RU 2000 2
Ordinanza
concernente la comunicazione di decisioni
penali cantonali
(Ordinanza sulla comunicazione)
del 1° dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 265 capoverso1 della legge federale sulla procedura penale (PP)1,
ordina:
Art. 1 Disposizioni del Codice penale
Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti disposizioni del Codice penale (CP)2: 1. articoli 111 e seguenti (reati contro la vita e l’integrità della persona, se attengono a impianti elettrici): comunicazione all’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte; 2. articoli 111 e seguenti (reati contro la vita e l’integrità della persona, se attengono ai trasporti pubblici): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti; 3. articolo 156 (estorsione, se è stata commessa a danno della Confederazione): comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione; 4. articoli 196 e 197 (tratta di esseri umani e pornografia): comunicazione all’Ufficio federale di polizia; 5. articoli 221 e 222 (incendio intenzionale e incendio colposo, se attengono alla corrente elettrica): comunicazione all’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte; 6. articoli 228 e 230 (danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione, rimozione od omissione di apparecchi protettivi, purché si tratti di impianti elettrici): comunicazione all’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte; 7. articolo 231 e 234 (propagazione di malattie dell’uomo e inquinamento di acque potabili): comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;
RS 312.3 8. articolo 237 (soltanto perturbamento della circolazione aerea pubblica): comunicazione all’Ufficio federale dell’aviazione civile; 9. articolo 238 (perturbamento del servizio ferroviario): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti; 10. articolo 239 (perturbamento di pubblici servizi, se attiene alle imprese di trasporto): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti; 11. articoli 258, 259, 260, 260ter, 261 e 261bis (pubblica intimidazione, pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, organizzazione criminale, perturbamento della libertà di credenza e di culto, discriminazione razziale): comunicazione all’Ufficio federale di polizia; 12. articoli 305bis e 305ter (riciclaggio di denaro, carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione): comunicazione all’Ufficio federale di polizia; 13. articolo 327 (riproduzione e imitazione di biglietti di banca e valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione): comunicazione all’Ufficio federale di polizia.
Art. 2 Disposizioni della legge sulla responsabilità
Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere relative a reati commessi da rappresentanti della Confederazione ai sensi degli articoli 14, 14 bis e 15 della legge sulla responsabilità3.
Art. 3 Altre prescrizioni di diritto federale
Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle leggi federali seguenti: 1. legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (RS 142.20): comunicazione all’Ufficio federale degli stranieri; 2. legge federale del 26 giugno 1998 sull’asilo (RS 142.31): comunicazione all’Ufficio federale dei rifugiati; 3. legge del 9 ottobre 1992 sul diritto d’autore (RS 231.1): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale; 4. legge del 9 ottobre 1992 sulle topografie (RS 231.2): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale; 5. legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi (RS 232.11): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
6. legge federale del 30 marzo 1900 sui disegni e modelli industriali (RS 232.12): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale; 7. legge federale del 5 giugno 1931 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici (RS 232.21): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale; 8. legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio; 9. legge federale del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali (RS 455): comunicazione all’Ufficio federale di veterinaria; 10. legge del 20 giugno 1997 sulle armi (RS 514.54): comunicazione all’Ufficio federale di polizia; 11. legge federale del 6 ottobre 1966 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (RS 520.3): comunicazione all’Ufficio federale della cultura; 12. legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (RS 642.11), per quanto concernano gli articoli 186-188: comunicazione all’Amministrazione federale delle contribuzioni; 13. legge del 21 giugno 1932 sull’alcool (RS 680), per quanto concernano i divieti di commercio al minuto di cui all’articolo 41: comunicazione alla Regia federale degli alcool; 14. legge del 6 ottobre 1989 sulla farmacopea (RS 812.21): comunicazione 15. legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio; 16. legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio; 17. legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (RS 817.0): comunicazione 18. legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie (RS 818.101): comunicazione 19. legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (RS 822.11): comunicazione al Segretariato di Stato dell’economia; 20. legge federale del 20 marzo 1981 sul lavoro a domicilio (RS 822.31): comunicazione al Segretariato di Stato dell’economia; 21. legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento (RS 823.11): comunicazione al Segretariato di Stato dell’economia; 22. legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.40): comunicazione all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
23. legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.0): comunicazione al Segretariato di Stato dell’economia; 24. legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (RS 916.40): comunicazione all’Ufficio federale di veterinaria; 25. legge forestale del 4 ottobre 1991 (RS 921.0): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio; 26. legge del 20 giugno 1986 sulla caccia (RS 922.0): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio; 27. legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (RS 923.0): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio; 28. legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RS 941.20): comunicazione all’Ufficio federale di metrologia; 29. legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.31): comunicazione all’Amministrazione federale delle dogane; 30. legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (RS 941.41): comunicazione all’Ufficio federale di polizia; 31. legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (RS 952.0): comunicazione alla Commissione federale delle banche; 32. legge del 24 marzo 1995 sulle borse (RS 954.1): comunicazione alla Commissione federale delle banche; 33. legge del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori (RS 961.01): comunicazione all’Ufficio federale delle assicurazioni private.
Art. 4 Disposizioni di nuovi atti legislativi
Le autorità cantonali sono tenute a comunicare le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in virtù di leggi e prescrizioni d’esecuzione che, durante la validità della presente ordinanza, sostituiscono gli atti normativi enumerati negli articoli precedenti.
Art. 5 Comunicazione delle decisioni
Le decisioni penali devono essere trasmesse in copia integrale, immediatamente e senza spese all’ufficio dell’amministrazione federale cui spetta il caso.
Art. 6 Disposizioni finali
Alle decisioni penali emanate dopo il 1° gennaio 2000 sulla base di atti normativi menzionati nell’ordinanza del 28 novembre 19944 sulla comunicazione e modificati durante la sua validità si applica il diritto previgente.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000 con effetto sino al 31 dicembre 2004.
1° dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |
Allegato
Compendio delle norme federali che prevedono esse stesse l’obbligo di comunicazione 1. Legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero, articolo 35 (RS 211.412.41); 2. legge del 25 giugno 1954 sui brevetti, articolo 85 capoverso2 (RS 232.14); 3. legge federale del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa, articolo 10 capoverso2 (RS 232.22); 4. legge federale del 15 dicembre 1961 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizzazioni intergovernative, articolo 9 capoverso2 (RS 232.23); 5. legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale, articolo
capoverso2 (RS 241); 6. legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale, articolo 255 (PP; RS 312.0), per quanto concerne le cause deferite ai Cantoni in virtù degli articoli 18 PP e 344 numero 1 CP (RS 311.0); 7. legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo, articolo
capoverso2 in combinazione con l’articolo 74 capoverso1, per quanto concerne le cause deferite ai Cantoni in virtù dell’articolo 73 capoverso 1 (RS 313.0); 8. legge federale del 17 giugno 1994 sulla protezione civile, articolo 68 capoverso2 (RS 520.1); 9. legge federale del 4 ottobre 1963 sull’edilizia di protezione civile, articolo
capoverso2 (RS 520.2); 10. legge dell’8 ottobre 1982 sull’approvvigionamento del Paese, articolo 50 capoverso3 (RS 531); 11. legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie, articolo 88 capoverso 4 (RS 742.101); 12. legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera, articolo 15 capoverso3 (RS 747.30); 13. legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti, articolo 28 capoverso 2 (RS 812.121); 14. legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, articolo 90 capoverso 2 LAVS (RS 831.10); 15. legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità, articolo 70 (RS 831.20), in combinazione con l’articolo 90 capoverso 2 LAVS;
16. legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, articolo 16 capoverso 3 (RS 831.30), in combinazione con l’articolo 90 capoverso 2 LAVS; 17. legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, articolo 25 (RS 834.1), in combinazione con l’articolo 90 capoverso 2 LAVS; 18. legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura, articolo 23 (RS 836.1), in combinazione con l’articolo 90 capoverso 2 LAVS; 19. legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, articolo 166 capoverso 4 (RS 910.1); 20. legge federale dell’8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate, articolo 52 capoverso1 (RS 935.51): comunicazione all’Ufficio federale di polizia; 21. legge federale del 4 ottobre 1930 sui viaggiatori di commercio, articolo 17 capoverso3 (RS 943.1); 22. legge federale del 26 settembre 1958 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni, articolo 16 capoverso 5 (RS 946.11).