F-6599/2026
F-6599/2026
Rubrum
Corte VI
Sentenza del 15 ottobre 2026
Composizione
Giudice Gregor Chatton, giudice unico, con l’approvazione della giudice Susanne Genner; cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…), alias A._______, nato il (…), alias Guinea, rappresentato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento decisione della SEM del 7 settembre 2026 / N (…).
Fatti
A.
A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) agosto 2026. Dalle ricerche intraprese dalla SEM nel sistema centrale d’informazione sui visti «CS-VIS», è risultato che il richiedente aveva ottenuto un visto da parte dei Paesi Bassi in data (…), valido dal (…) al (…).
A.b Poiché l’interessato ha asserito di essere minorenne, il colloquio personale svolto in data (…) agosto 2026 ai sensi dell’art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica iregolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 2024/1351 del 22.05.2024; di seguito: RAMM), è stato ritenuto dalla SEM non giuridicamente valido il (…) agosto 2026, comunicandolo al richiedente. Per questo motivo, si è quindi tenuta con l’interessato, sempre il (…) agosto 2026, una prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito: verbale RMNA). Successivamente, nella medesima data precitata, la SEM ha provveduto alla registrazione della modifica della data di nascita dell’interessato al (…) nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SI- MIC), con una menzione del carattere contestato del dato, così come comunicatogli dalla funzionaria incaricata della SEM alla fine del verbale RMNA.
A.c L’autorità inferiore, il 24 agosto 2026, ha presentato alle autorità olandesi preposte, una richiesta di presa in carico dell’interessato fondata sull’art. 29 par. 2 RAMM.
A.d Con scritto del 1° settembre 2026, il richiedente ha inviato alla SEM il suo supposto estratto di nascita originale datato (…).
A.e I Paesi Bassi hanno espressamente accettato la presa in carico dell’interessato, sempre sulla base dell’art. 29 par. 2 RAMM, il 3 settembre 2026.
B. Con decisione del 7 settembre 2026, notificata l’8 settembre 2026 (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-30/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato ed ha pronunciato il suo trasferimento verso i Paesi Bassi. Ha inoltre concluso che la data di nascita del richiedente nel SIMIC sia la seguente: (…), constatando altresì come un eventuale ricorso non abbia effetto sospensivo.
C. L’interessato ha impugnato, con ricorso del 15 settembre 2026, il summenzionato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), con richieste procedurali tendenti da un canto alla sospensione dell’esecuzione della decisione in via supercautelare e alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso e, d’altro canto, all’accoglimento dell’istanza d’assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha concluso all’annullamento della decisione impugnata, al ripristino della sua data di nascita nel SIMIC al (…), nonché che gli atti siano restituiti alla SEM affinché esamini la sua domanda d’asilo nell’ambito di una procedura nazionale, oppure, in subordine, che gli atti siano rinviati alla SEM per completamento istruttorio, in particolare per lo svolgimento di una perizia sull’età.
D. Il 16 settembre 2026, il Tribunale, ha pronunciato la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente, quale misura supercautelare.
Considerandi
1. Nel suo ricorso, l’insorgente ha chiesto esplicitamente la modifica della data di nascita presente nel SIMIC del (…), per fissarla al (…). Pertanto, il ricorso è stato inoltrato sia contro la decisione della SEM di non entrare nel merito della sua domanda d’asilo e d’allontanamento sia contro la data di nascita iscritta nel SIMIC. Tuttavia, riguardo alla richiesta di modifica della data di nascita presente nel SIMIC, non verrà deciso nella presente procedura, bensì viene aperta in merito a tale questione una nuova procedura di cui ai ruoli del Tribunale F-6763/2026. Oggetto della presente sentenza risultano quindi essere unicamente le cifre 1–4 del dispositivo della decisione impugnata.
2.
2.1 Il Tribunale è competente a trattare il presente ricorso e decide in modo definitivo sullo stesso (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]; art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 48 cpv. 1 lett. a–c, 52 cpv. 1 PA (RS 172.021) e 108 cpv. 3 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.2 Il ricorrente ha presentato la sua domanda d’asilo dopo il 12 giugno 2026. Pertanto, il RAMM si applica al caso concreto (cfr. art. 84 par. 1 e 85 RAMM).
2.3 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3.
3.1 Ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
3.2
3.2.1 Il ricorrente ha allegato, già al momento del deposito della sua domanda d’asilo in Svizzera, di essere minorenne, e contesta anche nel suo gravame la determinazione della SEM di ritenerlo invece maggiorenne.
3.2.2 Tale questione va esaminata preliminarmente, essendo la stessa rilevante nell’ambito della determinazione dello Stato responsabile per l’esame della domanda di asilo (cfr. art. 25 RAMM; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con rif. cit.). Appare tuttavia d’uopo rammentare che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l’asilo che incombe, in principio, l’onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l’interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati).
3.2.3 Per quanto riguarda innanzitutto il supposto estratto di nascita prodotto dall’insorgente in originale agli atti della SEM (cfr. supra lett. A.d. e n. 26/2), si rimarca dapprima come lo stesso risulti in realtà essere una decisione suppletiva a valere quale atto di nascita, e non propriamente un certificato di nascita originale come sostenuto nel ricorso dall’insorgente (cfr. p.to III/1, pag. 4). Tuttavia, anche si ritenesse tale documento autentico, checché ne dica l’insorgente nel suo ricorso, lo stesso non è in grado di sostenere la data di nascita da lui asserita. Invero, oltreché non essere un documento di viaggio o d’identità ai sensi dell’art. 1a lett. b o lett. c OAsi 1 (RS 142.311), il contenuto di tale documento getta maggiori dubbi sulla
verosimiglianza della data di nascita da lui allegata. Risulta difatti dal documento inoltrato, che questi sarebbe stato emesso in data (…), quindi successivamente alla presentazione della domanda d’asilo dell’insorgente in Svizzera (cfr. n. 26/2), allorché invece nel corso del verbale RMNA, egli ha asserito che già quando sarebbe stato in Guinea avrebbe avuto un certificato di nascita, con il quale si sarebbe identificato, prima di ottenere il passaporto nel suo Paese d’origine e che avrebbe potuto consegnare (cfr. n. 18/10, p.to 4.03 seg., pag. 7). Affermazioni, queste ultime, che all’evidenza risultano stridere con la data di registrazione del (…) della decisione suppletiva (che sarebbe stata adottata il […]) prodotta dall’insorgente dinanzi alla SEM. Altresì, non si evince in alcun modo dalla stessa, che il padre del ricorrente sarebbe deceduto già nel (…), come da lui invece affermato nel corso del verbale RMNA (cfr. n. 18/10, p.to 1.16.04, pag. 5), ciò che getta ulteriori dubbi circa la fedefacenza del contenuto di tale documento.
3.2.4 Proseguendo, alla stessa stregua dell’autorità inferiore e al contrario di quanto sostenuto nel ricorso dall’insorgente, anche il Tribunale ravvisa diverse incoerenze e vaghezze nelle dichiarazioni del ricorrente circa il passaporto con cui egli sarebbe espatriato ed avrebbe ottenuto il visto olandese. Difatti, a differenza di quanto allegato nel gravame, risulta che il ricorrente abbia sempre parlato di un unico passaporto autentico che egli avrebbe ottenuto, e non di due passaporti distinti come invece tenta di argomentare nel ricorso (cfr. p.to III/2, pag. 4). Egli ha invero affermato, su domanda specifica postagli, che il passaporto di cui si sarebbe occupata la madre, sarebbe stato il suo passaporto (cfr. n. 18/10, p.to 1.06, pag. 3; cfr. anche p.to 4.02, pag. 7). Tuttavia, se da un canto egli ha riferito di non saper nulla del passaporto contenente il visto olandese, poiché avrebbe organizzato tutto la madre (cfr. n. 18/10, p.to 1.06, pag. 3), e che l’avrebbe sempre tenuto la persona con la quale egli avrebbe viaggiato (cfr. n. 18/10, p.to 1.06, pag. 3); d’altro canto tali affermazioni risultano in contraddizione rispetto al fatto che la madre gli avrebbe consegnato il passaporto, che egli avrebbe ottenuto recandosi personalmente in un ufficio di polizia con la madre, per il prelevamento delle impronte digitali (cfr. n. 18/10, p.to 1.06, pag. 3). Non si spiega come egli non fosse a conoscenza della data di nascita presente nel passaporto (ovvero il […]) – che risulta peraltro stato emesso il (…), quindi ben prima del suo espatrio avvenuto nell’(…) del (…) (cfr. n. 10/2 e n. 18/10, p.to 2.01, pag. 6) – se egli ha comunque preso parte a tale processo e come da lui affermato risulta disporre di un’istruzione di base (cfr. n. 18/10, p.to 1.06, pag. 4 e p.to 1.17.04, pag. 5). Inoltre, un’ulteriore discrepanza al riguardo, la si rimarca alla fine del verbale RMNA, dove egli ha asserito che la persona che l’accompagnava, una volta giunto
in Svizzera: “Mi ha preso il passaporto e se n’è andato” (cfr. n. 18/10, p.to 5.02, pag. 8), ciò che lascia intendere come egli fosse stato perlomeno per un po’ di tempo in possesso dello stesso. Altresì, anche riguardo al visto olandese ottenuto, egli non ha saputo fornire alcun elemento concreto riguardo al rilascio dello stesso, allegando soltanto che avrebbe organizzato tutto la madre con la persona con la quale egli avrebbe viaggiato, senza neppure saper indicare di quale ambasciata si sarebbe trattato dove gli avrebbero prelevato le impronte digitali in B._______ (cfr. n. 18/10, p.to 2.05, pag. 6).
3.2.5 Per quanto poi si dia atto al ricorrente che egli abbia saputo indicare in alcuni momenti del suo verbale RMNA, delle date e quanti anni avesse (come circa la data del suo espatrio e quanti anni avesse all’epoca, cfr. n. 18/10, p.to 2.01, pag. 6; o ancora gli anni in cui avrebbe iniziato e terminato la scuola, nonché cominciato e finito di lavorare quale […], cfr. n. 18/10, p.to 1.17.04 seg., pag. 5); non si comprende però perché viste tali sue capacità di riportare alcune informazioni, la stessa precisione non la si ritrovi in alcun modo in altri suoi elementi biografici o inerenti ai suoi famigliari, già sufficientemente e correttamente descritti nella decisione impugnata (cfr. p.to I, pag. 5), alla quale si può pertanto rinviare onde evitare inutili ridondanze. In merito, le argomentazioni proposte nel gravame, non risultano in alcun modo esplicative di quanto precede e non sono quindi in grado di rimettere in discussione le conclusioni presenti in proposito nella decisione avversata.
3.2.6 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale, in un’attenta valutazione globale di tutti gli elementi presenti all’incarto, considera dunque fondata la valutazione di cui al provvedimento impugnato, e ritiene che non vi fosse in particolare alcuna necessità di ordinare una perizia medico-legale al fine di accertare la sua età anagrafica, così come invece richiesto dalla sua rappresentante legale alla fine del verbale RMNA (cfr. n. 18/10, p.to 9.01, pag. 10), e ribadito nel suo memoriale ricorsuale (cfr. p.to III/5 seg., pag. 5). Il Tribunale non può quindi che sottoscrivere la conclusione alla quale l’autorità resistente è giunta, in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, nel senso che il ricorrente non sia stato in grado di rendere verosimile la sua minore età. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovverossia viene considerato maggiorenne (cfr. supra consid. 3.2.2), ed egli non può a ragione avvalersi né delle disposizioni normative inerenti ai minorenni, né dell’applicazione in specie del principio della presunzione della minore età a cui si riferisce il ricorrente nella sua impugnativa (cfr. p.to III/4, pag. 5). Non si ravvede quindi in specie alcuna violazione dell’obbligo istruttorio (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il
principio inquisitorio DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) o di motivazione (dedotto dal diritto di essere sentito di cui agli art. 29 cpv. 2 Cost. e 35 cpv. 1 PA; cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 139 V 496 consid. 5.1, 138 I 232 consid. 5.1) da parte della SEM, come preteso invece a torto nel ricorso. Il fatto che il ricorrente non condivida le conclusioni dell’autorità inferiore non costituisce un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, ma riguarda la loro valutazione giuridica. La conclusione ricorsuale espressa in subordine dal ricorrente, di rinvio della causa alla SEM, deve pertanto essere respinta.
3.3 Visto quanto precede, poiché il ricorrente al momento della registrazione della domanda d’asilo non era minorenne, si applicano i criteri di competenza previsti agli artt. 26 segg. RAMM (cfr. art. 25 par. 1 RAMM a contrario).
4.
4.1 Nella misura in cui ciò sia ancora oggetto di controllo giurisdizionale da parte del Tribunale ai sensi dell’art. 43 par. 1 RAMM, si osserva dapprima che la SEM ha ritenuto, in conformità con il diritto, che i Paesi Bassi fossero in principio competenti a trattare la domanda d’asilo del ricorrente (cfr. p.to II, pag. 3 seg. della decisione impugnata). Del resto, il sistema d’asilo olandese, non offre motivo di ritenere che l’interessato, a seguito del suo trasferimento nei Paesi Bassi, sarebbe esposto ad un rischio effettivo di violazione dei suoi diritti fondamentali, tale da comportare un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000), in base al quale la competenza ai sensi dell’art. 16 par. 3 RAMM passerebbe (in ultima analisi) alla Svizzera. Inoltre – e nella misura in cui ciò sia ancora oggetto di controllo giurisdizionale da parte del Tribunale ai sensi dell’art. 43 par. 1 RAMM – non risultano ostacoli di diritto internazionale all’esecuzione del trasferimento dell’insorgente che obbligherebbero la Svizzera a esaminare la sua domanda d’asilo ai sensi dell’art. 35 par. 1 RAMM. Invero, alla stessa stregua della SEM, anche il Tribunale è d’avviso che in caso di trasferimento nei Paesi Bassi, il ricorrente non sarebbe esposto a gravi violazioni dei diritti umani ai sensi dell’art. 3 CEDU né verrebbe trasferito nel suo Paese d’origine in violazione del principio di non-respingimento, nonché che non sussistano indicazioni concrete che, in caso di trasferimento in tale Stato, egli sarebbe confrontato ad una situazione di emergenza esistenziale. Ciò vale anche tenendo conto del suo buono stato di salute, essendo che dagli atti non è ravvisabile alcun disturbo medico di cui l’insorgente soffrirebbe, vista l’assenza di qualsivoglia documentazione medica all’inserto. L’autorità inferiore ha quindi giustamente deciso, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di non entrare nel merito della domanda d’asilo del
ricorrente e ha pronunciato, in applicazione dell’art. 44 LAsi, il suo allontanamento verso i Paesi Bassi.
4.2 Quanto sostenuto dal ricorrente in sede di ricorso, non è neppure atto a modificare la correttezza dell’esito del provvedimento impugnato. Invero, vista la conclusione corretta alla quale l’autorità è giunta, circa l’inverosimiglianza della minore età asserita dall’insorgente, l’autorità inferiore non doveva procedere ad alcun esame individualizzato e concreto ai sensi dell’art. 23 par. 4 RAMM, motivando di conseguenza la decisione avversata, come ritenuto invece a torto nel ricorso. Neppure da questo profilo, e nella misura in cui ciò sia ancora oggetto di controllo giurisdizionale da parte del Tribunale ai sensi dell’art. 43 par. 1 RAMM, si ravvisa una violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 PA da parte dell’autorità inferiore.
5. Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell’insorgente tendenti alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, nonché all’esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 16 settembre 2026 decadono.
6. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria parziale, è respinta. Le spese processuali di fr. 750.– sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a TS-TAF [RS 173.320.3]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Dispositivo
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. La procedura relativa alla modifica dei dati nel SIMIC è separata dalla presente procedura e verrà trattata nella nuova procedura del Tribunale aperta ai ruoli F-6763/2026.
2. Il ricorso è respinto.
3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Gregor Chatton Alissa Vallenari
Data di spedizione: