Vente aux enchères d'immeubles dans le cadre de la poursuite Andrea Erba

Vente aux enchères d'immeubles dans la poursuite · Tessin · 21 mars 2025

Publication

Type
Vente aux enchères d'immeubles dans la poursuite
Canton
Tessin
Publié
21 mars 2025
Enchères le
10 juin 2025
Publié par
Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Via della Posta 9, 6600 Locarno
Numéro de publication
SB01-0000004072
Publié jusqu'au
21 mars 2028

Parties

Débiteur

né·e le 18 sept. 1980 · originaire de Locarno · Via Breganzona 10a, 6900 Lugano

Texte

Remarques
Le condizioni d'incanto e l'elenco oneri sono esposti a partire dal termine indicato sopra: - presso l'Ufficio di esecuzione di Locarno; - sul sito online: www.ti.ch/aste.
Voies de droit
Si richiama espressamente l’attenzione sulla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) e sull'ordinanza sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (OAFE).<br /> I diritti che non sono stati fatti valere entro i termini non possono partecipare alla somma ricavata dalla realizzazione, a meno che non siano iscritti nei registri pubblici. Parimenti i creditori che vantano un pegno manuale su titoli di pegno gravanti il fondo sono tenuti ad annunciare i propri crediti pignoratizi. Si fa inoltre riferimento alle condizioni d'incanto.<br />Pubblicazione secondo gli art. 133, 134, 135, 138 LEF e l’art. 29 del RFF del 23 aprile 1920.
Auction objects
<p>Fondo base n. 1301 RFD di Locarno<br/>Ubicazione: Roncaccio</p><p>A m² 57 EDIFICIO<br/>NE m² 467 SUPERFICIE NON EDIFICATA<br/>- HUMUS<br/>- RIVESTIMENTO DURO</p><p><br/><br/>Valore di stima ufficiale complessivo: CHF 206'548.00<br/></p><p>Valore di stima peritale complessivo: CHF 590'000.00<br/><br/><br/></p>
Location
Ufficio di esecuzione, sala conferenze A, al pianterreno dello Stabile Amministrativo, Via della Posta 9, 6600 Locarno
Office
Ufficio esecuzione di Locarno Settore immobiliare Sopraceneri Via della Posta 9 6600 Locarno
Autres voies de droit
I creditori ipotecari e creditori di oneri fondiari sono diffidati ad annunciare all'Ufficio, entro il termine sotto indicato, le loro pretese sul fondo, specialmente quelle per interessi e spese, precisando se il credito garantito da pegno è scaduto o denunciato, per quale importo e la data. Le pretese non notificate entro il termine previsto saranno escluse dal riparto ove o in quanto non risultino dal registro fondiario. I terzi ai quali è stato dato in pegno un titolo ipotecario devono specificare, a loro volta, I'importo del credito garantito da pegno. Entro il termine per le insinuazioni devono pure essere annunciate tutte le servitù sorte prima del 1912, sotto il regime del vecchio diritto cantonale, e che non sono state iscritte nel registro fondiario. Le servitù notificate non saranno opponibili agli acquirenti in buona fede del fondo gravato, a meno ch‘esse, secondo il Codice civile, producano effetti di natura reale anche in assenza di iscrizione nel registro fondiario. Infine devono essere annunciati i diritti che gravano il fondo come tale.