Legge edilizia Rossa

Rossa

Document

Numéro
3808.(1)
Commune
Rossa
Canton
Grisons
Niveau
Commune
En vigueur depuis
22 mai 2012

Carte

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Texte

Indice I.

II. III.

GENERALITÀ Campo d’applicazione e scopo Parità dei sessi Collaborazione regionale Politica fondiaria e delle aree edificabili Basi Organizzazione delle autorità 1. Autorità edilizia 2. Ufficio tecnico 3. Consulenza in materia di strutturazione PIANO DIRETTORE Piano direttore comunale

ORDINAMENTO BASE 1. Generalità Competenza 2. Piano delle zone A. Generalità Determinazioni B. Zone edificabili a) Edificazione normativa Principio Diritto di ricostruzione Schema delle zone Indice di sfruttamento (IS) Trasferimento di utilizzazione Altezza delle facciate Lunghezza dell’edificio Distanza dal confine e tra edifici, dalle strade, dal bosco e dai corsi d’acqua Misure secondo il CIAE b) Prescrizioni per le zone Zona nucleo (N) Zona di protezione del nucleo "Ronch" (PNR) Zona di protezione del nucleo "Con" (PNC) Zona villaggio (V) Zona residenziale (R) Zona artigianale (A) Zona pescicoltura Zona autorimesse-parcheggi (AP) C. Zone agricole e forestali Zona forestale D. Altre zone Zona di svago (SV) Zona per edifici ed impianti sportivi (EIS) Zona sili Rodé Zona per il deposito di materiali 3. Piano generale delle strutture A. Generalità Determinazioni B. Aree di strutturazione Area con l’obbligo del tetto in piode Area con l’obbligo del concetto di inserimento

Comune di Rossa

a

Articolo

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

190 autres articles

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36 Legge edilizia

C.

4.

5. IV.

Oggetti di strutturazione Edifici ed impianti di pregio Oggetti naturali e culturali di pregio Linee di arretramento per la strutturazione edilizia (Linee di allineamento = linee delle strutture) Piano generale di urbanizzazione A. Generalità Determinazioni B. Impianti di urbanizzazione Impianti del traffico 1. Generalità 2. Strade collettrici, strade di allacciamento e di quartiere 3. Percorsi pedonali e sentieri turistici 4. Strade agricole-forestali Impianti di approvvigionamento e di smaltimento Pianificazioni consecutive Pianificazione consecutiva

PRESCRIZIONI EDILIZIE COMUNALI 1. Premesse per la costruzione Licenza edilizia 1. Obbligo di notifica 2. Decisione in merito all’obbligo di licenza edilizia e genere della procedura 3. Comunicazione della decisione e del genere di procedura Domanda di costruzione Precario 2. Sicurezza e salute Igiene degli alloggi Bilancio energetico Provvedimenti per i lavori di costruzione 3. Strutturazione Tetti Impianti energetici Recinzioni e piante Modifiche del terreno, scarpate e muri Insegne pubblicitarie e cartelli indicativi Antenne 4. Traffico Sicurezza del traffico Accessi e uscite Parcheggi per veicoli a motore 1. Parcheggi obbligatori 2. Contributo sostitutivo per parcheggi per automobili 5. Approvvigionamento e smaltimento Condotte di servizio Acque di scarico 6. Uso del suolo e dello spazio aereo pubblico Uso del suolo pubblico e dello spazio aereo Uso della proprietà privata per scopi pubblici

Comune di Rossa

b

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 42

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46

Art. 47

Art. 48

Art. 49

Art. 50

Art. 51

Art. 52

Art. 53

Art. 54

Art. 55

Art. 56

Art. 57

Art. 58

Art. 59

Art. 60

Art. 61

Art. 62

Art. 63

Art. 64

Art. 65

Art. 66

Art. 67

Art. 68 Legge edilizia

V.

VI.

ORDINAMENTO DI URBANIZZAZIONE 1. Generalità Regolamenti di urbanizzazione Programma di urbanizzazione 2. Progettazione e approvazione Progetti generali e progetti di costruzione 3. Esecuzione, esercizio, manutenzione e rinnovo Impianti pubblici di urbanizzazione 1. Esecuzione 2. Esercizio, manutenzione e rinnovo 3. Sgombero della neve Impianti privati di urbanizzazione 1. Generalità 2. Impianti collettivi ed uso in comune 3. Assunzione da parte del Comune

DISPOSIZIONI D’ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI Esecuzione Rimedi legali Entrata in vigore

Annessi:

Annesso 1:

Annesso 2:

Art. 69

Art. 70

Art. 71

Art. 72

Art. 73

Art. 74

Art. 75

Art. 76

Art. 77

Art. 78

Art. 79

Art. 80

Norme vincolanti a livello comunale: - Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC) - Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC) - Legge cantonale forestale (LCFo) con disposizioni d’attuazione (DALCFo) - Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStra) - Ordinanza stradale del Cantone dei Grigioni (OStra)

Concordato intercantonale sull’armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE) con figure e spiegazioni Indice di sfruttamento: estratto norme SIA 416 e 421

Legenda: (CIAE) LPTC OPTC GS

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Rimando alle rispettive cifre del “Concordato intercantonale sull’armonizzazione delle definizioni edilizie” (CIAE) nell’annesso 2 Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dicembre 2004 Ordinanza sulla pianificazione del territorio del Cantone dei Grigioni del 24 maggio 2005 Gradi di sensibilità fonica secondo l’Ordinanza federale contro l’inquinamento fonico

c

Legge edilizia

I. Generalità

Art. 1 Campo d’applicazione e scopo

1)

2)

La legge edilizia è valida per tutto il territorio comunale. Essa mira ad uno sviluppo territoriale finalizzato delle aree insediate e del paesaggio in ottica comunale e regionale, regolando nel contempo le attività edilizie e pianificatorie per quanto ciò è di competenza del Comune. Nelle pianificazioni e nel rilascio della licenza edilizia sono vincolanti, oltre alle norme comunali, le relative disposizioni del diritto federale e cantonale.

Parità dei sessi

Art. 2 Collaborazione regionale

Art. 3 1)

1)

2)

Dove la presente legge adotta concetti che menzionano soltanto il sesso maschile, questi fanno stato per ambedue i sessi, nella misura in cui dal senso della legge non risulti altrimenti.

Il Comune collabora attivamente con i Comuni vicini e con le Corporazioni regionali nelle questioni riguardanti la pianificazione e lo sviluppo del territorio. In particolare esso collabora in maniera adeguata nell’ambito delle pianificazioni intercomunali, nonché nell’assolvimento di altri compiti intercomunali relativi allo sviluppo del territorio. Esso può assumere impegni di collaborazione (cooperazioni) a livello regionale e finanziare in misura proporzionale le iniziative comuni. Il Comune può delegare alla competente Corporazione regionale o a un ufficio tecnico intercomunale compiti precisamente definiti nel campo del diritto edilizio formale, come la consulenza in materia edilizia / di strutturazione, il controllo edilizio, ecc.; in tali casi la relativa competenza decisionale rimane al Comune. I dettagli sono da regolare in una convenzione fra il Comune e la Corporazione regionale, rispettivamente l’ufficio intercomunale.

Politica fondiaria e delle aree edificabili

Art. 4 Basi

Art. 5 1)

1)

2)

La disponibilità di terreno edificabile da utilizzare secondo lo scopo stabilito per le singole zone viene garantita mediante un diritto d’acquisto in favore del Comune o altri provvedimenti efficaci.

Secondo le necessità il Comune elabora delle basi sufficienti per le determinazioni dell’ordinamento di base relative allo sviluppo del territorio, come analisi degli insediamenti e del paesaggio, inventari, concetti o modelli di sviluppo. Esso armonizza con i Comuni vicini, con la Regione e con gli Uffici cantonali competenti l’elaborazione delle basi e provvede allo scambio delle stesse. Sulla scorta delle basi, il Comune può elaborare anche dei programmi per l’applicazione dei provvedimenti previsti in un concetto di sviluppo territoriale o in un modello di sviluppo e realizzare le attività che ne conseguono.

Comune di Rossa

1

Legge edilizia

Organizzazione delle autorità 1. Autorità edilizia 1) 2) 3)

2.

1) 2)

3)

3.

1) 2) 3)

4)

Art. 6

Il Municipio è l’autorità edilizia.

L’autorità edilizia provvede entro termini utili a svolgere i propri compiti in modo professionale e materialmente corretto. A tale scopo essa impiega persone esperte in materia e strumenti tecnici adeguati.

L’autorità edilizia può delegare i propri compiti e le proprie competenze ad una commissione edilizia o ad una commissione di pianificazione, ad un ufficio tecnico comunale, intercomunale o regionale, come pure a persone esterne esperte in materia. Ufficio tecnico

Art. 7

L’autorità edilizia nomina una persona competente ed un suo supplente, cui sono affidati i compiti quale ufficio tecnico comunale. L’autorità edilizia può decidere l’adesione del Comune ad un ufficio tecnico intercomunale o regionale.

L’ufficio tecnico comunale esamina - se obbligatorio o necessario in collaborazione con il consulente in materia di strutturazione - tutte le domande di costruzione e formula proposte a mano dell’autorità edilizia. Esso controlla inoltre tutti gli oggetti che sottostanno alla presente legge edilizia. L’autorità edilizia regola i compiti dell’ufficio tecnico in un elenco delle mansioni. I compiti che non possono essere svolti in propria competenza vanno delegati a persone esterne esperte in materia. Consulenza in materia di strutturazione

Art. 8

L'autorità edilizia designa un’esperto domiciliato fuori Comune quale consulente in materia di strutturazione. Il consulente in materia di strutturazione non può assumere nel Comune incarichi di progettazione e di costruzione per la durata del mandato.

La consulenza in materia di strutturazione informa e consiglia i committenti e i progettisti sulla strutturazione dei progetti di costruzione nella zona nucleo, nella zona ampliamento nucleo, nella zona di conservazione e nella zona agricola come pure nelle aree con l’obbligo di consulenza. Alla consulenza in materia di strutturazione sottostanno anche i progetti di costruzione relativi ad edifici degni di conservazione e d’importanza volumetrica determinati nel piano generale delle strutture, nonché le pianificazioni di quartiere. La consulenza in materia di strutturazione può essere dichiarata obbligatoria anche per altre zone edificabili o per parti di esse mediante la delimitazione delle rispettive aree nel piano generale delle strutture.

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2

Legge edilizia

II. Piano direttore

Piano direttore comunale 1) 2) 3)

4)

Art. 9

Modelli di sviluppo comunali e regionali, nonché concetti di sviluppo territoriale, possono essere attuati dal Comune mediante un piano direttore comunale.

La competenza per l’emanazione e la modifica dei piani direttori spetta all’Assemblea comunale. Essa provvede secondo le necessità ad un adeguato coinvolgimento dei Comuni vicini e della Regione. L’autorità edilizia provvede all’esposizione pubblica del progetto di piano direttore comunale per la durata di 30 giorni e la rende nota nell’organo ufficiale di pubblicazione del Comune e nel Foglio ufficiale cantonale. Durante l’esposizione pubblica ognuno è autorizzato a presentare proposte e obiezioni all’autorità edilizia. Essa esamina le richieste e provvede in modo adeguato a comunicare pubblicamente i risultati. Le disposizioni relative al piano direttore comunale valgono analogamente per l’emanazione di un modello comunale di sviluppo.

III. Ordinamento base 1. Generalità Competenza 1) 2) 3)

Art. 10

La competenza per l’emanazione e la modifica della legge edilizia, dei piani delle zone, dei piani generali delle strutture e dei piani generali di urbanizzazione spetta all’assemblea comunale [votazione per urna]. La competenza per l’emanazione di piani di area spetta all’autorità edilizia.

Il Comune subordina l’elaborazione e l’emanazione di pianificazioni riferite ad un progetto ad un’adeguata partecipazione ai costi da parte delle cerchie interessate.

2. Piano delle zone A. Generalità Determinazioni 1)

Art. 11

Il piano delle zone del Comune contiene i seguenti tipi di zona e le seguenti determinazioni: a) Zone edificabili - Zona nucleo (GS III)

Art. 21 - Zona di protezione del nucleo “Ronch” (GS II)

Art. 22 - Zona di protezione del nucleo “Con” (GS II)

Art. 23 - Zona villaggio (GS II)

Art. 24 - Zona residenziale (GS II)

Art. 25 - Zona artigianale (GS III)

Art. 26 - Zona pescicoltura (GS III)

Art. 27 - Zona autorimesse-parcheggi (GS III)

Art. 28 - Zona per edifici e impianti pubblici (GS II/III*) *Suddivisioni vedi piani

Art. 28 LPTC

- Zona per impianti pubblici (GS II/III*) *Suddivisioni vedi piani

Art. 28 LPTC

- Zona di conservazione (GS III)

Art. 31 LPTC

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Legge edilizia

2) 3)

b) Zone agricole e forestali - Zona agricola (GS III) - Zona forestale (GS III) c) Zone di protezione - Zona di protezione della natura - Zona di protezione del paesaggio - Zona di rispetto - Zona archeologica - Zona di protezione delle acque sotterranee e delle sorgenti - Zone di pericolo d) Altre zone - Zona di svago (GS II) - Zona per edifici ed impianti sportivi - Zona silo Rodé (GS III) - Zona per il deposito di materiali - Zona per gli sport invernali - Zona altro territorio comunale (GS III) e) Pianificazione consecutiva f) Ulteriori delimitazioni - Confini statici del bosco (accertamento del bosco)

Art. 32 LPTC

Art. 29

Art. 33 LPTC

Art. 34 LPTC

Art. 35 LPTC

Art. 36 LPTC

Art. 37 LPTC

Art. 38 LPTC

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 39 LPTC

Art. 41 LPTC

Art. 46

Art. 13 LCFo

Le aree di urbanizzazione all’interno o ai margini dell’area dell’insediamento fanno parte delle zone edificabili. Esse possono essere edificate ed utilizzate esclusivamente secondo le direttive del piano generale di urbanizzazione e dell’ordinamento di urbanizzazione. Il piano delle zone e lo schema delle zone indicano i gradi di sensibilità (GS). L’attribuzione e l’applicazione dei gradi di sensibilità si conformano alle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente.

B. Zone edificabili a)

Edificazione normativa

1)

Il tipo di costruzione e l’intensità d’utilizzazione dell’edificio (2) nelle zone edificabili si conformano allo schema delle zone ed alle indicazioni relative alle dimensioni secondo l’OPTC e la legge edilizia. Le definizioni dei concetti e le modalità di misurazione risultano dal Concordato intercantonale sull’armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE) e dalle relative spiegazioni nell’Annesso 2.

Principio

2)

3)

Art. 12

Qualora un terreno si trovi in zone edificabili diverse, l’indice di utilizzazione (8) e le distanze dai confini (7.1) vanno rispettate in tutte le zone per le parti dell’edificio che vi si trovano. Sono inoltre vincolanti le prescrizioni della zona nella quale è ubicata la maggior parte dell’edificio. Nell’ambito dei piani di area e dei piani di quartiere è possibile derogare dall’edificazione normativa, qualora ciò facendo si raggiunga un utilizzo parsimonioso del terreno e una qualità abitativa e strutturale superiore alla media. Le dimensioni di lunghezza e la costruzione assemblata di più corpi di edifici può essere liberamente stabilita secondo criteri architettonici. Le altezze (5) possono essere aumentate al massimo del 10%, gli indici di utilizzazione al massimo del 10%. Verso i fondi confinanti al di fuori di un piano d’area o di un piano di quartiere sono vincolanti in ogni caso le distanze dai confini e fra gli edifici secondo l’edificazione normativa.

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Legge edilizia

Diritto di ricostruzione 1) 2)

3)

Art. 13

Per la demolizione e la ricostruzione di edifici costruiti a norma di legge all’interno della zona edificabile vale il diritto di ricostruzione nell’ambito delle disposizioni seguenti.

Qualora edifici costruiti a norma di legge, ma non più corrispondenti alle prescrizioni vigenti, vengano distrutti o demoliti parzialmente o totalmente, essi possono essere ricostruiti nella stessa ubicazione e con la stessa estensione senza riguardo alle prescrizioni vigenti dell’edificazione normativa; ciò a condizione che non vi si oppongano interessi pubblici preponderanti e che la domanda di costruzione per la ricostruzione venga inoltrata entro il termine di tre anni a contare dalla distruzione. Divergenze di poco conto riguardanti l’ubicazione e l’estensione sono possibili nei limiti della cubatura esistente dell’edificio, qualora ne risulti un miglioramento dello stato attuale e non vi si oppongano interessi preponderanti dei vicini. Lo stato antecedente dello stabile da ricostruire va dimostrato dal richiedente.

Particolari prescrizioni delle zone in merito a edifici sostitutivi, zone di pericolo, prescrizioni di protezione del piano generale delle strutture, linee di arretramento, linee di allineamento, nonché prescrizioni relative alle distanze dalle strade cantonali, hanno priorità rispetto al diritto di ricostruzione. Nel caso in cui nell’ambito del diritto di ricostruzione si modifichi lo scopo, sono vincolanti le prescrizioni edilizie comunali secondo il capitolo IV.

Schema delle zone

Art. 14 IS

Altezza della facciata in gronda

Art. 15

Art. 17

Art. 18 Zona villaggio

0.9

10.5+z m

20 m

Zona artigianale

0.6

7.5+z m

25 m

Zona

Art.

21

N

Zona nucleo

25

R

Zona residenziale

24 26

V A

1)

-

-

0.5

7.5+z m

Lunghezza dell’edificio 2)

-

20 m

Distanza minima dal confine

Distanza minima tra edifici

GS

2.5 m

5m

III

Art. 19 2.5 m

2.5 m 4m

Art. 19 5m

5m 8m

3)

II II

III

1) L’altezza delle facciate ammessa è data su terreno inclinato dall’altezza della facciata determinata nello schema ed un supplemento z, che corrisponde alla metà della differenza del terreno determinante misurata sul lato a valle e sul lato a monte della facciata in gronda; supplemento z = al massimo 3 m. 2) Per edifici a schiera in struttura chiusa: lunghezza libera; per quanto riguarda l’ammissibilità vedi prescrizioni di zona. 3) Secondo la legislazione sulla protezione dell’ambiente e attribuzione nel piano delle zone; aumenti vedi piano delle zone

Indice di sfruttamento (IS) 1)

2) 3) 4)

Art. 15

L’indice di sfruttamento (IS) è il rapporto fra la somma delle superfici di piano computabili (SPc) e la superficie computabile del fondo (ScF) Superfici di piano computabili (SPc)  SPc IS = —————————————————— = ———— Superficie computabile del fondo (ScF) ScF

La somma delle superfici di piano computabili comprende tutte le superfici utili principali (SUP) computabili, le superfici di circolazione (SCIR) e le superfici di costruzione (SC)

Non si calcolano le superfici utili principali che non raggiungono 1.60 m di altezza in luce, nonché le superfici utili secondarie (SUS) e le superfici delle installazioni (SI). Qualora da un fondo edificato venga staccata una parte, la nuova particella parziale risultante può essere sopredificata solo nella misura in cui risulta rispettato l’IS calcolato su tutto il fondo originario.

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Legge edilizia

5)

Qualora l’IS ammesso venga utilizzato per un progetto di costruzione in misura inferiore al 50%, l’edificio va collocato in modo che l’IS rimanente possa essere ulteriormente utilizzato sulla rimanente area del fondo. I committenti sono tenuti a fornirne la prova nella domanda di costruzione.

Trasferimento di utilizzazione 1)

2)

Art. 16

L’autorità edilizia può autorizzare nella stessa zona edilizia dei trasferimenti di utilizzazione fra particelle confinanti o separate unicamente da strade, tracciati ferroviari o ruscelli, a condizione che sia stipulato un relativo contratto fra i proprietari dei fondi in questione. Sono riservati ulteriori trasferimenti di utilizzazione secondo le disposizioni del piano generale delle strutture, di un piano di area o di un piano di quartiere. L’autorità edilizia tiene un controllo relativo alla superficie di piano computabile realizzata, risp. al volume edificato realizzato sui singoli fondi. Essa provvede a far iscrivere a registro fondiario la menzione relativa al trasferimento di utilizzazione.

Altezza delle facciate 1) 2)

Art. 17

L’altezza delle facciate (5.2.) degli edifici non può superare i valori secondo lo schema delle zone.

Negli edifici scaglionati di almeno 3 m per quanto riguarda l’altezza o la pianta, le altezze delle facciate vengono rilevate separatamente per ogni parte dell’edificio.

Art. 18 Lunghezza dell’edificio

1) 2) 3)

La lunghezza (4.1) degli edifici non può essere superiore a quella definita nello schema delle zone. Qualora due o più edifici indipendenti vengano edificati contiguamente (edifici doppi e edifici a schiera), la lunghezza complessiva dell’edificio può essere superata.

La lunghezza di costruzioni interrate (2.4) è libera.

Distanza dal confine e tra edifici, dalle strade, dal bosco e dai corsi d’acqua 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Art. 19

Sono da rispettare le distanze dal confine (7.1) per edifici secondo lo schema delle zone. Sono riservate le linee di arretramento (7.3.) e le riduzioni secondo la LPTC.

La distanza minima tra edifici è data dalla somma delle distanze dal confine da rispettare secondo lo schema delle zone (7.2, fig. 7.1) e può essere ridotta secondo la LPTC. Le parti sporgenti di edifici (3.4) devono rispettare sempre la distanza minima di 1.5 m dai confini.

Le costruzioni interrate (2.4) e le parti delle costruzioni seminterrate che non sporgono dal terreno determinante non devono rispettare distanze dal confine (7.1).

Dove la legge edilizia non prescrive distanze dal confine, nonché per piccole costruzioni (2.2) e costruzioni accessorie (annessi) (2.3), sono vincolanti le prescrizioni cantonali sulle distanze minime.

Verso le strade pubbliche o che servono a scopi pubblici tutti gli edifici devono rispettare una distanza minima di 3.00 m dal bordo della carreggiata. Parti di edificio sporgenti (3.4) nell’ambito minimo di distanza devono trovarsi almeno 3 m al di sopra del livello del marciapiede e 4.50 m al di sopra del livello della strada. Sono riservate le linee di arretramento (7.3).

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Legge edilizia

7) 8)

Per quanto riguarda i percorsi pedonali e i sentieri su proprietà privata con diritto di passo pubblico, la distanza minima è di 1.00 m.

Per le distanze dal bosco, dai corsi d’acqua e dalle strade cantonali si fa riferimento all’annesso 1.

Misure secondo il CIAE 1)

Art. 20

Per le definizioni secondo il CIAE valgono le dimensioni seguenti: 1. Piccole costruzioni (2.2) - altezza della facciata ammessa (5.2): al massimo 3.00 m - superficie utile secondaria: al massimo 20 m2 2. Costruzioni accessorie (annessi) (2.3) - altezza della facciata ammessa: al massimo 3.00 m - superficie utile secondaria: al massimo 20 m2 3. Parti sporgenti di edificio (3.4) - dimensione ammessa “a” per la profondità: al massimo 1.50 m - dimensione ammessa “b” per la larghezza: al massimo 5.00 m - parte ammessa della parte di riferimento della facciata: al massimo 1/3 4. Parti d arretrate i edificio di poco conto (3.5) - dimensione ammessa “a” per la profondità: al massimo 1.50 m - dimensione ammessa “b” per la larghezza: al massimo 5.00 m - parte ammessa della parte di riferimento della facciata: al massimo 1/3 5. Corpi tecnici sul tetto - altezza ammessa: al massimo 1.00 m 6. Corpi sporgenti sul tetto (5.2) - altezza ammessa (superamento della superficie del tetto): al massimo 20 cm al di sotto del punto più alto della costruzione del tetto

b) Prescrizioni per le zone Zona nucleo (N) 1) 2) 3)

4) 5) 6)

Art. 21

La zona nucleo comprende le parti degli insediamenti completamente sopredificate, costituite da edifici e spazi pubblici e privati con un certo valore architettonico e storicoambientale. Sono autorizzate, oltre alle case d'abitazione, le costruzioni a scopo commerciale e le aziende artigianali che non compromettono un sano abitare. L’attività delle aziende agricole esistenti può essere mantenuta allo stato attuale.

Sono concesse riattazioni, trasformazioni, ricostruzioni e ampliamenti, purché l’inserimento tenga conto della struttura del nucleo, in particolare per quanto riguarda le volumetrie, l’orientamento e l’organizzazione degli spazi esterni. Laddove non esistono linee di costruzione, le distanze dai confini e dalle strade sono quelle degli edifici preesistenti.

Per quanto concerne eventuali nuove costruzioni vale quanto prescritto al cpv. 3. Il piano generale delle strutture determina le aree in cui è obbligatoria l'edificazione contigua (a schiera). Le aree con l’obbligo della copertura in piode in stile tradizionale sono stabilite nei piani generali delle strutture. Per le zone senza obbligo del tetto in piode i tetti devono tener conto della struttura del nucleo. La copertura in lastre di beola è raccomandata.

La consulenza in materia di strutturazione è obbligatoria ed a spese del committente. Si raccomanda di contattare il consulente in materia edilizia prima di inoltrare il progetto definitivo.

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Legge edilizia

Zona di protezione del nucleo "Ronch" (PNR) 1) 2)

Lo scopo della zona di protezione del nucleo Ronch è la conservazione del gruppo di edifici quale componente del paesaggio storico-culturale.

In questa zona non sono ammesse nuove costruzioni. La demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti non è ammessa. Edifici esistenti possono invece essere trasformati ad altri scopi se adempiono le seguenti condizioni: a) Struttura: La sagoma esterna e la struttura dell'edificio in via di massima non possono venir modificate. Aggiunte e rialzamenti non sono ammessi. La struttura delle parti esteriormente visibili dell'edificio deve tener conto per quanto concerne la forma, il materiale e il colore delle consuetudini locali, rispettando il modello tipologico (direttive di strutturazione). L'aspetto del tetto è fissato dall'art. 55. La copertura in lastre di beola è obbligatoria. b) Ambiente: La costruzione di giardini e di siepi è vietata. Cinte indispensabili per tutelare gli edifici e eventuali orti dai danni arrecati dagli animali domestici possono essere eseguite solo con il permesso dell'autorità edilizia e solo con tondoni di legno orizzontale radi. Le cinte non possono in nessun caso chiudere i passaggi agricoli o impedire lo svolgimento dell'agricoltura. La distanza massima della cinta dalla parete esterna del fabbricato da proteggere è di circa 3.00 m. Le modifiche al terreno sono ammesse solo se è necessario per ripristinare la situazione quo ante. c) Posteggi: L'accesso carrozzabile ai singoli edifici non è ammesso. I posteggi necessari secondo l'art. 63 devono essere realizzati fuori della zona di protezione del nucleo sul posto designato nel piano generale di urbanizzazione. d) Procedura: La consulenza in materia di strutturazione è obbligatoria. Prima dell’inoltro di una domanda di costruzione il committente comunica le sue intenzioni al consulente in materia di strutturazione (obbligo di notifica). Quest’ultimo coinvolge l’Ufficio monumenti storici nel caso in cui la rilevanza del progetto o l’autorità edilizia lo richiedano.

Zona di protezione del nucleo "Con" (PNC) 1) 2)

Art. 22

Art. 23

Lo scopo della zona di protezione del nucleo Con è la conservazione dei vecchi edifici rurali quale componente del paesaggio storico-culturale.

In questa zona non sono ammesse nuove costruzioni. La demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti non è ammessa. Edifici esistenti possono invece essere trasformati ad altri scopi se adempiono le seguenti condizioni: a) Struttura: La sagoma esterna e la struttura dell'edificio in via di massima non possono venir modificate. Piccoli ampliamenti sono eccezionalmente ammessi se non modificano la forma e le proporzioni dell'edificio. La struttura delle parti esteriormente visibili dell'edificio deve tener conto per quanto concerne la forma, il materiale e il colore delle consuetudini locali, rispettando il modello tipologico (direttive di strutturazione). L'aspetto del tetto è fissato dall'art. 55. È auspicabile la copertura in lastre di beola. I tetti in lamiera ondulata, anche per costruzioni annesse, sono proibiti. b) Ambiente: Le modifiche al terreno sono ammesse solo se è necessario per ripristinare la situazione quo ante. c) Procedura: Prima dell'inoltro di una domanda di costruzione per il rinnovo o la trasformazione di un edificio esistente, il committente è obbligato a consultare il consulente in materia di strutturazione del Comune.

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Legge edilizia

Zona villaggio (V) 1)

2) 3) 4) 5)

Art. 24

La zona villaggio comprende le zone edificabili adiacenti alle zone nucleo ed è riservata principalmente alla costruzione di case d'abitazione. Sono ammesse costruzioni a scopi commerciali e attività artigianali che non compromettono un sano abitare. L’attività delle aziende agricole esistenti può essere mantenuta alla stato attuale. Le volumetrie di nuove costruzioni e di ampliamenti importanti devono inserirsi nel tessuto architettonico in modo armonioso rispetto al nucleo adiacente. Il piano generale delle strutture determina le aree in cui è obbligatoria l'edificazione contigua. Le aree con l’obbligo della copertura in piode in stile tradizionale sono stabilite nei piani generali delle strutture.

L'autorità edilizia può emanare piani delle strutture di quartiere in particolare per zone intorno a costruzioni di valore storico o architettonico. La consulenza in materia di strutturazione è obbligatoria ed a spese del committente. Si raccomanda di contattare consulente in materia edilizia prima di inoltrare il progetto definitivo.

Zona residenziale (R)

Art. 25 Zona artigianale (A)

Art. 26 1)

1) 2)

La zona residenziale è destinata a scopi abitativi. Sono ammesse le aziende di servizio e di produzione nella misura in cui esse si inseriscono adeguatamente in un quartiere residenziale per quanto riguarda il loro aspetto e la loro incidenza rispetto allo spazio, all’ambiente e all’urbanizzazione.

La zona artigianale è destinata alle costruzioni artigianali.

È ammesso unicamente lo spazio abitativo per il proprietario dell’azienda ed il personale, la cui presenza permanente nell’azienda è indispensabile per l’esercizio.

Zona pescicoltura 1) 2)

3)

Art. 27

La zona pescicoltura è riservata per le necessarie costruzioni e infrastrutture della pescicoltura già esistente.

Costruzioni sono solo ammesse nella parte della zona designata a questo scopo nel piano delle zone. È ammessa un'abitazioni solo per il proprietario della pescicoltura, per il custode o per il personale, la cui costante presenza risulta necessaria. Per questi costruzioni valgono le prescrizioni della zona artigianale (vedi schema delle zone).

Nella rimanente parte della zona è solo possibile la costruzione di vasche per l'allevamento dei pesci.

Zona autorimesse-parcheggi (AP) 1) 2)

Art. 28 La zona autorimesse e parcheggi è riservata per autorimesse e parcheggi a scopo

pubblico e privato.

Sono ammesse costruzioni ad un piano con tetti piatti fino ad una superficie di base di 40 m2. I materiali usati dovranno essere massicci e uniformi, con superfici intonacate. La consulenza architettonica è obbligatoria.

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C. Zone agricole e forestali Zona forestale 1) 2)

Art. 29

La zona forestale comprende il bosco esistente ai sensi della legislazione sulle foreste e le superfici destinate al rimboschimento. I limiti della foresta accertati nella procedura d’accertamento del carattere forestale devono essere inseriti nel piano delle zone.

L’ammissibilità di edifici e impianti si conforma alla legislazione forestale ed alle direttive di pianificazione forestale basate su di essa nonché alle disposizioni relative a edifici e impianti al di fuori delle zone edificabili.

D. Altre zone

Zona di svago (SV) 1) 2)

3) 4) 5)

6)

Art. 30

La zona di svago è destinata agli impianti ed attrezzature di svago come campeggio, campo giochi, ecc..

Il genere e la misura delle singole utilizzazioni all'interno della zona di svago vengono definiti nel piano generale delle strutture tramite le seguenti aree:  Area costruzioni: in quest’area sono ammessi gli impianti necessari al relativo esercizio, come impianti sanitari, chioschi e spogliatoi.  Area campeggio: in quest’area sono ammessi la posa di casette permanenti senza fondamenta e lo stazionamento temporaneo di tende, roulottes e camper. Fuori dell’area campeggio è solo ammesso lo stazionamento temporaneo di tende, roulottes e camper. Per il resto sono vincolanti le prescrizioni del regolamento per il camping. Gli edifici, gli impianti, le strutture mobili ed eventuali piantagioni di alberi vanno inseriti adeguatamente nel paesaggio. La consulenza in materia di strutturazione è obbligatoria ed a spese del committente.

L’esercizio di un campeggio è subordinato all’approvazione di un rispettivo regolamento da parte dell’autorità edilizia ed alla concessione di un’autorizzazione d’esercizio da parte del Municipio. L’autorizzazione d’esercizio può essere concessa solo se al momento dell’apertura dell’esercizio sono disponibili tutti gli impianti sanitari necessari. Accampamenti limitati nel tempo possono essere autorizzati dal Municipio al di fuori della zona di svago.

Zona per edifici ed impianti sportivi (EIS) 1) 2)

La zona per edifici ed impianti sportivi è destinata all’erezione di edifici ed impianti che servono in misura preponderante per le attività sportive e del tempo libero all’aperto, nonché in impianti coperti o in edifici.

La grandezza e la struttura degli edifici e degli impianti si adegua alle direttive del piano generale delle strutture. Dove mancano disposizioni sufficienti, l’autorità edilizia provvede all’elaborazione di un piano di quartiere o di un piano di area.

Zona sili Rodé 1)

Art. 31

Art. 32

Questa zona è riservata alla lavorazione e al deposito intermedio di inerti. Sono permesse solo costruzioni ad ubicazione vincolata e indispensabili all'esercizio relativo. Abitazioni e costruzioni per altre attività non sono invece ammesse. Le necessarie costruzioni devono integrarsi in modo adeguato nel paesaggio.

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2)

3)

L’autorità edilizia adotta le misure necessarie per il ripristino dopo la chiusura dell’impianto nell’ambito del rilascio della licenza edilizia. Essa può pretendere in particolar modo un’adeguata garanzia (deposito legato a questo scopo) alle prestazioni necessarie per la conclusione dei lavori. Restano inoltre riservate le disposizioni del diritto superiore per la protezione dell'ambiente e del paesaggio, nonché le disposizioni per le costruzioni fuori delle zone edificabili.

Zona per il deposito di materiali 1) 2) 3)

4)

5)

Art. 33

La zona per il deposito di materiali comprende le aree destinate alla realizzazione di un deposito di materiali inerti per la sistemazione di materiali puliti provenienti da scavi e da lavori di sgombero. Edifici ed impianti possono essere autorizzati per la durata dell’esercizio, nella misura in cui essi risultano indispensabili allo scopo. La strutturazione dell’area del deposito dopo la chiusura definitiva dell’esercizio o di singole tappe, nonché altri provvedimenti riguardanti la costruzione e la strutturazione del deposito e le misure per la protezione dei dintorni, sono da definire nel piano generale delle strutture o in un piano di area. Il Comune può esigere in particolare un’adeguata garanzia (deposito vincolato) per i mezzi finanziari necessari per la ricoltivazione. Per l’impianto, la gestione e la manutenzione del deposito, nonché per la chiusura e le relative garanzie, valgono del resto le prescrizioni federali e cantonali in materia. Sono riservate in particolare le necessarie autorizzazioni da parte dell’Ufficio cantonale per la natura e l’ambiente.

Il Municipio può obbligare i gestori ad accettare il materiale pulito di scavo e di sgombero proveniente da eventi alluvionali, nella misura in cui ciò risulti conciliabile con l’esercizio del deposito.

3. Piano generale delle strutture A. Generalità Determinazioni 1)

Il piano generale delle strutture del Comune contiene le seguenti determinazioni: a) Aree di strutturazione - Area con l’obbligo del tetto in piode - Area con l’obbligo del concetto di inserimento b) Oggetti di strutturazione - Edifici ed impianti di pregio - Oggetti naturali e culturali di pregio - Linee di arretramento (7.3) per la strutturazione edilizia (Linee di allineamento = linee delle strutture)

B. Aree di strutturazione

Art. 35

Art. 36

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 35 Area con l’obbligo del tetto in piode

1)

Art. 34

Il piano generale delle strutture indica le aree con l’obbligo della copertura in piode in stile tradizionale.

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2)

L’obbligo sussiste solo per l’edificio principale. Per aggiunte e piccole costruzioni, come legnaie, conigliere, pollai e simili, è permesso l’uso di altri materiali di copertura. Il materiale usato va determinato preliminarmente con il consulente in materia di strutturazione.

Area con l’obbligo del concetto di inserimento 1) 2)

3)

4)

Il piano generale delle strutture indica le aree non edificate o poco edificate che vanno sviluppate secondo finalità architettoniche e urbanistiche valide e adeguate.

In queste aree vanno indicati almeno le linee di allineamento, le volumetrie e la direzione dei tetti al fine di creare un insieme armonioso e rispettoso delle adiacenze. L’elaborazione del concetto di inserimento va valutata e accompagnata dalla consulenza in materia di strutturazione. Nuove costruzioni possono essere realizzate solo in base al concetto di inserimento approvato dall’autorità edilizia. Il concetto di inserimento approvato può essere modificato solo se la modifica persegue gli obiettivi elencati nel cpv. 2. Anche su queste modifiche decide l’autorità edilizia. I progetti di costruzione sono da notificare all’autorità edilizia prima di elaborare i rispettivi piani. Essi vanno valutati ed accompagnati dalla consulenza in materia di strutturazione.

C. Oggetti di strutturazione Edifici ed impianti di pregio 1) 2)

3)

4)

5) 6) 7)

Art. 36

Art. 37

Nel piano generale delle strutture vengono indicati edifici, impianti, muri, vicoli, strade e piazze di pregio.

Per gli edifici e gli impianti protetti (monumenti storici) va mantenuta, sia all’interno sia all’esterno, la sostanza architettonica di pregio. Sono ammessi i rinnovi, le trasformazioni e gli ampliamenti che si rivelano necessari per garantire un‘utilizzazione dell’edificio o dell’impianto conforme allo scopo; i relativi interventi vanno eseguiti mantenendo nel limite massimo consentito la sostanza edificata di importanza storica. L’esecuzione dei progetti di costruzione va seguita dall’Ufficio monumenti.

Gli edifici e gli impianti degni di conservazione non possono essere né demoliti né alterati nel loro aspetto fondamentale. La demolizione di parti dell’edificio viene concessa solo se con questo intervento non si pregiudica la conservazione della sostanza architettonica originale. Edifici d'importanza volumetrica sono quegli edifici che, per il loro volume e la loro ubicazione, sono importanti per la strutturazione dell’insediamento e dell’ambiente circostante. La demolizione può essere concessa solo se il nuovo progetto persegue valide e adeguate finalità architettoniche e urbanistiche e se il committente ne garantisce preventivamente in modo adeguato la realizzazione. I muri, i vicoli, le strade e le piazze protetti devono essere mantenuti nel loro aspetto fondamentale.

Elementi di disturbo non sono compatibili per quanto concerne la loro forma e l’uso dei materiali con l’architettura del luogo. In caso di interventi devono essere allontanati o riqualificati.

Edifici o elementi di ripristino (riqualifica): In occasione dei primi interventi edili non limitati alla manutenzione si deve tenere in considerazione il ripristino dell'elemento di riqualifica indicato nel piano generale delle strutture.

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8)

9)

I progetti di costruzione riguardanti edifici ed impianti di pregio sono da notificare all’autorità edilizia prima di elaborare i relativi piani. Essa definisce d’intesa con l’Ufficio monumenti, risp. con la consulenza in materia di strutturazione, le disposizioni di protezione necessarie e decide in merito ad eventuali condizioni.

Edifici ed impianti di pregio, come pure le adiacenze, sono da mantenere in buono stato. Se il proprietario si dimostra incurante, l'autorità edilizia può prendere le misure necessarie a spese dello stesso.

Oggetti naturali e culturali di pregio 1) 2)

3)

Art. 38

Per gli oggetti naturali e culturali di pregio assunti e protetti nel piano generale delle strutture valgono le norme della legislazione cantonale in materia di pianificazione. Gli oggetti naturali e culturali determinati nel piano generale delle strutture, come i sentieri storici, le pietre a coppelle, le incisioni rupestri, le fontane, i frutteti tradizionali ad alto fusto, i muri a secco ed i massi erratici, sono da curare con particolare attenzione e da conservare nella loro entità.

L’autorità edilizia sostiene i provvedimenti adottati per lo sviluppo del paesaggio naturale e rurale e per la conservazione degli oggetti di pregio. Per i progetti di costruzione essa rilascia nel quadro della procedura per la concessione della licenza edilizia eventuali disposizioni per la conservazione di oggetti di particolare importanza.

Linee di arretramento per la strutturazione edilizia (Linee di allineamento = linee delle strutture) 1) 2)

Art. 39

Le linee di allineamento definiscono in modo vincolante la posizione del piano della facciata (3.1).

Le linee di allineamento sono determinate nel piano generale delle strutture o in pianificazioni consecutive.

4. Piano generale di urbanizzazione A. Generalità Determinazioni 1)

2)

Art. 40

Il piano generale di urbanizzazione del Comune contiene le seguenti determinazioni: a) Impianti di urbanizzazione - Strada cantonale Legge stradale cant. - Strade collettrici, strade di allacciamento e di quartiere

Art. 42 - Percorsi pedonali e sentieri turistici

Art. 43 - Strade agricole-forestali

Art. 44 - Impianti di approvvigionamento e di smaltimento

Art. 45 b) Altre determinazioni

- Linee d’arretramento (7.3)

Art. 55 LPTC

Per impianti del traffico, come strade cantonali, ferrovie o funivie, nonché per impianti di approvvigionamento e di smaltimento, come elettrodotti e linee telefoniche, di cui sono responsabili il Cantone, la Confederazione o terzi, valgono le rispettive prescrizioni federali e cantonali. Tali impianti vanno assunti nel piano generale di urbanizzazione con l’indicazione degli enti responsabili.

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B. Impianti di urbanizzazione Impianti del traffico 1. Generalità 1)

2)

3)

2.

1)

2) 3)

Art. 41

Il piano generale di urbanizzazione determina le strade collettrici e di allacciamento esistenti e previste, gli impianti per il traffico lento, come i percorsi pedonali e i sentieri turistici, le piste ciclabili, nonché le strade agricole e forestali, nella misura in cui tali impianti risultano necessari per l’urbanizzazione del Comune. Esso determina le attrezzature necessarie per un’urbanizzazione sufficiente, come i parcheggi pubblici, le fermate dei bus e delle automobili postali.

Il piano generale di urbanizzazione determina le strade ed i sentieri pianificati, per i quali diventa applicabile il diritto di espropriazione dal momento dell’approvazione dei piani. Se gli impianti del traffico si trovano su terreno privato, l’autorità edilizia provvede tempestivamente all’acquisto del terreno e dei diritti. Laddove il piano generale di urbanizzazione determina per gli impianti del traffico dell’urbanizzazione particolare unicamente il punto di raccordo, il tracciato esatto dell’impianto va determinato in una pianificazione consecutiva o nella procedura per il rilascio della licenza edilizia. Strade collettrici, strade di allacciamento e di quartiere

Art. 42

Le strade collettrici e di allacciamento vanno adeguate all’area da urbanizzare per quanto riguarda il genere e l’estensione. Esse vanno collegate alla rete stradale di ordine superiore in modo da non generare traffico estraneo. Le strade e le piazze vanno illuminate laddove lo esigono le circostanze. Le strade di quartiere vanno realizzate in modo tale che esse possano essere utilizzate come vie d’accesso e come spazi esterni per le esigenze comuni del quartiere.

Le strade collettrici e le strade di allacciamento, comprese le rispettive attrezzature, sono pubbliche e possono essere utilizzate da ognuno nell’ambito del rispettivo scopo e nel rispetto della regolamentazione locale del traffico.

3.

Percorsi pedonali e sentieri turistici

2)

I sentieri turistici al di fuori degli insediamenti vanno realizzati in terra battuta e segnalati.

1)

3)

Art. 43

I percorsi pedonali e le aree riservate ai pedoni per l’urbanizzazione delle aree dell’insediamento vanno realizzate, se possibile, indipendentemente dalle vie del traffico motorizzato. Tali impianti vanno strutturati in modo da risultare attrattivi e, se necessario, vanno illuminati. I percorsi pedonali ed i sentieri turistici sono accessibili a tutti ed utilizzabili nell’ambito del rispettivo scopo. Il Comune può emanare divieti di circolazione per biciclette e divieti di equitazione sui tracciati realizzati esclusivamente quali percorsi pedonali e sentieri turistici.

4.

Strade agricole-forestali

2)

Esse vanno realizzate in linea di massima in terra battuta ed asfaltate solo laddove ciò si riveli necessario per motivi impellenti.

1)

Art. 44

Le strade agricole-forestali servono all’utilizzazione agricola e forestale delle rispettive aree urbanizzate.

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3)

L’uso delle strade agricole-forestali si adegua alle prescrizioni della legislazione sulle foreste e sulle bonifiche fondiarie, nonché alle prescrizioni locali sul traffico emanate dal Comune.

Impianti di approvvigionamento e di smaltimento 1)

2) 3)

Il piano generale di urbanizzazione determina e distingue gli impianti di approvvigionamento e di smaltimento esistenti e previsti che risultano necessari per una sufficiente urbanizzazione delle zone edificabili. Ne fanno parte segnatamente gli impianti per l’approvvigionamento di acqua potabile e di energia elettrica, gli impianti di telecomunicazione, gli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché gli impianti di smaltimento delle acque secondo il piano generale di smaltimento delle acque (PGS). Gli impianti di approvvigionamento e di smaltimento definiti nel piano generale di urbanizzazione sono pubblici. L’allacciamento di fondi privati agli impianti pubblici, così come lo smaltimento dei rifiuti, si adeguano ai regolamenti di urbanizzazione. Laddove il piano generale di urbanizzazione determina per gli impianti dell’approvvigionamento e dello smaltimento unicamente il punto di raccordo, il tracciato esatto dell’impianto va determinato in una pianificazione consecutiva o nella procedura per il rilascio della licenza edilizia.

5. Pianificazioni consecutive Pianificazione consecutiva 1)

2) 3)

Art. 45

Art. 46

Nelle aree determinate nel piano delle zone in funzione degli obiettivi e degli scopi, come le aree di pianificazione consecutiva (piano di area, piano di quartiere, ricomposizione particellare), vengono approvati progetti di costruzione solo dopo l’entrata in vigore delle rispettive pianificazioni. Nella misura in cui determinati progetti non pregiudicano l’emanazione della pianificazione consecutiva e non sono contrari alle prescrizioni ed alle direttive vigenti ed a quelle nuove previste possono essere concesse eventuali deroghe. La delimitazione dell’area di pianificazione prevista nel piano delle zone è vincolante per chiunque. Nella misura in cui ciò si dimostri necessario o opportuno, l’autorità edilizia può estendere all’inizio e nel corso della pianificazione la procedura ad altri terreni. Le pianificazioni consecutive possono essere effettuate dall’autorità edilizia anche al di fuori delle aree con l’obbligo di pianificazione consecutiva secondo il piano delle zone, nella misura in cui ciò si dimostri necessario o opportuno per l’attuazione dell’ordinamento di base.

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IV. Prescrizioni edilizie comunali 1. Premesse per la costruzione Licenza edilizia 1. Obbligo di notifica 1)

2) 2.

1)

2)

3.

1)

2) 3)

Art. 47

Tutti i progetti di costruzione (edifici ed impianti, comprese le modifiche dei progetti, i cambiamenti di scopo, i lavori di manutenzione e di rinnovo, nonché il cambiamento di scopo per i terreni, da cui sono da attendere effetti considerevoli sull’ordinamento delle utilizzazioni) vanno notificati senza eccezione all’autorità edilizia in iscritto prima di elaborare i piani e di passare all’esecuzione. L’autorità edilizia registra il progetto e la committenza responsabile. Decisione in merito all’obbligo di licenza edilizia e genere della procedura

L’autorità edilizia decide se il progetto di costruzione notificato sia esonerato dall’obbligo di licenza edilizia secondo l’art. 40 OPTC o se sia necessaria una licenza edilizia. Essa decide per l’obbligo della licenza edilizia qualora lo ritenga necessario o opportuno nell’interesse pubblico o per la salvaguardia dei diritti di terzi. Per quanto riguarda i progetti di costruzione soggetti all’obbligo della licenza edilizia, l’autorità edilizia decide poi se debba essere effettuata la procedura ordinaria per l’ottenimento della licenza edilizia o se siano adempite le premesse per la procedura di notifica secondo l’art. 50 OPTC. Per i progetti di costruzione a mente dell’art. 40 OPTC, che secondo il cpv. 1 risultano soggetti all’obbligo di licenza, entra in linea di conto unicamente la procedura di notifica secondo gli art. 50 e 51 OPTC. Comunicazione della decisione e del genere di procedura

2)

Art. 49

L’autorità edilizia comunica alla committenza la sua decisione secondo l’art. 48 entro 15 giorni lavorativi dal momento della notifica mediante un decreto impugnabile. Per progetti soggetti all’obbligo di licenza edilizia essa comunica contemporaneamente il numero delle domande di costruzione da inoltrare, i documenti da allegare alla domanda di costruzione ed eventuali altre richieste necessarie per l’ottenimento di autorizzazioni supplementari.

Per quanto riguarda i progetti di costruzione non soggetti all’obbligo di licenza edilizia, l’autorità edilizia informa inoltre la committenza in merito ad eventuali altre autorizzazioni necessarie. Dopo l’inoltro della domanda di costruzione formale l’autorità edilizia effettua la procedura stabilita, provvede se necessario ad avviare la procedura EFZ e garantisce il coordinamento necessario fra le autorità competenti nel caso in cui siano richieste delle autorizzazioni supplementari.

Domanda di costruzione 1)

Art. 48

Art. 50

La domanda di costruzione va inoltrata su modulo ufficiale in almeno due esemplari, per domande EFZ (Edifici fuori della zona edificabile) in quattro esemplari. In casi particolari l’autorità edilizia può richiedere l’inoltro di ulteriori esemplari.

Alla domanda di costruzione sono da allegare, se necessario, i seguenti documenti: 1. piano di situazione in scala 1:500 o 1:1'000 (copia del catasto aggiornato) contenente: confini, numeri delle particelle, superficie del fondo, area edificata, base delle facciate proiettata (3.3), situazione degli edifici sulle particelle confinanti, accessi, aree di

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parcheggio, linee di arretramento, distanze dai confini e fra gli edifici, quote di riferimento assicurate; 2. in caso di rinnovi e trasformazioni, nonché rinnovi esterni: documentazione fotografica sull’edificio esistente e inventario storico-edilizio dell’oggetto per edifici ed impianti da proteggere e da conservare nelle zone di conservazione; 3. piano di situazione con allacciamento per l’acqua, la fognatura, la corrente elettrica ed il telefono; 4. piante di tutti i piani in scala 1:100 con indicazioni complete sulle dimensioni esterne, spessore dei muri delle pareti esterne e delle pareti divisorie delle abitazioni, tutte le dimensioni rilevanti secondo il CIAE; proiezione della base della facciata (3.3) della pianta del primo piano normale; scopo dei locali; 5. piano della facciata (3.1) e sezioni 1:100 con indicazioni complete sulle dimensioni determinanti riguardanti le altezze secondo il CIAE, con l’andamento del terreno determinante e del nuovo terreno fino al confine, nonché quote delle strade; (nel caso in cui il terreno determinante eccezionalmente non corrisponda all’andamento del terreno naturale, risp. all’andamento attuale, è necessaria l’approvazione preventiva da parte dell’autorità edilizia); 6. calcolo dettagliato dell’indice di utilizzazione (8/art. 15) da adottare, con rappresentazione delle componenti delle superfici di piano secondo la norma SIA 416 e degli elementi determinanti per i rispettivi indici secondo le figure o SIA 421, nonché dei parcheggi; 7. piani dei progetti dei lavori di sistemazione esterna, con la descrizione delle modifiche del terreno, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei parcheggi, delle piantagioni, ecc.; 8. relazione tecnica con indicazioni sullo scopo, l’esecuzione dei lavori, i materiali di costruzione, la colorazione, ecc.; 9. indicazione dei costi approssimativi di costruzione; calcolo cubico secondo la norma SIA 416; 10. documenti per le opere edili relative alla protezione civile secondo le prescrizioni federali e cantonali; 11. documenti relativi agli impianti soggetti a licenza da parte della polizia del fuoco; 12. per costruzioni nelle vicinanze della strada cantonale i permessi necessari secondo le prescrizioni cantonali; 13. calcolo energetico nonché risultati dello stesso sul modulo ufficiale; per edifici storici di pregio valgono prescrizioni particolari per quanto riguarda il calcolo energetico; 14. calcolo relativo alla protezione acustica secondo le prescrizioni federali; 15. decisione preliminare dell’Istituto cantonale di assicurazione dei fabbricati per edifici in zona di pericolo; 16. per gli allacciamenti alla rete dell’acqua potabile e delle fognature: indicazioni sul fabbisogno d’acqua potabile, diametro delle tubazioni, materiale delle tubazioni e pendenza delle condotte d’allacciamento; 17. piani dettagliati degli impianti di depurazione delle acque (impianti singoli di depurazione), risp. degli impianti di trattamento preliminare per le acque di scarico, nonché indicazioni sulle dimensioni degli impianti; 18. per progetti di costruzione che causano inquinamento dell’aria: dichiarazione delle emissioni secondo le prescrizioni federali; 19. per progetti di costruzione per l’allevamento di bestiame da reddito: calcolo della distanza minima secondo le norme FAT (Istituto di ricerca agricola Agroscope Reckenholz-Tänikon) e comprova dell’osservanza della distanza minima dagli edifici nelle vicinanze e dalle zone abitate;

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20. per progetti con emissioni considerevoli di inquinamento dell’aria: prognosi delle immissioni secondo le prescrizioni federali (su richiesta dell’autorità edilizia); 21. per progetti che causano radiazioni non ionizzanti: modulo con i dati dell’ubicazione e indicazioni secondo le prescrizioni federali; 22. per progetti con fonti proprie di rumore: documenti secondo le prescrizioni federali (prognosi dei rumori su richiesta dell’autorità edilizia); 23. per progetti in aree gravate da rumori: documenti secondo le prescrizioni federali; 24. documenti per l’autorizzazione di scavi e sondaggi, per l’abbassamento della falda freatica ed il prelievo d’acqua dalla stessa, nonché per pompe termiche per l’uso del calore della falda e del terreno secondo le prescrizioni del servizio cantonale per la protezione delle acque; 25. indicazioni sul genere e la quantità dei rifiuti edili prodotti dalla realizzazione del progetto e indicazioni relative al loro smaltimento su modulo speciale (dichiarazione di smaltimento dell’Ufficio per la natura e l’ambiente); 26. per impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti (p.es. discariche, impianti per la raccolta e la lavorazione di rifiuti di ogni specie, depositi intermedi di rifiuti, impianti di compostaggio a partire da una capacità di 100 tonnellate/anno, impianti di incenerimento dei rifiuti): indicazioni e documenti secondo le prescrizioni federali; 27. conferma su apposito modulo che i provvedimenti per la protezione da radon sono stati adottati; 28. estratti del registro fondiario ed eventuali convenzioni su base contrattuale.

3) 4) 5) 6)

L’autorità edilizia può rinunciare a singoli documenti o richiederne altri, nella misura in cui ciò sia necessario per l’esame del progetto di costruzione. In casi particolari essa può richiedere un modello.

Per progetti di costruzione sottoposti alla procedura di notifica la domanda di costruzione va inoltrata in edizione semplificata e corredata solo dai documenti necessari per la comprensione del progetto. I documenti allegati alla domanda di costruzione vanno firmati dal proprietario del fondo, dalla committenza e dall’autore del progetto. In casi speciali la comprova dell’autorizzazione a disporre sostituisce la firma del proprietario del fondo.

In caso di rinnovi o modifiche di piani approvati, dai piani inoltrati devono risultare lo stato delle parti d’edificio prima e dopo il rinnovo, risp. le modifiche (esistente: grigio; nuovo: rosso; demolizione: giallo).

Alla fine dei lavori di costruzione è da inoltrare spontaneamente al Comune la documentazione relativa alle opere realizzate (piani d’esecuzione). Per i progetti sottoposti alla procedura di licenza EFZ vanno inoltrati al Comune due esemplari.

Precario 1)

2)

Art. 51

Qualora vengano autorizzati in via eccezionale per un periodo limitato edifici ed impianti non conformi alle prescrizioni legali, il rilascio della licenza edilizia può essere vincolato alla stipulazione di una convenzione, mediante la quale i proprietari del fondo, su richiesta dell’autorità edilizia, si impegnano a ripristinare lo stato di legalità entro scadenza utile (precario). L’autorità edilizia provvede, a spese della committenza, alla menzione del precario a registro fondiario.

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2. Sicurezza e salute Igiene degli alloggi 1) 2)

Art. 52

I locali con superficie di piano computabile devono essere sufficientemente illuminati ed arieggiabili. Se necessario essi vanno dotati delle attrezzature tecniche adeguate al fine di ottenere delle condizioni ineccepibili. I locali abitati e le camere da letto devono essere munite di finestre al di sopra del livello del terreno, devono avere accesso verso l’esterno e devono poter essere aperte in misura sufficiente; la superficie delle finestre deve corrispondere almeno ad un decimo della superficie di piano computabile.

Bilancio energetico

Art. 53 Provvedimenti per i lavori di costruzione

Art. 54 1)

1) 2) 3)

Il Comune sostiene e promuove l’impiego finalizzato e l’uso di energie rinnovabili. In tutti gli edifici ed in ogni parte di essi va dedicata particolare attenzione ad un uso dell’energia parsimonioso ed adeguato all’ambiente.

Per i lavori di costruzione di ogni tipo sono da adottare i provvedimenti necessari per la protezione delle persone, delle cose e dell’ambiente. I lavori di costruzione sono da pianificare e da eseguire in modo da ridurre al minimo le immissioni e da rispettare le prescrizioni secondo la legislazione federale e cantonale.

Le acque di scarico di cantiere vanno trattate a seconda della loro natura e della loro produzione, prima di essere immesse nella rete delle fognature o in un fosso di scolo, oppure disperse nel sottosuolo con il permesso dell’autorità cantonale competente (Ufficio per la natura e l’ambiente). I rifiuti prodotti sui cantieri vanno smaltiti secondo le prescrizioni federali, cantonali e comunali.

3. Strutturazione Tetti 1) 2)

3)

4)

Art. 55

I tetti vanno strutturati in relazione alla sostanza edificata circostante (forme dei tetti e materiali) ed alla struttura dell’insediamento.

Su tutto il territorio comunale sono ammessi solo tetti a due o a quattro spioventi con una pendenza minima del 50%. Queste prescrizioni valgono solo per l’edificio principale. Per aggiunte, costruzioni accessorie e piccole costruzioni (2.2) come legnaie, conigliere, pollai e simili sono permessi tetti piani o con pendenza uguale al tetto del fabbricato principale.

Corpi tecnici, spazi ad incavo, abbaini e lucernari sono ammessi solo se non compromettono la vista d’assieme. Nelle zone nucleo, protezione del nucleo e villaggio, nonché per gli oggetti protetti determinati nei piani generali delle strutture, non può essere rivendicato un diritto, a meno che la consulenza in materia di strutturazione non esprimi a tale riguardo una valutazione positiva.

I tetti sono da coprire con il materiale usato in zona, in linea di massima sono da coprire con lastre di beola. La scelta dei materiali di copertura deve essere preavvisata dal Municipio con la consulenza in materia di strutturazione. Le aree con l’obbligo del tetto in lastre di beola sono definiti nei piani generali delle strutture.

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5)

Premessa una valutazione positiva da parte della consulenza in materia di strutturazione, l’autorità edilizia può concedere delle eccezioni nei casi in cui la qualità della strutturazione è garantita o l’esecuzione è giustificata per la realizzazione di impianti per l’uso di energie rinnovabili.

Impianti energetici 1)

Art. 56

Gli impianti per l’uso di fonti alternative di energia devono inserirsi adeguatamente nelle caratteristiche locali e nel quadro paesaggistico. In caso di necessità l’autorità edilizia fa capo a esperti esterni per la valutazione dal punto di vista tecnico e strutturale.

Recinzioni e piante 1)

2)

3)

Art. 57

Le recinzioni, come steccati, muri e siepi, vanno strutturate in modo adeguato e devono inserirsi armoniosamente nelle caratteristiche locali e nel quadro paesaggistico. Le recinzioni mobili per la custodia del bestiame vanno allontanate immediatamente dopo la pascolazione. Recinzioni con filo spinato o di altri materiali pericolosi sono proibiti su tutto il territorio comunale. Recinzioni esistenti di tali materiali devono essere allontanate entro 3 anni dall’entrata in vigore della presente norma. In caso di necessità l’autorità edilizia ne ordina l’allontanamento.

Qualora piante ed alberi pregiudichino la proprietà altrui, la sicurezza pubblica o deturpino le caratteristiche locali ed il quadro paesaggistico, l’autorità edilizia può ordinarne l’allontanamento.

Modifiche del terreno, scarpate e muri 1) 2)

3) 4)

Art. 58

Modifiche della configurazione del terreno esistente sono ammesse solo nella misura in cui non pregiudicano le caratteristiche locali ed il quadro paesaggistico.

Scavi e terrapieni possono trovarsi in media al massimo 0.60 m al di sotto, rispettivamente sopra la base della facciata (3.2) e comprendere al massimo un terzo della base delle facciate proiettata (3.3). Qualora fossero necessari per ragioni strutturali degli scavi o dei terrapieni di maggiore ampiezza, l’autorità edilizia può concedere delle deroghe. Scavi e riempimenti assolutamente necessari vanno rinverditi a lavori ultimati o piantati con alberi o arbusti locali. L’autorità edilizia può richiedere dei piani di sistemazione.

Scarpate e muri di sostegno, nonché muri di sponda, vanno limitati allo stretto necessario.

Insegne pubblicitarie e cartelli indicativi

Art. 59 Antenne

Art. 60 1)

1) 2)

Insegne pubblicitarie e cartelli indicativi sono ammessi nella misura in cui non pregiudicano le caratteristiche locali, il quadro paesaggistico, nonché la sicurezza del traffico.

L’ubicazione di antenne esterne, incluse le antenne paraboliche, va scelta in modo da non pregiudicare le caratteristiche locali.

Per nuovi edifici, rinnovi sostanziali o ampliamenti entro le aree d’insediamento generalmente protetto, le aree di protezione e le aree di conservazione, l’autorità edilizia può prescrivere l’erezione di antenne in comune e determinare l’area sottoposta all’obbligo di allacciamento alle stesse.

Comune di Rossa

20

Legge edilizia

4. Traffico

Sicurezza del traffico 1) 2)

3)

Art. 61

L’autorità edilizia provvede affinché gli impianti del traffico comunali, in particolare gli impianti per il traffico lento, possano essere usati senza pericolo.

Gli impianti come gli imbocchi stradali, gli accessi alle strade, ai sentieri ed alle piazze, nonché le uscite dagli stessi, non possono mettere in pericolo i rispettivi utenti. L’autorità edilizia può imporre l’adattamento o l’allontanamento di impianti pericolosi a spese del proprietario degli stessi. Sui tetti lungo gli spazi d’uso pubblico devono essere montate grondaie e dispositivi paraneve. Qualora la sicurezza pubblica venga messa in pericolo dallo scorrimento delle acque o dalla caduta di neve proveniente dai tetti, i proprietari dei fondi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per eliminare il pericolo; se essi non vi provvedono, l’autorità edilizia fa adottare le misure necessarie a loro spese.

Accessi e uscite 1)

2) 3) 4)

5)

Art. 62

Autorimesse e garage con uscita diretta su strade, sentieri e piazze comunali con traffico intenso, devono avere un piazzale antistante di almeno 5.00 m di lunghezza e 3.00 m di larghezza. Qualora essi servano per il parcheggio di veicoli con una lunghezza maggiore ai 5.00 m, il piazzale antistante deve essere proporzionatamente ampliato. La pendenza delle rampe non può superare il 12%. Per le rampe nelle vicinanze di strade con traffico intenso, tra il margine della strada e l’inizio della pendenza va inserito un piazzale con una pendenza massima del 5% ed una lunghezza minima di 4.00 m.

In caso di situazioni particolari, segnatamente nei nuclei degli insediamenti, l’autorità edilizia può autorizzare delle deroghe alle misure di cui sopra.

L’autorità edilizia può prescrivere la costruzione di accessi ed uscite comuni, oppure obbligare i proprietari di impianti esistenti a consentirne a terzi l’uso in comune dietro versamento di adeguato indennizzo, qualora tale misura risulti necessaria nell’interesse pubblico. Per le distanze dalle strade cantonali ed il permesso d’accesso ad esse si fa riferimento all’annesso 1.

Parcheggi per veicoli a motore 1. Parcheggi obbligatori 1)

2)

Art. 63

In caso di nuove costruzioni, nonché di trasformazioni ed ampliamenti importanti, la committenza è tenuta ad allestire sul proprio terreno dei parcheggi accessibili e disponibili permanentemente a tale scopo durante tutto l’anno, oppure a dimostrare il diritto d’uso a scopo di parcheggio su terreno altrui.

In linea di massima devono essere disponibili per: edifici residenziali 1 parcheggio per ogni abitazione fino a 100 m² di superficie di piano computabile; al di sopra: 2 parcheggi  uffici/edifici artigianali 1 parcheggio per 80 m² di superficie di piano  pensioni, alberghi 1 parcheggio per ogni 3 posti letto  ristoranti 1 parcheggio per ogni 5 posti a sedere 

Per altri edifici l’autorità edilizia fissa il numero dei parcheggi obbligatori secondo le norme dell’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (norme VSS). Nel fissare il numero dei parcheggi obbligatori, essa tiene conto della raggiungibilità con i mezzi pubblici di trasporto e della parte di traffico lento in rapporto al volume complessivo Comune di Rossa

21

Legge edilizia

3) 4)

2.

1)

di traffico generato. In casi particolari essa può ridurre il numero di parcheggi obbligatori mediante la stipulazione di un precario. Alberi di pregio e giardini, nonché spazi significativi per le caratteristiche locali, come cortili interni, piazze o muri e recinzioni, non possono essere allontanati o utilizzati per la costruzione di parcheggi.

Nella misura in cui lo richiedono le circostanze, i proprietari degli edifici e degli impianti esistenti vanno obbligati ad avere a disposizione dei parcheggi, oppure a partecipare ad un impianto in comune. Contributo sostitutivo per parcheggi per automobili

Art. 64

Il Comune può chiedere un versamento di un contributo sostitutivo sulla base di un apposito regolamento emanato dall’Assemblea comunale.

5. Approvvigionamento e smaltimento Condotte di servizio 1)

2)

Art. 65

Le condotte pubbliche di servizio vanno posate in linea di massima nel campo stradale o entro le linee di arretramento approvate. Qualora una condotta pubblica debba attraversare terreni di proprietà privata, la costruzione della stessa e dei relativi impianti va tollerata dai proprietari previo equo indennizzo. In caso di controversia, l’indennizzo viene stabilito dalla competente commissione di espropriazione. Qualora mutino le esigenze del fondo gravato, la condotta va spostata a spese del Comune, nella misura in cui al momento della costituzione del diritto di attraversamento non sia stata convenuta un’altra regolamentazione.

Acque di scarico 1) 2) 3)

Art. 66

Le acque di scarico di edifici ed impianti sono da trattare e da smaltire secondo le prescrizioni federali e cantonali sulla protezione delle acque e conformemente al piano generale di smaltimento delle acque (PGS). I dettagli sono definiti nel regolamento per il trattamento delle acque di scarico. Non è ammesso lo scarico di acque sulla proprietà pubblica.

6. Uso del suolo e dello spazio aereo pubblico Uso del suolo pubblico e dello spazio aereo 1) 2) 3)

Art. 67

L’uso accresciuto di suolo pubblico o di acque pubbliche è ammesso solo con il permesso del Municipio. Un uso particolare di suolo pubblico o di acque pubbliche oltre l’uso accresciuto necessita di una concessione da parte del Comune. L’autorità edilizia può autorizzare l’uso dello spazio aereo pubblico mediante bovindi, balconi o altre parti sporgenti dell’edificio, nella misura in cui ciò non rende difficile l’uso del suolo pubblico, garantisce la sicurezza del traffico e non vi si oppongono altri interessi pubblici. Parti sporgenti di edifici esistenti, come zoccoli, bovindi e tettoie, possono essere isolati in un secondo tempo senza licenza.

Comune di Rossa

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Legge edilizia

4)

Le autorizzazioni per l’uso accresciuto di suolo pubblico e per uso particolare possono essere vincolate al versamento di un indennizzo.

Uso della proprietà privata per scopi pubblici 1)

Art. 68

Il Comune è autorizzato a collocare gratuitamente su fondi privati o in costruzioni private insegne e cartelli, come segnali stradali, segnalazioni di sentieri, pietre e bolli di confine, marchi della misurazione catastale e delle condotte di servizio, nonché installazioni tecniche, come idranti, dispositivi per l’illuminazione pubblica, cassette per interruttori, dispositivi di misurazione. Va tenuto conto dei desideri legittimi dei proprietari fondiari.

V. Ordinamento di urbanizzazione 1. Generalità

Regolamenti di urbanizzazione 1)

2)

3)

4)

Art. 69

A complemento della legge edilizia, i regolamenti di urbanizzazione definiscono la progettazione, l’allestimento e la struttura tecnica, l’uso, la manutenzione ed il rinnovo adeguato alle necessità degli impianti pubblici e privati di urbanizzazione, in particolare nei campi dell’urbanizzazione del traffico, dell’approvvigionamento di acqua potabile, del trattamento delle acque di scarico, della gestione dei rifiuti, nonché dell’approvvigionamento di energia e della telecomunicazione; ciò nella misura in cui singoli compiti non siano stati delegati a corporazioni di Comuni, a enti responsabili concessionari o a privati. I regolamenti determinano gli obblighi di allacciamento e le relative premesse. I regolamenti di urbanizzazione determinano inoltre come debbano essere coperte le spese del Comune per la costruzione, l’esercizio, la manutenzione ed il rinnovo degli impianti di approvvigionamento e di smaltimento. Essi stabiliscono in particolare quali impianti d’urbanizzazione siano da finanziare secondo le norme della legislazione cantonale in materia di pianificazione e quali siano invece da finanziare da parte del Comune. Nel caso in cui vengano prelevate delle tasse, i regolamenti definiscono la cerchia degli assoggettati, i principi per il calcolo e l’ammontare della tassa, nonché la procedura per la tassazione e l’incasso.

Nella definizione della struttura dei regolamenti di urbanizzazione sono da osservare le direttive della legislazione superiore, in particolare il principio della causalità. L’emanazione dei regolamenti di urbanizzazione è di competenza dell’assemblea comunale [votazione per urna]. Sono riservate normative particolari nell’ambito dei piani di area e dei piani di quartiere.

Programma di urbanizzazione 1) 2)

Art. 70

L’autorità edilizia è competente per l’emanazione del programma di urbanizzazione. Esso va elaborato dall’ufficio tecnico in collaborazione con la commissione di pianificazione. L’autorità edilizia espone pubblicamente nel Comune il progetto del programma di urbanizzazione per la durata di 30 giorni e rende nota l’esposizione nell’organo ufficiale comunale e nel foglio ufficiale cantonale. Durante l’esposizione pubblica gli interessati possono presentare proposte e obiezioni all’autorità edilizia. Essa esamina le richieste, decide in merito ad eventuali adeguamenti ed emana il programma d’urbanizzazione.

Comune di Rossa

23

Legge edilizia

3) 4)

L’autorità edilizia provvede affinché gli impegni finanziari derivanti dal programma d’urbanizzazione vengano assunti nel preventivo annuale del Comune. Qualora il programma d’urbanizzazione venga sostanzialmente modificato, va ripetuta la procedura di esposizione pubblica.

2. Progettazione e approvazione

Progetti generali e progetti di costruzione 1)

2) 3)

Art. 71

I progetti generali comprendono gli impianti del traffico per l’urbanizzazione generale, gli impianti principali dell’approvvigionamento di acqua potabile (acquedotti) e dello smaltimento delle acque di scarico (fognature), nonché gli impianti per l’approvvigionamento energetico e per la gestione dei rifiuti. I progetti di costruzione determinano la natura, l’estensione, l’ubicazione e la struttura tecnica della costruzione ed altri dettagli. L’approvazione degli impianti di urbanizzazione avviene mediante la procedura per il rilascio della licenza edilizia.

3. Esecuzione, esercizio, manutenzione e rinnovo Impianti pubblici di urbanizzazione 1. Esecuzione 1)

2) 3)

Art. 72

Gli impianti comunali dell’urbanizzazione base e dell’urbanizzazione generale vengono costruiti dal Comune conformemente al programma di urbanizzazione. Sono riservate particolari disposizioni di urbanizzazione per le aree di urbanizzazione delimitate nel progetto generale di urbanizzazione. Gli impianti dell’urbanizzazione particolare vengono costruiti dal Comune se servono un elevato numero di fondi.

Qualora l’autorità edilizia respinga le richieste di persone o gruppi interessati di costruire impianti dell’urbanizzazione particolare, essa autorizza i richiedenti a costruirli secondo i piani del Comune come impianti privati di urbanizzazione.

2.

Esercizio, manutenzione e rinnovo

2)

Vanno evitati gli imbrattamenti degli impianti pubblici del traffico. Il Comune provvede alla pulizia periodica degli impianti di cui assume la manutenzione.

1)

3)

3.

1)

Art. 73

Il Comune provvede ad un esercizio e ad una manutenzione ineccepibile degli impianti pubblici di urbanizzazione, nonché al loro rinnovo in tempo utile. Qualora i privati sporchino in misura eccessiva gli impianti del traffico, i costi di pulizia vanno addossati a chi li causa. L’autorità edilizia emana, se del caso, le disposizioni necessarie. Sgombero della neve

Art. 74

Durante l’inverno gli impianti del traffico appartenenti al Comune vengono mantenuti accessibili dal Comune nella misura in cui ciò risulta necessario per le esigenze pubbliche. L’autorità edilizia determina, nel quadro dei crediti disponibili, quali strade, vie e piazze debbano essere sgomberate dalla neve.

Comune di Rossa

24

Legge edilizia

2) 3)

L’uso di agenti chimici per lo scioglimento della neve è consentito solo in casi eccezionali. Il Comune è autorizzato a depositare la neve dello sgombero su fondi privati confinanti, usando il maggior riguardo possibile agli edifici ed alle colture degli stessi. Dopo lo sgelo il Comune provvede a pulire i fondi in questione dai detriti e dalla ghiaia. Il Comune provvede a riparare o a risarcire i danni arrecati agli edifici, alle recinzioni o agli alberi.

Impianti privati di urbanizzazione 1. Generalità 1) 2) 3)

2.

1)

2)

3)

3.

1)

2)

Art. 75

La costruzione ed il finanziamento degli impianti privati di urbanizzazione è compito dei proprietari dei fondi. Gli impianti vanno mantenuti sempre in buono stato di funzionalità e rinnovati in tempo utile.

Lo sgombero della neve sulle strade private e l’apertura degli accessi privati è compito dei privati. Qualora questi non provvedano a tale compito, l’autorità edilizia adotta i provvedimenti necessari. Se necessario essa ordina delle misure sostitutive. Impianti collettivi ed uso in comune

Art. 76

L’autorità edilizia può obbligare i proprietari dei fondi di un quartiere e dei fondi confinanti a costruire degli impianti collettivi e concedere anche a terzi l’uso degli stessi dietro adeguato indennizzo. Per impianti collettivi di notevole importanza va effettuata la procedura di piano di quartiere. I proprietari di impianti privati d’urbanizzazione del traffico o di approvvigionamento, come strade private, accessi per veicoli a motore, accessi pedonali, condotte dell’acqua potabile e fognature, possono essere obbligati dall’autorità edilizia a metterli a disposizione anche di terzi dietro adeguato indennizzo, nella misura in cui ciò risulti di interesse pubblico. Le quote di partecipazione ai costi degli impianti collettivi, nonché gli indennizzi per la coutenza di impianti privati, vengono stabiliti dall’autorità edilizia secondo il principio dell’utile conseguito. Assunzione da parte del Comune

Art. 77

Il Comune può assumere, previa fatturazione dei costi propri, la manutenzione e la pulizia di impianti privati di urbanizzazione del traffico, dell’approvvigionamento e dello smaltimento, nonché il servizio invernale su strade private se: a) lo richiede la maggioranza dei proprietari dei fondi interessati, oppure b) i proprietari dei fondi non provvedono in misura sufficiente ai loro compiti di manutenzione. I costi vanno ripartiti dall’autorità edilizia proporzionalmente ai vantaggi sui proprietari dei fondi.

Su richiesta l’autorità edilizia deve assumere gli impianti privati di urbanizzazione che servono all’uso pubblico e sono conformi alle esigenze tecniche, a condizione che tali impianti vengano ceduti gratuitamente ed in buono stato. È riservata l’assunzione di impianti privati di urbanizzazione in via d’espropriazione.

Comune di Rossa

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Legge edilizia

VI. Disposizioni d’esecuzione e disposizioni finali Esecuzione 1) 2) 3)

L’autorità edilizia provvede all’esecuzione dei compiti affidatile secondo la presente legge, gli atti normativi che ne derivano e la legislazione superiore. Essa provvede per un disbrigo tempestivo e materialmente corretto di tutte le sue mansioni legali. L’autorità edilizia emana secondo le necessità dei documenti esplicativi, come istruzioni o indicazioni per l’allestimento degli incarti riguardanti i progetti di costruzione, in particolare per ciò che concerne la struttura, l’igiene delle abitazioni, la sicurezza e la manutenzione.

Gli atti normativi ed i documenti esplicativi vengono messi a disposizione degli interessati al prezzo di costo. Le indicazioni contenute in tali direttive vanno osservate dalle persone incaricate dell’attuazione della legge edilizia (commissione edilizia, commissione di pianificazione, incaricati comunali del settore edilizio, ecc.) nello svolgimento della rispettiva attività.

Rimedi legali 1)

2)

Art. 79

Le decisioni e le disposizioni della commissione edilizia e della commissione di pianificazione, dell’ufficio tecnico o di singoli funzionari comunali emesse in applicazione della presente legge o degli atti normativi che ne conseguono, possono essere impugnate entro 20 giorni dalla comunicazione mediante opposizione presso l’autorità edilizia. Ogni parte è libera di proporre la sospensione della procedura a favore di una mediazione. La relativa procedura è disciplinata dalla legislazione cantonale in materia di pianificazione.

Entrata in vigore 1) 2) 3)

Art. 78

Art. 80

La presente legge edilizia entra in vigore dopo l’accettazione da parte del Comune e l’approvazione del Governo.

Le sue norme sono applicabili a tutte le domande di costruzione e alle pianificazioni non ancora approvate o autorizzate al momento dell’entrata in vigore della presente legge edilizia. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le precedenti prescrizioni del Comune in contraddizione con la stessa, in particolare la legge edilizia del 2 aprile 2005, approvata dal Governo il 12 dicembre 2006.

Comune di Rossa

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Legge edilizia

Comune di Rossa

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Legge edilizia

Cantone dei Grigioni Comune di Rossa

Legge edilizia - Annesso 1

Si vedano le versioni attuali delle seguenti leggi e ordinanze: -

Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC) Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC) Legge cantonale sulle foreste (LCFo) Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStra) Ordinanza stradale del Cantone dei Grigioni (OStra)

Comune di ROSSA

Legge edilizia / Annesso 2

Revisione del 18 dicembre 2010

Concordato intercantonale sull'armonizzazione

delle definizioni edilizie (CIAE) [estratto]

Norme SIA 416 e 421 (estratto)

Somma rio

CIAE: scelta di definizioni e concetti; Ia rispettiva numerazione non e consecutiva, ma si attiene a quella del documento originale.

1. Terreno 1.1

Terreno determinante

. Edifici 2.1

2.2

2.3

Edifici

Piccole costruzioni

Costruzioni accessorie (annessi)

2.4

Costruzioni interrate

3.1

Piano della facciata

. Parti di edificio 3.2

Base delle facciate

3.5

Parti di edificio arretrate

3.3 3.4

Base delle facciate proiettata Parti di edificio sporgenti

. Dimensioni dell'edificio 4.1 Lunghezza dell'edificio

Altezze 5.2

Altezza delle facciate

5.4

Altezza in luce

7.1

Distanza dai confini

Distanze 7.2

7.3

Distanza tra edifici

Linee di arretramento

Indici d'utilizzazione

8.1

SIA

Superficie computabile del fondo Indice di sfruttamento (SIA 421)

Definizioni secondo la norma SIA 416

1.

1.1

TERRENO

Terreno determinante

Per terreno determinante s'intende la configurazione naturale del terreno. Se questa configurazione non può più essere determinata a seguito di precedenti scavi o sistemazioni del terreno, essa va presunta dalla conformazione naturale dei dintorni. Per motivi pianificatori o d'urbanizzazione, il terreno determinante può essere definito con una procedura pianificatoria o con una procedura di autorizzazione edilizia. ln singoli casi I'accertamento del terreno determinante può rivelarsi difficile. Qualora la situazione non risulti sufficientemente chiara, può eventualmente essere necessario emanare una decisione di accertamento; l'auton'tà competente definirà in via di massima un andamento del terreno adeguato al terreno naturale circostante. Una definizione diversa dalliandamento naturale del terreno può rivelarsi opportuna in caso di pericolo di piene ed inondazioni, di minacce dell'acqua di falda o per motivi relativi allo smaltimento delle acque negli insediamenti.

2.

2.1

EDIFICI Edifici

Per edifici s'intendono costruzioni inserite nel terreno che presentano una copertura fissa e, di regola, ulteriori chiu-

sure perla protezione di persone, animali o beni.

Per gli edifici viene determinata un'estensione minima, che può essere definita mediante le dimensioni delle altezze, delle lunghezze e della superficie dell'edificio.

2.2

Piccole costruzioni

Per piccole costruzioni s'intendono edifici indipendenti che non superano le dimensioni ammesse e che comprendono solo superfici utili secondarie.

Si considerano piccole costruzioni p.es. i garage, le rimesse per attrezzi, i padiglioni di giardino, le serre ed i chioschi (edicole); le rispettive dimensioni riguardanti l'altezza delle facciate e la lunghezza dell'edificio non possono superare

quelle ammesse.

Le superfici utili secondarie (SUS) sono definite nella norma SIA 416 (vedi pagina 12).

2.3

Costruzioni accessorie (annessi)

Le costruzioni accessorie sono annessi ad un altro edificio, non superano le dimensioni ammesse e comprendono solo superfici utili secondarie.

Le costruzioni accessorie superano almeno una delle dimensioni ammesse. *_ba

annesso

edlflcio

|:|

a

solo superfici ulill secondarie e ln dimensioni limitate

lunghezza della plocola costruzione, rispettivamente dell'annesso

_I_ piocola costruzione

Figura 2.1 e 2.3 Edifici, piccole costruzioni e annessi

PL ROSSA! Revisione totale della Legge edilizia

1

Revisione del 18.12.2010 /Annesso 2

2.4

Costruzioni interrate

Le costruzioni interrate sono edifici che, ad eccezione dell'accesso, delle ringhiere e dei parapetti si trovano completamente sotto il livello del terreno determinante o sistemato. Per ringhiere e parapetti si intendono gli elementi costruttivi che servono a proteggere l'accessibilità.

3.

PARTI DI EDIFICIO

3.1

Piano della facciata

Per facciata s’intende Ia superficie esterna verticale formata dalla linea verticale tra i punti più esterni del volume dell'edificio sopra il terreno determinante: non vengono considerate le parti di edificio sporgenti e le parti di edificio arretrate di poco conto.

Per esempio in caso di parti dell'edificio arretrate in misura non rilevante, il piano della facciata rappresenta la continuazione immaginaria della facciata.

II piano della facciata serve per determinare la linea della facciata, nonché per definire il piano arretrato (attico).

3.2

Base delle facciate

La base delle facciate è l'intersezione delle facciate con il terreno determinante.

La base della facciata serve quale parametro ausiliare per determinare la dimensione delle altezze degli edifici e dei piani interrati, nonché per definire I’indice di occupazione.

La base della facciata consiste di segmenti di facciate, in particolare di rette, archi di cerchio, ecc.

3.3

Base delle facciate proiettata

La base delle facciate proiettata è la proiezione della base delle facciate sul piano di misurazione ufficiale.

r-r-n-n-p-r u

‚

I

n: J J CD (ß 0'} O

La base delle facciate proiettata serve quale parametro ausiliare per determinare le distanze (distanza dai confini e fra gli edifici), nonché la lunghezza e la larghezza degli edifici.

¦ ¦

parte di edificio arretrato rientrante di poco conto

edificio

parte di edificio sporgente L'J

proiezione della base della facciata

terreno piano (base detta facciata = proiezione della base dalla facciata)

parte di edificio rientrante di poco conto

parte di edificio sporgente

PL ROSSA! Revisione totale della Legge edilizia

2

|

Revisione del 18.12.2010 /Annesso 2

terreno in pendenza (base delle facciale 'I proiezione della base della facciale)

"" ' _

base deila iacciala

piano della facciata

¬ ‚. ."f 4- I" II:

11-1.1111i111.11.11.111.111.111111111.1 .—

terreno determinante

Figure 3.1 - 3.3 Piano della facciata e base delle facciate

3.4

Parti di edificio sporgenti

Le parti sporgenti possono sporgere al massimo fino alla misura ammessa in profondità oltre il piano della facciata e, ad eccezione delle gronde, non devono superare rispettivamente la misura ammessa in larghezza e la porzione ammessa relativa alla parte di riferimento della facciata.

Parti di edificio sporgenti sono p. es. i bovindi, le tettoie, le scale esterne ed i balconi.

Se sporgono oltre la dimensione ammessa o se superano la dimensione ammessa della parte di facciata cui appartengono, esse sono considerate come parti dell'edificio (p.es. tromba delle scale sporgente e chiusa, veranda, bovindo di considerevoli dimensioni, balcone) o come costruzioni accessorie (p.es. rimesse per attrezzi). annesso o parte di edificio

annesso o parte di edificio

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parte di riferimento (relativa) della facciata

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parte dl edificio sporgente

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4

parte di riferimento (relativa) della facciata

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1

dimensione ammessa per la profondità delle parti di edificio sporgenti dimensione ammessa per la larghezza delle parti di edificio sporgenti proiezione della base della facciata

terreno determinante

a b

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r-_›i <b

<b

lunghezza della facciata

I-i

dimensione ammessa per la profondità delle parti di edificio sporgenti dimensione ammessa perla larghezza delle parti di edificio sporgenti

Figura 3.4 Parti di edificio sporgenti (in sezione e in vista laterale)

PL ROSSA/ Revisione totale della Legge edilizia

3

Revisione del 18.12.2010 l Annesso 2

3.5

Parti di edificio arretrate

Le parti di edificio rientranti sono parti di facciate arretrate rispetto alla facciata principale. Parti di edificio arretrate sono p.es.i balconi interni, le arcate o le entrate arretrate.

Sono considerate irrilevanti le parti di edificio arretrate, se esse risultano arretrate solo fino alla dimensione ammessa per la profondità rispetto al piano delle facciate e non superano la dimensione ammessa (per la larghezza), rispettivamente la parte ammessa concernente la rispettiva parte di facciata.

parti di edificio

parti di edificio rientranti di poco

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a b c D

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dimensione ammessa per Ia profondità delle parti di edificio rientranti di poco conto dimensione ammessa per Ia Iarghezza delle parti di edificio rientranti di poco conto parte di riferimento (relativa) della facciata piano della facciata

base della facciata

Figura 3.5 Parti di edificio rien tranti e parti di edificio rientranti di poco conto

4.

4.1

DIMENSIONI DELL’EDIFICIO

Lunghezza dell’edificio

Per Iunghezza dell’edificio s’intende il lato maggiore del rettangolo di minore superficie che comprende la base delle facciate proiettata.

La lunghezza dell'edificio serve a stabilire l'estensione degli edifici e va determinata separatamente per ognuno di essi, in particolare anche per costruzioni accessorie (annessi).

lunghezza dell'ediflcio

i

edificio

edificio

._*II'I'F'F'

u

base della facciata

R rettangolo di minore superficie

Figura 4. 1 Lunghezza deii'edificio

PL ROSSA! Revisione totale della Legge edilizia

4

Revisione del 18.12.2010 /Annesso 2

5.

ALTEZZE

I concetti riguardanti le altezze di punti, linee ed edifici servono a stabilire l'estensione degli edifici nella loro terza

dimensione, rispettivamente quali parametri ausiliari per stabilire il livello di determinati punti degli edifici e dei piani.

5.2

Altezza delle facciate

L'altezza delle facciate è la misura tra il punto più alto della linea di congiunzione tra la facciata ed i punti più alti della costruzione del tetto e il punto più basso della corrispondente linea di facciata.

Nelle costruzioni con tetto piano l'altezza delle facciate va misurata fino allo spigolo superiore del parapetto, a meno che esso sia arretrato almeno della misura minima determinata rispetto al piano delle facciate. Sono considerati parapetti anche strutture traforate come ringhiere e simili.

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_I.

TEIL]l]IIEÜIIHH'JIHIIHIHÜHIII HIIIIIHFHÜH 'I

.

.-

hl = altezza delle facciale in gronda

/\ hl

K...

hl'

/

Figura 5.2 Altezza delle facciate

Corpi sporgenti sul tetto sono parti di costruzioni che dalla superficie del tetto sporgono verso l'esterno al massimo della misura ammessa.

5.4

Altezza in luce

L'altezza in luce rappresenta la differenza di quota tra il filo superiore del pavimento finito e il filo inferiore del soffitto

finito o della travatura, se l'utilizzazione di un piano è determinata dalla travatura.

L'altezza in luce serve quale parametro ausiliare per determinare le esigenze minime dal punto di vista dell'igiene degli alloggi e della fisiologia del lavoro. Non in tutti i casi singole travi a vista sminuiscono la possibilità d'utilizzare l'altezza del locale.

PL ROSSA! Revisione totale della Legge edilizia

5

Revisione del 18.12.2010 l Annesso 2

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altezza in luce /

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i

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altezza del piano ti

altezza in luce

altezza del piano

ä

Figura 5.4 Altezza in luce

7.

DISTANZE

7.1

Distanza dai confini

Le distanze servono in particolare a definire la collocazione reciproca di edifici ed impianti, l'igiene degli alloggi e del lavoro, nonché la protezione da pericoli naturali e da situazioni di fatto (rive dei corsi d'acqua, limiti del bosco). La distanza dai confini è la distanza tra la base della facciata proiettata e i confini della particella.

La distanza dai confini delle costruzioni accessorie (annessi) è misurata separatamente.

7.2

Distanza tra edifici

7.3

Linee d'arretramento

La distanza tra edifici è la distanza tra le basi delle facciate proiettate di due edifici.

Le linee d'arretramento limitano l'edificio e servono in particolare per la protezione d'impianti o superfici — esistenti o

pianificate — o per la concezione architettonica.

Le linee d'arretram ento sostituiscono le prescrizioni generali relative alle distanze.

Le linee d'arretramento si riferiscono alla linea della facciata proiettata.

Di regola le linee d'arretramento sono determinate nell'interesse pubblico. Tali delimitazioni possono riferirsi, secon-

do lo scopo delle linee d’arretramento, a tutti gli edifici ed impianti, ma anche unicamente ad edifici o a loro parti con determinate utilizzazioni, oppure solo a determinati piani. Ü

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Figure 7.1 - 7.3 Distanze PL ROSSA! Revisione totale della Legge edilizia

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Revisione del 18.12.2010 /Annesso 2

8.

INDICI D’ UTILIZZAZIONE

8.1

Superficie computabile del fondo

La superficie computabile del fondo (ScF) comprende le superfici o le parti del fondo che si trovano nella rispettiva zona edificabile. Nella superficie computabile del fondo sono computate le superfici di accesso.

Non sono invece computate le superfici di urbanizzazione primariaI secondaria e di base.

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Figura 8. 1 Superficie computabile del fondo

Indice di sfruttamento (definizione secondo la norma SIA 421) L'indice di sfruttamento (IS) è il rapporto fra la somma delle superfici di piano computabili (SPc) e la superficie computabile del fondo (ScF)

La somma delle superifici di piano computabili comprende tutte le superfici utili principali (SUP) computabili, le superfici di circolazione (SCIR) e Ie superfici di costruzione (SC).

Non si calcolano le superfici utili principali che non raggiungono 1.60 m di altezza in luce, nonché le superfici utili secondarie (SUS) e Ie superfici delle installazioni (Sl).

Indice di sfruttamento

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superficie computabile del fondo (ScF)

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Superfici di piano computabile

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sm 421, Copyright © 2006 by sm Zurich

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Definizioni secondo Ia norma SIA 416 Superficie di piano SP

La superficie di piano SP è la superficie chiusa e coperta contenuta nel perimetro dell'edificio compresa la superficie di costruzione.

Le superfici di spazi vuoti situati al di sotto dell'ultimo piano inferiore acces-

sibile (p.es. vespai) non vengono conteggiate nella superficie di piano.

Superficie netta SN

La superficie di piano SP si suddivide in — superficie netta SN, — superficie di costruzione SC.

La superficie netta SN è Ia parte della superficie di piano SP delimitata dal lato interno delle pareti perimetrali e dagli altri elementi costruttivi interni. La superficie netta SN si suddivide in

- superficie utile SU, - superficie di circolazione SCIR,

Superficie utile SU

Superficie utile principale SUP

Superficie utile secondaria SUS

— superficie delle installazioni Sl.

La superficie utile SU è la parte della superficie netta SN che serve allo scopo e alla funzione a cui, in senso lato, l'immobile è stato destinato.

La superficie utile SU si suddivide in - superficie utile principale SUP, — superficie utile secondaria SUS.

La superficie utile principale SUP è la parte della superficie utile SU che

serve allo scopo e alla funzione a cui, in senso stretto, l'immobile è stato destinato.

La superficie utile secondaria SUS è la parte della superficie utile SU che serve a funzioni complementari a quelle della superficie utile principale SUP. Essa viene determinata in funzione della destinazione particolare dell'edificio.

Per gli edifici abitativi le superfici utili secondarie possono essere — lavanderie, — solai e cantine,

— depositi, — rimesse per veicoli,

Superficie di circolazione SCIR

— rifugi della protezione civile, — Iocali per rifiuti.

La superficie di circolazione SCIR è la parte della superficie netta SN che assicura esclusivamente l'accesso alle superfici utili SU.

Negli edifici abitativi possono essere considerate superfici di circolazione i corridoi esterni alle abitazioni, gli atri d'entrata, le scale, le rampe e i vani ascensore. Superficie delle installazioni Sl

La superficie delle installazioni Sl è la parte della superficie netta SN occupata dagli impianti tecnici dell'edificio.

Le superfici delle installazioni possono essere — Iocali tecnici,

— Iocali macchine di ascensori o altri impianti di trasporto, — pozzetti e canali per I’approwigionamento e Io smaltimento, piani di installazioni,

- locali per serbatoi.

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Superficie di costruzione so

La superficie di eostruzione SC è la superficie all'interno della superficie di

piane SF' ppeupata da elementi costruttivi quali pareti interne ed esterne, pilastri e parapetti.

Fanno parte della superficie di costruzione le canne fumarie e i canali verticali così come le nicchie per porte e finestre sempre che non rientrino nella superficie netta SN.

Parti d'opera quali pareti mobili o armadi divisori non vengono considerati quali elementi costruttivi dalla presente norma.

Superficie del fondo SF

Superficie Iibera esterna SLE

La superficie di costruzione SC si suddivide in - superficie di costruzione portante SCP, - superficie di costruzione non portante SCN.

II fondo considerato può comprendere — un’unica particella, — più particelle, — parti di una o più particelle.

La superficie del fondo SF si suddivide in — superficie edificata SE, — superficie libera esterna SLE.

La superficie libera esterna SLE è la superficie del fonde nen peeupata da

edifici o da parti di essi. Lo stato al termine dei lavori e determinante.

Le superfici di terreno che ricoprono edifici o parti di edifici interamente o parzialmente interrati sane eensiderate seme superfici libere esterne se sone sistemate epme spazi verdi e epme pereprsi petteeali o carrabili, sempre ehe esse sianp in epntattp dirette een il terreno eirepstante.

La superficie libera esterna SLE si suddivide in — superficie libera esterna sistemata SLES (superficie rivestita o sistemata a verde), — superficie libera esterna non sistemata SLEN.

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