Fonte

173.111.1

Regolamento del Tribunale federale

del 14 dicembre 1978 (Stato 20 giugno 2006)

Il Tribunale federale, fondandosi sulla legge federale del 6 dicembre 19431 sull’organizzazione giudiziaria (OG), adotta il regolamento seguente:

Titolo primo Organizzazione dell’attività giudiziaria2

Capo primo Composizione delle sezioni

Art. 1

La Prima corte di diritto pubblico si compone di sette membri.

La Seconda corte di diritto pubblico come la Prima e la Seconda corte civile si compongono di sei membri; tre membri della Seconda corte civile costituiscono la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti.3

La Corte di cassazione penale si compone di cinque membri.4

e 5 ...5 Capo secondo: Ripartizione degli affari

Citato in

Art. 2 Prima corte di diritto pubblico

La Prima corte di diritto pubblico giudica:

1. i ricorsi di diritto pubblico e i ricorsi di diritto amministrativo nelle seguenti materie: – diritti politici, – assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (estradizione e altri atti di assistenza), – diritto edilizio e pianificazione del territorio, – protezione dell’ambiente, protezione delle acque, foreste, protezione della natura e del paesaggio, RU 1979 46

Tit. introdotto dall’O del TF del6 set. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1991 378).

Nuovo testo giusta l’O del TF del24 nov. 1992 (RU 1993 3165).

Nuovo testo giusta l’O del TF del24 nov. 1992 (RU 1993 3165).

Abrogati dall’O del TF del24 nov. 1992 (RU 1993 3165).

– lavori pubblici, – bonifiche fondiarie (segnatamente raggruppamenti di terreni e urbanizzazioni), – espropriazioni, – promozione della costruzione di abitazioni e dell’accesso alla proprietà (in quanto la causa sollevi delle questioni concernenti la pianificazione del territorio), – percorsi pedonali e sentieri, – protezione dei dati; 2. i ricorsi di diritto pubblico (in quanto non vengano principalmente toccati settori di competenza della Seconda corte di diritto pubblico) per violazione: – della dignità umana, – del diritto alla vita e alla libertà personale, – delle garanzie in materia di protezione dei fanciulli e degli adolescenti, – delle garanzie in materia di protezione della sfera privata, – del diritto al matrimonio e alla famiglia, – della libertà d’opinione e d’informazione, – della libertà dei media, – della libertà della scienza, – della libertà artistica, – della libertà di riunione, – della libertà d’associazione, – della garanzia della proprietà, – della libertà sindacale, – del diritto di petizione, – dell’autonomia comunale; 3. i ricorsi di diritto pubblico, non attribuiti a una diversa sezione del Tribunale, in particolare per violazione: – dell’uguaglianza giuridica, – della protezione dall’arbitrio e della tutela della buona fede, – delle garanzie procedurali generali, quali il diritto alla parità ed equità di trattamento in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, il diritto delle parti a essere sentite, il diritto all’assistenza giudiziaria, ecc., – delle garanzie previste all’articolo30 capoversi1 e 3 della Costituzione (Cost.)6, – delle garanzie in ambito di procedura penale e delle norme della procedura penale cantonale, – delle norme di diritto federale concernenti la delimitazione della competenza delle autorità per materia o territorio, – del diritto penale cantonale (in quanto l’oggetto della causa non competa a un’altra sezione); 4. i ricorsi contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale concernenti misure coercitive giusta l’articolo33 capoverso 3 lettera a della legge del 4 ottobre 20027 sul Tribunale penale federale (LTPF); 5. le azioni di diritto pubblico.8

Essa esercita la vigilanza sulla gestione delle Commissioni federali di stima e dei Seconda corte di diritto pubblico La Seconda corte di diritto pubblico giudica: 1.10 i ricorsi di diritto pubblico e i ricorsi di diritto amministrativo nelle seguenti materie: – diritto degli stranieri, – rapporti di lavoro di diritto pubblico, – responsabilità dell’ente pubblico (ad eccezione della responsabilità dello Stato per attività medica), – istruzione e formazione, – acquisto di fondi da parte di persone all’estero, – cinematografia, – protezione degli animali, – difesa nazionale (difesa militare ed economica, servizio militare, protezione civile) – materiale bellico e armi, – sovvenzioni, – imposte e tributi (contributi di miglioria, tasse di allacciamento, tasse, ecc.), – circolazione stradale (eccettuate le revoche della licenza di condurre e le limitazioni conformemente all’art. 3 LF del 19 dic. 195811 sulla circolazione stradale emanate per esigenze di protezione dell’ambiente e di pianificazione del territorio), – navigazione, – trasporti (strade, ferrovia, navigazione aerea, eccettuate la pianificazione e la costruzione di impianti nonché l’espropriazione).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del23 mar. 2004 (RU 2004 2343).

Nuovo testo giusta l’O del TF del24 nov. 1992 (RU 1993 3165).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del23 mar. 2004 (RU 2004 2343).

– poste e telecomunicazioni, in quanto non vengano principalmente toccati campi di competenza della Prima corte di diritto pubblico (protezione dell’ambiente, pianificazione del territorio, protezione dei dati), – monopoli, – concessioni, in quanto non vengano principalmente toccati campi di competenza della Prima corte di diritto pubblico , – appalti pubblici, – energia (fornitura d’acqua, elettricità); in quanto non vengano principalmente toccati campi di competenza della Prima corte di diritto pubblico, – sanità, – polizia delle derrate alimentari, – legislazione sul lavoro, – assicurazioni sociali e previdenza professionale; in quanto non sia data la competenza del Tribunale federale delle assicurazioni, – alloggio, promozione della costruzione di abitazioni e dell’accesso alla proprietà, in quanto non vengano principalmente toccati campi di competenza della Prima corte di diritto pubblico (pianificazione del territorio), – assistenza, – agricoltura (eccettuate le migliorie fondiarie), – caccia e pesca, in quanto non vengano principalmente toccati campi di competenza della Prima corte di diritto pubblico (protezione dell’ambiente, protezione delle acque), – lotterie, giochi d’azzardo e case da gioco, – economia (vigilanza sulle banche, sulle borse e sulle assicurazioni, autorizzazioni a esercitare l’attività), – cartelli e sorveglianza dei prezzi, – commercio con l’estero, – libere professioni; 2.12 i ricorsi di diritto pubblico per violazione: – della libertà di credo e di coscienza, – della libertà di lingua, – della libertà economica, – della libertà di domicilio, – del diritto all’aiuto in situazioni di bisogno, – del diritto all’istruzione scolastica di base, – della libertà sindacale, in ambito di contenziosi tra datori di lavoro e lavoratori in regime di diritto pubblico; 3. le azioni di diritto amministrativo (riservata la competenza della Prima corte civile);

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del23 mar. 2004 (RU 2004 2343).

4.13 gli altri ricorsi di diritto amministrativo non attribuiti a una diversa sezione del Tribunale federale oppure al Tribunale federale delle assicurazioni. 5. ...14 Prima corte civile La Prima corte civile giudica: 1. i ricorsi per riforma, i ricorsi per nullità o i ricorsi di diritto amministrativo nelle seguenti materie: – diritto delle obbligazioni, – proprietà intellettuale, – diritto privato della concorrenza, – responsabilità civile relativa alla circolazione stradale (ad eccezione delle cause dipendenti dal contratto d’assicurazione contro la responsabilità civile); 2.16 i ricorsi di diritto pubblico concernenti la responsabilità dello Stato per attività medica nonché i ricorsi di diritto pubblico riguardanti le materie menzionate nel numero1 del presente articolo o la relativa procedura cantonale, incluso il diritto cantonale dell’esecuzione forzata: – per violazione degli articoli 8, 9 e 29 Cost.17, – per violazione della garanzia del foro del domicilio (art.30 cpv. 2 Cost.), – per violazione di concordati o di trattati internazionali (art.84 cpv. 1 lett. b, c OG), – per violazione delle norme di diritto federale sulla delimitazione della competenza delle autorità per materia o territorio (art.84 cpv.1 lett. d OG), – in materia di arbitrati, inclusi i ricorsi ai sensi dell’articolo85 lettera c OG; 3.18 i processi diretti ai sensi dell’articolo 41 OG, che non sono stati attribuiti alla Seconda corte civile; 4. le azioni di diritto amministrativo basate sulla responsabilità della Confederazione in materie simili a quelle menzionate nel numero1 del presente articolo;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del23 mar. 2004 (RU 2004 2343).

Nuovo testo giusta l’O del TF del24 nov. 1992 (RU 1993 3165).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del23 mar. 2004 (RU 2004 2343).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del23 mar. 2004 (RU 2004 2343).

5. come pure nelle seguenti cause: – le cause civili previste dall’articolo 69 capoverso1 lettera a della legge federale del 23 dicembre 195319 sulla Banca nazionale svizzera, che si riferiscono a materie disciplinate dal diritto civile federale, – le cause deferite al Tribunale federale dagli articoli 26 e 44 della legge federale del 25 settembre 191720 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese, in quanto si tratti di materia menzionate nel numero 1 del presente articolo.

Seconda corte civile

La Seconda corte civile giudica:

1. i ricorsi per riforma e i ricorsi per nullità nelle seguenti materie: – diritto delle persone, – diritto di famiglia, – diritto successorio, – diritti reali, – contratto d’assicurazione, – esecuzione e fallimento, – responsabilità civile delle imprese di strade ferrate, – responsabilità civile per impianti elettrici, per impianti di trasporto in condotta e in materia nucleare; 2.22 i ricorsi di diritto pubblico riguardanti le materie menzionate nel numero 1 del presente articolo oppure la relativa procedura cantonale, incluso il diritto cantonale dell’esecuzione forzata: – per violazione degli articoli 8, 9 e 29 Cost.23, – per violazione della garanzia del foro del domicilio (art.30 cpv. 2 Cost.), – per violazione di concordati o di trattati internazionali (art.84 cpv. 1 lett. b, c OG), – per violazione delle norme di diritto federale sulla delimitazione della competenza delle autorità per materia o territorio (art.84 cpv.1 lett. d OG), – in materia di arbitrati, inclusi i ricorsi ai sensi dell’articolo85 lettera c OG,

[RU 1979 983, 1993 399, 1997 2252, 1998 2847 all. n. 7, 2000 1144 all. n. 4, 2004 297 I 6. RU 2004 1985 all. n. I 2]. Vedi ora: la LF del 3 ott. 2003 (SR 951.11).

Nuovo testo giusta l’O del TF del24 nov. 1992 (RU 1993 3165).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del23 mar. 2004 (RU 2004 2343).

– in materia di riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere (art. 25 segg. LF del 18 dic. 198724 sul diritto internazionale privato); 3.25 i processi diretti ai sensi dell’articolo 41 OG nelle materie menzionate nel numero1 del presente articolo; 4.26 i ricorsi di diritto amministrativo: – in materia di cittadinanza, – in materia di collocamento in vista di adozione e in materia di affiliazione, – in materia di diritto fondiario rurale, – contro le decisioni delle autorità di vigilanza sulle fondazioni, esclusi gli istituti di previdenza (di competenza della Seconda corte di diritto pubblico), – contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di registro dello stato civile, di registro dei pegni sul bestiame, di registro fondiario e di registro sul naviglio; 5. le seguenti cause: – le cause deferite al Tribunale federale dalla legge federale del 25 settembre 191727 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese, riservata la competenza della Prima corte civile; con riserva della competenza della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti, la Corte statuisce pure in merito ai concordati concernenti queste imprese; – i ricorsi contro le decisioni dell’autorità di concordato che omologano i concordati proposti da banche (art. 19 del R del TF dell’11 apr. 193528 concernente la procedura del concordato per le banche e le casse di risparmio);

– per rifiutare la convocazione dell’assemblea dei creditori nei prestiti per obbligazioni, omologare le decisioni delle assemblee dei creditori e annullarle, – per dichiarare obbligatori dei concordati in virtù dell’articolo 3 capoverso 4 della legge federale del 4 dicembre 194729 sull’esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del23 mar. 2004 (RU 2004 2343).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del23 mar. 2004 (RU 2004 2343).

[CS 10 390, RU 52 108, 1971 1176, 1996 2929 3494. RU 2004 3403]

Citato in

Art. 6 Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti:

1. giudica i ricorsi e i reclami previsti dall’articolo 19 della legge federale dell’11 aprile 188930 sulla esecuzione e sul fallimento; 2. esercita le attribuzioni conferite al Tribunale federale dalla legge federale del 4 dicembre 194731 sull’esecuzione per debiti contro i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico cantonale, in quanto l’oggetto della controversia non sia attribuito alla Seconda corte civile;32 3. esercita le attribuzioni seguenti conferite al Tribunale federale dalla legge federale del 25 settembre 191733 concernente la costituzione di pegni su imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese:

  1. l’inizio della liquidazione forzata, come pure la nomina, la direzione e la sorveglianza del liquidatore,

  2. la concessione della moratoria, come pure la nomina, la direzione e la sorveglianza del commissario,

  3. la nomina, la direzione e la sorveglianza del commissario incaricato dell’incanto, giusta l’articolo 48;

4.34 giudica i ricorsi ai sensi dell’articolo 53 capoverso 2 del regolamento del 30 agosto 196135 d’esecuzione della legge federale sulle banche e le casse di risparmio, riservata la competenza della Seconda corte civile.

Essa è incaricata degli affari che competono al Tribunale federale come autorità di vigilanza in materia di esecuzione e di fallimento.

Corte di cassazione penale La Corte di cassazione penale giudica: 1.37 i ricorsi per cassazione contro decisioni emanate nei Cantoni dalle autorità penali e di rinvio a giudizio (art. 268 LF del 15 giu. 193438 sulla procedura penale) e contro le decisioni della Corte penale del Tribunale penale federale 2.40 i ricorsi di diritto pubblico per violazione degli articoli 8, 9,29 e 32 Cost.41, connessi con un ricorso per cassazione pendente;

Nuovo testo giusta l’O del TF del24 nov. 1992 (RU 1993 3165).

Introdotto dall’O del TF del24 nov. 1992 (RU 1992 3165).

[RU 1961 719, 1972 752. RU 2004 2779]

Nuovo testo giusta l’O del TF del24 nov. 1992 (RU 1993 3165).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del23 mar. 2004 (RU 2004 2343).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del23 mar. 2004 (RU 2004 2343).

3. i ricorsi di diritto amministrativo concernenti: – l’esecuzione delle pene (pene, misure di sicurezza e altre misure previste dal Codice penale), – le revoche della licenza di condurre ai sensi della legge federale del 19 dicembre 195842 sulla circolazione stradale.43

Art. 8 Collaborazione tra le sezioni del Tribunale

Se un affare concerne simultaneamente più materie che siano di competenza di diverse sezioni, l’assegnazione è determinata dalla natura della questione di diritto preponderante.

Alla ripartizione prevista dagli articoli 2 a7 del presente regolamento può essere derogato ove la natura dell’affare, la sua connessione con altri o la suddivisione equitativa del lavoro lo giustifichino.

I presidenti delle sezioni s’intendono in tali casi sulla ripartizione. In caso di dubbio o di disaccordo, decide il presidente del Tribunale.

La Corte plenaria può attribuire temporaneamente gruppi di affari in deroga alle regole previste dagli articoli 2 a7 del presente regolamento, allo scopo di equilibrare la suddivisione del lavoro.

Capo terzo: Funzionamento del Tribunale44

Citato in

Art. 9 Ripartizione del lavoro

I presidenti delle sezioni ripartiscono gli affari tra i membri della propria sezione.

...45

Art. 1046 Cancellieri

I cancellieri collaborano all’istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo.

Elaborano rapporti; redigono e firmano le sentenze del Tribunale federale.

Inoltre provvedono ai verbali delle udienze, comunicano i dispositivi delle sentenze nei casi previsti dalla legge, adattano e anonimizzano, in quanto necessario, le decisioni destinate alla pubblicazione o consegnate a terzi e adempiono altri compiti per le Corti, le Camere e il Tribunale.

I cancellieri prestano, davanti al Tribunale, il giuramento di adempiere fedelmente il loro dovere.

Nuovo testo del trattino giusta l’O del TF del27 giu. 2000 (RU 2000 2191).

Nuovo testo giusta l’O del TF del6 set. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1991 378).

Nuovo testo giusta l’art. 88 n. 1 dell’O del27 ago. 2001 sul personale del TF, in vigore dal

Ogni membro del Tribunale può chiedere che un cancelliere gli sia attribuito personalmente.

Art. 11 Preparazione delle sedute

I presidenti delle sezioni convocano alle sedute, di regola almeno sei giorni prima, indicando l’ordine del giorno.

Gli inserti degli affari da trattare debbono essere messi a disposizione dei giudici al più tardi dal momento della convocazione.

Art. 12 Deliberazione

I giudici prendono posto a destra ed a sinistra del presidente, nell’ordine della loro elezione al Tribunale federale; gli eletti contemporaneamente, secondo la loro età.

Durante la deliberazione il presidente dà la parola in primo luogo al relatore, poi agli altri giudici. Egli stesso prende la parola per ultimo. Il giudice che intende fare una controproposta può presentarla immediatamente dopo che sia stato esposto il rapporto. Il redattore ha voto consultivo.

Citato in

Art. 13 Tenuta

I giudici, i redattori, come pure i rappresentanti delle parti assistono alle udienze pubbliche in abito nero.

Art. 14 Deroga alla giurisprudenza

Se una questione di diritto dev’essere decisa da più sezioni riunite, conformemente all’articolo 16 OG, una decisione potrà essere presa soltanto se almeno due terzi dei membri di ciascuna delle sezioni interessate sono presenti.

Il giudice che propone un cambiamento della giurisprudenza elabora per la seduta delle sezioni riunite un rapporto; è designato altresì un secondo giudice relatore.

In caso di parità di voti, è mantenuta la giurisprudenza in vigore.

Art. 15 e 1647

Art. 17 Approvazione dei progetti di decisione

I progetti di decisione sono, mediante circolazione, comunicati per approvazione dapprima al giudice relatore e poi agli altri giudici che hanno partecipato alla deliberazione. A richiesta di un giudice o del redattore, la sezione si pronuncia in seduta sui cambiamenti di testo proposti.

Nelle cause semplici o in caso di particolare urgenza, basta l’approvazione del relatore e del presidente.

Abrogati dall’O del TF del24 nov. 1992 (RU 1993 3165).

Art. 18 Pubblicazione

Ogni sezione determina quali delle proprie decisioni debbano essere pubblicate nella raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale; essa può delegare tale compito a una commissione, al proprio presidente o a uno dei propri membri.

Titolo secondo: Amministrazione del Tribunale48 Capo quarto: Corte plenaria49

Citato in

Art. 1950 Competenza

La Corte plenaria, composta dai giudici ordinari eletti dall’Assemblea federale, è competente per: 1. procedere alle nomine attribuite al Tribunale federale da leggi diverse da quella sull’organizzazione giudiziaria (art.11 cpv.1 lett. a OG); 2. emanare ordinanze, regolamenti e circolari destinati alle autorità e uffici cantonali (art.11 cpv.1 lett. d OG); 3. adottare il regolamento del Tribunale federale (art. 8 e 14 cpv. 1 OG), come pure le tariffe delle spese ripetibili accordate alla controparte (art. 160 OG) e delle tasse processuali di giustizia; 4. costituire le sezioni del Tribunale e nominare i loro presidenti (art. 12 e 13 OG); 5. ...51 6. risolvere problemi giuridici che concernono tutte le sezioni del Tribunale (art. 16 cpv. 1 OG); 7.52 nominare i membri della Commissione amministrativa e del suo presidente, due giudici membri della Commissione di ricorso, come pure il segretario generale e il suo sostituto; 8. approvare il rapporto di gestione; 9. decidere su osservazioni e questioni amministrative particolarmente importanti, che toccano ogni giudice personalmente, come pure su proposte destinate all’Assemblea federale (art.11 cpv.1 lett. b OG).

Ogni membro può esigere che un altro affare amministrativo sia trattato dalla Corte plenaria.

Introdotto dall’O del TF del6 set. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1991 378).

Nuovo testo giusta l’O del TF del6 set. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1991 378).

Nuovo testo giusta l’art. 88 n. 1 dell’O del27 ago. 2001 sul personale del TF, in vigore dal

Art. 2053 Decisioni

La Corte plenaria prende, di regola, le proprie decisioni mediante circolazione degli atti.

In seduta, per le nomine e per gli affari amministrativi ha luogo il voto segreto, se così richiesto da almeno tre giudici.

Art. 2154 Verbali

I verbali delle sedute della Corte plenaria, della Conferenza dei presidenti, della Commissione amministrativa e delle commissioni incaricate di compiti concernenti l’amministrazione del Tribunale possono essere consultati dai giudici in qualsiasi momento.

Capo quinto: Il Presidente del Tribunale federale55

Art. 2256 Attribuzioni

Il Presidente dirige le sedute della Corte plenaria e della Conferenza dei presidenti.

Il Presidente rappresenta il Tribunale federale dinanzi all’Assemblea federale, al Consiglio federale, ai capi dei dipartimenti e ad altre autorità superiori negli affari concernenti l’insieme del Tribunale, come pure, d’intesa con la Commissione amministrativa, in affari amministrativi importanti.

Egli è tenuto informato degli affari amministrativi importanti attraverso i verbali della Commissione amministrativa e ha il diritto di partecipare con voto consultivo alle sedute di tale commissione e a quelle delle commissioni tecniche.

Capo sesto : Conferenza dei presidenti57

Art. 2358 Composizione, votazioni

La Conferenza dei presidenti è composta dal presidente del Tribunale federale, dai presidenti delle due corti di diritto pubblico, delle due corti civili e della corte di cassazione penale.

Quando il presidente del Tribunale federale non presiede una corte, per le votazioni vale la regolamentazione seguente: se il voto del presidente del Tribunale federale e quello del presidente della corte cui appartiene coincidono, i loro voti contano come un voto; se votano in maniera differente, in caso di parità di voti, decisivo è il voto del Presidente del Tribunale federale.

Nuovo testo giusta l’O del TF del6 set. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1991 378).

Introdotto dall’O del TF del6 set. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1991 378).

Nuovo testo giusta l’O del TF del6 set. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1991 378).

Introdotto dall’O del TF del6 set. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1991 378).

Nuovo testo giusta l’O del TF del 25 nov. 2004 (RU 2005 483).

Art. 2459 Competenza

La Conferenza dei presidenti è competente per: 1. attribuire i giudici supplenti alle sezioni; 2. ripartire i cancellieri, i segretari e i collaboratori personali tra le sezioni; 3. sottoporre proposte alla Corte plenaria circa la ripartizione degli affari tra le sezioni; 4. emanare direttive e norme uniformi per la redazione delle decisioni; 5. accordare congedi ai membri del Tribunale (art.20 cpv. 2 OG); 6. autorizzare le funzioni di arbitro o di perito; 7. formulare le osservazioni, nel quadro di scambi di opinioni, su disegni di legge o di concordati, su domande di attribuzione di competenza e di consultazione di atti, in quanto ciò riguardi più di una sezione; 8. decidere sulla partecipazione a congressi internazionali e sull’adesione ad associazioni internazionali; 9. emanare direttive concernenti l’accreditamento dei giornalisti.

Art. 2560 Collaborazione con la Commissione amministrativa

La Conferenza dei presidenti è sentita dalla Commissione amministrativa prima di ogni decisione di principio concernente in modo immediato la direzione dell’attività giudiziaria del Tribunale.

Prima di procedere alla ripartizione dei cancellieri, dei segretari e dei collaboratori giuristi tra le sezioni, la Conferenza dei presidenti sollecita l’accordo della Commissione amministrativa.

La Conferenza dei presidenti sottopone alla Commissione amministrativa e al Segretario generale i bisogni comuni delle sezioni.61 A richiesta della Commissione amministrativa, la Conferenza dei presidenti decide quali membri e collaboratori qualificati devono essere messi a disposizione del Tribunale da parte delle sezioni per l’adempimento di compiti d’interesse generale.

Capo settimo: Commissione amministrativa62

Art. 2663 Composizione

La Commissione amministrativa è composta da tre giudici ordinari eletti dalla Corte plenaria per due anni e, di regola, rieleggibili due volte; ogni due anni deve nondimeno essere eletto un nuovo membro.

Nuovo testo giusta l’O del TF del6 set. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1991 378).

Nuovo testo giusta l’O del TF dell’8 dic. 1992 (RU 1993 3165).

Introdotto dall’O del TF del6 set. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1991 378).

Nuovo testo giusta l’O del TF del6 set. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1991 378).

La Commissione amministrativa è diretta dal presidente designato dalla Corte plenaria e, in caso d’impedimento, dal giudice con maggiore anzianità di servizio. Il Segretario generale assiste alle sedute con voto consultivo.64 3I membri della Commissione amministrativa sono sollevati in misura adeguata dalla loro attività presso la sezione di cui fanno parte.

Art. 2765 Attribuzioni

Alla Commissione amministrativa incombe l’alta direzione dell’amministrazione, nella misura in cui essa non sia riservata alla Corte plenaria e alla Conferenza dei presidenti. Essa vigila sull’attività del Segretario generale.66

La Commissione amministrativa pianifica il modo di provvedere per far fronte al volume degli affari e adotta le misure necessarie a tal fine. Si occupa del reclutamento, della formazione e della carriera dei collaboratori giuristi e provvede perché i servizi scientifici e amministrativi soddisfino ai bisogni del Tribunale.

Art. 2867 Competenza

La Commissione amministrativa è, in particolare, competente per: 1. approvare il preventivo e il bilancio annuale, come pure preparare le relative proposte destinate all’Assemblea federale; 2. ...68 3.69 occuparsi di tutte le ulteriori questioni amministrative non attribuite o delegate ad altri organi, al Segretario generale o ad altri funzionari.

Capo ottavo70: Cancelleria e servizi scientifici

Art. 2971 Segretario generale

Il Segretario generale provvede alla segreteria della Corte plenaria, della Conferenza dei Presidenti e della Commissione amministrativa. Egli dirige l’amministrazione del Tribunale, ivi inclusi i servizi scientifici e amministrativi.

Egli è, in particolare, competente per:

1. controllare l’amministrazione, i vari servizi e la sicurezza; 2. provvedere alla gestione degli edifici (utilizzazione, costruzione, locazione); 3.72 emanare direttive e norme uniformi per l’allestimento degli incarti;

Nuovo testo del per. giusta l’O del TF dell’8 dic. 1992 (RU 1993 3165).

Introdotto dall’O del TF del6 set. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1991 378).

Nuovo testo del per. giusta l’O del TF dell’8 dic. 1992 (RU 1993 3165).

Introdotto dall’O del TF del6 set. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1991 378).

Nuovo testo giusta l’O del TF dell’8 dic. 1992 (RU 1993 3165).

Introdotto dall’O del TF del6 set. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1991 378).

Nuovo testo giusta l’O del TF dell’8 dic. 1992 (RU 1993 3165).

4.73 preparare il preventivo e controllare la gestione finanziaria; 5.74 organizzare le pubblicazioni e le relazioni pubbliche e sociali; 6.75 dare esecuzione alle decisioni della Corte plenaria, della Conferenza dei presidenti e della Commissione amministrativa; 7.76 emanare le decisioni in materia di personale secondo l’ordinanza del 27 agosto 200177 sul personale del Tribunale federale; 8.78 fissare le ferie giudiziarie.

La Commissione amministrativa disciplina la supplenza.

Art. 30 Firma

Il Segretario generale impegna il Tribunale federale con la sua firma in tutti gli affari amministrativi.79

Egli firma a due: insieme con il Presidente del Tribunale federale, negli affari di competenza della Corte plenaria o della Conferenza dei presidenti o laddove il Presidente del Tribunale federale rappresenti quest’ultimo nei rapporti esterni (art. 22 cpv. 2); – insieme con il Presidente del Tribunale federale, negli affari di competenza della Corte plenaria o della Conferenza dei presidenti o laddove il Presidente del Tribunale federale rappresenti quest’ultimo nei rapporti esterni (art. 22 cpv. 2); – insieme con il presidente della Commissione amministrativa, negli affari di competenza di tale commissione.

Art. 3180 Stampa

Il Segretario generale accredita per una durata limitata, e a richiesta, i giornalisti che intendono adempiere la funzione di cronista giudiziario per i mass media pubblicati o con sede in Svizzera.

Introdotto dall’art. 88 n. 1 dell’O del27 ago. 2001 sul personale del TF, in vigore dal

Originariamente n. 3

Originariamente n. 4

Originariamente n. 5

Nuovo testo giusta l’art. 88 n. 1 dell’O del27 ago. 2001 sul personale del TF, in vigore dal

Introdotto l’art. 88 n. 1 dell’O del27 ago. 2001 sul personale del TF, in vigore dal

Nuovo testo giusta l’O del TF dell’8 dic. 1992 (RU 1993 3165).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del14 gen. 1994, in vigore dal 1° mar. 1994 (RU 1994 294).

I giornalisti accreditati hanno accesso alle informazioni esposte per loro nel tribunale e ricevono, a richiesta, le informazioni a loro destinate riguardanti procedimenti pendenti. Ai giornalisti che esercitano la professione a titolo principale nell’ambito della giurisdizione federale, il tribunale offre servizi supplementari.

Le direttive di accreditamento regolano i particolari.

Art. 31bis 81 Principio della trasparenza dell’amministrazione

Il servizio competente per l’emanazione di un documento ufficiale amministrativo può garantire l’accesso al medesimo secondo la legge federale del 17 dicembre 200482 sul principio di trasparenza dell’amministrazione. Di regola, si risponde oralmente alle domande orali e per iscritto alle domande scritte.

Se l’accesso deve essere limitato, differito o negato, la domanda è trasmessa senza indugio al Segretariato generale.

Non ha luogo alcuna procedura di mediazione.

Il Segretariato generale prende posizione sulle domande scritte tramite una decisione impugnabile ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196883 sulla procedura amministrativa.

L’autorità di ricorso è la Commissione di ricorso del Tribunale federale. La sua decisione è definitiva.

Consulente e responsabile per l’esecuzione della legge sulla trasparenza ai sensi dell’articolo20 dell’ordinanza del 24 maggio 200684 sulla trasparenza è la persona incaricata della protezione dei dati del Tribunale federale. È pure di sua competenza la redazione del rapporto.

La riscossione degli emolumenti è retta dall’ordinanza del 24 agosto 199485 sugli emolumenti amministrativi del Tribunale federale. Nella misura in cui quest’ultima non contiene alcuna disposizione, gli emolumenti vengono fissati secondo la tariffa degli emolumenti allegata all’ordinanza del 24 maggio 2006 sulla trasparenza.

Per il resto, l’ordinanza del Consiglio federale sul principio della trasparenza dell’amministrazione si applica per analogia.

Introdotto dal n. I del O del TF del 13 feb. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2343).

Capo nono:86 Sorveglianza

Art. 32

Abrogato

Art. 33

I presidenti delle sezioni sono responsabili della vigilanza sui cancellieri e gli altri collaboratori attribuiti alla loro sezione, per quanto la sorveglianza non incomba al segretario generale o ai quadri a lui subordinati.

Capo decimo:87 Commissione di ricorso88

Art. 3489 Composizione

La Commissione di ricorso è costituita di tre giudici ordinari. Essa è presieduta dal presidente del Tribunale federale. Due giudici sono eletti dalla Corte plenaria.

Per i ricorsi previsti dall’articolo 81 dell’ordinanza del 27 agosto 200190 sul personale del Tribunale federale, la Commissione è composta dei tre giudici e di due rappresentanti scelti dal personale.

La Commissione di ricorso istruisce e redige le proprie decisioni senza l’ausilio di un cancelliere.

Art. 3591 Competenza

La Commissione di ricorso decide nelle controversie previste dall’articolo 16 dell’ordinanza del Tribunale federale del 27 settembre 199992 relativa all’applicazione della legge sull’archiviazione, dall’articolo 19 delle direttive del 24 agosto 199493 concernenti la cronaca giudiziaria presso il Tribunale federale e dall’articolo 81 dell’ordinanza del 27 agosto 200194 sul personale del Tribunale federale.

Introdotto dall’O del TF del6 set. 1990 (RU 1991 378). Nuovo testo giusta l’art. 88 n. 1 dell’O del27 ago. 2001 sul personale del TF, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 172.220.114).

Introdotto dall’O del TF del6 set. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1991 378).

Nuovo testo giusta l’art.17 n. 1 dell’O del TF del27 set. 1999 relativa all’applicazione della legge sull’archiviazione (RS 152.21).

Nuovo testo giusta l’art. 88 n. 1 dell’O del27 ago. 2001 sul personale del TF, in vigore dal

Art. 36 Procedura

La procedura di ricorso è disciplinata conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196895 sulla procedura amministrativa (art.1 cpv. 2 lett. b ed art. 44 segg.).

Disposizioni finali96

Art. 3797 Disposizioni finali del regolamento del 14 dicembre 1978

Il regolamento del Tribunale federale svizzero del 21 ottobre 194498 è abrogato.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1979.

Art. 3899 Disposizione finale della modifica del 6 settembre 1990100

Gli articoli 10 e 19 a 26 del regolamento del 14 dicembre 1978101, come pure il regolamento del 6 luglio 1932102 concernente la cancelleria del Tribunale federale, sono abrogati.

La presente modificazione entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Precedevano, originariamente, l’art. 26.

Introdotto dall’O del TF del6 set. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1991 378).

[CS 3 547; RU 1948 1096, 1964 188 316, 1969 975, 1970 933]

Introdotto dall’O del TF del6 set. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1991 378). 102 Non pubblicato nella RU.