2. BG über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Art. 9, Abs. 2, Bst. a und c: Legge federale sull’adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Consiglio nazionale · 29 mag 2012, 19:05 · Oggetto 12.039Libera circolazione delle persone. Misure collaterali. Legge. Adeguamento

Sì
128 (74 %)
No
38 (22 %)
Astensione
7 (4 %)
Non hanno votato
27
Sì significa
Proposta della commissione
No significa
Proposta Romano

Per gruppo

GruppoSìNoAst.Non hanno votato
Gruppo dell'Unione democratica di Centro46 (88 %)6 (12 %)0 (0 %)4
Gruppo socialista15 (39 %)20 (53 %)3 (8 %)8
Gruppo PPD-PEV12 (43 %)12 (43 %)4 (14 %)3
Gruppo liberale radicale24 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)6
Gruppo dei Verdi13 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)2
Gruppo verde liberale10 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)2
Gruppo borghese democratico7 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)2
Non iscritto1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Totale128 (74 %)38 (22 %)7 (4 %)27

Elenco nominativo

Sì 128

Non iscritto 1

Non ha partecipato 24

Gruppo dell'Unione democratica di Centro 3

Gruppo verde liberale 2

Gruppo borghese democratico 2

Scusato 2

Gruppo socialista 1

Gruppo liberale radicale 1

Presidenza (non vota) 1

Gruppo dell'Unione democratica di Centro 1

Fonti: Protocollo di voto del Consiglio nazionale