62 II 232
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Rubrum
61. Sentenza 22 ottobre 1936 della IT Sezione civile nella causa Union Suisss contro Riya.
Se in un contratto d’assicurazione le parti si s80no accordate per far valutare in modo definitivo da periti l'eventuale valore di risarcimento della cosa assicurata, il giudice può acostarsî dalla valutazione di costoro e sostituirle il proprio libero apprezzamento circa Lentità del danno solo se la valutazione peritale è manifestamente erronea o parziale.
Fatti
1. Con polizza del 2 dicembre 1930 Enrico Riva, Proprietario d’un’autorimessa a Lugano, assicurava per la somma di fr. 7000 contro i rischi dell’incendio presso la Compagnia « Union Suisse » una automobile marca Sumbeam, modello 1920, della forza di 23 HP.
T°’art. 33 delle condizioni generali del contratto pres- - CrIve :
« L'importo del danno sgubito dev’essere provato dallo stipulante. La gomma assicurata non costituisce alcuna prova nè per LPesistenza nè pel valore delle coge assicurate al momento del sinistro. » L’art. 34 diepone : :
«sse le parti non possono intendersì circa l’importo del danno accaduto questo dev’essere valutato definitivamente da periti. Ogni parte designa un perito e ne comunica il nome all’altra per iscritto Prima di entrare in funzione, i due periti ne designano, per il caso in cui non cadessero d’accordo, un terzo come soprarbitro, il quale — entro i limiti delle valutazioni fatte da entrambi decide definitivamente sui punti rimasti controversÌì .…... Le spese del soprarbibro sono sopportate per metà da entrambe le parti.» - B. — Il 28 dicembre 1930 l’automobile assicurata, guidata da certo Bianchi impiegato del Riva, fu completamente distrutta da un incendio sviluppatosi mentre percorreva la strada fra Seeven e Lowerz.
Non avendo potuto intendersiì circa l’ammontare del valore di risarcimento della macchina bruciata, le parti designarono, in conformità dell’art. 34 summenzionato, dei periti per valutarlo : il Riva nominò il sig. Hermann Schicker a Seeven e l’Union Suisse, ling. Jeanmaire a Ginevra, i quali a loro volta designarono il sig. Riesen a Berna quale superperito per il caso in cui non cadessero d’accordo. i i I due periti scelti dalle parti non giunsero a conclusioni concordi : lo Schicker stimò il valore dell’automobile a fr. 2000 prima dell’incendio e a zero dopo, mentre il Jeanmaire lo valutò in franchi 1100 prima e in fr. 50 dopo il sinistro. IT superperito Riesen fu quindi chiamato a pronunciarsì e lo fece con una relazione motivata delFundici febbraio 1931 fissando il valore dell’automobile in fr. 1100 prima dell’incendio e in fr. 50 dopo.
C.
— Con petizione 19 dicembre 1932 Enrico Riva conveniva in giudizio l’Union Suisse domandandole il pagamento di fr. 7000, valore assícurato dell’automobile distrutta, coll’interesse al 5 % dal 28 dicembre 1930, e 234 Versicherungevertrag. N° 61.
di fr. 150, valore di un soprabito dell’impiegato Bianchi andato distrutto nel tentativo di spegnere l’incendio, coll’interesse. al 5 % dal 28 aprile 1930.
La convenuta conchiudeva per il rigetto della domanda
E.
in subordine, perchè la stessa fosse amessa s80Ïo Per TVimporto di fr. 897,55.
Con sentenza 14 febbraio 1936, il Pretore di LuganoCittà ammetteva la petizione limitatamente a fr. 897,55 valutando, in conformità delle perizie Riesen e Jeanmaire, il danno subito dall’automobile in fr. 1100, a cui si dovevano aggiungere fr. 100 per il soprabito distrutto nell’incendio. Dalla gomma cosí ottenuta andavano però dedotti fr. 200, importo che, secondo la polizza, restava a carico dell’assicurato e la metà, pure a carico di cosbui, delle 8pese di perizia, in fr. 52,45.
Enrico Riva s’appellava da questo giudizio riproponendo le conclusioni dedotte in sede cantonale.
L’appellata Union Suisse proponeva la conferma del giudizio querelato.
D.
— Con sentenza 8 giugno 1936, il Tribunale d’appello del Cantone Ticino riformava parzialmente il giudizio del Pretore fissando in fr. 1848, coll’interesse legale dalla data del precetto esecutivo N. 154.151, l’indennizzo dovuto dalla convenuta all’attore. L’aumento era dovuto al fatto che il Tribunále « avuto riguardo a tutte le circostanze » riteneva di dover fissare in fr. 2000 il valore che aveva l’automobile al’ momento dell’incendio dichiarando che i motivi sui quali sì basano le svalutazioni delle automobili usate « possono non corrispondere sempre ed in ogni caso a criteri giusti », che quindi il « valore effettivo dell'oggetto può essere talvolta in parte misconosciuto e. che in concreto i tre periti furono dapprima dissenzienti circa il valore da attribuire alla macchina e che uno di essí ritenne che l’automobile potesse valere anche fr. 2000 ».
H.
— La Compagnia d’assicurazioni « Union Suïsse » s'è appellata da questa sentenza al Tribunale federale domandandogli d’annullarla, d’ammettere, in conformità di quanto aveva giudicato, il Pretore, la petizione limitatamente a fr. 897,55 e d’accollare le spese e ripetibili alla controparte.
E.
Riva ha aderito all’appello riproponendo le conclugioni dedotte in sede cantonale.
Considerando in diritto :
TI solo quesito ancora controverso in questa sede è quello relativo all'entità del danno causato all’attore dall’incendio dell’automobile assicurata, ossía al valore di risarcimento di questa macchina. In concreto questo pregiudizio è stato determinato da periti, in conformità di quanto è prescritto dal contratto stipulato fra le parti, ed il giudice non può prescindere dal risultato di questa valutazione, voluta dai contraenti, nel suo giudizio circa Ventità del danno. Anche se, giusta la giurisprudenza finora seguita dal Tribunale federale (RU 25 I 25; 26 IT 758 ; 46 IT 77, sentenze dei Tribunali civili in materia d’assícurazione I p. 28, IV p. 363), sí riconosce al giudice la facoltà di esercitare un certo controllo sulla valutazione del danno fatta da periti designati conformemente al contratto, questo potere gli spetta però solo in quanto gia dimostrato che la valutazione peritale è manifestamente erronea 0 parziale. Se l’uno o laltro di questi estremi non sgussiste, la stima del danno efffettuata in conformità delle norme contrattuali fa stato anche pel giudice, il quale non può sostituirle in guesto caso il suo libero apprezzamento.
Nella fattispecie il giudice d’appello ha sostituito al parere motivato del superperito, designato in conformità dell’art. 34 delle condizioni generali del ‘contratto, una valutazione propria più elevata del danno fissandolo in fr. 2000. Quest’aumento è però motivato da esso0 solo colla possibilità, puramente teorica, non dimostrata nè resa probabile, di un errore di valutazione del superperito e col fatto che il perito designato dall’attore aveva egli 236 Y Versicherungevertrag. N° 61, pure stimato. il valore dell’automobile in fr. 2000. Questi argomenti non sonoo però certamente tali (la stima del perito designato dall’attore non indica i motivi) da autorizzare il giudice a scostarsi dal parere motivato del superperito chiamato per volontà concorde delle parti a pronunciarsi definitivamente s ul danno. Il Tribunale d’appello è quindi incorso in un errore di diritto arrogandosìï in concreto una libertà d’apprezzamento del danno che non gli competeva, date le regole contrattuali di determinazione del pregiudizio ch’erano state concordate fra le parti. i L'appello principale deve quindi essere ammesso quello adesivo respinto. Per provare che.il valore dell’automobile era di fr. 7000 all’epoca dell’incendio, l’attore ha addotto che l’aveva pagata fr. 12.000 due anni prima. Ma questa circostanza, del resto non provata — perchè il venditore L’Allemand, interrogato come teste, non Sseppe precisare l’epoca della vendita — non autorizza la deduzione che Fattore ne trae, siía perchè puô darsi che il Prezzo di acquisto fosse esagerato, sia perchè l’automobile ha potuto deprezzarsi nel frattempo. Basta del resto ricordare che lo stesso perito designato dall’attore ne ha stimato il valore in fr. 2000, somma di molto inferiore ai fr. 7000 allegati dall’attore.
Ti Tribunale federale pronuncia :
« L’appello principale è ammesso e l’appello adesivo è respinto.
La sentenza appellata è riformata nel senso che la petizione dell’attore è ammessa limitatamente a fr. 897,55.