D-1203/2024

D-1203/2024

Rubrum

Corte IV

Sentenza del 3 settembre 2026

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliera Sara Miljanovic.

Parti

A._______, nato il (…), Turchia, patrocinato da Lucrezia Butti, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 14 febbraio 2024 / N (…).

Fatti

A.

A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) novembre 2023 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) n. [{…}]-4/2).

A.b Il 29 gennaio 2024, la SEM ha svolto con l’interessato un’audizione approfondita sui motivi d’asilo. Egli ha sostanzialmente addotto di essere cittadino turco di etnia curda, nato e cresciuto nel distretto di B._______, nella provincia di C._______. In ragione dell’attività politica svolta da alcuni zii paterni e dai loro figli, egli avrebbe subito pressioni sin dall’infanzia. Nel 2008, sua cugina sarebbe stata fermata mentre era in possesso della carta d’identità della sorella dell’interessato e avrebbe dichiarato che era stato lui stesso a consegnargliela. Da quel momento, egli sarebbe stato ripetutamente fermato dalle autorità e sottoposto a controlli, nel corso dei quali sarebbe stato insultato, apostrofato come “terrorista” e maltrattato. Durante il servizio militare, i comandanti lo avrebbero convocato e interrogato in merito alla vicenda della carta d’identità, continuando ad accusarlo di essere un terrorista. Anche dopo la conclusione del servizio militare, i controlli di polizia nei suoi confronti sarebbero proseguiti con frequenza. Le autorità gli avrebbero inoltre richiesto di collaborare come informatore, minacciandolo di morte in caso di rifiuto. Si sarebbero altresì presentate più volte presso il suo luogo di lavoro, causandogli problemi e determinandone il licenziamento. L’interessato avrebbe sempre negato qualsiasi legame con il PKK, ma le autorità avrebbero continuato ad accusarlo di essere un terrorista. Egli sarebbe stato insultato e denigrato esclusivamente a causa della sua identità curda. Sentendosi privo di prospettive, l’interessato sarebbe così espatriato illegalmente il (…) novembre 2023 (per i dettagli, cfr. atto SEM n. 16/17).

B.

B.a Il 13 febbraio 2024 l’interessato ha inoltrato il parere in merito al progetto di decisione della SEM del 12 febbraio 2024.

B.b Con decisione del 14 febbraio 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 21/1), la SEM non ha riconosciuto all’interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d’asilo, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e dallo spazio Schengen entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione e incaricato il Cantone D._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura.

C. Con ricorso del 23 febbraio 2024, l’interessato ha avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), concludendo, a titolo principale, all’annullamento della stessa, al riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché all’accoglimento della domanda d’asilo, in subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istruzione e un nuovo esame delle allegazione e, in ulteriore subordine, alla concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, ha postulato l’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.

Al ricorso, quale nuovi documenti, sono stati acclusi (in copia e con traduzione) una “richiesta di emissione mandato di cattura” del 29 maggio 2023 e “un mandato di cattura” del 29 settembre 2023 per il reato di propaganda per un’organizzazione terroristica.

D. Il 5 aprile 2024, l’interessato ha presentato un complemento al ricorso, allegando una lettera datata 6 marzo 2024 del proprio legale residente in Turchia, nella quale si riferisce che nei suoi confronti sarebbe stata aperta un’indagine da parte della Procura di E._______ (cfr. atto TAF n. 3).

E. Con decisione di ripartizione del 3 marzo 2024, l’interessato è stato attribuito al Cantone D._______.

Considerandi

1.

1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31- 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

2. Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente

rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4.

4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto ritenuto inverosimili le allegazioni del ricorrente secondo cui egli sarebbe stato minacciato di morte dalle autorità turche in relazione ai fatti riconducibili alla cugina e risalenti al 2008. Quanto poi alle discriminazioni e alle vessazioni subite in ragione della sua appartenenza all’etnia curda, l’autorità inferiore ha osservato che i pregiudizi addotti non raggiungerebbero un’intensità superiore alle difficoltà alle quali potrebbe essere generalmente esposta la popolazione curda in Turchia. L’autorità inferiore ha ritenuto, in relazione al timore di subire misure di persecuzione riflessa in ragione dell’esposizione politica dei familiari, che dagli atti non emergerebbero elementi oggettivi idonei a dimostrare che il ricorrente sia stato oggetto di misure persecutorie da parte delle autorità turche oppure che egli fosse concretamente esposto al rischio di subirne. L’interessato non avrebbe commesso dei reati, non avrebbe alcun legame con la politica e dagli atti non risulterebbero procedure penali aperte nei suoi confronti in Turchia. Le autorità turche non avrebbero pertanto manifestato alcun interesse particolare nei suoi confronti, né tantomeno un intento persecutorio fondato sulla sua etnia curda oppure sulle sue opinioni politiche. Da ultimo, l’esecuzione dell’allontanamento risulterebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

4.2 Dal canto suo, l’insorgente contesta la valutazione dell’autorità inferiore. Egli rileva anzitutto che il giudizio di inverosimiglianza espresso dalla SEM non sarebbe condivisibile, ravvisandosi un quadro complessivamente plausibile delle allegazioni rese, anche alla luce dei nuovi mezzi di prova prodotti. L’insorgente, di umili origini, sarebbe scarsamente alfabetizzato e non disporrebbe degli strumenti linguistici atti ad esprimersi fluentemente e discorrere sulla medesima tematica con l’impiego di sinonimi ed ulteriori chiarimenti. Egli avrebbe narrato quanto

accadutogli al meglio delle proprie capacità. Dipoi, la SEM avrebbe omesso di considerare come i fatti avvenuti nel 2008 non sarebbero stati fini a sé stessi, ma avrebbero determinato un accresciuto interesse delle autorità turche nei suoi confronti. La stessa autorità neppure avrebbe debitamente valutato gli epiteti rivolti nei confronti del ricorrente, segnatamente il termine “terrorista”, usualmente impiegato dalle autorità turche per indicare soggetti ritenuti vicini al PKK o oppositori del Governo. Le autorità turche non avrebbero mai cessato di adottare un atteggiamento discriminatorio nei suoi confronti, tanto che nel 2023 la Procura di E._______ lo avrebbe riconosciuto colpevole per il reato di propaganda per un’organizzazione terroristica. La SEM avrebbe pertanto proceduto ad una valutazione parziale della fattispecie, omettendo di considerare l’insieme delle circostanze del caso concreto e le possibili interconnessioni e influenze tra i diversi fattori di rischio, in particolare l’esposizione politica della famiglia dell’interessato. Infine, l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe inammissibile e non ragionevolmente esigibile.

5.

5.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

5.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

5.3 Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). In particolare, sono inverosimili le

allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest’ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).

6.

6.1 Ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non sono idonee a mettere in discussione le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore.

6.2 Anzitutto, come a giusto titolo rilevato dalla SEM, le allegazioni del ricorrente secondo cui egli sarebbe tuttora minacciato di morte dalla polizia turca in relazione ai fatti riconducibili alla cugina e risalenti al 2008, anche a mente dello scrivente Tribunale, non soddisfano i requisiti di verosimiglianza ai sensi dell’art. 7 LAsi. Il racconto si è infatti rivelato generico, vago e privo di elementi atti a sostanziarlo. Pertanto, per evitare ripetizioni, si rimanda alle convincenti considerazioni effettuate dalla SEM in merito (cfr. decisione impugnata, pagg. 5-6). Inoltre, si evidenza che nemmeno le doglianze ricorsuali consentono di giungere a una diversa conclusione. Non trova infatti riscontro l’allegazione secondo cui gli episodi del 2008 non sarebbero stati fini a sé stessi, bensì avrebbero determinato un crescente interesse delle autorità nei suoi confronti (cfr. ricorso, pag. 5), poiché egli non è stato in grado di spiegare in maniera circostanziata per quali ragioni i fatti concernenti la cugina avrebbero potuto determinare un simile, prolungato nonché crescente interesse da parte delle autorità nei suoi confronti. Analogamente, non possono essere accolte le ulteriori allegazioni secondo cui, in tempi più recenti, gli sarebbe stata fatta la richiesta di fare “spionaggio”, e che, a seguito del rifiuto, gli atti negativi nei suoi confronti sarebbero aumentati (cfr. ricorso, pagg. 5-6). Quanto alla doglianza ricorsuale secondo cui la scarsa precisione del racconto sarebbe imputabile alla limitata scolarizzazione del ricorrente, il Tribunale rileva che dagli atti emerge come l'interessato abbia dichiarato di aver frequentato la scuola (…), conseguendo il relativo diploma, nonché di aver svolto un apprendistato (…) (cfr. atto SEM n. 16/17, D26-D29), sicché tale argomentazione si appalesa meramente pretestuosa e non può pertanto essere condivisa. Ad ogni buon conto, tale circostanza non appare idonea a giustificare le numerose genericità, incoerenze e omissioni riscontrate nel corso della procedura. Infine, né le ulteriori argomentazioni ricorsuali, né la documentazione prodotta con il gravame e di cui si dirà oltre (cfr. infra consid. 6.3.4), risultano tali da modificare le conclusioni che precedono.

6.3

6.3.1 Gli altri motivi addotti dall’insorgente verranno invece analizzati sotto il profilo della rilevanza.

6.3.2 Dapprima, per quanto concerne le asserite discriminazioni subite a causa della sua identità curda, come giustamente osservato dall’autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 7), anche il Tribunale non ritiene le stesse pertinenti ai sensi dell’asilo. Per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica difatti il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 7.1). Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non incombeva alla SEM alcun obbligo di approfondire ulteriormente le ragioni per cui gli agenti di polizia si sarebbero rivolti all’interessato mediante specifici epiteti (cfr. ricorso, pag. 6). Le censure ricorsuali non sono pertanto atte a rimettere in discussione le corrette considerazioni formulate dalla SEM, né permettono di ravvisare, nel caso concreto, l’esistenza di motivi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi.

6.3.3 Successivamente, egli non può prevalersi neppure di una persecuzione riflessa a causa dei famigliari. In effetti, a tal riguardo, il Tribunale rammenta dapprima che la corresponsabilità familiare (Sippenhaft in tedesco), in quanto facoltà legale di impegnare la responsabilità di tutta una famiglia per un delitto commesso da uno dei suoi membri, non esiste in Turchia. Al contrario, può accadere che le autorità turche esercitino effettivamente delle pressioni e delle rappresaglie nei confronti dei membri della famiglia di una persona ricercata, sia allorché li sospettino di contatti stretti, sia con il fine di intimidirli e di assicurarsi che essi non intendano intraprendere delle attività politiche illegali. È inoltre più verosimile che tali pressioni siano esercitate allorché la persona ricercata o l'oppositore implicato sia impegnato in maniera significativa in un'organizzazione politica illegale. Tali violenze possono costituire una persecuzione riflessa determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi, ciò che deve tuttavia essere vagliato in ogni caso concreto (cfr. sentenza D-3014/2022 del 24 febbraio 2023 consid. 3.2 con ulteriori riferimenti citati). Nel caso in disamina, non emerge che il ricorrente abbia mai subìto gravi pregiudizi o misure dirette nei suoi confronti in ragione dei legami familiari invocati. Al contrario, dalle sue stesse dichiarazioni emerge che egli riconduce le asserite attenzioni delle autorità prevalentemente alla propria origine curda, piuttosto che all'attività o alla situazione dei propri familiari (cfr. atto SEM n. 16/17, D94). Inoltre, quanto ai familiari che il ricorrente indica quali all’origine delle asserite attenzioni delle autorità, dagli atti emerge che lo zio (…) sarebbe nel frattempo

deceduto, mentre i cugini avrebbero lasciato il PKK e, due di essi, risulterebbero essersi trasferiti all’estero (cfr. atto SEM n. 16/17, D71-D79). Mal si comprende, pertanto, per quale motivo le autorità turche dovrebbero nutrire un interesse nei confronti del ricorrente in ragione di tali legami familiari. Invero, il padre, i suoi (…) fratelli e (…) sorelle, nonché gli zii paterni e materni, risulterebbero tuttora residenti in Turchia senza che siano stati allegati problemi particolari con le autorità nei loro confronti (cfr. atto SEM n. 16/17, D37 e D41) e neppure risulta che i fratelli abbiano mai militato in partiti politici (cfr. atto SEM n. 16/17, D70). Non emergono quindi elementi concreti tali da lasciar presagire un rischio attuale e individualizzato di persecuzione riflessa nei suoi confronti. La doglianza ricorsuale secondo cui egli si sarebbe trovato nel mirino delle autorità turche soprattutto in ragione dell’esposizione politica della propria famiglia (cfr. ricorso, pag. 6), va pertanto respinta. Infine, non permettono di giungere a una diversa conclusione le censure secondo cui l’autorità inferiore avrebbe limitato la valutazione dell’intensità del rischio a una mera predisposizione futura, senza prendere in debita considerazione il documento che il ricorrente si sarebbe preposto di produrre, relativo alla cugina e dal quale emergerebbe un legame ancora più diretto tra loro, così come la circostanza che egli sarebbe giunto in Svizzera insieme alla moglie del cugino, già membro del PKK e oggetto di continue incursioni delle autorità presso la propria abitazione (cfr. ricorso, pag. 6). Difatti, da un lato, il documento relativo alla cugina non è stato prodotto, né nell’ambito della procedura di prima istanza né in sede ricorsuale, sicché non si comprende come la SEM avrebbe potuto prenderlo in debita considerazione nella propria valutazione e, dall’altro, la sola circostanza che il ricorrente sia giunto in Svizzera insieme alla moglie del cugino non è di per sé sufficiente a fondare un rischio concreto di persecuzione riflessa. Del resto, il ricorrente non spiega nemmeno in sede ricorsuale per quale motivo tale circostanza sarebbe rilevante ai fini dell’esistenza di un simile rischio nei suoi confronti.

6.3.4 Infine, per quanto concerne l’asserita procedura per propaganda a favore di un’organizzazione terroristica, anche si volesse lasciare aperta la questione dell’autenticità dei documenti prodotti dal ricorrente (cfr. ricorso, allegati 3 e 4; atto TAF n. 3) e, di riflesso, l’effettiva esistenza della procedura penale a suo carico, la cui attendibilità è ad ogni modo messa in discussione da diversi elementi agli atti, come la produzione esclusivamente in copia e tardiva dei documenti, senza indicazioni convincenti a giustificazione di tale produzione, l’assenza negli stessi di un’esposizione precisa dei fatti che avrebbero comportato l’apertura di detta procedura, nonché le dichiarazioni contraddittorie rese in sede di audizione, non si evincono comunque dei motivi d’asilo rilevanti. Infatti,

nella sua sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca. Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. Per definire l'esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre procedere ad un esame del caso concreto considerando la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo (cfr. sentenza E- 4103/2024 consid. 8.7). Nel caso concreto, dalla documentazione agli atti risulta che, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame (cfr. ricorso, pag. 6), il procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente è tuttora pendente in fase istruttoria, senza che sia stata pronunciata nei suoi confronti alcuna condanna per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica. I documenti prodotti quali “mandato di cattura” (cfr. ricorso, allegati 3 e 4) sono infatti da qualificarsi come una decisione di accompagnamento coattivo finalizzata unicamente all’interrogatorio dell’interessato e al suo successivo rilascio. Inoltre, anche se il Tribunale ritenesse veritiero che contro di lui sarebbero stati emanati dei mandati di accompagnamento coattivo rispettivamente di cattura ai fini

dell’interrogatorio, allo stato degli atti, rimane del tutto aperto l’esito. Invero, per il suddetto reato, non si sa all’ora attuale quale esito avrà la procedura giudiziaria aperta contro di lui, ovvero se il giudice competente riterrà fondata le accuse mosse contro di lui e se poi egli nel seguito (a causa di motivi rilevanti per l’asilo) verrà veramente condannato a delle pene (d’intensità rilevante ai sensi dell’asilo), nonché se tale decisione verrà effettivamente confermata dalle istanze ricorsuali turche (cfr. ex multis la sentenza del TAF D-4042/2024 del 16 ottobre 2024 consid. 7.2 con ulteriori rif. cit.). Il Tribunale ha difatti già più volte riconosciuto nella sua giurisprudenza come la possibilità per delle inchieste condotte per delitti

simili, di sfociare in una reale condanna penale della persona interessata, siano molto basse, rispettivamente basse (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 precitata consid. 8.3 seg. e consid. 9.2). Tale conclusione, nel suo caso appare essere vieppiù confermata dal fatto che per tale procedura non vi è stato alcun seguito recente. Il ricorrente ha inoltre dichiarato di non avere precedenti penali e neppure dispone di alcun profilo politico particolare, avendo indicato di non essere membro di alcun partito (cfr. atto SEM n. 16/17, D67 e D125). Pertanto, anche sotto il profilo della rilevanza, tale asserita procedura penale nei suoi confronti non è rilevante ai sensi dell’asilo.

6.4 Ne discende che le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte a modificare la valutazione effettuata dalla SEM in merito alla verosimiglianza dei motivi d’asilo addotti dal ricorrente ai sensi dell’art. 7 LAsi e alla rilevanza dei restanti motivi d’asilo addotti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l’autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (cfr. artt. 14 cpv. 1-2 e 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo.

8.

8.1 L’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell’art. 44 LAsi, dispone che l’esecuzione dell’allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Se una di queste condizioni non è adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

8.2 Giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, il ricorrente non può – per i motivi già enucleati – prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati

(cfr. art. 5 cpv. 1 LAsi). Non v’è inoltre motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), posta l’assenza di elementi in questo senso nella documentazione giudiziaria turca versata agli atti. Anche l’attuale situazione dei diritti umani nel Paese d’origine non risulta ostativo al suo rimpatrio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 12.4). L’esecuzione dell'allontanamento è pertanto ammissibile.

8.3

8.3.1 Secondo l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

8.3.2 Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdoturco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sudest del Paese dal luglio 2015 (in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van, per quanto riguarda le province di Hakkari e Sirnak cfr. la sentenza E-4103/2024 consid. 13.4), nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8).

8.3.3 Nel caso concreto, il ricorrente è giovane, ha frequentato (…) anni di scuola, ottenendo il relativo diploma, e dispone di esperienza professionale nel settore della produzione di (…), nonché di una solida rete familiare in patria, alla quale potrà appoggiarsi in caso di necessità (cfr. atto SEM n. 16/17, D26-D38). Inoltre, sebbene il ricorrente abbia dichiarato di soffrire di problemi psicologici e abbia reiterato tale allegazione anche in sede ricorsuale (cfr. ricorso, pag. 4), dagli atti non emergono elementi idonei a corroborare tali allegazioni. In particolare, la documentazione medica versata agli atti non evidenzia problematiche di natura psichica, né risulta che l’interessato si sia rivolto a un medico, né in Turchia né in Svizzera, per tale motivo (cfr. atto SEM n. 16/17, D11-14). Ad ogni modo, le menzionate problematiche di salute potranno essere pacificamente trattate anche in Turchia dove risulta possibile curare qualsiasi malattia, anche di natura psichiatrica (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-806/2024 del 5 marzo 2024 consid. 10.3.2; D-4498/2020 del 29 giugno 2023 consid. 6.5; E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4).

8.4 Infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).

8.5 Visto quanto precede, la decisione avversata va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento.

9. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è poi incorsa in un abuso del potere d’apprezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento. Il ricorso va quindi respinto.

10.

10.1 Avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali è divenuta senz’oggetto.

10.2 Essendo state le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole al momento dell’inoltro del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

10.3 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

11. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sara Miljanovic

Data di spedizione:

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.