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Memorandum d’accordo per l’applicazione dell’Art. 15 della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici Conchiuso il 14 dicembre 1960

RU 1961 913

Traduzione

(Stato 30 settembre 1961)

L’articolo 15 della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (detta di seguito «Convenzione») prevede che le decisioni, raccomandazioni e risoluzioni (dette di seguito «atti») dell’Organizzazione europea di cooperazione economica per essere applicabili, dopo l’entrata in vigore della Convenzione devono essere approvate dal Consiglio dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (detto di seguito «Consiglio»).

Conformemente a una risoluzione adottata alla riunione ministeriale del 22–23 luglio 1960, è stato istituito un Comitato preparatorio incaricato di proseguire l’esame degli atti dell’Organizzazione europea di cooperazione economica, di determinare gli atti dei quali è opportuno raccomandare l’approvazione al Consiglio e di proporre, se è il caso, le modificazioni necessarie intese ad adeguare detti atti alle funzioni dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici.

Durante questa riunione ministeriale, è stato convenuto che dovesse esserci il massimo di certezza circa l’approvazione da parte del Consiglio degli atti dell’Organizzazione europea di cooperazione economica conformemente alle raccomandazioni del Comitato preparatorio; è stato anche convenuto che il Canada e gli Stati Uniti, non essendo membri dell’Organizzazione europea di cooperazione economica, avessero una certa latitudine per quanto concerne dette raccomandazioni.

Di conseguenza, i firmatari della Convenzione hanno convenuto quanto segue:

  1. I rappresentanti dei firmatari nel Consiglio voteranno l’approvazione degli atti dell’Organizzazione europea di cooperazione economica conformemente alle raccomandazioni del Comitato preparatorio, salve le disposizioni contrarie seguenti.
  2. Ogni firmatario non membro dell’Organizzazione europea di cooperazione economica sarà liberato dall’obbligo previsto al paragrafo 1, per quanto concerne ogni raccomandazione o parte di raccomandazione del Comitato preparatorio specificata mediante notificazione al Comitato preparatorio nei dieci giorni seguenti il deposito del suo strumento di ratificazione o d’accettazione della Convenzione.
  3. Se un firmatario dà notificazione conformemente al paragrafo 2, ogni altro firmatario ha il diritto di chiedere, entro quattordici giorni da detta notificazione, che il Comitato preparatorio riesamini la raccomandazione o parte della raccomandazione di cui si tratta ove ritenga che questa notificazione cambi la situazione circa detta raccomandazione o parte della raccomandazione in uno dei suoi aspetti importanti.
  4. 4. a. Ove un firmatario dia notificazione conformemente al paragrafo 2 e non vi sia nessuna domanda giusta il paragrafo 3 oppure, in seguito alla domanda, il riesame da parte del Comitato preparatorio non conduca a una modificazione della raccomandazione o parte di raccomandazione in questione, il rappresentante nel Consiglio del firmatario che ha dato la notificazione s’asterrà di votare sull’atto o sulla parte di atto al quale esso si riferisce. b.Se il riesame del Comitato preparatorio previsto al paragrafo 3 conduce a una modificazione della raccomandazione o della parte di raccomandazione in questione, il rappresentante nel Consiglio, del firmatario che ha dato la notificazione può astenersi di votare sull’atto o sulla parte dell’atto al quale essa si riferisce.c.L’astensione di un firmatario giusta le lettere a e b per quanto concerne un atto o parte di atto non ostacola l’applicazione di detto atto o parte di atto che è applicabile agli altri firmatari, ma non a quello che si astiene.
  5. Le disposizioni del presente Memorandum concernenti i provvedimenti da prendere prima del voto del Consiglio, entrano in vigore per ogni firmatario al momento dell’entrata in vigore della Convenzione per detti firmatari.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a Parigi, il quattordici dicembre millenovecentosessanta, in francese e in inglese, i due testi facendo parimente fede, in un solo esemplare depositato presso il Governo della Repubblica francese che ne trasmetterà una copia certificata conforme a tutti i firmatari.

(Seguono le firme)

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