RPW 2005/1 S. 21

Rapporto annuale 2004 della Commissione della concorrenza

Rubrum

A Introduzione

Il 2004 è stato caratterizzato dalla revisione della legge sui cartelli. Le nuove disposizioni, adottate dal Parlamento il 20 giugno 2003, sono entrate in vigore il 1° aprile 2004, contemporaneamente all'ordinanza sulle sanzioni in caso di limitazioni illecite della concorrenza (LCart - Ordinanza sulle sanzioni). Quest'ultima contiene disposizioni dettagliate in merito all'applicazione dei nuovi strumenti, ossia le sanzioni dirette, il sistema del bonus e l'annuncio di limitazioni della concorrenza inteso ad evitare l'adozione di una sanzione. Anche se le sanzioni potranno essere pronunciate soltanto dal mese di aprile 2005, l'introduzione delle nuove disposizioni ha comportato molto lavoro.

Prima e dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, la Commissione della concorrenza (Comco) si è adoperata notevolmente per introdurre e spiegare le novità alle imprese. Con oltre 25 interventi in riviste scientifiche o specializzate e più di 120 presentazioni orali, i membri della Commissione e della segreteria hanno presentato i principali punti della revisione, dando alle imprese e agli avvocati la possibilità di discutere in merito alle nuove disposizioni. Questa vasta campagna d'informazione ha contribuito a far conoscere meglio alle imprese, alle associazioni e agli avvocati le sanzioni dirette, il sistema del bonus e la nuova fattispecie della presunzione di illegalità riguardo agli accordi verticali nonché a introdurre nel linguaggio giuridico svizzero concetti quali "antitrust compliance" o "antitrust audit".

Il periodo transitorio previsto dalla nuova legge scade il 31 marzo 2005. Tale periodo dovrebbe permettere alle imprese di adattare le loro pratiche e i loro contratti alle nuove disposizioni della legge sui cartelli senza incorrere immediatamente in sanzioni.

La statistica (si veda il capitolo E.2.) conferma quanto affermato in precedenza, ossia il fatto che la revisione è stata al centro delle attività nel 2004. Dall'inizio del periodo transitorio il 1° aprile 2004, le autorità in materia di concorrenza hanno aperto una sola nuova inchiesta (tre nel corso dell'intero anno civile). Esse hanno però trattato 154 annunci ai sensi della disposi

zione transitoria e consigliato in 56 casi imprese su questioni riguardanti la revisione.

Il rapporto annuale 2004 è consacrato principalmente ai lavori relativi alla revisione (si vedano i capitoli B. Prime esperienze riguardo alle nuove disposizioni, e D. Attività nei diversi rami economici). Esso affronta, inoltre, la questione degli ostacoli tecnici al commercio a livello statale (C). A tale proposito, presenta osservazioni d'ordine generale sugli effetti negativi di tali ostacoli in termini di concorrenza e dimostra che tali ostacoli potrebbero essere in parte soppressi con l'introduzione del cosiddetto principio "Cassis de

Dijon" (un prodotto commercializzato legalmente ad esempio nell'UE deve poter essere importato senza limitazioni anche in Svizzera).

Per concludere, il rapporto annuale fornisce informazioni sull'organizzazione della Comco e della segreteria e presenta una statistica dei casi nonché un elenco delle inchieste pendenti alla fine del 2004 (si veda il capitolo E).

B Prime esperienze riguardo alle nuove disposizioni

Considerandi

1. Introduzione

Dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni il 1° aprile 2004, le autorità in materia di concorrenza hanno trattato, oltre agli annunci di limitazioni esistenti della concorrenza, anche annunci di nuove limitazioni. Una parte considerevole del lavoro è stata assorbita dalle consulenze della segreteria su questioni relative all'eventuale applicazione di sanzioni dirette nei confronti di pratiche esistenti o previste.

In seguito alla nuova possibilità di annunciare una limitazione della concorrenza, nel mese di aprile 2004 la Comco ha posto in consultazione un nuovo modulo di annuncio. La nuova versione del modulo, modificata in base ai risultati della consultazione, è stata pubblicata alla fine del 2004 ed è disponibile alla pagina Internet della Comco, all'indirizzo www. weko.ch.

2. Consulenze

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni ha sollevato numerose domande da parte delle imprese e dei rispettivi rappresentanti legali riguardo alla sanzionabilità di una convenzione o di una pratica. La segreteria ha trattato tali domande sotto forma di consulenze a pagamento.

Lo scopo della consulenza consiste nell'indicare alle imprese se una determinata convenzione o pratica può costituire o meno una fattispecie sanzionabile ai sensi della legge sui cartelli. Escludendo una simile presunzione, le imprese possono attuare o continuare ad attuare la convenzione o la pratica interessata senza il rischio di incorrere in una sanzione. In presenza di una fattispecie sanzionabile, la segreteria consiglia all'impresa di presentare un annuncio formale giusta l'articolo 49a capoverso 3 lettera a LCart.

Le oltre 50 consulenze fornite hanno impegnato una parte considerevole delle risorse di personale della segreteria. Gli sforzi profusi non si sono tuttavia rivelati vani in quanto hanno permesso di evitare la presentazione di annunci formali giusta l'articolo 49a LCart, che avrebbero comportato un maggior dispiego di tempo.

3. Selezione di casi concreti

Post/SIC - Tariffe per il traffico dei pagamenti

Il 28 maggio 2004 è stata annunciata alla Comco l'introduzione di nuove tariffe (riduzione tariffaria) da parte della Posta e di SIC per il traffico dei pagamenti. Le nuove tariffe, applicate agli istituti finanziari per gli accrediti (cosiddette tariffe B), sono state negoziate dalla Posta e da SIC con i loro clienti. Dagli accertamenti effettuati è risultato che, attualmente, entrambi i sistemi di pagamento riguardano due mercati distinti e non sono in concorrenza per la stessa clientela. La Comco ha pertanto deciso di non aprire un'inchiesta preliminare.

Carte di debito Maestro: introduzione di una Interchange Fee e di un nuovo modello tariffale da parte di Telekurs Multipay SA

Nel mese di luglio 2004 la Comco ha ricevuto due annunci relativi alle carte di debito Maestro. Il primo annuncio riguarda l'introduzione di una Multilateral Interchange Fee nell'ambito della conversione al sistema Maestro. L'Interchange Fee è una commissione che Telekurs Multipay SA deve versare alle società emittenti di carte di debito Maestro per le transazioni in Svizzera. Il secondo annuncio riguarda l'introduzione, in seguito all'adozione della nuova commissione, di un nuovo modello tariffale da parte di Telekurs Multipay SA. Per stabilire se esistono indizi di una limitazione illecita della concorrenza, nel mese di settembre 2004 la segreteria della Comco ha aperto un'inchiesta preliminare.

Quattro annunci nel settore dell'assicurazione complementare delle cassa malati

Varie casse malati concludono convenzioni, congiuntamente o singolarmente, con un'associazione, con i vari ospedali pubblici o sussidiati dall'ente pubblico oppure con le cliniche private in vari Cantoni. Le convenzioni riguardano le prestazioni ospedaliere nel settore dell'assicurazione complementare e fissano i prezzi per le cure nei reparti privati e semiprivati. Resta ancora da chiarire se si tratta di accordi illeciti sui prezzi (art. 5 cpv. 3 LCart), se gli accordi sono giustificati da motivi di efficienza economica (art. 5 cpv. 2 LCart) oppure se sottostanno a disposizioni cantonali (art. 3 cpv. 1 LCart).

Pool svizzero d'assicurazione contro i rischi d'aviazione

Il Pool svizzero d'assicurazione contro i rischi d'aviazione è un consorzio organizzato in forma di società semplice che riassicura i rischi nel settore dell'aviazione e dell'astronautica assicurati dai suoi membri in qualità di primi assicuratori. È strutturato in tre sezioni: assicurazione contro gli infortuni, responsabilità civile e assicurazione casco. Il pool, che attualmente annovera 18 primi assicuratori e quattro riassicuratori, uniforma i prezzi e le condizioni commerciali delle società di assicurazione. In questo caso si può parlare di accordo in materia di concorrenza. Dato che il pool dispone inoltre di una quota considerevole del mercato svizzero delle assicurazioni nel settore dell'aviazione, occorre chiarire se l'accordo ostacola

in modo considerevole la concorrenza. Occorre inoltre esaminare i motivi di efficienza economica che giustificano l'esistenza del pool.

Schemi di calcolo dei veterinari

L'annuncio in questione riguarda gli schemi di calcolo per le prestazioni veterinarie. Tali schemi sono usati dai veterinari per calcolare i prezzi delle prestazioni fornite. Sono composti da un catalogo delle prestazioni e dai rispettivi elementi tariffari. Occorre verificare se i veterinari osservano realmente tali schemi e se si tratta di un accordo illecito sui prezzi.

Tariffe per il calcolo dei premi netti LAINF

Dall'entrata in vigore della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) nel 1984, le compagnie d'assicurazione private operanti nel settore degli infortuni applicano un tariffario comune unificato per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni professionali, l'assicurazione contro gli infortuni non professionali e l'assicurazione facoltativa. Questo tariffario è elaborato dall'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA). Il 4 giugno 2004, l'ASA ha presentato un annuncio in cui chiedeva di verificare la conformità con la legge sui cartelli delle tariffe adeguate il 1° gennaio 2005. Durante la procedura, l'ASA ha deciso di non fissare più tariffe per i premi netti a partire dal 20 settembre 2004.

Il problema principale riguarda le compagnie d'assicurazione. I premi per il 2005 si basano sulle tariffe dei premi netti raccomandate dall'ASA. Il tariffario è applicato in numerosi contratti conclusi tra le assicurazioni e i datori di lavoro. Le assicurazioni non dispongono inoltre dei dati necessari per poter fissare tariffe individuali. Le tariffe conformi alla legge sui cartelli entreranno in vigore durante il termine transitorio ma la loro attuazione richiederà un periodo di adattamento, che si estenderà oltre la durata del termine transitorio.

Eskamed SA

L'annuncio di Eskamed SA riguarda i nuovi regolamenti per il Registro di Medicina Empirica (RME) da essa gestito che entreranno in vigore il 1° gennaio 2005. Tali regolamenti disciplinano i rapporti contrattuali tra i terapeuti ed Eskamed SA. L'annuncio è stato inoltrato in seguito a una precedente procedura (Inchiesta 32-0137, pubblicata in DPC 2004/2, pag. 449 segg.), nell'ambito della quale la Commissione della concorrenza ha riconosciuto l'esistenza di alcuni indizi secondo cui Eskamed SA occupa una posizione dominante sul mercato dei sistemi di garanzia della qualità.

Swisspower

Il 18 maggio 2004 Swisspower ha presentato un annuncio giusta la disposizione transitoria. Swisspower ingloba vari fornitori di piccole dimensioni operanti nel mercato dell'approvvigionamento energetico, che si sono uniti per far concorrenza alle imprese affermate nel settore della clientela commerciale (come ad es. Axpo, BKW, EOS, ecc.). Anche se si tratta di un comportamento contemplato dall'articolo 5 capoverso 3 LCart, la Comco è giunta alla conclusione che la concorrenza esterna è sufficientemente forte e si può quindi negare la presunzione della soppressione della concorrenza efficace. Dato che la concorrenza sul mercato interessato tende ad essere addirittura favorita dall'arrivo di tali imprese, la Comco ha concluso che non sussistono indizi di una grave limitazione della concorrenza e non vi è quindi motivo di aprire una procedura.

C Ostacoli tecnici al commercio a livello statale

Lo scorso anno sono stati presentati in Parlamento due interventi concernenti la problematica degli ostacoli statali al commercio nell'ambito dell'importazione di merci (postulato 04.3390 della consigliera nazionale DORIS LEUTHARD e mozione 04.3473 del consigliere agli Stati HANS HESS). Anche se negli ultimi anni la situazione è migliorata, secondo gli autori degli interventi parlamentari vi sono ancora prescrizioni (tecniche) statali che ostacolano il commercio per gli importatori svizzeri. Vanno menzionate, in particolare, le prescrizioni svizzere in materia di produzione, esami, imballaggio ed etichettatura, che ostacolano l'importazione diretta di prodotti in Svizzera aumentandone i costi o ne impediscono addirittura l'importazione, sebbene si tratti di prodotti che possono essere commercializzati legalmente nell'UE (si fa riferimento al concetto di "Svizzera, isola dei prezzi elevati").

Gli autori dei suddetti interventi parlamentari ritengono che questi ostacoli al commercio potrebbero essere soppressi adottando il cosiddetto principio "Cassis de Dijon" in vigore nell'UE. Tale principio è stato formulato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) di Lussemburgo 25 anni fa, nell'ambito di una sentenza riguardante la distribuzione in Germania del liquore francese Cassis de Dijon. La sentenza si basa sul principio della libera circolazione delle merci (art. 28 Trattato CE) in vigore tra gli Stati dell'UE. Tale principio può essere limitato, da un lato, dalla serie di eccezioni di cui all'articolo 30 del Trattato CE (motivi giustificativi espliciti) e, dall'altro, dalle restrizioni inerenti all'articolo 28 del Trattato CE. Nella sentenza "Cassis de Dijon", la CGCE ha sottolineato che gli ostacoli agli scambi intracomunitari vanno accettati soltanto "qualora tali prescrizioni possano ammettersi come necessarie per rispondere ad esigenze imperative" e qualora siano proporzionali e non discriminanti. In questo modo, il principio "Cassis de Dijon" intende introdurre la libera circolazione delle merci nei settori in cui non esistono ancora norme comunitarie in materia di commercializzazione di prodotti (ossia nel cosiddetto "settore non armonizzato"). Le prescrizioni nazionali che ostacolano il commercio tra Stati membri sono perciò accettate soltanto se è riconosciuto che sono necessarie per rispondere a determinate esigenze. Secondo la prassi giuridica, tali esigenze sono determinate dai principi della tutela dei consumatori e dell'ambiente nonché dalla sanità pubblica.

Il principio "Cassis de Dijon" implica in genere che ogni merce prodotta e/o messa in commercio in un

altro Stato membro dell'UE conformemente alle prescrizioni nazionali può essere commercializzata anche in un altro Stato membro senza limitazioni. Tale principio vale anche se la merce è stata prodotta conformemente a prescrizioni tecniche o qualitative diverse da quelle in vigore nello Stato d'importazione. La distribuzione nello Stato d'importazione è pertanto possibile se la merce è conforme alle prescrizioni giuridiche e alle procedure di produzione del Paese d'esportazione.

Si tratta del principio del riconoscimento reciproco, da parte degli Stati membri dell'UE, delle rispettive legislazioni nazionali nel caso in cui non esistono, a livello comunitario, prescrizioni e norme tecniche armonizzate. Il Consiglio federale parla di "principio dell'equivalenza fra le singole legislazioni sui prodotti in vigore negli Stati membri" (Rapporto sull'integrazione 1999). Tale principio non comporta tuttavia l'obbligo generale di conformarsi reciprocamente alle prescrizioni giuridiche ma si applica soltanto al settore in cui le prescrizioni giuridiche non sono armonizzate; i produttori indigeni continuano a sottostare alle prescrizioni nazionali più severe. Come menzionato in precedenza, tale principio comporta altresì delle eccezioni: un Paese può vietare le importazioni di merci da altri Stati se può dimostrare che le prescrizioni del Paese di esportazione sono insufficienti per proteggere un interesse pubblico di importanza superiore al principio della libera circolazione delle merci.

La legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), intesa a prevenire la formazione di ostacoli tecnici al commercio e a eliminare quelli esistenti, e l'Accordo bilaterale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA), che riguarda 15 settori di prodotti, hanno già contribuito a rimuovere, almeno in parte, ostacoli statali al commercio.

Dal punto di vista del diritto della concorrenza, occorre in genere valutare positivamente ogni passo in direzione di una liberalizzazione degli scambi commerciali tra la Svizzera e l'UE poiché le misure di liberalizzazione - anche se unilaterali - contribuiscono ad aumentare il benessere sociale. La Svizzera non dovrebbe perciò limitarsi ad adottare misure di armonizzazione delle legislazioni ma dovrebbe altresì seguire la via del riconoscimento reciproco. Tale esigenza è altresì conforme al principio costituzionale della libertà economica, che deve essere garantito dalla Confederazione.

Dato che il principio "Cassis de Dijon" poggia sulla fiducia a livello comunitario nelle legislazioni degli Stati membri, ci si chiede se la Svizzera non debba altresì condividere tale fiducia. Il fatto che l'UE disponga già, nei settori sanità, sicurezza, tutela dei consumatori e protezione dell'ambiente, di un livello di protezione molto elevato e che molte merci possano circolare liberamente in 25 Stati membri anche nel settore non armonizzato (assenza quindi di restrizioni all'importazione), dimostra che una simile fiducia, basata sul principio "Cassis de Dijon", potrebbe favorire la libera circolazioni delle merci e, anche nell'ambito della lotta contro i prezzi elevati in Svizzera, incrementare il benessere sociale. Come dimostrato dalla decisione della CGCE nella causa "Cassis de Dijon", in casi fondati sarebbe tuttavia possibile derogare a tale regola.

Da un'indagine condotta dalla segreteria della Comco presso imprese e associazioni è emerso che, attualmente, esistono ancora numerose prescrizioni, perlomeno nel settore alimentare e del "near-food" (ad es. cosmetica), che sono considerate come ostacoli tecnici al commercio e che comportano un rincaro dei prodotti in Svizzera.

Le autorità in materia di concorrenza si impegnano pertanto a favore di una maggiore liberalizzazione della circolazione delle merci. A tal fine, esse sosterranno gli interventi parlamentari in cui si chiede l'introduzione (unilaterale) in Svizzera del principio "Cassis de Dijon".

D Attività nei diversi rami economici

1. Servizi

Nel settore della sanità la Comco ha potuto chiudere varie inchieste, in particolare quella relativa alla distribuzione di medicinali per animali. Vari produttori e grossisti si rifiutavano di rifornire le farmacie di medicinali per animali, rendendone praticamente impossibile l'acquisto e la vendita da parte di queste ultime. La autorità in materia di concorrenza sono giunte alla conclusione che un simile comportamento penalizza le farmacie rispetto ai veterinari e viola le disposizioni in materia di cartelli. Nella fase finale dell'inchiesta, i produttori e i grossisti interessati hanno concluso una conciliazione con le autorità in materia di concorrenza e hanno cominciato a rifornire, su ordinazione, le farmacie. I detentori di animali possono ora decidere liberamente se acquistare i medicinali presso il veterinario o presso una farmacia. Nell'ambito di questa procedura è stato altresì esaminato il comportamento dei veterinari ma, da un punto di vista della concorrenza, gli indizi raccolti non hanno trovato conferma. Non si è infatti potuta dimostrare l'esistenza di un accordo fra i veterinari diretto contro la distribuzione di medicamenti per animali alle farmacie (DPC 2004/4, pag. 1040 segg.).

Sempre nel settore sanitario, si è potuta archiviare l'inchiesta contro l'Associazione delle cliniche private di Ginevra. I suoi membri si sono infatti dichiarati disposti a non rinnovare la convenzione sul rimborso delle cure ospedaliere nel settore dall'assicurazione complementare (DPC 2004/3, pag. 803 segg.). È stato inoltre possibile chiudere l'inchiesta sulla convenzione tariffale o la fatturazione di pazienti dei reparti semiprivati nel Canton Argovia, in quanto le parti hanno rescisso il contratto nel corso della procedura (DPC 2004/4, pag 1018 segg./1026 segg.). L'inchiesta relativa all'iscrizione dei terapeuti nel Registro di Medicina Empirica (RME), a cui una parte delle casse malati subordina il rimborso delle prestazioni mediche complementari, è stata altresì chiusa. Eskamed SA ha infatti adeguato le condizioni di iscrizione alle esigenze in materia di diritto della concorrenza (DPC 2004/2, pag. 449 segg.). È stata inoltre chiusa l'inchiesta relativa al rimborso dei costi dei "mezzi e apparecchi" (mezzi ausiliari per l'incontinenza, protesi, ecc.) da parte dell'assicurazione malattia obbligatoria; nel corso dell'inchiesta è infatti risultato che, nonostante il contratto tra santésuisse e un produttore di mezzi ausiliari per l'incontinenza, gli assicuratori malattia continuavano a rimborsare tutti i mezzi ausiliari fino al prezzo massimo fissato dall'autorità. La concorrenza tra i produttori non risultava quindi ostacolata (DPC 2004/4, pag. 1100 segg.).

Per quanto riguarda il settore bancario è tuttora in corso un'inchiesta sull'Interchange Fee relativa alle carte di credito. Occorre appurare se l'accordo inteso a fissare l'importo della Domestic Interchange Fee - una commissione interbancaria tra società ("acquirer") che affiliano gli operatori commerciali intenzionati ad accettare una carta di credito e società emittenti di carte di credito ("issuer") - viola le condizioni in materia di concorrenza nei mercati interessati. È stata inoltre aperta un'inchiesta preliminare contro le società emittenti di carte di debito Maestro e la società Telekurs per quanto riguarda l'introduzione dell'Interchange Fee nel settore delle carte di debito e la conseguente adozione di un nuovo modello di calcolo delle commissioni (merchant fee). È stato tra l'altro sorvegliato il rispetto dell'onere III concernente i crediti alle PMI imposto nell'ambito della concentrazione UBS/SBS (DPC 1998/2, pag. 278 segg.). Tale onere è scaduto il 31 dicembre 2004.

Nel settore delle libere professioni è in corso l'inchiesta Aeroporto di Zurigo SA (Unique) - Valet Parking. Questa inchiesta deve appurare se, cessando di mettere a disposizione dei due fornitori di servizi di parcheggio valet parking "off airport" l'area dell'aeroporto, Unique abusa della sua eventuale posizione dominante sul mercato. A tale proposito, la Commissione di ricorso in materia di concorrenza (REKO/WEF) ha confermato le misure cautelari decise dalla Comco (DPC 2004/3, pag. 859 segg.). In seguito a una presunta violazione di tale decisione, che nel frattempo è passata in giudicato, è stato inoltre avviato un procedimento sanzionatorio.

2. Infrastruttura

Nel settore delle telecomunicazioni, la Comco ha aperto due inchieste contro Swisscom. Entrambe le inchieste riguardano l'eventuale abuso di una posizione dominante sul mercato. L'offerta combinata "Talk & Surf" include l'allacciamento telefonico, una connessione Internet a banda larga e altri servizi supplementari a prezzi ridotti. Swisscom nega la possibilità ad altri operatori di telecomunicazioni interessati di rivendere l'allacciamento telefonico; gli altri operatori non possono quindi proporre un pacchetto simile con una fatturazione unica (si veda il rapporto finale dell'inchiesta preliminare in DPC 2004/2, pag. 357 segg.). L'inchiesta relativa alle prestazioni di telefonia per la clientela commerciale riguarda una pratica conosciuta sotto il nome di "Price Squeeze". I prezzi per determinate prestazioni (ad esempio la terminazione delle chiamate sulla rete di telefonia mobile di Swisscom Mobile) pagati a Swisscom da altri fornitori di servizi di telecomunicazione sono a

volte superiori di quelli fatturati da Swisscom alla propria clientela commerciale.

Un'altra inchiesta riguarda le tariffe di terminazione nel mercato della telefonia mobile. La REKO WEF ha chiaramente riconosciuto la competenza della Comco messa in dubbio da alcuni operatori di telefonia mobile (DPC 2004/1, pag. 204 segg.). È stata inoltre chiusa l'inchiesta Swisscom Directories SA. Swisscom Directories SA occupa una posizione dominante sui mercati degli elenchi elettronici di indirizzi e della fornitura di dati aggiornati per la compilazione degli elenchi. L'inchiesta è stata archiviata in quanto Swisscom Directories SA fornisce i dati di base necessari all'allestimento di elenchi e indispensabili all'offerta di servizi annessi a condizioni che non possono essere considerate pregiudizievoli per la concorrenza (DPC 2005/1, pag. 54 segg.).

La Comco ha inoltre redatto tre perizie a destinazione dell'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufcom) e della Commissione federale delle comunicazioni (ComCom). Per quanto riguarda l'assegnazione delle rimanenti bande di frequenza GSM 1800 MHz, nell'intento di promuovere la concorrenza la Comco ha raccomandato di mettere a concorso le frequenze GSM libere in un colpo solo, subordinandone l'assegnazione all'apertura della rete agli operatori di reti virtuali (DPC 2004/4, pag. 1242 segg.). Tuttavia, la ComCom non ha seguito tale raccomandazione. Per quanto riguarda le due perizie inerenti l'interconnessione giusta l'articolo 11 LTC e l'articolo 43 capoverso 1 lettera ater OST, la Comco ha concluso che Swisscom deteneva una posizione dominante, da un lato, sul mercato per gli accessi ai servizi a banda larga (DPC 2004/4, pag. 1263 segg.) e, dall'altro, sul mercato delle linee affittate a livello di rete locale (ma non sulla rete WAN) (DPC 2004/4, pag. 1248 segg.), e questo nonostante il generale aumento della pressione concorrenziale sulla rete locale.

Nel settore media/pubblicità, la Comco ha dovuto esprimersi in merito a varie concentrazioni. La Comco ha vietato (per la prima volta in una procedura di controllo delle concentrazioni) la partecipazione della Berner Zeitung SA al capitale di 20 Minuten (Schweiz) SA. Ciò avrebbe infatti creato una posizione dominante di Espace Media Groupe sul mercato dei lettori e degli annunci nella regione bernese suscettibile di provocare la soppressione di una concorrenza efficace (DPC 2004/2, pag. 529 segg.). Contro questa decisione è stato inoltrato un ricorso, tuttora pendente, presso la REKO WEF. La Comco ha invece approvato, considerata la difficile situazione finanziaria della Bund Verlag SA, la partecipazione al capitale di quest'ultima da parte di Espace Media Groupe, ad eccezione della gestione di Radio BE1 (DPC 2004/2, pag. 484 segg.). È stata inoltre autorizzata, in collaborazione con le autorità europee in materia di concorrenza, l'istituzione di un'impresa comune da parte di Bertelsmann SA e di Sony Corporation of America (DPC 2004/4, pag. 1127 segg.). Infine, è stata aperta un'inchiesta preliminare volta ad appurare se la collaborazione tra il gruppo NZZ e Publigroupe SA nell'agglomerato di Zurigo è conforme alla legge sui

cartelli. Il gruppo NZZ assume partecipazioni minoritarie di Publigroupe SA in giornali locali e Publigroupe assume la direzione pubblicitaria del gruppo NZZ.

Nel settore energia elettrica, la Comco si è dedicata soprattutto alla preparazione della nuova legge sull'approvvigionamento elettrico (LApEl). A tale proposito, le autorità in materia di concorrenza si sono impegnate, nell'ambito della procedura di consultazione e della consultazione degli uffici, per elaborare una normativa il più possibile neutrale dal punto di vista della concorrenza che comporti una densità normativa sopportabile. La Commissione e la segreteria si sono pertanto pronunciate a favore del libero accesso alla rete per tutti i clienti commerciali di energia elettrica e hanno respinto il modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato (DPC 2004/4, pag. 1162 segg.). Oltre a ciò, nel 2004 è stato esaminato, nell'ambito dei controlli sulle concentrazioni, il progetto delle aziende elettriche Atel, BKW, CKW, EGL, EOS, EWZ e NOK di unire la gestione delle loro reti di trasporto. A fine 2004, non era ancora stata pronunciata alcuna decisione in materia. La segreteria ha inoltre fornito numerose consulenze in relazione alle nuove disposizioni della legge sui cartelli e alla decisione del Tribunale federale nella causa Watt/Migros-EEF, in cui la corte suprema ha confermato l'obbligo di garantire il transito di energia elettrica di imprese terze.

La Comco ha chiuso, inoltre, l'inchiesta sul mercato della carne. Gli indizi di una posizione dominante collettiva delle imprese per la lavorazione della carne Micarna (Migros) e Bell (Coop) nell'acquisto di carne di maiale macellata non hanno trovato conferma (DPC 2004/3, pag. 674 segg. e pag. 726 segg.). È stata altresì archiviata l'inchiesta Feldschlösschen/Coca-Cola. Gli accordi contrattuali tra Feldschlösschen e Coca-Cola sono leciti dal punto di vista della legge sui cartelli. La Comco ha invece ritenuto che gli accordi di esclusività conclusi da Feldschlösschen con gli acquirenti di bevande per una durata di oltre 5 anni sono leciti unicamente se legati a un prestito, a un comodato o a un altro impegno finanziario e se, dopo cinque anni, prevedono per gli esercizi pubblici la possibilità di disdire il contratto in qualsiasi momento previo rimborso del debito residuo (DPC 2005/1, pag. 114 segg.). È ancora pendente l'inchiesta nel settore dello smaltimento dei rifiuti intesa ad appurare se Swico e S.EN.S si sono ripartiti in modo illecito il mercato dell'organizzazione del riciclaggio e dello smaltimento di rifiuti elettrici e se hanno concluso un accordo sull'ammontare e la ripartizione delle tariffe di riciclaggio anticipate.

3. Industria e produzione

Nel servizio "Industria e produzione", la priorità è stata data all'opuscolo esplicativo della Commissione della concorrenza relativo alla Comunicazione riguardante la valutazione degli accordi verticali nel settore del commercio di autoveicoli. Nell'ambito dell'applicazione della Comunicazione di cui sopra, in vigore dal 1° novembre 2002, la segreteria della Comco si è trovata a dover rispondere a una serie di domande sollevate dai destinatari di tale Comunicazione. La Comco ha raccolto nel suddetto opuscolo le domande poste con maggiore frequenza (DPC 2004/3, pag. 964 segg.). In tale ambito, ha tenuto conto in particolare degli sviluppi attuati a livello europeo nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1400/2002, allo scopo di conformarsi alla prassi sviluppata dalla Commissione europea.

Per quanto riguarda il settore del commercio al dettaglio, nell'inchiesta CoopForte sono stati definiti e applicati i criteri per la valutazione del potere della domanda. Lo scopo dell'inchiesta consisteva nell'appurare se Coop, riducendo sistematicamente l'importo delle fatture dei propri fornitori dello 0,5% (cosiddetto bonus CoopForte), abusava di un'eventuale posizione dominante sul mercato. Secondo quanto emerso, nonostante una forte concorrenza tra idettaglianti è probabile che singoli fornitori dipendano economicamente da Coop. I criteri di una simile dipendenza economica sono in particolare la prevalenza di Coop nella distribuzione dei prodotti interessati, la posizione negoziale dei partner commerciali (produttori di articoli di marca) e le relazioni di dipendenza individuale di alcuni fornitori. Per valutare tale dipendenza ci si basa soprattutto sulle alternative di smercio e la necessità di effettuare investimenti specifici. Nell'ambito di una conciliazione, Coop si è impegnata a verificare durante i sei mesi successivi se la riscossione del bonus CoopForte sia giustificata. Coop si è altresì impegnata a rimborsare retroattivamente il bonus ai fornitori che possono dimostrare in modo credibile di non ricevere nessuna controprestazione specifica da Coop. Sono esclusi dalla procedura di verifica i fornitori che sono regolarmente in negoziazione con Coop (DPC 2005/1, pag. 146 segg.).

Nel settore della produzione di orologi, è stata chiusa l'inchiesta contro ETA SA Manufacture Horlogère Suisse (di seguito ETA), una filiale dello Swatch Group. In tale ambito è stato constatato l'abuso da parte di ETA della sua posizione dominante. ETA aveva l'intenzione di interrompere completamente, dal mese di gennaio 2006, la fornitura di movimenti grezzi, fornendo in seguito soltanto movimenti finiti ("phasing-out"). Dall'inchiesta è emerso che ETA occupa una posizione dominante sul mercato svizzero dei movimenti grezzi fino a 300 franchi al pezzo. La decisione di interrompere la fornitura di movimenti grezzi va considerata come un rifiuto illecito di intrattenere relazioni commerciali ed è quindi abusiva ai sensi della legge sui cartelli. Per molti concorrenti l'applicazione del phasing-out in tempi così brevi avrebbe comportato, considerata la mancanza di fornitori alternativi, la fine delle proprie attività. Nell'ambito di una conciliazione, ETA si è impegnata a continuare la fornitura di movimenti grezzi ai propri clienti in quantità pari a quelle attuali fino alla fine del 2008, e in quantità ridotte per altri due anni. In tal modo sono state create le basi per lo sviluppo di produzioni alternative a ETA (DPC 2005/1, pag. 128 segg.).

Nel settore dell'edilizia la Comco ha aperto un'inchiesta per determinare se, nell'ambito del bando di concorso per la fornitura del cemento e dei sistemi di

calcestruzzo (produzione di calcestruzzo con il materiale estratto dalla galleria) necessari ai cantieri per la nuova ferrovia transalpina (NFTA) nonché nell'ambito dei successivi appalti, si è verificata una limitazione della concorrenza. Entrambi i tunnel per la nuova ferrovia transalpina sono costruiti dalle società Gotthard SA e BLS Lötschberg SA.

La segreteria ha inoltre aperto un'inchiesta preliminare contro la FIFA. Bisognerà appurare se, nell'applicazione del regolamento della FIFA, vi sono indizi di una limitazione illecita della concorrenza. L'inchiesta preliminare riguarda in particolare la questione della messa a disposizione gratuita di giocatori, da parte dei club, alle squadre nazionali per le competizioni organizzate dalla FIFA.

4. Legge sul mercato interno

Il centro di competenze LMI si è dedicato in particolare ai lavori in materia di revisione della legge sul mercato interno (LMI). Quale membro del gruppo di esperti istituito dal Dipartimento federale dell'economia, si è occupato della redazione dell'avamprogetto, della valutazione dei risultati della consultazione e della redazione del messaggio adottato dal Consiglio federale il 24 novembre 2004. La nuova LIM si prefigge di migliorare il funzionamento del mercato sopprimendo le limitazioni cantonali e comunali di accesso al mercato (obiettivo economico generale), di rafforzare la libertà di esercitare una professione (obiettivo riguardante la libertà individuale) nonché di consolidare la funzione di sorveglianza delle autorità in materia di concorrenza (obiettivo istituzionale).

Il centro di competenze LMI ha inoltre partecipato attivamente, unitamente al centro di competenze "Economia", ai lavori riguardanti la revisione del diritto in materia di acquisti pubblici. In tale ambito, è stata data priorità all'analisi della regolamentazione vigente dal punto di vista della concorrenza e alla successiva elaborazione di proposte intese a garantire l'esistenza di un diritto in materia di acquisti pubblici favorevole alla concorrenza.

5. Relazioni internazionali

Nel corso dell'anno è proseguita la politica avviata nel 2003 intesa a rafforzare la rappresentanza della Svizzera a livello internazionale e volta a migliorare le relazioni internazionali nonché il riconoscimento internazionale delle autorità svizzere. La Comco e la segreteria hanno continuato ad intrattenere contatti regolari con le autorità europee e americane in materia di concorrenza. È stato inoltre organizzato un incontro ufficiale con le autorità finlandesi e tedesche in materia di concorrenza.

L'autorità svizzera in materia di concorrenza ha partecipato attivamente ai lavori di varie organizzazioni internazionali, segnatamente la Commissione della concorrenza dell'OCSE, la Rete internazionale della concorrenza (RIC), l'UNCTAD, il FMI, l'AELS e la "Ligue Internationale du Droit de la Concurrence" (LIDC). Dato che, in seguito alla conferenza ministeriale di Cancun, i lavori dell'OMC per l'elaborazione

di un accordo internazionale in materia di concorrenza sono stati temporaneamente sospesi, la segreteria ha potuto dedicarsi interamente alle seguenti attività:

OCSE: la Comco e la segreteria hanno partecipato a vari gruppi di lavoro dell'OCSE (CLP, Working Parties 2 e 3, Gruppo di lavoro sul commercio e sulla concorrenza). In tale ambito, la segreteria ha redatto varie indicazioni in merito a diversi temi in materia di politica della concorrenza.

RIC: nel mese di aprile 2004, la Comco e la segreteria hanno partecipato alla terza conferenza annuale della RIC a Seoul nonché al "Leniency and Cartel Workshop" organizzato a Sydney dal nuovo gruppo di lavoro della RIC in relazione al tema dei cartelli.

UNCTAD: grazie al progetto di scambio di stagisti latino-americani, avviato dalla segreteria in collaborazione con il Seco nell'ambito di un programma di cooperazione con l'UNCTAD, due stagisti provenienti dal Brasile e dall'Argentina hanno potuto lavorare presso la segreteria.

6. Prospettive

Nel 2005, le autorità in materia di concorrenza si concentreranno, una volta trascorso il periodo transitorio, sulle procedure nei settori dei cartelli duri orizzontali e verticali (art. 5 cpv. 3 e 4 LCart) e degli abusi da parte di imprese che dominano il mercato (art. 7 LCart). Esse si impegneranno inoltre a trattare efficacemente e tempestivamente gli annunci di nuove limitazioni della concorrenza (art. 49a cpv. 3 lett. a LCart). La Comco si adopererà altresì per sopprimere gli ostacoli tecnici al commercio a livello statale.

Parallelamente, l'autorità in materia di concorrenza concluderà per quanto possibile le inchieste pendenti [si veda il capitolo E.4] e ne aprirà delle nuove nel caso in cui le inchieste preliminari dovessero far emergere indizi di eventuali limitazioni illecite della concorrenza.

E Organizzazione e statistica

1. Comco

Nel 2004 la composizione della Comco ha subito i seguenti cambiamenti: a metà anno il signor JÜRG NIKLAUS, rappresentante dell'Unione svizzera dei contadini, e il signor JOHANN ZÜRCHER, rappresentante delle organizzazioni dei consumatori, sono stati nominati membri della Comco. Il professor JEAN-CHRISTIAN LAMBELET ha dato le dimissioni alla fine del 2004. Al suo posto, è stata nominata la signora EVELYNE CLERC. La rappresentanza di economiesuisse presso la Comco sarà assunta dal signor THOMAS PLETSCHER, il quale sostituirà il signor PETER HUTZLI. La signora CLERC e il signor PLETSCHER entreranno in carica all'inizio del 2005.

Nel 2004 la Comco si è riunita in 17 sedute plenarie. Nell'ambito di una giornata informativa interna sul tema del commercio al dettaglio, tenutasi il 3 maggio 2004, la Comco è stata informata da esperti del settore sui possibili sviluppi nel mercato svizzero del commercio al dettaglio.

2. Segreteria

In vista dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni il 1° aprile 2004, la segreteria ha riesaminato la propria struttura interna. Le verifiche, effettuate in collaborazione con un esperto esterno, non hanno rivelato la necessità di effettuare adeguamenti strutturali. Sono state effettuate alcune piccole correzioni che non hanno però modificato la struttura della segreteria, composta da tre servizi di analisi dei mercati e un servizio "Risorse & Logistica".

A fine anno, la segreteria occupava 60 collaboratori (a tempo pieno e parziale). La percentuale di donne ammontava al 43,33% (stato fine 2003: 56 collaboratori, di cui il 42,86% donne).

3. Statistica

Inchieste 2003 2004

Eseguite nel corso dell'anno 23 24

Riprese dall'anno precedente 19 21

Aperture 4 3

Decisioni finali 5 10

di cui adeguamenti del comportamento 2 1

di cui conciliazioni 1 2

di cui ordini delle autorità 2 3

Misure cautelari 2 1

Procedimenti sanzionatori 1 0

Inchieste preliminari 2003 2004

Eseguite nel corso dell'anno 46 47

Riprese dall'anno precedente 27 25

Aperture 19 22

Chiusure 30 20

di cui con apertura di un'inchiesta 4 3

di cui con adeguamento del comportamento 7 2

di cui senza seguito 19 13

Annunci 2003 2004

Secondo la disposizione transitoria del 20 giugno 2003 nessun dato 154

Secondo l'articolo 49° capoverso 3 lettera a Lcart nessun dato 7

Consulenze sulle nuove disposizioni nessun dato 56

Osservazioni di mercato 2003 2004

Eseguite nel corso dell'anno 139 102

Concluse 95 82

Ancora aperte 44 20

Concentrazioni 2003 2004

Annunci 30 21

Nessuna obiezione dopo l'esame preliminare 25 16

Esami 5 6

Decisioni della Comco 2 2

Esecuzione anticipata 1 2

Sanzioni 0 2

Perizie, raccomandazioni, prese di posizione, ecc.

2003 2004

Perizie (art. 15 Lcart) 0 3

Raccomandazioni (art. 45 Lcart) 2 0

Perizie (art. 47 Lcart o 11 LTC) 2 7

Prese di posizione sulle domande di concessione giusta la LRTV 12 13

Controlli successivi 2 1

Comunicazioni (art. 6 Lcart) 0 1

LMI 2003 2004

Raccomandazioni/Inchieste (art. 8 LMI) 0 1

Perizie (art. 10 cpv. 1 LMI) 1 0

Chiarimenti (segreteria) 6 3

4. Inchieste elaborate nel 2004

Inchiesta Inchiesta aperta in base

a indizi di:

Data apertura

Data chiusura Risultato

Convenzione tariffale con le cliniche private nel Canton Argovia nel settore dell'assicurazione complementare

Accordo illecito sui prezzi 12.05.2000 01.10.2004 Archiviazione dell'inchiesta per rescissione delle convenzioni (in seguito alla decisione della Reko-WEF del 10.10.2003, che revoca la decisione della Comco dell' 1.10.2001 intesa a vietare tali accordi)

Distribuzione di medicinali per animali

Accordo illecito di distribuzione esclusiva

25.05.2000 11.10.2004 Conciliazione sulla fornitura di medicinali per animali alle farmacie

Elektra Baselland Rifiuto illecito del transito sulla propria rete della corrente di un fornitore concorrente

04.08.2000 pendente

Feldschlösschen/ Coca Cola

Abuso di posizione dominante sul mercato nella vendita di bevande

20.11.2000 06.12.2004 Constatazione di accordi illeciti nei rapporti di Feldschlösschen con gli esercenti pubblici

CoopForte Abuso di posizione dominante sul mercato

03.12.2001 08.11.2004 Conciliazione sulla verifica successiva e l'eventuale rimborso del bonus CoopForte

Carte di debito Abuso di posizione dominante sul mercato, divieto di differenziazione dei prezzi in funzione del mezzo di pagamento

29.01.2002 pendente

Medicina complementare "Registro di medicina empirica" (RME)

Posizione dominante sul mercato, ostacoli nell'accesso o nell'esercizio della concorrenza

31.01.2002 26.04.2004 Adeguamento del comportamento nel corso dell'inchiesta

Mercato della carne (carni suine)

Abuso di posizione (collettiva) dominante sul mercato, imposizione di prezzi inadeguati

01.02.2002 15.03.2004 Nessuna posizione (collettiva) dominante o abuso

Partenariati di distribuzione Axpo

Abuso di posizione dominante sul mercato nei confronti dei distributori finali di energia elettrica

27.03.2002 pendente

SWICO/S.EN.S Accordo illecito sulla concorrenza relativo allo smaltimento di rifiuti elettrici

16.05.2002 pendente

Teleclub/ Cablecom

Abuso di posizione dominante sul mercato dovuto alla mancata messa in servizio di Teleclub digitale sulla rete CATV

23.09.2002 pendente

Tariffe di terminazione nel settore della telefonia mobile

Posizione dominante degli operatori di telefonia mobile sulle proprie reti nonché accordi sui prezzi (tariffe di terminazione)

15.10.2002 pendente

ETA SA Fabrique d'Ebauches

Abuso di posizione dominante sul mercato contro gli acquirenti di movimenti grezzi

04.11.2002 08.11.2004 Conciliazione sul proseguimento della fornitura per i prossimi sei anni

Publicitas Abuso di posizione dominante sul mercato a causa di discriminazione

06.11.2002 pendente

Accordo sui prezzi dei libri (condizioni commerciali)

Accordo illecito sui prezzi (in seguito alla decisione del Tribunale federale la Comco analizza i motivi di efficienza)

02.12.2002 pendente

Convenzione tariffale con gli ospedali pubblici nel Canton Argovia nel settore dell'assicurazione complementare

Accordo illecito sui prezzi 17.12.2002 01.10.2004 Archiviazione dell'inchiesta in seguito alla rescissione delle convenzioni interessate

Rimborso di mezzi e apparecchi nell'assicurazione obbligatoria

Accordo illecito tra assicuratori malattia

27.03.2003 25.10.2004 Chiusura senza seguito, nessun accordo illecito sulla concorrenza

Membri dell'Associazione delle cliniche private di Ginevra

Accordo illecito sui prezzi relativo alla fatturazione di prestazioni fornite nei reparti privati e semi-privati

18.08.2003 05.04.2004 Adeguamento del comportamento nel corso dell'inchiesta

Swisscom Directories Abuso di posizione dominante nella messa a disposizione di dati regolamentati ai concorrenti di Swisscom Directories

04.11.2003 22.11.2004 Constatazione di posizione dominante, ma nessun abuso

Aeroporto Zurigo - Valet Parking

Abuso di posizione dominante a causa del mancato rilascio di concessioni per i servizi di parcheggio

01.12.2003 pendente Misure cautelari nei confronti dell'aeroporto di Zurigo per il mantenimento dello stato attuale all 1.12.2003

Apertura di un procedimento sanzionatorio

Interchange Fee Accordo illecito sulla concorrenza tra i sistemi di carte di credito relativo all'Interchange Fee

15.12.2003 pendente

Swisscom "Talk & Surf" Abuso di posizione dominante in seguito a un pacchetto di Swisscom

16.02.2004 pendente

Servizi di telefonia per i clienti commerciali di Swisscom

Abuso di posizione dominante. Price Squeeze

16.02.2004 pendente

Prezzo del cemento e del calcestruzzo NFTA

Accordi sui prezzi nell'ambito della messa a concorso, ev. abuso di posizione dominante

22.11.2004 pendente