Fonte

817.022.104

Ordinanza del DFI sugli alimenti speciali

del 23 novembre 2005 (Stato 4 febbraio 2014)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 4 capoverso 2, 26 capoversi 2 e 5, e 27 capoverso3 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza definisce gli alimenti speciali, stabilisce i requisiti a cui sono soggetti e ne disciplina la caratterizzazione speciale e la pubblicità.

Art. 2 Definizione

Gli alimenti speciali sono derrate alimentari destinate a un’alimentazione speciale, che in base alla loro composizione oppure allo speciale procedimento di fabbricazione:

  1. corrispondono alle particolari esigenze nutrizionali di persone, le quali, per motivi di salute, necessitano di un’alimentazione di altro genere; oppure

  2. 2 contribuiscono a conseguire determinati effetti fisiologico-nutrizionali o fisiologici.

Sono considerati alimenti speciali:

  1. gli alimenti poveri di lattosio o privi di lattosio (art. 5);

  2. 3 …

  3. i surrogati di sale commestibile, il sale dietetico (art. 7);

  4. gli alimenti poveri di proteine (art. 8);

  5. gli alimenti privi di glutine (art. 9);

  6. –h.4 …

  7. 5 ...

RU 2005 5953

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008

Abrogate dal n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, con effetto dal 1° apr. 2008

  1. –k.6 …

  2. gli alimenti per un’alimentazione mirante al controllo del peso (art. 16);

  3. gli alimenti per lattanti (art. 17);

  4. gli alimenti di proseguimento (art. 18);

  5. gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età (art. 19);

  6. gli alimenti per persone con elevato fabbisogno nutritivo ed energetico (art. 20);

  7. 7 gli alimenti dietetici a fini medici speciali (art. 20a);

  8. 8 gli alimenti contenenti estratti di malto (art. 21);

  9. 9 gli integratori alimentari (art. 22);

  10. 10 il lievito alimentare (art. 22a);

  11. 11 le microalghe e le alghe rosse calcaree (Maerl) (art. 22b);

  12. 12 ...

  13. 13 alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo (art. 23a).

Art. 3 Requisiti

Gli alimenti speciali devono distinguersi nettamente dalle normali derrate alimentari di genere paragonabile (prodotti normali) per la loro composizione oppure per il procedimento di fabbricazione.

14

Abrogate dal n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, con effetto dal 1° apr. 2008

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 mar. 2007, vigore il 1° apr. 2007

Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 16 mar. 2007, vigore il 1° apr. 2007

Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 16 mar. 2007 (RU 2007 1065). Nuovo testo giusta il

n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 961).

Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 16 mar. 2007 (RU 2007 1065). Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4919).

Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

Agli alimenti speciali sono applicabili per analogia i conformi requisiti a cui sono soggetti i prodotti normali, a meno che la loro particolare destinazione non esiga delle deroghe.

Gli alimenti speciali possono essere consegnati ai consumatori solamente preconfezionati, a meno che non siano consumati sul posto o si tratti di alimenti di cui agli articoli5 o 9.15

Gli alimenti speciali non possono essere mescolati con bevande alcoliche.16

Art. 4 Caratterizzazione

Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200517 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) devono figurare:18

  1. un cenno alle particolarità della composizione qualitativa e quantitativa oppure al particolare procedimento di fabbricazione col quale il prodotto acquista le qualità nutrizionali particolari;

  2. 19 la dichiarazione del valore nutritivo secondo gli articoli 22–29 OCDerr; ne sono esclusi gli alimenti dietetici a fini medici speciali secondo l’articolo 20a e gli integratori alimentari secondo l’articolo 22.

…20

Gli alimenti speciali possono essere caratterizzati con la menzione «dietetico». È fatta eccezione per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, per gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali, altre pappe di complemento nonché gli integratori alimentari.21

e 5 …22

Indicazioni nutrizionali e sulla salute per alimenti speciali sono disciplinate negli articoli 29a–29i OCDerr, sempreché la presente ordinanza non disponga altrimenti.23

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

Abrogati dal n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, con effetto dal 1° apr. 2008

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

Sezione 2 Disposizioni speciali

Art. 5 Alimenti poveri di lattosio o privi di lattosio

Un alimento è considerato povero di lattosio quando il tenore di lattosio nel prodotto pronto al consumo è:

  1. ridotto di almeno la metà rispetto all’alimento normale corrispondente; e

  2. al massimo di 2 g per 100 g di sostanza secca.

Un alimento è considerato privo di lattosio quando il prodotto pronto al consumo contiene meno di 0,1 g di lattosio per 100 g o 100 ml.24

Art. 625

Art. 7 Surrogati di sale commestibile, sale dietetico

Per surrogati di sale commestibile e sale dietetico s’intendono mescolanze di solfato di potassio e sali di potassio, magnesio, ammonio, calcio e colina di acidi organici e inorganici, come gli acidi glutammico, adipico, carbonico, piruvico, lattico, citrico, malico, tartarico, acetico, cloridrico od ortofosforico.

Il tenore di sodio non deve superare 0,12 g per 100 g.

Il tenore di sodio e di potassio dell’alimento pronto al consumo devono essere indicati in grammi per 100 g o per 100 ml.

Art. 8 Alimenti poveri di proteine

Un alimento è considerato povero di proteine quando il tenore di proteine del prodotto pronto al consumo è:

  1. ridotto di almeno la metà rispetto all’alimento normale corrispondente; e

  2. non supera1 g per 100 g di sostanza secca.

Le paste alimentari povere di proteine possono, a differenza delle paste alimentari ai sensi dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200526 concernenti i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati, contenere anche una percentuale variabile di amido o fecola.27

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Art. 928 Prodotti alimentari per persone intolleranti al glutine

I prodotti alimentari per persone intolleranti al glutine sono alimenti fabbricati, preparati e lavorati specialmente per soddisfare le esigenze dietetiche specifiche a queste persone.

Questi prodotti alimentari costituiti da uno o più ingredienti ricavati da frumento, incluse tutte le specie di Triticum, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, o contenenti tali ingredienti e specialmente lavorati per ridurne il contenuto di glutine, se sono venduti ai consumatori non devono avere un contenuto di glutine superiore a 100 mg/kg. Devono portare la menzione «con contenuto di glutine molto basso». Possono portare la menzione «senza glutine» se il loro contenuto di glutine non supera20 mg/kg. La menzione «con contenuto di glutine molto basso» può essere usata solo per i prodotti alimentari secondo il presente capoverso.

Se viene usata per la fabbricazione di questi prodotti alimentari, l’avena deve essere prodotta, preparata e lavorata in modo da evitare una contaminazione da parte del frumento, incluse tutte le specie di Triticum, la segale, l’orzo o le loro varietà incrociate. Il contenuto di glutine di questa avena non deve superare20 mg/kg.

Se sono venduti ai consumatori, i prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine e consistenti di ingredienti che sostituiscono il frumento, incluse tutte le specie di Triticum, la segale, l’orzo, l’avena o le loro varietà incrociate, o contenenti uno o più di tali ingredienti, non devono avere un contenuto di glutine superiore a20 mg/kg. La caratterizzazione deve contenere la menzione «senza glutine».

Le menzioni «con contenuto di glutine molto basso» o «senza glutine» devono essere indicate accanto alla denominazione specifica del prodotto.

Le paste alimentari prive di glutine possono, a differenza delle paste alimentari ai sensi dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200529 concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati, essere fabbricate completamente o parzialmente con amido o fecola.

Se le paste alimentari prive di glutine sono costituite prevalentemente da amido o fecola, ciò deve essere indicato nella denominazione specifica (ad es. pasta alimentare con amido).

Art. 10 a 1230

Art. 1331

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010

Abrogati dal n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, con effetto dal 1° apr. 2008

Art. 14 e 1532

Art. 16 Alimenti per un’alimentazione mirante al controllo del peso

Gli alimenti per un’alimentazione mirante al controllo del peso sono alimenti di composizione particolare che, se utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante, sostituiscono completamente o parzialmente il fabbisogno alimentare quotidiano.

Gli alimenti per un’alimentazione mirante al controllo del peso si suddividono in due categorie:

  1. prodotti sostitutivi dell’intera razione giornaliera;

  2. prodotti sostitutivi di uno o più pasti.

La composizione deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato1.

Tutti gli elementi costitutivi di un prodotto destinato a sostituire l’intera razione giornaliera devono essere contenuti nel medesimo imballaggio.

Le denominazioni specifiche sono le seguenti:

  1. per i prodotti sostitutivi dell’intera razione giornaliera: «razione giornaliera per un’alimentazione mirante al controllo del peso»;

  2. per i prodotti sostitutivi di uno o più pasti: «pasto per un’alimentazione mirante al controllo del peso».

In deroga all’articolo 29 OCDerr33, il valore energetico e il tenore di proteine, carboidrati, lipidi e il tenore di ogni sale minerale e vitamina elencati nell’allegato 1 vanno indicati in quantità specifica del prodotto pronto all’uso proposto per il consumo. Nel caso di prodotti sostitutivi di uno o più pasti, oltre all’indicazione del tenore, l’indicazione relativa alle vitamine e ai sali minerali deve essere espressa anche in percentuale della dose giornaliera raccomandata secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200534 sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari.35

Oltre alle indicazioni specificate nell’articolo 4 capoverso1, l’etichettatura dei prodotti in questione deve recare le menzioni seguenti:

  1. se necessario, il modo d’uso corretto e una menzione sull’importanza della sua applicazione;

  2. se un prodotto utilizzato secondo le istruzioni del fabbricante apporta una quantità di polialcoli superiore a20 g al giorno, una menzione riguardante il rischio di effetto lassativo;

  3. una menzione relativa all’importanza dell’assunzione quotidiana di una quantità sufficiente di liquidi;

Abrogati dal n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, con effetto dal 1° apr. 2008

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010

  1. per i prodotti sostitutivi di un’intera razione giornaliera, l’indicazione che: 1. il prodotto fornisce quantità sufficienti di tutte le sostanze nutritive essenziali per una giornata; e 2. il prodotto non può essere consumato per oltre tre settimane senza consultazione medica;

  2. per i prodotti sostitutivi di uno o più pasti, l’indicazione relativa al fatto che avranno l’effetto desiderato solo nell’ambito di una dieta ipocalorica e che, in tale ambito, vanno integrati con altri alimenti.

Sono vietati riferimenti a un lasso di tempo entro il quale ci si può attendere un calo ponderale o all’entità di tale calo, nonché a una diminuzione della percezione dell’appetito o a un marcato aumento del senso di sazietà.

Art. 1736 Alimenti per lattanti: definizione e requisiti

Gli alimenti per lattanti sono derrate alimentari destinate alla particolare alimentazione di lattanti sani (bambini di meno di 12 mesi) durante i primi mesi di vita, che sono in grado di soddisfare da sole il fabbisogno nutritivo dei lattanti fino all’introduzione di adeguate pappe di complemento.

Un prodotto che non costituisce di per sé un alimento per lattanti ai sensi del capoverso1 non può essere messo in commercio o distribuito come tale.

Agli alimenti per lattanti sono applicabili i seguenti requisiti:

  1. sono fabbricati con: 1. le fonti proteiche definite nell’allegato 2 numero 2, e 2. altri ingredienti, la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita è dimostrata da dati scientifici generalmente riconosciuti;

  2. la composizione deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 2;

  3. le fonti proteiche dell’alimentazione per lattanti a base di idrolizzati proteici del siero di latte che presentano un tenore proteico inferiore a 0,56 g/kJ (2,25 g/100 kcal) devono soddisfare le specificazioni di cui all’allegato 2a;

  4. gli alimenti per lattanti devono essere pronti al consumo con l’aggiunta di acqua potabile;

  5. per la fabbricazione possono essere aggiunte unicamente le sostanze nutritive di cui all’allegato3. Se possono essere utilizzate anche come additivi, a queste sostanze si applicano i criteri di purezza di cui all’allegato 8 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200537 sugli additivi e, se questi mancano, si applicano i criteri di purezza riconosciuti dai servizi internazionali.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008

L’idoneità come alimenti per lattanti dei seguenti prodotti deve essere dimostrata da studi eseguiti in base alle raccomandazioni generalmente riconosciute emanate da cerchie specializzate relative alla pianificazione e all’esecuzione di tali studi:

  1. prodotti a base di proteine del latte di cui all’allegato 2 numero 22 con un tenore proteico compreso tra 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) e 0,5 g/100 kJ

  2. 38 prodotti a base di idrolizzati proteici di cui all’allegato 2 numero 23 con un tenore proteico compreso tra 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) e 0,5 g/100 kJ

Art. 17a39 Alimenti per lattanti: caratterizzazione

La denominazione specifica degli alimenti per lattanti è «alimenti per lattanti».

Gli alimenti per lattanti che sono fabbricati esclusivamente a partire da proteine del latte vaccino o caprino devono essere denominati «latte per lattanti».40

In aggiunta alle indicazioni previste secondo l’articolo 4 capoverso1, le indicazioni che figurano sull’imballaggio o sull’etichetta devono contenere:

  1. un’indicazione secondo cui il prodotto è idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita, quando essi non sono allattati al seno;

  2. un’indicazione sulla quantità media di tutti i sali minerali e le vitamine di cui all’allegato 2 ed eventualmente della colina, dell’inositolo e della L-carnitina per 100 ml di preparazione pronta al consumo;

  3. le istruzioni per preparare, conservare e smaltire correttamente il prodotto, nonché un avvertimento sui pericoli per la salute di una preparazione e di una conservazione inadeguati;

  4. le informazioni necessarie per l’impiego corretto del prodotto; queste devono essere formulate in modo tale da non scoraggiare l’allattamento al seno;

  5. un’indicazione come «avvertimento importante», seguita: 1. da un’indicazione sulla superiorità dell’allattamento al seno rispetto agli alimenti per lattanti, e 2. dalla raccomandazione di usare il prodotto unicamente su consiglio di specialisti indipendenti nel campo della medicina o dell’alimentazione oppure della cura dei lattanti e dei bambini in tenera età.

L’indicazione sull’imballaggio o sull’etichetta può contenere la quantità media di sostanze nutritive elencate nell’allegato3 per 100 ml di prodotto pronto al consumo, sempre che una tale indicazione non sia già stata apposta in base all’articolo 17a capoverso3 lettera b.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

Sull’imballaggio, sull’etichetta oppure sui prospetti allegati possono figurare indicazioni sul valore nutritivo e sulla salute unicamente nei casi contemplati dall’allegato 4 ed alle condizioni ivi fissate.

L’impiego di termini quali «umanizzato», «maternizzato», «adattato» e analoghi è inammissibile.

Gli alimenti per lattanti vanno caratterizzati in modo tale che il consumatore possa differenziarli chiaramente dagli alimenti di proseguimento.

Sull’imballaggio, sull’etichetta e sui prospetti allegati non devono essere apposti né immagini né testi che idealizzino il prodotto; in particolare non possono esservi raffigurati lattanti.41

I capoversi3 lettere d ed e, nonché 5–8 si applicano per analogia anche al confezionamento, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti.

Art. 17b42 Alimenti per lattanti: obbligo di comunicazione

Chi, in qualità di fabbricante o importatore, intende mettere in commercio un alimento per lattanti deve comunicarlo all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).43

Con la comunicazione va presentato un imballaggio o un’etichetta originali o le rispettive stampe laser.

Art. 1844 Alimenti di proseguimento: definizione e requisiti

Gli alimenti di proseguimento sono derrate alimentari destinate alla particolare alimentazione dei lattanti sani di età superiore ai 6 mesi, successivamente all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare, e ai bambini in tenera età (tra1 e 3 anni) e costituiscono il principale elemento liquido dell’alimentazione progressivamente diversificata di questi lattanti.

Agli alimenti di proseguimento si applicano i seguenti requisiti:

  1. sono fabbricati con: 1. le fonti proteiche definite nell’allegato5 numero 2, e 2. altri ingredienti, la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti di età superiore a 6 mesi e dei bambini in tenera età è dimostrata da dati scientifici riconosciuti;

  2. la composizione deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato5;

  3. devono essere pronti al consumo dopo l’aggiunta di acqua potabile;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008

d. possono esservi aggiunte soltanto le sostanze nutritive di cui all’allegato3. Se possono essere utilizzate anche come additivi, a queste sostanze si applicano i criteri di purezza di cui all’allegato 8 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200545 sugli additivi e, se questi mancano, si applicano i criteri di purezza riconosciuti dai servizi internazionali.

Alimenti di proseguimento: caratterizzazione

La denominazione specifica degli alimenti di proseguimento è «alimento di prose-

Gli alimenti di proseguimento fabbricati esclusivamente con latte vaccino o caprino devono essere denominati «latte di proseguimento».47 alle indicazioni di cui all’articolo 4 capoverso1, sull’imballaggio o sull’etichetta occorre:

a. indicare che il prodotto: 1. è idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti a partire da un’età di

mesi almeno, 2. deve costituire soltanto parte di un’alimentazione mista, e 3. non deve venir utilizzato in sostituzione del latte materno durante i primi 6 mesi di vita;

b. indicare che la decisione di iniziare con la pappa di complemento, anche nei casi in cui eccezionalmente tale alimentazione sia iniziata prima dei 6 mesi, va presa soltanto: 1. su consiglio di specialisti indipendenti nel campo della medicina o dell’alimentazione oppure della cura dei lattanti e dei bambini in tenera età, e 2. tenuto conto delle necessità di ciascun lattante per quanto concerne la crescita e lo sviluppo;

  1. indicare la quantità media di ogni sale minerale e di ogni vitamina di cui all’allegato5 ed eventualmente della colina, dell’inositolo e della L-carnitina per 100 ml di preparato pronto al consumo;

  2. fornire istruzioni su come preparare, conservare e smaltire correttamente il prodotto, nonché un avvertimento sui pericoli per la salute di una preparazione e di una conservazione inadeguati;

  3. fornire le informazioni necessarie per l’impiego corretto del prodotto; queste devono essere formulate in modo tale da non scoraggiare l’allattamento al seno.

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

Può inoltre essere indicata la quantità di sostanze nutritive di cui all’allegato3 per 100 ml di prodotto pronto al consumo sempre che tale indicazione non sia già fornita in applicazione del capoverso3 lettera c.

Oltre all’indicazione della quantità di vitamine e sali minerali può essere indicata la quota percentuale dei valori di riferimento di cui all’allegato 6.

L’impiego di termini quali «umanizzato», «maternizzato», «adattato» e analoghi è inammissibile.

Gli alimenti di proseguimento vanno caratterizzati in modo tale che il consumatore possa differenziarli chiaramente dagli alimenti per lattanti.

I capoversi3 lettera e, 6 e 7 si applicano per analogia anche al confezionamento, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti.

Art. 19 Alimenti per lo svezzamento a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età

Gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e le altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età sono alimenti che corrispondono alle particolari esigenze nutrizionali di lattanti e bambini sani in età compresa tra 4 mesi e 3 anni:

  1. durante lo svezzamento dei lattanti;

  2. come pappa di complemento per bambini in tenera età; o

  3. per il loro graduale passaggio all’alimentazione normale.48 2 Non è considerato pappa di complemento il latte destinato a lattanti e bambini in tenera età.

Gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali possono essere offerti come:

  1. prodotti semplici di cereali che sono o devono essere preparati con latte o altri liquidi nutrienti appropriati;

  2. prodotti di cereali con aggiunta di alimenti altamente proteici che sono o devono essere preparati con latte o altri liquidi privi di proteine;

  3. paste alimentari che possono essere consumate dopo una cottura in acqua bollente o in altri liquidi adatti;

  4. fette biscottate e biscotti che possono essere consumati direttamente o, dopo essere stati sbriciolati, con aggiunta di acqua, latte o altri liquidi adatti.

Gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e le altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età devono essere fabbricati con ingredienti la cui idoneità alla particolare nutrizione dei bambini secondo il capoverso1 è dimostrata da dati scientifici generalmente riconosciuti.

Per la composizione valgono i seguenti requisiti:

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008

  1. gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 7;

  2. le altre pappe di complemento devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 8;

  3. per la fabbricazione possono essere utilizzate esclusivamente le sostanze nutritive di cui all’allegato 9.

Se agli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e alle altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età sono aggiunti vitamine, sali minerali e oligoelementi, valgono le quantità massime di cui all’allegato 10.

Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 4 capoverso1, le indicazioni sull’imballaggio, l’etichetta o il prospetto allegato devono contenere le seguenti informazioni:

  1. una menzione che indichi a partire da quale età è possibile usare il prodotto, tenuto conto della sua composizione, della costituzione o di altre caratteristiche particolari;

  2. informazioni sul tenore (p. es. «contenente glutine») o l’assenza di glutine, se l’età raccomandata è inferiore a 6 mesi;

  3. la quantità media dei singoli sali minerali e vitamine per i quali nell’allegato 7 (per gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali) ovvero nell’allegato 8 (per le altre pappe di complemento) sono fissati tenori specifici per 100 g o 100 ml del prodotto disponibile in commercio e, se del caso, per ogni porzione del prodotto;

  4. se necessario le istruzioni per la preparazione corretta e l’avvertenza di quanto sia importante seguirle.

…49

La caratterizzazione del valore nutritivo può contenere il tenore medio delle sostanze nutritive indicate nell’allegato 6 per ogni 100 g o 100 ml del prodotto in commercio e, se del caso, per ogni porzione del prodotto, sempre che tale indicazione non sia già prevista dalle disposizioni del capoverso 7 lettera c.50

Nel quadro della caratterizzazione del valore nutritivo delle vitamine e dei sali minerali di cui all’allegato 6 in riferimento agli alimenti per lo svezzamento, oltre ai dati indicati conformemente ai capoversi 7 e 9 è possibile esprimere questi valori in parte percentuale del valore di riferimento. L’indicazione percentuale è consentita soltanto se in 100 g o 100 ml ed eventualmente per ogni porzione del prodotto è contenuto almeno il 15 per cento del valore di riferimento di cui all’allegato 6.51

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010

Art. 20 Alimenti per persone con un elevato fabbisogno nutritivo o energetico (alimenti di complemento)

Una derrata alimentare è considerata alimento per persone con un elevato fabbisogno nutritivo o energetico (alimento di complemento) quando soddisfa i loro bisogni particolari di nutrizione e copre il loro ulteriore fabbisogno fisiologico-nutrizionale.

Si distinguono le seguenti categorie:

  1. prodotti energetici;

  2. prodotti con un tenore definito di vitamine, sali minerali (macroelementi oppure oligoelementi) o altre sostanze rilevanti per le persone con un elevato fabbisogno nutritivo o energetico;

  3. preparati proteici e aminoacidi;

  4. combinazioni dei gruppi di prodotti di cui alle lettere a–c.

I prodotti energetici devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 11 numero I.

I prodotti con vitamine, sali minerali (macroelementi oppure oligoelementi) o altre sostanze rilevanti per le persone con un elevato fabbisogno nutritivo o energetico devono tenere conto della perdita di sostanze nutritive caratteristica per queste persone. Le bevande contenenti elettroliti devono contenere i sali minerali più importanti presenti nel sudore, come sodio, potassio, calcio o magnesio.

Nei preparati contenenti proteine e aminoacidi è permesso l’impiego di proteine animali o vegetali di alto valore biologico. Le miscele devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 11 numero II.

I preparati combinati sono forme miste dei prodotti secondo i capoversi 3–5.

L’ammissibilità degli additivi e le loro quantità massime e minime sono disciplinate negli allegati 12 e 13. Per la fabbricazione possono essere utilizzati soltanto i composti elencati negli allegati14 e 14b delle sostanze autorizzate di cui agli allegati 12 e 13.52

Per rispondere ai bisogni fisiologico-nutrizionali specifici di determinati gruppi di popolazione, il tenore di vitamine nella razione giornaliera può ammontare fino al 300 per cento del tenore secondo l’allegato 13. Per la vitamina A è permesso soltanto un iperdosaggio fino al 200 per cento della dose giornaliera autorizzata.53

...54

L’USAV può autorizzare, su richiesta, ulteriori additivi. Esso verifica l’ineccepibilità per la salute, l’idoneità, la caratterizzazione e la pubblicità degli additivi in questione. L’articolo 6 capoversi1 e 4 ODerr è applicabile per analogia.55

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

La denominazione specifica è retta dall’articolo3 capoverso3 lettera a OCDerr56.

Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 4 capoverso1, gli alimenti per persone con un elevato fabbisogno nutritivo o energetico devono comprendere:

  1. una descrizione della particolare idoneità allo scopo dell’alimento;

  2. le istruzioni per l’uso.

La caratterizzazione degli additivi è disciplinata dall’allegato 12, la denominazione di vitamine, sali minerali e altre sostanze dall’allegato 13.57

Nella caratterizzazione si deve precisare il tenore di vitamine, sali minerali e altre sostanze al momento della consegna ai consumatori.58

Le bevande con un’osmolarità di 250–340 mOsmol per litro possono essere designate come isotoniche.

In alternativa alle disposizioni degli articoli26 capoverso3 e 29 capoverso 3 OCDerr59, per gli alimenti di complemento possono essere indicati per razione giornaliera il valore energetico, il tenore di sostanze nutritive o componenti di sostanze nutritive e le relative percentuali rispetto alla dose giornaliera raccomandata. Quest’ultima si basa sull’allegato1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200560 sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari.61

Art. 20a62 Alimenti dietetici a fini medici speciali

Per alimenti dietetici destinati a fini medici speciali s’intendono alimenti che rispondono alle particolari esigenze nutrizionali delle persone seguenti:

  1. pazienti che presentano alterazioni, disturbi o disordini della capacità di assunzione, digestione, assorbimento, metabolismo o escrezione di alimenti comuni o di determinate sostanze nutritive ivi contenute (compresi i metaboliti);

  2. pazienti che hanno esigenze nutrizionali diverse dettate da motivi medici alle quali non è possibile rispondere con una modifica del normale regime alimentare, altri alimenti speciali o una combinazione di entrambi.

Si distinguono in tre categorie:

a. alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard delle sostanze nutritive che possono costituire l’unica fonte di nutrimento;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008 (RU 2008 961). Nuovo testo giusta il

n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4615).

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

  1. alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione di sostanze nutritive adattata specificatamente a una determinata malattia, disturbo o stato patologico che possono costituire l’unica fonte di nutrimento;

  2. alimenti incompleti dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard o adattata a una determinata malattia, disturbo o stato patologico che non sono adatti a essere utilizzati come unica fonte di nutrimento.

Gli alimenti di cui al capoverso 2 lettere a e b possono essere utilizzati per sostituire completamente o in parte l’alimentazione di un paziente.

La formulazione di alimenti dietetici a fini medici speciali deve basarsi su principi medici e nutrizionali ragionevoli. Essi devono essere consumati in modo sicuro e salutare secondo le istruzioni del fabbricante. Devono inoltre rispondere efficacemente alle particolari esigenze nutrizionali delle persone a cui sono destinati; ciò deve essere comprovato mediante dati scientifici generalmente consolidati. Detti alimenti devono soddisfare i criteri di cui all’allegato 14a e possono contenere le sostanze nutritive di cui all’allegato14.

Chi, in qualità di fabbricante o importatore, intende mettere in commercio un alimento dietetico destinato a fini medici speciali che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 14a, deve informarne l’USAV63. Inoltre deve presentare all’USAV un imballaggio o un’etichetta originale oppure le rispettive prove di stampa laser con ricetta.

Chi, in qualità di fabbricante o importatore, intende mettere in commercio un alimento dietetico destinato a fini medici speciali che non soddisfa i requisiti di cui all’allegato 14a, necessita di un’autorizzazione dell’USAV. Quest’ultimo ne verifica l’ineccepibilità per la salute, l’idoneità, la caratterizzazione e la pubblicità.

La denominazione specifica è «alimento dietetico a fini medici speciali».

Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 2 dell’OCDerr64 devono figurare:

  1. l’indicazione del valore energetico disponibile, espresso in kJ e kcal, il tenore di proteine, carboidrati e lipidi, nonché l’indicazione del tenore medio di tutti i sali minerali e tutte le vitamine contenuti nel prodotto di cui all’allegato 14a, per 100 g o 100 ml di prodotto destinato alla vendita o, se del caso, per 100 g o 100 ml di prodotto pronto al consumo secondo le istruzioni del fabbricante; tale informazione può essere fornita anche per razione somministrata;

  2. a scelta l’indicazione del tenore delle componenti di proteine, carboidrati e lipidi o di altre sostanze nutritive e dei relativi componenti, sempre che questa informazione sia necessaria per il corretto uso del prodotto, per 100 g o 100 ml di prodotto destinato alla vendita o, se del caso, per 100 g o 100 ml di prodotto pronto al consumo secondo le istruzioni del fabbricante; tale informazione può essere fornita anche per razione somministrata;

  3. se del caso, informazioni sull’osmolalità e sull’osmolarità del prodotto;

Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4919). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  1. informazioni sull’origine e la natura delle proteine o degli idrolisati proteici presenti nel prodotto;

  2. 65 la menzione «Indicato per il regime alimentare di…» completata dal nome della malattia, del disturbo o dello stato patologico ai quali il prodotto è destinato;

  3. se del caso, la menzione riguardante le precauzioni da prendere e le controindicazioni;

  4. la descrizione delle proprietà o caratteristiche a cui il prodotto deve la sua l’utilità, se del caso con indicazioni sull’aumento, sulla riduzione, sull’eliminazione o comunque sulla modifica di determinate sostanze nutritive, come pure i motivi che giustificano l’uso del prodotto;

  5. se del caso, l’avvertenza che il prodotto non deve essere somministrato per via parenterale.

L’imballaggio o l’etichetta deve recare le seguenti indicazioni, precedute dalla dicitura «Avvertenza importante» (o da una formulazione equivalente):

  1. la menzione che il prodotto deve essere utilizzato sotto sorveglianza medica;

  2. la menzione se il prodotto sia adatto a essere utilizzato come unica fonte di nutrimento;

  3. se del caso, la menzione che il prodotto è destinato a persone di una determinata fascia d’età;

  4. se del caso, la menzione che il prodotto può comportare rischi per la salute se consumato da persone che non presentano la malattia, il disturbo o lo stato patologico specifici ai quali il prodotto è destinato.

Art. 21 Alimenti contenenti estratti di malto

Gli alimenti contenenti estratto di malto servono a integrare l’alimentazione con estratto di malto.

Essi devono contenere almeno il 30 per cento in massa di estratto di malto, riferito alla sostanza secca, e almeno 10 g di estratto di malto nella razione giornaliera.

Per i prodotti destinati alla fabbricazione di bevande a base di estratto di malto che contengono latte e che devono essere mescolati con acqua, il tenore minimo di estratto di malto si riferisce alla sostanza secca senza i componenti del latte.

Gli alimenti contenenti estratto di malto possono contenere le vitamine e i sali minerali menzionati nell’allegato 13 nelle quantità ivi descritte.

Per la fabbricazione possono essere utilizzati soltanto i composti autorizzati delle sostanze nutritive, elencati nell’allegato14.66

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 mar. 2007, vigore il 1° apr. 2007

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Nel caso degli alimenti contenenti estratti di malto, la razione giornaliera deve essere indicata sull’imballaggio o sull’etichetta.

Art. 22 Integratori alimentari

Gli integratori alimentari sono prodotti che contengono in forma concentrata vitamine, sali minerali o altre sostanze con specifico effetto alimentare o effetto fisiologico e servono a completare l’alimentazione con tali sostanze.67

Essi sono offerti al consumo in forme farmaceutiche quali capsule, pastiglie, liquidi o polveri.68

Possono contenere solo:

  1. 69 le vitamine, i sali minerali e le altre sostanze di cui agli allegati 13 e 13a nelle dosi giornaliere appositamente previste, nonché le sostanze elencate nell’allegato 13a tenuto conto delle rispettive quantità minime;

  2. le derrate alimentari definite.70 4 La razione giornaliera raccomandata deve contenere almeno il 15 per cento della dose giornaliera ammessa per gli adulti secondo l’allegato 13.71 5 Per rispondere al fabbisogno fisiologico-nutrizionale specifico di determinati gruppi di popolazione, il tenore di vitamine nella razione giornaliera può raggiungere il 300 per cento di quanto indicato nell’allegato 13. Per la vitamina A è permesso soltanto un iperdosaggio fino al 200 per cento della dose giornaliera autorizzata.72 6 Per la fabbricazione possono essere utilizzati soltanto i composti elencati negli allegati14 e 14b delle sostanze nutritive autorizzate di cui agli allegati 13 e 13a.73 6bis Gli integratori alimentari con sali minerali basici contengono sali basici appropriati (bicarbonato, carbonato e citrato) di magnesio, potassio o calcio.74 6ter Gli integratori alimentari possono contenere colture batteriche vive adatte per le proprietà specifiche di un integratore alimentare e che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 14b.75

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’11 mag. 2009, in vigore dal25 mag. 2009 (RU 2009 1997).

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 4 capoverso1, gli integratori alimentari devono presentare:

  1. una menzione secondo cui il prodotto in oggetto è un integratore alimentare,

  2. una menzione secondo cui il prodotto in oggetto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini,

  3. 76 l’avvertenza di non superare la dose giornaliera raccomandata;

  4. 77 una menzione secondo cui gli integratori alimentari non devono essere utilizzati in sostituzione di un’alimentazione variata;

  5. 78 per le altre sostanze, l’avvertenza di cui all’allegato 13.

Per gli integratori alimentari devono essere indicati il tenore di vitamine, sali minerali o altre sostanze ed eventualmente le relative percentuali rispetto alla dose giornaliera raccomandata. Quest’ultima si basa sull’allegato1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200579 sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari.80

Nella caratterizzazione si deve precisare il tenore di vitamine, sali minerali o altre sostanze al momento della consegna ai consumatori.81

...82

Per gli integratori alimentari con sali minerali basici, può essere indicato l’effetto regolatorio dell’equilibrio acido-basico.83

L’aggiunta di colture batteriche vive deve essere indicata nell’elenco degli ingredienti e nella denominazione specifica come segue:

  1. con la nomenclatura scientifica specifica dell’ICSP (International Committee on Systematics of Prokaryotes84); oppure

  2. con la menzione «con batteri acidolattici».85

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008

Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008

Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008 (RU 2008 961). Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4919).

Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’11 mag. 2009, in vigore dal25 mag. 2009 (RU 2009 1997).

www.the-icsp.org

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

Art. 22a86 Lievito alimentare

Il lievito alimentare è prodotto con diversi tipi di lievito quali Saccharomyces cerevisiae e Candida utilis, adatti all’alimentazione umana. Questo prodotto è consegnato al consumatore con o senza preparazione (ad es. deamarizzazione, inattivazione, distruzione della parete cellulare).

Sull’imballaggio e sull’etichetta deve essere indicato il tipo di lievito. Se non esiste una denominazione usuale o se tale denominazione non è chiara, occorre indicare la denominazione latina. Deve essere indicato il tipo di trattamento.

Il lievito alimentare che durante la fabbricazione è stato arricchito in modo mirato con vitamine o sali minerali, deve essere caratterizzato di conseguenza (ad es. lievito al selenio).

Il lievito alimentare può contenere le vitamine, i sali minerali e altre sostanze nutritive elencati nell’allegato 13 nelle quantità ivi indicate.

Per la fabbricazione possono essere utilizzati soltanto i composti autorizzati delle sostanze nutritive, elencati nell’allegato14.

Art. 22b87 Microalghe e alghe rosse calcaree88

Le alghe del genere Clorella Chlorella vulgaris e Chlorella pyrenoidosa, sono alghe verdi unicellulari di dimensioni microscopiche (microalghe), adatte all’alimentazione.

L’alga del genere Spirulina Spirulina platensis (Spirulina pacifica) è un’alga blu unicellulare di dimensione microscopica (microalga), adatta all’alimentazione.

Le alghe rosse calcaree (Maerl) sono le alghe calcificate delle specie Lithothamnium corallioides e Phymatolithon calcareum o loro miscele.89

Sull’imballaggio e sull’etichetta deve essere indicato il genere di alga. Se non esiste una denominazione usuale o se tale denominazione non è chiara, occorre indicare la denominazione latina del ceppo dell’alga.

Le alghe Clorella o Spirulina che durante la fabbricazione sono state arricchite in modo mirato con vitamine o sali minerali, devono essere caratterizzate di conseguenza.

Le microalghe possono contenere le vitamine, i sali minerali e altre sostanze nutritive elencati nell’allegato 13 nelle quantità ivi indicate.

Per la fabbricazione possono essere utilizzati soltanto i composti autorizzati delle sostanze nutritive, elencati nell’allegato14.

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008

Art. 2390

Art. 23a91 Alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo

Ai seguenti alimenti possono essere aggiunti fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo per influire sui livelli di colesterolo:

  1. grassi da spalmare;

  2. prodotti tipo latte;

  3. maionese;

  4. salse per insalata.

I prodotti di cui al capoverso1 lettera b sono per esempio i prodotti tipo latte scremato o parzialmente scremato, eventualmente addizionati di frutta o cereali, nonché i prodotti tipo latte fermentato, quali yogurt, bevande a base di soia e prodotti tipo formaggio (contenuto di grassi ≤ 12 g/100 g), in cui la materia grassa o la proteina del latte è stata parzialmente o interamente sostituita da grasso o proteina vegetale.

Gli alimenti di cui al capoverso1 devono presentare oltre alle indicazioni di cui all’articolo 4 capoverso1:

  1. la menzione «con aggiunta di steroli vegetali» o «con aggiunta di stanoli vegetali» nel medesimo campo visivo della denominazione specifica;

  2. l’indicazione della quantità aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo (espressa in percentuale o in grammi di steroli/stanoli vegetali liberi in 100 g o 100 ml dell’alimento) nell’elenco degli ingredienti;

  3. la menzione che il prodotto è destinato esclusivamente alle persone che intendono ridurre i livelli di colesterolo nel sangue;

  4. la menzione che i pazienti che seguono un trattamento ipocolesterolemizzante devono consumare il prodotto solo sotto controllo medico;

  5. la menzione ben visibile che il prodotto non è adatto per l’alimentazione di donne incinte, donne che allattano e bambini di età inferiore ai cinque anni;

  6. la menzione di usare l’alimento nel quadro di un’alimentazione equilibrata e variata, che comporti anche il consumo regolare di frutta e verdura (così da contribuire a mantenere i livelli di carotenoidi);

  7. nel medesimo campo visivo recante la dicitura di cui alla lettera c, l’indicazione che va evitato il consumo di oltre3 g/giorno di steroli o stanoli vegetali aggiunti;

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

h. la menzione della porzione dell’alimento o dell’ingrediente alimentare interessato (in grammi o millilitri) e l’indicazione della quantità di steroli o stanoli vegetali contenuti ini una porzione.

Sezione 3 Adeguamento degli allegati

Art. 24

L’USAV adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

Sezione 4 Entrata in vigore

Art. 25 103 Niacina preformata 104 α-TE = equivalente d-α-tocoferolo

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Disposizione transitoria della modifica del 15 novembre 200692 Le derrate alimentari oggetto delle modifiche di cui alle cifre I e II possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2007. Possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Disposizione transitoria della modifica del 7 marzo 200893

Le derrate alimentari non conformi alle modifiche del 7 marzo 2008 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate sino al 31 marzo 2010 secondo il diritto anteriore. Possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

A complemento del capoverso1, i prodotti con marchi commerciali o nomi di produttori esistenti già prima del 7 marzo 2008, che non sono conformi alla modifica del 7 marzo 2008, possono essere consegnati ai consumatori sino al 19 gennaio 2022.94

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 17 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 973).

Disposizione transitoria della modifica dell’11 maggio 200995 Le derrate alimentari, che non corrispondono alle disposizioni della modifica dell’11 maggio 2009 della presente ordinanza, possono essere importate, fabbricate, caratterizzate e consegnate secondo il diritto anteriore sino al 31 ottobre 2012.

Disposizione transitoria della modifica del 13 ottobre 201096

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2011. Possono essere consegnate ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte.

La durata di validità del capoverso1 è prorogata fino al 31 dicembre 2012.97 Disposizioni transitorie della modifica del 25 novembre 201398

Gli alimenti speciali possono essere fabbricati, importati e caratterizzati conformemente al diritto anteriore fino al 31 dicembre 2015. Possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Per le indicazioni nutrizionali e sulla salute non sono previsti termini transitori.

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 6 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6253).

Requisiti della composizione di alimenti destinati al controllo del

peso

Osservazione: i dati si riferiscono a prodotti pronti al consumo, distribuiti come tali o pronti alla preparazione secondo le istruzioni del fabbricante.

1 Valore energetico 11 Il valore energetico dei prodotti sostitutivi dell’intera razione giornaliera (art. 16 cpv. 2 lett. a) dovrebbe essere compreso tra 3360 kJ (800 kcal) e 5040 kJ (1200 kcal) per razione giornaliera. 12 Il valore energetico dei prodotti sostitutivi di uno o più pasti (art. 16 cpv. 2 lett. b) dovrebbe essere compreso tra 840 kJ (200 kcal) e 1680 kJ (400 kcal) per pasto.

2 Proteine 21 Il valore energetico dei prodotti per un’alimentazione mirante al controllo del peso deve provenire almeno per il 25 per cento e al massimo per il 50 per cento da proteine. In nessun caso i prodotti sostitutivi di uno più pasti devono contenere più di 125 g di proteine. 22 Le prescrizioni al numero 21 si riferiscono a proteine il cui indice chimico corrisponde a quello delle seguenti proteine di riferimento della FAO/OMS (1985).

Proteina di riferimento99 g/100 g di proteina

Cistina + metionina 1,7 Istidina 1,6 Isoleucina 1,3 Leucina 1,9 Lisina 1,6 Fenilalanina + tirosina 1,9 Treonina 0,9 Triptofano 0,5 Valina 1,3

99 Organizzazione mondiale della sanità. Energy and protein requirements (valore energetico ed esigenze proteiche). Rapporto di una seduta comune FAO/OMS/UNU. Ginevra:Organizzazione mondiale della sanità, 1985 (WHO Technical Report Series: 724).

23 Se l’indice chimico si situa al di sotto del 100 per cento dell’indice della proteina di riferimento, il tenore proteico minimo va aumentato di conseguenza. L’indice chimico della proteina deve in ogni caso corrispondere ad almeno l’80 per cento dell’indice della proteina di riferimento. 24 L’indice chimico è il rapporto più basso tra la quantità di ciascun aminoacido essenziale della proteina presente e la quantità di ciascun aminoacido corrispondente della proteina di riferimento. 25 In ogni caso, l’aggiunta di aminoacidi è permessa soltanto per il miglioramento del valore nutritivo della proteina e soltanto nella quantità strettamente necessaria.

3 Grassi 31 Il valore energetico dei grassi non può superare il 30 per cento del valore energetico totale del prodotto. 32 I prodotti sostitutivi dell’intera razione giornaliera devono contenere almeno 45 g di acido linoleico (sotto forma di gliceridi). 33 I prodotti sostitutivi di uno o più pasti devono contenere almeno 1 g di acido linoleico (sotto forma di gliceridi).

4 Fibre alimentari I prodotti sostitutivi dell’intera razione giornaliera devono contenere tra 10 g e 30 g di fibre alimentari per razione quotidiana.

5 Vitamine e sali minerali 51 I prodotti sostitutivi dell’intera razione giornaliera devono fornire almeno il 100 per cento delle quantità di vitamine e sali minerali indicate nella tabella seguente. 52 I prodotti sostitutivi di uno o più pasti devono fornire, per ogni pasto, almeno il 30 per cento delle quantità di vitamine e di sali minerali indicate nella tabella seguente; inoltre tali prodotti devono contenere almeno 500 mg di potassio per ogni pasto.

Vitamina A (µg equivalente retinolo) 700 Vitamina D (µg) 5 Vitamina E (mg equivalente tocoferolo) 10 Vitamina C (mg) 45 Vitamina B1 (Tiamina) (mg) 1,1 Vitamina B2 (Riboflavina) (mg) 1,6 Niacina (mg equivalente nicotinamide) 18 Vitamina B6 (mg) 1,5 Acido folico/folacina (µg) 200 Vitamina B12 (µg) 1,4 Biotina (µg) 15 Acido pantotenico (mg) 3 Calcio (mg) 700 Fosforo (mg) 550 Potassio (mg) 3100 Ferro (mg) 16 Zinco (mg) 9,5 Rame (mg) 1,1 Iodio (µg) 130 Selenio (µg) 55 Sodio (mg) 575 Magnesio (mg) 150 Manganese (mg) 1

Allegato 2100

Requisiti della composizione di alimenti per lattanti

Osservazione: i valori indicati si riferiscono al prodotto pronto al consumo commercializzato come tale o preparato secondo le istruzioni del fabbricante.

1 Energia

21 Definizioni 22 Alimenti per lattanti a base di proteine del latte vaccino o caprino Ai prodotti con un tenore di proteine compreso tra 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) e 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) si applicano i requisiti di cui all’articolo 17 capoverso 4 lettera a. riferimento (latte materno secondo il n. 26). In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cistina, se il rapporto della metionina uguale a 3, a condizione che l’idoneità del prodotto per le particolari esigenze alimentari dei lattanti sia stata dimostrata da studi adeguati eseguiti in base alle raccomandazioni riconosciute emanate da cerchie specializzate relative alla pianificazione e all’esecuzione di questo genere di studi.

100 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell’O del DFI del 7 mar. 2008 (RU 2008 961). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4919).

23 Alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine Ai prodotti con un tenore di proteine compreso tra 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) e 0,50 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) si applicano i requisiti di cui all’articolo 17 capoverso 4 lettera b. riferimento (latte materno secondo il n. 26). In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cistina, se il rapporto della metionina uguale 3, a condizione che l’idoneità del prodotto per le particolari esigenze alimentari dei lattanti sia stata dimostrata da studi adeguati eseguiti in base alle raccomandazioni riconosciute emanate da cerchie specializzate relative alla pianificazione e all’esecuzione di questo genere di studi. Il tenore di L-Carnitina deve essere di almeno 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal). 24 Alimenti per lattanti a base di isolati di proteine di soia, soli o associati a proteine del latte vaccino o caprino Per la fabbricazione di questi alimenti per lattanti devono essere utilizzati soltanto isolati di proteine di soia. riferimento (latte materno secondo il n. 26). In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cistina, se il rapporto della metionina uguale 3, a condizione che l’idoneità del prodotto per le particolari esigenze alimentari dei lattanti sia stata dimostrata da studi adeguati eseguiti in base alle raccomandazioni riconosciute emanate da cerchie specializzate relative alla pianificazione e all’esecuzione di questo genere di studi. Il tenore di L-Carnitina deve ammontare almeno a 0,3 mg/100 kJ 25 In tutti i casi si possono aggiungere aminoacidi esclusivamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine e unicamente nella proporzione necessaria a tale fine.

26 I tenori in aminoacidi essenziali e semiessenziali delle proteine di latte materno sono i seguenti:

Cistina 9 38 Istidina 10 40 Isoleucina 22 90 Leucina 40 166 Lisina 27 113 Metionina 5 23 Fenilanina 20 83 Treonina 18 77 Triptofano 8 32 Tirosina 18 76 Valina 21 88

3 Taurina Se all’alimento per lattanti è aggiunta taurina, il suo tenore non deve supe-

4 Colina

5 Lipidi 51 L’impiego delle seguenti sostanze è vietato: – olio di sesamo – olio di semi di cotone 52 Acido laurinico e acido miristinico – isolatamente o insieme: 20 per cento in massa del tenore di grasso totale

53 Acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati) 54 Il tenore di acido alfalinoleico non deve essere inferiore a 12 mg/100 kJ l rapporto acido linoleico/acido alfalinoleico non deve essere inferiore a 5 né superiore a 15. 55 Il tenore di transacidi grassi non deve essere superiore al 3 per cento del tenore di grassi totale. 56 Il tenore di acido erucico non deve superare l’1 per cento del tenore di grassi totale. 57 È permessa l’aggiunta di acidi grassi polinsaturi a lunga catena (atomi di carbonio 20 e 22). In questi casi, la loro parte rispetto al tenore di grassi totale non deve superare: 571 1 per cento per gli acidi grassi-n-3 polinsaturi a lunga catena; 572 2 per cento per gli acidi grassi-n-6 polinsaturi a lunga catena (1 per cento per gli acidi arachidonici (20:4 n-6)). Il tenore di acido eicosapentaenico (20:5 n-3) non deve essere superiore a quello dell’acido docosaesaenoico (22:6 n-3). Il tenore di acido docosaesaenoico (22:6 n-3) non deve essere superiore al tenore di acidi grassi-n-6 polinsaturi a lunga catena.

6 Fosfolipidi Il tenore di fosfolipidi negli alimenti per lattanti non deve essere superiore a

7 Inositolo

8 Carboidrati

81 Possono essere usati soltanto i seguenti carboidrati: – lattosio – maltosio – saccarosio – glucosio – maltodestrine – sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato – amido precotto (per natura senza glutine) – amido gelatinizzato (per natura senza glutine) 82 Lattosio Questa disposizione non si applica agli alimenti per lattanti nei quali gli isolati di proteine di soia costituiscono oltre il 50 per cento in massa del tenore di proteine totale. 83 Saccarosio Il saccarosio può essere aggiunto soltanto agli alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine. Il saccarosio eventualmente aggiunto non deve superare il 20 per cento in massa del tenore totale di carboidrati. 84 Glucosio Il glucosio può essere aggiunto soltanto agli alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine. Il glucosio eventualmente aggiunto non deve superare 85 Amido precotto e/o amido gelatinizzato – 2 g/100 ml e 30 per cento in massa del tenore totale di carboidrati

9 Fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi I fruttoligosaccaridi e i galattoligosaccaridi possono essere aggiunti agli alimenti per lattanti. Il loro tenore non deve superare 0,8 g/100 ml nella combinazione di 90 per cento di oligogalattosil-lattosio e 10 per cento di oligofruttosil-saccarosio a elevato peso molecolare. Possono essere utilizzate altre combinazioni e impiegati i tenori massimi di fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi conformemente all’articolo 17 capoverso 3 lettera a numero 2.

10 Sali minerali 101 Alimenti per lattanti a base di proteine del latte vaccino o caprino o di idrolizzati di proteine

Minimo Massimo Minimo Massimo

Sodio (mg) 5 14 20 60 Potassio (mg) 15 38 60 160 Cloro (mg) 12 38 50 160 Calcio (mg) 12 33 50 140 Fosforo (mg) 6 22 25 90 Magnesio (mg) 1,2 3,6 5 15 Ferro (mg) 0,07 0,3 0,3 1,3 Zinco (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5 Rame (µg) 8,4 25 35 100 Iodio (µg) 2,5 12 10 50 Selenio (µg) 0,25 2,2 1 9 Manganese (µg) 0,25 25 1 100 Fluoro (µg) – 25 – 100

Il rapporto calcio/fosforo deve essere compreso tra 1,0 e 2,0. 102 Alimenti per lattanti a base di isolati di proteine di soia, soli o mescolati a proteine del latte vaccino o caprino Si applicano tutti i requisiti di cui al numero 101. Sono fatti salvi ferro e fosforo, per cui valgono i requisiti seguenti:

Minimo Massimo Minimo Massimo

Ferro (mg) 0,12 0,5 0,45 2 Fosforo (mg) 7,5 25 30 100

11 Vitamine

Minimo Massimo Minimo Massimo

Vitamina A (µg-RE)101 14 43 60 180 Vitamina D (µg)102 0,25 0,65 1 2,5 Vitamina B1 (tiamina) (µg) 14 72 60 300 Vitamina B2 (riboflavina) (µg)19 95 80 400 Niacina (µg)103 72 375 300 1500

101 ER = equivalente retinolo, tutti trans 102 Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 ∝g = 400 UI di vitamina D

per 100 kJ per 100 kcal

Minimo Massimo Minimo Massimo

Acido pantotenico (µg) 95 475 400 2000 Vitamina B6 (µg) 9 42 35 175 Biotina (µg) 0,4 1,8 1,5 7,5 Acido folico (µg) 2,5 12 10 50 Vitamina B12 (µg) 0,025 0,12 0,1 0,5 Vitamina C (mg) 2,5 7,5 10 30 Vitamina K (µg) 1 6 4 25 Vitamina E (mg-α-TE)104 0,5/g 1.2 0,5/g 5 acidi grassi acidi grassi polinsaturi, polinsaturi, espressi come espressi come acido linolei- acido linoleico, corretto co, corretto per tenere per tenere conto dei conto dei legami legami in nessun in nessun caso inferiore caso inferiore a 0,1 mg/ a 0,5 mg/ 100 kJ 100 kcal disponibili disponibili

12 Nucleotidi Possono essere impiegati i seguenti nucleotidi: Valore massimo107 Valore massimo108

citidina-5’ monofosfato 0,60 2,50 uridina-5’ monofosfato 0,42 1,75 adenosina-5’ monofosfato 0,36 1,50 guanosina-5’ monofosfato 0,12 0,50 inosina-5’ monofosfato 0,24 1,00

105 0,5 mg α-TE/1 g acido linoleico (18:2n-6); 0,75 mg α-TE/1 g α-acido linoleico (18:3n-3); 106 0,5 mg α-TE/1 g acido linoleico (18:2n-6); 0,75 mg α-TE/1 g α-acido linoleico (18:3n-3); 107 La concentrazione globale di nucleotidi non deve superare 1,2 mg/100 kJ 108 La concentrazione globale di nucleotidi non deve superare 1,2 mg/100 kJ

Allegato 2a109 (art. 17 cpv. 3 lett. c)

Specificazione relativa al tenore di proteine, alla fonte proteica e alla trasformazione delle proteine impiegate per la fabbricazione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici del siero di latte ottenuti da proteine del latte vaccino e con un tenore di proteine inferiore a 0,56 g/100 kJ

1 Tenore di proteine Almeno Al massimo

2 Fonte proteica Proteine di siero di latte dolce demineralizzato ottenute dal latte in seguito a precipitazione enzimatica delle caseine mediante impiego di chimosina e costituite dal:

21 63 per cento di isolato di proteine di siero di latte privo di glicomacropeptidi da caseina con: 211 un tenore proteico minimo pari al 95 per cento di materia secca; 212 una denaturazione delle proteine inferiore al 70 per cento; e 213 un tenore massimo di ceneri del 3 per cento; e

22 37 per cento di concentrato proteico di siero del latte dolce con: 221 un tenore proteico minimo pari all’87 per cento di materia secca; 222 una denaturazione delle proteine inferiore al 70 per cento; e 223 un tenore massimo di ceneri del 3,5 per cento.

109 Introdotto dal n. III cpv. 1 dell’O del DFI del 7 mar. 2008 (RU 2008 961). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI dell’11 mag. 2009 (RU 2009 1997). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4919).

3 Trasformazione delle proteine Processo di idrolisi in due fasi mediante impiego di un preparato di tripsina con una fase di trattamento termico (da 3 a 10 minuti tra 80 e 100 °C) tra le due fasi di idrolisi. 4 Qualità delle proteine Gli aminoacidi presenti nel latte materno che sono indispensabili o indispensabili a particolari condizioni, espressi in mg per 100 kJ e 100 kcal, sono i seguenti:

Per 100 kJ Per 100 kcal

Arginina 16 69 Cistina 6 24 Istidina 11 45 Isoleucina 17 72 Leucina 37 156 Lisina 29 122 Metionina 7 29 Fenilalanina 15 62 Treonina 19 80 Triptofano 7 30 Tirosina 14 59 Valina 19 80

Allegato 3110

Sostanze nutritive ammesse negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento

1. Vitamine Vitamina Preparato vitaminico

Vitamina A Retinolo acetato Retinolo palmitato Retinolo Vitamina D Vitamina D2 (Ergocalciferolo) Vitamina D3 (Colecalciferolo) Vitamina B1 Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato Vitamina B2 Riboflavina Riboflavina-5’-fosfato di sodio Niacina Nicotinamide Acido nicotinico Vitamina B6 Piridossina cloridrato Piridossina-5’-fosfat Folati Acido folico Acido pantotenico D-Pantotenato di calcio D-Pantotenato di sodio Dexpantenolo Vitamina B12 Cianocobalamina Idrossocobalamina Biotina D-Biotina Vitamina C Acido L-ascorbico L-Ascorbato di sodio L-Ascorbato di calcio Acido 6-palmitil-L-ascorbico (Palmitato di ascorbile) (L-palmitato di ascorbile) Ascorbato di potassio Vitamina E D-alfa-Tocoferolo DL- alfa-Tocoferolo D-alfa-Tocoferilacetato DL-alfa-Tocoferilacetato

110 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI dell’11 mag. 2009, in vigore dal 25 mag. 2009 (RU 2009 1997).

Vitamina Preparato vitaminico

Vitamina K Fillochinone (Fitomenadione)

2. Sali minerali Sali minerali Sali ammessi

Calcio (Ca) Carbonato di calcio Cloruro di calcio Citrato di calcio Gluconato di calcio Glicerofosfato di calcio Lattato di calcio Ortofosfato di calcio Idrossido di calcio Magnesio (Mg) Carbonato di magnesio Cloruro di magnesio Ossido di magnesio Ortofosfato di magnesio Solfato di magnesio Gluconato di magnesio Idrossido di magnesio Citrato di magnesio Ferro (Fe) Citrato ferroso Gluconato ferroso Lattato ferroso Solfato ferroso Citrato ferrico di ammonio Fumarato ferroso Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico) Ferro bisglicinato Rame (Cu) Citrato rameico Gluconato rameico Solfato rameico Complesso rame-lisina Carbonato rameico Iodio (I) Ioduro di potassio Ioduro di sodio Iodato di potassio Zinco (Zn) Acetato di zinco Cloruro di zinco Lattato di zinco Solfato di zinco Citrato di zinco

Sali minerali Sali ammessi

Gluconato di zinco Ossido di zinco Manganese (Mn) Carbonato di manganese Cloruro di manganese Citrato di manganese Solfato di manganese Gluconato di manganese Sodio (Na) Bicarbonato di sodio Cloruro di sodio Citrato di sodio Gluconato di sodio Carbonato di sodio Lattato di sodio Ortofosfato di sodio Idrossido di sodio Potassio (K) Bicarbonato di potassio Carbonato di potassio Cloruro di potassio Citrati di potassio Gluconato di potassio Lattato di potassio Ortofosfato di potassio Idrossido di potassio Selenio (Se) Seleniato di sodio Seleniuro di sodio

3. Aminoacidi e altri composti azotati L-Arginina e suo cloridrato111 L-Cistina e il suo cloridrato L-Istidina e il suo cloridrato L-Isoleucina e il suo cloridrato L-Leucina e il suo cloridrato L-Lisina e il suo cloridrato L-Cisteina e il suo cloridrato L-Metionina L-Fenilanina L-Treonina L-Triptofano L-Tirosina L-Valina L-Carnitina e il suo cloridrato L-Carnitina-L-tartrato Taurina Citidina-5’-monofosfato e i suoi sali di sodio Uridina-5’-monofosfato e i suoi sali di sodio Adenosina-5’-monofosfato e i suoi sali di sodio Guanosina-5’-monofosfato e i suoi sali di sodio Inosina-5’-monofosfato e i suoi sali di sodio

4. Altre sostanze Colina Cloruro di colina Citrato di colina Tartrato di colina Inositolo

111 La L-Arginina e il suo cloridrato sono impiegati unicamente nella fabbricazione di alimenti per lattanti di cui all’art. 17 cpv. 3 lett. c.

Allegato 4112

Indicazioni nutrizionali e sulla salute per gli alimenti per lattanti e condizioni che giustificano un’indicazione pubblicitaria corrispondente

1. Indicazioni nutrizionali Indicazione pubblicitaria Condizioni che giustificano l’indicazione pubblicitaria

11 Unicamente lattosio Il lattosio è l’unico carboidrato presente. 12 Assenza di lattosio Il tenore di lattosio non è superiore a 13 Aggiunta di acidi grassi Il tenore di acido docosaesaenoico non è polinsaturi a lunga catena o inferiore allo 0,2 % del tenore totale di acidi indicazione nutrizionale grassi. equivalente relativa all’aggiunta di acido docosaesaenoico 14 Indicazioni nutrizionali relative all’aggiunta dei seguenti ingredienti facoltativi: 141 Taurina Aggiunta volontariamente con una concentrazione idonea alla particolare 142 Fruttoligosaccaridi e galattoligo- Aggiunti volontariamente con una saccaridi concentrazione idonea alla particolare 143 Nucleotidi Aggiunti volontariamente con una concentrazione idonea alla particolare

112 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 961).

2. Indicazioni sulla salute (comprese le indicazioni relative alla riduzione di rischi di malattia) Indicazione pubblicitaria Condizioni che giustificano l’indicazione pubblicitaria

21 Riduzione del rischio di allergia a. Gli alimenti per lattanti devono soddisfare alle proteine del latte. le disposizioni di cui all’allegato 2 nume- Questa indicazione sulla salute ro 22. La quantità di proteina che provoca può comprendere nozioni che la fanno riferimento a una riduzione reazione immunitaria deve essere provata del potere allergenico o mediante metodi di misura riconosciuti e antigenico. può costituire al massimo l’1 per cento delle sostanze azotate contenute nell’alimento. b. Nella caratterizzazione occorre dichiarare che l’alimento non deve essere consumato da lattanti che sono allergici alle proteine intatte di cui l’alimento è costituito, a meno che test clinici generalmente riconosciuti non abbiano dimostrato la tollerabilità dell’alimento per lattanti in almeno il 90 per cento dei casi (intervallo di confidenza 95 %) di lattanti ipersensibili alla proteina che costituisce l’idrolizzato. c. Gli alimenti per lattanti, somministrati per via orale, non devono provocare una sensibilizzazione, negli animali, alle proteine intatte di cui sono costituiti. d. A riprova delle presunte caratteristiche vanno presentati dati oggettivi e scientificamente dimostrati.

Allegato 5113 (art. 18 cpv. 2 lett. a n. 1 e b nonché 18a cpv. 3 lett. c)

Requisiti della composizione degli alimenti di proseguimento

Osservazione: i valori indicati si riferiscono al prodotto pronto al consumo commercializzato come tale o preparato secondo le istruzioni del fabbricante.

1 Energia

21 Alimenti di proseguimento a base di proteine del latte vaccino o caprino e cistina non è superiore a 3. È possibile sommare i tenori di fenilanina e di tirosina se il rapporto fra tirosina e fenilanina non è superiore a 2. 22 Alimenti di proseguimento a base di idrolizzati di proteine Per i prodotti con un tenore proteico compreso tra 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) valgono per analogia i requisiti di cui all’articolo 17 capoverso 4 lettera b.

113 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell’O del DFI del 7 mar. 2008 (RU 2008 961). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4919).

e cistina non è superiore a 3. È possibile sommare i tenori di fenilanina e di tirosina se il rapporto fra tirosina e fenilanina non è superiore a 2. 23 Alimenti di proseguimento a base di isolati di proteine di soia, soli o mescolati a proteine del latte vaccino o caprino Per la fabbricazione di questi alimenti di proseguimento devono essere utilizzati soltanto isolati di proteine di soia. e cistina non è superiore a 3. È possibile sommare i tenori di fenilanina e tirosina se il rapporto fra tirosina e fenilanina non è superiore a 2. 24 In tutti i casi si possono aggiungere aminoacidi esclusivamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine e unicamente nella proporzione necessaria a tale fine.

3 Taurina Il tenore della taurina eventualmente aggiunta all’alimento di proseguimento non deve superare 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal).

4 Lipidi 41 L’impiego delle seguenti sostanze è vietato: – olio di sesamo – olio di semi di cotone 42 Acido laurinico e acido miristinico – isolatamente o insieme: 20 per cento in massa del tenore di grasso totale

43 Acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati) 44 Il tenore di transacidi grassi non deve essere superiore al 3 per cento del tenore di grassi totale. 45 Il tenore di acido erucico non deve essere superiore all’1 per cento del tenore di grassi totale. 46 Il tenore di acido alfalinoleico non deve essere inferiore a 12 mg/100 kJ Il rapporto acido linoleico/acido alfalinoleico non deve essere inferiore a 5 né superiore a 15. 47 È permessa l’aggiunta di acidi grassi polinsaturi a lunga catena (atomi di carbonio 20 e 22). In questi casi, la loro proporzione rispetto al tenore di grassi totale non deve superare: 471 1 per cento per gli acidi grassi-n-3 polinsaturi a lunga catena; 472 2 per cento per gli acidi grassi-n-6 polinsaturi a lunga catena (1 per cento per gli acidi arachidonici (20:4 n-6)). Il tenore di acido eicosapentaenico (20:5 n-3) non può essere superiore a quello dell’acido docosaesaenoico (22:6 n-3). Il tenore di acido docosaesaenoico (22:6 n-3) non può essere superiore al tenore di acidi grassi-n-6 polinsaturi a lunga catena.

5 Fosfolipidi Il tenore di fosfolipidi negli alimenti di proseguimento non deve essere superiore a 2 g/l.

6 Carboidrati 61 È vietato utilizzare additivi contenenti glutine. 62 Lattosio

Questa disposizione non si applica agli alimenti di proseguimento nei quali le proteine di soia costituiscono oltre il 50 per cento in massa del tenore di proteine totale. 63 Saccarosio, fruttosio, miele – isolatamente o insieme: 20 per cento in massa del tenore totale di carboidrati Il miele deve essere trattato in modo da distruggere le spore di Clostridium botulinum. 64 Glucosio Il glucosio può essere aggiunto soltanto agli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati di proteine. Il glucosio eventualmente aggiunto non deve

7 Fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi I fruttoligosaccaridi e i galattoligosaccaridi possono essere aggiunti agli alimenti di proseguimento. In questo caso, il loro tenore non deve superare 0,8 g/100 ml nella combinazione di 90 per cento di oligogalattosil-lattosio e 10 per cento di oligofruttosil-saccarosio a elevato peso molecolare. Possono essere utilizzate altre combinazioni e impiegati i tenori massimi di fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi conformemente all’articolo 18 capoverso 2 lettera a numero 2.

8 Sali minerali 81 Alimenti di proseguimento a base di proteine del latte vaccino o caprino o di idrolizzati di proteine

Minimo Massimo Minimo Massimo

Sodio (mg) 5 14 20 60 Potassio (mg) 15 38 60 160 Cloro (mg) 12 38 50 160 Calcio (mg) 12 33 50 140 Fosforo (mg) 6 22 25 90 Magnesio (mg) 1,2 3,6 5 15 Ferro (mg) 0,14 0,5 0,6 2 Zinco (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5 Rame (µg) 8,4 25 35 100 Iodio (µg) 2,5 12 10 50 Selenio (µg) 0,25 2,2 1 9

per 100 kJ per 100 kcal

Minimo Massimo Minimo Massimo

Manganese (µg) 0,25 25 1 100 Fluoro (µg) – 25 – 100

Negli alimenti di proseguimento il rapporto calcio/fosforo deve essere compreso tra 1,0 e 2,0. 82 Alimenti di proseguimento a base di isolati di proteine di soia, soli o mescolati a proteine del latte vaccino o caprino Si applicano tutti i requisiti di cui al numero 81. Sono fatti salvi ferro e fosforo, per cui valgono i requisiti seguenti: per 100 kJ per 100 kcal

Minimo Massimo Minimo Massimo

Ferro (mg) 0,22 0,65 0,9 2,5 Fosforo (mg) 7,5 25 30 100

9 Vitamine per 100 kJ per 100 kcal

Minimo Massimo Minimo Massimo

Vitamina A (µg-RE)114 14 43 60 180 Vitamina D (µg)115 0,25 0,75 1 3 Vitamina B1 (Tiamina) (µg) 14 72 60 300 Vitamina B2 (Riboflavina) (µg) 19 95 80 400 Niacina (µg)116 72 375 300 1500 Acido pantotenico (µg) 95 475 400 2000 Vitamina B6 (µg) 9 42 35 175 Biotina (µg) 0,4 1,8 1,5 7,5 Acido folico (µg) 2,5 12 10 50 Vitamina B12 (µg) 0,025 0,12 0,1 0,5 Vitamina C (mg) 2,5 7,5 10 30 Vitamina K (µg) 1 6 4 25 Vitamina E (mg-α-TE) 117 0,5/g 1,2 0,5/g 5

114 ER = equivalente retinolo, tutti trans 115 Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 ∝g = 400 UI di vitamina D 116 Niacina preformata 117 α-TE = equivalente d-α-tocoferolo

per 100 kJ per 100 kcal

Minimo Massimo Minimo Massimo

acidi grassi acidi grassi polinsaturi, polinsaturi, espressi come espressi come acido linolei- acido linoleico, co, corretto corretto per per tenere tenere conto dei conto dei legami doppi119, legami ma in nessun doppi118,ma caso inferiore a in nessun caso 0,5 mg/ 100 kcal inferiore a disponibili 0,1 mg/ 100 kJ disponibili

10 Nucleotidi Possono essere impiegati i seguenti nucleotidi:

Valore massimo120 Valore massimo121

citidina-5’ monofosfato 0,60 2,50 uridina-5’ monofosfato 0,42 1,75 adenosina-5’ monofosfato 0,36 1,50 guanosina-5’ monofosfato 0,12 0,50 inosina-5’ monofosfato 0,24 1,00

118 0,5 mg α-TE/1 g acido linoleico (18:2n-6); 0,75 mg α-TE/1 g α-acido linoleico (18:3n-3); 119 0,5 mg α-TE/1 g acido linoleico (18:2n-6); 0,75 mg α-TE/1 g α-acido linoleico (18:3n-3); 120 La concentrazione totale di nucleotidi non deve superare 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal). 121 La concentrazione totale di nucleotidi non deve superare 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).

Allegato 6122

Valori di riferimento per la caratterizzazione del valore nutritivo di derrate alimentari destinate a lattanti e bambini in tenera età

Sostanza nutritiva Valore di riferimento

Alimenti di Alimenti per lo proseguimento svezzamento a base di cereali e altre pappe di complemento

Vitamina A (μg) 400 400 Vitamina D (μg) 7 10 Vitamina E (mg TE) 5 – Vitamina K (μg) 12 – Vitamina C (mg) 45 25 Vitamina B1 (Tiamina) (mg) 0,5 0,5 Vitamina B2 (Riboflavina) (mg) 0,7 0,8 Niacina (mg) 7 9 Vitamina B6 (mg) 0,7 0,7 Folato (μg) 125 100 Vitamina B12 (μg) 0,8 0,7 Acido pantotenico (mg) 3 – Biotina (μg) 10 – Calcio (mg) 550 400 Fosforo (mg) 550 – Potassio (mg) 1000 – Sodio (mg) 400 – Cloro (mg) 500 – Ferro (mg) 8 6 Zinco (mg) 5 4 Iodio (μg) 80 70 Selenio (μg) 20 10 Rame (mg) 0,5 0,4 Magnesio (mg) 80 – Manganese (mg) 1,2 –

122 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI dell’11 mag. 2009, in vigore dal 25 mag. 2009 (RU 2009 1997).

Allegato 7123 (art. 19 cpv. 5 lett. a e cpv. 7 lett. c)

Requisiti della composizione degli alimenti per lo svezzamento a base di cereali per lattanti e bambini in tenera età

Osservazione: i requisiti fisiologico-nutrizionali si riferiscono al prodotto consegnato ai consumatori pronto al consumo oppure al prodotto pronto al consumo preparato secondo le istruzioni del fabbricante.

1 Tenore di cereali Gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali sono fabbricati principalmente con uno o più prodotti di cereali e/o di fecola macinati. La quantità di prodotti di cereali e/o di fecola non deve essere inferiore al 25 per cento in massa (peso secco) della miscela finale.

21 Nei prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettere b e d, il tenore di proteine non deve superare 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal). 22 Nei prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettera b il tenore di proteina aggiunta non deve superare 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal). 23 I biscotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettera d, fabbricati aggiungendo una derrata alimentare a elevato tenore di proteine e offerti come tali, devono presentare un tenore di proteina aggiunta di almeno 0,36 g/100 kJ 24 L’indice chimico della proteina aggiunta deve essere pari almeno all’80 per cento di quello della proteina di riferimento caseina (n. 25) oppure il rapporto di rendimento proteico (PER) nella miscela deve essere pari almeno al 70 per cento di quello della proteina di riferimento. In tutti i casi si possono aggiungere aminoacidi esclusivamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo della miscela proteica e unicamente nella proporzione necessaria a tal fine.

123 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4615).

25 Composizione degli aminoacidi nella caseina

(g per 100 g di proteina)

Arginina 3,7 Cistina 0,3 Istidina 2,9 Isoleucina 5,4 Leucina 9,5 Lisina 8,1 Metionina 2,8 Fenilalanina 5,2 Treonina 4,7 Triptofano 1,6 Tirosina 5,8 Valina 6,7

3 Carboidrati 31 Se ai prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettere a e d sono aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele, la quantità di carboidrati proveniente da tali aggiunte non deve essere superiore a 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal) e la quantità di fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal). 32 Se ai prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettera b sono aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele, la quantità di carboidrati proveniente da tali aggiunte non deve essere superiore a 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal) e la quantità di fruttosio aggiunto non deve essere superiore a

4 Grassi 41 Nei prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettere a e d, il tenore di grasso non deve essere superiore a 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). 42 I prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettera b possono presentare un tenore di grasso di 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal) al massimo. Se il tenore di a. il tenore di acido laurico non deve superare il 15 per cento del tenore totale di grasso; b. il tenore di acido miristico non deve superare il 15 per cento del tenore totale di grasso;

c. il tenore di acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati) deve raggiungere un valore compreso tra 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) e

5 Sali minerali 51 Sodio a. I sali di sodio possono essere aggiunti agli alimenti per lo svezzamento a base di cereali unicamente a scopo tecnologico. b. Il tenore di sodio negli alimenti per lo svezzamento a base di cereali non deve essere superiore a 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal). 52 Calcio a. I prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettera b devono presentare un tenore di calcio pari almeno a 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal). b. I prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettera d fabbricati utilizzando latte (biscotti al latte) e offerti come tali devono presentare un tenore di calcio pari almeno a 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6 Vitamine 61 Gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali devono presentare un tenore di tiamina pari almeno a 12,5 µg/100 kJ (50 µg/100 kcal). 62 Per i prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettera b si applicano i tenori seguenti:

per 100 kJ per 100 kcal

almeno al massimo almeno al massimo

Vitamina A (μg RE)[1] 14 43 60 180 Vitamina D (μg)[2] 0,25 0,75 1 3 [1] ER = equivalente retinolo, tutti trans. [2] Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 μg = 400 U.I. di vitamina D.

63 I valori massimi riportati si applicano anche quando le vitamine A o D sono aggiunte ad altri alimenti per lo svezzamento a base di cereali.

Requisiti della composizione di altre pappe di complemento per

lattanti e bambini in tenera età

Osservazione: i requisiti fisiologico-nutrizionali si riferiscono al prodotto consegnato ai consumatori pronto al consumo oppure al prodotto pronto al consumo preparato secondo le istruzioni del fabbricante.

1 Proteine 11 Se la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di proteine sono gli unici ingredienti menzionati nella denominazione del prodotto: a. la parte menzionata di queste proteine deve costituire almeno il 40 per 12 Se la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di proteine appaiono al primo posto nella denominazione del prodotto, singolarmente o combinati tra di loro, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato come pasto: a. la parte menzionata di queste proteine deve costituire almeno il 10 per 13 Se la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di proteine appaiono nella denominazione del prodotto, singolarmente o combinati tra di loro, ma non al primo posto, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato come pasto: a. la parte menzionata di queste proteine deve costituire almeno l’8 per d. il tenore totale di proteine di ogni tipo presenti nel prodotto non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

14 Se il formaggio è menzionato assieme ad altri ingredienti nella denominazione di un prodotto non dolce, il tenore di proteine provenienti da prodotti di latte non deve essere inferiore a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) e il tenore di proteine provenienti da ogni fonte presenti nel prodotto non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal), indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato come pasto. 15 Se il prodotto è definito come pasto sull’etichetta, ma la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di proteine non sono menzionati nella denominazione del prodotto, il tenore totale di proteine del prodotto provenienti da tutte le fonti non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal). 16 I requisiti menzionati nei numeri 11–15 non sono applicabili alle salse presentate come contorno a un pasto. 17 I dolci nella cui denominazione di vendita sono indicati prodotti di latte come primo o unico ingrediente devono contenere almeno 2,2 g di proteine del latte/100 kcal. A tutti gli altri dolci non sono applicabili i requisiti menzionati nei numeri 11–15. 18 L’aggiunta di aminoacidi è permessa esclusivamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine presenti e unicamente nella proporzione necessaria a tal fine.

2 Carboidrati Il tenore di carboidrati presenti nei succhi e nel nettare di frutta e verdura, nelle preparazioni a base solo di frutta, nei dessert o nei budini non può essere superiore ai seguenti valori: a. 10 g/100 ml per i succhi e le bevande di verdura a base di succo di verdura; b. 15 g/100 ml per i succhi o il nettare di frutta e le bevande fabbricate su tale base; c. 20 g/100 g per le preparazioni a base solo di frutta; d. 25 g/100 g per i dessert e i budini; e. 5 g/100 g per le altre bevande che non sono a base di latte.

3 Grassi 31 Se nei prodotti di cui al numero 11 carne o formaggio sono gli unici ingredienti menzionati nella denominazione del prodotto o se sono al primo posto, il tenore totale di grasso proveniente da ogni fonte non deve essere supe- 32 In tutti gli altri prodotti il tenore totale di grasso proveniente da ogni fonte contenuto nel prodotto non deve essere superiore a 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4 Sodio 41 Il tenore di sodio nel prodotto finito non deve superare 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) oppure 200 mg/100 g. Se però il formaggio è l’unico ingrediente menzionato nella denominazione del prodotto, il tenore di sodio non deve superare 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal). 42 Alle preparazioni di frutta, ai dessert e ai budini non si possono aggiungere sali di sodio fuorché per scopi tecnologici.

5 Vitamine 51 Vitamina C Nel succo di frutta, nel nettare di frutta e nel succo di verdura il tenore di vitamina C del prodotto finito non deve essere inferiore a 6 mg/100 kJ 52 Vitamina A Nel succo di verdura il tenore di vitamina A del prodotto finito non deve essere inferiore a 25 µg ER/100 kJ (100 µg ER/100 kcal)124. La vitamina A non può essere aggiunta ad altre pappe di complemento. 53 Vitamina D La vitamina D non può essere aggiunta ad altre pappe di complemento.

124 ER = equivalente retinolo, tutti trans.

Sostanze nutritive ammesse per gli alimenti per lo svezzamento a

base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età

1. Vitamine Vitamina A Retinolo Acetato di retinile Palmitato di retinile Beta-carotene

Vitamina D

Vitamina B1 (tiamina) Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato

Vitamina B2 (riboflavina) Riboflavina Riboflavina-5’-fosfato di sodio

Niacina Nicotinamide Acido nicotinico

Vitamina B6 Piridossina cloridrato Piridossina-5-fosfato Dipalmitato di piridossina

Acido pantotenico D-Pantotenato di calcio D-Pantotenato di sodio Dexpantenolo

Folato Acido folico

Vitamina B12 Cianocobalamina Idrossocobalamina

Biotina D-Biotina

Vitamina C Acido L-ascorbico L-Ascorbato di sodio L-Ascorbato di calcio Acido 6-palmitoil-L-ascorbico (L-palmitato di ascorbile) Ascorbato di potassio

Vitamina K Fillochinone (fitomenadione)

Vitamina E D-alfa-tocoferolo DL-alfa-tocoferolo D-alfa-tocoferilacetato DL-alfa-tocoferilacetato

2. Aminoacidi L-arginina e il suo cloridrato L-cistina e il suo cloridrato L-istidina e il suo cloridrato L-isoleucina e il suo cloridrato L-leucina e il suo cloridrato L-lisina e il suo cloridrato L-cisteina e il suo cloridrato L-metionina L-fenilalanina L-treonina L-triptofano L-tirosina L-valina

3. Sali minerali (macroelementi e oligoelementi) Calcio Carbonato di calcio Cloruro di calcio Citrato di calcio Gluconato di calcio Glicerofosfato di calcio Lattato di calcio Ossido di calcio Idrossido di calcio Ortofosfato di calcio

Magnesio Carbonato di magnesio Cloruro di magnesio Citrato di magnesio Gluconato di magnesio Ossido di magnesio Idrossido di magnesio Ortofosfato di magnesio Solfato di magnesio Lattato di magnesio Glicerofosfato di magnesio

Potassio Cloruro di potassio Citrato di potassio Gluconato di potassio Lattato di potassio Glicerofosfato di potassio

Ferro Citrato ferroso (II) Citrato ferrico (III) ammoniacale Gluconato ferroso (II) Lattato ferroso (II) Solfato ferroso (II) Fumarato ferroso (II) Difosfato ferrico (III) (pirofosfato ferrico) Ferro elementare (carbonil + elettrolitico + idrogeno-ridotto) Saccarato ferrico (III) Difosfato ferrico di sodio Carbonato ferroso (II)

Rame Complesso rame-lisina Carbonato rameico (II) Citrato rameico (II) Gluconato rameico (II) Solfato rameico (II)

Zinco Acetato di zinco Cloruro di zinco Citrato di zinco Lattato di zinco Solfato di zinco Ossido di zinco Gluconato di zinco

Manganese Carbonato di manganese (II) Cloruro di manganese (II) Citrato di manganese (II) Gluconato di manganese (II) Solfato di manganese (II) Glicerofosfato di manganese (II)

Iodio Ioduro di sodio Ioduro di potassio Iodato di potassio Iodato di sodio

4. Altre sostanze Colina Cloruro di colina Citrato di colina Bitartrato di colina Inositolo L-carnitina L-cloridrato di carnitina

Allegato 10125 (art. 19 cpv. 6)

Quantità massime di vitamine, sali minerali e oligoelementi aggiunti ad alimenti per lo svezzamento a base di cereali e ad altri alimenti di complemento per lattanti e bambini in tenera età

Osservazione: i requisiti delle sostanze nutritive si riferiscono al prodotto consegnato ai consumatori pronto al consumo o preparato per il consumo in base alle istruzioni del fabbricante. Fanno eccezione potassio e calcio, nel cui caso i requisiti si riferiscono al prodotto destinato alla consegna ai consumatori.

Sostanza nutritiva Valore massimo per 100 kcal

Vitamina A (μg RE) 180[1] Vitamina D (μg) 3[1] Vitamina E (mg α-TE) 3 Vitamina C (mg) 12,5/25[2]/125[3] Vitamina B1 (Tiamina) (mg) 0,25/0,5[4] Vitamina B2 (Riboflavina) (mg) 0,4 Niacina (mg NE) 4,5 Vitamina B6 (mg) 0,35 Acido folico (μg) 50 Vitamina B12 (μg) 0,35 Acido pantotenico (mg) 1,5 Biotina (μg) 10 Potassio (mg) 160 Calcio (mg) 80/180[5]/100[6] Magnesio (mg) 40 Ferro (mg) 3 Zinco (mg) 2 Rame (μg) 40 Iodio (μg) 35 Manganese (mg) 0,6 [1] In conformità con le disposizioni di cui agli allegati 7 e 8 [2] Valore massimo applicabile ai prodotti arricchiti di ferro [3] Valore massimo applicabile alle pietanze a base di frutta, succhi e nettari di frutta e succhi di verdura [4] Valore massimo applicabile alle derrate alimentari a base di cereali trasformate [5] Valore massimo applicabile ai prodotti di cui all’articolo 19 cpv. 3 lett. a e b [6] Valore massimo applicabile ai prodotti di cui all’articolo 19 cpv. 3 lett. d

125 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 961).

Requisiti dei prodotti energetici e dei preparati contenenti

proteine e aminoacidi

I. Requisiti dei prodotti energetici 1. Prodotti ricchi di carboidrati a. Carboidrati varie sorte di zuccheri o prodotti di degradazione dell’amido diversamente riassorbibili b. Fonte di energia almeno l’80 per cento da carboidrati c. Energia da carboidrati al massimo il 50 per cento da saccarosio d. Tenore energetico almeno 300 kJ (70 kcal) per 100 ml ovvero 1400 kJ (335 kcal) per 100 g di sostanza secca (riferita al prodotto pronto al consumo)

2. Prodotti ricchi di energia a. Tenore energetico almeno 1400 kJ (335 kcal) per 100 g di sostanza secca b. Fonte di energia almeno il 50 per cento da carboidrati e al massimo il 30 per cento da grassi

3. Bevande energetiche a. Tenore energetico almeno 190 kJ (45 kcal) per 100 ml b. Fonte di energia almeno il 50 per cento da carboidrati e al massimo il 30 per cento da grassi

II. Requisiti dei preparati contenenti proteine e aminoacidi a. Proteine di collagene Possono ammontare al massimo al 20 per cento della parte proteica. b. Apporto proteico Al massimo 2 g per kg di peso corporeo al giorno, comprese le proteine assunte con la normale alimentazione.

Allegato 12126 (art. 20 cpv. 7 e 13)

Sostanze permesse negli alimenti per persone con un elevato fabbisogno nutritivo ed energetico (alimenti di complemento)

Sostanza Sali Dichiarazione Requisiti

Aminoacidi L-isoleucina in mg/razione giornaliera o min. 700 mg/giorno* L-leucina in mg/100 g di proteine, min. 1,1 g/giorno* L-lisina in g/razione giornaliera o min. 700 mg/giorno* L-metionina in g/100g di proteine min. 1,1 g/giorno* L-fenilalanina min. 1,1 g/giorno* L-treonina min. 500 mg/giorno* L-valina min. 800 mg/giorno* *il fabbisogno ottimale è circa il doppio L-arginina in mg/razione giornaliera o max. 2,5 g/giorno L-cisteina in mg/100 g di proteine, max. 1 g/giorno L-glutamina in g/ razione giornaliera o max. 10 g/giorno Glicina in g/100g di proteine max. 5 g/giorno L-ornitina max. 2 g/giorno L-tirosina max. 1,2 g/giorno L-carnitina Base, tartrato, in mg/razione giornaliera max. 1000 mg/giorno fumarato L-citrullina Malato max. 1000 mg/giorno in mg/100 g o oltre al consumo in mg/razione giornaliera normale di caffeina o in parte percentuale (%) nel prodotto Colina max. 1000 mg/giorno Creatina Monoidrato in g/razione giornaliera max.3 g/giorno Piruvato max.5 g/giorno Colture batteriche Specificazioni Con la nomenclatura scienti- min.

108 UFC (unità formanvive secondo l’allegato fica specifica dell’ICSP ti colonie) per razione 14b (International Committee on giornaliera Systematics of Prokaryotes) Inositolo da 300 a 1000 mg/giorno Taurina in mg/razione giornaliera max. 1000 mg/porzione

126 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal

Allegato 13127

Vitamine, sali minerali e altre sostanze nelle dosi giornaliere ammesse per gli adulti

Vitamine/Sali minerali/Altre sostanze Dose giornaliera ammessa per gli adulti

1 Vitamine Vitamina A 800 µg β-carotene (provitamina A) 4,8 mg Vitamina D 5 µg Vitamina E 12 mg Vitamina C 80 mg Vitamina K 75 μg Vitamina B1 (tiamina) 1,1 mg Vitamina B2 (riboflavina) 1,4 mg Niacina (vitamina PP) 16 mg Vitamina B6 1,4 mg Acido folico/folacina 200 µg Vitamina B12 2,5 µg Biotina 150 µg Acido pantotenico 6 mg

2 Sali minerali e oligoelementi Calcio 800 mg Fosforo 700 mg Ferro 14 mg Magnesio 375 mg Zinco 15 mg Iodio 150 µg Selenio 55 µg Rame 1 mg Manganese 2 mg Cromo 40 µg Molibdeno 50 µg Potassio 2000 mg Cloruro 800 mg Silicio 200 mg

127 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal

Vitamine/Sali minerali/Altre sostanze Dose giornaliera ammessa per gli adulti

3 Aminoacidi e altre sostanze 3.1 Aminoacidi L-istidina 600 mg L-isoleucina 700 mg L-leucina 1100 mg L-lisina 700 mg L-metionina + L-cisteina 900 mg L-fenilalanina + L-tirosina 1500 mg L-treonina 500 mg L-valina 800 mg

3.2 Altre sostanze Coenzima Q 10 30 mg Isoflavone 50 mg Carotenoide luteina 10 mg Carotenoide zeaxantina 2 mg Carotenoide licopina 15 mg *acido α-linolenico (n-3) 2g *EPA + DHA (come somma) (a lunga catena n-3)a 500 mg *Acido linolenico (n-6) 10 g Taurina 1000 mg Astaxantina 4 mg Glucosamina 750 mg (calcolato come base) Condroitina solfatob 500 mg Acido linoleico coniugato (CLA)c 3g Proantocianidine oligomeriche (OPC)d 150 mg Beta-glucano estratto da avena od orzo 3g Beta-glucano estratto di lievito 375 mg Catechina, epigallocatechinagallato (EGCG)e 90 mg (calcolato come EGCG) Betaina 1,5 g Colina 550 mg Creatina 3,0 g L-carnitina 1,0 g WSTC I (concentrato di pomodoro solubile 3,0 g in acqua)128 WSTC II (concentrato di pomodoro solubile in 150 mg acqua) 129 Fungo Shiitake (estratto miceliale) 2,5 ml

128 Fruitflow® dell’azienda DSM. 129 Fruitflow® dell’azienda DSM.

Vitamine/Sali minerali/Altre sostanze Dose giornaliera ammessa per gli adulti

Fosfatidilserina estratta da soia 300 mg Flavonoidi estratti da Glycyrrhiza glabra L. 120 mg * Per l’utilizzazione di nuovi oli commestibili che vengono aggiunti alle derrate alimentari con specifici acidi grassi valgono gli articoli 5b, 5c, 5d e 5g dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005130 concernente l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti, unitamente alle specificazioni, agli usi e ai livelli massimi definiti negli allegati 3, 4, 5 e 8. a EPA: Acido eicosapentaenoico; DHA: Acido docosaesaenoico b Avvertenza: non adatto alle donne incinte, alle donne che allattano, ai bambini, ai giovani e alle persone che assumono medicamenti anticoagulanti. c Avvertenza: non adatto ai diabetici, ai giovani, alle donne incinte e alle donne che allattano. d Avvertenza: un prodotto con OPC non sostituisce un’alimentazione con frutta e legumi freschi. e Avvertenza: non ingerire a stomaco vuoto, durante una dieta ipocalorica rigorosa e non assumere neppure in concomitanza con altri prodotti a base di tè verde.

Allegato 13a131 (art. 22 cpv. 3 e 6)

Altre sostanze per gli integratori alimentari con le quantità minime ammesse

Sostanze Quantità minime ammesse per gli adulti

1 Enzimi Lattasia 4500 unità FCC (Food Chemicals Codex) 2 Colture batteriche vive 108 UFC (unità formanti colonie) per razione giornaliera a Limitazioni/avvertenze: i consumatori vanno inoltre avvertiti che la tolleranza al lattosio è variabile e che è opportuno chiedere consiglio a uno specialista circa il ruolo di tale sostanza nella propria dieta.

131 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4919).

Allegato 14132

Composti autorizzati di vitamine, sali minerali e altre sostanze

Categoria 1: Vitamine Vitamina A Retinolo Acetato di retinile Palmitato di retinile Beta-carotene

Vitamina D Vitamina D3 (colecalciferolo) Vitamina D2 (ergocalciferolo)

Vitamina E D-alfa-tocoferolo DL-alfa-tocoferolo D-alfa-tocoferilacetato DL-alfa-tocoferilacetato D-alfa-tocoferil succinato Succinato di D-alfa-tocoferolo polietilene glicole 1000 (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) Tocoferoli misti133 Tocotrienolo tocoferolo134

Vitamina K Fillochinone (fitomenadione) Menachinone135

132 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 133 α-tocoferolo <20 %, β-tocoferolo < 10 %, γ-tocoferolo 50–70 %, e δ-tocoferolo 10–30 % 134 Livelli tipici dei singoli tocoferoli e tocotrienoli sono: 135 Menachinone principalmente sotto forma di menachinone-7 e, in minor misura, di menachinone-6.

Vitamina B1 Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato Tiamina monofosfato cloruro Tiamina pirofosfato cloruro

Vitamina B2 Riboflavina Riboflavina 5′-fosfato, sodio

Niacina Acido nicotinico Nicotinamide Esanicotinato di inositolo (esaniacinato di inositolo)

Acido pantotenico D-pantotenato, calcio D-pantotenato di sodio D-pantenolo Pantetina

Vitamina B6 Piridossina cloridrato Piridossina-5′-fosfato Piridossale -5′-fosfato Dipalmitato di piridossina

Folato Acido pteroilglutammico L-metil-folato di calcio

Vitamina B12 Cianocobalamina Idrossocobalamina 5′-deossiadenosilcobalamina Metilcobalamina

Biotina D-biotina

Vitamina C Acido L-ascorbico L-ascorbato di sodio L-ascorbato di calcio (può contenere fino al 2 % di treonato) L-ascorbato di potassio

6-palmitato di L-ascorbile L-ascorbato di magnesio L-ascorbato di zinco

Categoria 2: Sali minerali Calcio Acetato di calcio L-ascorbato di calcio Bisglicinato di calcio Carbonato di calcio Cloruro di calcio Citrato-malato di calcio Sali di calcio dell’acido citrico Gluconato di calcio Glicerofosfato di calcio Lattato di calcio Piruvato di calcio Sali di calcio dell’acido ortofosforico Succinato di calcio Idrossido di calcio Calcio L-lisinato Malato di calcio Ossido di calcio Calcio L-pidolato L-treonato di calcio Solfato di calcio

Magnesio Acetato di magnesio Ascorbato di magnesio Bisglicinato di magnesio Carbonato di magnesio Cloruro di magnesio Sali di magnesio dell’acido citrico Gluconato di magnesio Glicerofosfato di magnesio Sali di magnesio dell’acido ortofosforico Lattato di magnesio Magnesio L-lisinato Idrossido di magnesio Magnesio malato Ossido di magnesio Magnesio L-pidolato Citrato di potassio e magnesio Magnesio piruvato

Magnesio succinato Solfato di magnesio Magnesio taurato Magnesio acetil taurato Magnesio L-aspartato (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali)

Calcio – Magnesio – Miscele Polvere di dolomite Polvere di corallo fossile (scleratinia)

Ferro Carbonato ferroso Citrato ferroso Citrato ferrico di ammonio Gluconato ferroso Fumarato ferroso Difosfato ferrico di sodio Lattato ferroso Solfato ferroso Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico) Saccarato ferrico Ferro elementare (carbonile + elettrolitico + riduzione con idrogeno) Bisglicinato ferroso L-pidolato ferroso Fosfato ferroso (II) Ferro (II) taurato Fosfato di ammonio ferroso Sodio ferrico EDTA

Rame Carbonato di rame Citrato di rame Gluconato di rame Solfato di rame Rame L-aspartato Rame bisglicinato Complesso rame-lisina Ossido di rame (II)

Iodio Ioduro di potassio Iodato di potassio Ioduro di sodio Iodato di sodio

Zinco Acetato di zinco L-ascorbato di zinco L-aspartato di zinco Bisglicinato di zinco Cloruro di zinco Citrato di zinco Gluconato di zinco Lattato di zinco Zinco L-lisinato Zinco malato Zinco mono-L-metionina solfato Ossido di zinco Carbonato di zinco Zinco L-pidolato Picolinato di zinco Solfato di zinco

Manganese Ascorbato di manganese L-aspartato di manganese Bisglicinato di manganese Carbonato di manganese Cloruro di manganese Citrato di manganese Gluconato di manganese Glicerofosfato di manganese Pidolato di manganese Solfato di manganese

Sodio Bicarbonato di sodio Carbonato di sodio Cloruro di sodio Citrato di sodio Gluconato di sodio Lattato di sodio Idrossido di sodio Sali di sodio dell’acido orto fosforico Solfato di sodio

Potassio Bicarbonato di potassio Carbonato di potassio Cloruro di potassio Citrato di potassio

Gluconato di potassio Glicerofosfato di potassio Lattato di potassio Idrossido di potassio Potassio L-pidolato Potassio malato Sali di potassio dell’acido orto fosforico Solfato di potassio

Selenio L-selenometionina Lievito arricchito in selenio136 Acido selenioso Selenato di sodio Idrogenoselenito di sodio Selenito di sodio

Cromo Cloruro di cromo (III) Cromo (III) lattato triidrato Nitrato di cromo Picolinato di cromo Solfato di cromo (III)

Molibdeno (VI) Molibdato di ammonio Molibdato di potassio Molibdato di sodio

Fuoro Fluoruro di calcio Fluoruro di potassio Fluoruro di sodio Monofluorofosfato di sodio

Boro Acido borico Borato di sodio

136 Lieviti arricchiti in selenio prodotti in coltura in presenza di selenito di sodio quale fonte di selenio e contenenti, nella forma in polvere commercializzata, non più di 2,5 mg di selenio/g. La specie prevalente di selenio organico presente nel lievito è la selenometionina (tra il 60 % e l’85 % del tenore complessivo di selenio estratto del prodotto). Il tenore di altri composti organici del selenio, compresa la selenocisteina, non supera il 10 % del tenore complessivo di selenio estratto. I livelli di selenio inorganico non superano normalmente l’1 % del tenore complessivo di selenio estratto.

Silicio Acido ortosilicico stabilizzato con colina Biossido di silicio Acido silicico (sotto forma di gel)

Categoria 3: Altre sostanze Aminoacidi Osservazione: Nel caso degli aminoacidi ammessi possono essere utilizzati anche i sali di sodio, potassio, calcio e magnesio, come pure i loro cloridrati. L-alanina L-arginina L-arginina-L-aspartato (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) L-acido aspartato (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) L-citrullina L-cisteina L-cistina L-istidina L-acido glutammico L-glutammina Glicina L-isoleucina L-leucina L-lisina L-lisina-L-aspartato (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) L-lisina-L-glutammato (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) L-lisina acetata L-metionina L-ornitina L-fenilalanina L-prolina L-serina L-treonina L-triptofano L-tirosina L-valina N-acetil-L-cisteina (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) N-acetil-L-metionina (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali)

Altre sostanze Oleoresina ricca di astaxantina estratta dal Haematococcus Pluvialis Beta-glucano estratto da avena e/od orzo

Beta-glucano estratto da lievito secondo l’allegato I della decisione di esecuzione Cloridrato di betaina L-carnitina L-cloridrato di carnitina L-carnitina-L-tartrato Colina Cloruro di colina Tartrato di colina Citrato di colina Condroitina solfato (Ph. Eur.) Coenzima Q10 (ubichinone, ubichinolo) Caffeina DHA e i suoi esteri d’oli commestibili e nuovi oli commestibili secondo l’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005138 concernente oli e grassi commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti EPA e i suoi esteri d’oli commestibili e nuovi oli commestibili secondo l’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente oli e grassi commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti Flavonoidi estratti da Glycyrrhzia glabra L. secondo l’allegato I della decisione di esecuzione 2011/761/UE139 Cloruro di glucosamina Solfato di glucosamina D-Glucurono-γ-lattone Inositolo Isoflavoni estratti da soia e/o trifoglio rosso Catechina, epigallocatechinagallato (EGCG) del tè verde Acido linoleico coniugato (ALC) d’olio di cartamo Monoidrato di creatina Creatina piruvato Lattasi FCC (Food Chemicals Codex) Acido linoleico estratto da oli commestibili e nuovi oli commestibili secondo l’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti

137 2011/762/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 novembre 2011, che autorizza la commercializzazione dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 313 del 26.11.2011, pag. 41. 139 2011/761/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 novembre 2011, che autorizza l’immissione sul mercato di flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra L. quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 313 del 26.11.2011, pag. 37.

Luteina estratta da tagete Licopene estratto da pomodori e/o da Blakeslea trispora secondo l’allegato I della decisione 2009/365/CE140 e/o licopene sintetico secondo l’allegato I della decisione Proantocianidine oligomeriche (OPC) d’uva e/o di corteccia di pino Acidi grassi Omega-3 d’oli commestibili secondo l’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente oli e grassi commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti Fosfatidilserina secondo l’allegato 1 della decisione di esecuzione 2011/513/UE142 Fungo Shiitake (estratto miceliale) secondo l’allegato I della decisione Acidi grassi specifici o lipidi: per l’utilizzazione di nuovi oli commestibili che vengono aggiunti alle derrate alimentari valgono gli articoli 5b, 5c, 5d e 5g dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti, unitamente alle specificazioni, agli usi e ai livelli massimi definiti negli allegati 3, 4, 5 e 8. Taurina Concentrati di pomodoro solubili in acqua WSTC I e II secondo il parere dell’EFSA: EFSA Journal 2010; 8(7):1689 Zeaxantina da tagete e/o zeaxantina sintetica secondo l’allegato della decisione di esecuzione 2013/49/UE144

140 2009/365/CE: Decisione della Commissione, del 28 aprile 2009, che autorizza la commercializzazione del licopene ottenuto da Blakeslea trispora in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 111 del 5.5.2009, pag. 31. 141 2009/362/CE: Decisione della Commissione, del 30 aprile 2009 che autorizza la commercializzazione del licopene in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 110 del 1.5.2009, pag. 54. 142 2011/513/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 agosto 2011, che autorizza la commercializzazione di fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di soia quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 215 del 20.8.2011, pag. 20. 143 2011/73/UE: Decisione della Commissione, del 2 febbraio 2011, che autorizza l’immissione sul mercato di un estratto miceliale del Lentinula edodes (fungo Shiitake) quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 29 del 3.2.2011, pag. 30. 144 2013/49/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 gennaio 2013, che autorizza l’immissione sul mercato della zeaxantina sintetica in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 21 del 24.1.2013, pag. 32.

Allegato 14a145

Composizione essenziale degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali

Le specificazioni riguardano i prodotti pronti per il consumo, commercializzati in quanto tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante. 1. I prodotti di cui all’articolo 20a capoverso 2 lettera a, destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nella tabella 1. 2. I prodotti di cui all’articolo 20a capoverso 2 lettera b, destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nella tabella 1; sono fatte salve modifiche di una o più sostanze nutritive, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto. 3. Le vitamine e i sali minerali contenuti nei prodotti di cui all’articolo 20a capoverso 2 lettera c, destinati specificatamente ai lattanti, non devono superare i valori massimi indicati nella tabella 1; sono fatte salve modifiche di una o più sostanze nutritive, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto. 4. A condizione che siano rispettati i requisiti dettati dalla destinazione specifica, gli alimenti dietetici a fini medici speciali, destinati specificatamente ai lattanti devono essere conformi alle disposizioni relative ad altre sostanze nutritive applicabili agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento. 5. I prodotti di cui all’articolo 20a capoverso 2 lettera a, diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali indicati nella tabella 2. 6. I prodotti di cui all’articolo 20a capoverso 2 lettera b, diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nella tabella 2; sono fatte salve modifiche di una o più sostanze nutritive, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto. 7. Le vitamine e i sali minerali contenuti nei prodotti di cui all’articolo 20a capoverso 2 lettera c, diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, non devono superare i valori massimi indicati nella tabella 2; sono fatte salve le modifiche di una o più sostanze nutritive, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.

145 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del DFI del 15 nov. 2006 (RU 2006 4919). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 961).

Tabella 1

Valori per le vitamine, i sali minerali e gli oligoelementi in alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati ai lattanti Vitamine

Per 100 kJ Per 100 kcal

Minimo Massimo Minimo Massimo

Vitamina A 14 43 60 180 (μg ER) Vitamina D (μg) 0,25 0,75 1 3 Vitamina K (μg) 1 5 4 20 Vitamina C (mg) 1,9 6 8 25 Tiamina (mg) 0,01 0,075 0,04 0,3 Riboflavina (mg) 0,014 0,1 0,06 0,45 Vitamina B6 (mg) 0,009 0,075 0,035 0,3 Niacina (mg NE) 0,2 0,75 0,8 3 Acido folico (μg) 1 6 4 25 Vitamina B12 (μg) 0,025 0,12 0,1 0,5 Acido pantotenico 0,07 0,5 0,3 2 (mg) Biotina (μg) 0,4 5 1,5 20 Vitamina E 0,5/g di acidi 0,75 0,5/g di acidi 3 (mg α-ET) grassi polinsaturi grassi polinsaturi espressi in acido espressi in acido linoleico, ma in linoleico, ma in nessun caso nessun caso meno di 0,1 mg meno di 0,5 mg per 100 kJ per 100 kcal disponibili disponibili

Sali minerali

per 100 kJ per 100 kcal

Minimo Massimo Minimo Massimo

Sodio (mg) 5 14 20 60 Cloruro (mg) 12 29 50 125 Potassio (mg) 15 35 60 145 Calcio (mg) 12 60 50 250 Fosforo (mg)a 6 22 25 90 Magnesio (mg) 1,2 3,6 5 15 Ferro (mg) 0,12 0,5 0,5 2 Zinco (mg) 0,12 0,6 0,5 2,4 Rame (μg) 4,8 29 20 120 Iodio (μg) 1,2 8,4 5 35 Selenio (μg) 0,25 0,7 1 3 Manganese (μg) 0,25 25 1 100 Cromo (μg) – 2,5 – 10 Molibdeno (μg) – 2,5 – 10 Fluoruro (mg) – 0,05 – 0,2 a Il rapporto calcio/fosforo deve essere compreso tra 1,2 e 2,0

Tabella 2

Valori per le vitamine, i sali minerali e gli oligoelementi in alimenti completi dal punto di vista nutrizionale diversi da quelli destinati ai lattanti Vitamine

Per 100 kJ Per 100 kcal

Minimo Massimo Minimo Massimo

Vitamina A 8,4 43 35 180 (μg ER) Vitamina D (μg) 0,12 0,65/0,75 a 0,5 2,5/3a Vitamina K (μg) 0,85 5 3,5 20 Vitamina C (mg) 0,54 5,25 2,25 22 Tiamina (mg) 0,015 0,12 0,06 0,5 Riboflavina (mg) 0,02 0,12 0,08 0,5 Vitamina B6 (mg) 0,02 0,12 0,08 0,5 Niacina (mg EN) 0,22 0,75 0,9 3 Acido folico (μg) 2,5 12,5 10 50 Vitamina B12 (μg) 0,017 0,17 0,07 0,7 Acido pantotenico 0,035 0,35 0,15 1,5 (mg) Biotina (μg) 0,18 1,8 0,75 7,5 Vitamina E 0,5/g di acidi 0,75 0,5/g di acidi 3 (mg α-ET) grassi polin- grassi polinsatusaturi espressi in ri espressi in acido linoleico, acido linoleico, ma in nessun ma in nessun caso meno di caso meno di 0,1 mg per 0,5 mg per 100 kJ disponi- 100 kcal dispobili nibili a Per i prodotti destinati ai bambini di età compresa tra 1 e 10 anni.

Sali minerali

Per 100 kJ Per 100 kcal

Minimo Massimo Minimo Massimo

Sodio (mg) 7,2 42 30 175 Cloruro (mg) 7,2 42 30 175 Potassio (mg) 19 70 80 295 a Fosforo (mg)a 7,2 19 30 80 Magnesio (mg) 1,8 6 7,5 25 Ferro (mg) 0,12 0,5 0,5 2,0 Zinco (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5 Rame (μg) 15 125 60 500 Iodio (μg) 1,55 8,4 6,5 35 Selenio (μg) 0,6 2,5 2,5 10 Manganese (mg) 0,012 0,12 0,05 0,5 Cromo (μg) 0,3 3,6 1,25 15 Molibdeno (μg) 0,72 4,3 3,5 18 Fluoruro (mg) – 0,05 – 0,2 a Per i prodotti destinati ai bambini di età compresa tra 1 e 10 anni.

Allegato 14b146

Requisiti delle colture batteriche vive da utilizzare negli alimenti di complemento e negli integratori alimentari

1 Le colture batteriche vive utilizzate negli alimenti per persone con un elevato fabbisogno nutritivo ed energetico (alimenti di complemento) secondo l’articolo 20 o negli integratori alimentari secondo l’articolo 22 devono essere idonee all’uso alimentare e innocue per la salute. 2 Possono essere impiegate cellule vive di ceppi di uno o più specie di batteri (Species). 3 Occorre che siano soddisfatti i seguenti criteri: 3.1 le specie di batteri devono essere preferibilmente di origine umana, non devono presentare proprietà patogene per l’uomo né possedere resistenze antibiotiche trasmissibili; 3.2 le specie di batteri devono essere depositate in una collezione di ceppi internazionalmente riconosciuta; 3.3 specie e ceppi devono essere caratterizzati con metodi di biologia molecolare. Ciò significa: a. Species: ibridazione DNA-DNA oppure analisi della sequenza delb. Ceppi: metodi di biologia molecolare internazionalmente accettati come le procedure di fingerprint PFGE o RAPD.

146 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4919).

Allegato 15147

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