Schutzzonen Acquadisc, Wasserversorgung Arvigo

Zones de protection des eaux souterraines · Calanca

Document

Numéro
2016_342
Type
Zones de protection des eaux souterraines
Commune
Calanca
Canton
Grisons
Niveau
Commune
En vigueur depuis
12 avr. 2016

Carte

55 éléments du plan, tirés des données du plan d'affectation du canton (geodienste.ch).Ouvrir la carte complète

Fichiers

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Texte

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II Governo del Cantone dei Grigioni

Die Regierung des Kantons Graubünden

La regenza dal chantun Grischun

Sitzung vom

Mitgeteilt den

Protokoll Nr.

12. April 2016

14. April 2016

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342

E®

Grundwasserschutzzonen der Quelle Acquadisc, Wasserversorgung Arvigo; Gemeinde Calanca Die Gemeinde Calanca, vormals Gemeinde Arvigo, hat dem Geologiebüro Muttoni & Beffa SA, Faido, den Auftrag erteilt, zur Sicherung der Trinkwasserqualität der Quelle Acquadisc detaillierte Grundwasserschutzzonen im Sinne von Art. 20 des Bundesge­ setzes über den Schutz der Gewässer vom 24. Januar 1991 (Gewässerschutzge­ setz, GSchG; SR 814.20) auszuarbeiten. Die Quelle dient der Trinkwasserversor­ gung der Ortschaft Arvigo. Das Amt für Natur und Umwelt (ANU) hat die Schutzzo­ nenausscheidung begleitet und im Rahmen der Vorprüfungen am 23. Juli 2012 und 8. März 2013 deren fachliche Richtigkeit bestätigt. Am 12. Januar 2016 hat der Gemeindevorstand Calanca, gestützt auf Art. 24 Abs. 1 und Art. 25 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom 8. Juni 1997 (Kantonales Gewässerschutzgesetz, KGSchG; BR 815.100), die detaillierten Grundwasserschutzzonen ausgeschieden. Er erliess die Schutzzonenpläne "Delimitazione zone di protezione S, sorgente Acquadisc; allegato nr. 006, 007, 008 e 009" vom 17. April 2013 und das Schutzzonenreglement "Regolamento per le zone di protezione per la sorgente 'Acquadisc', Arvigo".Sämtli­ che Unterlagen wurden vom 16. Juli 2015 bis 14. August 2015 öffentlich aufgelegt. Während der Auflagefrist ist eine Einsprache bezüglich den notwendigen Schutz­ massnahmen bei der Abwasserentsorgung der Maiensässe auf den Parzellen Nr. 514, 515 und 516 eingegangen. Die Einsprache wurde durch die Gemeinde Calanca am 6. Oktober 2015 abgewiesen.

2

Gemäss Art. 24 Abs. 2 KGSchG bedürfen die Schutzzonenpläne und das dazugehö­ rige Reglement der Genehmigung durch die Regierung. Dem ANU wurden folgende Unterlagen zur Genehmigung durch die Regierung eingereicht: • Schutzzonenpläne "Delimitazione zone di protezione S, sorgente Acquadisc; alle­ gato nr. 006, 007, 008 e 009", erarbeitet durch das Geologiebüro Muttoni & Beffa SA, Faido, vom 17. April 2013, erlassen vom Gemeindevorstand Calanca am 12. Januar 2016; • Schutzzonenreglement "Regolamento per le zone di protezione per la sorgente 'Acquadisc', Arvigo", erarbeitet durch das Geologiebüro Muttoni & Beffa SA, Faido, erlassen vom Gemeindevorstand Calanca am 12. Januar 2016;

o

• Hydrogeologischer Bericht "Rapporto idrogeologico, Delimitazione zone di prote­ zione S, Sorgenti Acquadisc e Bui da Lanza", erarbeitet durch das Geologiebüro Muttoni & Beffa SA, Faido, vom 11. April 2012, ergänzt am 23. August 2012. Das Amt für Raumentwicklung (ARE) wurde angehört. Das ARE hat keine Einwände aus raumplanerischer Sicht. Die Genehmigung der detaillierten Grundwasserschutz­ zonenausscheidung der Gemeinde Calanca ist mit der Auflage zu verbinden,dass im Rahmen der kommenden Ortsplanungsrevision, basierend auf der vorliegenden de­ taillierten Grundwasserschutzzonenausscheidung, Grundwasser- und Quellschutz­ zonen im Sinne von Art. 37 Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden vom 6. Dezember 2004 (KRG; BR 801.100) ausgeschieden werden. Dabei sind die Schutzzonen S1, S2 und S3 der detaillierten Schutzzonenausscheidung zusammen

(

und ohne Unterscheidung als neue Grundwasser- und Quellschutzzonen in den Zo­ nenplan respektive in die Zonenpläne zu überführen. Gemäss der Gebührenverordnung für den Umweltschutz vom 27. Oktober 1998 (BR 815.350) wird für die Genehmigung eine Gebühr erhoben. Die Gebühr wird dem Konto 4210001 /4260.3006 / Code G.1.2.10.0 gutgeschrieben. Gestützt auf Art. 24 Abs. 2 KGSchG, nach Einsichtnahme in die Unterlagen sowie auf Antrag des Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartements

3

beschliesst die Regierung: 1. Die Schutzzonenpläne "Delimitazione zone di protezione S, sorgente Acquadisc; allegato nr. 006, 007, 008 e 009" und das Schutzzonenreglement "Regolamento per le zone di protezione per la sorgente 'Acquadisc', Arvigo", beide vom Ge­ meindevorstand Calanca am 12. Januar 2016 erlassen, werden genehmigt. 2. Die Gemeinde Calanca wird angewiesen, die Grundbuchanmerkungen gemäss Art. 25 Abs. 1 des Schutzzonenreglements beim Grundbuchamt Registro Fondia­ rio del Moesano anzumelden. Dem Grundbuchamt werden die Schutzzonenplä­ ne, das Schutzzonenreglement und der hydrogeologische Bericht mit dem vor­ liegenden Regierungsbeschluss zugestellt. Das Grundbuchamt wird ersucht, der Gemeinde Calanca den Vollzug der Anmerkungen zu bescheinigen. 3. Die Gemeinde Calanca wird angewiesen, die Schutzzonenpläne und das Schutzzonenreglement den Eigentümern der betroffenen Parzellen gemäss Art. 25 Abs. 2 des Schutzzonenreglements auszuhändigen. Diese sind verpflich­ tet, allfällige Pächter, Mieter und Nutzniesser sowie andere Personen und Unter­ nehmen, die auf den Grundstücken Arbeiten ausführen, über die Nutzungsbe­ schränkungen und Schutzmassnahmen zu informieren. 4. Die Gemeinde Calanca wird angewiesen, bei der kommenden Ortsplanungsrevi­ sion, basierend auf der vorliegenden detaillierten Grundwasserschutzzonenaus­ scheidung, eine Grundwasser- und Quellschutzzone im Sinne von Art. 37 KRG auszuscheiden. Dabei sind die Schutzzonen S1, S2 und S3 der detaillierten Schutzzonenausscheidung zusammen und ohne Unterscheidung als neue Grundwasser- und Quellschutzzonen in den Zonenplan respektive die Zonenplä­ ne zu überführen. 5. Die künftige Gesetzgebung des Bundes bleibt ausdrücklich vorbehalten. Die Re­ gierung behält sich vor, die Genehmigung der Grundwasserschutzzonen zu wi­ derrufen, sofern die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nicht mehr gewähr­ leistet ist.

Den Kontrollorganen des Amtes für Natur und Umwelt und den vom Amt beauf­ tragten Personen ist jederzeit freier Zutritt zur Anlage und die Vornahme eigener Beobachtungen und Messungen zu gestatten. Gestützt auf Art. 1 Abs. 1 und Anhang 1 Teil 2 Ziff. 10 der Gebührenverordnung für den Umweltschutz wird eine Gebühr von Fr. 1000.erhoben. Dieser Betrag ist der Finanzverwaltung Graubünden, Chur, zu überwei­ sen (Konto 4260.4210001). Gegen den vorliegenden Regierungsbeschluss kann innert 30 Tagen seit der Mitteilung schriftlich Beschwerde an das Verwaltungsgericht, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Chur, erhoben werden. Der angefochtene Entscheid und allfälli­ ge Beweismittel sind beizulegen. Mitteilung unter Beilage der Schutzzonenpläne, des Schutzzonenreglements und des hydrogeologischen Berichts an die Cancelleria comunale di Calanca, Casa di Circolo, 6543 Arvigo; an den Circondario del registro fondiario del Moesano, 6535 Roveredo; an das Amt für Raumentwicklung und an das Amt für Natur und Umwelt (elektronisch); ohne Beilage an das Amt für Lebensmittel­ sicherheit und Tiergesundheit sowie an das Erziehungs-, Kultur- und Umwelt­ schutzdepartement. Namens der Regierung Der Kanzleidirektor: Der Präsident:

Dr. Chr. Rathgeb

Dr. C. Riesen

Schutzzonenreglement

Comune di Calanca Cantone dei Grigioni

(STEMMA NUOVO NON ANCORA APPROVATO)

Regolamento per le zone di protezione per la sorgente "Acquadisc", Arvigo

Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient

2

REGOLAMENTO PER LE ZONE DI PROTEZIONE PER LA SORGENTE "ACQUADISC", FRAZIONE DI ARVIGO (COMUNE CALANCA) In base all'art. 20 della Legge federale sulla protezione delle acque (Legge sulla protezione delle acque, LPAc) de l 24 gennaio 1991 nonché all'art. 24 della Legge d'introduzione alla Legge federale sulla protezione delle acque (Legge cantonale sulla protezione delle acque, LCPAc) dell'8 giugno 1997, il Comune di Calanca emana il seguente Regolamento sulle zone di protezione: 1

Disposizioni generali

Art. 1

1 II presente Regolamento stabilisce le limitazioni e misure protettive necessarie

Scopo, per la protezione delle acque freatiche. campo di 2 Le m isure di protezione fanno stato per le aree precisate nei piani per la prote­ validità zione delle acque, scala 1:10'000 e 1:2'000.

Art. 2

1II Municipio è competente per l'esecuzione del Regolamento.

Competenza

2 Se

sorgono dubbi o controversie, l'Ufficio per la natura e l'ambiente decide sull'ammissibilità di edifici, impianti e utilizzazioni nonché sulle misure di prote­ zione da adottare dopo aver consultato l'Ufficio per la natura e l'ambiente.

3 Nelle zone di protezione dell'acqua freatica "la costruzione e la modificazione di

edifici e impianti come pure l'esecuzione di lavori di scavo, di sterro e simili ne­ cessitano di un'autorizzazione cantonale" (art. 19 cpv. 2 LPAc).

Art. 3

zona di protezione dell'acqua freatica (Zona S) comprende le seguenti aree Definizioni parziali:

1 La

- Area di captazione: - Zona di protezione più ristretta: - Zona di protezione più ampia:

Zona SI Zona S2 Zone S3

2 La

Zona SI è intesa a garantire che nessuna sostanza pericolosa per le acque possa giungere nella captazione.

3 La Zona S2 deve assicurare che grazie ai processi di depurazione biologici, chi­

mici e fisici l'acqua freatica venga depurata nel sottosuolo in modo da risponde­ re alle esigenze della legislazione sugli alimentari concernenti l'acqua potabile ineccepibile. 4 La Zona

S3 deve assicurare che le sostanze non degradabili o difficilmente de­ gradagli che giungono nell'acqua freatica possano essere liquefatte e/oppure lasciate giacere fino a quando risultino ridotte a u n tasso privo di pericoli. Que­ sta zona costituisce infatti una vera e propria zona tampone tra la Zona S2 e l'acqua freatica che la circonda.

3 2

Disposizioni per la Zona S3

I.

Utilizzazione agricola e forestale nonché per il giardinaggio, con­ cimazione, uso di sostanze pericolose per l'ambiente

Art. 4

1 L'uso agricolo, forestale e per il giardinaggio del suolo è consentito nella misura

Utilizzazione in cui non venga limitato dalle seguenti disposizioni. agricola, fore­ 2 Scegliendo le culture e i metodi adeguati di coltivazione si deve garantire che stale e per il giardinaggio in ogni momento una parte quanto mai notevole del suolo risulti coperta di ve­ getazione.

3 Se il livello dell'acqua freatica risulta assai elevato oppure se l'acqua

fuoriesce in superficie (umificazione, paludi) le aree colpite devono venir recintate duran­ te il periodo della coltivazione. In queste aree non è permesso pascolare.

4 Le piazzole per il deposito di legname sono consentite. Se la

legna depositata deve essere trattata con mezzi protettivi, occorre adottare misure edili che im­ pediscano l'infiltrazione e il trascinamento nel sottosuolo.

Art. 5 1 Le cisterne per liquame e i letamai (su platea

per letame o direttamente sulla Deposito e cisterna) sono consentiti soltanto dentro o presso le stalle. L'impermeabilità dei spargimento contenitori deve essere controllata ogni 5 anni. Iverbali del controllo, termina- di concime to quest'ultimo, devono essere consegnati al Comune.

2 II deposito intermedio di concime sui campi (su suolo naturale non protetto) e

l'ammucchiamento di materie di compostaggio non sono ammessi. 3 Per

le parcelle concimate si deve allestire un piano di concimazione adeguato all'ubicazione e consono alle Direttive „Basi per la concimazione nella coltiva­ zione agricola e foraggera" e la concimazione deve essere effettuata in confor­ mità alle stesse (le indicazioni in merito vengono fornite dai Servizi di consu­ lenza agricola). Le piante possono essere concimate esclusivamente durante il loro periodo di crescita. Una copia dei piani di concimazione deve essere conse­ gnata al Comune senza esservi esplicitamente invitati.

4 II concime di fattoria liquido può essere sparso soltanto quando si può esclude­

re che esso possa affluire superficialmente alla captazione. 5 Nelle zone con un livello elevato dell'acqua

freatica oppure là dove di tanto in tanto l'acqua esce in superficie (p.e. paludi, punti umidificati) non è permesso concimare.

Art. 6

1 Per l'uso di prodotti fitosanitari fa stato l'Ordinanza sulla protezione dei vegeta-

Uso di mezzi per il trat­ tamento del­ 2 L'uso di prodotti per la protezione del legno oppure il deposito di legno trattato le piante e è ammesso soltanto in combinazione con misure edili per evitare la dispersione per la prote­ o il dilavamento. zione della legna li.

4 II.

Edifici e impianti

Art. 7 Edifici indu­

striali e arti­ pericolo per l'acqua freatica. gianali non­ 2 Non sono ammessi montaggi che riducono il volume di raccolta oppure la se­ ché altri im­ zione di passaggio della conduttura dell'acqua freatica. pianti 3 II Municipio decide, dopo aver consultato l'Ufficio per la natura e l'ambiente, se siano ammissibili altri impianti (quali teleferiche, impianti d'innevamento ecc.) e quali misure vadano prese a protezione dell'acqua freatica. 1 E' vietato edificare edifici industriali o artigianali su terreni che costituiscono un

Art. 8

impianti di ogni genere destinati alla depurazione delle acque di scarico Impianti per (contenitori, tubi ind. l'allacciamento di case, pozzi di controllo ecc.) devono la depurazio­ essere a tenuta stagna, di modo che le acque di scarico non possano in alcun ne delle acque caso fuoriuscire e infiltrarsi. Gli impianti devono essere controllati in quanto a di scarico tenuta stagna, sia immediatamente dopo la loro realizzazione che regolarmente ogni 5 anni, I verbali del controllo, dopo che quest'ultimo sia stato effettuato, devono essere consegnati al Comune senza esservi esplicitamente invitati.

1 Gli

2 Le a cque di scarico inquinate non possono essere fatte infiltrare. Ne fa eccezio­

ne l'infiltrazione di acque dai tetti non inquinata attraverso uno strato di suolo coperto di vegetazione.

Art. 9

strade, le piazze, i parcheggi nonché i sentieri agricoli e forestali aperti al Impianti del traffico motorizzato generale devono essere sistemati dotandoli di uno strato a traffico tenuta stagna in modo tale che vengano raccolte tutte le acque di scarico pro­ venienti dalla strada e portate fuori dall'area di protezione delle acque. Lo spargimento non può essere effettuato in superficie.

1 Le

2 Sui sentieri agricoli e forestali chiusi al traffico motorizzato generale e che non

sono dotati di copertura a tenuta stagna, si deve provvedere a che l'acqua di scarico prodotta su di loro possa penetrare nel sottosuolo soltanto con ritardo, di modo che in caso di incidenti con liquidi pericolosi per le acque resti tempo sufficiente per prendere le misure del caso.

Art. 10 1 Sono ammessi i seguenti impianti per l'esercizio e il deposito di liqui-

di pericolosi per la acque: - Confezioni con un volume totale massimo di 450 I per ogni opera di protezione; - I serbatoi accessibili fino a un volume totale di 30 m3 per ogni opera di protezione, ammesso che contengano soltanto olio com­ bustibile e diesel destinati al rifornimento energetico per un mas­ simo di due anni dell'edificio o dell'azienda del titolare, come pure le tubazioni e le piazzole di rifornimento scontornate che ne fanno parte; - Gli impianti aziendali contenenti liquidi pericolosi per le acque fino a un vo­ lume utile massimo di 2'000 I. 2 Tutti gli impianti richiedono misure di sicurezza che garantiscano il facile accer­

tamento delle perdite di liquidi e la ritenzione dei liquidi fuoriuscenti.

Impianti per il deposito di liquidi perico'os' Per 'e ac~ c,ue

5

Art. 11 1 Non sono ammesse modifiche del terreno occorrenti per un provvisorio allonta-

Modifiche del namento del suolo superficiale, a m eno che esse non contribuiscano a migliora- terreno, depo­ re la protezione dell'acqua freatica. siti di materia­ le, discariche li deposito di materiale, le discariche e i cimiteri non sono ammessi. e cimiteri

3

Disposizioni per la Zona S2

Art. 12

Nella Zona S2 fanno stato le norme della Zona S3, nella misura in cui non risul- Principio tino inasprite tramite le disposizioni qui di seguito precisate.

Utilizzazione agrìcola e forestale nonché per il giardinaggio, con­ cimazione e uso di sostanze pericolose per l'ambiente

16 autres articles

Art. 13

1 Non sono ammessi colture agricole e forestali intense né giardini di piccole di­

mensioni.

Art. 14

1 Le cisterne per II liquame e i letamai non sono ammessi. 2 Lo spargimento di concime di fattoria liquido non è consentito.

Utilizzazione agricola e fo­ restale nonché per il giardi­ naggio del suolo Deposito e spargimento di concime

Art. 15

1 L'uso di mezzi per la protezione del legno non è consentito.

Uso di fitofarmaci e di mez­ 2 Sulle piazzole di deposito della legna non è consentito utilizzare mezzi di prote­ zi per la prote­ zione per la legna di qualsiasi genere. zione della legna

II.

Costruzioni e impianti

Art. 16

1 La costruzione di nuovi edifici e impianti non è ammessa. Per m otivi importanti

Costruzioni e l'autorità può concedere deroghe se può essere esclusa una minaccia allo sfrut- impianti tamento dell'acqua potabile.

2 Per gli edifici e impianti esistenti valgono gli articoli 23 e 24 a pag. 6 del pre­

sente regolamento.

6

Art. 17 1 Gli impianti di

ogni genere per la depurazione delle acque di scarico non sono Impianti per la ammessi, salvo che siano indispensabili per proteggere l'acqua freatica. depurazione delle acque di 2 Se per comprovati motivi inerenti al dislivello non è possibile evitare di far pas­ scarico sare le tubazioni per le acque di scarico attraverso la Zona S2 il Municipio, do­ po aver consultato l'Ufficio per la natura e l'ambiente può autorizzare eccezio­ nalmente la posa di tali tubazioni. In questi casi si devono adottare misure di sicurezza che consentano l'immediata constatazione di perdite e la ritenzione di liquidi fuoriuscenti (p.e. gallerie di linea, tubazioni doppie, tubazioni a parete doppia). 3 Le infiltrazioni di qualsiasi genere sono proibite.

Art. 18

impianti del traffico aperti alla circolazione motorizzata generale non sono Impianti del ammessi nella Zona S2. Se la conduzione di una strada attraverso la S2 com- traffico provatamente non può essere evitata, in virtù delle Direttive concernenti le mi­ sure per la protezione delle acque in sede di costruzione della strada occorrerà adottare qualsiasi provvedimento che possa escludere la possibilità di inquina­ mento dell'acqua freatica.

1 Gli

2 Le strade agricole e forestali sono ammesse nella misura in cui servano esclusi­

vamente alla circolazione adiacente indispensabile per l'economia agricola e fo­ restale nonché alle esigenze della fornitura di acqua potabile.

Art. 19

Sono ammessi soltanto i contenitori accessibili che servono esclusivamente al Impianti per il trattamento dell'acqua, come pure le tubazioni e piazzole di rifornimento acces- deposito di lisibili che ne fanno parte. quidi pericolosi per le acque 4

Disposizioni per la Zona SI

Art. 20 1 Nella

Zona SI sono ammessi soltanto utilizzazioni, costruzioni e impianti che servono all'estrazione d'acqua.

2 E' ammesso adoperare un prato non concimato non usato per il pascolo e dove

l'erba viene tagliata (se del caso con abbandono dell'erba tagliata). 5

Misure di protezione durante le costruzioni

Art. 21

Se nelle zone di protezione si devono eseguire lavori edili, nella licenza edilizia Realizzazione devono tra l'altro venir inseriti i seguenti oneri: di costruzioni - Le acque di scarico provenienti dai WC di cantiere devono essere accumulate e smaltite in un adiacente impianto adatto di depurazione. - Le piazzole per gli impianti addetti alla miscelazione e al travaso di calcestruz­ zo devono essere drenati in modo da impedire l'infiltrazione delle acque di scarico.

7

- Le macchine edili di sera e durante i fine settimana devono essere depositate lontane dalla fossa di scavo. La pulizia, la riparazione e il rifornimento delle macchine e dei veicoli possono essere effettuati soltanto su un luogo protetto. - Tutte le sostanze pericolose per le acque possono essere depositate all'interno della zona di protezione esclusivamente in vasche con un volume di capienza del 100%. - Il travaso delle sostanze pericolose per le acque (oli, combustibili, detersivi ecc.) deve aver luogo su un luogo protetto (p.e. vasca di calcestruzzo, piazzola a t enuta stagna e coperta). - Sul cantiere si deve depositare una quantità di leganti per l'olio corrispondenti alla quantità di olio depositato. - Nelle zone di protezione SI e S2 i casseri e le pareti di palancolata posso es­ sere trattati soltanto con lubrificanti degradabili. - I rifiuti edili di ogni genere (solidi e liquidi) devono essere eliminati e smaltiti a n orma di legge. 6

Disposizioni penali

Art. 22

Le contravvenzioni commesse intenzionalmente o per negligenza contro il pre- Contravvenzi sente Regolamento e contro le Disposizioni emanate in base allo stesso vengono oni - se non sono assoggettate alla legislazione della Confederazione o del Cantone - punite con una multa fino a fr. 5'000.—. Se i l colpevole ha agito per avidità di guadagno, il limite massimo della multa può essere superato. Competente per la prosecuzione e il giudizio delle contravvenzioni è il Municipio. Una contravvenzione cade in prescrizione in un anno, la punizione dopo due an­ ni. Gli art. 6 e 7 della Legge federale sul diritto penale amministrativo valgono per analogia per le contravvenzione al presente Regolamento. Disposizioni finali

Art. 23

Le esistenti utilizzazioni agricole e forestali che non rispondono alle disposizioni del presente Regolamento, devono essere abrogate entro e non oltre un periodo di vegetazione successivo all'emanazione dello stesso. In motivati casi di durezza il Municipio può, dopo aver consultato l'Ufficio per la natura e l'ambiente, se del caso fissare un adeguato periodo di transizione.

Disposizioni transitorie 1. Utilizzazioni esistenti

Art. 24

Le costruzioni e gli impianti esistenti devono essere risanati alla prima occasione 2. Costruzione che si presenta, di regola in seguito alla prossima trasformazione, al più tardi di impianti esi­ comunque entro cinque anni dall'emanazione del Regolamento sulle misure di stenti protezione e precisamente in modo tale da non mettere in pericolo l'acqua freati­ ca.

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Art. 25 1 Le limitazioni del possesso effettuate sulla base del presente Regolamento de-

Menzioni nel vono essere annotate nel Registro Fondiario. L'Ufficio del Registro Fondiario del Registro FonMoesano viene incaricato e autorizzato a menzionare dette limitazioni della diario proprietà sui rispettivi fogli del Registro sotto il lemma "Zona pubblica di prote­ zione della sorgente Acquadisc".

2 Sono interessate del tutto o in parte le seguenti parcelle:

Zona di protezio­ ne captazione Acquadisc SI

No. parcella Totalmente incluse

536.

Parzialmente incluse 380, 501, 502, 505, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 517, 518, 519, 537, 538, 765, 797. 380, 500, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 514, 515, 529, 530, 539, 540, 541, 542, 548, 557, 558, 559, 560, 570, 571, 572, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 630, 638, 762, 773, 780.

SII

SUI

Parcelle interessate

380, 502, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 524, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 570, 571, 572, 573, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 615, 616, 630, 631, 632, 633, 634, 638, 651, 652, 665, 667, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 780, 787, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 797.

3 All'Ufficio del Registro Fondiario del Moesano insieme al Regolamento sulle zone

di protezione viene consegnato un piano delle zone di protezione approvato dal Governo. 4 II presente Regolamento

viene consegnato anche ai Proprietari dei fondi inte­ ressati. Quest'ultimi sono tenuti a informare i loro eventuali affittuari sulle limi­ tazioni della proprietà connesse con la delimitazione delle zone di protezione e sulle misura da adottare.

Art. 26

1 La qualità dell'acqua di sorgente captata deve essere controllata regolarmente,

da 4 a 6 volte all'anno.

Sorveglianza della qualità

9 2 Se nonostante l'osservanza di tutte le misure di protezione l'acqua di sorgente

captata non risponde alle norme sull'acqua potabile, il Regolamento deve esse­ re rìelaborato.

Art. 27

Le e ventuali rivendicazioni d'indennità presentate dai Proprietari interessati ven- Indennità gono giudicati in base all'art. 98 delle Legge sulla pianificazione del territorio.

Art. 28

Il presente Regolamento e il relativo piano delle zone di protezione entrano in Entrata in vivigore dopo la loro approvazione da parte del Governo del Cantone dei Grigioni. gore 8

Approvazione

Pubblica esposizione dal:

16 luglio 2015

al:

14 agosto 2015

da parte del Municipio del Comune di Calanca emanata in data: 12 gennai

COMUNE CALANCA Il Sindaco del Comune: La Se gretaria del Comune:

Approvato dal Governo del Cantone dei Grigioni in data: ..12..VI...>..ß.P..^