Piano di quartiere Biraria

Procédure de plan de quartier · Grono

Document

Numéro
17.GDEf1
Type
Procédure de plan de quartier
Commune
Grono
Canton
Grisons
Niveau
Commune
En vigueur depuis
7 mars 2017

Carte

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Texte

3832_B_QP_Biraria.pdf

CANTÜNE DEl GRiGlONl

COMUNE Dl GRONO

PlANQ Dl QUARTlERE BlRÄRglÄ APPRÜVAZIONE ll lVlunicipio del Comune di Grono, riunitosi nella sua seduta del 7 marzo 2017

— —

-

richiamati gli art. 51 e ss. clella Legge cantonale sulla pianificazione del territorio e gli 16 e ss. dell’Ordinanza sulla pianificazione territoriale; richiamato iI decreto oli avvio della pianificazione di quartiere Biraria del13 - 17 luglio 2015;

considerata I’esposizione pubblica in base all’art. 53 della Legge cantonale sulla pianificazione territoriale e dell’art. 18 dell’Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Piano di quartiere Biraria a decorrere da! 30 settembre 2016 e per una durata di 30 giorni;

—

Afficher tout le texte

in applicazione dell’art. 19 dell'Ordinanza sulla pianificazione territoriale;

—

Costatato che le osservazioni inoltrate all’esposizione pubblica del 30 settembre 2016 sono

state ritirate,

decidle:

1. L’emanazione del piano di quartiere Biraria, Grono, composto da: Atti aggrovati

— — —

-

-

Regolamento del piano di quartiere, agosto 2016 Piano delle strutture, situazione 1:500, agosto 2016 Piano cli urbanizzazione 1:500, agosto 2016

Chiave ripartizione costi: a carico dei richiedenti

Sopraedificazione 1:500, agosto 2016

-

Sezione e a filo facciata 1:500, agosto 2016

-

Relazione agosto 2016

Atti informativi

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L’edificazione del piano di quartiere, Ia definizione degii spazi pubblici e dei percorsi pedonali devono essere coordinati, come durante [a fase di progettazione, dalio studio d’architettura Michele Arnaboldi. I costi reiativi al coordinamento sono a carico dei richiedenti.

3.

L’entrata in vigore delle suddette normative e dei piani inerenti il piano di quartiere Biraria

4.

La menzione, con la crescita in giudicato della presente decisione, del piano di quartiere

avverr‘a con ia crescita in giudicato della presente decisione.

Biraria nei Registro fondiario di Grono sulle particelle no. 443 - 444 — 445 — 446 — 1118.

5. La documentazione puö essere visionata presso Ia Cancelleria comune di Grono,

6.

Contro ia presente decisione ä possibile iI ricorso aI Tribunaie amministrativo dei Grigioni‚ Coira, entro 30 giorni dalla comunicazione.

7.

Comunicazione per raccomandata a:

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e:

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Banca Cantonale Grigioni, Immobilien, CP, 7002 Coira

Birreria Tognola SA, 6537, Grono

Pacciarelli SA, 6537 Grono

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Comunicazione

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Ufficio Registro Fondiario dei IV10esano, CRS, 6535 Roveredo

Studio d'architettura Michele Arnaboldi, Piazetta Franzoni 1, 6600 Locarno

Pubblicazione:

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Albi comunali

Portale Comune di Grono

Grono, 10 marzo 2017

MUNiCIPO Di GRONO

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II Sindaco: ll Segretario: Samu e I e Cen s i / /"”“”“‘\ Dario g; {3€ G \_‘„_ u__Pesenti ‚„_‚„?„g

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lVIICHELE ARNABOLDI ARCHITETTI SAGL, LOCARNO

CANTONE DEI GRIGIONI

COMUNE DI GRONO

Piano di quartiere Biraria Regolam'ento Agosto 2016

Esposizione pubblica 30 settembre / 30 ottobre 2016

Approvato dal Municipio iI II Sindaco:

- 7 MAR. 2017

GRONO / PQ Biraria, regolamento, agosto 2016

INDICE

B.

Art. 5

Art. 6 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Indice di sfruttamento Distanza dal confine e tra edifici

Lunghezza dell’edificio

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13 Balconi e terrazze

Altezza del fabbricato Struttura del tetto Configurazione del terreno Posteggi, autorimesse Carattere architettonico-paesaggistico, consulenza edilizia obbligatoria

C.

PIANO DELLE STRUTTURE

Art. 17 Ingombro degli edifici

D.

PIANO Dl URBANIZZAZIONE

Art. 20 Antenne

E.

Art. 23 RIPARTIZIONE DEI COSTI

Principio / chiave di ripartizione

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Scopo

Art. 19 Opere di urbanizzazione privata

39 autres articles

Art. 21 Acqua, canalizzazione

Art. 22 Diritti di attraversamento

Art. 24 Menzione a registro fondiario Antenne

Art. 25 Abrogazione o modifica

Art. 26 Commissione

Michele Arnaboldi architetti sagl, Locarno

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Art. 18 OUCDU‘IU'I

Art. 14 Scopo

Art. 15 Aree edificabili

Art. 16 Area verde

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PRESCRIZIONI GENERALI Diritto applicabile Perimetro del Piano di quartiere / disposizioni pianificazione Iocale Scopo del Piano di quartiere Contenuto del Piano di quartiere

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Pagina

A. Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 7 1

2

GRONO / PQ Biraria, regolamento, agosto 2016

II Municipio emana in base aII’art. 51 ssg. deIIa Legge cantonale su/la pianificazione

territoriale (LPTC) e aII’art. 9.3 deIIa Legge edilizia oomuna/e (LE) del 26 novembre

2000, approvato daI Governo iI 9 Iuio 2002 il “Piano di quan‘iere Biraria”.

A. PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1 Diritto applicabile

1.

Se non regoIati in modo speciale e complementare nel presente regolamento (prescrizioni partieolari), per tutti gli interventi edilizi aII’intemo deI perimetro del Piano di quartiere valgono Ie disposizioni deIIa Legge su/la pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC) e deIIa Legge edilizia comuna/e (LE).

Perimetro deI Piano di quartierel disposizioni PL

1.

Art. 2

II perimetro del Piano di quartiere e definito dal Piano del/e zone 1:2'000 del 26 novembre 2000, approvato dal Governo iI 9 Iuio 2002. Questo perimetro e

stato completato neIIa pubblicazione deIIa decisione di avvio deI Piano di

quan‘iere con Ia parceIIa no. 1118.

2.

Secondo iI Piano del/e zone tutte Ie particelle ad eccezione deIIa parcella no. 1118 si trovano neIIa zona ampliamento nucIeo 3. La parcella no. 1118 e assegnata aII’aItro territorio comunale.

3.

II Piano di quartiere Biraria comprende Ie seguenti parcelle:

Parcella no. 443

Superficie:

819 mq

Superficie:

615 mq

Superficie:

9427 mq

Parcella no. 444

Parcella no. 445

Parcella no. 446

Superficie: 484 mq Parcella no. 1118

Superficie: 137 mq

Scopo deI Piano di quartiere

1.

Art. 3 II “Piano di quartiere Biraria” regoIa Ia strutturazione e I’urbanizzazione del

rispettivo comprensorio. Esso mira ad un’utiIizzazione parsimoniosa del terreno e ad una sopraedificazione armoniosa daI punto dI vista architettonico. Michele ArnaboIdi architetti sagI, Locarno

GRONO / PQ Biraria, regoiamento, agosto 2016

3

Contenuto del Piano di quartiere

1.

Art. 4 li Piano di quan‘iere contiene i seguenti strumenti vincoianti per

ia realizzazione deiio stesso:

- Regoiamento del Piano di quartiere - Piano deiie strutture 1:500 — Piano di urbanizzazione 1:500

- Piano di sopraedificazione 1:500

- Sezioni a filo facciata 1:500

2.

Strumenti informativi utili per I’interpretazione dei precedenti: — Relazione

B. PRESCRIZIONI PARTICOLARI indice di sfruttamento

1.

Art. 5 Per i’indice di sfruttamento fanno stato i seguenti articoli deila Legge

edi/izia: 4.2 Schema del/e zone, 5.1 Indice di sfruttamento, 9.3 Prescrizioni edilizie app/icabi/i. L’indice di sfruttamento per Ia “zona ampliamento nuc/eo” ammo nta aiio 0.8. In base ali’art. 9.3 LE e ooncesso un aumento deii’indice di sfruttamento del 10%.

L’indice di sfruttamento appiicabiie su tutta ia superficie

ammonta a:

dei Piano di quartiere

IS = 0.8 +10% =0.88

2.

La parcella n. 445 beneficia di ulteriori 336 mq di terreno per iI caicol o deii’indice di sfruttamento per ie superfici precedentemente cedute ai comun e (contratto di cessione 18.10.1983).

Distanza dai confine e tra edifici

1.

Art. 6 Dai confini deli’area del Piano di quartiere, se non regoiato

diversamente, devono essere rispettate Ie distanze prescritte daiie Disposizioni di zona (art. 4.2

Schema del/e zone e art. 5.4 Distanze dai/e strade, dai boschi e dai corsi

d’acqua).

2.

Sono vincolanti Ie distanze minime tra gii edifici indicate nel Piano

Non si tiene in considerazione I’art. 75 Distanza deila LPTC.

del/e strutture.

Lunghezza dell’edificio

1.

Art. 7 La iunghezza massima degli edifici e fissata neI Piano del/e struttu

re.

Balconi e terrazze

1.

Art. 8

Balconi e terrazze sporgenti dai filo deila facciata non sono ammessi.

Aitezza dell’edificio

1.

Art. 9

Per i’altezza degli edifici fanno stato gii art. 5.6 e 9.3 deila LE. Micheie Arnaboldi architetti sagl, Locarno

4

GRONO / PQ Biraria, regoiamento, agosto 2016

in base all’art. 9.3 LE e concesso un aumento di 2.00 m. L’aitezza di ogni

fabbricato inciuso nei Piano di quan‘iere (edifici: 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6) corrisponde

aila media di tutti gli angoli esterni calcolata dal terreno naturale, come prescritto dail’art. 5.6 deila LE, e non deve superare i’aitezza di 12.50 m. Fa eccezione I’edificio 4C, ai quale possono essere apportate migliorie purche non venga aumentata Ia sua attuale altezza.

Art. 10 Struttura del tetto

Si appiicano ie disposizioni deli’art. 5.8 delia LE. Per gli edifici sono ammessi tetti piani o a 4 faide. Sui tetti piani sono ammessi spazi di accesso aIIa terrazza e spazi comuni di servizio che occupino al massimo iI 20% delia superficie del tetto.

Sui tetto possono essere definite delie terrazze; i parapetti devono rientrare nelle

altezze concesse.

La gronda perimetrale puö sporgere rispetto al perimetro dell’edificio principaie in modo da non alterare ia volumetria. II materiaie e ii colore deila copertura deve essere iI piü possibiie omogeneo per tutto ii Piano di quan‘iere. Edifici della stessa tipologia devono avere ia stessa copertura (materiale e colore): neIIo specifico I’edificio 3A deve avere le stesse caratteristiche deli’edificio SB, I’edificio 3C Ie stesse deii’edificio 3D.

Art. 11 Configurazione del terreno

1.

Valgono Ie disposizioni deli’art. 7.2 e dell’art. 10.8 della LE. Non vengono tenute in considerazione Ie disposizioni deli’art. 75 della LPTC.

Unitamente aIIa domanda di costruzione e da presentare un progetto di

sistemazione deIIe aree lungo Ia Strada Cantonale, in cui vengono definiti:

materiaii, arredi, tipo di alberatura, pavimentazione, eccetera.

Qualora si prevedesse un aliargamento delia Strada cantonale o delia strada coilettrice Via Oltra (Cobolenz) gli edifici interessati devono rispettare Ie distanze dal confine attuale ovvero quelio riportato neI Piano del/e strutture (non da quello modificato in seguito ad eventuali espropri).

Art. 12 Posteggi, autorimesse

1.

Le nuove costruzioni dovranno disporre di un numero di posteggi o autorimesse secondo l’art. 11.3 deila LE. L’autorimessa “nord-ovest” deve essere integrata sotto I’edificio 1, I’autorimessa

”sud—est” si trova alia base degli edifici del gruppo 3.

Per i posteggi estemi sono ammesse coperture leggere (pergolati). Micheie Arnaboldi architetti sagi, Locarno

GRONO / PQ Biraria, regoiamento, agosto 2016

4.

5

Le aree destinate a posteggi ed i relativi accessi sono indicate nel Piano

urbanizzazione e nei Piano del/e struttura.

5.

di

Le vie di acoesso ai posteggi devono rispettare le normative di visibilitä in vigore.

Carattere architettonico paesaggistico

1.

Art. 13 La consulenza edilizia e obbligatoria, a spese del committente e deve essere

interpeliata prima dell’inoltro del progetto definitivo.

2.

Unitamente alla domanda di costruzione dev’essere elaborato uno studio inerente ai colori e ai materiali impiegati, in particolare per Ie facciate con annessa relativa campionatura.

C. PIANO DELLE STRUTTURE Scopo

1.

Art. 14

II Piano del/e struttura si prefigge una ragionevole edificazione del terreno posto

nel

Piano di quartiere con particoiare

aii’abitabilita e aila struttura delie costruzioni. 2.

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—

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riguardo aii’aspetto architettonico,

In particolare iI Piano del/e struttura contiene Ie seguenti determ inazioni vincoianti:

Area per edifici

Area per autorimesse interrate

Area per parcheggi esterni Area per possibile ampliamento autorimessa / posteggi esterni

Area per eventuale carico — scarico, sosta auto

Entrata autorimesse / posteggi esterni

Entrate auto in caso di ampliamento autorimessa / posteggi esterni

Entrate pedonali

Area di carattere pubblico

Area verde Area con pavimentazione minerale, percorsi pedonali Area verde parcelle 444 e 443 Linee delie strutture Distanze minime tra edifici

Altezza massima degli edifici

Aree edificabili

1.

2.

Art. 15

Le costruzioni sono ammesse solo ali’interno delie aree edificabili.

Ali’interno del Piano di quan‘iere si differenziano tre tipi di aree edificabili: — Area per edifici

-

Area per autorimesse interrate Area per possibile ampliamento autorimesse interrate

Michele Arnaboldi architetti sagi, Locarno

6

GRONO / PQ Biraria, regoIamento, agosto 2016 Area verde

1.

Art. 16

L’area verde all’interno deI Piano di quan‘iere non ä edificabiIe. Questa superficie

e adibita prevalentemente a giardino. La formazione di aree di svago, dI gioco, e

di percorsi pedonali e possibile, da coordinare con un progetto dI Piano del

paesaggio Che deve essere presentato insieme alla domanda di costruzione. Ingombro degli edifici

1.

Art. 17 L’ingombro deII’edifIcio corrisponde aIIa base deIIa facciata proiettata. Con Ia

definizione degli ingombri degli edifici si vuoIe garantire un’edificazione omogenea, come descritto neIIa relazione aI capoverso “concetto architettonico”. Nel Piano del/e strutture si definisce I’ingombro massimo degli edifici, con un margine rispetto aI Piano di sopraedificazione.

EDIFICIO 1 L’edificio 1 ä composto da un volume unico, allineato con I’edificio esistente (edificio 4A). II posteggio seminterrato, situato aIIa base deII’edificio e Interrato rispetto a Via CantonaIe, ha I’accesso su Via aIIa Stazione (verso' nucleo Mota). L’aItezza massima concessa ä di 12.50 m (10.50 m + 2.00 m), come da LE. L’aItezza media di tuttI i

angoli esterni delI’edificio, caIcoIata daI terreno naturale, non deve superare I’aItezza data, come prescritto daII’art. 5.6 Altezza de/ fabbricato deIIa LE.

EDIFICIO 2

L’edificio 2 e composto da un volume unico, aIIineato con I’edificio esistente (edificio

4A) e collegato all’edificio esistente 4C. L’aItezza massima concessa ä di 12.50 m (10.50 m + 2.00 m), come da LE. L’aItezza media di tutti gli angoli esterni deII’edificio caIcoIata daI terreno naturaIe non deve superare I’altezza data, come prescritto daII’art. 5.6 Altazza de/ fabbrioato deIIa LE.

EDIFICI 3A, 38, 3C, 3D II gruppo di edifici 3 ä composto da quattro volumi: due con pianta quadrata (3C = 3D) e due con pianta rettangolare (3A = 38). L’aItezza massima concessa ä di 12.50 m (10.50 m + 2.00 m), come da LE. L’altezza media di tutti i angoli esterni deII’edificio, caIcoIata daI terreno naturale, non deve superare I’altezza data, come prescritto daII’art. 5.6 Altezza de/ fabbricato della LE.

EDIFICI 4A, 4B, 4C L’altezza massima concessa per gII edifici 4A e 4B e di 12.50 m (10.50 m + 2.00 m),

come da LE. L’aItezza media di tutti gli angoli esterni delI’edificio, caIcoIata dal terreno

naturale, non deve superare I’aItezza data, come prescritto daII’art. 5.6 Altezza del fabbricato deIIa LE. AII’edificio 4C possono essere apportate migliorie purchc‘e non venga aumentata Ia sua attuale altezza.

EDIFICI 5 e 6 L’aItezza massima concessa e di 12.50 m (10.50 m + 2.00 m), come da LE. L’aItezza media dI tuttI i angoli esterni delI’edificio, caIcoIata daI terreno naturale, non deve superare I’aItezza data, come prescritto dalI’art 5.6 Altezza del fabbricato deIIa LE. L’area sistemata a verde (parcelle 444 e 443) deve corrispondere ad almeno II 50% deII’area deIIa parcella.

MicheIe Amaboldi architetti sagl, Locarno

GRONO / PQ Biraria, regolamento, agosto 2016

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D. PIANO DI URBANIZZAZIONE Scopo

1.

Art. 18 Ii Piano di urbanizzazione definisce in modo vincolante ie particolaritä

deile infrastrutture nel comprensorio dei Piano di quan‘iere, stabilendone gli impianti per ii traffico e dei servizi tecnologici.

Opere di urbanizzazione privata

Art. 19

1.

La costruzione, Ia gestione e Ia manutenzione degli impianti di urbani zzazione privati sono a carico dei proprietari deile stesse.

2.

Gii accessi stradali, come pure gli accessi a autorimesse e posteg gi sono

3.

riportati nel Piano di urbanizzazione e neI Piano de/le strutture

La progettazione, Ia manutenzione e I’esecuzione sono a carico dei

proprietari

dei fondi compartecipi. La manutenzione viene regolata in un apposito regolamento.

Antenne

1.

Art. 20 L’ubicazione di antenne esterne, incluse Ie antenne paraboliche,

va sceita in modo da non pregiudicare Ie caratteristiche Iocali. E da prevedere Ia reaiizzazione di impianti oomuni.

Acqua, canalizzazione

1.

Per

i

condotti

Art. 21 progettati

viene

stabilita

I’ubicazione

generale.

Dopo

I’approvazione dei Piano di quan‘iere, i privati interessati fanno elaborare i

progetti di esecuzione. I proprietari toccati dai servizi tecnologici devono essere

ascoltati

prima

dell’approvazione

dei

progetti

di

esecuzione.

progettazione ed esecuzione sono a carico dei proprietari.

l

costi

di

2.

Di principio, Ie acque chiare provenienti da tetti o supen‘icie private vanno immesse direttamente nel terreno in modo appropriato. Questo puö avvenire tramite dispersione naturaie in aree prative o mediante pozzi filtranti , senza alcuna immissione su suolo pubblico. Questi impianti non devono provoc are inconvenienti o danni a terzi. E’ da rispettare iI PGS (Piano generale de/lo smaltimento).

3.

l condotti non compresi nel Piano di urbanizzazione di quartiere vengon o considerati come aiiacoiamenti privati e sono a carico dei singoli proprietari.

4.

Per I’allacciamento degli impianti alle condotte pubbliche vaigono Ie uiterior

i

disposizioni comunali.

Micheie Arnaboldi architetti sagl, Locamo

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GRONO / PQ Biraria, regolamento, agosto 2016

Art. 22 Diritti di attraversamento

L’eventuale natura dei percorsi ali’interno dei Piano di quartiere (diritti di 1. attraversamento, percorsi pubbiici, percorsi privati) dovra essere stabiiita fra i proprietari dei fondi ed iI Comune.

E. RIPARTIZIONE DEI COSTI

Art. 23 Principio l chiave di ripartizione

1.

Tutti i costi di pianificazione vanno addebitati aI proprietario delia particelia no. 445.

Per i costi di urbanizzazione i proprietari fondiari coinvoiti possono fissare 2. un’aitra chiave di ripartizione oppure un contributo forfettario.

F. DISPOSIZiONI FINALI

Art. 24 Menzione a registro fondiario

1.

L’autorita edilizia provvede ail’isorizione a registro fondiario (menzione) dei Piano di quan‘iere dopo ia sua entrata in giudicato, a carico dei mappali inclusi nei piano di quartiere.

2.

Una menzione a Registro fondiario va iscritta a carico dei mappaii inciusi nel Piano di quan‘iere.

Art. 25 Abrogazione o modifica

1.

Se ii Piano di quarflere non viene realizzato o se Ia situazione e mutata notevoimente da quando e stato emanato, ii Municipio, d’ufficio o su richiesta dei

proprietari fondiari, puö abrogare o modifioare integraimente o parzialmente ii Piano di quan‘iere. 2.

ii Municipio e obbiigato ali’abrogazione o aila modifica, se ii Piano di quan‘iere non corrisponde piü alle mutate norme di costruzione e pianificazione comunali.

3.

Le modifiche gia avvenute nel Registro Fondiario non vengono annuilate.

4.

Per I’abrogazione o ia modifica di piani di quartiere vaigono per analogia Ie prescrizioni secondo iI diritto di pianificazione cantonaie sull’attuazione e i’emanazione degli stessi nonche ie norme contenute nelia Legge edi/izia dei

Comune di Grono.

Commissione

Art. 26 1. Si richiede ia presentazione di una domanda di costruzione preiiminare da

sottoporre ad una commissione di accompagnamento. Taie commissione resta a disposizione nel periodo che precede Ia presentazione delia domanda di Micheie Arnaboldi architetti sagi, Locarno

GRONO / PQ Biraria, regolamento, agosto 2016

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costruzione e durante Ia realizzazione del progetto, a garanzia della qualitä delle scelte architettoniche e del disegno degli spazi verdi e a carattere pubblico.

Michele Arnaboldi architetti sagl, Locarno