenze necessarie per esercitare la funzione con competenza, autonomia, responsabilità decisionale, efficienza ed efficacia.

Il capoverso successivo introduce espressamente nella legge l’obbligo per i Giudici di pace di seguire la formazione organizzata dallo Stato, di cui al capoverso 1. Il magistrato giurista (MLaw) è esonerato d’ufficio dalla frequenza dei corsi di base di carattere giuridico, ma non da quelli di carattere organizzativo, compreso l’utilizzo dell’applicativo informatico di gestione degli incarti. L’articolo sancisce inoltre al capoverso 3 che il Consiglio di Stato garantisce ai Giudici di pace un adeguato sostegno giuridico e organizzativo per l’esercizio

della loro funzione. L’intento di questa nuova normativa è quello di valorizzare il ruolo determinante della formazione e del sostegno giuridico nell’ambito della Giustizia di pace. Tali strumenti non costituiscono semplici misure di accompagnamento, bensì vere e proprie condizioni strutturali indispensabili per garantire la legittimità dell’istituto dei Giudici di pace e, più in generale, la tutela effettiva dei diritti dei cittadini. La giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 134 I 16) ha chiarito che non esiste un diritto costituzionale a essere giudicati da un magistrato dotato di formazione giuridica e che la figura del Giudice di pace laico è compatibile con l’ordinamento giuridico svizzero: la preparazione del magistrato è quindi essenziale per assicurare il rispetto degli artt. 29 e 30 Cost., in particolare delle garanzie procedurali di indipendenza, imparzialità e processo equo e l’applicazione corretta del diritto. Un’adeguata formazione consente infatti al Giudice di pace laico di comprendere appieno la fattispecie, valutare con autonomia le argomentazioni delle parti, applicare correttamente il diritto e adottare decisioni fondate e motivate. In questa prospettiva, la possibilità per i Giudici di pace di avvalersi di un consulente giuridico indipendente – preferibilmente di un già magistrato dell’ordine giudiziario cantonale o di un altro professionista dotato di comprovata esperienza giuridica e organizzativa – non contrasta con il principio di indipendenza, nella misura in cui tale figura li assiste nella comprensione della fattispecie e del diritto applicabile. Qualora i Giudici di pace usufruiscano di questo supporto, dovranno darne espressamente indicazione nella decisione, affinché le parti ne siano debitamente informate. Ciò contribuisce a garantire la necessaria trasparenza procedurale e consente alle parti di comprendere appieno il contesto in cui è maturata la decisione, rafforzando la fiducia nell’operato di quest’autorità giudicante. Tale indicazione assicura inoltre che la causa sia stata esaminata e decisa sulla base di un’adeguata cognizione dal profilo giuridico e pratico, senza pregiudizio sull’autonomia decisionale del giudice e nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e dunque della correttezza del procedimento. Il sostegno da parte di un consulente esterno, si estende anche alla consulenza in ambito

di organizzazione dell’attività presso la Giudicatura (gestione incarti, archiviazione, ecc.). Un’organizzazione efficiente della Giudicatura di pace è fondamentale per garantire un servizio di giustizia rapido, accessibile e di qualità per i cittadini. Una struttura ben organizzata permette di gestire in modo ordinato le pratiche, ridurre i tempi di attesa e assicurare decisioni coerenti e corrette. L’efficienza amministrativa, anche grazie all’applicativo informatico attuale Agiti/Juris e futuro myABI/Juris, oltre che alla gestione digitale degli incarti, supporta il Giudice di pace nel concentrarsi sulle funzioni decisionali, evitando sovraccarichi e ritardi che possono compromettere l’efficacia del servizio. Una buona organizzazione migliora anche la trasparenza, la prevedibilità e la fiducia del pubblico nelle istituzioni, elementi essenziali in un ambito di prossimità come quello della Giustizia di pace.

2.2 Legge sugli onorari dei magistrati (LOM)

Art. 1 cpv. 1 n. 8 (nuovo) L’inserimento dei Giudici di pace all’interno dell’ordinamento giudiziario cantonale e, più in generale, nell’ordinamento dello Stato segna una svolta epocale, poiché chiarisce in modo definitivo il loro statuto e consente il superamento dell’attuale sistema delle sportule. Coerentemente con la correlata modifica della Legge sulla tariffa giudiziaria, le tasse e le spese di giustizia non saranno più riscosse dal magistrato popolare, ma saranno incassate direttamente dallo Stato tramite l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, già attivo quale servizio centrale d’incasso per l’insieme della Magistratura. Il Giudice di pace – per il quale è stata stabilita una percentuale di attività al 40% (cfr.

Capitolo VI.2.1) – sarà pertanto remunerato mediante un importo fisso, analogamente a quanto previsto per gli altri magistrati. Sulle considerazioni alla base della nuova impostazione della retribuzione dei Giudici di pace si rimanda al Capitolo VI.5.

La ridefinizione dello statuto dei Giudici di pace e la loro parificazione al regime previsto per gli altri magistrati impongono l’abrogazione delle disposizioni relative al rincaro e alla gratificazione per anzianità di carica. Tali indennizzi non trovano più alcuna giustificazione nel nuovo assetto, essendo peraltro estranei allo statuto degli altri magistrati; di conseguenza, le relative normative devono essere abrogate per garantire coerenza e parità di trattamento.

2.3 Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

Art. 4 cpv. 2 (abrogato) L’attuale disposizione prevede il sistema delle sportule, attribuendo ai Giudici di pace la riscossione delle tasse e le spese di giustizia relative alle procedure da loro trattate. Con la nuova impostazione normativa, che abolisce tale sistema e stabilisce che le tasse e le spese di giustizia siano incassate dal Cantone – segnatamente dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia –, la norma può essere abrogata. L’eliminazione del sistema delle sportule comporta altresì l’abrogazione della “Circolare in merito alla tassa di giustizia e alle spese nell’ambito delle azioni concernenti le controversie derivanti dal contratto di lavoro del 6 luglio 1989”. Tale circolare era stata emanata dall’allora Dipartimento di giustizia per risolvere il problema finanziario derivante dalla modifica dell’art. 343 del previgente Codice delle obbligazioni, entrata in vigore il 1. gennaio 1989, che per la prima volta sanciva la gratuità della procedura nelle controversie di lavoro con valore litigioso non superiore a fr. 20'000.--, impedendo così ai Giudici di pace di riscuotere delle tasse di giustizia in questo ambito. Tale principio di gratuità è oggi recepito agli art. 113 cpv. 2 lett. d e 114 lett. c CPC. Con il venir meno della competenza dei Giudici di pace di percepire direttamente le tasse di giustizia, si estingue anche la funzione della citata circolare, la cui abrogazione risulta pertanto coerente con il nuovo assetto istituzionale e organizzativo dell’istituto dei Giudici di pace. Art. 6 (modifica) L’attuale disciplina riconosce ai Giudici di pace un ampio margine di discrezionalità nella determinazione della tassa di giustizia, fissata in un intervallo compreso tra 50 e 300 franchi. Al fine di assicurare un quadro normativo più trasparente, uniforme e di facile applicazione, si ritiene opportuno introdurre un criterio chiaro e determinato per la fissazione della tassa in funzione del valore litigioso, in analogia a quanto già previsto per i Pretori agli articoli 5 e 7 di questa legge. La disposizione è pertanto riformulata, precisando i metodi e i parametri di calcolo della tassa applicabili alle tre procedure di competenza dei Giudici di pace, conciliazione, semplificata e sommaria. Tale modifica mira ad assicurare la prevedibilità alle parti e favorire un’applicazione omogenea e coerente

delle disposizioni tariffarie da parte dei Giudici di pace. Art. 28 cpv. 3 (modifica) In questa disposizione, concernente il diritto all’indennità di trasferta nei procedimenti giudiziari, viene tolto il riferimento al Giudice di pace. Nei pochi casi in cui per esigenze di procedura il Giudice di pace avrà diritto all’indennità di trasferta, questa sarà versata dallo Stato ai sensi del relativo Regolamento.

2.4 Legge sull’Azienda elettrica ticinese e Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

Secondo l’articolo 8 capoverso 2 della Legge sull’Azienda elettrica ticinese e l’articolo 20 capoverso 1 della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino non possono fare parte del Consiglio di amministrazione dell’Azienda elettrica ticinese e della Banca dello Stato del Cantone Ticino i magistrati dell’ordine giudiziario, ad eccezione dei Giudici di pace. Seppur la norma abbia una portata pratica limitata, si propone di modificarla depennando la possibilità per un Giudice di pace di fare parte del Consiglio di amministrazione di queste due imprese, parificando la sua posizione agli altri magistrati dell’ordine giudiziario ai sensi dell’articolo 1 capoversi 2 e 3 LOG.

VIII. CONSULTAZIONE

Il Gruppo di progetto costituito dal Consiglio dal Consiglio di Stato, l’Associazione dei Giudici di pace in particolare hanno formulato le loro osservazioni al progetto di riforma. La consultazione ha evidenziato le prospettive differenti rispetto alla figura del Giudice di pace laico da parte dei membri con e senza formazione giuridica. I rappresentanti del Tribunale di appello, del Consiglio della magistratura e dell’Ordine degli avvocati, in particolare, con riferimento agli artt. 29 e 30 cpv. 1 Cost., nonché all’art. 6 §1 CEDU, hanno espresso perplessità in merito al mantenimento della figura del giudice di pace laico, all’efficacia della formazione giuridica prevista e al supporto giuridico. Ulteriori criticità sono state sollevate in merito alle competenze decisionali, tenendo altresì conto dei rimedi giuridici previsti avverso le decisioni dei Giudici di pace, caratterizzato dall’assenza di un pieno potere di riesame in sede di ricorso. L’Associazione dei giudici di pace si è pronunciata a favore del mantenimento del giudice di pace laico ad elezione popolare, ha posto l’accento sull’importanza di rafforzare e consolidare la formazione giuridica dei magistrati popolari entro al massimo due anni dall’entrata in funzione e attraverso il rilascio di un’apposita certificazione. La stessa ha altresì vagliato alcune proposte concernenti gli aspetti organizzativi e territoriali della riforma, contestualmente alla riduzione del numero dei circoli e dei Giudici di pace, alle percentuali d’impiego, alla formazione, al sostegno giuridico, ai requisiti di eleggibilità e alle attribuzioni dei Comuni.

IX. ENTRATA IN VIGORE

Il periodo di elezione in corso per i Giudici di pace e i Giudici di pace supplenti scade il 31 maggio 2029. Se approvata, la nuova organizzazione entrerà in vigore con l’inizio del nuovo periodo decennale di elezione, il 1° giugno 2029, data in cui dovranno quindi insediarsi i nuovi giudici. La procedura di elezione - comprensiva di presentazione delle candidature, elezione popolare, ecc. - dovrà svolgersi nei mesi precedenti, tenendo conto dei nuovi comprensori. L’art. 75 LEDP stabilisce che l’elezione dei giudici di pace ha luogo ogni dieci anni entro il 30 aprile, in una data fissata dal Consiglio di Stato. Per evitare incertezze giuridiche nell’organizzazione delle elezioni prima dell’entrata in vigore formale della riforma della Giustizia di pace, è stata prevista una disposizione che stabilisce esplicitamente l’applicazione delle nuove norme a tutti gli atti relativi alla procedura elettorale. Ciò garantisce la base legale per svolgere le elezioni secondo le nuove regole e i nuovi comprensori già prima del 1° giugno 2029. In caso di aggregazioni e separazione

dei Comuni, la giurisdizione della Giudicatura di pace resta immutata per tutto il periodo decennale, evitando ripercussioni improvvise sulle Giudicature e ricalibrando laddove necessario il numero di giudici di pace all’inizio del periodo di elezione.

X. CONSEGUENZE SUL PERSONALE

La riforma della Giustizia di pace oggetto del presente messaggio prevede una diminuzione del numero dei Giudici di pace che passeranno dagli attuali 76 (38 titolari e 38 Giudici di pace supplenti) a 25 Giudici di pace, con la contestuale abolizione della figura del Giudice di pace supplente. Per la retribuzione dei Giudici di pace, mediante l’annesso disegno di modifica della Legge sugli onorari dei magistrati si propone un salario fisso per i Giudici pari a fr. 53'324.-- lordi annuali su una percentuale d’impiego del 40% per l’attività accessoria del Giudice di pace, che comprende anche la tredicesima mensilità. Tale importo corrisponde al salario massimo della classe 9, scala salariale 2026, valida per i dipendenti dell’Amministrazione cantonale, pari a fr. 133'310.-- annuali (cfr. capitolo VI. 5 che precede). Il salario è stabilito secondo la scala salariale 2026: come stabilito dall’art. cpv. 2 LOM, il loro stipendio – come quello di tutti i magistrati dell’ordine giudiziario cantonale – sarà adeguato all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo in base a quanto previsto agli art. 5 e 44 LStip.

Lo statuto dei Giudici di pace sarà dunque equiparato a quello degli altri magistrati dell’ordinamento giudiziario, con il conseguente assoggettamento agli oneri sociali e all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino. Il loro salario sarà versato mensilmente dall’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni dell’Amministrazione cantonale.

Come precisato nel presente messaggio, ai Giudici di pace non sarà più consentito avvalersi del supporto amministrativo di persone terze. Ciò si fonda sulla garanzia dell’obbligo di riservatezza – il segreto d’ufficio – oltre che, da un lato, sull’ammodernamento dell’applicativo informatico MyABI/Juris, che faciliterà la gestione degli incarti anche presso le Giudicature di pace, compresi quelli digitali; dall’altro, sulle nuove competenze attribuite all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia per quanto concerne l’incasso e le spese di giustizia. Quest’ultimo intervento permetterà di sgravare i Giudici di pace da tali attività amministrative.

Dal punto di vista del personale necessario per attuare la riforma della Giustizia di pace, si evidenzia l’esigenza di potenziare l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative con 2.0 unità aggiuntive a livello amministrativo. Tale fabbisogno deriva dal fatto che detto Ufficio quale servizio centrale d’incasso per le Autorità giudiziarie assumerà la gestione della procedura di incasso delle tasse e delle spese di giustizia afferenti le Giudicature di pace (oggi di all’incirca fr. 880'000), con un aumento del carico lavorativo di oltre 7'000 incarti, procedure rese ancor più onerose dalle modifiche del Codice di procedura civile entrate in vigore il 1° gennaio 2025 (nuove normative sull’anticipazione e la liquidazione delle spese giudiziarie di cui agli artt. 98 e 111 CPC). Come già sottolineato, tale modifica del Codice di procedura civile entrata in vigore al 1° gennaio 2025 si esplica a livello della procedura civile nell’anticipazione da parte dell’istante/attore solo della metà al massimo delle spese processuali presumibili – rispetto alla totalità che con la normativa antecedente al 1° gennaio 2025 il giudice poteva esigere –, rispettivamente il rimborso dell’anticipo all’istante/attore qualora non fosse soccombente nonché la fatturazione alla parte

condannata a pagare le spese, con il rischio d’incasso delle spese processuali che in sostanza non è più sopportato dalle parti bensì dallo Stato. Una modifica che impatto direttamente sulla procedura d’incasso, rendendo la stessa più onerosa. In particolare, l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative sarà chiamato a introdurre una nuova impostazione operativa per la riscossione delle tasse e delle spese di giustizia, anche in relazione all’aggiornamento dell’applicativo informatico in uso. Tale adeguamento necessario dell’organico risulta, come indicato nei paragrafi successivi, finanziato nell’ambito della riforma e dunque neutro, ritenuto come rispetto all’attuale sistema retributivo, le tasse e spese di giustizia delle Giudicature di pace saranno incassate dallo Stato e non più dai Giudici di pace medesimi, con un aumento in termini di ricavi per il Cantone, che assumerà tale attività mediante l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative.

XI. IMPATTO FINANZIARIO

La riforma della Giustizia di pace proposta non genera nuovi oneri a carico dello Stato; al contrario, essa permette di ottenere un risparmio finanziario stimato in complessivi fr. 880’000--. Tale considerazione emerge dall’analisi dell’impatto finanziario complessivo dell’attuale assetto del settore della Giustizia di pace, illustrato nel dettaglio nella tabella seguente sulla base dei dati annuali arrotondati alle migliaia di franchi riportati nel Consuntivo 2024 dello Stato.

VOCE DI SPESA/MANCATO RICAVO IMPORTO Indennità versate ai Giudici di pace e Giudici di pace supplenti fr. 750'000.-- Oneri sociali a carico dello Stato fr. 200'000.-- Spese postali Giudicature di pace fr. 150'000.-- Consulenti dei Giudici di pace (mandato del Consiglio di Stato) fr. 20'000.-- COSTO ATTUALE DIRETTO TOTALE PER LO STATO fr. 1'120'000.-- Tasse e spese di giustizia incassate dai Giudici di pace e Giudici di pace fr. 880'000.-- supplenti (mancato incasso per lo Stato) IMPATTO FINANZIARIO ATTUALE DIRETTO/INDIRETTO TOTALE fr. 2'000'000.--

In prospettiva futura, la tabella seguente riporta l’impatto finanziario diretto per lo Stato derivante dalla riforma della Giustizia di pace proposta con il presente messaggio, riportando le principali voci di spesa e di ricavo, partendo dal presupposto che ulteriori spese collaterali indirette sul funzionamento del settore della Giustizia di pace (quali le attività amministrative interne svolte dai preposti servizi dell’Amministrazione cantonale e le attività formative erogate facendo capo prevalentemente a risorse interne alla Magistratura e all’Amministrazione cantonale) non subiranno variazioni sostanziali:

VOCE DI SPESA/RICAVO IMPORTO OSSERVAZIONI Salario dei 25 Giudici di pace fr. 1'333'100.-- Salario annuale lordo fisso pari a fr. 53'324.-- (40% del salario massimale della classe 9 dell’Amministrazione cantonale di fr. 133'310.--), corrisposto ai 25 Giudici di pace. Oneri sociali a carico dello Stato fr. 319'944.-- Stima del 24% sul salario lordo.

Spese postali Giudicature di pace fr. 150'000.-- In prospettiva futura (2031- 2032) riduzione importante con l’entrata in vigore della LCEG. Consulenti dei Giudici di pace (mandato del fr. 20'000.-- Mandato a consulenti Consiglio di Stato) indipendenti. Adeguamento degli effettivi dell’Ufficio fr. 175'240.-- Costo di due unità dell’incasso e delle pene alternative, che amministrative assumerà la procedura di incasso delle supplementari. Giudicature di pace di oltre 7'000 incarti aggiuntivi TOTALE COSTI fr. 1'998’284.-- RICAVI (TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA) fr. 880'000.-- Secondo le attuali disposizioni afferenti tasse e spese di giustizia a fronte del nr. di incarti. ONERE NETTO A CARICO DELLO STATO fr. 1'118'284.-- Nessun nuovo onere a carico dello Stato.

Il costo netto totale a carico dello Stato per il funzionamento delle Giudicature di pace riformate non comporta oneri finanziari aggiuntivi rispetto all’attuale costo preso direttamente a carico dal Cantone attualmente pari a fr. 1'120'000.--. Rispetto all’attuale costo complessivo - sia diretto sia indiretto - riconducibile anche al mancato incasso delle tasse e delle spese di giustizia oggi riscosse dai Giudici di pace e dai Giudici di pace supplenti, la riforma risulta pressoché neutra in termini finanziari per il Cantone. Dal profilo contabile, e in analogia con quanto già avviene per le altre Autorità giudiziarie cantonali, potrà essere istituito un Centro di responsabilità budgetaria (CRB) specificamente dedicato alle Giudicature di pace,

XII. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La riforma della Giustizia di pace si inserisce integralmente e coerentemente nel Programma di legislatura del Governo, essendo inoltre richiamata negli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di Stato per la Giustizia ticinese, come indicato nella Risoluzione governativa n. 6420 del 18 dicembre 2024 trasmessa al Gran Consiglio. Per quanto concerne il Piano finanziario dello Stato, si segnala che il nuovo onere già previsto nel Preventivo 2020 per la riorganizzazione delle Giudicature di pace non necessita di essere attivato. La riforma della Giustizia di pace, infatti, ingloba tale previsione e non genera costi aggiuntivi per lo Stato, risultando neutra dal profilo finanziario.

XIII. CONSEGUENZE PER I COMUNI

Secondo le norme attuali, al Comune capoluogo del Circolo mette a disposizione il locale delle udienze, assumendosi le spese conseguenti (vigenti artt. 29 cpv. 1 e 3 LOG). Il capoluogo è determinato dalla Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803. Con la presente riforma della Giustizia di pace, come già contenuto nella proposta del 2018 si lascia ai Comuni dei singoli comprensori la facoltà di concordare la sede della Giudicatura di pace. Per ragioni formali, di chiarezza e di

pubblicità, il Consiglio di Stato stabilirà nel regolamento, sulla base delle indicazioni dei Comuni, il Comune sede. La disposizione secondo cui i costi del locale delle udienze è assunto dal Comune sede è invariato; la norma non impedisce ai Comuni del comprensorio di concordare una condivisione delle spese. Nel complesso, vi sarà un minore onere per i Comuni in conseguenza della diminuzione delle sedi delle Giudicature, con conseguente liberazione di locali.

La terminologia “locale delle udienze” è chiarificata nella legge: il Comune mette a disposizione dei locali dignitosi, sicuri e accessibili secondo le normative vigenti dove lavorano i Giudici di pace e svolgono le udienze. Garantire locali dignitosi, sicuri e pienamente idonei all’attività giudiziaria costituisce un presupposto essenziale per un’amministrazione della giustizia efficiente e vicina ai cittadini. Gli spazi destinati agli uffici giudiziari devono rispecchiare decoro e autorevolezza delle istituzioni, assicurare condizioni di lavoro adeguate ai Giudici di pace, tutelare la riservatezza, garantire piena accessibilità e accoglienza per l’utenza, anche nei casi in cui più parti siano rappresentate dai rispettivi legali. Per locali vanno intesi ufficio, sala udienze adeguata, spazi per l’archiviazione attiva e passiva, spazi per l’accoglienza dell’utenza, servizi igienici per il personale e per l’utenza ed eventuali spazi tecnici di supporto per la gestione delle apparecchiature necessarie alla digitalizzazione della giustizia (“Justitia 4.0”) secondo le normative vigenti. Investire nella qualità e nella funzionalità dei locali significa rafforzare concretamente la credibilità del sistema giudiziario e assicurare che ogni cittadino possa esercitare i propri diritti in un contesto rispettoso e conforme agli standard di sicurezza, trasparenza e servizio pubblico.

La conferma delle attuali competenze dei Comuni in materia di Giustizia di pace deriva, come già evidenziato dallo scrivente Consiglio, non solo dal buon funzionamento del sistema in vigore – che ha dimostrato di garantire in modo efficace l’organizzazione e l’attività delle Giudicature di pace – ma anche dalla storica funzione del Giudice di pace come autorità giudiziaria più vicina ai cittadini, eletto mediante scrutinio popolare. Ciò rafforza il legame e la prossimità del Giudice di pace con la comunità in senso ampio. Tale impostazione era stata accolta favorevolmente nel contesto del progetto di consultazione 2018, con l’Associazione dei Comuni ticinesi che aveva sottolineato come la riforma della Giustizia di pace “non ha pressoché impatti sui Comuni ticinesi. Gli oneri amministrativi e finanziari continuano a rimanere a carico del Cantone. Anche gli aspetti procedurali ed amministrativi saranno di esclusiva competenza del Cantone. L’impatto per i cittadini è neutro. Anzi, il fatto di proporre circondari più uniformi dal punto di vista del carico di lavoro dei Giudici di pace (attualmente non garantito) potrà avere un effetto sicuramente positivo per i cittadini che ricorrono a questo servizio” (cfr. presa di posizione dell’Associazione dei Comuni ticinesi del 6 marzo 2018)

Rispetto all’attuale ripartizione delle competenze tra Cantone e Comuni per il funzionamento delle Giudicature di pace, si propone di mantenere lo status quo, in considerazione della consolidata impostazione storica che ha dimostrato di assicurare adeguatamente l’attività di tali autorità.

Come già evidenziato, il Comune sede mette a disposizione i locali idonei destinati all’esercizio dell’attività delle Giudicature di pace e ne sopporta le relative spese, comprese quelle legate ai locali e all’infrastruttura, quali:

  • affitto degli spazi (ufficio, sala udienze, area per l’archiviazione degli incarti, spazi per l’accoglienza dell’utenza, servizi igienici per il personale e per l’utenza e eventuali spazi tecnici di supporto e spese correlate (insonorizzazione, tinteggio, installazione di una bucalettere esterna, citofonia, costi distruzione archivi (elenco esemplificativo);

  • costi accessori in generale, riscaldamento e pulizia;

  • collegamento telefonico e accesso a Internet secondo le direttive indicate dal CSI;

  • segnaletica (stabilita secondo regoli comuni cantonali per la Magistratura).

Rientrano invece tra le spese a carico del Cantone:

  • fornitura e installazione delle infrastrutture informatiche (PC fisso o portatile, stampante, accesso alla rete protetta cantonale tramite “token”, licenze e configurazione di AGITI/Juris e, in futuro, MyABI/Juris, cfr. Messaggio n. 8600);

  • attrezzature tecniche per l’implementazione della digitalizzazione prevista dal progetto nazionale “Justitia 4.0”;

  • spese postali e gestione della casella postale;

  • spese di funzionamento della Giudicatura di pace indicate nel presente messaggio, tra cui salari, oneri sociali, formazione, supporto giuridico-amministrativo e supporto relativo all’incasso di tasse e spese di giustizia.

XIV. IMPATTO AMBIENTALE

La riforma della giustizia di pace, riducendo il numero di sedi e di giudici, offre l’opportunità di rendere il sistema più efficiente e sostenibile. La chiusura di alcune sedi consente di diminuire i consumi energetici e le risorse impiegate negli edifici non più in uso, mentre la concentrazione delle attività nelle sedi rimaste favorisce una gestione più razionale. Inoltre, la riforma avverrà contestualmente al processo di trasformazione digitale della giustizia svizzera con l’entrata in vigore della LCEG.

XV. EVASIONE DI ATTI PARLAMENTARI

Nell’ambito della riforma della Giustizia di pace, si richiama la recente iniziativa parlamentare in materia del 17 novembre 2025 presentata nella forma generica dalle deputate Sabrina Gendotti e Roberta Soldati per la riforma della Giustizia di pace. In sostanza, l’iniziativa riprende quanto indicato nella Risoluzione generale della Commissione giustizia e diritti approvata dal Parlamento nell’ottobre 2024, oggetto della già citata Risoluzione governativa del 18 dicembre 2024 concernente gli indirizzi strategici del Consiglio di Stato in favore della Giustizia ticinese.

Riassumendo, nell’iniziativa parlamentare si sottolinea l’importanza di alcune misure chiave per la riforma della giustizia di pace, come indicato nella Risoluzione generale della Commissione Giustizia e Diritti (cfr. pag. 5): si chiede una significativa riduzione del numero dei circoli, mantenendo però la presenza del servizio nelle zone periferiche del Cantone; si reputa che sia necessaria una modifica del sistema di remunerazione dei Giudici di pace, in particolare eliminando la possibilità per essi di incassare direttamente le spese e le tasse di giustizia; infine, viene ribadita la necessità di una maggiore professionalizzazione dei Giudici di pace, che dovranno beneficiare di una formazione di base adeguata e specifica, nonché di aggiornamenti continui. L’iniziativa evidenzia la

necessità di istituire un supporto giuridico indipendente, eventualmente centralizzato, al quale i Giudici di pace laici dovranno fare riferimento, fatta eccezione per le procedure di routine. Si conferma l’opportunità di mantenere l’elezione popolare dei Giudici e si propone di valutare il trasferimento alle Preture delle competenze relative alle sole procedure semplificate, che rappresentano circa il 10% dell’attività complessiva. Infine, si segnala la necessità di rivedere l’attuale sistema ibrido, dipendente/indipendente, dei Giudici di pace (cfr. iniziativa citata, pag. 5).

Il presente messaggio verte sulla riforma a tutto campo della Giustizia di pace, toccando gli aspetti enunciati nell’iniziativa in oggetto. In sostanza, la riforma risulta in linea con le indicazioni del Gran Consiglio, proponendo la riorganizzazione delle Giudicature di pace con la riduzione del numero delle stesse e quindi dei Giudici di pace, il superamento dell’attuale sistema delle sportule con la chiarificazione dello statuto del Giudice di pace, simile a quello dei magistrati dell’ordinamento giudiziario cantonale, attivo a titolo accessorio a tempo parziale, eletto dal Popolo nel circondario di riferimento. In merito alla professionalizzazione della figura del Giudice di pace, si conferma il rafforzamento della formazione e del supporto giuridico-amministrativo, sanciti nella legge.

Rispetto alla presenza delle Giudicature di pace sul territorio, il Consiglio di Stato sottolinea che la riforma mira a rafforzare la storica figura del Giudice di pace, garantendo una presenza complessivamente proporzionata sul territorio cantonale e un carico equilibrato di incarti. L’obiettivo è adeguare l’istituto della Giustizia di pace all’evoluzione della società e della legislazione in continuo sviluppo, rafforzandone la prossimità ai cittadini non solo in termini fisici, ma soprattutto nella capacità di rispondere efficacemente ai loro bisogni. Per assicurare la prossimità fisica anche nelle regioni periferiche, il Giudice di pace, in accordo con i Comuni interessati, potrà tenere udienze in sedi diverse da quella della propria Giudicatura, utilizzando anche locali precedentemente destinati a Giudicature di pace purché dignitosi, adeguati alla funzione giudicante e conformi alle normative vigenti.

Alla luce della riforma della Giustizia di pace oggetto del presente messaggio, il Consiglio di Stato considera dunque evaso l’atto parlamentare in parola.

XVI. CONCLUSIONI

In caso di approvazione della riforma proposta, l’entrata in carica dei Giudici di pace avrà luogo come detto il 1° giugno 2029, in concomitanza con l’inizio del nuovo periodo decennale di nomina. Per tale ragione, si postula l’evasione del presente messaggio in tempi adeguati, occorrendo lasciare tempo sufficiente ai Comuni e all’Amministrazione cantonale al fine di organizzarsi per l’implementazione della nuova struttura, preparare le elezioni, come pure la messa a disposizione dei locali idonei, dignitosi alla funzione giudiziaria e conformi alle normative vigenti.

Sulla scorta di quando precede, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad adottare i progetti di legge annessi al presente messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l’espressione della massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Norman Gobbi Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG) modifica del ....................

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8656 del 25 febbraio 2026,

decreta:

I La legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 1I magistrati dell’ordine giudiziario sono eletti dal Gran Consiglio, ad eccezione dei Giudici

di pace che sono eletti dal popolo nei circondari elettorali corrispondenti alla loro giurisdizione.

Art. 17 cpv. 2 2Alla carica di Giudice di pace è eleggibile ogni cittadino avente diritto di voto in materia

federale e con domicilio nel Cantone.

Art. 19 cpv. 3 3I Giudici di pace non possono esercitare l’avvocatura e il notariato.

Art. 22 cpv. 3 3I Giudici di pace assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla

Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal pretore della relativa giurisdizione.

Composizione e giurisdizione Art. 28 1Nel distretto di Mendrisio vi sono due Giudicature di pace:

a) una con due Giudici di pace, con giurisdizione nei comuni di Mendrisio, Coldrerio, Stabio, Novazzano, Riva San Vitale; b) una con due Giudici di pace, con giurisdizione nei comuni di Balerna, Castel San Pietro, Chiasso, Morbio Inferiore, Breggia, Vacallo. 2Nel distretto di Lugano vi sono cinque Giudicature di pace:

a) una con sette Giudici di pace, con giurisdizione nel comune di Lugano; b) una con due Giudici di pace, con giurisdizione nei comuni di Paradiso, Collina d’Oro, Grancia, Melide, Morcote, Vico Morcote, Val Mara, Arogno, Bissone, Brusino Arsizio; c) una con due Giudici di pace, con giurisdizione nei comuni di Agno, Bioggio, Cademario, Muzzano, Vernate, Alto Malcantone, Aranno, Lema, Caslano, Magliaso, Neggio, Pura, Tresa;

d) una con due Giudici di pace, con giurisdizione nei comuni di Vezia, Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Massagno, Savosa, Sorengo, Porza, Capriasca, Origlio, Ponte Capriasca; e) una con un Giudice di pace, con giurisdizione nei comuni di Torricella-Taverne, Bedano, Gravesano, Manno, Mezzovico-Vira, Monteceneri. 3Nei distretti di Locarno e Vallemaggia vi sono due Giudicature di pace:

a) una con due Giudici di pace, con giurisdizione nei comuni di Locarno, Muralto, Orselina, Tenero-Contra, Brione sopra Minusio, Gordola, Mergoscia, Minusio, Gambarogno, Verzasca, Cugnasco-Gerra, Lavertezzo; b) una con un Giudice di pace, con giurisdizione nei comuni di Losone, Ascona, Brissago, Ronco sopra Ascona, Centovalli, Terre di Pedemonte, Onsernone, Cevio, Bosco Gurin, Campo (Vallemaggia), Cerentino, Linescio, Maggia, Avegno Gordevio, Lavizzara. 4Nel distretto di Bellinzona vi è una Giudicatura di pace con tre Giudici di pace, con

giurisdizione nei comuni di Bellinzona, Arbedo-Castione, Lumino, Sant’Antonino, Cadenazzo, Isone. 5Nei distretti di Riviera, Blenio e Leventina vi è una Giudicatura di pace, con un Giudice di

pace, con giurisdizione nei comuni di Riviera, Biasca, Serravalle, Acquarossa, Blenio, Giornico, Personico, Pollegio, Faido, Quinto, Dalpe, Airolo e Bedretto. 5Il Giudice di pace esercita la sua funzione in una sola giurisdizione, riservata la supplenza

a norma dell’art. 30 cpv. 1.

Sede Art. 29 1Il Consiglio di Stato, sentiti i comuni, stabilisce mediante regolamento il comune sede

della giudicatura di pace. 2abrogato 3Il comune sede mette gratuitamente a disposizione dei locali dignitosi, idonei e accessibili

secondo le normative vigenti dove esercitare la funzione di Giudici di pace e ne sopporta le spese.

Supplenza Art. 30 1In caso di impedimento legale o di assenza per malattia o per altro motivo i Giudici di pace

del medesimo circondario si suppliscono a vicenda; se tutti i Giudici di pace del circondario sono impediti, essi sono suppliti dal Giudice di pace viciniore. 2In caso di impedimento anche del Giudice di pace viciniore, la causa è devoluta dalla

Terza Camera civile del Tribunale di appello a un altro Giudice di pace. 3La supplenza fra le Giudicature di pace è stabilita dal Consiglio di Stato.

Art. 31 cpv. 3 abrogato

Formazione e sostegno giuridico e organizzativo Art. 31a 1Il Consiglio di Stato organizza e finanzia la formazione di base giuridica e organizzativa e

continua dei Giudici di pace. 2I Giudici di pace hanno l’obbligo di seguire i corsi di formazione. I Giudici di pace giuristi

sono esonerati dalla frequenza della formazione di base di carattere giuridico.

3IlConsiglio di Stato garantisce ai Giudici di pace un adeguato sostegno giuridico e organizzativo per l’esercizio della loro funzione.

II 1La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2Le norme sull’elezione dei Giudici di pace si applicano alla procedura di elezione per il

periodo dal 1° giugno 2029 al 31 maggio 2039. 3Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.

Disegno di Legge sugli onorari dei magistrati (LOM) modifica del ....................

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8656 del 25 febbraio 2026,

decreta:

I La legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 (LOM) è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 n. 9 1L’onorario annuo dei magistrati è così stabilito:

(…)

9 Giudici di pace: fr. 53'324.00 (scala stipendi 2026)

Art. 4-4b abrogati

II 1La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.

Disegno di

Legge della tariffa giudiziaria (LTG) modifica del ....................

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8656 del 25 febbraio 2026,

decreta:

I La legge della tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (LTG) è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2 abrogato

Tassa di giustizia Art. 6 La tassa di giustizia delle decisioni del Giudice di pace nelle procedure di conciliazione, semplificata e sommaria è fissata entro i limiti seguenti:

Valore litigioso in franchi Tassa in franchi fino a 500 50 − 100 500 − 1’000 75 − 125 1’000 − 2'000 100 − 150 2'000 − 3'000 125 − 200 3'000 − 4'000 150 − 250 oltre 4'000 175 − 300

Testimone Art. 28 cpv. 3 3Il testimone ha diritto all’indennità di trasferta se ciò gli cagiona spese rilevanti; si

applicano per analogia le disposizioni per i dipendenti dello Stato.

II 1La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.

Disegno di

Legge sull’Azienda elettrica ticinese (LAET) modifica del ....................

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8656 del 25 febbraio 2026,

decreta:

I La legge sull’Azienda elettrica ticinese del 10 maggio 2016 (LAET) è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2 2I membri del consiglio di amministrazione devono garantire indipendenza e imparzialità.

Non sono eleggibili o devono rinunciare immediatamente alla carica quando si trovano in questo stato, i membri del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, i funzionari dello Stato, i dipendenti dell’Azienda, i magistrati dell’ordine giudiziario, i parenti e i congiunti in linea diretta, i coniugi, i partner registrati, i conviventi di fatto, i fratelli e i cognati di membri del consiglio di amministrazione o di membri del Consiglio di direzione dell’Azienda e le persone condannate per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

II 1La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.

Disegno di

Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino modifica del ....................

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8656 del 25 febbraio 2026,

decreta:

I La legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988 è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 1 1Non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione i membri del Gran Consiglio e del

Consiglio di Stato, i funzionari dello Stato, i magistrati dell’ordine giudiziario, i direttori, gli amministratori e gli impiegati di altri istituti di credito, ad eccezione dei membri degli organi della Banca nazionale svizzera.

II 1La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.