Source: fallrecht.ch

71 III 108

71 III 108

Rubrum

108 Sehuldbetreibungs- und Konkurereccht, No 26, dication — du fait que, par suite de l’opposition de la femme, le paiement n’a pu. s’opérer normalement et a été à concurrence de 10 000 fr. remplacé par la consignation. Que celle-ci ait été autorisée ou ordonnée judiciairement, cela n’a en. principe Pas d’importanece. Il n’en serait autrement que s'il ee fût agi, non pas d’argent, mais d’objets individualisés consignés par ordre du juge ; c’est dans ce cas seulement que les autorités de poursuite auraient dû admettre la copossessíon de la femme (RO 88 III 1690).

. Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce :

Sachverhalt

Le recours est admis, l’arrêt attaqué est annulé et Ia plainte rejetée. En conséquence, l’avis d’avoir à ouvrir action, notifié le 26 avril 1945 à dame Marguerite Huguenin-Brechbübl, est rétabli.

26, Estratto della seutenza 6 luglio 1945 nella causa Perrez.

Elenco oneri. Tl fatto che il titolare ignoto di un credito garantito da pegno immobiliare desunto dal registro fondiario non sí sia annunciato in seguito alla diffida d’.nsinuazione non ha per conseguenza l’inefficacia dell’iscrizione nell’elenco oneri, avvenuta d’ufficio a’ sensi dell’art, 34 RRFF.

Ari. 89 RERFF e art. 250 cp. 1 LEF. Procedura di contestazione relativa ad un credito garantito da pegno immobiliare il cui titolare sia ignoto, in caso d’esccuzione in via di realizzazione di pegno e nel procedimento fallimentare : istruzioni 20 agosto 2 906 Jolla Camera d’esecuzione e dei fallimenti del Tribunale i erale. - Lasterwerzeichnis. Meldet sich der unbekannte Gläubiger einer dem Grundbuch entnommenen Grundpfandforderung auf die öffentliche Aufforderung nicht, s0 bleibt die von Amtes wegen. erfolgte Aufnahme im Lastenverzeichnis dennoch wirkseam. Art, 34 VZG.

Art. 39 VZG und 250 Abs. 1 SchKG. Besbreitungsverfahren betreffend Grundpfandforderungen, deren Gläubiger unbekannt ist, bei der Grundpfandverwertung und im Konkurse : Anweisungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichies vom 20. August 1936.

Fiat des charges. Le fait que le titulaire inconnu d’une créance hypothécaire résultant du registre foncier ne produit pas son droit à la suite de la zommation officielle n’entraîne pas la nullité de l’inseription à l’état des charges opérée d'office en vertu de Vart. 34 ORI.

Art. 39 ORI et 250 al. 1 LP. Procédure de contestation concernant des créances hypothécaires dont le créancier est inconnu, en matière de réalisation d’immeubles et de faillite : Tnstructions de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 20 août 1936, Riassunto dei fatti :

4A. — Nell’esecuzione promossa in via di realizzazione di pegno immobiliare dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino, a Bellinzona, quale creditrice ipotecaria di primo grado, contro Ángelina Valsangiacomo vedova Boschetti, & Buenos-Aires, l'elenco oneri era comunicato agli interesgati in data 16 dicembre 1944. Vi figuravano segnatamente, alle cifre 6 e 7, due « ipoteche al portatore » a garanzia di un credito di fr. 5000 (iscrizione dell’11 marzo 1936) e di un credito di fr. 3600 (iscrizione del 13 luglio 1931),

B.

— I portatori dei due titoli ipotecari non essendosi annunciati entro il termine fissato per le insinuazioni, l’ufficio apponeva in calce all’elenco oneri la seguente annotazione : « I crediti di cui ai Nri 6 e 7 sono da ritenersì esclusi dal presente elenco...

C.

— L’asta venne indetta per l’8 maggio 1945. L’avviso d’incanto conteneva L’avvertenza che il termine per l’insinuazione degli oneri reali era già scaduto.

D.

— Con lettera 15 marzo 1945, Francesco Valli, a Soletta, sí dichiarava portatore del titolo ipotecario di fr. 5000. TI 27 marzo 1945, Francesco Ávanzini, a BuenosAires, insinuava il credito di fr. 3600.

L’uffücio procedeva allora alla modificazione dell’elenco oneri, annullando l’avvertenza relativa allo stralcio dei due titoli e completando l’elenco con l’indicazione dei éreditori pignoratizi.

F.

— Con reclamo 5 maggio 1945, Emil Perrez impugnava la reintegrazione dei due titoli ipotecari, adducendo, in BOstanza, che l’elenco oneri era cresciuto in cosa giudicata, 116 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, N° 28.

onde l’esgclusione dei: due crediti al portatore doveva considerarsi definitiva, Nelle sue osservazioni al ricorso, l'ufficio faceva riferimento alla sentenza 29 settembre 1931, gu ricorso Nosè e Greco-Cotti (vedi RU 57 IIT 131 ss.), avvertendo che, in conformità di tale pronunciato, i crediti al portatore, i cui titolari non abbiano reso noto il proprio nome, vanno esclusi dall'elenco oneri solo fintantoché i creditori non si giano annunciati.

Con. decisione 23 maggio 1945, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, quale Autorità di vigilanza, respingeva il gravame, fondandosi essa Pure sulla gurriferita sentenza.

G.

— In tempo utile, la decisione dell'Autorità cantonale è stata impugnata da Emil Perrez con ricorso al Tribunale federale. Il gravame ripropone i motivi allegati in sede cantonale e riconclude per l’esclusíione delle due ipoteche al portatore dall’elenco oneri.

Considerando in diriito :

IL. — Occorre osservare preliminarmente che l’ufficio d’esecuzione e fallimenti, stralciando i titoli litigiosi dall’elenco oneri (vedi l’esposizione di fatto alla lettera B), non ravvisava l’esatta portata della summenzionata sentenza Nosè e Greco-Cotti.

Il pronunciato in parola ha stabilito che le pretese favte insinuare, per mezzo di un rappresentante (domiciliatario), dal titolare che non intende render noto il Proprio nome, vanno escluse dall’elenco oneri fintantoché i creditori non sí siano annunciati.

La situazione che si presentava all’ufficio era invece diversa, giacché nella specie i crediti ipotecari non erano stati notificati da nessuno. Omissione che, giova osservarlo, non va necessariamente attribuita al desiderio del titolare di tener celato il proprio nome, ma può benissimo essere dovuta alla circostenza che il creditore pignoratizio ha ignorato la diffida d’insinuazione. Ora, l’omissione della notifica (di pretese desunte dal registro fondiario) non può avere come conseguenza l’inefficacia dell’iscrizione nell’elenco oneri, dato che, a’ sensi dell’art. 34 Regolamento 23 aprile 1920 sulla realizzazione forzata dei fondi (RRFEF), I’elenco in parola « deve contenere gli oneri iscritti nel regisiro fondiario e quelli insinuati in seguito all’ingiunzione dell’ufficio », e ciò, evidentemente, anche quando gli aventi diritto (nella fabttispecie, i creditori ipotecari) non giano desumibili dall’iscrizione. Erroneamente, quindi, l’ufficio considerava l’omissíone della notifica come motivo di radiazione delle due ipoteche al pórtatore.

In caso di contestazione relativa ad un credito ipotecario iscritto nell'elenco oneri nonostante che il titolare ne sia sconosciuto, L’ufficio, conformemente alle istruzioni 20 agosto 1936 di questa Camera (vedi RU 62 III 122 88.), invita l’autorità tutoria del luogo in cui è situato il pegno immobiliare a nominare al creditore pignoratizio ignoto un curatore ad hoc a’ sensi dell’art. 392 cifra 1 CC e, designato che sía il curatore, diffida chi ha contestato il credito ipotecario a promuovere l’azione di cancellazione 0 di modificazione nel termine di 10 giorni (vedi l’arb. 39 RRFF).

Più disagevole è la posizione di chi intenda contestare la pretesa di un creditore ipotecario ignoto in caso di fallimento, dato il termine d’impugnazione di 10 giorni a decorrere dalla pubblicazione del deposito della graduatoria (art. 250 cp. 1 LEF). In tale occorrenza, aliro non rimane, a chi intenda contestare la graduatoria, che di gollecitare, nel termine predetto, la nomina di un curatore ad hoe del creditore pignoratizio ignoto (cfr. le istruzioni gurriferite, in RU 632 III 123 i. f. e 124).

PE E E E E E E E E E E E E E E E E E E La Camera d’esecuzione e dei fallimenti pronuncia : il ricorso è respinto.

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

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