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0.975.232.5

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Emirati arabi uniti concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

RU 200233

Traduzione1

Concluso il 3 novembre 1998

Entrato in vigore con scambio di note il 16 agosto 1999

(Stato 16 agosto 1999)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo degli Emirati arabi uniti,

in seguito designati come Parti contraenti,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell’intento di istituire e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine «investitore» designa:

  1. per quanto concerne la Confederazione Svizzera:(i)le persone fisiche che, secondo la legislazione svizzera, sono considerate suoi cittadini,(ii)le società, comprese le società registrate, i partenariati, le società di persone e altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione svizzera, nonché le società che non sono costituite conformemente alla legislazione svizzera, ma che sono effettivamente controllate da cittadini svizzeri o da società costituite conformemente alla legislazione svizzera;
  2. per quanto concerne gli Emirati arabi uniti:(i)le persone fisiche che hanno la cittadinanza degli Emirati arabi uniti, in virtù delle leggi degli Emirati arabi uniti,(ii)qualsiasi entità, con o senza personalità giuridica, costituita in conformità alle leggi degli Emirati arabi uniti e avente sede negli Emirati arabi uniti, quali imprese, cooperative, partenariati, società registrate, fondazioni, società, aziende, enti, fondi, organizzazioni, società di persone o altre entità simili, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno,(iii)il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti attivo, direttamente o indirettamente, per il tramite delle proprie istituzioni finanziarie locali e federali, fondi di sviluppo, organismi o altre istituzioni governative simili che hanno sede negli Emirati arabi uniti.

Il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi e in particolare:

  1. la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
  2. le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
  3. i crediti monetari, compresi depositi e investimenti di capitale, e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
  4. i diritti di proprietà intellettuale, in particolare diritti d’autore, marchi di fabbrica o di commercio, brevetti di invenzione, disegni industriali e altri diritti di proprietà industriale, know-how, segreti commerciali e segreti d’affari, processi tecnici, nomi commerciali, indicazioni di provenienza e clientela;
  5. le concessioni o diritti simili conferiti per legge o per contratto, comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni, gli onorari, i pagamenti in natura, nonché gli utili derivanti da un reinvestimento.

Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente, compresi il mare territoriale e tutte le isole, nonché la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale che si estendono oltre il limite delle acque territoriali e sulle quali lo Stato interessato può esercitare, conformemente alla legislazione nazionale e al diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione.

Art. 2 Campo d’applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, prima o dopo la sua entrata in vigore.

Art. 3 Promozione, autorizzazione

Ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e li autorizza in conformità delle proprie leggi e regolamenti.

Ciascuna Parte contraente si impegna a rilasciare, in conformità delle proprie leggi e regolamenti, le necessarie autorizzazioni in relazione a tali investimenti, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa e le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti e di esperti.

Art. 4 Protezione, trattamento

Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna delle due Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione o l’alienazione di tali investimenti.

Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di uno Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.

Ciascuna Parte contraente accorda sul suo territorio agli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investimenti, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.

Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un’unione doganale o un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 5 Libero trasferimento

Ciascuna Parte contraente accorda agli investitori dell’altra Parte contraente, senza indugio e in moneta liberamente convertibile, il trasferimento degli importi relativi a un investimento, in particolare:

  1. dei redditi;
  2. dei pagamenti legati ai prestiti o altri obblighi contratti per l’investimento;
  3. del provento della vendita o della liquidazione parziale o totale dell’investimento, compresi gli eventuali plusvalori;
  4. dei salari o altre rimunerazioni del personale impiegato all’estero in relazione con l’investimento;
  5. del capitale iniziale e degli importi supplementari necessari al mantenimento o all’aumento dell’investimento.

I trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento, conformemente alle prescrizioni di cambio in vigore della Parte contraente, sul cui territorio l’investimento è stato effettuato.

Art. 6 Espropriazione

Nessuna Parte contraente prende provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che essi implichino un indennizzo immediato e adeguato, non siano discriminatori e che siano conformi alle leggi nazionali applicabili generalmente. La legalità di una tale espropriazione e l’ammontare dell’indennizzo possono, su richiesta dell’investitore, essere oggetto di un esame conformemente alle prescrizioni legali pertinenti.

L’indennizzo menzionato nel capoverso (1) corrisponde al valore commerciale garantito dell’investimento, stabilito secondo criteri di valutazione riconosciuti quali il capitale investito, il valore di risarcimento, il valore di stima, i redditi correnti, il «goodwill», la clientela e altri importanti fattori, nel momento immediatamente precedente la notifica o la diffusione della decisione di espropriazione, considerato che è determinante il primo di questi eventi. L’ammontare dell’indennizzo comprende l’interesse commerciale usuale dalla data dell’espropriazione fino al suo pagamento, è liquidato in moneta liberamente convertibile e versato senza indugio all’avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.

Per evitare ogni equivoco, si stabilisce che il termine «espropriazione» designa gli atti o gli interventi di una Parte contraente quali il congelamento o il blocco di beni o altre misure analoghe, compresa la vendita forzata di beni, se gli effetti di tali misure equivalgono a un’espropriazione.

Gli investimenti degli investitori di ogni Parte contraente non saranno l’oggetto né di una confisca, né di un sequestro, né di alcun’altra misura simile, tranne che nel quadro di una procedura conforme allo Stato di diritto.

Art. 7 Compensazione per danni e perdite

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o altri eventi simili sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato terzo, se quest’ultimo trattamento è più favorevole per quanto riguarda la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o altro regolamento. I rispettivi pagamenti sono effettuati in una moneta liberamente convertibile e sono trasferibili liberamente senza indugio.

hanno diritto a un indennizzo immediato e adeguato per il danno e la perdita subiti durante il periodo di requisizione o risultanti dalla distruzione dei loro averi. I rispettivi pagamenti sono effettuati in una moneta liberamente convertibile e sono trasferibili liberamente senza indugio.

Gli investitori di una Parte contraente che in una delle situazioni menzionate nel capoverso (1) hanno subìto danni o perdite nel territorio dell’altra Parte contraente dovuti a:

  1. requisizione del loro investimento o dei loro averi da parte delle forze o delle autorità di quest’ultima, oppure
  2. distruzione del loro investimento o dei loro averi da parte delle forze o delle autorità di quest’ultima, che non risultasse dai combattimenti o non fosse richiesta dalla situazione,

Art. 8 Principio di surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore, se un pagamento è stato fatto dalla prima Parte contraente in virtù di questa garanzia.

Le questioni sollevate in base alla surrogazione sono oggetto di consultazione tra le Parti contraenti a richiesta di una di esse.

Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente

Per trovare una soluzione amichevole alle controversie relative a investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente, le parti interessate procedono a consultazioni.

Se tali consultazioni non portano a una soluzione entro sei mesi dalla domanda scritta della loro apertura, l’investitore può sottoporre la controversia al tribunale competente della Parte contraente sul territorio della quale l’investimento è stato effettuato.

Se nei 24 mesi seguenti la domanda di aprire le consultazioni la controversia non è stata composta, l’investitore può sottoporla:

  1. a un tribunale arbitrale ad hoc, salvo accordo contrario delle parti in causa, costituito secondo il regolamento d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); o
  2. all’Ufficio internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (ICSID), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652;

Ciascuna delle Parti contraenti acconsente di sottoporre ogni controversia all’arbitrato, conformemente al capoverso (3) qui sopra.

Nessuna delle parti contraenti intenta un’azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all’arbitrato internazionale, salvo che l’altra parte contraente non si conformi alla sentenza arbitrale.

La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti alla controversia; è eseguita conformemente alla legislazione nazionale.

Art. 10 Controversie tra Parti contraenti

Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica.

Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro nei due mesi successivi alla domanda scritta di sottoporre la controversia all’arbitrato. Nei due mesi seguenti la loro designazione, i due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo che intrattenga relazioni diplomatiche con le Parti contraenti.

Se i termini fissati nel capoverso (2) qui sopra non sono rispettati, in assenza di un altro accordo, l’una o l’altra Parte contraente può invitare il Presidente della Corte internazionale di giustizia a procedere alle nomine necessarie. Se il Presidente della Corte internazionale di giustizia è cittadino di una Parte contraente o, per altre ragioni, è impedito di esercitare il suo mandato, il Vicepresidente è invitato a procedere alle nomine necessarie. Se quest’ultimo è cittadino di una Parte contraente o è impedito di esercitare il suo mandato, il membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente è invitato a procedere alle nomine necessarie.

Il tribunale arbitrale prende le sue decisioni con la maggioranza dei voti. Tali decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte contraente assume le spese del proprio membro del tribunale e quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale; le spese del presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti. Il tribunale può decidere una diversa ripartizione delle spese. Per il resto, il tribunale stabilisce le proprie regole di procedura.

Art. 11 Altre regole e obblighi particolari

Se le disposizioni legislative di una Parte contraente o norme di diritto internazionale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest’ultimo nella misura in cui siano più favorevoli.

Accordi o impegni speciali conclusi da una Parte contraente in relazione con investimenti di investitori dell’altra Parte contraente prevalgono sul presente Accordo nella misura in cui le loro disposizioni siano più favorevoli.

Ogni Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell’altra Parte.

Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata in modo tale da costituire un impedimento per una Parte contraente nel prendere ogni misura necessaria per la sicurezza, l’ordine, la salute o la moralità pubblici.

Art. 12 Relazioni tra le Parti contraenti

Il presente Accordo rimane in vigore indipendentemente dall’esistenza di relazioni diplomatiche tra le Parti contraenti.

Art. 13 Entrata in vigore, durata e estinzione

Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le due Parti contraenti si sono reciprocamente notificate l’adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di dodici mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per periodi successivi di cinque anni ciascuno.

In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–12 del presente Accordo si applicano ancora per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Dubai il 3 novembre 1998, in due originali, ciascuno dei quali in lingua tedesca, araba e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Franz Blankart

Per il
Governo degli Emirati arabi uniti:

Hamdan Bin Raschid Al Maktum