7B_1244/2026
7B_1244/2026
Rubrum
Sentenza del 19 ottobre 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Andrea Marin,
opponenti.
Oggetto
Decreto di abbandono,
ricorso contro la sentenza emanata il 13 agosto 2026 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2026.125).
Fatti
A.
In data 19 marzo 2025, A.________ ha denunciato B.________, attuale compagno e convivente di C.________, sua ex moglie con la quale ha avuto due figli, per i reati di vie di fatto e violazione del dovere d'assistenza o educazione.
Il 7 aprile 2026, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato l'abbandono del procedimento penale in ordine alla suddetta denuncia.
B.
Con sentenza del 13 agosto 2026, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ contro il menzionato decreto di abbandono, ponendo la tassa di giustizia e le spese a suo carico.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo in buona sostanza che la stessa venga annullata e che la causa sia rinviata alla Corte cantonale per nuova decisione. In via subordinata, chiede che vengano esaminate le censure relative alla violazione dei suoi diritti processuali. Chiede infine di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Considerandi
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 152 IV 249 consid. 2.1; 151 IV 98 consid. 1).
1.1
1.1.1
L'art. 81 cpv. 1 LTF riconosce il diritto a interporre un ricorso in materia penale a chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). In virtù dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, è in particolare legittimato l'accusatore privato, ossia il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). L'accusatore privato è legittimato a interporre un ricorso in materia penale tuttavia solo se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF).
Qualora il ricorso è rivolto contro un decreto di non luogo a procedere o di abbandono, l'accusatore privato deve indicare nella procedura dinanzi al Tribunale federale i motivi per i quali e in che misura la decisione impugnata può influire sul giudizio di una sua concreta pretesa civile (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenze 7B_560/2026 del 16 giugno 2026 consid. 1.1.1;7B_433/2026 del 27 maggio 2026 consid. 1.2.3 e rinvii). Il Tribunale federale pone esigenze severe alla motivazione della legittimazione. Esso vaglia d'ufficio e con piena cognizione l'adempimento delle condizioni di ammissibilità di un ricorso, senza tuttavia procedere a un esame approfondito nel merito. Nel ricorso deve pertanto essere indicato in maniera concisa in che misura le condizioni di ammissibilità dello stesso siano adempiute (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenza 7B_560/2026 del 16 giugno 2026 consid. 1.1.1 e rinvii).
1.1.2
Nel caso in cui il ricorso non dovesse adempiere le esposte esigenze di motivazione, un esame nel merito è possibile unicamente qualora l'influenza della decisione impugnata sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1 e rinvii). Questo può essere il caso quando il reato ha direttamente causato un danno all'integrità fisica, psichica o sessuale di una gravità tale da giustificare chiaramente il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione del torto morale (sentenze 7B_560/2026 del 16 giugno 2026 consid. 1.1.2;7B_433/2026 del 27 maggio 2026 consid. 1.2.4 e rinvii).
1.1.3
In concreto, il ricorrente non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 LTF quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia. In assenza di una motivazione sufficiente sulle eventuali pretese civili del ricorrente, la sua legittimazione ricorsuale nel merito ex art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF deve essere negata.
1.2
1.2.1
Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli consente tuttavia di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).
1.2.2
In concreto, il ricorrente non solleva contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito. Anche con le sue censure relative alla pretesa violazione del diritto di essere sentito e del diritto alla prova, infatti, il ricorrente intende manifestamente rimettere in discussione il giudizio di merito, segnatamente l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove svolti dalla Corte cantonale. Tale facoltà, in difetto della legittimazione ricorsuale, gli è tuttavia preclusa.
2.
Manifestamente non motivato conformemente alle esigenze di motivazione poste dalla LTF, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
La domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 19 ottobre 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara