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0.975.282.7

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dello Zimbabwe concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

RU 2003 291

Traduzione

Concluso il 15 agosto 1996
Entrato in vigore con scambio di note il 9 febbraio 2001

(Stato 9 febbraio 2001)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica dello Zimbabwe,

desiderosi d’intensificare la cooperazione economica nell’interesse reciproco dei due Stati,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine «investitore» designa, PER quanto concerne ciascuna Parte contraente:

  1. le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
  2. gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite od organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede sul territorio di questa stessa Parte;
  3. gli enti giuridici, non costituiti secondo la legislazione di questa Parte contraente, ma che sono effettivamente controllate da persone fisiche o enti giuridici, rispettivamente secondo le lettere (a) e (b) del presente paragrafo.

Una modifica della forma degli averi non invalida il loro carattere d’investimenti.

Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare:

  1. la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
  2. le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
  3. i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
  4. i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
  5. le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.

Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni nonché gli onorari.

Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente sul quale quest’ultima può esercitare diritti di sovranità o una giurisdizione conformemente al diritto internazionale.

Il termine «legislazione» comprende le leggi come pure i regolamenti e le prescrizioni amministrative pubblicate.

Art. 2 Campo d’applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alla sua legislazione, prima o dopo la sua entrata in vigore.

Art. 3 Promozione, autorizzazione

Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e li autorizza in conformità della propria legislazione.

Ciascuna Parte contraente rilascia, conformemente alla propria legislazione, le necessarie autorizzazioni in relazione ai suddetti investimenti, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa, come pure le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o esperti.

Art. 4 Protezione, trattamento

Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna delle due Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, lo sviluppo o l’alienazione d’investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell’altra Parte contraente.

Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello ch’essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di uno Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.

Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello ch’essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.

Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un’unione doganale, un mercato comune o un’organizzazione regionale simile o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 5 Libero trasferimento

Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente accorda a questi ultimi il libero trasferimento degli importi relativi a detti investimenti, in particolare:

  1. dei redditi;
  2. dei rimborsi di prestiti;
  3. degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti;
  4. dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 paragrafo 2 lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo;
  5. dei conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo sviluppo degli investimenti;
  6. dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresi gli eventuali plusvalori.

Art. 6 Espropriazione

Gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte contraente non sono oggetto di provvedimenti di nazionalizzazione o espropriazione o di provvedimenti con effetti equivalenti a una nazionalizzazione o a un’espropriazione (di seguito «espropriazione») sul territorio dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni d’interesse pubblico legate a necessità interne di questa Parte contraente e a condizione che detti provvedimenti non siano discriminatori e implichino un indennizzo rapido, effettivo e adeguato. Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato dell’investimento immediatamente prima dell’espropriazione di cui è oggetto o prima che tale provvedimento sia stato reso pubblico, considerato che è determinante il primo di questi eventi. L’indennizzo include un interesse calcolato a un tasso commerciale usuale sino alla data del pagamento, è versato senza indugio ed è effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile. L’investitore interessato ha diritto, conformemente alla legislazione della Parte contraente che procede all’espropriazione, a un esame rapido dell’affare e della stima dell’investimento da parte di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità indipendente di questa Parte contraente secondo i principi fissati nel presente paragrafo.

Se una Parte contraente espropria i beni di una società registrata o costituita conformemente alla legislazione in vigore su una parte qualsiasi del suo territorio e nella quale gli investitori dell’altra Parte contraente possiedono quote sociali, essa farà in modo che, per quanto necessario e conformemente alla sua legislazione, l’indennizzo di cui al paragrafo (1) del presente articolo sia messo a disposizione di questi investitori.

Art. 7 Compensazione per perdite

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti sul territorio dell’altra Parte contraente abbiano subito perdite dovute alla guerra o a qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato d’urgenza, rivolta, insurrezione o sommossa intervenuti sul territorio di quest’ultima Parte contraente sono sottoposti dalla stessa, per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o qualsiasi altra liquidazione, a un trattamento non meno favorevole di quello che questa Parte contraente accorda ai propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato. I pagamenti che ne derivano sono liberamente trasferibili.

ne ottengono la restituzione o ricevono una compensazione adeguata. I pagamenti che ne derivano sono liberamente trasferibili.

Impregiudicato il paragrafo (1) del presente articolo, gli investitori di uno Stato contraente che, in una situazione di cui al detto paragrafo, subiscano perdite sul territorio dell’altra Parte dovute alla:

  1. requisizione dei loro beni da parte delle forze pubbliche o delle autorità di quest’ultima o
  2. distruzione dei loro beni da parte delle forze pubbliche o delle autorità di quest’ultima, senza che tale distruzione risulti da un combattimento o sia resa necessaria dalle circostanze,

Art. 8 Altri obblighi

Se le disposizioni legislative di una Parte contraente o norme di diritto internazionale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest’ultimo nella misura in cui sono più favorevoli.

Ogni Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell’altra Parte.

Art. 9 Principio di surrogazione

Qualora una Parte contraente abbia accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore se un pagamento è stato fatto dalla prima Parte contraente in virtù di questa garanzia.

Art. 10 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente

Per trovare una soluzione alle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente in merito agli investimenti e impregiudicato l’articolo 11 del presente Accordo (Controversie tra le Parti contraenti), le parti interessate procedono a consultazioni.

Se tali consultazioni non giungono ad alcuna soluzione entro un termine di sei mesi e se l’investitore interessato vi acconsente per scritto, la controversia è sottoposta all’arbitrato dell’Ufficio internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 1 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati. Ogni Parte può avviare la procedura indirizzando una richiesta a tal fine al Segretario generale dell’Ufficio, come previsto dagli articoli 28 e 36 della Convenzione summenzionata. Nel caso in cui le parti non concordassero sulla procedura più appropriata, conciliazione o arbitrato, la scelta spetta all’investitore interessato.

Il tribunale arbitrale statuisce sulla base del presente Accordo e di altri accordi pertinenti tra le Parti contraenti, di qualsiasi accordo particolare esistente in merito all’investimento, della legislazione dello Stato contraente parte alla controversia, comprese le sue norme relative ai conflitti di leggi, come pure delle norme applicabili di diritto internazionale.

La Parte contraente in causa non può, in nessun momento della procedura, eccepire la sua immunità o il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito o della perdita subìta.

Nessuna delle Parti contraenti propone un’azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all’Ufficio, salvo che l’altra Parte contraente non si conformi alla sentenza arbitrale.

Le sentenze arbitrali sono definitive e vincolanti per le Parti in causa; sono eseguite conformemente alla legislazione della Parte contraente sul cui territorio è effettuato l’investimento.

Art. 11 Controversie tra le Parti contraenti

In caso di controversie in merito al presente Accordo e a qualsiasi problema d’interpretazione o applicazione, le Parti contraenti convengono di consultarsi e negoziare. Dimostrando la necessaria comprensione, esse si prestano a simili consultazioni e negoziazioni.

Se dette consultazioni e negoziazioni non giungono ad alcuna soluzione nei sei mesi successivi alla domanda della loro apertura e tranne nel caso in cui le Parti contraenti non dispongano altrimenti, una delle due Parti può sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale composto di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. Il terzo arbitro, che è il presidente del tribunale arbitrale e dev’essere cittadino di uno Stato terzo, è designato mediante accordo degli altri due arbitri. Se uno degli arbitri è impedito a esercitare il suo mandato, è designato un sostituto conformemente al presente articolo.

Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro nei due mesi successivi al momento in cui l’altro Stato contraente ha sottoposto la controversia all’arbitrato e alla designazione del proprio arbitro, quest’ultimo può domandare al Presidente della Corte internazionale di giustizia di procedere alla designazione. Se quest’ultimo è impossibilitato a farlo o è cittadino di una delle Parti contraenti, il Vicepresidente o il membro più anziano della Corte procede alla designazione.

Se i due arbitri designati dalle Parti contraenti non possono mettersi d’accordo sulla scelta del terzo arbitro nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. Se quest’ultimo è impossibilitato a farlo o è cittadino di una delle Parti contraenti, il Vicepresidente o il membro più anziano della Corte procede alla designazione.

Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura. Esso statuisce conformemente al presente Accordo, agli altri accordi pertinenti conclusi tra le Parti contraenti e alle altre regole del diritto internazionale e tiene conto in maniera appropriata delle legislazioni nazionali pertinenti. Le sue decisioni sono prese a maggioranza dei voti, sono definitive e vincolanti per le due Parti contraenti.

Ciascuna Parte contraente assume le spese del proprio membro in seno al tribunale e della sua rappresentanza nella procedura d’arbitrato. Le spese per il Presidente e le altre spese sono sostenute in parti uguali dai due Stati contraenti.

Art. 12 Disposizioni finali

Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono reciprocamente notificati l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato rinnovato di volta in volta per una durata di due anni alle stesse condizioni.

In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–11 del presente Accordo si applicano ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia. Fatto ad Harare, il 15 agosto 1996, in francese e inglese, ogni testo facente parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Franz Blankart

Per il
Governo della Repubblica dello Zimbabwe:

Herbert Murerwa

Protocollo

Firmando l’Accordo fra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Kuwait concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti, i plenipotenziari sottoscritti hanno inoltre convenuto le seguenti disposizioni, che sono parte integrante dell’Accordo:

Ad art. 5

Nonostante la disposizione del paragrafo 1 lettera (f) del presente articolo e per quanto concerne la Repubblica dello Zimbabwe, il trasferimento dei proventi della vendita o della liquidazione degli investimenti autorizzati prima del 1° maggio 1993 sottostà alle condizioni previste per un simile trasferimento al momento dell’autorizzazione dell’investimento. Il Governo della Repubblica dello Zimbabwe si adopera in tutti i modi per ridurre eventuali restrizioni concernenti questi pagamenti e deve garantire il trasferimento senza restrizioni di tutti i pagamenti menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo a partire dal 1° gennaio 1999 al più tardi.

Fatto ad Harare, il 15 agosto 1996, in francese e inglese, ciascun testo facente parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Franz Blankart

Per il
Governo della Repubblica dello Zimbabwe:

Herbert Murerwa