RPW 2007/1 S. 33

Rapporto annuale 2006 della Commissione della concorrenza

Rubrum

Prefazione del presidente

Secondo le autorità della concorrenza, il 2006 è stato contraddistinto da tre eventi fondamentali: per la prima volta si sono potute applicare pienamente e lungo tutto l'arco dell'anno le nuove disposizioni della legge sui cartelli (in particolare le sanzioni dirette e il sistema dei bonus); si è constatato un aumento, dovuto all'inasprimento della legislazione, dei dossier trattati e della durata delle procedure (conseguenza diretta dell'aumento della protezione legale nei confronti delle imprese che rischiano sanzioni dirette); per la prima volta la Commissione della concorrenza si è pronunciata con una sanzione diretta contro Unique, il gestore dell'aeroporto di Zurigo. Tale caso interessa un mercato ristretto e l'ammontare della sanzione, in senso assoluto, non è sicuramente alto, ma la decisione presa ha fornito delucidazioni su diverse questioni di principio riguardo alla possibilità di comminare delle multe.

L'anno scorso la Comco e la sua Segreteria hanno curato dossier riguardanti praticamente tutti gli ambiti economici: sanità, servizi finanziari, agricoltura, energia, telecomunicazioni, industria automobilistica, edilizia. Esse hanno esaminato questioni di portata nazionale e internazionale ma anche restrizioni della concorrenza di minore portata, riguardanti piccole e medie imprese (PMI).

In particolare, è per le PMI che la Comco si impegna a mantenere i mercati aperti, essendo queste colonna portante dell'economia svizzera. Le PMI sono flessibili e rispondono quindi rapidamente ai nuovi cambiamenti in ambito economico e tecnologico e, se è vero che sono le grandi imprese a creare la maggior parte del valore aggiunto, è altrettanto vero che le PMI costituiscono l'anello fondamentale per il dinamismo e la capacità innovativa dell’economia. È per tale motivo che la Comco ritiene sua priorità proteggerle contro i comportamenti scorretti delle grandi imprese.

La Comco si è occupata, ad esempio, di due casi in cui grandi imprese esercitavano una strategia ostruzionista verso PMI che cercavano di offrire un prodotto di nicchia. Nel caso di Unique, il gestore dell'aeroporto di Zurigo, l'autorità ha potuto lasciare la questione del mercato determinante del tutto aperta (cfr. II 1 a). Nel caso di TicketCorner, invece, l'autorità non ha potuto imporsi in prima persona e ha dovuto rivalutare il dossier in seguito a una decisione dell'istanza superiore. Nel frattempo, la stessa TicketCorner ha rinunciato ai contratti esclusivi che ostacolavano le concorrenti più piccole (cfr. II 1 d).

Entrambi i casi hanno mobilitato notevoli risorse nonostante di primo acchito dimostrino un'importanza economica limitata; in realtà, però, entrambi - ma soprattutto il caso Unique - hanno creato un precedente: in futuro, l'utilizzo di questa pratica e dei criteri sviluppati al suo interno consentiranno un intervento più semplice e veloce. La Comco dimostra dunque che è sua assoluta priorità mantenere i mercati aperti alle piccole imprese, spesso innovative: la loro difesa resterà un cardine nell'attività delle autorità svizzere della concorrenza.

Per concludere, è necessario ricordare che, come hanno sostenuto gli esperti OCSE nel loro rapporto dell'anno scorso concernente la politica svizzera della concorrenza, il diritto svizzero in questo ambito ha ancora bisogno di svilupparsi. La Comco ha tra l'altro accolto favorevolmente il previsto avvio della revisione della LOTC da parte del Consiglio federale, con l'intento di introdurre il principio Cassis-de-Dijon. Qualsiasi altro sforzo del Consiglio federale, volto ad aumentare la concorrenza, incontrerà il favore e l’appoggio della Comco.

Prof. Walter A. Stoffel Presidente della Commissione della concorrenza

I Introduzione

Per la Commissione della concorrenza (Comco) e la sua Segreteria, il 2006 sarà l'anno dei primi effetti visibili della revisione della legge sui cartelli.

Proprio durante quest'anno, infatti, la Comco si è espressa per la prima volta con una sanzione diretta nei confronti di un'azienda che violava la legge sui cartelli: l'aeroporto di Zurigo (Unique) ha ricevuto una multa di CHF 101'000.- per aver abusato della sua posizione dominante nel servizio di Valet Parking. Anche l’inchiesta condotta nel settore della telefonia mobile potrebbe produrre, a breve, sanzioni dirette molto costose (cfr. II 2 a).

Quest'anno, inoltre, la Segreteria ha avuto occasione di condurre le prime perquisizioni, nuovo strumento d'investigazione di cui può disporre dalla revisione della legge. Nell'affare del trasporto aereo sono state condotte perquisizioni in collaborazione con l'Unione europea (cfr. II 2 b e II 5).

In generale, nell'anno appena trascorso, la Comco si è impegnata per contrastare gli abusi di posizione dominante e gli accordi che dividevano il mercato svizzero e imponevano prezzi inadeguati ai consumatori e alle PMI. Vediamone gli interventi, settore per settore.

Settore bancario: le procedure intraprese, riguardanti i mezzi di pagamento (carte di credito e di debito, tasse sul bancomat), contribuiscono a diminuire i prezzi e rappresentano, quindi, un passo verso la riduzione generale dei prezzi svizzeri, ancora troppo elevati (cfr. II 1 b).

Sanità: anche in questo settore la Comco intende intervenire contro i prezzi alti, dando priorità a un'analisi ravvicinata delle raccomandazioni per i prezzi dei farmaci fuori lista e dei contratti tariffari per le assicurazioni complementari, tra ospedali e compagnie assicurative (cfr. II 1 c).

Telecomunicazioni: gli interventi della Comco aumentano la pressione competitiva sugli operatori di telefonia mobile; in tal modo si dovrebbero progressivamente ottenere diminuzioni di prezzo per i consumatori (cfr. II 2 a).

Edilizia: la Comco si è impegnata soprattutto contro i cartelli d'appalto, attualmente oggetto di tre inchieste (cfr. II 3).

Beni di consumo: la Comco e la sua Segreteria sono intervenuti diverse volte, soprattutto nei settori del commercio al dettaglio e dell'industria automobilistica, nell'ambito degli accordi verticali di distribuzione (cfr. II 3 a).

Assicurazioni: la Comco e la sua Segreteria hanno sviluppato una procedura di ammissibilità di più collaborazioni all'interno del settore. L'Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA) ha richiesto l'emanazione di una Comunicazione alla Comco, che, dal canto suo, non ritiene giustificata una Comunicazione settoriale ad hoc. La Comco approfitta però del presente rapporto annuale e dedica ampio spazio alla spiegazione della suddetta procedura (cfr. II 3 b).

Il 2006 è stato anche l'anno dell'entrata in vigore, il 1° luglio, della nuova Legge sul mercato interno che dovrebbe rinvigorire il mercato interno svizzero lasciandosi alle spalle gli ultimi ostacoli, cantonali e comunali, alla sua realizzazione. Se si vogliono ottenere gli effetti attesi dalla revisione si dovrà proseguire con l'importante lavoro finora condotto, a complemento e a sostegno dei Cantoni, responsabili dell'attuazione della legge (cfr. II 4).

Altro evento di rilievo, nella primavera del 2006, sono state le dimissioni del Direttore della segreteria della Comco, ROLF DÄHLER, in carica da anni. Il suo sostituto, RAFAEL CORAZZA, ex Direttore della Sorveglianza dei prezzi, è entrato in carica in autunno. L'organigramma della Comco è dunque leggermente cambiato (cfr. III 1 e 2).

Il presente rapporto annuale espone, in dettaglio, le attività delle autorità svizzere della concorrenza nei diversi settori economici (cfr. II), soffermandosi, in particolare, sul lavoro svolto dalla Comco e dalla sua segreteria in ambito assicurativo (cfr. IV).

Il rapporto annuale fornisce inoltre indicazioni sull'organizzazione della Comco e della sua segreteria, nonché una statistica e un elenco delle inchieste in corso a fine 2005 (cfr. III 3 e 4).

II Attività nei diversi ambiti economici

Quest'anno la Comco e la sua Segreteria hanno trattato dossier riguardanti tutti i settori economici, dalla telefonia mobile ai servizi finanziari, passando dall'agricoltura, dall'industria automobilistica o dall'edilizia. Alcune delle inchieste trattate sono di portata nazionale, se non addirittura internazionale, altre, invece, riguardano piccole o medie imprese e hanno quindi un impatto più limitato territorialmente; sono però molto importanti dal punto di vista dello sviluppo del diritto della concorrenza in Svizzera.

La diversità dei casi trattati rispecchia la vita economica svizzera, poiché tutte le imprese possono essere

oggetto

di indagini da parte delle autorità della concorrenza. Queste ultime fissano le priorità del proprio lavoro in base al tipo di restrizione alla concorrenza che ritengono più dannoso per l'economia svizzera, senza però potersi occupare di dossier, domande o denunce di privati. Esse si occupano dunque sia di casi di portata rilevante che di casi minori.

Il presente rapporto riferisce i casi più importanti ed emblematici, suddivisi per settore economico, trattati dalla Comco e dalla sua segreteria.

1. Servizi

Nel settore dei servizi la Comco e la sua segreteria hanno lavorato soprattutto su inchieste inerenti al traffico dei pagamenti con carta (cfr. 1 b), occupandosi, in particolare, del sistema di carte di debito e di credito controllato dalle banche e delle infrastrutture di rete a queste collegate, gestite dall'attività dell'economia bancaria in generale. Si è inoltre analizzata la questione dell'accordo tra le banche svizzere e Postfinance, riguardo all'utilizzo degli sportelli bancomat da parte di clienti di altre banche.

Particolare impegno è stato profuso anche nella sanità, sempre con l’obiettivo della riduzione dei costi. La segreteria ha aperto due inchieste in questo settore, l'una riguardante i rapporti tra gli ospedali e le compagnie assicurative nel Canton Lucerna, l'altra riguardo alle raccomandazioni sui prezzi di alcuni farmaci "fuori lista" (cfr. 1 c).

Levento di maggior rilievo è che, proprio in questo settore, la Comco ha concluso per la prima volta un'inchiesta, nel settembre 2006, comminando una sanzione diretta a un'impresa.

a. Sanzione diretta contro Unique

L'inchiesta contro la società gestore dell'aeroporto di Zurigo (Unique) doveva appurare se quest'ultima aveva abusato della sua posizione dominante sul mercato dei parcheggi (DPC 2006/4, pag. 625 segg.). In occasione della riorganizzazione dei servizi di parcheggio nell'area dell'aeroporto, infatti, Unique aveva rescisso i contratti con due fornitori di servizi di Valet Parking e non aveva più rilasciato loro la necessaria autorizzazione. Tale evento ha indotto la Comco ad aprire un'inchiesta. Entrambi i fornitori ritiravano i veicoli dei passeggeri all'aeroporto e li parcheggiavano al di fuori dell'aerea dello stesso, a un prezzo inferiore (valet parking "off airport"). Unique voleva porre fine a tale situazione, per sfruttare al massimo la superficie dei propri parcheggi. Già nel dicembre 2005 Unique era stata condannata, giusta l'art. 50 LCart, al pagamento di una sanzione di 248 000 franchi (DPC 2006/1, pag. 141 segg., non ancora passata in giudicato), avendo infranto le misure cautelari (DPC 2004/3, pag. 859 segg.) decise dalla Comco nel dicembre 2003.

L'inchiesta ha confermato che Unique aveva abusato della sua posizione dominante sul mercato dei parcheggi. La Comco ha affermato con risolutezza che il proprietario di importanti infrastrutture non deve ostacolare in maniera discriminatoria, o addirittura escludere completamente dal mercato, altre imprese (anche e soprattutto PMI). Il 18 settembre 2006 la Comco ha dunque inflitto a Unique una nuova multa, dell'importo di CHF 101'000.-, per violazione dell'art. 7 LCart.

Con questa decisione la Comco ha concretizzato per la prima volta la possibilità, offerta dalla revisione della LCart del 2003, di multare direttamente (cosiddetta "sanzione diretta" giusta l'art. 49 a cpv. 1 LCart) le imprese che violano la legge sui cartelli. L'importo della sanzione è stato deciso in base alla nuova Ordinanza sulle sanzioni, OS-LCart. Unique, però, si è dimostrata cooperante nella fase finale dell'inchiesta: ha raggiunto un accordo vincolante con i fornitori del servizio di parcheggio penalizzati e ha concluso una conciliazione con la segreteria della Comco. Per questi motivi la Comco non ha sfruttato appieno la capacità infliggere sanzioni.

b. Inchieste concernenti le carte di pagamento

Per quanto riguarda la questione delle carte di credito, la Commissione della concorrenza, con la decisione del 5 dicembre 2005 (DPC 2006/1, pag. 65 segg.), ha approvato come conciliazione della durata di quattro anni le dichiarazioni d'intenti rilasciate alla segreteria da UBS AG, Credit Suisse, Viseca Card Services SA, Cornèr Banca SA und Telekurs Multipay AG. Gli effetti registrati nel primo anno dalla decisione possono definirsi positivi. La Domestic Multilateral Interchange Fee (DMIF), ad esempio, è stata ridotta dello 0,2% e la sua diminuzione ha avuto effetti sia sull'acquiring che sull'issuing. Nell'acquiring, secondo le associazioni dei commercianti, gli acquirer hanno diminuito le commissioni: la decisione della Commissione della concorrenza ha dunque avuto conseguenze positive sul loro importo. Nell'issuing, la pressione dei prezzi ha costretto gli issuer a sviluppare modelli economici innovativi, il che ha prodotto un miglioramento della competitività sul mercato issuing e ha portato all'introduzione di cinque nuove carte di credito low cost (Jelmoli Visa Bonus Card, Coop Mastercard SUPER-CARDplus, M-Budget MasterCard, Orange Collect Card Visa, UBS Low Cost). Tutte queste carte hanno in comune una commissione annuale per il consumatore molto bassa o addirittura nulla. Il libero accesso al mercato, inoltre, ha consentito l'entrata di due nuovi issuer: GE Money Bank e OZ Bankers AG. La cooperazione tra Migros o Coop con i rispettivi issuer dimostra che l'esistenza di Interchange Fee negoziate multilateralmente non preclude Interchange Fee bilaterali. Con l'abrogazione della clausola di non discriminazione ("No Discrimination Rule"; NDR), sono soprattutto i piccoli commercianti a sfruttare la possibilità di differenziare i prezzi. In settori quali il tessile, l'alberghiero, la ristorazione e i viaggi, si praticano metodicamente differenze di prezzo: l'importo corrispondente alla differenza può essere considerato come sconto oppure come tassa aggiuntiva nel caso di pagamento con carta di credito.

La segreteria ha concluso anche le indagini riguardo alle Interchange Fee delle carte di debito (DPC 2006/4; pag. 62 segg.). Oggetto dell'inchiesta preliminare era l'introduzione, prevista dalle banche, di una DMIF tra gli issuer della carta di debito Maestro (tra cui: UBS AG, Credit Suisse, RBA Zentralbank, Unione svizzera delle banche Raiffeisen e Unione delle banche cantonali svizzere) e gli acquirer (attualmente solo Telekurs Multipay AG), come quella già applicata nei sistemi di carte di credito Visa e Mastercard. Fino ad oggi, le banche svizzere si sono avvalse di un sistema di carte di debito Maestro che non prevedeva una simile DMIF e ora, quale motivazione all'introduzione di una commissione, adducono una copertura insufficiente dei costi tramite l'attuale struttura dei prezzi. L'inchiesta si rifà a un annuncio giusta l'art. 49° cpv. 3 let. a LCart. Il sistema della carta di debito Maestro è organizzato, come quello delle carte di credito Visa e Mastercard, come sistema a quattro parti. La DMIF in questione sarebbe un'entrata pro transazione giornaliera effettuata con carta di debito, pagata dall'acquirer all'issuer, il cui importo corrisponderebbe a una percentuale di quello totale della transazione stessa. In Svizzera, il compito di definire la DMIF spetterebbe al cosiddetto Maestro card Committee (MAECC). La segreteria ritiene che la DMIF, nel caso in cui venga introdotta, sarebbe addebitata agli acquirer, in quanto componente di costo, sotto forma di commissione. Per tale motivo, nel suo rapporto finale, la segreteria conclude che concordare in comune una DMIF dovrebbe essere considerato un accordo illecito che, dopo un primo esame, non può essere giustificato da motivi di efficienza economica. Infatti, la copertura del deficit ipotizzata dalle società emittenti non può essere riconosciuta come motivo di efficienza economica nel senso dell'art. 5 cpv. 2 LCart. La segreteria aveva finora rinunciato a intraprendere un'inchiesta, trattandosi di un progetto futuro delle banche che non aveva ancora prodotto ripercussioni sui mercati interessati. Le banche però, hanno ora comunicato la volontà di introdurre una DMIF.

Un'altra inchiesta ha riguardato le commissioni sul bancomat (DPC 2006/3, pag. 420 segg.): se il possessore di una carta di debito (ad es. una carta di debito Maestro) ritira contante a uno sportello bancomat di una banca diversa dalla sua, in molti casi, la banca che gli ha rilasciato detta carta gli addebita una commissione di un importo fino a CHF 2.-. Tale commissione costituisce un'entrata interbancaria che l'istituto di credito emittente della carta paga alla banca terza per l'utilizzo dello sportello bancomat. Sulla base di un accordo concluso tra Postfinance e le banche svizzere, tale commissione è applicata anche per l'utilizzo del circuito "Postomat" da parte dei clienti delle banche e, viceversa, per l'utilizzo della rete bancomat da parte dei possessori di una carta di debito "Postcard". Dal 1° gennaio 2005, la commissione per prelievo, prevista dal suddetto accordo, è passata da CHF 3.- a CHF 2.-. Le indagini della segreteria hanno stabilito che il comportamento delle banche e di Postfinance, allo stato attuale, non entra in contraddizione con la legge sui cartelli. Da un lato, se il cliente preleva contante a uno sportello bancomat del proprio istituto non paga alcuna commissione e, dall'altro, se preleva presso quello di un'altra banca o di Postfinance, non sempre gli viene addebitata l'intera commissione di CHF 2.-. Diverse banche addebitano solo un importo minimo o addirittura vi rinunciano del tutto. Il possessore di una carta ha dunque diverse possibilità per non pagare tale commissione: può usufruire del ritiro gratuito presso uno sportello bancomat della propria banca oppure scegliere un istituto di credito che appone un contributo minimo o nullo, in caso di prelievo presso lo sportello di un'altra banca.

c. Inchieste concernenti le spese sanitarie

Il mercato sanitario è caratterizzato da un'abbondante regolamentazione; di conseguenza, la concorrenza non trova ampio spazio d'azione. Ciononostante, anche questo settore è stato oggetto di inchieste della Comco.

Il 3 settembre 2006 la Comco ha emanato una decisione incidentale (cfr. DPC 2006/3, pag. 513 segg.) riguardo alla durata e alla portata delle prescrizioni riservate, ai sensi dell'art. 3 LCart, nell'ambito delle convenzioni tariffali nelle assicurazioni complementari. La decisione incidentale rappresenta un precedente in cui per la prima volta si evidenzia che:

- la Comco dovrebbe, in secondo luogo, esaminare il diritto cantonale, che potrebbe rappresentare una riserva dal punto di vista della costituzionalità;

- nell'ambito delle assicurazioni complementari i Cantoni non sono autorizzati a regolamentare, tramite norme cantonali, la formazione delle tariffe e dei prezzi tra le compagnie assicurative e gli ospedali;

- a un Cantone, che detiene il controllo economico di diversi ospedali, viene attribuita la stessa posizione di un'azienda e quindi, in base all'art. 2 LCart, nel rapporto interno tra gli ospedali, la legge sui cartelli non viene applicata.

La decisione incidentale è passata in giudicato, non essendo stato presentato alcun ricorso: l'obiettivo primario dell'inchiesta è stato dunque raggiunto. L'inchiesta è stata aperta il 7 febbraio 2006 contro gli assicuratori malattia, gli ospedali cantonali e il dipartimento socio-sanitario del Canton Lucerna, operanti nell'ambito delle assicurazioni complementari. Il suo fulcro sono i contratti tariffali stipulati tra assicuratori malattia e ospedali cantonali (assicurazione ospedaliera complementare per i pazienti dei reparti privati o semiprivati). L'inchiesta verrà ora proseguita e si occuperà delle questioni materiali.

I preparati LS hanno un prezzo massimo stabilito dalle autorità, al contrario dei preparati esclusi da tale lista; l'inchiesta deve stabilire se sono ammissibili raccomandazioni di prezzo per questi ultimi (i cosiddetti farmaci fuori lista). Oggetto dell'inchiesta sono le raccomandazioni per i prezzi al pubblico dei farmaci per il trattamento dell'impotenza Viagra, Cialis e Levitra che le ditte farmaceutiche Pfizer AG, Eli Lilly SA e Bayer AG fanno pubblicare nella banca dati di e-mediat AG (Galdat, Pharmavista) e che i grossisti segnalano sui bollettini di consegna, rilasciati alle farmacie e ai medici dispensanti. Se i prezzi raccomandati venissero applicati dalla maggior parte delle farmacie e dei medici dispensanti, potrebbero acquisire valenza di prezzo fisso per il pubblico; si avrebbe, conseguentemente, un accordo verticale sui prezzi tra le tre ditte farmaceutiche da un lato e le farmacie e i medici dall'altro (art. 5 cpv. 4 LCart). Altro obiettivo dell'inchiesta sarà verificare che le tre aziende non abbiano stretto accordi orizzontali (art. 5 cpv. 3 LCart) sui prezzi di Viagra, Cialis e Levitra. I suddetti motivi hanno spinto ad aprire un'inchiesta contro le tre ditte farmaceutiche menzionate e contro la e-mediat AG, i grossisti Galexis AG, l'Unione Farmaceutica Distribuzione SA, la Voigt AG, l'Amedis-UE SA, i farmacisti e i medici dispensanti.

d. Altre inchieste

Il 18 dicembre 2006 la Commissione della concorrenza ha deciso di archiviare l'inchiesta contro la Ticket Corner SA (DPC 2007/1, pag. 79 segg.). In dicembre 2003 la Comco aveva vietato a TicketCorner di imporre clausole di esclusività nei contratti che stipulava con gli organizzatori di eventi sportivi o culturali. Il 27 settembre 2005, in seguito a un ricorso, la Commissione di ricorso in materia di concorrenza ha rinviato il dossier alla Comco perché ne valutasse un'eventuale riapertura. Le indagini in seguito effettuate hanno

rilevato innanzitutto che, dopo la prima decisione della Comco, TicketCorner non aveva più imposto clausole di esclusività nei suoi contratti. In secondo luogo il mercato è notevolmente cambiato, soprattutto grazie al ruolo chiave svolto da internet, che facilita l'accesso sul mercato di nuovi attori. In terzo luogo, si stanno sviluppando nuovi sistemi di vendita dei biglietti. Il verificarsi di tali eventi ha provocato un cambiamento nella posizione di TicketCorner sul mercato e quindi la chiusura dell’inchiesta da parte della Comco.

Oltre che per le operazioni di pagamento tramite carta, la Segreteria aveva condotto un'inchiesta riguardante il mercato dei titoli di credito alla Borsa svizzera SWX Swiss Exchange (DPC 2006/3, pag. 439 segg.). Secondo il cosiddetto obbligo di esecuzione in borsa degli ordini, stabilito dal regolamento della borsa stessa, gli istituti bancari e i negoziatori di titoli sono obbligati, durante le ore di negoziazione, a eseguire le loro operazioni tramite la borsa, a registrarle cioè nei registri d'ordine della SWX, purché non superino certi limiti. I risultati dell'inchiesta indicano che un sistema basato su misure di trasparenza, sottoponendo tutti gli operatori alle stesse regole, non avrebbe ripercussioni, a priori, sulla concorrenza e assicurerebbe libertà di scelta della piattaforma borsistica sia ai piccoli che ai grandi investitori. Restano tuttavia interrogativi riguardo all'efficienza e ai vantaggi economici di un cambiamento di sistema; in quest'ottica bisognerà seguire gli sviluppi della deregolamentazione che sarà introdotta, nell'autunno 2007, con la direttiva europea relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID). Già ora però sembra che un'eliminazione dell'obbligo dell'esecuzione in borsa degli ordini, in Svizzera, non sia possibile senza un'azione parallela correttiva delle esigenze di trasparenza prenegoziale. Per tale ragione, il 13 giugno 2006, è stata sospesa l'inchiesta preliminare aperta il 7 luglio 2005; allo stesso tempo si è deciso di continuare a trattare, a livello legislativo, l'eventuale eliminazione, in Svizzera, dell’obbligo dell'esecuzione in borsa degli ordini.

Ricordiamo anche le indagini condotte dalla Segreteria nell'inchiesta riguardante i dati e i software per le informazioni mediche. Fino all'entrata in vigore della legge sugli agenti terapeutici (LATer), il 1° gennaio 2002, il "Compendium suisse des médicaments" di Documed AG era formalmente riconosciuto dall'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti (UICM). Tale riconoscimento ha, di fatto, creato un monopolio di stato. Con l'entrata in vigore della LA-Ter è decaduta la base legale con la quale Swissmedic (prima l'UICM) poteva attribuire un riconoscimento formale al compendio; d’altro canto, però, le attuali disposizioni legali in materia di obbligo di pubblicazione delle informazioni sui farmaci (informazioni mediche e per i pazienti) sono formulate in modo poco chiaro, tanto che la Segreteria parte dal presupposto che il monopolio di fatto di Documed AG può essere mantenuto. Nel giugno 2005 la Comco ha dunque avviato un'inchiesta contro Documed AG per verificare se quest'ultima impone alle aziende farmaceutiche prezzi inadeguati per la pubblicazione di informazioni sui farmaci e se si rifiuta di condurre trattative contrattuali con i concorrenti. Il caso in questione è uno dei primi in cui la Comco esamina la problematica dell'inadeguatezza dei prezzi.

Nell'ambito del Facility Management (amministrazione e gestione di edifici e impianti) la Comco ha accettato che la ISS Holding AG assuma il controllo della Edelweiss Facility Management AG (DPC 2006/4, pag. 682 segg.). Nella stessa occasione ha precisato la sua giurisprudenza riguardo alle clausole di non concorrenza: in caso di esamina di una clausola di non concorrenza orizzontale bisogna, in un primo momento, verificare che essa sia indispensabile al progetto di concentrazione da un punto di vista materiale, temporale e geografico; se così non fosse, e solo in tal caso, si passerà alla verifica dell'illiceità della clausola di non concorrenza, considerata come un accordo in base agli art. 4 cpv. 1 e 5 LCart.

2. Infrastrutture

La Comco ha profuso il proprio impegno di sollecitazione della concorrenza anche nei mercati legati alle infrastrutture.

Nel corso del 2006 ha rivolto la propria attenzione soprattutto al mercato svizzero della telefonia mobile, i cui costi di terminazione, in caso di trasferimento di una chiamata su una rete di telefonia mobile, restano elevati rispetto agli standard europei. Gli interventi riguardanti tale problematica sono stati due (cfr. 2 a).

Sempre in questo settore, nell'ambito di un'inchiesta condotta su vasta scala in collaborazione con le autorità europee della concorrenza (cfr. 2 b), la Comco ha avuto la possibilità di effettuare, per la prima volta, delle perquisizioni.

La Commissione della concorrenza ha inoltre continuato a impegnarsi a favore di una liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica (cfr. 2 c) e ha esaminato diversi progetti di concentrazione di importanti aziende (cfr. 2 d).

a. Telefonia mobile in Svizzera

La Comco ha consegnato una perizia, richiesta nell'ambito di un'inchiesta d'interconnessione della Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), nella quale conclude che Swisscom, Sunrise e Orange detengono una posizione dominante sul mercato della terminazione di chiamate sulle loro rispettive reti. Basandosi su tali risultati, la ComCom potrà fissare e imporre le future tariffe di terminazione dei tre operatori, secondo il principio di orientamento ai costi. A breve si dovrebbe dunque assistere a una diminuzione dei prezzi.

Contemporaneamente, la Comco ha portato avanti la procedura d'inchiesta aperta il 17 ottobre 2002 contro gli operatori di telefonia mobile, anch'essa riguardante le tariffe di terminazione per l'interconnessione delle diverse reti di telefonia mobile. Se al termine di tale inchiesta dovesse risultare che le tariffe di terminazione sono troppo elevate e che, quindi, costituiscono un abuso di posizione dominante, si

potranno pronunciare sanzioni dirette, che trovano fondamento nella Legge sui cartelli La sua conclusione è prevista per l'inizio del 2007.

b. Prime perquisizioni

Nel febbraio 2006 la Comco ha aperto un'inchiesta contro diverse compagnie aeree, condotta in collaborazione con la Commissione europea, sulla base dell'Accordo sul trasporto aereo (bilaterali I). Tale inchiesta nell'ambito del trasporto aereo dovrà stabilire se le varie compagnie hanno concluso accordi sulle sovrattasse sul carburante, sulla sicurezza, sul rischio di guerra e sullo sdoganamento. In caso affermativo se ne dovranno esaminare gli effetti in Svizzera. Nell’ambito di tale procedura sono state condotte perquisizioni parallele in diverse aziende, nell’intento di cercare e acquisire elementi di prova.

c. Settore energetico

Il settore energetico svizzero continua a essere caratterizzato da un'abbondante regolamentazione e da una limitata apertura alla concorrenza. Grazie all'impulso della Comco e della Sorveglianza dei prezzi però, si scorgono pian piano dei cambiamenti. Il progetto di legge sull'approvvigionamento elettrico e l'apertura dei mercati europei esercitano, a loro volta, una certa pressione sul mercato.

In questo settore la Comco ha archiviato un'inchiesta contro Elektra Baselland (EBL), riguardante il transito di elettricità. L'inchiesta era stata aperta in seguito al rifiuto di EBL di far transitare sulla propria rete corrente elettrica di imprese terze per la fornitura di energia a un'azienda Migros. Il gruppo Migros e EBL hanno poi concluso un nuovo accordo con il quale quest'ultima ha concesso il transito della corrente alle condizioni consuete di mercato e di settore. Le preoccupazioni della Comco sono dunque decadute e si è potuto archiviare il caso.

L'inchiesta ha origine da una querela che la Migros aveva sporto contro EBL, le Entreprises Electriques Fribourgeoises (EEF) e il Service Intercommunal de l'électricité (SIE) di Renens e che aveva spinto la Comco, a marzo 2001, a emettere una sentenza di principio nella quale sosteneva che il rifiuto di concessione del transito costituiva abuso di posizione dominante. In giugno 2003 la Commissione di ricorso in materia di concorrenza e il Tribunale federale hanno confermato tale decisione, di conseguenza il mercato dell'elettricità ha conosciuto un'apertura, nonostante il fallimento della LME del settembre 2002. In seguito a questi avvenimenti, in Svizzera, si è sviluppata una prassi nell’ambito del transito di elettricità ed è aumentata la concorrenza sul mercato in questione. La Sorveglianza dei prezzi, da parte sua, è intervenuta contro i prezzi troppo elevati di concessione delle reti.

d. Controllo delle concentrazioni di imprese

Nell'ambito delle concentrazioni e delle acquisizioni la Comco ha approvato l'acquisto di Aargauer Zentralmolkerei AG (AZM) da parte di Emmi (DPC 2006/2, pag. 261 segg.). Secondo la Commissione della concorrenza, infatti, se è vero che tale acquisizione conferisce a Emmi una posizione dominante sul mercato del

latte, della panna da consumo e del burro, è altresì vero che AZM adempie i criteri per l'applicazione della Failing Company Defence. In ogni caso, onde evitare qualsiasi rischio di abuso ai sensi della Legge sui cartelli e della Legge sulla sorveglianza dei prezzi, la Comco ha posto Emmi sotto stretta sorveglianza: quest'ultima dovrà sottoporle qualsiasi acquisizione di impresa attiva sui mercati in questione. La fusione è stata approvata esclusivamente perché erano soddisfatte le esigenze per l'applicazione della Failing Company Defence. Durante l'inchiesta sembrava proprio che AZM stesse scomparendo dal mercato, nel qual caso le quote di mercato che avrebbe lasciato libere sarebbero state acquisite da Emmi, a causa della chiusura delle frontiere. I mercati in questione, infatti, sono ancora completamente gestiti dallo Stato e preclusi all’estero e l'unico modo per ristabilire una concorrenza efficace sarebbe aprirli il più rapidamente possibile all’Europa. La posizione dominante di Emmi potrà essere attaccata al verificarsi di tale circostanza.

Assieme all'autorizzazione alla fusione, la Comco ha inviato una raccomandazione al Consiglio federale chiedendo, con insistenza, di accelerare l'apertura del mercato svizzero di questi prodotti all'UE e di autorizzare quanto prima il traffico di perfezionamento passivo.

La Comco ha approvato altresì l'acquisto di Cybernet da parte di Swisscom (DPC 2006/2, pag. 248 segg.), dopo un esame approfondito che non ha confermato gli indizi che ipotizzavano la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante. Cybernet fornisce l'accesso a internet alle PMI ma la sua acquisizione da parte di Swisscom permette a quest'ultima di migliorare di poco la sua posizione sul mercato dei servizi internet a banda larga. Il numero di clienti acquisiti con l'acquisto di Cybernet è infatti troppo limitato rispetto alla rapida crescita dei servizi internet a banda larga. Alcuni attori importanti, soprattutto grandi fornitori di servizi ADSL o proprietari di reti via cavo ma anche fornitori più piccoli, continuano a essere concorrenti.

É infine stata autorizzata anche la fusione tra Atel e EOS Holding (DPC 2006/3, pag. 476 segg.): l'esame preliminare non ha dato risultati che potessero far pensare alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante sui mercati della distribuzione, dei trasporti, del commercio e della produzione di energia elettrica. La Comco ha dunque rinunciato a effettuare un'indagine approfondita su detta fusione.

3. Industria e produzione

Gli sforzi maggiori sono stati consacrati al mercato dell'edilizia, in particolare alla lotta contro i cartelli nelle gare d'appalto (cfr. 3 a) e agli accordi che provocano l'isolamento del mercato svizzero e impongono prezzi sovrastimati ai consumatori e alle PMI. In particolare, è stata attribuita priorità all'applicazione dell'art. 5 cpv. 4 LCart, concernente gli accordi verticali, che ha indotto a esaminare diversi casi (cfr. 3 c).

a. Edilizia

Il mercato dell'edilizia svizzero è, fondamentalmente, un mercato interno; la concorrenza estera è infatti molto limitata.

È stata condotta un'inchiesta contro quattro imprese di costruzioni bernesi, sospettate di essersi messe d'accordo sulle offerte di prezzo durante la gara d'appalto per i lavori di restauro della facciata della biblioteca nazionale. La decisione della Comco, in cui si constatava l'illecito (DPC 2002/1, pag. 130 segg.), è stata presentata al Tribunale federale (DPC 2005/3, pag. 580 segg.) e quindi rinviata alla Comco perché facesse chiarezza sulla situazione. Le indagini sono terminate a fine 2006 e la decisione in merito verrà emessa nella primavera 2007.

Nell'aprile 2005 è stata aperta un'inchiesta contro le aziende ticinesi attive sul mercato della pavimentazione stradale in Ticino. La Comco contesta a dette imprese di essersi, da un lato, ripartite il territorio ticinese durante la gara d'appalto per la manutenzione delle strade cantonali, e dall'altro, di essersi aggiudicate, a rotazione, i mandati pubblici per i lavori di pavimentazione delle strade nazionali e cantonali. L'inchiesta della Segreteria ha stabilito che, effettivamente, le imprese avevano raggiunto degli accordi per la pavimentazione stradale in Ticino che costituivano un illecito ai sensi dell'art. 5 LCart. I suddetti fatti sono precedenti al periodo transitorio, terminato il 1° aprile 2005; per tale motivo le parti in questione non riceveranno una sanzione. La procedura istruttoria si è conclusa e alle parti è stato inviato un progetto di decisione per la presa di posizione.

L'inchiesta NLFA è stata oggetto di massiccie misure istruttive. Il suo obiettivo è stabilire l'esistenza di un accordo illecito tra i fornitori svizzeri di cemento e di sistemi di calcestruzzo per la costruzione di gallerie di base del Lötschberg e del Gottardo. L'istruttoria si concluderà all’inizio del 2007.

La Segreteria ha chiuso l'inchiesta preliminare riguardante l'Associazione Svizzera del Commercio dell'Acciaio e dell'Impiantistica (ASCA) dal momento che, all'inizio del 2006, quest'ultima ha soppresso il listino prezzi, come suggeritole dalla Segreteria stessa.

Nella regione di Bienne diversi vetrai hanno stretto un'intesa per organizzare un servizio di guardia per le richieste urgenti di vetrate da parte della polizia in caso ad esempio di furto, soprattutto nelle ore di chiusura degli esercizi. La Segreteria, tramite un accordo per regolare l'accesso al mercato, ha obbligato i suddetti vetrai a far partecipare all'intesa tutte le vetrerie che ne facciano richiesta.

A. Steiger AG mette a disposizione degli elettricisti-installatori, ogni anno, uno "schema di calcolo" comprendente, tra l'altro, i prezzi finali di un numero considerevole di prestazioni. Secondo Steiger AG tale schema di calcolo viene utilizzato da circa l'80% degli elettricisti-installatori. La Segreteria si è impegnata per elaborare sia una versione cartacea che una elettronica del manuale. La versione cartacea riporta chiaramente che i prezzi sono indicativi e che rispettarli

costituisce atto illecito dal punto di vista del diritto della concorrenza. Nel 2007, la versione elettronica chiederà agli elettricisti-installatori di inserire ifattoricosto della propria impresa che determinano i prezzi. Anche l'Unione svizzera degli installatori elettricisti (USIE) pubblica, ogni anno, degli "schemi di calcolo" per elettricisti che, analogamente a quelli della A. Steiger AG, sono stati adattati per rispondere alle prescrizioni del diritto dei cartelli.

Quattro imprese di fabbricazione di mattoni e accessori per l'edilizia di alta qualità, operanti nella Svizzera tedesca, hanno registrato la propria convenzione, con il logo "Swissbrick", presso la Segreteria. Queste aziende hanno istituito una struttura di distribuzione e un listino prezzi condiviso. Per eliminare le proprie riserve la Segreteria, d'accordo con le aziende, ha dissociato la struttura di distribuzione dal listino, invitando queste ultime a introdurne di individuali.

Nell'ambito del controllo delle concentrazioni la Segreteria si è occupata del caso della ditta Implenia, nata dalla fusione delle imprese di costruzioni Zschokke e Batigroup; l'esame preliminare, infatti, aveva rilevato indizi di creazione o rafforzamento di una posizione dominante della nuova azienda. Tali indizi non hanno trovato conferma in seno all'esame approfondito, la Comco ha dunque licenziato la fusione.

b. Accordi verticali

Le autorità della concorrenza hanno dato inizio alla revisione della "Comunicazione riguardante la valutazione degli accordi verticali" per adattarla alle nuove disposizioni della LCart (in particolare all'art. 5 cpv. 4) e al regolamento europeo, facendo ampiamente ricorso a consulti delle cerchie politiche, economiche e giuridiche. L'entrata in vigore della nuova Comunicazione è prevista nel corso del 2007.

L'industria automobilistica è stata liberalizzata tramite l'applicazione della Comunicazione riguardante la valutazione degli accordi verticali nel settore del commercio di autoveicoli (di seguito denominata Comunicazione automobilistica, DPC 2002/4, pag. 785 segg.). La Segreteria continua ad avere un ruolo attivo in questa liberalizzazione del mercato, lavorando ogni settimana a due o tre casi.

La Segreteria ha eseguito un'analisi dei contratti di distribuzione delle auto in Svizzera (28 contratti di aziende automobilistiche che realizzano più del 90% delle vendite di veicoli nel nostro Paese), il cui esito ha evidenziato un'ampia omogeneità su diversi punti contrattuali e il rispetto della Comunicazione automobilistica.

L'importante effetto preventivo di tale Comunicazione ha favorito l'adattamento dei prezzi svizzeri al livello europeo, confermato, in parte, da uno studio della PricewaterhouseCoopers la quale ha dimostrato che, nel 2005, i prezzi svizzeri per il consumatore finale sono stati, per la prima volta, i più vantaggiosi in

Europa

1. Anche l'Ufficio federale di statistica si aspetta che tale Comunicazione 2 induca una diminuzione dei prezzi.

Nell'ambito di un'inchiesta preliminare per la disdetta di un contratto di assistenza post-vendita (contratti simili devono essere rilasciati a qualsiasi esercizio che rispetti i criteri di qualità richiesti dall'importatore interessato), la Segreteria ha concluso che se il rapporto di fiducia si deteriora in maniera flagrante e duratura si può osservare un periodo di pausa (coolingoff) per ristabilire la fiducia. La durata della pausa varia a seconda delle circostanze e comunque non può essere superiore a 24 mesi. Il rappresentante ha l'obbligo, una volta scaduto il termine, di far riesaminare qualsiasi nuova richiesta di contratto d'assistenza post-vendita.

La Kodak SA ha adottato un nuovo sistema di distribuzione europeo che integra la Svizzera e le permette di armonizzare i prezzi a quelli dei Paesi vicini; tale adozione ha consentito di archiviare l'inchiesta preliminare per sospetto di violazione della LCart (ostacolo alle importazioni parallele), condotta contro l'azienda.

La Calida AG, distributrice di biancheria uomodonna, è stata sospettata di imporre prezzi minimi o fissi e quindi denunciata. Le indagini della Segreteria non hanno avallato tale sospetto, di conseguenza Calida AG, per prevenire un eventuale effetto anticoncorrenziale delle sue raccomandazioni di prezzo ha rivisto, insieme alla Segreteria, i listini indicativi e ha introdotto una nota esplicativa per i distributori riguardante le prescrizioni del diritto della concorrenza.

c. Altre inchieste

Nel caso ETA/Swatch, concernente l'industria orologiera, e più esattamente il mercato delle ébauches (movimenti grezzi) meccaniche made in Switzerland (DPC 2005/1, pag. 128 segg), la decisione resa ha stimolato l'avvio di diversi progetti per la produzione industriale di movimenti, non dipendenti dalle forniture d'ébauche dell'ETA. Molti progetti sono attualmente in fase conclusiva e, tra questi, quello di un'impresa che nei prossimi anni potrebbe affermarsi come concorrente dell'ETA. Questi progetti hanno influenzato anche il mercato delle spirali e degli assortimenti, anch'esso dominato dal gruppo Swatch (Nivarox): numerosi attori, infatti, stanno avviando una produzione su scala industriale di questi elementi fondamentali per l"industria orologiera meccanica. Il mercato si è così trasformato dal momento in cui ETA ha deciso il phasing out a oggi: allora era caratterizzato da un controllo quasi totale di tutte le imprese orologiere svizzere non integrate, mentre oggi vi hanno accesso numerosi attori. L'offerta di questi ultimi, però, non è ancora in grado di sostituirsi a quella dell'ETA e se le suddette imprese sono riuscite a superare il phasing out e a lanciare nuovi progetti, è grazie alle decisioni della Comco, innanzitutto grazie a quella delle misure cautelari (DPC 2002/4, pag. 593 segg.) e in secondo luogo grazie alla conciliazione.

L'inchiesta preliminare contro la FIFA riguarda la cessione gratuita dei giocatori, da parte dei club, per la formazione di squadre nazionali in occasione di partite organizzate dalla FIFA. Del caso si doveva occupare il Tribunal de commerce di Charleroi (Belgio) nell'ambito di una procedura civile ordinaria; ora se ne occupa la Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE), nell'ambito di una questione pregiudiziale. La Segreteria ha sospeso l'inchiesta preliminare, avviata contro la FIFA, in attesa del giudizio della CGCE, ma si riserva il diritto di riaprirla in base ai risultati della procedura civile.

Un'inchiesta preliminare è stata avviata anche contro Swiss Volley, poiché durante le partite di serie A e B consentiva l'utilizzo dei soli palloni di marca Mikasa. Tra Mikasa e Swiss Volley esisteva inoltre un contratto di sponsorizzazione per l'attrezzatura in dotazione alle squadre nazionali indoor. Nel gennaio 2006 Swiss Volley, nell'ambito di una conciliazione, si è impegnata a conformare, in futuro, il proprio comportamento alla LCart e alla Comunicazione "Omologazione e sponsoring degli articoli sportivi" (DPC 1998/1, pag 158 segg.) e ad autorizzare, durante tutta o gran parte di una manifestazione sportiva di durata annuale o stagionale, l'utilizzo di tutti i palloni omologati.

Per concludere, la Segreteria ha aperto un'inchiesta preliminare, il 23 febbraio 2006, contro armasuisse, centro acquisti e tecnologia del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, e ha applicato per la prima volta dalla sua entrata in vigore, l'art. 2 cpv. 1 bis LCart. Tale inchiesta è stata avviata in seguito a una denuncia da parte di Augusta S.p.A. del novembre 2005, che chiamava in causa un eventuale abuso di posizione dominante di armasuisse. Riguardo al prosieguo dell’inchiesta, si deciderà all'inizio del 2007.

4. Mercato interno

Per il centro di competenza del Mercato interno, il 2006 è stato l'anno segnato dall'entrata in vigore, il 1° luglio, della nuova Legge sul mercato interno.

All'entrata in vigore della nuova legge è stata dedicata una campagna d’informazione per i Cantoni e i Comuni, lanciata dal Centro, che si è poi impegnato a rispondere a diverse richieste, di Cantoni e privati, riguardanti dei casi di applicazione concreta della stessa.

Il centro di competenza del Mercato interno, tra l'altro, partecipa ai lavori preparatori per la revisione della legge federale sugli acquisti pubblici. Ha una sua rappresentanza nel gruppo di esperti, costituito da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, che preparano un progetto di revisione destinato al Consiglio federale.

1 http://www.presseportal.ch/fr/story.htx?nr=100500807&firmaid =100008191&lang=3 2 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/publikationen. html?publicationID=2073

5. Centro di competenza Indagini

Nel 2006 il Centro di competenza Indagini ha intrapreso le prime perquisizioni. Il buono svolgimento delle operazioni è da attribuire all'organizzazione, alle infrastrutture realizzate e all'esperienza acquisita dagli specialisti della Segreteria durante la loro formazione, oltre che all'appoggio fornito dalle polizie cantonali. Tutti i collaboratori della Segreteria possono inoltre usufruire di un servizio di formazione interna.

6. Relazioni internazionali

Le autorità della concorrenza si mobilitano per una rappresentanza e una presenza attive a livello internazionale, che hanno permesso di allacciare stretti rapporti con diverse autorità straniere. Lo scambio di informazioni tecniche e l'appoggio informale, forniti da questi contatti, hanno facilitato il loro lavoro quotidiano in molti ambiti, soprattutto in quello della concentrazione d'imprese, diminuendo fino all'80% le risorse consacrate a certi casi di portata globale, ma anche, nei limiti imposti dal quadro giuridico svizzero, nelle inchieste contro i cartelli e contro quelle attività che provocano l'isolamento del mercato svizzero (isola dei prezzi elevati). Si sono altresì svolte visite ufficiali in Svizzera (ad es. da parte dell'Egitto) e all'estero (ad es. in Germania).

OCSE: la Commissione della concorrenza e la sua Segreteria hanno preso parte, a Parigi, ai tre meeting annuali del Comitato della concorrenza dell'OCSE e dei suoi tre gruppi di lavoro "Competition and Regulation", "International Cooperation and Enforcement" e "Competition Law and Policy". Tra imolteplici temi trattati, quelli della posizione dominante (individuazione, sanzionamento e soluzioni) e dell'applicazione del diritto della concorrenza attraverso canali privati (azione civile, azione di classe, definizione del danno subito, interfaccia con l'azione pubblica) sono stati oggetto di un ciclo di diverse tavole rotonde. La delegazione svizzera (Comco e seco) ha fornito contributi scritti per 9 delle 11 tavole rotonde organizzate nel 2006, confermando dunque il nostro Paese come membro particolarmente attivo in seno a questa organizzazione internazionale. In ambito economico, il tema del settore bancario è stato trattato in seno a due tavole rotonde, a giugno e a ottobre del 2006, alle quali la Segreteria ha fornito un sostanziale contributo (carte di pagamento e barriere di accesso al retail banking). Nel 2006, inoltre, il prof. WALTER STOFFEL è stato eletto vice presidente del Comitato della concorrenza dell'OCSE.

RIC: la Commissione della concorrenza e la Segreteria hanno partecipato alla quinta conferenza annuale della Rete internazionale della concorrenza (RIC), tenutasi a Cape Town. Della RIC fanno attualmente parte, in pratica, tutti gli organi della concorrenza del mondo: 97 membri provenienti da 85 Paesi, di cui circa 70 rappresentati a Cape Town. La Segreteria ha preso parte al workshop tenutosi a Washington DC nell'ambito del sottogruppo "Merger" e all'International Cartels Workshop a L'Aia. In vista della conferenza annuale della RIC, che si terrà in Svizzera nel

2009, il nostro Paese è ora membro del gruppo direttivo ("steering group") della Rete. Si è inoltre formato un nuovo gruppo di lavoro, l'"Unilateral Conduct Working group", che sarà attivo nell'ultimo, grande ambito non ancora esaminato dalla RIC: le pratiche unilaterali anticoncorrenziali di imprese dominanti il mercato nazionale e internazionale e le relative problematiche. Il gruppo "Competition Policy Implementation" ha avviato un programma pilota che agevola i membri di organi di nuova costituzione nell'attingere dall'esperienza e dal savoir-faire di colleghi più esperti. La Svizzera, associata a questo programma, ha stretto un partenariato con la Giamaica, la cui autorità della concorrenza è di più recente fondazione.

UNCTAD: all'inizio di quest'anno si è tenuta la prima riunione annuale del programma di aiuto allo sviluppo a favore di cinque Paesi dell'America Latina (COMPAL) sostenuto dalla seco e realizzato in collaborazione con l'UNCTAD, durante la quale si sono constatati i primi successi. Il Nicaragua e il Salvador, ad esempio, hanno adottato una legge sulla concorrenza; la Segreteria ha accolto due stagisti attivi presso le autorità nazionali peruviane e costaricane. A luglio di quest’anno la Segreteria ha partecipato alla prima seduta semestrale sulla situazione delle attività del COMPAL: il bilancio dell’incontro è positivo. La Segreteria è intervenuta altresì durante la settima riunione del Gruppo Intergovernativo di Esperti di diritto e politica della concorrenza.

CUTS: è stato portato a termine il progetto "Advocacy and Capacity Building on Competition Policy and Law in the Mekong", sostenuto dalla Comco e dalla seco e realizzato dall'organizzazione non governativa CUTS. L'adozione di una legge sulla concorrenza in Vietnam, avvenuta durante l'attuazione del progetto, ne dimostra la sua efficacia. A breve verrà presa una decisione che permetterà di intensificare l'assistenza tecnica bilaterale tra le autorità della concorrenza vietnamite e quelle svizzere.

7. Prospettive

Nel 2007, l'attenzione delle autorità della concorrenza sarà focalizzata sulle inchieste riguardanti i cartelli orizzontali e gli accordi verticali hard core (art. 5 cpv. 3 e 4 LCart), nonché gli abusi di posizione dominante (art. 7 LCart). Si dovrà inoltre procedere all'introduzione e all'applicazione del sistema di bonus e delle sanzioni dirette.

Nel contempo, esse porteranno a termine, nella misura del possibile, le inchieste in sospeso e ne apriranno di nuove laddove dalle inchieste preliminari emergano indizi di una limitazione illecita della concorrenza.

La Comco e la sua Segreteria tratteranno, inoltre, le questioni dell'isolamento dei mercati (cfr. accordi verticali e lotta contro i prezzi sovrastimati) e dei cartelli nelle gare d'appalto (cfr. ad es.: inchieste in corso nel mercato dell'edilizia).

Nell'ambito del Mercato interno la Comco proseguirà la sua campagna d'informazione e di sostegno ai Cantoni e ai Comuni e si avvarrà del diritto di ricorso, ormai a sua disposizione, per assicurare un'applicazione omogenea della nuova Legge sui cartelli.

III. Organizzazione e statistica

1. Comco

Nel 2006 è cambiato l'organico della Comco: alla fine di giugno, Serge Gaillard, rappresentante dell'Unione sindacale svizzera (USS), ha lasciato la Commissione ed è stato sostituito da Daniel Lampart, Capo economista dell'USS.

Nel 2006 la Comco ha tenuto in totale 17 sedute giornaliere (sedute delle camere e plenarie), continuando a tenere conferenze interne informative. Durante quella del 12 giugno 2006, gli esperti nel settore dell'elettricità hanno informato la Commissione sui possibili sviluppi sul mercato di loro competenza.

2. Segreteria

Alla fine di marzo 2006 ROLF DÄHLER, da diversi anni Direttore della Segreteria della Comco, ha dato le dimissioni. ROLF DÄHLER lavorava dal 1978 presso l'allora Segreteria della Commissione dei cartelli (diventata Commissione della concorrenza nel 1996) e ne è stato nominato direttore nel 1993. ROLF DÄHLER ha seguito da vicino e ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo e alla modernizzazione del diritto svizzero in materia di concorrenza sia prima, ma in particolar modo dopo il 1992, anno in cui il popolo svizzero ha

detto no allo SEE. Durante la sua direzione, la Segreteria della Comco ha aumentato il suo organico da meno dieci collaboratori alla sua attuale dimensione ed è diventata un'efficace autorità d'inchiesta. Il Consiglio federale e la Comco lo hanno ringraziato per il suo impegno pluriennale in seno all'autorità della concorrenza.

Il 1° ottobre 2006 la carica di direttore della Segreteria della Comco è stata assunta da RAFAEL CORAZZA, dottore in economia ed esperto di diritto svizzero della concorrenza. Egli ha seguito gli sviluppi di questo settore e ha dato il suo contributo soprattutto come membro della commissione di esperti incaricata della revisione della Legge sui cartelli del 1993-1995: era stato assunto alla Segreteria della Commissione dei cartelli come collaboratore scientifico nel 1984, passando alla Sorveglianza dei prezzi nel 1988. Prima di assumere l'attuale carica aveva esercitato la funzione di Direttore della Sorveglianza dei prezzi e supplente del Sorvegliante dei prezzi.

Alla fine del 2006 la Segreteria impiegava 57 collaboratori (a tempo pieno e parziale), di cui il 47% donne, per un totale di 52,1 posti a tempo pieno. Il personale è così ripartito: 38 collaboratori scientifici (direzione compresa, per un totale di 34,2 posti a tempo pieno), 10 collaboratori scientifici stagisti (10 posti a tempo pieno), 11 collaboratori del Servizio risorse umane e logistica (per un totale di 7,9 posti a tempo pieno).

3. Statistica

Inchieste

Eseguite nel corso dell'anno 18

Riprese dall’anno precedente 14

Aperture 4

Decisioni finali 4

di cui adeguamenti del comportamento 2

di cui conciliazioni 1

di cui decisioni delle autorità 0

di cui sanzioni giusta l'art. 49 a cpv. 1 LCart 1

Misure cautelari 2

Procedimenti sanzionatori giusta l'art. 50 segg. LCart 1

Inchieste preliminari

Eseguite nel corso dell'anno 62

Riprese dall’anno precedente 46

Aperture 16

Chiusure 35

di cui con apertura di un'inchiesta 2

di cui conciliazioni 9

di cui senza seguito 24

Altre attività

Annunci giusta l'art. 49a cpv. 3 let. a LCart 32

Consulenze 22

Osservazioni di mercato 46

Altre questioni 412

Concentrazioni

Notifiche 29

Nessuna obiezione dopo l’esame preliminare 26

Esami approfonditi 3

Decisioni della Comco 0

Realizzazione provvisoria 0

Perizie, raccomandazione, prese di posizione, ecc.

Perizie (art. 15 LCart) 1

Raccomandazioni (art. 45 LCart) 1

Perizie (art. 47 LCart o 11 LTC) 2

Prese di posizione sulle domande di concessione secondo la LRTV 5

Monitoraggio 3

Comunicazioni (art. 6 LCart) 1

Prese di posizione (art. 46 cpv. 1 LCart) 44

LMI

Raccomandazioni/Inchieste (art. 8 LMI) 0

Perizie (art. 10 cpv. 1 LMI) 00

Consulenze (Segreteria) 8

Ricorsi (art. 9 cpv. 2bis LMI) 0

4. Inchieste condotte nel 2006

Inchiesta Inchiesta aperta in base a indizi di: Data apertura Data chiusura Esito

Carte di credito NDR Abuso di posizione dominante (collettiva) degli acquirer Corner Banca SA, Telekurs Multipay AG, Swisscard AECS SA e UBS Card Center AG

10.09.1999 18.12.2006 Corner, Telekurs e UBS si sono impegnate, con una conciliazione approvata nel 2005 dalla Comco nell'ambito di un'altra inchiesta concernente le carte di credito, ad abrogare la clausola di non discriminazione (NDR) nelle convenzioni concluse con gli esercenti. Anche Swisscard si è impegnata in questo senso, presso le autorità della concorrenza. Esaurite tutte le possibilità di ricorso, si è potuta archiviare l'inchiesta.

Elektra Baselland (EBL)

Rifiuto illecito di transito di elettricità 04.08.2000 06.11.2006 Nel periodo di transizione della revisione LCart, EBL ha dichiarato di garantire il transito di elettricità e di aver concluso con Migros un nuovo contratto di fornitura; Non sussistendo più il fatto, l'inchiesta è stata archiviata.

Carte di debito Abuso di posizione dominante. Divieto di differenziazione dei prezzi in base al mezzo di pagamento

29.01.2002 sospesa Alcuni attori sul mercato hanno abrogato la clausola di non discriminazione, mentre altri continuano ad avvalersene; bisogna dunque decidere del seguito da dare al dossier.

TicketCorner SA Abuso di posizione dominante dell'azienda TicketCorner che imponeva contratti esclusivi agli organizzatori di manifestazioni

15.04.2002

18.12.06 Il 1° dicembre 2003 la Comco ha reso una decisione in cui impediva a TicketCorner (TC) di imporre contratti esclusivi agli organizzatori di manifestazioni. L'impresa ha presentato ricorso alla Reko che, con una decisione del 27 settembre 2006, ha approvato parzialmente il reclamo. La Comco ha quindi incaricato la Segreteria di analizzare la situazione del mercato e di stabilire se fosse opportuno riprendere la procedura. Nel frattempo la TC ha modificato il suo comportamento; considerati inoltre i cambiamenti avvenuti sul mercato dal 2003, la Comco ha deciso di chiudere l'inchiesta senza seguito.

Teleclub/ Cablecom Abuso di posizione dominante a causa della nondiffusione di Teleclub Digital sulla rete CATV

23.09.2002 in corso Nell'autunno del 2006 Teleclub e Cablecom hanno concluso un accordo generale per mettere fine alla loro controversia. La Segreteria verifica che l'inchiesta, non essendo di pubblico interesse, possa essere archiviata.

Tariffe di terminazione nel settore della telefonia mobile

Posizione dominante degli operatori di telefonia mobile sulle proprie reti nonché accordi sulle tariffe di terminazione

15.10.2002 in corso In aprile 2006 la Segreteria ha sottoposto, per presa di posizione, l'istanza riguardante la sanzione a Swisscom Mobile. Al ricevimento della presa di posizione, Swisscom Mobile è stata ascoltata per la seconda volta e, nell'ottobre 2006, le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi un'ultima volta sul progetto di decisione. Il termine per la presa di posizione è scaduto il 15.12.2006. La Comco è stata incaricata di esaminare la posizione sul mercato degli operatori di telefonia mobile nell'ambito di diverse inchieste della Comcom, concernenti le tasse d'interconnessione. In una perizia del 20.11.2006 la Comco conclude che Swisscom Mobile, Sunrise e Orange detengono una posizione dominante sul mercato della terminazione di chiamate sulle loro reti.

Publicitas Abuso di posizione dominante in seguito a discriminazioni

06.11.2002 in corso Alla fine del 2005 la Segreteria ha concluso una conciliazione con Publicitas che dovrà, tuttavia, essere avallata dalla Comco. Publicitas ha potuto pronunciarsi una seconda volta sul progetto di decisione e, in novembre 2006, ha avuto luogo un'ultima audizione.

Aeroporto di Zurigo - Valet Parking

Abuso di posizione dominante per mancata autorizzazione per i servizi di Valet Parking

01.12.2003 18.09.2006 La Segreteria e l'aeroporto di Zurigo hanno concluso una conciliazione dopo che quest’ultimo era stato sanzionato per mancato rispetto delle misure cautelari decise dalla Comco. La stessa ha approvato la conciliazione nel settembre 2006; all'aeroporto di Zurigo è stata inoltre inflitta una multa di CHF 101'000.-.

Swisscom "Talk & Surf" Abuso di posizione dominante tramite un'offerta combinata

16.02.2004 in corso Si è dovuta sospendere l'inchiesta a causa delle ingenti risorse impiegate nell'inchiesta "Telefonia mobile".

Servizi di telefonia per i clienti commerciali di Swisscom

Abuso di posizione dominante attraverso price squeeze 16.02.2004 in corso Come sopra.

Prezzo del cemento e del calcestruzzo NFTA

Accordo sui prezzi durante la gara d'appalto 22.11.2004 in corso Il 2006 è stato dedicato alla trattazione degli atti dinchiesta ritenuti necessari, riguardanti soprattutto l'appaltatore e le imprese (ARGE). Molto probabilmente l'inchiesta si concluderà nel primo semestre 2007.

Pavimentazione stradale nel Cantone Ticino

Ripartizione territoriale durante la gara d'appalto; abuso di posizione dominante

08.04.2005 in corso L'istruttoria è terminata. L'inchiesta, da condurre in italiano, sta per essere conclusa. All'inizio del 2007 le parti riceveranno il progetto di decisione per presa di posizione.

Dati e software nell'ambito della sanità svizzera

Prezzi eccessivi per il Compendio dei medicamenti 21.06.2005 in corso Nel 2006 si è dato inizio all'istruttoria per chiarire lo stato dei fatti.

Swisscom - ADSL (Politica dei prezzi)

Prezzi delle prestazioni intermedie eccessivamente elevati rispetto ai prezzi praticati ai clienti finali (price-squeeze eventuale)

20.10.2005 in corso L'anno scorso, la Segreteria ha condotto un'istruttoria per fare chiarezza sui fatti e ha avviato la valutazione. L'inchiesta, pur concernente una problematica considerata molto importante, ha subito ritardi a causa delle ingenti risorse impiegate nell'inchiesta "Telefonia mobile".

Restauro della facciata della biblioteca nazionale a Berna

Accordi sui prezzi durante la gara d'appalto 22.11.2005 in corso Le istanze di ricorso avevano rinviato il dossier alla Comco. Sono state intrapresi nuovi metodi d'indagine. La fase istruttoria è conclusa. La Comco dovrebbe rendere la sua decisione all'inizio del 2007.

Assicurazioni complementari - Canton Lucerna

Accordo sui prezzi nei contratti tariffari tra le casse malati e i fornitori di assicurazioni complementari nel Cantone di Lucerna

07.02.2006 in corso In questa inchiesta si è innanzitutto dovuto stabilire, con una decisione incidentale, che nessuna prescrizione riservata ai sensi dell'art. 3 LCart restringesse il campo d'applicazione della legge. Lo stato dei fatti potrà essere esaminato a fondo solo dal momento in cui entrerà in vigore la decisione incidentale.

Farmaci fuori lista Accordi sui prezzi al pubblico di alcuni farmaci, sotto forma di raccomandazioni

26.06.2006 in corso La Segreteria ha intrapreso un'inchiesta per chiarire lo stato dei fatti. Sono stati interrogati i tre produttori di questi farmaci, i grossisti e la società e-mediat AG, mentre i farmacisti e i medici dispensanti che li vendono verranno sentiti in seguito.

IV. Attività delle autorità della concorrenza in ambito assicurativo

Nel luglio 2006 la Commissione della concorrenza ha preso una decisione in merito alla richiesta di una comunicazione per il settore assicurativo dell'Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA). Dopo un esame approfondito delle peculiarità del mercato svizzero, la Commissione della concorrenza ha stabilito che un regolamento settoriale per le assicurazioni in Svizzera (cfr. DPC 2007/1, pag. 137 segg.) non è necessario.

Osservando il mondo assicurativo si constata che, in numerosi settori, una collaborazione tra assicuratori è, in una certa misura, necessaria per il buon funzionamento della branca e, in particolare, per condurre statistiche, esaminare sviluppi futuri e formulare determinate condizioni. La cooperazione risulta inoltre necessaria in casi di rischi che possono essere coperti solo da più assicuratori operanti in comune o tramite un pool di compagnie assicurative. La questione di una collaborazione si pone, tra l'altro, anche in caso di fornitura di diversi servizi, come la risoluzione dei sinistri.

Di regola, una collaborazione tra imprese che occupano la stessa posizione sul mercato presenta rischi dal punto di vista del diritto dei cartelli; la collaborazione tra assicuratori, quindi, può indurre una notevole restrizione orizzontale della concorrenza se viene stabilita per fissare i prezzi dei premi, per ripartirsi i mercati, i clienti o i prodotti assicurativi o per concordare la definizione di un prodotto. Alcune restrizioni della concorrenza che fanno seguito a una collaborazione possono, però, essere giustificate da motivi di efficienza economica, poiché aumentano le possibilità di accesso al mercato per i piccoli e medi assicuratori oppure favoriscono la concorrenza.

Per fornire una qualche certezza del diritto è importante, per le assicurazioni, determinare quando un comportamento previsto dal diritto dei cartelli è illecito e quando invece è giustificato, giusta l'art. 5 cpv. 2 LCart. Tale motivo ha indotto l'ASA a richiedere alla Commissione della concorrenza una Comunicazione sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 6 LCart.

Secondo l'art. 6 cpv. 1 LCart, la Commissione della concorrenza può descrivere, nelle comunicazioni, le esigenze in virtù delle quali gli accordi in materia di concorrenza vengono di norma considerati giustificati da motivi di efficienza economica, giusta l'art. 5 cpv. 2 LCart. L'art. 6 cpv. 1 LCart descrive i diversi casi di cooperazione che possono essere applicati a tutti i settori economici, art. 6 cpv. 2 permette alla Commissione della concorrenza di stabilire disposizioni di esecuzione su speciali forme di cooperazione in singoli rami economici, facendo particolare riferimento al settore dei servizi finanziari. Per il settore delle assicurazioni, occorre riflettere innanzitutto sulle varie materie regolate anche a livello UE nei regolamenti sull’esenzione per categoria (cfr. Messaggio concernente la legge sui cartelli 1994, versione pdf, pag. 61). Secondo l'art. 6 cpv. 2 LCart la condizione necessaria all'elaborazione di una comunicazione è che questa riguardi speciali forme di cooperazione in singoli rami

economici. In generale, dunque, esiste una base legale per l'elaborazione di una comunicazione nel settore delle assicurazioni; ora, si tratta di considerare il caso specifico e verificare, basandosi sulla pratica e sull’esperienza della Commissione della concorrenza, se, in Svizzera, occorre una regolamentazione generale e astratta in questo ambito.

In Europa, ad esempio, per lungo tempo il diritto della concorrenza non è stato applicato al settore assicurativo; il primo caso in cui lo è stato è una decisione tipo della CGCE, concernente le raccomandazioni dei premi diffuse dall'ex associazione tedesca degli assicuratori dei beni materiali. In seguito a tale decisione, la Commissione europea ha ricevuto numerose notifiche e ha constatato che le peculiarità del settore assicurativo comportano diverse forme di cooperazione che - in relazione al diritto della concorrenza - dovevano essere autorizzate dietro determinate condizioni, soprattutto se si tiene conto del fatto che tali cooperazioni migliorano la conoscenza dei rischi assunti, con conseguente miglioramento della distribuzione dell'assunzione di rischi a favore degli assicurati. Per poter gestire il notevole carico di notifiche, la Commissione in carica nel 1992 ha adottato un regolamento sull’esenzione per categoria per il settore assicurativo (regolamento CE n°3932/92), modificato dal regolamento (CE) n° 358/2003 della Commissione del 27 febbraio 2007 relativo all'applicazione dell'art. 81 paragrafo 3 del Trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni ed entrato in vigore il 1° aprile 2003.

Le autorità svizzere, al contrario della Commissione europea, non hanno dovuto occuparsi di così tanti casi nel settore delle assicurazioni. Ciononostante, gli assicuratori avrebbero avuto la possibilità di ottenere maggiore certezza del diritto per alcune cooperazioni, tramite gli annunci, come previsto dalle disposizioni transitorie o dall'art. 49 cpv. 3 let. a LCart. Nel periodo di transizione alla nuova legge, la Commissione si aspettava un'invasione di notifiche, che però non sono arrivate, da parte di questo settore. Visto quindi l'esiguo numero di casi, la questione riguardava la necessità o meno di un regolamento speciale per questo settore.

In seguito alla richiesta dell'ASA, la Commissione ha esaminato approfonditamente, nell'ottica delle specificità del mercato svizzero, le diverse categorie di esenzione previste dai regolamenti europei sull'esenzione e altri possibili motivi di efficienza economica, nello specifico: la realizzazione condivisa di calcoli, tavole e studi, le condizioni e i modelli più frequenti di assicurazioni, la copertura comune per certi tipi di rischi e per rischi semplici, le misure di sicurezza, le convenzioni sulla risoluzione dei sinistri e lo scambio di informazioni. Il presente rapporto tratterà in maniera approfondita solo le questioni dello scambio di informazioni e della copertura comune per certi tipi di rischi e per i rischi semplici.

Dal punto di vista del diritto della concorrenza, lo scambio di informazioni tra assicuratori riguardante alcuni parametri concorrenziali può risultare problematico e il fatto che questo possa avvenire in modo

diretto o per il tramite di un intermediario, ad esempio un'associazione, non incide sugli effetti sulla restrizione della concorrenza. Lo scambio di informazioni allo scopo di individuare le imprese sarà sempre illecito, ovvero tale scambio non potrà mai comportare l'individuazione di un determinato assicuratore tramite dati rilevanti dal punto di vista della concorrenza, quali prezzi, tariffe e condizioni assicurative. La difficoltà sta nel valutare l'impatto sulla concorrenza, capire cioè in quali circostanze uno scambio di informazioni consente o meno l'identificazione di un'impresa. Le autorità della concorrenza si sono occupate di questa problematica durante diverse riunioni riguardanti le analisi del benchmarking nel settore assicurativo. Tali analisi da un lato migliorano la trasparenza e quindi facilitano gli accordi illeciti, dall'altro permettono di comparare le performance delle imprese e quindi incentivano lo sviluppo della concorrenza, comportando vantaggi per i consumatori. Sapere se un'analisi del benchmarking può avere effetti negativi sulla concorrenza, dipende, come per lo scambio di informazioni in generale, dal tipo e dal contenuto dei dati e delle informazioni scambiate; si potrebbero, ad esempio, considerare i seguenti elementi: contenuto generale e attualità dell'informazione, livello di aggregazione, frequenza dello scambio ma anche omogeneità del prodotto/servizio e concentrazione sul mercato. Durante le succitate riunioni, la Comco ha redatto un catalogo non esclusivo di criteri da poter considerare per l'analisi di singoli casi dal punto di vista della concorrenza.

Un secondo, importante elemento analizzato dalla Comco è la copertura comune, da parte degli assicuratori, per certi tipo di rischi o per rischi semplici. In generale, la concorrenza si sviluppa se le imprese agiscono in maniera indipendente, ma la partecipazione di più assicurazioni per la copertura di certi rischi può comunque risultare lecita, dal punto di vista del diritto della concorrenza, nel caso in cui il rischio in questione possa essere assicurato solo in comune (carenza del mercato) e detta copertura non precluda la concorrenza. Un esempio sono le cooperazioni riguardanti l'assicurazione concreta di un preciso rischio elevato previsto per un assicurato specifico. Le coperture comuni vanno in ogni caso distinte dalla creazione di associazioni per la copertura di determinate categorie

di rischi (pool di assicurazioni), per le quali un singolo assicuratore o riassicuratore, da solo, non potrebbe offrire una copertura sufficiente. Il fatto di associarsi, inoltre, permette agli assicuratori di acquisire esperienza riguardo a certi rischi, per i quali non esistono ancora delle statistiche. Queste associazioni di assicurazioni, però, includono sempre fattori di rischio di restrizione della concorrenza quali l'uniformazione delle condizioni, delle somme e dei premi assicurativi. In Svizzera, attualmente, si contano otto pool di assicurazioni, tre dei quali (Pool svizzero d'assicurazione contro i rischi d'aviazione, pool svizzero d'assicurazione contro i rischi del nucleare, pool per la compensazione del rincaro LAINF), esaminati negli ultimi anni dalle autorità della concorrenza nell'ambito delle disposizioni transitorie della LCart, sono stati giudicati leciti in virtù dei motivi di efficienza economica. Altri pool sono previsti dalla legge e rientrano, quindi, nelle riserve dell'art. 3 LCart. I pool di assicurazioni o associazioni simili non ancora riconosciuti sono dunque pochi, tanto che le autorità della concorrenza potranno valutare i casi singolarmente e non si renderà necessaria una regolamentazione nell’ambito di una comunicazione.

In conclusione dunque, dall'analisi dei vantaggi e della necessità di una comunicazione settoriale per l'ambito assicurativo si evince che, il ristretto numero di casi concretamente sottoposti alle autorità della concorrenza non giustifica, al momento, una regolamentazione generale e astratta per questo mercato. L'esperienza pratica delle autorità svizzere della concorrenza rivela che i motivi di efficacia economica e i criteri di esenzione enunciati nei regolamenti europei sull'esenzione vengono, in genere, ripresi dalla Comco in sede di analisi dei motivi di giustificazione, ai sensi della LCart. D'altro canto, in caso di incertezza del diritto gli attori sul mercato hanno sempre la possibilità di chiedere consiglio, ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 LCart. La nuova LCart, inoltre, ha introdotto, all'art. 49a cpv. 3 let. a, la possibilità di annunciare la limitazione della concorrenza prima che la stessa esplichi i suoi effetti. Le aziende hanno dunque la possibilità di assicurarsi che un determinato comportamento sia conforme alla LCart prima che produca effetti.