Vente aux enchères d'immeubles dans le cadre de la poursuite André Candolfi
Vente aux enchères d'immeubles dans la poursuite · Tessin · 24 nov. 2023
Publication
- Type
- Vente aux enchères d'immeubles dans la poursuite
- Canton
- Tessin
- Publié
- 24 nov. 2023
- Enchères le
- 20 févr. 2024
- Publié par
- Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Via della Posta 9, 6600 Locarno
- Numéro de publication
- SB01-0000003220
- Publié jusqu'au
- 24 nov. 2026
Parties
Débiteur
né·e le 23 nov. 1963 · originaire de Onsernone · Via Arbigo 8, 6616 Losone
Texte
- Remarques
- Le condizioni d'incanto e l'elenco oneri sono esposti a partire dal termine indicato sopra: - presso l'Ufficio di esecuzione di Locarno; - sul sito online: www.ti.ch/aste.
- Voies de droit
- Si richiama espressamente l’attenzione sulla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) e sull'ordinanza sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (OAFE).<br /> I diritti che non sono stati fatti valere entro i termini non possono partecipare alla somma ricavata dalla realizzazione, a meno che non siano iscritti nei registri pubblici. Parimenti i creditori che vantano un pegno manuale su titoli di pegno gravanti il fondo sono tenuti ad annunciare i propri crediti pignoratizi. Si fa inoltre riferimento alle condizioni d'incanto.<br />Pubblicazione secondo gli art. 133, 134, 135, 138 LEF e l’art. 29 del RFF del 23 aprile 1920.
- Auction objects
- <p>Fondo base n. 1841 RFD di Losone:<br/>Ubicazione: Crué <br/>d m² 420 giardino <br/>e m² 53 piazzale <br/>A m² 110 edificio <br/>B m² 36 edificio <br/>C m² 42 tettoia <br/></p><p>Valore di stima ufficiale del fondo 1841: CHF 417'192.00<br/>Valore di stima peritale del fondo 1841: CHF 1'200'000.00<br/></p>
- Location
- Ufficio di esecuzione, sala conferenze A, al pianterreno dello Stabile Amministrativo, Via della Posta 9, 6600 Locarno
- Office
- Ufficio esecuzione di Locarno Settore immobiliare Sopraceneri Via della Posta 9 6600 Locarno
- Autres voies de droit
- I creditori ipotecari e creditori di oneri fondiari sono diffidati ad annunciare alI’Ufficio, entro il termine sotto indicato, le loro pretese sul fondo, specialmente quelle per interessi e spese, precisando se il credito garantito da pegno è scaduto o denunciato, per quale importo e la data. Le pretese non notificate entro il termine previsto saranno escluse dal riparto ove o in quanto non risultino dal registro fondiario. I terzi ai quali è stato dato in pegno un titolo ipotecario devono specificare, a loro volta, I’importo del credito garantito da pegno. Entro il termine per le insinuazioni devono pure essere annunciate tutte le servitù sorte prima del 1912, sotto il regime del vecchio diritto cantonale, e che non sono state iscritte nel registro fondiario. Le servitù notificate non saranno opponibili agli acquirenti in buona fede del fondo gravato, a meno ch‘esse, secondo il Codice civile, producano effetti di natura reale anche in assenza di iscrizione nel registro fondiario. Infine devono essere annunciati i diritti che gravano il fondo come tale.