Source: fallrecht.ch

50 III 14

50 III 14

Rubrum

5. Sentenza 9 fobbraio 1924 nella causa Dalvesco.

Ove sì tratti dell’esazione di crediti alimentari spettanti ad . una persona, che deve essere ritenuta come facente parte della famiglia del debitore, guesti non può prevalersi che in modo limitato dell’art. 93 LEF : in altri termini, l’uffício avrà, in ogni caso, la facoltà di pignorare la quota di salario che il debitore dovrebbe impiegare al sostentamento del creditore come se questi con lui convivesse.— Ma se il debitore stess0 non fa capo a questa giurisprudenza, un creditore non può farlo in suo vece, forse esso il titolare del credito alimentare.

Fatti

A.— Con sentenza 7 marzo 1923 il Tribunale di Appello del Cantone Ticino condannava Giulio Deagostini in Bellinzona, quale padre della figlia illegittima Gemma (attribuitagli senza effetti di stato civile), a pagare alla madre Gemma Dalvesco in Bellinzona : 500 fchi. per spese di puerperio, 150 fchi. a titolo di ripetibili e, per l’infante allevato nella famiglia della madre, una pensíone alimentare di 45 fchi. dal 27 maggio 1921 al 27 maggio 1939.

B.

— Deagostini fu in 1 seguito oggetto delle seguenti esecuzioni :

a) N° 63337, promossa, nel giugno 1923, dall’avvocato

A.

Antognini per l’esazione di 650 fchi. dipendenti da competenze professionali ;

b) N° 65407, del 20 novembre 1923, promossa da Gemma Dalvesco, per sè e figlia, per il pagamento di 1955 fehi. in base alla sentenza precitata e cioè : 150 fchi. per ripetibili, 500 fchi. per l'indennizzo predetto e, per la pensione alimentare dal maggio 1921 al novembre 1923, 1305 fchi.

Il pignoramento a favore della prima essecuzione, cui fu fatta partecipare la seconda addi 13 dicembre 1923 in novembre 1923. Furono pignorati 50 fchi. mensili sullo stipendio di circa 230 fchi. al mese che il debitore percepisce quale impiegato delle Strade ferrate federali in Bellinzona. In quest’occasíone l’Ufficio (di Bellinzona) constatava, che il debitore, celibe, conviveva col padre e che il resto del suo salario (circa 180 fchi. al mese) gli era indispensabile per il suo sostentamento.

C.

— Da questo provvedimento tanto il debitore Deagostini che la creditrice Dalvesco sì aggravavano dall'Autorità di Vigilanza.

I primo chiedeva che il suo salario fosse dichiarato impignorabile in toto in base all’art. 93 LEF.

La seconda conchiudeva domandando che il pignoramento a favore del gruppo N° 1383 fosse modificato nel senso che :

a) In applicazione dell’art. 93 LEF fosse riconosciuto che gli obblighi di famiglia dell’escusso non lasciano alcun margine di stipendio pignorabile a favore del creditore Avv. Antognini.

d) La quota mensile pignorata di 50 fchi. dovesse essgere attribuita solo alla Dalvesco.

16 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 5, c) Si desse atto a quest’ultima che, oltre la suddetta quota mensiîle di 50 fehi., essa potrà pignorare mensilmente altri 45 fchi. sul salario dell’escuss0 per le rate future della pensíone alimentare.

Questo secondo ricorso è motivato come segue : L’art. 93 LEF è opponibile al creditore Ántognini, non alla creditrice Dalvesco, perchè il credito di questa dipende da obblighi privilegiati di natura famigliare. Per determinare, se una parte dello stipendio Deagostini potesse o meno essere Pignorato a sensì dell’art. 93 LEF, l'Ufficio avrebbe dovuto tener conto, non solo del minimo indispensabile al debitore per i propri bisogni, ma anche della pensione (45 fchi. mensili), che egli deve pagare alla sua bambina naturale e degli importi di cui va debitore alla madre per rate di pensione scadute, spese di gravidanza ecc. Deagostini, che ha un salario di 230 fehi., che è celibe e convive col padre benestante, deve non soolo provvedere ai suoi bisogni, ma altresí a quelli della sua figlia naturale. Egli deve a questa 45 fchi. al mese ; alla ricorrente deve gli arretrati, che essa espone in 50 fchi. al mese. Gli restano 135 fchi. mensili che gli bastano per campare, ritenuto che, per il momento, non esiste alcun margine di stipendio pignorabile a favóre dell'altro creditore Ántognini. -

D.

— Con decisioni separate del 15 gennaio u. s. VAutorità di Vigilanza respinge i gravami.

Deagostini si adagiò al giudicato che lo concerneva.

Non così la Dalvesco, la quale, col ricorso attuale, ripropone a giudicare le conclusioni dedotte in sede cantonale, allegando : Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale e contrariamente al parere dell’istanza cantonale, l’art. 93 sancisce un vero e proprio privilegio a favore dei crediti di sostentamento, di cui un debitore è tenuto verso i membri della sua famiglia, quali i figli illegitimi attribuitigli anche senza effetti di stato civile. Fino al pagamento di tali crediti, gli altri creditori non hanno diritto al pignoramento del salario.

Consiíiderando in diritto :

1° — La giurisprudenza del Tribunale federale sí è chiarita nel senso che, ove sì tratti di esecuzioni per l’esazione di crediti alimentari spettanti ad una persona che deve essere ritenuta come facente parte della famiglia del debitore, questi non può prevalersi che in modo limitato del beneficio dell’art. 93 LEF ; l'Ufficio, cioë, avrà, in ogni caso, la facolta di pignorare la quota di salario che il debitore dovrebbe impiegare al sostentamento del creditore, come se questi vivesse nella famiglia del debitore (RU 44III p. 200 ; 45 III p. 80 e seg. ; 113 e seg.).

Ma questa ipotesi non è quella della fattispecie. Il debitore Deagostini, adagiandosi alla decisione cantonale che aveva respinto il suo ricorso basato sull'art. 93 LEF, ha riconosciuto che il suo salario Possa essere Pignorato fino a concorrenza di mensîli 50 fchi. Si ê la creditrice Dalvesco che lo contesta e che, facendo capo all’indole alimentare del suo credito e all’appartenenza della sua figlia spuria alla famiglia Deagostini, invoca in suo favore Vart. 93 e ne deduce l’inammissibilità del pignoramento del salario del debitore a favore di altro creditore, allegando che, tenuto conto delle Pprestazioni mensili dovutele, il guadagno del debitore è impignorabile in toto a profitto di altro creditore (Antognini), perchè indispensabile al sostentamento del debitore e della sua famiglia, compresa la figlia naturale. In sostanza, quindi, il ricorso tende ad opporre al creditore Antognini l’impignorabilità totale de! salario ed a conseguire, a questo titolo, l'annullamento od una modificazione del Pignoramento 23 novembre u. s.

2. — Questa tesi è errata. La giurisprudenza precitata del Tribunale federale mira solo a limitare la facoltà del debitore di prevalersi del beneficio dell’art. 93 LEF quando trattisi di crediti alimentari ; essa non intende consentire al titolare di crediti siffatti il diritto di invocare limpignorabilità completa o parziale prevista da 18 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 5, quel disposto, ove, come nel caso in esame, il debitore stesso non se ne sía prevalso od abbia rinunciato a prevalersene. È bensí vero che il beneficio dell’impignorabilità del salario può, praticamente, avvantaggiare non solo il debitore, ma anche le persone al cui sostentamento ess0 è tenuto. Ma a queste persone non spetta un diritto sul salario. Come è inammissibile, che un membro della famiglia del debitore, con ess0 convivente, possa aggravarsi da un pignoramento, asserendo che l’Ufficio non ha tenuto in debito conto gli oneri di sostentamento incombenti al debitore a suo riguardo, così tale diritto deve essere negato al membro della famiglia del debitore che Con ess0 non convive. Ambedue hanno bensì un interesse a che l’impignorabilità sía pronunciata. Ma síiffatto interesse è di ordine materiale, non giuridico, perchè nè all’uno, nè all’altro spetta un diritto sul salario del debitore. Se questi ne ammette la pignorabilità, essi non possoN0 opporvisi ; a guisa che non lo potrebbero, se il debitore dissipa il suo guadagno invece di impiegarlo al sostentamento della famiglia.

3. — Del resto il ricorso appare inammissibile anche sotto altro aspetto. ' Il pignoramente del primo creditore (Antognini) data del 23 novembre 1923. La ricorrente non fu ammessa A parteciparvi che il 13 dicembre, quando cioè il pignoramento era già divenuto definitivo nei suoi confronti.

La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia : T1 ricorso è respinto.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 6. 19.

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.