Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitori» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, sono considerate suoi cittadini;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte contraente;
- gli enti giuridici che non sono costituiti secondo la legislazione di detta Parte contraente, ma sono effettivamente controllati da persone fisiche e da enti giuridici, ai sensi delle lettere (a) e (b) del presente capoverso.
Ogni modifica della forma di investimento o di reinvestimento degli averi non ne pregiudica il carattere d’investimento.
Il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi in particolare:
- la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come ipoteche, e altri pegni immobiliari e mobiliari, servitù, usufrutti e diritti analoghi;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti di proprietà intellettuale e industriale (quali diritti d’autore, brevetti di invenzione, disegni, modelli e disegni industriali, marchi depositati, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), i procedimenti tecnici, il «know-how» e la clientela;
- le concessioni di diritto pubblico comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, come anche qualsiasi altro diritto conferito per legge, per contratto o per decisione dell’autorità in applicazione della legge.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento o da un reinvestimento e include, in particolare, gli utili, gli interessi, le plusvalenze patrimoniali, i dividendi e i canoni.
Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente comprese le acque territoriali e, all’occorrenza, le acque interne, il mare territoriale nonché le zone marittime che si estendono oltre quest’ultima e sulle quali la Parte contraente interessata esercita la propria sovranità o la propria giurisdizione in conformità della legislazione nazionale o del diritto internazionale.