3. BG über das öffentliche Beschaffungswesen Art. 8, Abs. 3: Legge federale sull’adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Consiglio nazionale · 29 mag 2012, 18:51 · Oggetto 12.039Libera circolazione delle persone. Misure collaterali. Legge. Adeguamento

Sì
100 (53 %)
No
86 (46 %)
Astensione
1 (1 %)
Non hanno votato
13
Sì significa
Proposta della maggioranza
No significa
Proposta della minoranza Flückiger Sylvia

Per gruppo

GruppoSìNoAst.Non hanno votato
Gruppo dell'Unione democratica di Centro2 (4 %)51 (96 %)0 (0 %)3
Gruppo socialista43 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)3
Gruppo PPD-PEV27 (93 %)2 (7 %)0 (0 %)2
Gruppo liberale radicale11 (42 %)15 (58 %)0 (0 %)4
Gruppo dei Verdi15 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Gruppo verde liberale0 (0 %)10 (91 %)1 (9 %)1
Gruppo borghese democratico1 (11 %)8 (89 %)0 (0 %)0
Non iscritto1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Totale100 (53 %)86 (46 %)1 (1 %)13

Elenco nominativo

Sì 100

Gruppo dell'Unione democratica di Centro 2

Gruppo borghese democratico 1

Non iscritto 1

No 86

Gruppo PPD-PEV 2

Astensione 1

Gruppo verde liberale 1

Non ha partecipato 10

Gruppo liberale radicale 3

Gruppo dell'Unione democratica di Centro 2

Gruppo socialista 2

Gruppo verde liberale 1

Scusato 2

Gruppo socialista 1

Gruppo liberale radicale 1

Presidenza (non vota) 1

Gruppo dell'Unione democratica di Centro 1

Fonti: Protocollo di voto del Consiglio nazionale