Ai fini della presente Convenzione:
- Il termine «cittadini» designa: le persone fisiche le quali, giusta la legislazione di ciascuna Parte, sono considerate cittadine del detto Stato.
- 2 Il termine «società» designa: le collettività, istituti o fondazioni con personalità giuridica, nonché le società in nome collettivo o in accomandita e le altre comunità di persone, senza personalità giuridica, nelle quali cittadini dell’una o dell’altra Parte hanno un interesse preponderante, diretto o indiretto.
- Il termine «investimenti» designa: tutte le categorie di beni appartenenti a cittadini o società di ciascuna Parte e definite giusta la sua legislazione, segnatamente, ma non esclusivamente:a)mobili ed immobili, come anche gli altri diritti reali quali ipoteche, pegni, usufrutti e simili;b)azioni o altre forme di partecipazione;c)crediti monetari o altre forme creditizie provenienti da prestazioni con valore economico, eccetto i «goodwill»;d)diritti d’autore, di proprietà industriale, procedimenti tecnici, «know how», marche di commercio e nomi commerciali;e)concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.
- Il termine «reddito» designa:
- gli ammontari fruttati da un investimento sotto forma di benefici netti ed interessi, oppure quelli derivanti dai diritti d’autore.