Fonte

172.010.21

Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC)
(OILC)

del 14 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoversi2 e 3, nonché 47 capoverso2 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i compiti e le competenze:

  1. all’interno dell’Amministrazione federale, secondo l’allegato dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (allegato OLOGA) nel campo della gestione immobiliare;

  2. dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) nel campo della logistica.

Art. 23

Art. 34 Obiettivi strategici

Mediante la gestione immobiliare e la logistica, la Confederazione garantisce un’ottimizzazione a lungo termine del rapporto costi-benefici in questi settori.

Nell’ambito della gestione immobiliare, essa persegue i seguenti obiettivi strategici:

a. concentrazione di unità organizzative dell’Amministrazione federale in opere polivalenti di grandezza appropriata di proprietà della Confederazione;

RU 1999 1167

  1. ideazione e applicazione di norme fondate sullo sviluppo durevole in materia di costruzione, infrastruttura, gestione ed esercizio;

  2. maggior trasparenza e consapevolezza dei costi.

Nell’ambito della logistica, essa persegue i seguenti obiettivi strategici:

  1. normalizzazione e gestione di assortimenti;

  2. concentrazione del volume delle ordinazioni;

  3. centralizzazione della pubblicazione ufficiale dei dati.

Art. 3a5 Principi

I servizi competenti adempiono i loro compiti secondo i principi dell’opportunità, della redditività e dei bisogni degli utenti, prendendo in considerazione sia interessi culturali ed ecologici sia le esigenze dei disabili.6

Essi collaborano fondandosi sul partenariato.

Art. 3b7 Collaborazione con i Tribunali della Confederazione

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è autorizzato a concludere le convenzioni di cui agli articoli 25a della legge federale del 17 giugno 20058 sul Tribunale federale, 27a della legge del 17 giugno 20059 sul Tribunale amministrativo federale e 23a della legge del 4 ottobre 200210 sul Tribunale penale federale.

Le convenzioni e le loro modifiche importanti necessitano della previa approvazione del Consiglio federale. Qualora si tratti di questioni tecnico-amministrative che non provocano costi finanziari significativi, il DFF può concordare in modo autonomo adeguamenti con i Tribunali della Confederazione.

Capitolo 2 Gestione immobiliare

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 4 Campo di applicazione

La presente ordinanza si applica a:

  1. gli immobili civili;

  2. gli immobili militari;

  3. gli immobili del settore dei Politecnici federali (settore dei PF).11

Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all.2 all’O del19 nov. 2003 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 151.31).

Introdotto dal n. I dell’O del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2819).

Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Sono considerati immobili ai sensi della presente ordinanza tutti i fondi, le costruzioni e le infrastrutture di proprietà o in possesso della Confederazione, segnatamente in virtù di un contratto di locazione, di affitto o di leasing.12

Per immobili civili si intendono tutti gli immobili che non servono a scopi militari o all’adempimento dei compiti nel settore dei PF. Fanno parte degli immobili civili anche gli immobili destinati all’adempimento dei compiti dei Tribunali federali, della Confederazione all’estero e delle commissioni extraparlamentari secondo l’articolo 57 capoverso 2 LOGA.13

Per immobili militari si intendono tutti gli immobili del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), ad eccezione degli immobili nei campi seguenti: amministrazione del DDPS nella regione di Berna, protezione della popolazione e sport.

Per immobili del settore dei PF si intendono tutti gli immobili destinati all’adempimento dei compiti nel settore dei PF.

Citato in ·

Art. 5 Definizioni

La gestione immobiliare comprende la totalità dei provvedimenti atti a coprire il fabbisogno di spazio dell’Amministrazione federale, nonché a salvaguardare gli interessi della Confederazione come proprietario e possessore di immobili, committente della costruzione, gestore e esercente d’immobili.14

Per organizzazioni di utenti si intendono le unità organizzative che utilizzano un immobile.

Citato in

Sezione 2 Organi della costruzione e degli immobili

Art. 6 Organizzazione all’interno dell’Amministrazione federale

I seguenti organi della costruzione e degli immobili (OCI) sono responsabili della gestione immobiliare:

  1. 15 l’UFCL, per gli immobili civili, ad eccezione delle strade nazionali;

  2. 16 il Consiglio dei politecnici federali (Consiglio dei PF) per gli immobili del settore dei PF; il Consiglio dei PF stabilisce le responsabilità nel settore dei PF in un manuale di gestione immobiliare; il manuale di gestione immobiliare si basa sul diagramma delle funzioni riportato nell’allegato1 che, in caso di divergenza, ha la precedenza sugli articoli 7 e 8.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Nuovo testo giusta il n. II1 dell’all. 4 all’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 725.111).

Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all. all’O del19 nov. 2003 sul settore dei PF, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 414.110.3).

c. il sottogruppo Pianificazione dello Stato maggiore generale, assieme all’Ufficio federale del materiale dell’esercito e delle costruzioni dell’Aggruppamento armamento, per gli immobili militari, nonché per gli impianti di condotta del governo; il DDPS determina dettagliatamente mediante istruzioni le responsabilità degli OCI, nonché delle organizzazioni di utenti.17 2 Per immobili a destinazione mista, la responsabilità è determinata in base alla destinazione principale.

Se, in un caso particolare, le responsabilità non sono chiaramente definite e non si giunge ad alcuna intesa, il problema va risolto tra i dipartimenti coinvolti. Se essi non trovano alcuna soluzione, decide il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF).

L’Ufficio federale delle strade è competente per le strade nazionali ai sensi della legge federale dell’8 marzo 196018 sulle strade nazionali.19

Citato in · ·

Art. 720 Compiti

Nella loro sfera di competenza, gli OCI sono responsabili della direzione strategica, tattica e operativa della gestione immobiliare.

Nell’ambito della direzione strategica, essi adempiono segnatamente i seguenti compiti:

  1. esame dei bisogni: esaminano la legalità, l’opportunità, la redditività e la finanziabilità dei bisogni segnalati;

  2. pianificazione e gestione degli investimenti: pianificano e gestiscono i crediti d’impegno e di pagamento;

  3. gestione del portafoglio immobiliare: definiscono strategie, concezioni globali, direttive e strumenti di controllo per ottimizzare il rapporto costibenefici del portafoglio immobiliare della Confederazione;

  4. trasparenza dei costi: assicurano la trasparenza dei costi rendendo conto dei costi effettivi della Confederazione in qualità di proprietario e possessore d’immobili, come pure quale committente della costruzione, gestore ed esercente d’immobili;

  5. pianificazione pluriennale ed elaborazione degli obiettivi: nel quadro di una pianificazione pluriennale continua, elaborano gli obiettivi strategici e, in sintonia con questi ultimi, definiscono annualmente gli obiettivi operativi.

Nell’ambito della direzione tattica dei progetti, essi adempiono segnatamente i seguenti compiti:

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

a. rapporto sullo stato: allestiscono un rapporto sullo stato a scadenze definite contenente i seguenti elementi: 1. confronto tra la situazione attuale e la situazione auspicata; 2. pronostico fino alla conclusione del progetto; 3. valutazione delle cause delle divergenze tra la situazione attuale e la situazione auspicata, come pure delle opportunità e dei rischi; 4. proposte di provvedimenti di direzione atti a conseguire gli obiettivi; 5. eventuali proposte di modifica del progetto (allontanamento dall’obiettivo/correzione dell’obiettivo);

  1. controlling dei progetti: impiegano strumenti di controllo atti a condurre i singoli progetti;

  2. rapporti periodici: mettono a punto, a scadenza trimestrale, un rapporto periodico con commento quale controllo dei crediti di pagamento e dei crediti d’impegno;

  3. indagini (audit): il Dipartimento di cui fa parte l’OCI può predisporre la realizzazione di indagini per tutti i progetti e i processi della gestione immobiliare.

Nell’ambito della direzione operativa, essi adempiono segnatamente i seguenti

  1. messa a disposizione di immobili, disinvestimento e gestione commerciale delle opere e degli immobili: in particolare la gestione degli acquisti, la gestione degli spazi e delle superfici, la contabilità relativa alle opere e agli immobili e la gestione dei contratti;

  2. gestione tecnica delle opere e degli immobili: in particolare la gestione della manutenzione, la gestione tecnica aziendale, la gestione dell’energia e dei provvedimenti di sicurezza;

  3. gestione dell’infrastruttura delle opere e degli immobili: in particolare l’acquisto, la prestazione, il coordinamento e la sorveglianza di tutti i servizi necessari alla gestione quotidiana dell’opera;

  4. studi preliminari e progettazione: direzione delle diverse fasi relative agli studi di fattibilità, alle definizioni dei progetti, alle procedure di selezione, ai progetti preliminari, ai progetti di costruzione, alle procedure d’autorizzazione e ai progetti di pubblicazione;

  5. bando di concorso e realizzazione: direzione delle diverse fasi relative al bando di concorso, al confronto delle offerte, all’aggiudicazione, ai progetti d’esecuzione, all’esecuzione, alla messa in servizio e alla conclusione dei lavori.

Competenze

Nel quadro dei crediti d’impegno e di pagamento autorizzati dalle Camere federali, nonché delle indicazioni del dipartimento competente, gli OCI e l’Ufficio federale delle strade possono sbrigare nella loro sfera di competenze tutti gli affari in modo autonomo.21 Essi svolgono in particolare le seguenti mansioni:22

  1. acquisto e vendita di immobili, nonché costituzione, modifica, esercizio e soppressione di diritti di prelazione, di acquisto e di ricupera su immobili;

  2. costituzione, modifica e soppressione di diritti di superficie e altri diritti reali limitati;

  3. locazione e affitto di immobili o di loro parti, nonché riscossione delle pigioni e dei costi accessori corrispondenti;

  4. locazione e affitto di immobili per l’Amministrazione federale;

  5. operazioni di leasing;

  6. 23 definizione vincolante di norme uniformi in materia di costruzione, attribuzione delle superfici, sistemazione interna, gestione ed esercizio d’immobili;

  7. 24 utilizzazione economica e razionale dello spazio disponibile;

  8. 25 attribuzione vincolante di immobili e vani alle organizzazioni di utenti dopo aver consultato i dipartimenti interessati;

  9. 26 assegnazione di mandati di costruzione, fornitura e prestazioni di servizio;

  10. 27 mandati affidati a terzi.

Possono anche, su base contrattuale e a prezzi che coprono i costi, fornire prestazioni anche per:

  1. unità dell’Amministrazione federale decentralizzata, secondo l’allegato OLOGA28, dotate di personalità giuridica e contabilità propria;

  2. altre amministrazioni pubbliche e istituzioni vicine alla Confederazione che perseguono uno scopo pubblico.

Gli OCI possono delegare compiti alle organizzazioni di utenti nel quadro di convenzioni.

Art. 8a29 Obblighi dell’UFCL Il Palazzo federale e il centro della città di Berna sono riservati all’Assemblea federale, al Consiglio federale e ai servizi ad esso strettamente correlati, come pure alle unità organizzative che assumono compiti internazionali.

Nuovo testo giusta il n. II1 dell’all. 4 all’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 725.111).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Introdotta dal n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Introdotta dal n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Sezione 3 Organizzazioni di utenti

Art. 9

Le organizzazioni di utenti formulano i loro bisogni concernenti la gestione immobiliare e annunciano all’OCI quelli approvati dal servizio designato dall’OCI competente, allegando una motivazione plausibile.

Esse cooperano nel quadro delle indicazioni degli OCI nell’adempimento dei compiti conformemente alla presente ordinanza.

Gli OCI devono tener conto in modo appropriato dei bisogni delle organizzazioni di utenti nell’ambito delle indicazioni strategiche.30

Le organizzazioni di utenti che utilizzano immobili civili o militari non sono autorizzate a mettere a disposizione di terzi locali loro attribuiti dagli OCI.31

Citato in

Sezione 4 Coordinamento e collaborazione

Art. 10 e 1132

Art. 1233 Coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione (COCIC)

Fanno parte del Coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione (COCIC) almeno:

  1. i tre OCI;

  2. l’Ufficio federale delle strade;

  3. l’Ufficio federale dei trasporti.

Il COCIC può ammettere altri membri, segnatamente altri uffici federali, nonché rappresentanti di organi della costruzione e degli immobili cantonali e comunali.

Costituisce i seguenti organi paritetici del COCIC e ne designa i membri:

  1. il coordinamento delle attività direttive;

  2. i gruppi specializzati;

  3. all’occorrenza, i gruppi incaricati di svolgere mandati di durata limitata.

L’UFCL dirige il COCIC e gestisce la sua segreteria.

Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Abrogati dal n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Art. 1334 Obiettivi, compiti e competenze del COCIC

Il COCIC salvaguarda gli interessi dei suoi membri come proprietari e possessori di immobili, nonché come committenti della costruzione, gestori ed esercenti d’immobili.

Esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

  1. collaborazione efficace tra i membri;

  2. promozione dello scambio di esperienze tra i membri e i rappresentanti di altre istituzioni nel settore della costruzione e degli immobili;

  3. rappresentanza uniforme dei membri nei confronti di altre istituzioni pubbliche e del settore della costruzione;

  4. efficienza nella messa a disposizione di immobili, a livello di costruzione, sistemazione interna, gestione ed esercizio di costruzioni e infrastrutture;

  5. considerazione di aspetti culturali ed ecologici;

  6. promozione della capacità innovativa dei membri, in particolare mediante l’organizzazione di corsi di formazione e perfezionamento comuni per il personale.

Assume compiti di coordinamento, in particolare nei seguenti settori:

  1. acquisti e contratti;

  2. questioni relative a variazioni di prezzo;

  3. prestazioni degli organi addetti alla pianificazione;

  4. ambito normativo;

  5. costruzioni con protezione contro gli effetti delle armi.

Nell’ambito della gestione di immobili, esso ha facoltà di:

  1. emanare raccomandazioni comuni per i suoi membri;

  2. rappresentare i suoi membri in Svizzera.

Art. 13a35 Compiti degli organi del COCIC

Il coordinamento delle attività direttive ha il compito, in particolare, di determinare le attività prioritarie del COCIC.

I gruppi specializzati e i gruppi mandatari del COCIC hanno il compito, in particolare, di trattare tutte le questioni nel loro settore di attività, nell’ambito delle competenze loro assegnate.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Art. 1436 Competenza del DFF

Il DFF emana, su proposta del COCIC, istruzioni nell’ambito della gestione immobiliare per i membri del COCIC che fanno parte dell’Amministrazione federale, come pure per le organizzazioni di utenti.

Sezione 5 Ordinamento dei crediti

Art. 15 Stanziamento di crediti nella gestione immobiliare

Per tutti i progetti di investimento del suo OCI nel campo della gestione immobiliare, il dipartimento di cui fa parte l’OCI chiede ogni anno in un messaggio relativo alle costruzioni, e per il settore dei PF nell’allegato del messaggio sul preventivo, un credito d’impegno sotto forma di credito collettivo con i seguenti ambiti di attribuzione:37

  1. un credito complessivo per tutti i progetti che richiedono spese per oltre 10 milioni di franchi ciascuno, con spiegazioni per ogni singolo progetto;

  2. 38 un credito complessivo con un elenco commentato delle opere per tutti i progetti che richiedono ciascuno oltre3 milioni di franchi, ma non più di 10 milioni di franchi;

  3. un credito quadro opportunamente articolato per tutti gli altri progetti di costruzione.

Il dipartimento di cui fa parte l’OCI chiede nel corrispondente preventivo i crediti di pagamento necessari per la realizzazione dei progetti pianificati, nonché per l’esercizio degli immobili.

Nel quadro della gestione immobiliare gli OCI possono:

  1. decidere su crediti di progettazione e sulla liberazione di crediti per singoli progetti d’investimento;

  2. decidere su crediti di esercizio e sulla liberazione dei relativi crediti;

  3. amministrare crediti d’impegno e di pagamento.

Citato in · ·

Art. 16 Gestione finanziaria

Gli OCI allestiscono, ogni anno in modo continuo per la loro sfera di competenze, una pianificazione degli investimenti quadriennale e una a più lungo termine per la gestione immobiliare.

Al fine di stabilire un ordine di priorità politico-finanziario, devono essere sottoposte tempestivamente per parere all’Amministrazione federale delle finanze (AFF):

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all. all’O del19 nov. 2003 sul settore dei PF, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 414.110.3).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del19 gen. 2005 (RU 2005 481).

  1. le pianificazioni con grande impatto finanziario, in particolare la pianificazione degli investimenti quadriennale e quella a più lungo termine;

  2. le concezioni globali;

  3. le spese di oltre10 milioni di franchi per progetto.39

Art. 1740

Capitolo 3 Logistica

Art. 1841

Citato in

Art. 1942 Compiti dell’UFCL

a 5 ...43

L’UFCL pubblica, distribuisce e gestisce pubblicazioni in modo centralizzato. Ne determina la veste tipografica e la tiratura tenendo conto dei principi economici ed ecologici. Assicura la trasparenza dei costi documentando i costi effettivi.

L’UFCL:

  1. è competente per la pubblicazione di dati della Confederazione (dati degni di protezione, confidenziali e segreti); al fine di garantire una ripresa efficace dei dati, gli utenti che sviluppano applicazioni sono tenuti a osservare le istruzioni dell’UFCL in materia di convenzioni relative ai nomi e ai numeri;

  2. imposta e allestisce documenti speciali su domanda del capo del dipartimento;

  3. prepara e personalizza il passaporto svizzero e altri documenti d’identità e di legittimazione della Confederazione;

  4. assicura gli invii in blocco, i trasporti, come pure il servizio di corriere a Berna.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Abrogati dal n. 2 del cpv.2 dell’art. 30 della O del 22 nov. 2006 concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione, con effetto dal 1° gen. 2006 (RS 172.056.15).

Art. 2044

Capitolo 4 Compiti speciali dell’UFCL45

Art. 21

L’UFCL allestisce una perizia su edifici sussidiati o cofinanziati dalla Confederazione e calcola le spese delle installazioni che ne fanno parte.46

Nel quadro dei compiti di cui al capoverso1, fornisce la sua consulenza alle rispettive autorità che concedono sussidi.

Per i progetti concernenti opere d’arte in edifici civili, l’UFCL assume la pianificazione, il coordinamento con gli ulteriori progetti di costruzione, la gestione dei crediti necessari, l’organizzazione dei concorsi e dei mandati diretti. Segue la realizzazione dei progetti risolvendo questioni di tecnica della costruzione e svolge i compiti amministrativi connessi alla loro realizzazione. Disciplina mediante convenzioni la sua collaborazione con l’Ufficio federale della cultura e con la Commissione federale delle belle arti.47

Delega membri negli organi statutari della FIPOI (Fondation des immeubles pour les organisations internationales) a Ginevra.48

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 22 Disposizioni d’esecuzione49

Gli OCI emanano, per la loro sfera di competenze, le istruzioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza nell’ambito della gestione immobiliare. Sono fatti salvi gli articoli 6 e 14.

L’UFCL emana istruzioni per il settore della logistica.50 È fatta salva l’O del 23 febbraio 200051 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF).52

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Nuovo testo giusta il n. II1 dell’all. all’O del19 nov. 2003 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 412.101).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

[RU 2000 1227. RU 2003 3687 allegato n. I1]. Vedi ora l’O del 26 set. 2003 (RS 172.010.58).

Nuovo testo del per. giusta il n. II3 dell’all. dell’O del 23 feb. 2000 sull’informatica nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° apr. 2000 [RU 2000 1227].

Il COCIC definisce l’organizzazione dettagliata per la propria sfera di competenze.53

Citato in

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2047).

Gestione immobiliare e logistica della Confederazione 172.010.21 Allegato 154 (art. 6 cpv.1 lett. b) Responsabilità in materia di gestione immobiliare nel settore dei PF (diagramma delle funzioni) Legenda: A Approvazione finale Pa Partecipazione Pr Proposta D Decisione o livello decisionale i Diritto all’informazione E Esecuzione C Controllo OCI = Organo della costruzione e degli immobili Compito / attività Parlamento CF AFF UFCL DFI OCI Gestione immobiliare strategica Gestione strategica Pianificazione degli investimenti (a medio e lungo termine) i i i D Messaggio sul preventivo: allegato «Costruzioni» A D3 C C D2 D1 Crediti d’impegno: situazione (consuntivo) i i i D Piani generali relativi ai locali (v.

anche processo 3) i i D Strategia relativa al fabbisogno i E Principi per i provvedimenti operativi i E Strategia di conservazione (ripristino e manutenzione) i D – Conservazione del valore e della funzione ai sensi dell’articolo 35b A C D Norme e standard i D

Introdotto dal n. II2 dell’all. all’O del19 nov. 2003 sul settore dei PF, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 414.110.3).

172.010.21 Organizzazione dell'Amministrazione federale Compito / attività Parlamento CF AFF UFCL DFI OCI Gestione operativa Statistiche sulle costruzioni per l’Ufficio federale di statistica E Inventario degli immobili della Confederazione E Pa Gestione operativa dei progetti Formulazione/verifica del fabbisogno Formulazione/verifica del fabbisogno di tutti i progetti D Gestione del portafoglio «Bilancio» inventario e fabbisogno i i E Pianificazione prospettica dei locali e stima del fabbisogno finanziario i i D Sottoprogetti per: – acquisizione/liquidazione D3 D2 D1 – utilizzo/occupazione i D – manutenzione/ripristino D3 D2 D1 Valutazione/capitolati d’oneri Valutazione del piano d’azione, approvazione dei capitolati d’oneri D Nuove costruzioni, ristrutturazione, manutenzione e smantellamento Richiesta credito d’esecuzione (allegato «Costruzioni», messaggio sul D preventivo) Conteggio finale D Operazioni immobiliari Acquisto/vendita Decisione acquisto <1 milione di fr.

D Gestione immobiliare e logistica della Confederazione 172.010.21 Compito / attività Parlamento CF AFF UFCL DFI OCI Decisione acquisto >1 milione di franchi (Allegato Costruzioni, messag- A D3 C C D2 D1 gio sul preventivo) Decisione di vendita (documentazione completa, prezzo compreso) A D Locazione e affitto E Servitù immobiliari/diritti di compera Acquisizione/concessione servitù immobiliari, acquisizione diritti di D/E compera Concessione diritti di compera D D E/Pr Gestione operativa degli immobili Gestione degli immobili Indicatori sulla gestione i E Occupazione e utilizzo degli immobili Indicatori sull’occupazione i E Gestione tecnica degli edifici Costi/rilevazione delle prestazioni, indicatori i E Gestione infrastrutturale degli edifici Costi/rilevazione delle prestazioni, indicatori i E Allegato 255 Abrogazioni e modifiche del diritto previgente 1. Sono abrogate:

  1. l’ordinanza del 18 dicembre 199156 sulle costruzioni federali;

  2. l’ordinanza del 21 dicembre 199457 sull’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale.

2. L’ordinanza dell’11 dicembre 199558 sugli acquisti pubblici

Art. 61 cpv.3

...

Art. 65

...

3. L’ordinanza del 13 gennaio 199359 sul settore dei Politecnici federali

Art. 1 cpv.1 lett. d, e, f e 2

...

Art. 10 cpv.2

Abrogato

4. L’ordinanza del 18 ottobre 199560 sull’organizzazione militare

Art. 13 lett. b

... RS 172.010

Originario All..

[RU 1992 366, 1997 2779 n. II 6]

[RU 1995 165 4085, 1997 2779 n. II 9]

[RU 1993 820, 1997 2495, 1999 704 n. II 10 1167 allegato n. 3. RU 2000 198 art. 31]

[RU 1995 5275, 1999 1167 allegato n. 4. RU 2000 330 art. 18 cpv.1 lett. a]

Art. 43 lett. b

...

5. L’ordinanza dell’11 giugno 199061 sulle finanze della Confederazione

Art. 30 cpv.1 secondo periodo

...

[RU 1990 996, 1993 820 all. n. 4, 1995 3204, 1996 2243 I 42 3043,, 2000 198 art. 32 n. 1, 2001 267 art. 33 n. 2, 2003 537, 2004 4471 art. 15. RU 2006 1295 art. 76].