Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa:
- per quanto concerne la Confederazione Svizzera:(i)le persone fisiche che, secondo la legislazione svizzera, hanno la cittadinanza della medesima,(ii)le società, compresi società registrate, partenariati, associazioni o altre organizzazioni costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione svizzera, come anche le società non costituite conformemente alla legislazione svizzera ma effettivamente controllate da cittadini svizzeri o da società costituite conformemente alla legislazione svizzera;
- per quanto concerne la Repubblica delle Filippine:(i)le persone fisiche aventi la cittadinanza filippina ai sensi della costituzione delle Filippine,(ii)le società registrate, i partenariati e le altre associazioni, incorporati o costituiti che esercitano effettivamente il commercio conformemente alle leggi in vigore su qualsiasi parte del territorio delle Filippine, e che vi possiedono una sede effettiva.
Il termine «investimenti» include ogni tipo di averi e in particolare:
- la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti e diritti simili;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione con un valore economico;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- le concessioni, comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità conformemente alla legge.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari.
Il termine «territorio» si riferisce al territorio dello Stato interessato quale definito dalle rispettive costituzioni nonché da ogni altro diritto pertinente.