2. BG über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Art. 1a, Abs. 3: Legge federale sull’adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Consiglio nazionale · 29 mag 2012, 17:57 · Oggetto 12.039Libera circolazione delle persone. Misure collaterali. Legge. Adeguamento

Sì
140 (77 %)
No
37 (20 %)
Astensione
4 (2 %)
Non hanno votato
19
Sì significa
Proposta della maggioranza
No significa
Proposta della minoranza Maier Thomas

Per gruppo

GruppoSìNoAst.Non hanno votato
Gruppo dell'Unione democratica di Centro48 (96 %)0 (0 %)2 (4 %)6
Gruppo socialista39 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)7
Gruppo PPD-PEV28 (97 %)0 (0 %)1 (3 %)2
Gruppo liberale radicale0 (0 %)27 (100 %)0 (0 %)3
Gruppo dei Verdi15 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Gruppo verde liberale0 (0 %)10 (91 %)1 (9 %)1
Gruppo borghese democratico9 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Non iscritto1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Totale140 (77 %)37 (20 %)4 (2 %)19

Elenco nominativo

Sì 140

Non iscritto 1

Astensione 4

Gruppo dell'Unione democratica di Centro 2

Gruppo PPD-PEV 1

Gruppo verde liberale 1

Non ha partecipato 16

Gruppo dell'Unione democratica di Centro 5

Gruppo PPD-PEV 2

Gruppo liberale radicale 2

Gruppo verde liberale 1

Scusato 2

Gruppo socialista 1

Gruppo liberale radicale 1

Presidenza (non vota) 1

Gruppo dell'Unione democratica di Centro 1

Fonti: Protocollo di voto del Consiglio nazionale