916.20
Ordinanza sulla protezione dei vegetali
(OPV)
del 28 febbraio 2001 (Stato 1° aprile 2010)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 149 capoverso2, 152, 153, 168, 177 e 180 capoverso3 della legge federale del 29 aprile 19981 sull’agricoltura; visti gli articoli 26 e 49 capoverso3 della legge federale del 4 ottobre 19912 sulle foreste; visto l’articolo 29f capoverso2 lettera c della legge federale del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente; visto l’articolo 19 capoverso2 lettera c della legge federale del 21 marzo 20034 sull’ingegneria genetica nel settore non umano; visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; vista la legge federale del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici al commercio,7 ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza si prefigge di:
proteggere le piante agricole coltivate, gli alberi e gli arbusti forestali, le piante ornamentali e le piante selvatiche minacciate contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi;
proteggere le colture del settore agricolo e dell’orticoltura produttrice contro altri organismi nocivi.
Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi sono designati negli allegati1 e 2.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2005 (RU 2005 1443).
Art. 2 Campo di applicazione
La presente ordinanza disciplina:
l’importazione, l’esportazione, il transito e la messa in commercio nonché la detenzione, la riproduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
l’importazione, l’esportazione, il transito e la messa in commercio nonché la detenzione di merci che possono essere portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
la produzione di vegetali e di prodotti vegetali che possono essere portatori di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi;
le misure fitosanitarie contro altri organismi nocivi ai vegetali nell’ambito dell’agricoltura e dell’orticoltura produttiva.
Art. 3 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:
8 organismi nocivi: specie, ceppi o biotopi di vegetale, di animale o di agente patogeno che possono essere nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali;
merci: vegetali, prodotti vegetali e oggetti come il materiale di imballaggio, il materiale di produzione e il mezzo di trasporto;
9 vegetali: piante vive e parti vive di piante specificate, sementi comprese;
parti vive di piante: 1. frutti – in senso botanico – diversi da quelli conservati con surgelamento, 2. verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento, 3. tuberi, bulbi e rizomi, 4. fiori recisi, 5. rami con foglie, 6. alberi tagliati, con foglie, 7.10 foglie, fogliame, 8.11 colture di tessuti vegetali, 9.12 polline vivo,
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004
Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).
10.13gemme, talee, marze, 11.14qualsiasi altra parte di vegetale considerata merce sottoposta a una misura preventiva conformemente all’articolo 41 capoverso6;
sementi: sementi in senso botanico, escluse quelle non destinate a essere piantate;
prodotti vegetali: prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;
vegetali destinati alla piantagione:
1. vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro messa in commercio, o 2. vegetali non ancora piantati al momento della loro messa in commercio ma destinati a essere piantati in seguito;
piantagione: ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurare la loro crescita o la loro riproduzione o moltiplicazione ulteriori;
alberi e arbusti forestali: le essenze che possono servire all’adempimento delle funzioni forestali; segnatamente i rappresentanti dei generi enumerati nell’allegato 9;
zona protetta: zona:
1. nella quale uno o più organismi nocivi particolarmente pericolosi insediati in una o più parti del territorio non hanno carattere endemico né sono insediati, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, o 2. nella quale a causa di condizioni ecologiche favorevoli esiste per determinate colture il pericolo di insediamento di taluni organismi nocivi particolarmente pericolosi, nonostante tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati in Svizzera;
focolaio isolato: singoli vegetali isolati contaminati, situati al di fuori della zona contaminata, nonché loro dintorni;
zona contaminata: zona nella quale la diffusione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso è tale da non permetterne l’eradicazione;
messa in commercio: il trasferimento o la cessione a titolo oneroso o gratuito;
15 materiali da imballaggio in legno non lavorato: materiali da imballaggio come casse, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli ed accessori;
Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).
Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mar. 2005 (RU 2005 1443).
o. 16 oggetti protetti: popolamenti di vegetali pregiati, ospiti di organismi nocivi particolarmente pericolosi, nonché loro dintorni in un raggio definito.
Le zone protette sono elencate negli allegati1, parte B e 2, parte B.
Capitolo 2 Importazione, esportazione e transito
Sezione 1 Importazione
Art. 417 Divieto di importazione
È vietato importare:
gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati1, parte A, e 2, parte A;
le merci menzionate nell’allegato3, parte A.
Se le merci menzionate nel capoverso1 lettera b sono oggetto, nella Comunità europea, di una deroga temporanea al divieto di importazione, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può accordare deroghe temporanee per le merci considerate sempreché la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi sia esclusa.
Art. 5 Condizioni per l’importazione di merci
Le merci menzionate nell’allegato5, parte B possono essere importate da Paesi non membri della Comunità europea se:18
19 sono accompagnate da un certificato fitosanitario di cui all’articolo 8 o, in caso di materiali da imballaggio in legno non lavorato, se dette merci sono trattate e marchiate in conformità all’allegato 8a;
soddisfano le esigenze di cui all’allegato4, parte A, sezione I;
non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi 1bis Le merci menzionate nell’allegato5, parte A possono essere importate da Paesi membri della Comunità europea se adempiono le esigenze di cui all’articolo 17 capoverso1.20 2 Le merci di cui al capoverso1 che sono menzionate anche nell’allegato5, parte A, possono essere importate unicamente dalle aziende omologate conformemente all’articolo 23.
Introdotta dal n. I dell’O del6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2593).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2005 (RU 2005 1443).
Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).
Le merci menzionate nell’allegato5, parte B, sezione II che sono destinate a una zona protetta possono essere importate da Paesi non membri della Comunità europea se:21
soddisfano le esigenze di cui al capoverso1 e all’allegato4, parte B;
non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati1 e 2; e
sono importati da un’azienda omologata conformemente all’articolo 23.
Le merci menzionate nell’allegato5, parte A, sezione II che sono destinate a una zona protetta possono essere importate da Paesi membri della Comunità europea se adempiono le esigenze di cui all’articolo 17 capoverso2.22
L’ufficio competente può segnatamente ordinare le misure seguenti all’atto dell’importazione delle merci:23
disinfezione;
quarantena;
prelievo di campioni in vista di esami diagnostici volti a rivelare la presenza eventuale di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
controlli in seguito all’importazione, segnatamente sul luogo di destinazione finale dei vegetali importati, se i controlli di cui alla lettera c non possono essere eseguiti all’atto dell’importazione.
Le merci possono essere importate unicamente se l’invio ha ottenuto il benestare dell’ufficio competente; le merci oggetto del controllo di cui al capoverso4 lettera c ottengono il benestare unicamente quando sono noti i risultati del controllo fitosanitario.
Nella misura in cui è competente per l’esecuzione della presente ordinanza, l’UFAG può stabilire facilitazioni:
24 per le merci importate nel quadro del traffico turistico e del traffico nella zona di confine;
per le merci provenienti da Paesi membri della Comunità europea; o
in casi particolari, per le merci importate nel quadro del traffico di merci che beneficiano di riduzioni del dazio o che sono esenti da dazio.25
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004
Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009
Nuovo testo giusta il n. 55 dell’all.4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004
Art. 6 Deroghe
L’ufficio competente può, sempreché la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi sia esclusa, autorizzare l’importazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi e di merci di cui all’articolo4 capoverso1, o di merci che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo5, qualora tali organismi o merci:
siano destinati alla ricerca, alla selezione, alla moltiplicazione o alla diagnosi;
siano oggetto, nella Comunità europea, di una deroga temporanea alle regole di importazione.26 2 Può vincolare la deroga a oneri e condizioni. In particolare può esigere la presentazione di un certificato fitosanitario e ordinare che la merce importata sia messa in quarantena.
Trattandosi dell’importazione di organismi geneticamente modificati destinati a essere utilizzati nell’ambiente, la deroga è accordata dall’autorità competente in virtù dell’ordinanza del 10 settembre 200827 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA), d’intesa con l’ufficio competente secondo il capoverso1.28
Art. 7 Importazione di organismi nocivi
L’importazione di organismi nocivi diversi da quelli di cui all’articolo4 lettera a, in qualsiasi forma e stadio, è soggetta ad autorizzazione. L’ufficio competente rilascia l’autorizzazione su domanda.
Nei casi in cui sono applicabili le disposizioni dell’OEDA29, l’ufficio competente conformemente al capoverso1, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), accorda l’autorizzazione di importazione anche per l’utilizzazione nell’ambiente, sempreché siano soddisfatte anche le esigenze dell’OEDA. In tal caso, la documentazione relativa alla domanda contiene anche i dati di cui agli articoli 28 e 29 dell’OEDA. 30
Trattandosi dell’importazione di organismi geneticamente modificati destinati a essere utilizzati nell’ambiente, la deroga è accordata dall’autorità competente in virtù dell’OEDA, d’intesa con l’ufficio competente di cui al capoverso1.31
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858).
Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all.5 all’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata
Art. 8 Certificato fitosanitario per l’importazione
Il certificato fitosanitario contiene le indicazioni menzionate nell’allegato6 ed è redatto in lingua tedesca, francese, italiana o inglese; per i certificati redatti in un’altra lingua l’ufficio competente può esigere una traduzione certificata conforme in una delle suddette lingue.
In caso di deroghe o se la merce deve soddisfare le esigenze fitosanitarie particolari di cui all’allegato4, parte A, sezione I, e parte B, l’ufficio competente può esigere che il certificato fitosanitario sia completato con una dichiarazione secondo cui la merce, il suo imballaggio nonché il suo luogo di origine e i dintorni di tale luogo sono liberi di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Le merci per le quali è richiesto un certificato fitosanitario e che sono state tassate conformemente alla legislazione doganale di un Paese terzo, suddivise in partite, depositate o fornite in nuovo imballaggio in detto Paese terzo, sono accompagnate, all’atto dell’importazione, da un certificato fitosanitario di riesportazione che soddisfa le esigenze di cui all’allegato 7 nonché da un certificato fitosanitario del Paese d’origine o da una copia certificata conforme.32
Art. 9 Notifica, luoghi e orari d’entrata
Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 della legge del 18 marzo 200533 sulle dogane notificano all’ufficio competente le merci di origine estera menzionate nell’allegato5, parte B, provenienti da Paesi non membri della Comunità europea, al più tardi un giorno feriale prima dell’importazione.34
Se la situazione fitosanitaria lo esige, l’UFAG può estendere l’obbligo di notifica alle merci menzionate nell’allegato5, parte A, provenienti da Paesi membri della Comunità europea, eccetto il legname, gli alberi e gli arbusti forestali.35
Se la situazione fitosanitaria lo esige, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può estendere l’obbligo di notifica al legname, agli alberi e agli arbusti forestali menzionati nell’allegato5, parte A, provenienti da Paesi membri della Comunità europea.36
L’UFAG pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio l’elenco degli uffici doganali adibiti al controllo fitosanitario e i relativi orari di apertura.37
Nuovo testo giusta il n. 55 dell’all.4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009
Introdotto dal n. I dell’O del6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2593).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009
L’ufficio competente può, su domanda, eseguire il controllo al domicilio del destinatario se quest’ultimo dispone di un’autorizzazione conformemente agli articoli 100–112 dell’ordinanza del 1° novembre 200638 sulle dogane.39
L’ufficio competente può, d’intesa con l’ufficio doganale, eseguire il controllo al luogo di destinazione dell’invio o in un altro luogo idoneo se l’esecuzione del controllo al confine pone difficoltà tecniche legate alla composizione dell’invio o alle proprietà particolari della merce.
Art. 10 Esecuzione del controllo
L’ufficio competente verifica se la merce importata:
40 la merce importata è accompagnata dal certificato fitosanitario o, per i Paesi membri della Comunità europea, dal passaporto delle piante di cui all’allegato 8 o se, in caso di materiali da imballaggio in legno non lavorato, detta merce è marchiata in conformità all’allegato 8a;
corrisponde alla dichiarazione doganale e al certificato fitosanitario o, per i Paesi membri della Comunità europea, al passaporto delle piante;
soddisfa le esigenze fitosanitarie di cui all’articolo5.41 2 Il controllo può essere esteso anche all’imballaggio e al mezzo di trasporto.42
L’ufficio competente esegue un controllo approfondito se sospetta che la merce sia contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso. Può prelevare campioni e analizzarli o farli analizzare.
Le operazioni di scarico e ricarico, di apertura e richiusura dei colli nonché gli altri maneggi necessari per il controllo incombono al vettore.
Se il controllo dura più di 24 ore, l’invio deve essere posto in quarantena, in un luogo adeguato, fino al momento in cui sia noto l’esito dell’esame. Le disposizioni dell’articolo 31 capoverso2 si applicano per analogia. Le spese per il trasporto e l’immagazzinamento sono a carico del vettore.
Art. 11 Disinfezione, scortecciamento
Le merci menzionate nell’allegato4, per le quali è prescritta una disinfezione, sono disinfettate unitamente al loro imballaggio.
Nuovo testo giusta il n. 55 dell’all.4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2005 (RU 2005 1443).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009
Gli importatori fanno disinfettare le merci, a loro spese e rischio, da un’azienda in grado di garantire una disinfezione a regola d’arte e una gestione irreprensibile. L’ufficio competente può stabilire esigenze in merito alla disinfezione.43
L’ufficio competente può durante taluni periodi dell’anno rinunciare alla disinfezione di singoli invii e vincolarne invece l’importazione a determinate condizioni se, in virtù della regione di provenienza della merce importata o della categoria di merci di cui fa parte, non vi è da temere l’introduzione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
L’UFAM può esigere la scortecciatura del legno, la distruzione della corteccia o altri provvedimenti, a spese dell’importatore, se vi è il rischio che organismi nocivi particolarmente pericolosi siano introdotti a seguito dell’importazione di legno con corteccia.
Art. 12 Rinvio, distruzione
L’invio è respinto se le condizioni di importazione non sono soddisfatte.
Se il certificato fitosanitario o il passaporto delle piante per i Paesi membri della Comunità europea manca, è riempito in modo incompleto nei punti essenziali, è manifestamente inesatto o è stato corretto, un certificato fitosanitario regolamentare o un passaporto delle piante regolamentare per i membri della Comunità europea può essere presentato al più tardi unitamente alla domanda di sdoganamento all’ufficio doganale, a condizione che non vi sia motivo per temere la diffusione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso. Se la merce è deperibile, l’ufficio competente può, su domanda dell’importatore, autorizzarne l’introduzione se un controllo fitosanitario approfondito permette di escludere qualsiasi diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.44
Le merci di cui è vietata l’importazione sono distrutte a spese dell’importatore, sotto il controllo dell’ufficio competente, se:
non sono state notificate conformemente all’articolo 9; o
non sono state oggetto di una dichiarazione doganale o tale dichiarazione contiene indicazioni false.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004
Sezione 2 Esportazione45
Art. 13 Certificati fitosanitari per l’esportazione
Laddove la circolazione transfrontaliera delle merci lo esige, l’ufficio competente esegue, su domanda, un controllo fitosanitario delle merci destinate all’esportazione e rilascia i corrispondenti certificati fitosanitari.
L’ufficio competente rilascia, su domanda, certificati di riesportazione per gli invii di merci che sono state importate con un certificato fitosanitario e immagazzinate, ripartite o nuovamente imballate in Svizzera.
L’ufficio competente rilascia il certificato fitosanitario o il certificato di riesportazione se la merce soddisfa le esigenze fitosanitarie del Paese di destinazione. Se la merce non è stata prodotta interamente dal richiedente, quest’ultimo fornisce i documenti necessari per stabilirne il luogo d’origine, segnatamente nel caso di merce importata.
Incombe all’esportatore verificare se i certificati rilasciati corrispondono alle esigenze del Paese di destinazione.
Art. 14 Controllo all’esportazione
All’esportazione, l’ufficio competente può verificare alla frontiera se le merci per le quali è stato rilasciato un certificato fitosanitario soddisfano le esigenze di cui all’articolo 13 o, in caso di materiali da imballaggio in legno non lavorato, se dette merci sono marchiate in conformità all’allegato 8a. Su domanda, l’esportatore segnala previamente all’ufficio federale competente l’ufficio doganale e la data scelti per l’esportazione.46
Se in occasione del controllo si constata che la merce non corrisponde più al certificato fitosanitario, quest’ultimo è confiscato.
Art. 14a47 Trattamento e marchiatura di materiali da imballaggio in legno non lavorato destinati all’esportazione
Laddove la circolazione transfrontaliera delle merci lo esige, i materiali da imballaggio in legno non lavorato devono essere trattati e marchiati in conformità all’allegato 8a.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2005 (RU 2005 1443).
Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2005 (RU 2005 1443).
Sezione 3 Transito48
Art. 15 Misure in caso di pericolo di diffusione49
Se vi è il rischio che organismi nocivi particolarmente pericolosi siano introdotti durante il transito di merci, l’ufficio competente può vincolare il transito a condizioni volte a escludere la diffusione di tali organismi.
Il transito è vietato se una diffusione non può essere esclusa.
Art. 15a50 Invii soggetti a controllo
Gli invii in transito sono controllati dal Servizio fitosanitario federale se:
giungono in Svizzera per via aerea da un Paese non membro della Comunità europea; e
il loro successivo trasporto fino al luogo di destinazione in un Paese membro della Comunità europea non avviene per via aerea.
Art. 15b51 Notifica degli invii soggetti a controllo
Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 della legge del 18 marzo 200552 sulle dogane notificano gli invii soggetti a controllo al Servizio fitosanitario federale.
Esse devono fornire al Servizio fitosanitario federale i manifesti di carico, le lettere di vettura aerea, i documenti di accompagnamento fitosanitari e altri documenti, in formato cartaceo o elettronico.
Capitolo 3 Messa in commercio
Art. 16 Divieto della messa in commercio
È vietato mettere in commercio e spostare:
gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2;
le merci contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi
Introdotta dal n. I dell’O del6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2593).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009
Introdotto dal n. I dell’O del6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2593).
Art. 17 Condizioni per la messa in commercio
Le merci menzionate nell’allegato5, parte A, sezione 1, possono essere messe in commercio o spostate se:
sono accompagnate da un passaporto delle piante conformemente all’allegato 8;
soddisfano le esigenze di cui all’allegato4, parte A; e
non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi 2 Le merci menzionate negli allegati5, parte A, sezione II, possono essere messe in commercio in una zona protetta se:
sono accompagnate da un passaporto delle piante recante l’indicazione «ZP» conformemente all’allegato 8;
soddisfano le esigenze di cui all’allegato4, parti A e B; e
non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati1, parti A e B, e 2, parti A e B.
L’ufficio competente può accordare a un’azienda situata al di fuori della zona protetta il diritto di mettere in commercio nella zona protetta le merci da essa prodotte, se l’azienda si trova in una zona di sicurezza che soddisfa le condizioni di cui all’allegato4, parte B. L’ufficio competente determina le zone di sicurezza d’intesa con il servizio cantonale competente.
Art. 18 Deroghe
L’ufficio competente può autorizzare a scopo scientifico e diagnostico la messa in commercio e lo spostamento di organismi nocivi particolarmente pericolosi, delle merci di cui all’articolo 16 e delle merci che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 17, se è esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Non è chiesto un passaporto delle piante:
per lo spostamento di merci che costituiscono masserizie di trasloco o oggetti ereditati;
per lo spostamento di merci all’interno di un’azienda, segnatamente dal luogo di produzione al luogo di imballaggio o al luogo di lavorazione, sempreché non siano introdotte in una zona protetta;
per la messa in commercio di merci da parte delle aziende di cui all’articolo 23 capoverso4 lettera a.
Trattandosi della messa in commercio di organismi geneticamente modificati destinati a essere utilizzati nell’ambiente, la deroga è accordata dall’autorità competente in virtù dell’OEDA53 sull’emissione deliberata nell’ambiente, d’intesa con l’ufficio competente di cui al capoverso1.54
Art. 19 Misure in caso di mancato rispetto delle condizioni per la messa in commercio
Se le condizioni per la messa in commercio di una merce non sono soddisfatte, l’ufficio competente ordina, a carico della persona che mette in commercio tale merce, le misure seguenti:
sequestro della merce;
trattamento adeguato della merce;
trasferimento della merce sotto controllo ufficiale in una regione dove la presenza della stessa non comporta il rischio di una diffusione ulteriore di un organismo nocivo particolarmente pericoloso;
trasferimento della merce sotto controllo ufficiale in luoghi di trasformazione industriale; o
distruzione della merce sotto controllo ufficiale.
Art. 20 Passaporto delle piante per le merci prodotte in Svizzera
Un passaporto delle piante è rilasciato se l’ufficio competente constata che:
le parcelle di produzione sono state previamente annunciate in quanto tali da un’azienda omologata;
55 le colture e le merci che ne sono ricavate non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell’allegato1, parte A;
56 le colture e le merci che ne sono ricavate non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell’allegato2, parte A;
le merci o le condizioni in cui sono prodotte soddisfanno le esigenze di cui all’allegato4, parte A, sezione II.
Se la merce è destinata a essere messa in commercio in una zona protetta, il controllo di cui al capoverso1 verte inoltre:
sugli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell’allegato1, parte B;
sulle esigenze di cui all’allegato4, parte B; e
per le corrispondenti merci, sugli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell’allegato2, parte B.
Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all.5 all’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004
L’ufficio competente può:
sottoporre ai controlli di cui ai capoversi1 e 2 i vegetali ospiti di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi situati in prossimità delle colture;
prescrivere controlli speciali per le merci menzionate all’articolo 17 capoverso2 per assicurare che sia esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
L’ufficio competente può stabilire disposizioni tecniche relative ai controlli di cui ai capoversi 1–3.
Art. 21 Passaporto delle piante per le merci importate da Paesi non membri della Comunità europea57
Un passaporto delle piante è rilasciato per le merci importate da Paesi non membri della Comunità europea se in occasione del controllo di cui all’articolo 10 è constatato che le condizioni di importazione sono soddisfatte.58
Se la merce importata è destinata a essere messa in circolazione in una zona protetta, il passaporto delle piante speciale per le zone protette è rilasciato unicamente se sono soddisfatte le esigenze di cui all’articolo 17 capoverso2.
Art. 22 Rilascio di un passaporto sostitutivo
Se un invio di merci è diviso in più lotti, se invii diversi o merci provenienti da invii diversi sono riuniti o se lo status fitosanitario di una merce deve essere modificato, il passaporto delle piante è sostituito con uno o più passaporti sostitutivi recanti l’indicazione «RP» conformemente all’allegato 8.
Il passaporto sostitutivo è rilasciato unicamente se è garantita l’identità della merce e se non vi è rischio di contaminazione con gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati1 e 2.
Capitolo 4 Omologazione e obblighi delle aziende
Sezione 1 Omologazione per produzione, importazione e messa in commercio59
Art. 23 Omologazione
Le aziende che producono o mettono in commercio le merci menzionate nell’allegato5, parte A, o che importano le merci menzionate nell’allegato5, parte B, sono tenute all’omologazione.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004
Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mar.2005 (RU 2005 1443).
Un’azienda è omologata se è in grado di garantire che soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 24 e che le sue merci soddisfano le condizioni di cui all’articolo 17. L’omologazione si riferisce a tutte le merci di cui al capoverso1. L’ufficio competente attribuisce all’azienda un numero di omologazione.
Inoltrando la domanda di omologazione, il richiedente annuncia tutte le merci di cui al capoverso1.
Sono esenti dall’obbligo di omologazione:
le aziende la cui produzione è interamente destinata alla vendita, sul mercato locale, a consumatori finali che non sono attivi professionalmente nella produzione di vegetali;
i produttori che producono merci per il fabbisogno proprio e le utilizzano nella loro azienda.
L’ufficio competente può ordinare l’obbligo di omologazione per un’azienda di cui al capoverso4 se vi è da temere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Art. 24 Obblighi
Le aziende:
annunciano senza indugio al servizio cantonale competente e all’ufficio competente che svolge i controlli, la presenza, nell’azienda o nei suoi immediati dintorni, degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati1 e 2;
tengono un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite e delle rivendite delle merci che necessitano di un passaporto delle piante conformemente agli articoli 17 e 20–22, conservano durante almeno tre anni i passaporti delle piante ottenuti e li consegnano, su domanda, all’ufficio competente unitamente alle informazioni registrate;
annunciano all’ufficio competente l’importazione delle merci menzionate nell’allegato5, parte B;
applicano le istruzioni emanate dall’ufficio competente in virtù dell’articolo 19 e le misure di lotta di cui all’articolo29;
annunciano ogni modifica delle informazioni comunicate all’atto dell’omologazione, in particolare segnalano le merci nuove che intendono importare, produrre o mettere in commercio.
2I dipartimenti competenti emanano le prescrizioni di esecuzione concernenti l’obbligo di tenere il registro di cui al capoverso1 lettera b.
Sezione 2:60 Omologazione per il trattamento e la marchiatura di materiali da imballaggio in legno non lavorato
Art. 24a Omologazione
Le aziende possono trattare e marchiare in conformità all’allegato 8a i materiali da imballaggio in legno non lavorato se sono state omologate.
Le aziende sono omologate se soddisfano le condizioni necessarie per il trattamento dei materiali da imballaggio in legno non lavorato secondo le esigenze di cui all’allegato 8a.
L’ufficio competente assegna alle aziende un numero di omologazione.
Art. 24b Obblighi
Le aziende:
eseguono un trattamento delle merci acquistate per la produzione di materiali da imballaggio in legno non lavorato secondo le esigenze di cui all’allegato 8a o acquistano le merci summenzionate da un’azienda omologata conformemente all’articolo 24a;
tengono un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite o delle rivendite dei materiali da imballaggio in legno non lavorato menzionati nell’allegato 8a e conservano per almeno due anni i relativi bollettini di consegna e le relative fatture;
mettono a disposizione per i controlli dell’ufficio competente la documentazione tecnica sugli impianti per il trattamento secondo l’allegato 8a;
notificano all’ufficio competente ogni modifica delle informazioni comunicate al momento dell’omologazione;
designano una persona responsabile del rispetto delle esigenze di cui all’alle-
Sezione 3 Revoca e oneri61
Art. 25 …62
L’ufficio competente revoca l’omologazione o vincola il suo mantenimento a oneri se:
l’azienda non soddisfa più i suoi obblighi; o
le condizioni per il rilascio di un passaporto delle piante non sono più soddisfatte.
Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mar.2005 (RU 2005 1443).
Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mar.2005 (RU 2005 1443).
Capitolo 5 Misure di prevenzione e misure di lotta
Sezione 1 Organismi nocivi particolarmente pericolosi
Art. 26 Divieti
Sono vietate la detenzione, la riproduzione e la diffusione degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati1, parte A, e 2, parte A, in qualsiasi forma e stadio.
Nelle zone protette sono vietate la detenzione, la riproduzione e la diffusione degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati1, parte B, e 2, parte B, in qualsiasi forma e stadio.
Sono vietate la detenzione, la riproduzione e la diffusione di vegetali o di parti di vegetali contaminate dagli organismi di cui al capoverso1. Nelle zone protette questa disposizione si applica per analogia ai vegetali contaminati dagli organismi di cui al capoverso2.
Il dipartimento competente può vietare la coltivazione e la messa in circolazione di vegetali o di parti di vegetali particolarmente sensibili a organismi nocivi particolarmente pericolosi o che manifestamente favoriscono la loro diffusione.
L’ufficio competente può autorizzare eccezioni a scopo scientifico e diagnostico.
Art. 27 Obbligo di adottare misure e di notificare63
Chiunque produce, importa, mette in commercio o coltiva merci suscettibili di essere contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati1 e 2 adotta tutte le misure necessarie per evitare una tale contaminazione; sorveglia la presenza di tali organismi sulle merci o nelle colture e nei loro dintorni e notifica senza indugio al servizio cantonale competente la loro presenza o il sospetto della loro presenza.
In una zona contaminata l’ufficio competente può abrogare l’obbligo di dichiarare la presenza di un organismo determinato nelle colture.
L’obbligo di adottare le misure necessarie e di notificare al servizio cantonale, di cui al capoverso1, si applica anche alle specie di piante infestanti particolarmente pericolose di cui all’allegato 10.64
Art. 28 Sorveglianza del territorio
1I servizi cantonali sono incaricati di sorvegliare la situazione fitosanitaria del territorio; mediante controllo regolare dei vegetali ospiti constatano la presenza e la diffusione degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati1 e 2. A tale scopo seguono le istruzioni dell’ufficio competente, cui comunicano le loro osservazioni.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2531).
Introdotto dal n. I dell’O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2531).
Il capoverso1 si applica per analogia alla sorveglianza delle specie di piante infestanti di cui all’allegato 10.65
L’ufficio competente può organizzare, d’intesa con i Cantoni, campagne di sorveglianza volte a chiarire la situazione fitosanitaria relativa a determinati organismi nocivi o piante infestanti particolarmente pericolosi o che possono essere particolarmente pericolosi.66
Art. 29 Misure di lotta
Se la presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati1, parte A, e 2, parte A, è constatata all’interno del Paese, incluse le parcelle di produzione delle merci che necessitano di un passaporto delle piante, il servizio cantonale competente adotta, conformemente alle istruzioni dell’ufficio competente, le misure adeguate per distruggere i focolai d’infezione. Se la loro distruzione non è possibile, sono adottate tutte le misure necessarie per impedirne la diffusione. Sono salve le disposizioni dell’articolo 19.
Se in una zona protetta è constatata la presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati1, parte B, e 2, parte B, sono adottate le misure di cui al capoverso1.
I Cantoni possono segnatamente:
mettere in quarantena le colture o le merci contaminate o presunte tali fino alla constatazione definitiva del loro status fitosanitario;
ordinare un’utilizzazione appropriata delle merci contaminate o presunte tali, sempreché sia esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
vietare la coltivazione o la piantagione di vegetali ospiti in una parcella contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso o da un suo vettore, fino a che sia terminato il rischio di contaminazione;
vietare la coltivazione o la piantagione di vegetali particolarmente sensibili a organismi nocivi particolarmente pericolosi;
ordinare l’eliminazione di tali vegetali nei dintorni delle colture sensibili;
ordinare misure contro i vettori degli organismi nocivi particolarmente pericolosi onde impedirne la diffusione;
ordinare la distruzione delle merci contaminate o presunte tali.
I gestori di parcelle o di vegetali contaminati da un organismo nocivo particolarmente pericoloso o, in assenza di un gestore, i proprietari di tali parcelle o vegetali, prendono le misure adeguate per distruggere i focolai d’infezione. Possono essere obbligati ad adottare le misure di cui al capoverso3 conformemente alle indicazioni del servizio cantonale.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2531).
Introdotto dal n. I dell’O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2531).
Per assicurare l’applicazione uniforme e adeguata delle misure di lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, l’ufficio competente emana direttive d’intesa con i servizi cantonali coinvolti.
I capoversi da1 a5 si applicano per analogia alla lotta contro le specie di piante infestanti particolarmente pericolose di cui all’allegato 10.67
Art. 30 Delimitazione delle zone contaminate
D’intesa con il servizio cantonale competente, l’ufficio competente può delimitare le zone contaminate da un organismo nocivo particolarmente pericoloso menzionato negli allegati1 o 2.
Le zone contaminate sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in altro modo adeguato.
Art. 30a68 Delimitazione degli oggetti protetti
Nelle zone contaminate i Cantoni possono delimitare gli oggetti protetti e stabilire una procedura di delimitazione.
Per quanto riguarda gli oggetti protetti occorre assicurare la sorveglianza del territorio e adottare misure di lotta idonee.
Art. 31 Sequestro
Gli organi della Confederazione e dei Cantoni incaricati dell’applicazione delle misure fitosanitarie possono sequestrare le merci contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi o presunte tali nonché il materiale con cui sono state in contatto.
Gli oggetti sequestrati sono contrassegnati. Ne è fatto l’inventario completo, di cui una copia è consegnata al proprietario.
Art. 32 Utilizzazione o distruzione sotto sorveglianza ufficiale
Le merci contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi o presunte tali sono utilizzate, sotto sorveglianza ufficiale, in maniera da impedire qualsiasi introduzione o diffusione. Sono distrutte se non ne è possibile l’utilizzazione adeguata.
Introdotto dal n. I dell’O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2531).
Introdotto dal n. I dell’O del6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2593).
Sezione 2 Altri organismi nocivi
Art. 33 Prevenzione
I servizi fitosanitari cantonali organizzano:
un servizio di osservazione che permette di constatare l’apparizione e la diffusione di organismi nocivi nelle colture agricole e dell’orticoltura produttrice;
un servizio di informazione incaricato di informare in merito all’evoluzione e all’importanza di tali organismi nonché in merito alle possibili misure di lotta conformi ai principi di una produzione rispettosa dell’ambiente.
Art. 34 Misure di lotta
Se organismi nocivi, diversi da quelli menzionati negli allegati1 e 2 e nell’articolo 41 capoverso6, costituiscono un pericolo per le colture agricole e orticole all’interno di un Cantone, il servizio cantonale competente adotta le misure di lotta adeguate; segnatamente può:
ordinare la notifica obbligatoria dell’organismo nocivo;
rendere obbligatoria la lotta contro tale organismo;
ordinare la distruzione dei focolai d’infezione;
vietare la coltivazione dei vegetali ospite;
ordinare l’estirpazione dei vegetali ospite.
Capitolo 6 Aiuti finanziari
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 35
Non sono accordati contributi finanziari per misure di lotta all’interno del Paese contro organismi nocivi particolarmente pericolosi se tali misure sono volte esclusivamente alla protezione di piante selvatiche minacciate o di piante ornamentali che non rientrano nell’orticoltura produttrice.
Sezione 2 Disposizioni particolari applicabili all’agricoltura e all’orticoltura
produttrice
Art. 36 Indennità per danni causati da misure della Confederazione69
Per i danni causati da misure adottate dall’UFAG in virtù della presente ordinanza sono versate indennità unicamente nei casi particolarmente gravi. Non sono versate indennità se il richiedente non si è attenuto alle disposizioni della presente ordinanza. Sono salve le prescrizioni della legge federale del 14 marzo 195870 sulla responsabilità.71
Le domande di indennizzo, debitamente motivate, sono indirizzate all’UFAG immediatamente dopo l’accertamento del danno, ma al più tardi un anno dopo l’esecuzione della misura che lo ha causato.
Art. 37 Contributi ai Cantoni
La Confederazione rimborsa ai Cantoni il 50 per cento delle spese riconosciute sostenute da questi ultimi o dai loro comuni per la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, incluse le misure preventive. La Confederazione non versa contributi diretti ai comuni per le spese da loro sostenute.
Sono considerate spese riconosciute le spese, elencate di seguito, per le misure adottate in virtù degli articoli 28 e 29, incluse le misure contro gli organismi di cui all’articolo 41 capoverso6:
stipendi, diarie, onorari e spese di viaggio del personale ausiliario assunto dai Cantoni per le misure di lotta;
altre spese causate dalle misure di prevenzione e di lotta;
72 indennità versate ai proprietari di oggetti il cui valore è ridotto o annullato a seguito di misure di lotta ordinate conformemente all’articolo29 capoversi 3 e 6.
Le indennità del personale ausiliario sono stabilite nell’ordinanza del 6 dicembre 199473 sulle indennità nell’agricoltura.
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) può stabilire le aliquote dell’indennità per le colture o i vegetali interessati dalle misure di lotta. Può limitare il versamento di indennità alle perdite causate dalla distruzione di vegetali contaminati, segnatamente se sono possibili misure diverse dalla distruzione.
La Confederazione non versa nessun’indennità ai Cantoni:
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4925).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2531).
se le spese annuali riconosciute di un Cantone sono inferiori a 2000 franchi;
per le perdite causate dalla distruzione di vegetali situati nelle aree verdi pubbliche o in proprietà private e che non sono utilizzati a titolo professionale;
per le misure di lotta che vanno oltre quelle previste nelle direttive dell’ufficio competente di cui all’articolo29;
74 per le spese causate da misure di lotta adottate dai Cantoni nelle zone contaminate, come la distruzione e l’eliminazione dei vegetali e delle parti di vegetali contaminate; sono salve le misure di lotta ordinate dall’UFAG per far fronte a un pericolo di diffusione particolarmente elevato nonché le misure di lotta relative alle zone di sicurezza secondo l’articolo 17 capoverso3 e agli oggetti protetti;
per le spese causate dalle attività di cui agli articoli33 e 34;
se vegetali o altri oggetti hanno dovuto essere distrutti poiché la persona lesa o l’autore non si sono conformati alle prescrizioni della presente ordinanza o alle istruzioni dell’autorità competente, emanate in base alla presente ordinanza;
se la domanda di indennizzo è depositata oltre un anno dopo l’esecuzione della misura che ha causato il danno.
La Confederazione rimborsa il75 per cento delle spese riconosciute se, alla prima apparizione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, il pericolo di diffusione di questo organismo è particolarmente elevato e la probabilità di eliminarlo è nel caso in questione ancora elevata.
Art. 3875
Sezione 3 Disposizioni particolari applicabili alle foreste
Art. 3976
Gli aiuti finanziari per le misure di protezione delle essenze forestali sono disciplinati dall’articolo 40 dell’ordinanza del 30 novembre 199277 sulle foreste.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009
Nuovo testo giusta il n. I 20 dell’O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
Capitolo 7 Organizzazione ed esecuzione
Art. 40 Competenza dei Dipartimenti federali
Il DFE è competente per gli ambiti delle piante agricole coltivate e dell’orticoltura produttrice.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) è competente per gli ambiti degli alberi e degli arbusti forestali all’interno e all’esterno delle foreste e delle piante selvatiche minacciate.
Il DFE o il DATEC, a seconda delle competenze stabilite ai capoversi1 e 2, adegua gli allegati 1–8a al fine di:78
impedire l’introduzione o la diffusione in Svizzera di un nuovo organismo nocivo suscettibile di costituire un pericolo particolare per i vegetali;
tenere conto delle modifiche delle norme fitosanitarie internazionali;
tenere conto dello sviluppo tecnico dei metodi di quarantena;
tenere conto dell’evoluzione della situazione fitosanitaria in Svizzera.
Nei casi in cui il DFE e il DATEC siano egualmente competenti per gli adeguamenti di cui al capoverso3, il DFE modifica gli allegati 1–8a d’intesa con il DATEC.79
Il DFE e il DATEC coordinano le loro attività nell’applicazione della presente
Art. 41 Competenze degli uffici federali
L’UFAG è competente per l’applicazione della presente ordinanza e delle disposizioni che ne derivano negli ambiti delle piante agricole coltivate e dell’orticoltura produttrice.
L’UFAM è competente per l’applicazione della presente ordinanza e delle disposizioni che ne derivano negli ambiti degli alberi e degli arbusti forestali all’interno e all’esterno delle foreste nonché delle piante selvatiche minacciate.
Nei casi in cui le decisioni di applicazione concernono ambedue gli ambiti di competenza menzionati ai capoversi1 e 2, l’UFAG decide d’intesa con l’UFAM.
L’UFAG assicura la coordinazione e i contatti nelle questioni d’ordine fitosanitario a livello internazionale.
L’UFAG e l’UFAM collaborano per assicurare un’applicazione uniforme e coerente della presente ordinanza.
Se nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi non menzionati negli allegati1 o 2 appaiono per la prima volta o se, in seguito a un inasprimento della situazione fitosanitaria in un Paese dovuto alla presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, l’importazione di determinate merci originarie di tale Paese
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2005 (RU 2005 1443).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2005 (RU 2005 1443).
comporta un pericolo fitosanitario per tutta la Svizzera o parte di essa, l’ufficio competente può ordinare per analogia le misure previste negli articoli4, 5, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 31 e 32, fino alla definitiva valutazione dei danni potenzialmente causati da detti organismi.80
Art. 42 Compiti degli uffici federali
Gli uffici competenti svolgono i compiti seguenti:
determinano le misure di protezione da adottare contro l’apparizione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi all’interno del Paese e sorvegliano l’esecuzione di tali misure;
rilasciano i certificati fitosanitari richiesti per il traffico delle merci all’estero;
registrano le aziende tenute all’omologazione e rilasciano i passaporti delle piante richiesti per la messa in commercio delle merci all’interno del Paese;
eseguono le misure fitosanitarie necessarie durante la produzione di sementi e di tuberi-seme, d’intesa con i servizi incaricati dell’esecuzione delle disposizioni concernenti la messa in commercio di sementi e di tuberi-seme e delle organizzazioni professionali interessate;
trasmettono ai Cantoni e alle organizzazioni professionali informazioni concernenti l’apparizione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, mettono a disposizione il relativo materiale di informazione e formano i responsabili;
esercitano l’alta vigilanza sulle attività dei servizi cantonali e dei servizi incaricati nell’ambito della presente ordinanza.
Se un’azienda produce sia piante agricole o ornamentali che piante forestali, gli uffici evitano la duplicazione dei controlli.
Art. 43 Servizio fitosanitario federale
L’UFAG e l’UFAM designano in comune il Servizio fitosanitario federale. Stabiliscono:
il suo regolamento interno;
le attività che gli sono delegate.
Il Servizio fitosanitario federale si compone di collaboratori dell’UFAG e dell’UFAM.
Art. 44 Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio
L’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio è competente per gli aspetti scientifici e tecnici della protezione delle essenze forestali.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009
Art. 45 Servizi cantonali
I servizi cantonali sono competenti per l’esecuzione delle misure di lotta definite nella presente ordinanza contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi all’interno del Paese, nella misura in cui tali misure non rientrano nella competenza diretta degli uffici competenti. Coordinano le loro attività con gli altri Cantoni e con gli uffici competenti.
I servizi cantonali:
informano gli uffici competenti delle notifiche ricevute in virtù dell’articolo27 e dei risultati della sorveglianza del territorio di cui all’articolo 28;
collaborano all’esecuzione delle misure volte a stabilire la situazione fitosanitaria di un organismo determinato;
collaborano all’esecuzione delle misure preventive di cui all’articolo 41 capoverso6;
provvedono affinché siano rese note le caratteristiche degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è obbligatoria la notifica.
I servizi cantonali informano regolarmente i produttori e gli altri ambienti interessati in merito all’apparizione e agli effetti concreti degli organismi nocivi particolarmente pericolosi. Danno informazioni, svolgono dimostrazioni e organizzano corsi affinché le misure di lotta in questione siano eseguite per tempo e correttamente. A tale scopo seguono le istruzioni dell’ufficio competente.
Art. 46 Rilevamenti e controlli
Gli organi incaricati dell’esecuzione delle misure fitosanitarie possono prescrivere i rilevamenti e i controlli richiesti per l’esecuzione della presente ordinanza, sempreché quest’ultima non disponga altrimenti.
A tale scopo tali organi e i loro incaricati possono chiedere le informazioni necessarie. Hanno accesso alle colture, alle aziende, ai fondi, ai locali amministrativi e ai depositi e possono, se necessario, consultare i libri contabili e la corrispondenza.
Tali organi e i loro incaricati possono inoltre verificare se le misure e le istruzioni concernenti la protezione dei vegetali sono osservate dalle aziende e dalle persone che:
in qualsiasi modo sono in contatto con gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati1 e 2 o con organismi contro cui sono state ordinate le misure preventive di cui all’articolo 41 capoverso6;
utilizzano a titolo professionale merci suscettibili di contenere tali organismi.
Art. 47 Altri organi
Gli uffici competenti possono delegare determinati compiti che incombono loro ai servizi o alle organizzazioni indipendenti seguenti:
Amministrazione federale delle dogane: controlli all’importazione di cui all’articolo 10 capoverso1;
81 organizzazioni di controllo indipendenti di cui all’articolo 180 della legge sull’agricoltura o all’articolo 32 della legge sulle foreste: controlli delle parcelle di produzione e rilascio dei passaporti delle piante di cui all’articolo 20 e controlli delle aziende di cui all’articolo 24a;
servizi cantonali competenti: controlli all’esportazione e rilascio dei passaporti delle piante di cui all’articolo 13.
Le organizzazioni di controllo possono riscuotere tasse per coprire le loro spese.
Gli organi di polizia competenti in virtù del diritto cantonale, nonché gli agenti doganali, della posta, delle ferrovie, delle compagnie di navigazione e degli aeroporti assistono gli organi incaricati dell’esecuzione delle misure fitosanitarie, nello svolgimento dei loro compiti.
Art. 48 Tasse
L’ufficio competente riscuote una tassa compresa fra i 90 e i 150 franchi per ora di lavoro:82
se il controllo di cui all’articolo 10 è eseguito eccezionalmente al di fuori degli orari di apertura previsti per il controllo fitosanitario;
se la merce è oggetto del controllo approfondito di cui all’articolo 10 capoverso3;
se l’ufficio competente ordina misure particolari come le misure di quarantena di cui agli articoli5 capoverso4 e 10 capoverso5;
per i controlli approfonditi di cui all’articolo 12 capoverso2;
per il rilascio del passaporto sostitutivo di cui all’articolo 22;
per i controlli approfonditi di cui all’articolo 20 capoversi2 e 3, se vi è il sospetto che la merce sia contaminata;
83 se vengono controllate le esigenze per l’omologazione delle aziende di cui all’articolo 24a.
Se deve essere svolta un’analisi conformemente all’articolo 10 capoverso3, le spese complessive sono a carico dell’importatore.
Per il rilascio di certificati fitosanitari per l’esportazione è riscossa una tassa di
franchi e una tassa di 50 centesimi per chilometro per le spese di trasporto. Se la durata del lavoro supera un ora, è fatturato conformemente al capoverso1.
Per le attività svolte nell’ambito dell’importazione, l’ufficio doganale può riscuotere le tasse di cui al capoverso1.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2005 (RU 2005 1443).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2005 (RU 2005 1443).
Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mar. 2005 (RU 2005 1443).
Una tassa di 20 franchi è riscossa, con riserva di disposizioni che prescrivono controlli supplementari, per la concessione dell’autorizzazione di importazione di cui all’articolo5.
Per il resto si applicano:
l’ordinanza del 18 ottobre 200084 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura, negli ambiti di esecuzione di detto Ufficio (art. 41 cpv. 1);
l’ordinanza del 3 giugno 200585 sugli emolumenti dell’UFAM, negli ambiti di esecuzione di detto Ufficio (art. 41 cpv. 2).86
Capitolo 8 Procedura di opposizione
Art. 49
Contro le decisioni prese in base all’articolo 41 capoversi1 e 3 può essere mossa opposizione presso l’UFAG entro il termine di dieci giorni.
Capitolo 9 Disposizioni finali
Art. 50 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogati i seguenti atti normativi: 1. l’ordinanza del 5 marzo 196287 sulla protezione dei vegetali; 2. l’ordinanza del DFE del 25 gennaio 198288 concernente l’obbligo di segnalare i fitofagi e le malattie di pericolo generale; 3. il decreto del Consiglio federale del 5 marzo 196289 concernente la lotta contro la rogna nera e il nematode delle patate; 4. l’ordinanza del 28 aprile 198290 sulla lotta contro la cocciniglia di San José, la necrosi batterica e le virosi degli alberi da frutta, di generale pericolo;
[RU 2000 2698, 2001 1191 art. 51 n. 5, 2003 152 II 5319, 2005 3035 art. 69 n. 1. RU 2006 2689 art. 6]. Vedi ora l’O del 16 giu. 2006 sulle tasse UFAG (RS 910.11).
Nuovo testo giusta l’art. 8 n. 2 dell’O del3 giu. 2005 sugli emolumenti dell’UFAFP, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2603).
[RU 1962 202 801, 1968 1453 n. II cpv.2 n. 9, 1972 2700, 1974 1227, 1977 931, 1979 750, 1982 1508, 1984 298, 1985 670 n. I 9, 1986 1420, 1989 86 300, 1990 770, 1993 104 art. 43 n. 1, 1995 2006 4932 art. 3 n. 16 5627, 1997 1219, 1999 303 n. I 15, 2000 312 n. I art. 24]
[RU 1982 151, 1983 1333, 1989 346, 1996 101, 1999 407 n. I 3]
[RU 1962 242, 1968 1453 n. II cpv.2 n. 11, 1972 2700 n. II, 1999 303 n. I 16]
[RU 1982 707, 1991 1066, 1995 5630, 1996 1036, 1997 1223, 1999 303 n. I 17] 5. l’ordinanza del DFE del 17 giugno 198791 che stabilisce la tolleranza e la campionatura applicabili al momento del controllo fitosanitario di lotti di frutta importata dall’Italia, ai fini di scoprire l’eventuale contaminazione da cocciniglia di San José; 6. l’ordinanza del 30 novembre 199292 sulla protezione delle essenze forestali.
Art. 51 Diritto vigente: modifiche
Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:
...93
Art. 5294
Art. 53 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2001.
Disposizione finale della modifica del 20 aprile 200495 Disposizione transitoria della modifica del 12 novembre 200896
[RU 1987 918, 1996 102]
[RU 1993 104 706, 1995 4932 art. 3 n. 19, 2000 703 n. II 18]
Le modifiche possono essere consultate alla RU 2001 1191.
Allegato 197 (art.1, 3–5, 16, 17, 20, 22, 24, 26–30, 34, 40, 41 e 46) vietata l’introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera 1. Acleris spp. (specie non europee) 2. Amauromyza maculosa (Malloch) 3. Anomala orientalis Waterhouse
Anoplophora chinnensis (Thompson) 4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 6. Arrhenodes minutus Drury 7. Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali: (a) Bean golden mosaic virus (b) Cowpea mild mottle virus (c) Lettuce infectious yellows virus (d) Pepper mild tigré virus (e) Squash leaf curl virus (f) Euphorbia mosaic virus (g) Florida tomato virus 8. Cicadellidae (specie non europee) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da Xylella fastidiosa [Well & Raju]), quali: (a) Carneocephala fulgida Nottingham (b) Draeculacephala minerva Ball (c) Graphocephala atropunctata (Signoret) 9. Choristoneura spp. (specie non europee) 10. Conotrachelus nenuphar (Herbst) 10.0 Dendrolimus sibiricus Tschetverikov 10.1 Diabrotica barberi Smith & Lawrence 10.2 Diabrotica undecimpunctata howardi Barber 10.3 Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
Aggiornato dal n. II dell’O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858), dai n. I delle O del DFE del 16 mag. 2007 (RU 2007 2369) e del 16 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 1057).
10.4 Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith 11. Heliothis zea (Boddie) 11.1 Hirschmanniella spp., ad eccezione di Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey 12. Liriomyza sativae Blanchard 13. Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen 13.1 … 13.2 … 14. Monochamus spp. (specie non europee) 15. Myndus crudus Van Duzee 16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen 16.1 Naupactus leucoloma Boheman 16.2 Popillia japonica Newman 17. Premnotrypes spp. (specie non europee) 18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) 19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) 19.1 Rhynchophorus palmarum (L.) 20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee) 21. Spodoptera eridania (Cramer) 22. Spodoptera frugiperda (Smith) 23. Spodoptera litura (Fabricius) 24. Thrips palmi Karny 25. Tephritidae (specie non europee) quali: (a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) (b) Anastrepha ludens (Loew) (c) Anastrepha obliqua Macquart (d) Anastrepha suspensa (Loew) (e) Dacus ciliatus Loew (f) Dacus cucurbitae Coquillet (g) Dacus dorsalis Hendel (h) Dacus tryoni (Froggatt) (i) Dacus tsuneonis Miyake (j) Dacus zonatus Saund (k) Epochra canadensis (Loew) (l) Pardalaspis cyanescens Bezzi (m) Pardalaspis quinaria Bezzi (n) Pterandrus rosa (Karsch) (o) Rhacochlaena japonica Ito (p) Rhagoletis cingulata (Loew) (r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) (t) Rhagoletis mendax Curran (u) Rhagoletis pomonella (Walsh) (v) Rhagoletis ribicola Doane (w) Rhagoletis suavis (Loew) 26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee) 27. Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo 1. Xylella fastidiosa (Well & Raju) 1.1 Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. 1.2 Pseudomonas solancearum (Smith) Smith 1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 3. Cronartium spp. (specie non europee) 4. Endocronartium spp. (specie non europee) 5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto & Ito 6. Gymnosporangium spp. (specie non europee) 7.
Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba & Pouzar 7.1 Leptographium wagneri 8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis 8.1 Melampsora medusae Thümen 9. Monilinia fructicola (Winter) Honey 10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al. 11. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson 12. Phoma andina Turkensteen 13. Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. 14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone & Boerema 15. Thecaphora solani Barrus 15.1 Tilletia indica Mitra 16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers 1. Elm phloëm necrosis mycoplasm 2. Virus, ed organismi patogeni virus-simili, della patata, quali:
(a) Andean potato latent virus (b) Andean potato mottle virus (c) Arracacha virus B, oca strain (d) Potato black ringspot virus (e) Potato spindle tuber viroid (f) Potato virus T (g) Isolati noneuropei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Yo , Yn et Yc) e Potato leafroll virus Tobacco ringspot virus Tomato ringspot virus Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L.,Vitis L., quali: (a) Blueberry leaf mottle virus (b) Cherry rasp leaf virus (americano) (c) Peach mosaic virus (americano) (d) Peach phony rickettsia (e) Peach rosette mosaic virus (f) Peach rosette mycoplasm (g) Peach X-disease mycoplasm (h) Peach yellows mycoplasm (i) Plum line pattern virus (americano) (j) Raspberry leaf curl virus (americano) (k) Strawberry latent «C» virus (l) Strawberry vein banding virus (m) Strawberry witches’ broom mycoplasm (micoplasma delle scope delle streghe della fragola) (n) Virus, ed organismi virus-simili, noneuropei di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Vitis L. Virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn., quali: (a) Bean golden mosaic virus (b) Cowpea mild mottle virus (c) Lettuce infectious yellows virus (d) Pepper mild tigré virus (e) Squash leaf curl virus (f) Euphorbia mosaic virus (g) Florida tomato virus parassitarie Arceuthobium spp. (specie non europee) Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera 0.1 Diabrotica virgifera virgifera Le Conte 1. Globodera pallida (Stone) Behrens 2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 3. a5. ... 6.1 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) 6.2 Meloidogyne fallax Karssen 7. Opogona sacchari (Bojer) 8.a Rhagoletis completa Cresson 8.b Rhagoletis indifferens Curran 8.1 Rhizoecus hibisci Kawai & Tagaki 9. Spodoptera littoralis (Boisduval) … 2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 1. Apple proliferation mycoplasm 2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm 3.
Pear decline mycoplasm vietata l’introduzione e la diffusione in alcune zone protette Specie Zona(e) protetta(e) … Allegato 298 (art.1, 3–5, 16, 17, 20, 22, 24, 26–30, 34, 40, 41 e 46) Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione se presenti su determinate merci Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non sia nota la presenza in Svizzera, ma che rivestono importanza per tutta la Svizzera 1. Aculops fuchsiae Keifer Vegetali di Fuchsia L., destinati alla 1.1 Agrilus planipennis Fairmaire Vegetali destinati alla piantagione, eccetto i vegetali in coltura tissutale e le sementi, il legname e la corteccia di Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originari del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA 3. Anthonomus bisignifer Vegetali di Fragaria L., destinati alla (Schenkling) piantagione, ad eccezione delle sementi 4. Anthonomus signatus (Say) Vegetali di Fragaria L., destinati alla 7. Aschistonyx eppoi Inouye Vegetali di Juniperus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei 8. Bursaphelenchus xylophilus Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., (Steiner & Buhrer) Nickle Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e et al. Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di conifere (Coniferales), originari di Paesi non europei 9. Carposina niponensis Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.
e Walsingham Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di 11. Enarmonia packardi (Zeller) Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di
Aggiornato dal n. I dell’O del DFE del 15 apr. 2002 (RU 2002 945), dal n. I cpv.1 dell’O del DFE del 13 mar. 2003 (RU 2003 548), dal n. II dell’O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858), dai n. I delle O del DFE del 20 apr. 2004 (RU 2004 2201), del 14 feb. 2004 (RU 2005 1103), del 4 ott. 2007 (RU 2007 4723), dal n. I cpv.1 dell’O del DFE del 12 nov. 2008 (RU 2008 5865), dai n. I delle O del DFE del 4 nov. 2009 (RU 2009 5435) e del 16 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 1057).
Vegetali di Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. e Rosa L. destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi e frutti di Malus Mill. e Prunus L., originari di Paesi extraeuropei Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Heinrich Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Sementi di Cruciferae, Graminae e Trifolium spp., (Kuschel) originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay Margarodes, specie non europee, Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle quali: sementi
Margarodes vitis (Phillipi)
Margarodes vredendalensis de Klerk
Margarodes prieskaensis Jakubski Vegetali di Pyrus L., ad eccezione delle sementi, (Matsumura) originari di Paesi non europei Vegetali di Juniperus L., ad eccezione dei frutti e Pritchard & Baker delle sementi, originari di Paesi non europei Paysandisia archon (Burmeister) Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R.
Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei (specie non europee) frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, e corteccia di conifere (Coniferales) separata dal tronco, originari di Paesi non europei Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Thorne Persea spp., Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato Vegetali di conifere (Coniferales), di altezza (specie non europee) superiore a3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, e corteccia di conifere (Coniferales) separata dal tronco, originari di Paesi non europei Tuberi di Solanum tuberosum L. Povolny Tachypterellus quadrigibbus Say Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Specie Oggetto della contaminazione 3. Erwinia stewartii (Smith) Dye Sementi di Zea mais L. 5.1 Xylophilus ampelinus Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle (Panagopoulos) Willems et al. sementi Specie Oggetto della contaminazione 1. Alternaria alternata (Fr.) Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill. e Pyrus L., Keissler (isolati patogeni extraeuropei) sementi, originari di Paesi non europei 1.1 Anisogramma anomala (Peck) Vegetali di Corylus L., destinati alla piantagione, ad E. Müller eccezione delle sementi, originari del Canada e degli Stati Uniti d’America 2. Apiosporina morbosa (Schwein.) Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, ad
v. Arx eccezione delle sementi 3. Atropellis spp. Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, corteccia separata dal tronco e legname di Pinus L. 4. Ceratocystis virescens Vegetali di Acer saccharum Marsh., ad eccezione (Davidson) Moreau dei frutti e delle sementi, originari degli Stati Uniti d’America e del Canada, legname di Acer saccharum Marsh, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d’America e del Canada. 5. Cercoseptoria pini-densiflorae Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle (Hori & Nambu) Deighton sementi, e legname di Pinus L. 8. Diaporthe vaccinii Shaer Vegetali di Vaccinium spp., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 10. Fusarium oxysporum f. sp. Vegetali di Phoenix spp., ad eccezione dei frutti e albedinis (Kilian et Maire) delle sementi Gordon 12. Guignardia piricola (Nosa) Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Yamamoto Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di 13. Puccinia pittieriana Hennings Vegetali di Solanaceae, ad eccezione dei frutti e delle sementi 14. ... 14.1 Stegophora ulmea (Schweinitz: vegetali di Ulmus L. e Zelkova L., destinati alla Fries) Sydow & Sydow piantagione, ad eccezione delle sementi 15. Venturia nashicola Vegetali di Pyrus L., destinati alla piantagione, ad Tanaka & Yamamoto eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei 1. Beet curly top virus (isolati Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla non europei) piantagione, ad eccezione delle sementi 2. Black raspberry latent virus Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione 4. Cadang-Cadang viroid Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, con origine in Paesi extraeuropei 5.
Virus dell’accartocciamento Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione del ciliego (*) (Cherry leafroll virus) 5.1 Chrysanthemum stem necrosis Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul. e virus Lycopersicon lycopersicum (L.), Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 7.1 ... 9. Little cherry pathogen Vegetali di Prunus cerasus L., Prunus avium L., (isolati non europei) Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum e relativi ibridi e cultivar, destinati alla piantagione, 11. Palm lethal yellowing Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, ad mycoplasm eccezione delle sementi, con origine in Paesi extraeuropei 11.1 ... 12. Prunus necrotic ringspot Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione virus (*) (*) In Svizzera Cherry leafroll virus non si trova su Rubus L. (**) In Svizzera Prunus necrotic ringsport virus non si trova su Rubus L.
Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera 1. Aphelenchoides besseyi Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, Christie ad eccezione delle sementi 2. Daktulosphaira vitifoliae Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle (Fitch) sementi Bulbi da fiori e cormi di Crocus L., cultivar nane e Thorne relativi ibridi del genere Gladiolus Tourn. ex L., quali Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss, Tulipa L., destinati alla piantagione, e tuberi di patate (Solanum tuberosum L.), destinati alla piantagione Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium (Kühn) Filipjev cepa L. e Allium schoenoprasum L., destinati alla piantagione e vegetali di Allium porrum L., destinati alla piantagione, bulbi e cormi di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L. Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., destinati alla piantagione, e sementi di Medicago sativa L. Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait. e della famiglia delle Solanaceae, destinati alla piantagione, ad Fiori recisi, ortaggi fogliacei d’Apium graveolens L. (Blanchard) e vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, esclusi: – i bulbi, – i cormi, – i vegetali della famiglia Gramineae, – i rizomi, – le sementi. Fiori recisi, ortaggi fogliacei d’Apium graveolens L. e vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, esclusi: – i bulbi, – i cormi, – i vegetali della famiglia Gramineae, – i rizomi, – le sementi.
Sementi di Medicago sativa L. ssp. insidiosus (McCulloch) Vegetali di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ssp. michiganensis (Smith) ex Farw., destinati alla piantagione Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Vegetali di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., et al. Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthi- Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, cola (Hellmers) Dickey ad eccezione delle sementi 5. Pseudomonas caryophylli Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, (Burkholder) Starr & ad eccezione delle sementi Burkholder 6. Pseudomonas syringae pv. Vegetali di Prunus persica (L.) Batsch e Prunus persicae (Prunier et al.) persica var. Nectarina (Ait.) Maxim, destinati alla Young et al. piantagione, ad eccezione delle sementi 7. Xanthomonas campestris pv. Sementi di Phaseolus L. phaseoli (Smith) Dye 8. Xanthomonas campestris Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, pv. pruni (Smith) Dye ad eccezione delle sementi 9. Xanthomonas campestris pv. Vegetali di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten vesicatoria (Doidge) Dye ex Farw. E Capsicum spp., destinati alla piantagione 10. Xanthomonas fragariae Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, Kennedy & King ad eccezione delle sementi 1. Ceratocystis fimbriata f. sp. Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, platani Walter ad eccezione delle sementi, e legname di Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale 1.1 Ciborinia camelliae Kohn Vegetali di Camellia L., destinati alla piantagione, 2. ... 3. Cryphonectria parasitica Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., destinati (Murrill) Barr alla piantagione, ad eccezione delle sementi. 4.
Didymella ligulicola (Baker, Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., Dimock & Davis) v. Arx destinati alla piantagione, ad eccezione delle 5. Phialophora cinerescens Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, (Wollenweber) van Beyma ad eccezione delle sementi 7. Phytophthora fragariae Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, Hickman var. fragariae ad eccezione delle sementi 8. Plasmopara halstedii Sementi di Helianthus annuus L. (Farlow) Berl. & de Toni 9. Puccinia horiana Hennings Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., 9.1 Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Vegetali di Pinus L, ad eccezione dei frutti e delle 10. Scirrhia pini Funk & Parker Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione, 11. Verticillium albo-atrum Vegetali di Humulus lupulus L., destinati alla Reinke & Berthold piantagione, ad eccezione delle sementi Specie Oggetto della contaminazione 12. Verticillium dahliae Klebahn Vegetali di Humulus lupulus L., destinati alla Specie Oggetto della contaminazione 1. Arabis mosaic virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla 2. Beet leaf curl virus Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla 3. Chrysanthemum stunt viroid Vegetali di Dendranthema [DC.] Des Moul., 6. Grapevine flavescence dorée Vegetali di Vitis L, ad eccezione dei frutti e delle MLO sementi 7. Plum pox virus (Sharka) Vegetali di Prunus L, destinati alla piantagione, ad 8. Potato stolbur mycoplasm Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad 9. Raspberry ringspot virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla 11. Strawberry crinkle virus Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, 12. Strawberry latent ringspot Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla virus piantagione, ad eccezione delle sementi 13. Strawberry mild yellow Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla edge virus piantagione, ad eccezione delle sementi 14.
Tomato black ring virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla 15. Tomato spotted wilt virus Vegetali di Apium graveolens L. Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., tutte le varietà di ibridi impatiens della Nuova Guinea di Impatiens L., Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Nicotiana tabacum L., per i quali sia comprovato che sono destinati alla vendita per la produzione professionale di tabacco, Solanum melongena L., Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione, ad 16. Tomato yellow leaf curl virus Vegetali di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi vietata l’introduzione e la diffusione in alcune zone protette se presenti su determinate merci … 2. Erwinia amylovora Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, Cantone del VS (Burr.) Winsl. et al delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.
2. Grapevine flavescence Vegetali di Vitis L, ad eccezione dei frutti Tutti i Cantoni, dorée MLO e delle sementi ad eccezione di TI e Val Mesolcina (Cantone dei Grigioni) Allegato 399 (art.4 e 40) Merci di cui è vietata l’importazione Descrizione Paese d’origine 1. Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Paesi non europei Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi 2. Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., Paesi non europei con foglie, ad eccezione dei frutti e delle 3. Vegetali di Populus L., con foglie, Paesi dell’America settentrionale ad eccezione dei frutti e delle sementi 4. ... 5. Corteccia di Castanea Mill. separata dal Tutti i Paesi tronco 6. Corteccia di Quercus L., ad eccezione di Paesi dell’America settentrionale Quercus suber L., separata dal tronco 7. Corteccia di Acer saccharum Marsh., Paesi dell’America settentrionale separata dal tronco 8. Corteccia di Populus L. separata dal tronco Paesi del continente americano 9. Vegetali di Chaenomeles Lindl., Cydonia Paesi non europei Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. e Rosa L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti 9.1 Vegetali di Photinia Lindl. esclusi Photi- Stati Uniti d’America, Cina, Giappone, nia davidiana (Dcne.) Cardot, destinati Repubblica di Corea e Repubblica alla piantagione, ad eccezione dei vegetali democratica popolare di Corea in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti 9.2 Vegetali di Cotoneaster Ehrh. Tutti i Paesi e Photinia davidiana (Dcne.) Cardot
Aggiornato dal n. I delle O del DFE del 15 apr. 2002 (RU 2002 945), del 13 mar. 2003 (RU 2003 548), dal n. II dell’O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858), dal n. I cpv.1 dell’O del DFE del 20 apr. 2004 (RU 2004 2201), dai n. I delle O del DFE del 14 feb. 2004 (RU 2005 1103), del 4 ott. 2007 (RU 2007 4723), dal n. I cpv.1 dell’O del DFE del 12 nov. 2008 (RU 2008 5865), dai n. I delle O del DFE del 4 nov. 2009 (RU 2009 5435) e del 16 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 1057).
Descrizione Paese d’origine 10. Tuberi di Solanum tuberosum L., tuberi Paesi diversi dai Paesi membri della seme di patate Comunità europea, ad eccezione della Lituania e delle zone o dei luoghi di produzione della Polonia diversi da quelli ritenuti indenni da Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival che sono stati stabiliti in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall’UFAG 11. Vegetali di specie stolonifere a tuberifere Paesi diversi dai Paesi membri della di Solanum L. o relativi ibridi, destinati Comunità europea, ad eccezione della alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Lituania Solanum tuberosum L. di cui al punto 10 parte A allegato 3 12. Tuberi della specie Solanum L. Fermi restando i requisiti particolari e relativi ibridi, esclusi quelli applicabili ai tuberi di patata di cui alla di cui ai punti 10 e 11 parte A allegato 3 parte A sezione I allegato 4, Paesi diversi da – Paesi membri della Comunità europea, ad eccezione della Lituania, – Israele, Marocco, Tunisia e Turchia, – Paesi dell’Europa continentale riconosciuti indenni da Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.
oppure nei quali risultino rispettate disposizioni riconosciute dall’UFAG per la lotta contro tale organismo 13. Vegetali di Solanaceae destinati alla Paesi ad eccezione dei Paesi europei e piantagione, ad eccezione delle sementi e mediterranei delle voci di cui ai punti 10, 11 o 12 parte A allegato 3 14. Terra e terreno di coltura costituiti inte- Turchia, Bielorussia, Georgia, Moldagralmente o parzialmente di terra o di via, Russia, Ucraina e Paesi che non sostanze solide appartengono all’Europa continentale, organiche, quali parti di vegetali, humus ad eccezione di Cipro, dell’Egitto, di (comprese torba o corteccia), ad eccezione Israele, della Libia, di Malta, del di quelli costituiti esclusivamente da torba Marocco e della Tunisia 15. Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti Tutti i Paesi, ad eccezione degli stati membri dell’Unione europea 17. Vegetali di Phoenix spp., ad eccezione dei Algeria, Marocco frutti e delle sementi 18. Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Fermi restando i divieti applicabili a Prunus L., Pyrus L. e relativi ibridi, e di seconda dei casi ai vegetali di cui al Fragaria L., destinati alla piantagione, punto 9 parte A allegato 3, Paesi non ad eccezione delle sementi europei, ad eccezione dei Paesi mediterranei, dell’Australia, della Nuova Zelanda, del Canada e degli stati continentali degli Stati Uniti d’America.
Descrizione Paese d’origine 19. Vegetali della famiglia Gramineae, esclusi Tutti i Paesi, ad eccezione dei Paesi i vegetali di erbe perenni delle sottofami- europei e mediterranei glie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. Ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. e Uniola L., destinati alla Merci di cui è vietata l’introduzione in alcune zone protette Descrizione Zone protette 1. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda Cantone del VS dei casi, ai vegetali di cui all’allegato3, parte A, punti 9, 9.1, 9.2 e 18, vegetali e polline vivo per l’impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di – Paesi diversi da quelli riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. da parte dell’UFAG o – zone diverse dalle zone indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. che sono state stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall’UFAG o – zone di Paesi membri della Comunità europea diverse da quelle dichiarate ufficialmente: – zone protette per quanto concerne o – «zone tampone» nelle quali i vegetali ospiti sono sottoposti da un periodo di tempo appropriato ad un regime di lotta ufficialmente riconosciuto e controllato con lo scopo di minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati e dove i suddetti vegetali possono essere introdotti nelle zone protette da dei Paesi membri della Comunità europea.
Allegato 4100 (art.5, 8, 11, 17, 20 e 40) Esigenze particolari per l’importazione e la commercializzazione di merci Merci di origine estera provenienti da Paesi non membri della Comunità europea 1.1 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname è stato codici NC elencati nell’allegato5, sottoposto a: parte B, legname di conifere (Conife- a) adeguato trattamento termico durante il rales), escluso quello di Thuja L., ad quale la parte più interna del legname è stata eccezione del: mantenuta per almeno 30 minuti a una tem- – legname in forma di piccole peratura minima di 56 °C. Constatazione, placche, particelle, segatura, tru- comprovata da relativo marchio «HT» appocioli, avanzi o cascami, ottenuti sto sul legno o sull’eventuale imballaggio, completamente o in parte da dette conformemente agli usi commerciali correnconifere, ti, e sui certificati di cui all’articolo 8 della – materiale da imballaggio in legno presente ordinanza, in forma di casse, cassette, gabbie, oppure cilindri ed imballaggi simili, b) adeguata fumigazione secondo una specifica palette di carico semplici, palette- approvata dall’UFAM. Constatazione, comcasse ed altre piattaforme di carico, provata da relativa indicazione, sui certificaspalliere di palette, correntemente ti di cui all’articolo 8 della presente ordinanutilizzati per il trasporto di oggetti za, del principio attivo, della temperatura di qualsiasi tipo, minima del legname, del dosaggio (g/m3 e – legname utilizzato per fissare o del tempo d’esposizione (ore), sostenere un carico diverso dal oppure legname, c) adeguata impregnazione chimica sotto – legname di Libocedrus decurrens pressione con un prodotto approvato Torr., laddove vi sia debita docu- dall’UFAM.
Constatazione, comprovata da mentazione secondo la quale il relativa indicazione, sui certificati di cui legname è stato trattato o lavorato all’articolo 8 della presente ordinanza, del per la produzione di matite me- principio attivo, della pressione (psi o kPa) e diante trattamento termico durante della concentrazione (%). il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82 °C per un periodo di 7–8 giorni, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, 100 Aggiornato dai n. I delle O del DFE del 15 apr. 2002 (RU 2002 945), del 13 mar. 2003 (RU 2003 548), dai n. II delle O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858), del 16 giu. 2003 (RU 2004 1435), dal n. I cpv.1 dell’O del DFE del 20 apr. 2004 (RU 2004 2201), dai
n. I delle O del DFE del 14 feb. 2004 (RU 2005 1103), del 16 mag. 2007 (RU 2007 2369), del 4 ott. 2007 (RU 2007 4723), dal n. I cpv.1, 2 dell'O del DFE del 12 nov. 2008 (RU 2008 5865), dal n. II dell’O del6 mag. 2009 (RU 2009 2593), dai n. I delle O del DFE del 4 nov. 2009 (RU 2009 5435), del 16 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 1057).
Messico, Taiwan e Stati Uniti d’America, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente. 1.2 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname è stato codici NC elencati nell’allegato5, sottoposto a: parte B, legname di conifere (Conife- a) adeguato trattamento termico durante il rales), escluso quello di Thuja L., in quale la parte più interna del legname è stata forma di piccole placche, particelle, mantenuta per almeno 30 minuti a una temsegatura, trucioli, avanzi o cascami, peratura minima di 56 °C, da indicare sui ottenuti completamente o in parte da certificati conformemente all’articolo 8 della dette conifere, originario di Canada, presente ordinanza, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, oppure Messico, Taiwan e Stati Uniti b) adeguata fumigazione secondo una specifica d’America, in cui Bursaphelenchus approvata dall’UFAM. Constatazione, comxylophilus (Steiner e Bührer) Nickle provata da relativa indicazione, sui et al. è notoriamente presente. certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3 e del tempo d’esposizione (ore). 1.3 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato5, a) è privo di corteccia, parte B, legname di Thuja L., ad oppure eccezione del: b) è stato essiccato al forno al fine di portare il – legname in forma di piccole suo tenore di acqua, espresso in percentuale placche, particelle, segatura, tru- della materia secca, al di sotto del 20 % nel cioli, avanzi o cascami, corso del trattamento, effettuato secondo – materiale da imballaggio in legno norme adeguate in materia di tempo e temin forma di casse, cassette, gabbie, peratura.
Constatazione comprovata dal cilindri ed imballaggi simili, marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro palette di carico semplici, palette- marchio riconosciuto a livello intercasse ed altre piattaforme di carico, nazionale, apposto sul legname o spalliere di palette, correntemente sull’eventuale imballaggio, conformemente utilizzati per il trasporto di oggetti agli usi commerciali correnti, di qualsiasi tipo, oppure – legname utilizzato per fissare o c) è stato sottoposto a un adeguato trattamento sostenere un carico diverso dal termico durante il quale la parte più interna legname, del legname è stata mantenuta per almeno originario di Canada, Cina, Giappone, 30 minuti a una temperatura minima di Repubblica di Corea, Messico, 56 °C. Constatazione, comprovata da Taiwan e Stati Uniti d’America, in cui relativo marchio «HT» apposto sul legno o Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e sull’eventuale imballaggio, conformemente Bührer) Nickle et al. è notoriamente agli usi commerciali correnti, e sui certificati presente. di cui all’articolo 8 della presente ordinanza,
d) è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata del legname, del dosaggio (g/m3 e del tempo d’esposizione (ore),
è stato sottoposto a una adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodotto approvato dall’UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 8 della presente 1.4 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato5, a) è ottenuto da legname rotondo scortecciato parte B, legname di Thuja L. in forma oppure di piccole placche, particelle, segatu- b) è stato essiccato al forno al fine di portare il ra, trucioli, avanzi o cascami, suo tenore di acqua, espresso in percentuale originario di Canada, Cina, Giappone, della materia secca, al di sotto del 20 % nel Repubblica di Corea, Messico, corso del trattamento, effettuato secondo Taiwan e Stati Uniti d’America, in cui norme adeguate in materia di tempo e tem- Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e peratura, Bührer) Nickle et al. è notoriamente oppure presente. c) è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata del legname, del dosaggio (g/m3 e del tempo d’esposizione (ore), ordinanza, 1.5 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato5, a) è originario di zone notoriamente indenni parte B, legname di conifere (Conife- da: rales), ad eccezione del: – Monochamus spp. (specie non europee), – legname in forma di piccole – Pissodes spp. (specie non europee), placche, particelle, segatura, tru- – Scolytidae (specie non europee); cioli, avanzi o cascami ottenuti il nome della zona va indicato sui certificati completamente o in parte da dette di cui all’articolo 8 della presente ordinanza, conifere, sotto la rubrica «origine», – materiale da imballaggio in legno oppure in forma di casse, cassette, gabbie, b) è scortecciato e privo di perforazioni, cilindri ed imballaggi simili, provocate da insetti del genere Monochamus palette di carico semplici, palette- spp.
(specie non europee), in quest’ambito casse ed altre piattaforme di carico, considerate se di diametro superiore a spalliere di palette, correntemente 3 mm, utilizzati per il trasporto di oggetti oppure di qualsiasi tipo, c) è stato essiccato al forno al fine di portare il – legname utilizzato per fissare o suo tenore di acqua, espresso in percentuale sostenere un carico diverso dal della materia secca, al di sotto del 20 % nel legname, corso del trattamento, effettuato secondo ma compreso quello che non ha norme adeguate in materia di tempo e temconservato la superficie rotonda peratura. Constatazione, comprovata dal naturale, originario di Russia, Kazaki- marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro stan e Turchia. marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, 56 °C. Constatazione, comprovata da relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza,
è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata
è stato sottoposto a una adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodotto approvato dall’UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 8 della presente Constatazione ufficiale che il legname:
codici NC elencati nell’allegato5, a) è scortecciato e privo di perforazioni, parte B, legname di conifere (Conife- provocate da insetti del genere Monochamus rales), ad eccezione del: spp. (specie non europee), in quest’ambito – legname in forma di piccole considerate se di diametro superiore a3 mm, placche, particelle, segatura, tru- oppure cioli, avanzi o cascami ottenuti b) è stato essiccato al forno al fine di portare il completamente o in parte da dette suo tenore di acqua, espresso in percentuale conifere, della materia secca, al di sotto del 20 % nel – materiale da imballaggio in legno corso del trattamento, effettuato secondo in forma di casse, cassette, gabbie, norme adeguate in materia di tempo e temcilindri ed imballaggi simili, peratura. Constatazione, comprovata dal palette di carico semplici, palette- marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro casse ed altre piattaforme di carico, marchio internazionalmente riconosciuto, spalliere di palette, correntemente apposto sul legno o sul suo imballaggio conutilizzati per il trasporto di oggetti formemente agli usi commerciali correnti, di qualsiasi tipo, oppure – legname utilizzato per fissare o c) è stato sottoposto a una adeguata fumigaziosostenere un carico diverso dal ne secondo una specifica approvata legname, dall’UFAM. Constatazione, comprovata da ma compreso quello che non ha relativa indicazione, sui certificati di cui conservato la superficie rotonda all’articolo 8 della presente ordinanza, del naturale, originario di Paesi terzi principio attivo, della temperatura minima diversi da: del legname, del dosaggio (g/m3 e del – Russia, Kazakistan e Turchia, tempo d’esposizione (ore), – Paesi europei, oppure – Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e d) è stato sottoposto a una adeguata impregna- Stati Uniti d’America, in cui zione chimica sotto pressione con un prodot- Bursaphelenchus xylophilus to approvato dall’UFAM.
Constatazione, (Steiner e Bührer) Nickle et al. è comprovata da relativa indicazione, sui cernotoriamente presente. tificati di cui all’articolo 8 della presente
e) è stato sottoposto a un adeguato trattamento 56 °C. Constatazione, comprovata da relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza. Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato5, a) è originario di zone notoriamente indenni parte B, legname in forma di piccole da: placche, particelle, segatura, trucioli, – Monochamus spp. (specie non europee), avanzi o cascami, ottenuti completa- – Pissodes spp. (specie non europee), mente o in parte da conifere (Conife- – Scolytidae (specie non europee); rales) originario di: il nome della zona va indicato sui certificati – Russia, Kazakistan e Turchia, di cui all’articolo 8 della presente ordinanza, – Paesi non europei diversi da sotto la rubrica «origine», Canada, Cina, Giappone, oppure Repubblica di Corea, Messico, b) è stato ottenuto da legno rotondo scortec- Taiwan e Stati Uniti d’America, in ciato, cui Bursaphelenchus xylophilus oppure (Steiner e Bührer) Nickle et al. è c) è stato essiccato al forno al fine di portare il notoriamente presente. suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,
è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata
è stato sottoposto a un adeguato trattamento Il materiale da imballaggio in legno deve:
forma di casse, cassette, gabbie, – essere privo di corteccia, ad eccezione di cilindri ed imballaggi simili, palette di qualsiasi numero di pezzi di corteccia che carico semplici, palette a cassa ed non superino i3 centimetri di larghezza altre piattaforme di carico, spalliere di (indipendentemente dalla loro lunghezza), o, palette, correntemente utilizzati per il qualora superino i3 centimetri di larghezza, trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, che non superino i 50 cm2 di superficie, ad eccezione del legno grezzo di e spessore uguale o inferiore a6 mm e – essere soggetto ad uno dei trattamenti del legno trasformato mediante colla, approvati di cui all’allegato1 della norma calore e pressione o una combinazio- internazionale FAO per le misure fitosanitane di questi fattori. rie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali e – essere contrassegnato da un marchio ai sensi dell’allegato2 della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, indicante che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato. 2.1 Legname di Acer saccharum Marsh., Constatazione ufficiale che il legname è stato compreso quello che non ha conser- essiccato al forno al fine di portare il suo tenore vato la superficie rotonda naturale, ad di acqua, espresso in percentuale della materia eccezione del legname: secca, al di sotto del 20 % nel corso del tratta- – destinato alla produzione di fogli mento, effettuato secondo norme adeguate in da impiallacciatura, e materia di tempo e temperatura.
Constatazione, – in forma di piccole placche, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» particelle, segatura, trucioli, avanzi o da un altro marchio internazionalmente o cascami, riconosciuto, apposto sul legno o sul suo originario degli Stati Uniti d’America imballaggio conformemente agli usi commer- e del Canada. ciali correnti. 2.2 Legname di Acer saccharum Marsh., Constatazione ufficiale che il legname è destinato alla produzione di fogli da originario di zone riconosciute indenni da impiallacciatura, originario degli Stati Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau ed è Uniti d’America e del Canada. destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura. 2.3 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato5, a) è originario di una zona che parte B, legname di Fraxinus L., l’organizzazione nazionale per la protezione Juglans mandshurica Maxim., Ulmus delle piante del paese di esportazione ha davidiana Planch., Ulmus parvifolia riconosciuto indenne dall’Agrilus planipen- Jacq.
e Pterocarya rhoifolia Siebold nis Fairmaire conformemente alle pertinenti & Zucc., a eccezione del legname in norme internazionali per le misure fitosaniforma di: tarie, – piccole placche, ottenute comple- oppure tamente o in parte da detti alberi, b) è stato squadrato in modo da eliminare – materiale da imballaggio in legno completamente la superficie rotonda. in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, – legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA 2.4 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato5, a) è originario di una zona che parte B, legname in forma di piccole l’organizzazione nazionale per la protezione placche ottenuto completamente o in delle piante del paese di esportazione ha parte da Fraxinus L., Juglans man- riconosciuto indenne dall’Agrilus planipendshurica Maxim., Ulmus davidiana nis Fairmaire conformemente alle pertinenti Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e norme internazionali per le misure fitosani- Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., tarie, oppure originari del Canada, della Cina, del b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non Giappone, della Mongolia, della superiori a2,5 cm in spessore e larghezza. Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA 2.5 Corteccia, separata dal tronco, di Constatazione ufficiale che il legname: Fraxinus L., Juglans mandshurica a) è originario di una zona che l’organizzazione Maxim., Ulmus davidiana Planch., nazionale per la protezione delle piante del Ulmus parvifolia Jacq.
e Pterocarya paese di esportazione ha riconosciuto indenrhoifolia Siebold & Zucc. originaria ne dall’Agrilus planipennis Fairmaire condel Canada, della Cina, del Giappone, formemente alle pertinenti norme internadella Mongolia, della Repubblica di zionali per le misure fitosanitarie, Corea, della Russia, di Taiwan e degli oppure USA b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a2,5 cm in spessore e larghezza. 3. Legname di Quercus L., ad eccezione Constatazione ufficiale che il legname: del legname in forma di: a) è stato squadrato in modo da eliminare – piccole placche, particelle, completamente la superficie arrotondata, segatura, trucioli, avanzi o casca- oppure mi, b) è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, – fusti, botti, tini, mastelli ed altri espresso in percentuale della materia secca, lavori da bottaio, e loro parti, in è inferiore al 20 %, legno, comprese le doghe, ove esi- oppure stano prove documentate che il c) è stato scortecciato e disinfettato mediante legname è stato prodotto o lavorato un adeguato trattamento termico ad aria o mediante un trattamento termico ad acqua, con raggiungimento di una tempe- oppure ratura minima di 176 °C per d) nel caso di legname segato, con o senza
minuti, residui di corteccia attaccati, è stato essicma compreso quello che non ha cato al forno al fine di portare il suo tenore conservato la superficie rotonda di acqua, espresso in percentuale della mateoriginale, originario degli Stati Uniti ria secca, al di sotto del 20 % nel corso del d’America. trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti. 4. ...
5. Legname di Platanus L., ad eccezione Constatazione ufficiale che il legname è stato di quello in forma di piccole placche, essiccato al forno al fine di portare il suo tenore particelle, segatura, trucioli, avanzi o di acqua, espresso in percentuale della materia cascami, ma compreso quello che non secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattaha conservato la superficie rotonda mento, effettuato secondo norme adeguate in naturale, originario degli Stati Uniti materia di tempo e temperatura. Constatazione, d’America o dell’Armenia. comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti. 6. Legname di Populus L., ad eccezione Constatazione ufficiale che il legname: di quello in forma di piccole placche, – è scortecciato particelle, segatura, trucioli, avanzi o oppure cascami, ma compreso quello che non – è stato essiccato al forno al fine di portare il ha conservato la superficie rotonda suo tenore di acqua, espresso in percentuale naturale, originario di Paesi del della materia secca, al di sotto del 20% nel continente americano. corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura.
Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti. 7.1 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato5, a) è stato ottenuto da legno rotondo scortecciaparte B, legname in forma di: to, piccole placche, particelle, segatura, oppure trucioli, avanzi o cascami, ottenuti b) è stato essiccato al forno al fine di portare il completamente o in parte da: suo tenore di acqua, espresso in percentuale – Acer saccharum Marsh, originario della materia secca, al di sotto del 20% nel degli Stati Uniti d’America e del corso del trattamento, effettuato secondo Canada, norme adeguate in materia di tempo e tem- – Platanus L., originario degli Stati peratura, Uniti d’America o dell’Armenia, oppure – Populus L., originario del conti- c) è stato sottoposto a una adeguata fumiganente americano. zione secondo una specifica approvata 7.2 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato5, a) è stato essiccato al forno al fine di portare il parte B, legname in forma di piccole suo tenore di acqua, espresso in percentuale placche, particelle, segatura, trucioli, della materia secca, al di sotto del 20 % nel avanzi o cascami, ottenuti completa- corso del trattamento, effettuato secondo mente o in parte da Quercus L. norme adeguate in materia di tempo e temoriginario degli Stati Uniti d’America. peratura,
è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata
è stato sottoposto a un adeguato trattamento Constatazione ufficiale che la corteccia conifere (Coniferales), originaria di separata dal tronco:
Paesi non europei. a) è stata sottoposta a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata
b) è stata sottoposta a un adeguato trattamento Il legname deve: sostenere un carico diverso dal – essere privo di corteccia, ad eccezione di legname, compreso quello che non ha qualsiasi numero di pezzi di corteccia che conservato la superficie rotonda non superino i3 centimetri di larghezza (innaturale, ad eccezione del legno dipendentemente dalla loro lunghezza), o, grezzo di spessore uguale o inferiore a qualora superino i3 centimetri di larghezza,
mm e del legno trasformato median- che non superino i 50 cm2 di superficie, te colla, calore e pressione o una – essere soggetto ad una delle misure approvacombinazione di questi fattori. te di cui all’allegato1 della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali e – essere contrassegnato da un marchio ai sensi dell’allegato2 della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, indicante che il legname è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato. Fermi restando i divieti applicabili, se del caso, ad eccezione dei frutti e delle ai vegetali di cui al punto1 parte A allegato 3, sementi, originari di Paesi non constatazione ufficiale che i vegetali sono stati europei ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da Pissodes spp. (specie non europee). Ferme restando le disposizioni applicabili, ad eccezione dei frutti e delle a seconda dei casi ai vegetali di cui al punto 1 sementi, di altezza superiore a 3 parte A allegato 3 e al punto 8.1 parte A m, originari di Paesi non europei sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da Scolytidae spp. (specie non europee). piantagione, ad eccezione delle vegetali di cui al punto1 parte A allegato 3 e ai sementi punti 8.1 e 8.2 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers né di Scirrhia pini Funk e Parker è stato osservato vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., vegetali di cui al punto1 parte A allegato 3 e ai Pseudotsuga Carr.
e Tsuga Carr., punti 8.1, 8.2 o 9 parte A sezione I allegato 4, a destinati alla piantagione, seconda dei casi, constatazione ufficiale che ad eccezione delle sementi nessun sintomo di Melampsora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dei frutti e delle sementi, originari vegetali di cui all’allegato3, parte A, punto2, degli Stati Uniti d’America constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. L., ad eccezione dei frutti e delle di cui all’allegato3, parte A, punto2 e sementi, originari di Paesi non euro- all’allegato4, parte A, sezione I, punto 11.01, pei constatazione ufficiale che nessun sintomo di Cronartium spp. (specie non europee) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue Quercus L., destinati alla pianta- vegetali di cui ai punti2 parte A allegato 3 e gione, ad eccezione delle sementi 11.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione
che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure
che nessun sintomo di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è stato osservato vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati alla piantagione, ad eccezione coltivati in vivaio e:
delle sementi, originari del Canada a) sono originari di una zona che il servizio e degli Stati Uniti d’America competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Anisogramma anomala (Peck) E. Müller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza nella rubrica «Dichiarazione supplementare», il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Anisogrammaanomala (Peck) E. Müller all’atto di ispezioni speciali eseguite sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Anisogramma anomala (Peck) E. Müller. Constatazione ufficiale che i vegetali: mandshurica Maxim., Ulmus davi- a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di diana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. vita in una zona che l’organizzazione nazio- e Pterocarya rhoifolia Siebold & nale per la protezione della piante ha ricono- Zucc., destinati alla piantagione, sciuto indenne dall’Agrilus planipennis eccetto le sementi e i vegetali in Fairmaire, conformemente alle pertinenti coltura tissutale, originari del Canada, norme internazionali per le misure fitosanidella Cina, del Giappone, della tarie, Mongolia, della Repubblica di Corea, oppure della Russia, di Taiwan e degli USA b) sono stati coltivati per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione in un luogo di produzione in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza dell’Agrilus planipennis Fairmaire nel corso delle due ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni, anche immediatamente prima dell’esportazione.
12. Vegetali di Platanus L., destinati alla Constatazione ufficiale che nessun sintomo di piantagione, ad eccezione delle Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter è sementi, originari degli Stati Uniti stato osservato nel luogo di produzione o nelle d’America o dell’Armenia. sue immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo 13.1 Vegetali di Populus L., destinati Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali alla piantagione, ad eccezione di cui al punto3 parte A allegato 3, constatadelle sementi originari di Paesi zione ufficiale che nessun sintomo di terzi Melampsora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate 13.2 Vegetali di Populus L., ad ecce- Ferme restando le disposizioni applicabili ai zione dei frutti e delle sementi, vegetali di cui al punto3 parte A allegato 3 e al originari di Paesi d’America punto 13.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Mycosphaerella populorum G.E. Thompson è stato osservato nel luogo di produzione o nelle 14. Vegetali di Ulmus L., destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai piantagione, eccetto le sementi, con vegetali di cui all’allegato4, parte A, sezione origine in Paesi dell’America setten- II, punto 11.4, constatazione ufficiale che trionale nessun sintomo di necrosi micoplasmatica del floema dell’olmo (Elm phlöem necrosis mycoplasm) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio 15. Vegetali di Chaenomeles Lindl., Fermi restando i divieti applicabili, a seconda Crataegus L., Cydonia Mill.
dei casi, ai vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte Eriobotrya Lindl., Malus Mill., A e al punto1 parte B allegato 3, constatazione Prunus L., Pyrus L., destinati alla ufficiale: piantagione, ad eccezione delle – che i vegetali sono originari di un Paese sementi, originari di Paesi non notoriamente indenne da Monilinia fructieuropei cola (Winter) Honey, oppure – che i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne da Monilinia fructicola (Winter) Honey, e che nessun sintomo di Monilinia fructicola (Winter) Honey è stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio 16. Dal 15 febbraio al 30 settembre, Constatazione ufficiale: frutti di Prunus L., originari di – che i frutti sono originari di un Paese noto- Paesi non europei riamente indenne da Monilinia fructicola (Winter) Honey, oppure – che i frutti sono originari di una zona riconosciuta indenne da Moni linia fructicola (Winter) Honey, oppure – che, prima del raccolto e/o dell’esportazione, i frutti sono stati sottoposti ad adeguati controlli e trattamenti, atti a garantire che sono esenti da Monilinia spp. 17. Vegetali di Amelanchier Med., Ferme restando le disposizioni applicabili, a Chaenomeles Lindl., Crataegus seconda dei casi, ai vegetali di cui all’allegato 3 L., Cydonia Mill., Eriobotrya parte A punti 9, 9.1, 9.2 e 18, all’allegato 3 Lindl., Malus Mill., Mespilus L., parte B punti1 o all’allegato4 parte A sezione Pyracantha Roem., Pyrus L.
e I punto 15, constatazione ufficiale: Sorbus L., destinati alla a) che i vegetali sono originari di Paesi riconopiantagione, ad eccezione delle sciuti dall’UFAG come indenni da Erwinia sementi amylovora (Burr.) Winsl. et al.,
che i vegetali sono originari di zone indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall’UFAG,
che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di 18. Vegetali di Araceae, Marantaceae, Constatazione ufficiale: Musaceae, Persea spp. e a) che i vegetali sono originari di Paesi noto- Strelitziaceae, con radici o con riamente indenni da Radopholus similis terreno di coltura aderente o (Cobb) Thorne, oppure associato b) che campioni rappresentativi di terra e di radici prelevati dal luogo di produzione sono stati sottoposti, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda Radopholus similis (Cobb) Thorne, e all’atto di dette prove sono risultati indenni da tali 19.1 Vegetali di Crataegus L. destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai alla piantagione, ad eccezione vegetali di cui al punto 9 parte A allegato 3 e ai delle sementi, originari di Paesi punti 15 e 17 parte A sezione I allegato 4, nei quali siano note manifestazioni constatazione ufficiale che nessun sintomo di di Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo 19.2 Vegetali di Cydonia Mill., Fraga- Ferme festando le disposizioni applicabili, a ria L., Malus Mill., Prunus L., seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 9 e Pyrus L., Ribes L., Rubus L., 18 parte A allegato 3 o ai punti 15 e 17 parte A destinati alla piantagione, ad sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che eccezione delle sementi, originari nessun sintomo di malattie provocate dagli di Paesi nei quali siano note organismi nocivi particolarmente pericolosi in manifestazioni di determinati questione è stato osservato sui vegetali del organismi nocivi particolarmente luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo pericolosi sui generi di cui trattasi. ciclo vegetativo completo. Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono: – per Fragaria L.: – Phytophthora fragariae Hickman var.
fragariae, – Arabis mosaic virus, – Raspberry ringspot virus, – Strawberry crinkle virus, – Strawberry mild yellow edge virus, – Tomato black ring virus, – Xanthomonas fragariae Kennedy & King; – per Malus Mill.: – Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; – per Prunus L.: – Apricot chlorotic leafroll mycoplasm, – Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye; – per Prunus persica (L.) Batsch: – Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.; – per Pyrus L.: – Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; – per Rubus L.: – Arabis mosaic virus – Raspberry ring spot virus – Strawberry latent ring spot virus – Tomato black ring virus; – per tutte le specie: altri virus ed organismi virussimili, non europei 20. Vegetali di Cydonia Mill. e Pyrus Ferme restando le disposizioni applicabili ai L., destinati alla piantagione, ad vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato 3 eccezione delle sementi, originari e ai punti 15, 17 e 19.2 parte A sezione I di Paesi nei quali siano note allegato 4, constatazione ufficiale che negli manifestazioni di Pear decline ultimi tre cicli vegetativi completi si è mycoplasm provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un’infezione da Pear decline mycoplasm.
21.1 Vegetali di Fragaria L., destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai delle sementi, originari di Paesi al punto 19.2 parte A sezione I allegato 4, nei quali siano note manifestazioni constatazione ufficiale: di determinati organismi nocivi a) che i vegetali, ad eccezione delle piantine particolarmente pericolosi. germogliate da semi Gli organismi nocivi particolarmente – hanno ottenuto certificati ufficiali nelpericolosi di cui sopra sono i seguenti: l’ambito di un sistema di certificazione che – Strawberry latent «C» virus richieda che essi provengono in linea diret- – Strawberry vein banding virus ta da materiali conservati in condizioni – Micoplasma delle scope delle adeguate e sottoposti a prove ufficiali streghe della fragola (Strawberry riguardanti almeno gli organismi nocivi witches’ broom mycoplasm) particolarmente pericolosi in questione organismi nocivi all’atto di dette prove, – provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione
b) che dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze. 21.2 Vegetali di Fragaria L., destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai delle sementi, originari di Paesi ai punti 19.2 e 21.1 parte A sezione I nei quali siano note manifestazioni allegato 4, constatazione ufficiale: di a) che nessun sintomo di Aphelenchoides Aphelenchoides besseyi Christie besseyi Christie è stato osservato sui vege tali nel luogo di produzione, dall’inizio
b) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) del presente punto o sono stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da Aphelenchoides besseyi Christie. 21.3 Vegetali di Fragaria L., destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai delle sementi ai punti 19.2, 21.1 e 21.2 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Anthonomus signatus Say e d’Anthonomus bisignifer (Schenkling). 22.1 Vegetali di Malus Mill., destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai alla piantagione, ad eccezione vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato 3 delle sementi, originari di Paesi e al punto1 parte B allegato 3 e ai punti 15, 17 nei quali siano note manifestazioni e 19.2 parte A sezione I allegato 4, constatadi determinati organismi nocivi zione ufficiale: particolarmente pericolosi su a) che i vegetali: Malus Mill.
– hanno ottenuto certificati ufficiali nel- Gli organismi nocivi particolarmente l’ambito di un sistema di certificazione pericolosi di cui sopra sono i seguenti: che richieda che essi provengano in linea – Cherry rasp leaf virus diretta da materiali conservati in condi- (American), zioni adeguate, sottoposti a prove – Tomato ringspot virus ufficiali riguardanti almeno gli organismi questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all’atto di dette prove, oppure – provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione
b) che dall’inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze. 22.2 Vegetali di Malus Mill., destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai alla piantagione, ad eccezione vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato delle sementi, originari di Paesi 3, al punto1 parte B allegato 3 e ai punti 15, nei quali siano note manifestazioni 17, 19.2 e 22.1 parte A sezione I allegato 4, di Apple proliferation mycoplasm constazione ufficiale:
che i vegetali sono originari di zone notariamente indenni da Apple proliferation mycoplasm,
aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi: – hanno ottenuto certificati ufficiali nell’ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficialmente riguardanti almeno di dette prove, oppure – provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno di tali prove, bb) che dall’inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dall’Apple proliferation mycoplasm è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate 23.1 Vegetali delle seguenti specie di Ferme restando le disposizioni applicabili ai Prunus L., destinati alla vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato 3 piantagione, ad eccezione delle e ai punti 15 e 19.2 parte A sezione I allegato 4, sementi, originari di Paesi nei constatazione ufficiale: quali siano note manifestazioni di a) che i vegetali, escluse le piantine generate Plum pox virus: da semi – Prunus amygdalus Batsch – hanno ottenuto certificati ufficiali nel- – Prunus armeniaca L. l’ambito di un sistema di certificazione – Prunus blireiana André che richieda che essi provengano in linea – Prunus brigantina Vill. diretta da materiali conservati in condi- – Prunus cerasifera Ehrh. zioni adeguate, sottoposti a prove uffi- – Prunus cistena Hansen ciali riguardanti almeno il Plum pox virus – Prunus curdica Fenzl. & Fritsch. mediante indicatori appropriati o metodi – Prunus domestica ssp. domestica equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto L. organismo nocivo all’atto di tali prove, – Prunus domestica ssp. insititia (L.) oppure C.K. Schneid. – Prunus domestica ssp. italica – provengono in linea diretta da materiali (Borkh.) Hegi conservati in condizioni adeguate, sotto- – Prunus glandulosa Thunb. posti negli ultimi tre cicli vegetativi com- – Prunus holoserica Batal.
pleti ad almeno una prova ufficiale – Prunus hortulana Bailey riguardante almeno il Plum pox virus – Prunus japonica Thunb. mediante indicatori appropriati o metodi – Prunus mandshurica (Maxim.) equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto Koehne organismo nocivo all’atto di tale prova – Prunus maritima Marsh. b) che dall’inizio degli ultimi tre cicli vegeta- – Prunus mume Sieb. et Zucc. tivi completi nessun sintomo di malattie – Prunus nigra Ait. provocate dal Plum pox virus è stato osser- – Prunus persica (L.) Batsch vato né sui vegetali del luogo di produzione, – Prunus salicina L. né sui vegetali sensibili delle immediate – Prunus sibirica L. vicinanze, – Prunus simonii Carr. c) che si è provveduto ad estirpare i vegetali – Prunus spinosa L. del luogo di produzione che abbiano mostra- – Prunus tomentosa Thunb. to sintomi di malattie dovute ad altri virus – Prunus triloba Lindl. od agenti patogeni virus-simili. – altre specie di Prunus L. sensibili al Plum pox virus 23.2 Vegetali di Prunus L., destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai alla piantagione: vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato 3
originari di Paesi nei quali siano e ai punti 15, 19.2 e 23.1 parte A sezione I note manifestazioni di determinati allegato 4, constatazione ufficiale: organismi nocivi particolarmente a) che i vegetali: pericolosi su Prunus L. – hanno ottenuto certificati ufficiali nelb) ad eccezione delle sementi, l’ambito di un sistema di certificazione originari di Paesi nei quali siano che richieda che essi provengano in linea note manifestazioni di determinati diretta da materiali conservati in condiorganismi nocivi particolarmente zioni adeguate, sottoposti a prove ufficiapericolosi, li riguardanti almeno gli organismi nocivi
ad eccezione delle sementi, particolarmente pericolosi in originari di Paesi non europei nei questione mediante indicatori appropriati quali siano note manifestazioni di o metodi equi-valenti e rivelatisi esenti determinati organismi nocivi parti- dai suddetti organismi nocivi all’atto di colarmente pericolosi. dette prove, Gli organismi nocivi particolar- oppure mente pericolosi, di cui sopra – provengono in linea diretta da materiali sono i seguenti: conservati in condizioni adeguate, sotto- – per il caso posti negli ultimi tre cicli vegetativi comdi cui alla lettera a): pleti ad almeno una prova ufficiale – Tomato ringspot virus riguardante almeno gli organismi nocivi – per il caso particolarmente pericolosi in questione di cui alla lettera b): mediante indicatori appropriati o metodi – Cherry rasp leaf virus equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti (americano), organismi nocivi all’atto di tale prova, – Peach mosaic virus b) che dall’inizio dei tre ultimi cicli vegetativi (americano), completi nessun sintomo di malattie provo- – Peach phony rickettsia cate dagli organismi nocivi particolarmente – Peach rosette mycoplasm pericolosi in questione è stato osservato né – Peach yellows mycoplasm sui vegetali del luogo di produzione, né sui – Plum line pattern virus vegetali sensibili delle immediate vicinanze. (americano), – Peach X-disease mycoplasm – per il caso di cui alla lettera c):
– Little cherry pathogen Vegetali di Rubus L., destinati alla Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali piantagione: di cui al punto 19.2 parte A sezione I
a) originari di Paesi nei quali siano allegato 4: note manifestazioni di determinati a) i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova, organismi nocivi particolarmente b) constatazione ufficiale: pericolosi, su Rubus L. aa) che i vegetali
ad eccezione delle sementi, – hanno ottenuto certificati ufficiali originari di Paesi nei quali siano nell’ambito di un sistema di certificanote manifestazioni di determinati zione che richieda che essi proorganismi nocivi particolarmente vengano in linea diretta da materiali pericolosi. conservati in condizioni adeguate, sot- Gli organismi nocivi particolar- toposti a prove ufficiali riguardanti mente pericolosi di cui sopra sono almeno gli organismi nocivi partii seguenti: colarmente pericolosi in questione – per il caso di cui alla lettera a): mediante indicatori appropriati o – Tomato ringspot virus metodi equivalenti e rivelatisi esenti – Black raspberry latent virus dai suddetti organismi nocivi all’atto – Cherry leafroll virus di dette prove, – Prunus necrotic ringspot oppure virus – provengono in linea diretta da materia- – per il caso di cui alla lettera b): li conservati in condizioni adeguate, – Raspberry leaf curl virus (ame- sottoposti negli ultimi tre cicli vegetaricano), tivi completi ad almeno una prova – Cherry rasp leaf virus (ameri- ufficiale riguardante almeno gli orgacano) nismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti bb) che dall’inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate 25.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di originari di Paesi nei quali siano cui ai punti 10, 11 e 12 parte A allegato 3, note manifestazioni di constatazione ufficiale: Synchytrium endobioticum (Schil- a) che i tuberi sono originari di zone notoriabersky) mente indenni da Synchytrium endobioti- Percival cum (Schilbersky) Percival (razze diverse dalla razza1, corrispondente
alla razza comune europea) e che nessun sintomo di Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival è stato osservato né sul luogo di produzione, né nelle immediate vicinanze, per tutta la durata di un periodo adeguato,
che nel Paese d’origine risultano rispettate disposizioni, riconosciute dall’UFAG per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival Ferme restando le disposizioni di cui ai punti 10, 11 e 12 parte A allegato 3 e al punto 25.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione
che i tuberi sono originari di Paesi notoriamente indenni da Clavi bacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., oppure
che nel Paese d’origine risultano rispettate disposizioni riconosciute dall’UFAG per la lotta contro Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) ad eccezione delle patate di tuberi di cui ai punti 10, 11 e 12 parte A primizia, originari di Paesi nei allegato 3 e ai punti 25.1 e 25.2 parte A sezione quali siano note manifestazioni del I allegato 4, soppressione della facoltà germi- Potato spindle tuber viroid nativa. Ferme restando le disposizioni applicabili destinati alla piantagione ai tuberi di cui ai punti 10, 11 e 12 parte A allegato 3 e ai punti 25.1, 25.2 e 25.3 parte A
sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che
i tuberi sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Globodera pallida (Stone) Behrens, e a) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, oppure nelle zone nelle quali è nota la presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell’applicazione di un idoneo procedimento riconosciuto dall’UFAG inteso a eradicare Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, e
b) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen, nelle zone in cui è nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. e Meloidogyne fallax Karssen: – che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen in base a un’indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure – che, dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l’eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché a ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all’atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione e che non è stato osservato nessun indizio di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e di Meloidogyne fallax Karssen. destinati alla piantagione tuberi di cui all’allegato3, parte A, sezione I, punti 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. tuberi di cui all’allegato3, parte A, punti 10, 11 e 12 e all’allegato4, parte A, sezione I, punti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 e 25.4.1, constatazione ufficiale che: a) i tuberi sono originari di un paese notoriamente indenne dalla Scrobipalpopsis solanivora Povolny, oppure b) i tuberi sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla Scrobipalpopsis solanivora Povolny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
25.5 Vegetali di Solanaceae, destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai alla piantagione, ad eccezione tuberi di cui ai punti 10, 11, 12 e 13 parte A delle sementi, originari di Paesi allegato 3 e ai punti 25.1, 25.2, 25.3 e 25.4 parte nei quali siano note manifestazioni A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale di Potato stolbur mycoplasm che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasm è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo 25.6 Vegetali di Solanaceae, destinati Ferme restando le disposizioni applicabili, a alla piantagione, ad eccezione dei seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 11 e tuberi di Solanum tuberosum L. e 13 parte A allegato 3 e al punto 25.5 parte A delle sementi di Lycopersicon sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che lycopersicum (L.) Karsten ex. nessun sintomo di Potato spindle tuber viroid è Farw., originari di Paesi nei quali stato osservato sui vegetali nel luogo di prosiano note manifestazioni di duzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo Potato spindle tuber viroid completo. 25.7 Vegetali di Capsicum annuum L., Ferme restando le disposizioni applicabili ai Lycopersicon lycopersicum (L.) vegetali di cui ai punti 11 e 13 parte A allegato Karsten ex Farw., Musa L., 3 e ai punti 25.5 e 25.6 parte A sezione I Nicotiana L. e Solanum melonge- allegato 4, se del caso, constatazione ufficiale: na L., destinati alla piantagione, a) che i vegetali sono originari di zone indenni ad eccezione delle sementi, da Pseudomonas solanacearum (Smith) originari di Paesi nei quali siano Smith oppure note manifestazioni di Pseudomo- b) che nessun indizio di Pseudomonas solananas solanacearum (Smith) cearum (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall’inizio 25.8 ... 26. Vegetali di Humulus lupulus L.
Constatazione ufficiale che nessun sintomo di destinati alla piantagione, ad Verticillium alboatrum Reinke e Berthold e eccezione delle sementi Verticillum dahloiae Klebahn è stato osservato sul luppolo nel luogo di produzione dall’inizio 27.1 Vegetali di Dendranthema (DC.) Constatazione ufficiale: Des Moul., Dianthus L. e Pelar- a) che nessun indizio di Heliothis armigera gonium l’Hérit. ex Ait., destinati Hübner o Spodoptera littoralis (Boisd.) alla piantagione, ad eccezione è stato osservato nel luogo di produzione delle dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo comsementi pleto, oppure b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali 27.2 Vegetali di Dendranthema (DC.) Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali Des Moul., Dianthus L. et Pelar- di cui al punto27.1 parte A sezione I allegagonium l’Herit. ex Ait., ad ecce- to4, constatazione ufficiale: zione delle sementi a) che nessun indizio di Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera frugi perda Smith o Spodoptera litura (Fabricius) è stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali
28. Vegetali di Dendranthema (DC.) Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali Des Moul., destinati alla pianta- di cui ai punti27.1 e 27.2 parte A sezione I gione, ad eccezione delle sementi allegato 4 constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all’atto di prove virologiche, esente da Chrysanthemum stunt viroid, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10 % almeno si è rivelato esente da Chrysanthemum stund viroid all’atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura, b) che i vegetali e le talee: – provengono da ditte ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione, nelle quali nessun sintomo di Puccinia horiana Hennings è stato osservato durante tale periodo e nelle cui b immediate vicinanze non si siano manifestati sintomi di Puccinia horiana Hennings durante i tre mesi precedenti l’esportazione, oppure, – sono stati sottoposti ad idoneo trattamento contro Puccinia horiana Hennings, c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che nel caso di talee con radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nell’ambiente circostante. Moul.
e Lycopersicon lycopersicum vegetali di cui all’allegato3, parte A, punto 13 (L.), Karsten ex Farw., destinati alla e all’allegato4, parte A, sezione I, punti 25.5, piantagione, ad eccezione delle 25.6, 25.7,27.1,27.2 e 28, constatazione sementi ufficiale: a) che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese indenne dal Chrysanthemum stem necrosis virus, b) che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne dal Chrysanthemum stem necrosis virus conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, c) che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione riconosciuto indenne dal Chrysanthemum
stem necrosis virus e controllato attraverso ispezioni ufficiali e, se del caso, mediante esami. 29. Vegetali di Dianthus L., destinati Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali alla piantagione ad eccezione delle di cui ai punti27.1 e 27.2 parte A sezione I sementi allegato 4, constatazione ufficiale: – che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr e Burkholder e Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma all’atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni, – che nessun sintomo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra è stato osservato sui vegetali. 30. Bulbi di Tulipa L. e Narcissus L., Constatazione ufficiale che nessun sintomo di ad eccezione di quelli per i quali Ditylerichus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato è dimostrato, dalle caratteristiche osservato sui vegetali dall’inizio dell’ultimo dell’imballaggio o da altri ciclo vegetativo completo. elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi 31. Vegetali di Pelargonium l’Hérit.
ex Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali Ait., destinati alla piantagione, ad di cui ai punti27.1 e 27.2 parte A eccezione delle sementi, originari di sezione I allegato 4, Paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus: a) nei quali non sono notoriamente constatazione ufficiale che i vegetali: presenti Xiphinema americanum a) provengono direttamente da luoghi di Cobb sensu lato (popolazioni non produzione nei quali non siano note manieuropee) o altri vettori di Tomato festazioni di Tomato ringspot virus, oppure ringspot virus b) derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot virus e sottoposte ad un sistema ufficialmente approvato di test virologici b) nei quali sono notoriamente constatazione ufficiale che i vegetali: presenti Xiphinema americanum a) provengono direttamente da luoghi di Cobb sensu lato (popolazioni produzione nei quali non siano note manifenon europee) o altri vettori stazioni di Tomato ringspot virus né sul di Tomato ringspot virus suolo, né sui vegetali, oppure b) derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot e sottoposte ad un sistema, ufficialmente approvato, di test virologici. 32.1 Vegetali di specie erbacee, destinati Ferme restando le disposizioni applicabili, alla piantagione, diversi da: a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai – bulbi, punti27.1,27.2, 28 e 29 parte A sezione I – cormi, allegato 4, constatazione ufficiale che i – vegetali della famiglia Gramineae, vegetali sono stati coltivati in vivaio e: – rizomi, a) sono originari di una zona che il servizio
– sementi, competente per la protezione dei vegetali del – tubercoli, Paese di esportazione ha riconosciuto originari di Paesi nei quali siano note indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e manifestazioni di Liriomyza sati- Amauromyza maculosa (Malloch) conforvae Blanchard e Amauromyza ma- memente alle pertinenti norme interculosa (Malloch) nazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui voce «Dichiarazione supplementare», il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui voce «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l’esportazione, oppure c) immediatamente prima dell’esportazione i vegetali hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch). Nei certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza va specificato il trattamento applicato. Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli Des. Moul., Dianthus L., Gypso- ortaggi a foglia: phila L. e Solidago L., e ortaggi a – sono originari di un Paese indenne da foglia di Apium graveolens L. e Liriomyza sativae (Blanchard) e Ocimum L.
Amauromyza maculosa (Malloch), oppure – immediatamente prima dell’esportazione risultati indenni da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch). alla piantagione, ad eccezione di: seconda dei casi, ai punti27.1,27.2, 28, 29 e – bulbi, 32.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione – cormi, ufficiale: – vegetali della famiglia Gramineae, a) che i vegetali sono originari di una zona – rizomi, notoriamente indenne da Liriomyza – sementi, huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza – tubercoli trifolii (Burgess), oppure b) che nessun sintomo di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all’atto di ispezioni ufficiali
Merci Esigenze particolari
eseguite mensilmente almeno nei tre mesi precedenti il raccolto, oppure c) che immediatamente prima dell’esportazione i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess). destinati alla piantagione, coltivati seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 11 e all’aperto 13 parte A allegato 3 e ai punti27.1,27.2, 28 e 29 parte A sezione I allegato 4, constatazione a) che nessun sintomo di Amauromyza maculosa (Malloch) o Linomyza sativae è stato osservato nel luogo di produzione all’atto di un’ispezione ufficiale eseguita prima del raccolto, oppure b) che immediatamente prima dell’esportazione i vegetali sono stati sottoposti ad ispezione che non ha evidenziato alcun indizio della presenza degli organismi questione, e hanno ricevuto un idoneo trattamento volto ad eradicare detti organismi nocivi.Constatazione ufficiale che il luogo di produzione è notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. aderenti o associati ai vegetali, a) il terreno di coltura, al momento della costituiti integralmente o parzialmente piantagione: di terra o di sostanze solide organiche, – non conteneva terra e materia inorganiquali parti di vegetali, humus, com- che, presa torba e corteccia o costituiti in oppure parte di qualsiasi sostanza inorganica – era esente da insetti e nematodi nocivi ed solida, destinati ad assicurare la era stato sottoposto a idoneo esame o sopravvivenza dei vegetali e originari trattamento termico o fumigazione atti ad di: assicurare che fosse esente da altri orga- – Turchia nismi, nocivi, – Bielorussia, Georgia, Moldavia, oppure Russia e Ucraina, – era stato sottoposto a idoneo trattamento – Paesi extraeuropei ad eccezione atto a eliminare gli organismi nocivi, di Algeria, Egitto, Israele, Libia,
e che Marocco e Tunisia b) dopo la piantagione: – sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi,
– nelle due settimane precedenti la spedizione, i vegetali sono stati liberati del terreno di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera a). destinati alla piantagione, ad Beet curly top virus (isolati non europei) è stato eccezione delle sementi osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo destinati alla piantagione, ad di cui al punto 35.1 parte A sezione I eccezione delle sementi, originari allegato 4, constatazione ufficiale: di Paesi nei quali siano note a) che nella zona di produzione non sono note manifestazioni di Beet leaf curl manifestazioni di Beet leaf curl virus, e virus b) che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio eccezione di: vegetali di cui ai punti27.1,27.2, 28, 29, 31, – bulbi, 32.1 e 32.3 parte A sezione I allegato 4, consta- – cormi, tazione ufficiale che i vegetali di cui alla prima – rizomi, colonna sono stati coltivati in vivaio e: – sementi, a) sono originari di una zona che il servizio – tubercoli competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui voce «Dichiarazione supplementare», il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Thrips palmi Karny all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l’esportazione, oppure c) immediatamente prima dell’esportazione hanno ricevuto un idoneo trattamento contro
Thrips palmi Karny e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny. Nei certificati di cui all’articolo 8 della presente
ordinanza va specificato il trattamento applicato. Constatazione ufficiale che i fiori recisi e i daceae, frutti di Momordica L. e frutti: Solanum melongena L. – sono originari di un Paese indenne da Thrips palmi Karny, oppure – immediatamente prima dell’esportazione risultati indenni da Thrips palmi Karny. piantagione, ad eccezione delle di cui all’allegato3, parte A, punto 17, constasementi, con origine in Paesi extra- tazione ufficiale che: europei a) i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne dal Palm lethal yellowing mycoplasm e dal Cadang-Cadang viroid e tali organismi non sono stati osservati né nel luogo di produzione né nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) nessun sintomo di Palm lethal yellowing mycoplasm e Cadang-Cadang viroid è stato osservato sui vegetali dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, sono stati estirpati dal luogo di produzione i vegetali che giustificano il sospetto di introduzione di questi agenti patogeni e i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento inteso a eradicare il Myndus crudus Van Duzee, c) le colture tissutali derivano da materiale che soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b). piantagione, aventi un fusto del di cui all’allegato3, parte A, punto 17, e i diametro superiore a5 cm alla base e requisiti di cui all’allegato4, parte A, sezione I, appartenenti ai seguenti generi: punto 37, constatazione ufficiale che i vegetali: Brahea Mart., Butia Becc., Chamae- a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di rops L., Jubaea Kunth, Livistona R. vita in un paese notoriamente indenne dalla Br., Phoenix L., Sabal Adans., Sya- Paysandisia archon (Burmeister), grus Mart., Trachycarpus H. Wendl., oppure Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
b) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla Paysandisia archon (Burmeister), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, c) per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione sono stati coltivati in un luogo di produzione: – registrato e sorvegliato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine, e – in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione della Paysandi-
sia archon (Burmeister) o soggetto all’applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e – in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della Paysandisia archon (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni, anche immediatamente prima dell’esportazione. alla piantagione, ad eccezione a) che i vegetali sono originari di zone nelle delle sementi, originari di Paesi quali non sono note manifestazioni di non europei Ciborinia camelliae Kohn, oppure b) che nessun sintomo di Ciborinia camelliae Kohn è stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, su piante in fiore. alla piantagione, ad eccezione Aculops fuchsiae Keifer è stato osservato nel delle sementi, originari degli Stati luogo di produzione e che immediatamente Uniti d’America o del Brasile prima dell’esportazione i vegetali sono stati ispezionati e sono risultati indenni da Aculops fuchsiae Keifer. piantagione, ad eccezione delle seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti1, 2, sementi e dei vegetali in coltura 3, 9, 9.1, 13, 15 e 18 parte A allegato 3, tessutale, originari di Paesi diversi al punto1 parte B allegato 3 o ai punti 8.1, 8.2, dai Paesi europei e mediterranei 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1,27.2, 28, 29, 32.1, 32.2,33, 34, 36.1, 36.2,38.1 e 38.2 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali: – sono puliti (vale a dire senza frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti, – sono cresciuti in vivaio, – sono stati sottoposti ad ispezione in tempi opportuni e prima dell’esportazione, e trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus simili, e sono inoltre risultati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi. destinati alla piantagione, ad seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti2, 3, eccezione delle sementi e dei 9, 15, 16, 17 e 18 parte A allegato 3, al punto 1 vegetali in coltura tessutale,
parte B allegato 3 e ai punti 11.1, 11.2, 11.3, originari di Paesi diversi dai Paesi 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, europei e mediterranei 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1,38.1,38.2, 39 e 45.1 parte A sezione I allegato 4 constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie.
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41. Vegetali annuali e biennali, Ferme restando le disposizioni applicabili, a eccetto Gramineae, destinati alla seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 11 e piantagione, ad eccezione delle 13 parte A allegato 3 e ai punti 25.5, 25.6, 32.1, sementi, originari di Paesi diversi 32.2, 32.3,33, 34, 35.1 e 35.2 parte A sezione I dai Paesi europei e mediterranei allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali: – sono stati coltivati in vivaio, – sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, – sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell’esportazione, e – trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi particolarmente pericolosi virus simili, – trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi particolarmente pericolosi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi. 42. Vegetali della famiglia Gramineae Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda di erbe perenni ornamentali delle dei casi, ai vegetali di cui ai punti33 e 34 parte sottofamiglie Bambusoideae, A sezione I allegato 4, constatazione Panicoideae e dei generi Buchloe, ufficiale che i vegetali: Bouteloua Lag., Calamagrostis, – sono stati coltivati in vivaio, Cortaderia Stapf., Glyceria R. – sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e Bz., Hakonechloa Mak.
ex Honda, di frutti, Hystrix, Molinia, Phalaris L., – sono stati ispezionati in tempi opportuni Shibataea, Spartina Schreb., Stipa prima dell’esportazione, e L., Uniola L., destinati alla pian- – trovati esenti da sintomi di batteri, virus tagione, ad eccezione delle semen- ed altri organismi nocivi particolarmente ti, originari di Paesi diversi dai pericolosi virus simili, Paesi europei e mediterranei – trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi particolarmente pericolosi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi. 43. Vegetali nanizzati naturalmente o Ferme restando le disposizioni applicabili a artificialmente, destinati alla seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti piantagione, ad eccezione delle 1, 2, 3, 9, 9.1, 13, 15 e 18 parte A allegato sementi, originari di Paesi non 3, al punto1 parte B allegato 3 o ai punti europei 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1,27.2, 28, 32.1, 32.2,33, 34, 36.1, 36.2,38.1,38.2, 39, 40 e 42 parte A, sezione I allegato 4, constatazione ufficiale: a) che i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono stati coltivati, tenuti e curati per almeno due anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a controlli ufficiali; b) che i vegetali dei vivai di cui alla lettera a): aa) almeno durante il periodo menzionato
alla lettera a): – sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da
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terra, – sono stati sottoposti a idonei trattamenti atti a garantire l’assenza di ruggini non europee; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all’articolo 8 della presente ordinanza alla voce «disinfestazione e/o trattamento di disinfezione», – sono stati sottoposti a ispezione ufficiale almeno sei volte all’anno, a intervalli opportuni, per l’accertamento della presenza degli organismi nocivi in questione, vale a dire quelli elencati negli allegati1 e 2 della presente ordinanza. Tali ispezioni, che devono essere effettuate anche sulle piante nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a), devono essere eseguite almeno mediante esame oculare di ciascun filare del campo o del vivaio o mediante esame oculare di tutte le parti che fuoriescono dal substrato di coltura reperendo, con scelta casuale, un campione di almeno 300 vegetali di un genere, se quest’ultimo non comprende più di 3000 vegetali, oppure del 10 % dei vegetali di un genere, se quest’ultimo comprende più di 3000 vegetali, – sono risultati esenti, all’atto delle ispezioni, dagli organismi nocivi in questione menzionati nel precedente trattino, i vegetali infestati devono essere eliminati, i rimanenti devono essere sottoposti, se del caso, a un trattamento adeguato, e inoltre trattenuti per un periodo che consenta di accertare l’assenza degli organismi nocivi citati, – sono stati piantati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato di coltura naturale trattato, mediante fumigazione o altro idoneo trattamento tecnico, dopodiché sono stati esaminati e dichiarati esenti da organismi nocivi, – sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi e nelle due settimane precedenti la spedizione sono stati: – scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e conservati a radice
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nuda, oppure – scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e ripiantati in un substrato di coltura rispondente ai requisiti fissati al punto aa), quinto trattino, – sottoposti a idonei trattamenti atti a garantire che il substrato di coltura è esente da organismi nocivi; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all’articolo 8 della presente ordinanza alla voce «disinfestazione e/o trattamento di disinfezione»; bb) sono imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto il numero di registrazione del vivaio, che deve essere riprodotto sul certificato fitosanitario di cui all’articolo 8 della presente ordinanza alla voce «dichiarazione supplementare» per consentire l’identificazione della partita. Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda destinati alla piantagione, ad dei casi, ai vegetali di cui ai punti 32.1, 32.2, eccezione delle sementi, delle 32.3,33 e 34 parte A sezione I allegato 4, famiglie constatazione ufficiale che i vegetali: Caryophyllaceae (tranne Dianthus – sono stati coltivati in vivaio, L.), Compositae (tranne Dendran- – sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e thema [DC.] Des Moul.), Crucife- di frutti, rae, Leguminosae und Rosaceae – sono stati ispezionati in tempi opportuni (tranne Fragaria L.), originari di prima dell’esportazione e Paesi diversi dai Paesi europei e – trovati esenti da sintomi di batteri, virus mediterranei ed altri organismi nocivi particolarmente pericolosi virus simili, – trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi. vegetali di Ficus L. e d’Hibiscus vegetali di cui ai punti27.1,27.2, 28, 29, 32.1, L., destinati alla piantagione, ad 32.3 et 36.1 parte A sezione I allegato 4, eccezione di bulbi, cormi, rizomi, constatazione ufficiale che i vegetali: sementi e tuberi, originari di Paesi a) sono originari di una zona che il servizio non europei competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Bemisia tabaci Genn.
(popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare»,
b) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nel corso delle nove settimane precedenti l’esportazione, c) qualora nel luogo di produzione sia stata riscontrata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee), i vegetali detenuti o prodotti in tale luogo hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l’assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee); successivamente lo stesso luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) in seguito all’attuazione di idonee procedure per l’eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee), sia all’atto di ispezioni ufficiali eseguite settimanalmente nelle nove settimane precedenti l’esportazione sia nell’ambito di controlli effettuati nello stesso periodo. Nei certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza, alla voce «Dichiarazione supplementare» va specificato il trattamento applicato. Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli L., Gypsophila L., Hypericum L., ortaggi a foglia: Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., – sono originari di un Paese indenne da Trachelium L. e ortaggi a foglia Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non di Ocimum L., originari di Paesi non europee), oppure europei – immediatamente prima dell’esportazione, risultati indenni da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee). Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda cum (L.) Karsten ex Farw.
destinati dei casi, ai vegetali di cui al punto 13 alla piantagione, ad eccezione delle parte A allegato 3 e ai punti 25.5, 25.6 e 25.7 sementi, originari di Paesi nei quali parte A sezione I allegato 4: siano note manifestazioni di Tomato constatazione ufficiale che nessun sintomo di Yellow Leaf Curl Virus: Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato a) dove non è nota la presenza sui vegetali; di Bemisia tabaci Genn constatazione ufficiale: b) dove è nota la presenza a) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf di Bemisa tabaci Genn curl virus è stato osservato sui vegetali e: aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci
Genn, oppure bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn all’atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l’esportazione, oppure b) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest’ultimo è stato sottoposto a idoneo trattamento e a un regime di controllo per accertare l’assenza di Bemisia tabaci Genn. eccezione delle sementi, dei bulbi, dei seconda dei casi, ai vegetali di cui al punto 13 tuberi, dei cormi e dei rizomi, origi- parte A allegato 3 e ai punti 25.5, 25.6, 32.1, nari di Paesi nei quali sono notoria- 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45, 45.1, 45.2 e 45.3 mente presenti determinati organismi parte A sezione I allegato 4: nocivi particolarmente pericolosi; gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti: – Bean golden mosaic virus – Cowpea mild mottle virus – Lettuce infectious yellows virus – Pepper mild tigré virus – Squash leaf curl virus – altri virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn.; a) dove non è nota la presenza di constatazione ufficiale che nessun sintomo Bemisia tabaci Genn. (popolazioni degli organismi nocivi particolarmente periconon europee) o di altri vettori degli losi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali organismi nocivi particolarmente durante il completo ciclo vegetativo; pericolosi di cui trattasi b) dove è nota la presenza di Bemisia constatazione ufficiale che nessun sintomo tabaci Genn. (popolazioni non degli organismi nocivi particolarmente pericoeuropee) o di altri vettori degli losi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali organismi nocivi particolarmente durante un adeguato periodo, e pericolosi a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi, oppure b) che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. E da altri vettori degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi all’atto di ispezioni ufficiali effettuate in tempi opportuni, oppure c) che i vegetali sono sottoposti a idoneo trattamento atto a eradicare Bemisia tabaci Genn. notoriamente indenni da Plasmopara halstedii (Farlow) Berl.
& de Toni, oppure b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de
Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni. sicum (L.) Karsten ex Farw. state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato dall’UFAG e a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye e Potato spindle tuber viroid non sono notoriamente presenti, oppure b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante il loro ciclo vegetativo completo, oppure c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all’atto di tale prova sono risultate esenti dai citati organismi nocivi. a) che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, oppure b) che prima dell’esportazione è stata effettuata una fumigazione. originarie di Paesi nei quali siano di cui al punto 49.1 parte A sezione I note manifestazioni di Clavibacter allegato 4, constatazione ufficiale: michiganensis ssp. insidiosus a) che durante gli ultimi dieci anni non Davis et al. sono state osservate manifestazioni di Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., né nell’azienda, né nelle immediate vicinanze, b) – che la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta, molto resistente a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., oppure – che al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, – che il contenuto di materie inerti non supera, in peso lo 0,1 %,
c) che nessun sintomo di Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di Medicago sativa L. durante l’ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi, d) che la coltura è avvenuta su un campo non utilizzato per la produzione di Medicago sativa L. durante i tre anni precedenti la semina. notoriamente indenni da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, oppure sementi è stato esaminato e, all’atto di tali esami, è risultato esente da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye. notoriamente indenni da Erwinia stewartii (Smith) Dye, oppure sementi è stato esaminato e, all’atto di tale esame, è risultato esente da Erwinia stewartii (Smith) Dye. X Triticosecale originarie originarie di una zona notoriamente indenne da dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iraq, Tilletia indica Mitra. dell’Iran, del Messico, del Nepal, del Pakistan dell’Africa del Sud, e degli Stati Uniti d’America, dove è nota la presenza di Tilletia indica Mitra. Triticosecale originari a) che i semi sono originari di una zona notodell’Afghanistan, dell’India, dell’Iraq, riamente indenne da Tilletia indica Mitra, dell’Iran, del Messico, del Nepal, del Pakistan dell’Africa del Sud, e degli oppure Stati Uniti d’America, dove è nota la b) che nessun sintomo di Tilletia indica Mitra è presenza di Tilletia indica Mitra. stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo e che campioni rappresentativi dei semi sono stati prelevati al momento della raccolta e prima della spedizione e trovati esenti da Tilletia indica Mitra all’atto di tali prove.
Merci di origine svizzera o provenienti da Paesi membri della Comunità europea
1. ... 2. Legname di Platanus L., compreso a) Constatazione ufficiale che il legname è il legname che non ha conservato originario di zone notoriamente indenni da la superficie rotonda naturale Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter, b) constatazione comprovata dal marchio «Klindried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l’operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. 3.1 Legname e cortecce isolate di conifere Constatazione ufficiale che il legname o le (Coniferales), escluse quelle di Thuja cortecce isolate sono stati sottoposti a un L., ad eccezione del legname in forma adeguato trattamento termico durante il quale di: la parte più interna del legname stesso è stata – piccole placche, particelle, avanzi o mantenuta per almeno 30 minuti a una tempecascami, ottenuti completamente o ratura minima di 56 °C al fine di garantire in parte da dette conifere, l’assenza di nematodi del pino vivi. – casse, cassette o fusti per imballaggio, – palette, palette a cassa o altre palette di carico, – paglioli, distanziatori e supporti, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006101, modificata da ultimo dalla decisione 2009/420/CE102, che prescrive agli
101 GU L52 del 23.02.2006, pagg. 34–38 102 GU L 130 del 30.05.2009, pagg. 29–32
Merci Esigenze particolari
3.2 Legname di conifere (Coniferales), ad Constatazione ufficiale che il legname è stato eccezione della Thuja L., in forma di sottoposto ad adeguata fumigazione al fine di piccole placche, particelle, avanzi o garantire l’assenza di nematodi del pino vivi. cascami, ottenuti completamente o in parte dalle suddette conifere, originario delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006103, modificata da ultimo dalla decisione 2009/420/CE104, che prescrive agli 3.3 Legname di conifere (Coniferales), ad Il legname deve: eccezione della Thuja L., in forma di – essere soggetto ad una delle misure approvapaglioli sciolti, distanziatori e suppor- te di cui all’allegato1 della Norma internati, compreso quello che non ha con- zionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 servato la superficie rotonda naturale, sugli Orientamenti per la regolamentazione originario delle zone delimitate del del materiale da imballaggio in legno negli Portogallo conformemente alla deci- scambi internazionali sione della Commissione europea e 2006/133/CE del 13 febbraio 2006105, – essere contrassegnato, ai sensi dell’allegato modificata da ultimo dalla decisione 2, dal sopra menzionato marchio della nor- 2009/420/CE106, che prescrive agli ma internazionale FAO. 3.4 Legname di conifere (Coniferales), ad Il legname deve: eccezione della Thuja L., in forma di – essere soggetto ad una delle misure approvacasse, cassette, ad esclusione delle te di cui all’allegato1 della Norma internacassette fabbricate interamente in zionale FAO per le misure fitosanitarie n.
15 legno e con uno spessore pari o sugli Orientamenti per la regolamentazione inferiore ai6 mm, gabbie, fusti ed del materiale da imballaggio in legno negli imballaggi simili, palette, palette a scambi internazionali, cassa o altre palette di carico e spallie- e re di palette, siano essi utilizzati o – essere contrassegnato, ai sensi dell’allegato meno per il trasporto di oggetti vari, 2, dal sopra menzionato marchio della nororiginario delle zone delimitate del ma internazionale FAO. Portogallo conformemente alla decisi-
103 GU L52 del 23.02.2006, pagg. 34–38 104 GU L 130 del 30.05.2009, pagg. 29–32 105 GU L52 del 23.02.2006, pagg. 34–38 106 GU L 130 del 30.05.2009, pagg. 29–32
one della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006107, modificata da ultimo dalla decisione 2009/420/CE108, che prescrive agli 4. Vegetali di Pinus L., destinati alla Constatazione ufficiale che nessun sintomo di piantagione, ad eccezione delle Scirrhia pini Funk & Parker è stato osservato sementi nel luogo di produzione o nelle immediate 5.1 Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Ferme restando le esigenze applicabili, se del Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., caso, ai vegetali di cui all’allegato4, parte A, Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad sezione II, numeri4 e 5, constatazione ufficiale eccezione dei frutti e delle sementi, che: originari delle zone delimitate del – i vegetali sono stati sottoposti a un controllo Portogallo conformemente alla deci- ufficiale e risultano indenni da segni o sinsione della Commissione europea tomi del nematode del pino, 2006/133/CE del 13 febbraio 2006109, – nessun sintomo del nematode del pino è modificata da ultimo dalla decisione stato osservato nel luogo di produzione o 2009/420/CE110, che prescrive agli nelle immediate vicinanze dall’inizio Stati membri di adottare, a titolo dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 6. Vegetali di Populus L., destinati Constatazione ufficiale che nessun sintomo di alla piantagione, ad eccezione Melampsora medusae Thümen è stato delle sementi osservato nel luogo di produzione o nelle 7. Vegetali di Castanea Mill. E Constatazione ufficiale: Quercus L., destinati alla pianta- a) che i vegetali sono originari di zone notogione, ad eccezione delle sementi riamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure b) che nessun sintomo di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è stato osservato
107 GU L52 del 23.02.2006, pagg. 34–38 108 GU L 130 del 30.05.2009, pagg. 29–32 109 GU L52 del 23.02.2006, pagg. 34–38 110 GU L 130 del 30.05.2009, pagg. 29–32
8. Vegetali di Platanus L., destinati Constatazione ufficiale: alla piantagione, ad eccezione a) che i vegetali sono originari di una zona delle sementi notoriamente indenne da Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter, oppure b) che nessun sintomo di Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo 9. Vegetali di Amelanchier Med., Constatazione ufficiale: Chaenomeles Lindl., Crataegus L., a) che i vegetali sono originari di zone ricono- Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., sciute indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Malus Mill., Mespilus L., Winsl. et al. conformemente alle disposizio- Pyracantha Roem., Pyrus L. ni di cui al punto 21 parte B allegato 4 e Sorbus L., destinati alla pianta- oppure gione, ad eccezione delle sementi b) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di 11. Vegetali di Araceae, di Marantaceae, Constatazione ufficiale: di Musaceae, di Persea spp.
e di a) che nessuna contaminazione da Radopholus Strelitziaceae, con radici o con terreno similis (Cobb) Thorne è stata osservata nel di coltura aderente o associato luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che terra e radici di vegetali sospetti sono state sottoposte, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda Radopholus similis (Cobb) Thorne e sono risultate indenni da tale organismo nocivo all’atto di dette prove. 12. Vegetali di Fragaria L., Prunus L. Constatazione ufficiale: und Rubus L., destinati alla pianta- a) che i vegetali sono originari di zone notogione, ad eccezione delle sementi riamente indenni da determinati organismi Gli organismi nocivi particolarmente nocivi particolarmente pericolosi, oppure pericolosi determinati sono b) che nessun sintomo di malattie provocate – per Fragaria L.: dagli organismi nocivi particolarmente peri- – Phytophthora fragariae colosi in questione è stato osservato su Hickman var. fragariae, vegetali sul luogo di produzione dall’inizio – Arabis mosaic virus, dell’ultimo ciclo vegetativo completo.
– Raspberry ringspot virus, – Strawberry crinkle virus, – Strawberry mild yellow edge virus, – Tomato black ring virus, – Xanthomonas fragariae Kennedy & King; – per Prunus L.: – Apricot chlorotic leafroll mycoplasm, – Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye; – per Prunus persica (L.) Batsch: – Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.; – per Rubus L.: – Arabis mosaic virus, – Raspberry ring spot virus, – Tomato black ring virus 13. Vegetali di Cydonia Mill. e Pyrus Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali L., destinati alla piantagione, ad di cui al punto 9 parte A sezione II alleeccezione delle sementi gato4, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Pear decline mycoplasm, oppure b) che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un’infezione da Pear decline mycoplasm. alla piantagione, ad eccezione di cui al punto 12 parte A sezione II allegato 4, delle sementi constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Aphelenchoides besseyi Christie, oppure b) che nessun sintomo di Aphelenchoides besseyi Christie è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall’inizio c) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera b) del presente punto o sono sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da Aphelenchoides besseyi Christie.
15. Vegetali di Malus Mill., destinati Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali alla piantagione, ad eccezione di cui al punto 9 parte A sezione II allegato 4, delle sementi constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasm, oppure: b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi: – hanno ottenuto certificati ufficiali nell’ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno l’Apple proliferation mycoplasm di dette prove, oppure – provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno di tali prove, bb) che dall’inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dall’Apple proliferation mycoplasm, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate 16.
Vegetali delle seguenti specie di Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali Prunus destinati alla piantagione, di cui al punto 12 parte A sezione II allegato 4, ad eccezione delle sementi: constatazione ufficiale: – Prunus amygdalus Batsch a) che i vegetali sono originari di zone noto- – Prunus armeniaca L. riamente indenni da Plum pox virus, oppure – Prunus blireiana André b) aa) che i vegetali, escluse le piantine – Prunus brigantina Vill. generate da semi: – Prunus cerasifera Ehrh. – hanno ottenuto certificati ufficiali – Prunus cistena Hansen nell’ambito di un sistema di certifica- – Prunus curdica Fenzl. zione che richieda che essi proven- Et Fritsch. gano in linea diretta da materiali con- – Prunus domestica ssp. servati in condizioni adeguate, domestica L. sottoposti a prove ufficiali riguardanti – Prunus domestica ssp. insititia (L.) almento il Plum pox virus mediante C.K. Schneid indicatori appropriati o metodi equiva- – Prunus domestica ssp. italica lenti e rivelatisi esenti dal suddetto or- (Borkh.) Hegi. ganismo nocivo all’atto di dette prove, – Prunus glandulosa Thunb. oppure
– Prunus holoserica Batal. – provengono in linea diretta da materia- – Prunus hortulana Bailey li conservati in condizioni adeguate, – Prunus japonica Thunb. sottoposti negli ultimi tre cicli – Prunus mandshurica (Maxim.) vegetativi completi ad almeno una Koehne prova ufficiale riguardante almeno il – Prunus maritima Marsh. Plum pox virus mediante indicatori – Prunus mume Sieb. et Zucc. appropriati o metodi equivalenti e – Prunus nigra Ait. rivelatisi esenti dal suddetto organi- – Prunus persica (L.) Batsch smo nocivo all’atto di tali prove, – Prunus salicina L. bb) che dall’inizio degli ultimi tre cicli – Prunus sibirica L. vegetativi completi non sono stati osser- – Prunus simonii Carr. vati sintomi di malattie provocate dal – Prunus spinosa L. Plum pox virus, né sui vegetali del luogo – Prunus tomentosa Thunb. di produzione, né sui vegetali sensibili – Prunus triloba Lindl. delle immediate vicinanze, – altre specie di Prunus L. cc) che si è provveduto ad estirpare i vegesensibili al Plum pox virus tali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili. 17. Vegetali di Vitis L., ad eccezione Constatazione ufficiale che nessun sintomo di dei frutti e delle sementi Flavescence dorée e di Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. è stato osservato sulle piante madri nel luogo di produzione dall’inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi. 18.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., Constatazione ufficiale: destinati alla piantagione.
a) che sono state osservate le disposizioni dell’UFAG per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, e b) che i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., o che le disposizioni dell’UFAG relative alla lotta contro tale organismo sono state osservate, e c) che i tuberi sono originari di un campo notoriamente indenne da Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens, e d) aa) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, oppure bb) nelle zone in cui è nota la presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell’applicazione di un idoneo procedimento inteso a eradicare Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, e
Merci Esigenze particolari
e) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e di Meloidogyne fallax Karssen, nelle zone in cui è nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e di Meloidogyne fallax Karssen: – che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen, in base a un’indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospite in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure – che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l’eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti a esame di laboratorio, nonché a ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all’atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura dell’ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998111 sulle sementi e i tuberi-seme, e che non è stato osservato nessun indizio di Meloidogyne chitwoodi Golden et al.
(tutte le popolazioni) e di Meloidogyne fallax Karssen. Fermi restando i requisiti particolari applicabili destinati alla piantagione, ad ai tuberi di cui al punto 18.1 parte A eccezione di quelli delle varietà sezione II allegato 4, constatazione ufficiale ufficialmente ammesse che i tuberi: – appartengono a selezioni avanzate (tale constatazione deve opportunamente figurare nel documento che scorta i tuberi di cui trattasi) – sono stati prodotti in Svizzera, e – provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti a controlli ufficiali di quarantena secondo metodi appropriati e sono risultati esenti, all’atto di tali controlli, da organismi nocivi particolarmente pericolosi.
18.3 Vegetali di specie stolonifere o a) I vegetali devono essere stati tenuti in tuberifere di Solanum L. o relativi condizioni di quarantena ed essere risultati ibridi, destinati alla piantagione, ad esenti, all’atto dei controlli di quarantena, da eccezione dei tuberi di Solanum organismi nocivi particolarmente pericolosi. tuberosum L. di cui al punto 18.1 o b) I controlli di quarantena di cui alla lettera a): 18.2, parte A sezione II allegato 4 aa) sono sorvegliati dall’UFAG e vengono nonché del materiale per la salva- effettuati da personale con formazione guardia delle varietà colturali scientifica di tale Ufficio o di un altro conservato in banche di geni o in ente ufficialmente riconosciuto; collezioni di materiali genetici bb) vengono effettuati in un luogo munito di installazioni adeguate, sufficienti per conservare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi e per mantenere il materiale, ivi compresi i vegetaliindicatori, in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione di tali organismi nocivi; cc) vengono effettuati su ogni unità del materiale, – mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi particolarmente pericolosi, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di controllo, – mediante esame condotto secondo metodi adeguati; – nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a: – Andean potato latent virus – Arracacha virus B (oca strain) – Potato black ringspot virus – Potato spindle tuber viroid – Potato virus T – Andean potato mottle virus – virus della patata A, M, S, V, X und Y (compresi Yo, Yn e Yc) e Potato leaf roll virus – Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., – Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith – nel caso di veri tuberi seme di patata, almeno ai virus e viroidi; di cui alle lettere aa)–cc); dd) mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all’atto dell’esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi
particolarmente pericolosi che hanno causato tali sintomi.
c) Qualsiasi materiale non trovato esente, all’atto dei controlli definiti alla lettera b), da organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui alla lettera b), è immediatamente distrutto o sottoposto a procedimenti atti ad eliminare gli organismi nocivi. d) Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa l’UFAG. 18.4 Vegetali di specie stolonifere o Ogni ente od organismo di ricerca che detiene tuberifere di Solanum L. o relativi il materiale di cui trattasi ne informa l’UFAG. ibridi, destinati alla piantagione, conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici 18.5 Tuberi di Solanum tuberosum L., Dev’essere dimostrato, da un numero di regiad eccezione di quelli di cui strazione apposto sull’imballaggio o sul mezzo ai punti 18.1, 18.2, 18.3 o di trasporto nel caso di patate caricate alla 18.4 parte A sezione II allegato 4 rinfusa e come tali trasportate, che le patate medesime sono state coltivate da un produttore ufficialmente registrato oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione ufficialmente riconosciuti ed ubicati in una zona di produzione, in modo che risulti che i tuberi sono indenni da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, e che a) le disposizioni dell’UFAG relative alla lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, nonché, b) se del caso, le disposizioni dell’UFAG relative alla lotta contro Clavibacter michiganensis ssp.
Sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. sono rispettate. 18.6 Vegetali di Solanaceae destinati alla Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali piantagione, ad eccezione delle di cui ai punti 18.1, 18.2 e 18.3 parte A sezione sementi e degli altri vegetali di cui ai II allegato 4, a seconda dei casi, constatazione punti 18.4 o 18.5 parte A sezione II ufficiale: allegato 4 a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Potato stolbur mycoplasm, oppure b) che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasm è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo 18.7 Vegetali di Capsicum annuum L., Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali Lycopersicon lycopersicum (L.) di cui al punto 18.6 parte A sezione II Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana allegato 4, se del caso, constatazione ufficiale: L., e Solanum melongena L., destinati a) che i vegetali sono originari di zone notoalla piantagione, ad eccezione delle riamente indenni da Pseudomonas solanasementi cearum (Smith) Smith, oppure b) che nessun indizio di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall’inizio
19. Vegetali di Humulus lupulus L. Constatazione ufficiale che nessun sintomo di destinati alla piantagione, ad eccezio- Verticillium albo-atrum Reinke e Berthold e ne delle sementi Verticillum dahloiae Klebahn è stato osservato sul luppolo nel luogo di produzione dall’inizio 19.1 Vegetali di Palmae, destinati alla Constatazione ufficiale che i vegetali: piantagione, aventi un fusto del a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di diametro superiore a5 cm alla base e vita in una zona che l’organizzazione appartenenti ai seguenti generi: nazionale per la protezione dei vegetali ha Brahea Mart., Butia Becc., Chamae- riconosciuto indenne dalla Paysandisia rops L., Jubaea Kunth, Livistona R. archon (Burmeister), conformemente alle Br., Phoenix L., Sabal Adans., Sya- pertinenti norme internazionali per le misure grus Mart., Trachycarpus H. Wendl., fitosanitarie, Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. oppure b) per un periodo di almeno due anni prima dello spostamento sono stati coltivati in un luogo di produzione: – registrato e sorvegliato dall’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine, e – in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione della Paysandisia archon (Burmeister) o soggetto all’applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e – in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della Paysandisia archon (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni. Constatazione ufficiale che: Moul, Dianthus L., Pelargonium a) nessun indizio di Helicoverpa armigera l’Hérit. ex Ait., destinati alla pianta- Hübner o Spodoptera littoralis (Boisd.) è gione, ad eccezione delle sementi stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, b) i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi. Moul.
destinati alla piantagione, ad di cui al punto 20 parte A sezione II allegato 4, eccezione delle sementi constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all’atto di prove virologiche, indenni da Chrysanthemum stunt viroid, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10 % almeno si è rivelato esente da Chrysanthemum stunt viroid all’atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura;
b) che i vegetali e le talee provengono da ditte: – ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione e nelle quali non sono stati osservati sintomi di Puccinia horiana Hennings durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di Puccinia horiana Hennings durante i tre mesi precedenti la commercializzazione, – la partita è stata sottoposta a idoneo trattamento contro Puccinia horiana Hennings; c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che, nel caso di talee con radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nel luogo di radicazione. alla piantagione, ad eccezione delle di cui al punto 20 parte A sezione II allegato 4, sementi constatazione ufficiale: – che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate indenni da Erwinia chrysanthemi pv.Dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder e Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma all’atto delle prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni, – che sui vegetali non è stato osservato alcun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra. ad eccezione di quelli per i quali Ditylenchus dipsace (Kühn) Filipjev è stato è dimostrato, dalle caratteristiche osservato sui vegetali dall’inizio dell’ultimo dell’imballaggio o da altri elementi, ciclo vegetativo completo. che sono destinati alla vendita diretta a un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi
23. Vegetali di specie erbacee, destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai alla piantagione, ad eccezione di: vegetali di cui ai punti 20, 21.1 o 21.2 parte A – bulbi, sezione II allegato 4, constatazione ufficiale: – cormi, a) che i vegetali sono originari di una zona – vegetali della famiglia delle notoriamente indenne da Liriomyza huido- Gramineae, brensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii – rizomi, (Burgess), oppure – sementi, b) che nessun sintomo di Liriomyza huidobren- – tuberi sis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto, oppure c) che immediatamente prima della commercializzazione i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess). Il luogo di produzione è notoriamente indenne destinati alla piantagione, coltivati da Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus all’aperto (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. alla piantagione, ad eccezione delle a) che i vegetali sono originari di zone notosementi riamente indenni da Beet leaf curl virus, b) che nella zona di produzione non si è avuta conoscenza della comparsa del Beet leaf curl virus, e che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo notoriamente indenni da Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni, oppure b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte a idoneo trattamento contro Plasmopara halstedii (Farlow) Berl.
et de Toni.
26.1 Vegetali di Lycopersicon lycoper- Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda sicum (L.) Karsten ex Farw., destinati dei casi, ai vegetali di cui ai punti 18.6 e 23 alla piantagione, ad eccezione delle parte A sezione II allegato 4, constatazione sementi ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Tomato Yellow Leaf Curl Virus, oppure b) che nessun sintomo di Tomato Yellow Leaf Curl Virus è stato osservato sui vegetali durante un periodo appropriato, e aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn., oppure bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. All’atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l’esportazione, oppure c) che nessun sintomo di Tomato Yellow Leaf Curl Virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest’ultimo è stato sottoposto a idoneo trattamento e a un regime di controllo per accertare l’assenza di Bemisia tabaci Genn. sicum (L.) Karsten ex Farw. state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente riconosciuto dall’UFAG, e: a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali non sono note manifestazioni di Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., o Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye, oppure b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo, oppure c) che le sementi sono state sottoposte a una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi summenzionati, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all’atto di tale prova sono risultate indenni da tali organismi nocivi. a) che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, oppure b) che prima della commercializzazione è stata effettuata una fumigazione.
Merci Esigenze particolari
28.2 Sementi di Medicago sativa L. Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 28.1 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale: notoriamente indenni da Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al., oppure b) aa) che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni da Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. né nell’azienda né nelle immediate vicinanze, e che: – la coltura appartiene a una varietà riconosciuta, molto resistente a Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus Davis et al., oppure – al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure – il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme applicabili alle sementi soggette alla certificazione, non supera, in peso, lo 0,1 %, bb) che nessun sintomo di Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di Medicago sativa L., durante l’ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi, cc) che la coltivazione è stata effettuata su un campo non utilizzato per la produzione di Medicago sativa L. durante i tre anni precedenti la semina. notoriamente indenni da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, oppure sementi è stato esaminato e, all’atto di tali esami, è risultato indenne da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
Esigenze particolari per l’introduzione e la commercializzazione di merci in alcune zone protette Merce Esigenze particolari Zona(e) protetta(e)
21. Vegetali e polline vivo Cantone del VS per l’impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione dei frutti e delle semenze, a) di origine svizzera Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui al punto1 parte B allegato 3, constatazione a) che i vegetali sono originari di zone protette per quanto concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. elencate nella colonna di destra b) che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso di trasferimento in una «zona di sicurezza», conservati per un periodo di almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell’ultimo ciclo completo di vegetazione, in un campo: aa) situato ad almeno un chilometro dai suoi limiti interni, in una «zona di sicurezza» ufficialmente dichiarata e con un’estensione di almeno 50 km2, dove le piante ospiti sono state sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato stabilito al più tardi prima dell’inizio del penultimo ciclo completo di vegetazione, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati. La descrizione dettagliata della cosiddetta «zona di sicurezza» è messa a disposizione del Servizio fitosanitario federale. Una volta delimitata la «zona di sicurezza», saranno eseguite ispezioni ufficiali almeno una volta dall’inizio dell’ultimo ciclo completo di vegetazione, al momento più opportuno, nella zona che non comprende il campo e la zona circostante avente un raggio di 500 metri, e tutte
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le piante ospiti con sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. devono essere immediatamente rimosse. I risultati di tali ispezioni saranno trasmessi ogni anno al Servizio fitosanitario federale, bb) ufficialmente approvato, come la «zona di sicurezza», prima dell’inizio del penultimo ciclo completo di vegetazione, per la coltura di vegetali, conformemente alle condizioni indicate nel presente punto, e cc) che, come la zona circostante per un raggio di almeno 500 metri, dall’inizio dell’ultimo ciclo completo di vegetazione è risultato indenne da Erwinia amylovora (Burr) Winsl. et al. all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno: – due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta da giugno ad agosto ed una volta da agosto ad ottobre; e – una volta nella zona circostante descritta, al momento più opportuno, ossia fra agosto ed ottobre, e dd) di cui i vegetali sono stati sottoposti a prove ufficiali per l’individuazione di infezioni latenti secondo un metodo di laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno. b) di origine estera Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 9, 9.1, 9.2 e 18 parte A allegato 3 e al punto1 parte B allegato 3, – Paesi membri della constatazione ufficiale: Comunità europea – che i vegetali sono originari di una zona protetta per quanto concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. – che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso di trasferimento, conservati per un periodo di almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell’ultimo ciclo completo di vegetazione, in un campo situato ad almeno un chilometro dai suoi limiti interni, in una «zona tampone» ufficialmente dichiarata e con un’estensione di almeno 50 km2, dove le piante ospiti sono state sottoposte da una data opportuna ad un regime di lotta ufficialmente approvato
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e controllato con lo scopo di minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dai vegetali ivi coltivati e da dove i vegetali sono autorizzati ad essere introdotti nelle zone protette per ciò che concerne da Paesi membri della Comunità europea; – altri Paesi a) che i vegetali sono originari di Paesi riconosciuti dall’UFAG come esenti da b) che i vegetali sono originari di zone indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall’UFAG
Deve essere fornita la prova documentata Cantoni di VD giugno, alveari che gli alveari: e Cantone del a) sono originari di Paesi riconosciuti VS, BE (ad dall’UFAG come indenni da Erwinia eccezione dei amylovora (Burr.) Winsl. et al., Distretti di Signau e oppure Trachselwald) b) sono originari di una zona ufficialmente e GR dichiarata zona protetta per ciò che concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. in un Paese membro della Comunità europea, c) sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra, d) sono stati sottoposti ad un’adeguata misura di quarantena prima del trasporto. Ferme restando le disposizioni applicabili Tutti i Cantoni, eccezione dei frutti e delle ai vegetali di cui al punto 15 parte A ad eccezione sementi allegato 3 e al punto 17 parte A sezione II del Cantone di allegato 4, constatazione ufficiale: TI e della Valle Mesolcina (Cantone di GR) a) che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione di un Paese nel quale il Grapevine flavescence dorée MLO non risulta presente,
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b) che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione all’interno di una zona istituita dall’organizzazione fitosanitaria nazionale conformemente alle pertinenti norme internazionali e nella quale il Grapevine flavescence dorée MLO non è presente, c) che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in una zona protetta elencata nella colonna di destra o in una zona protetta riconosciuta dalla Comunità europea nella Repubblica ceca, in Francia (Champagne-Ardenne, Lorena, Alsazia) o in Italia (Basilicata), d) che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione: – nel quale, dall’inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, sulle piante madri non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO, e – sui vegetali non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO – i vegetali sono stati trattati con acqua calda ad almeno 50 °C per 45 minuti al fine di eliminare il Grapevine flavescence dorée MLO.
Allegato 5112 (art.5, 9, 17, 23, 24 e 40)
Merci originarie della Svizzera o provenienti da Paesi membri della Comunità europea che devono essere sottoposte a ispezione fitosanitaria nel luogo di produzione pericolosi per tutta la Svizzera e che devono essere accompagnate da un passaporto delle piante 1. Vegetali e prodotti vegetali 1.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., ad eccezione di Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L. 1.2 Vegetali di Beta vulgaris L., Humulus lupulus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi. 1.3 Vegetali delle specie a tuberi o stoloni di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla pintagione. 1.4 Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi. 1.5 Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006113, modificata da ultimo dalla decisione 2009/420/CE114, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo. 1.7 Legname, che: a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni:
112 Aggiornato dal n. I dell’O del DFE del 15 apr. 2002 (RU 2002 945), dai n. II delle O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858), del 16 giu. 2003 (RU 2004 1435), dal n. I cpv.1 dell’O del DFE del 20 apr. 2004 (RU 2004 2201), dai n. I delle O del DFE del 14 feb. 2004 (RU 2005 1103), del 16 mag. 2007 (RU 2007 2369), dal I cpv.2 dell’O del DFE del 12 nov. 2008 (RU 2008 5865), dal n. II dell’O del6 mag. 2009 (RU 2009 2593) e dal n. I dell'O del DFE del 16 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 1057). 113 GU L52 del 23.02.2006, pagg. 34–38 114 GU L 130 del 30.05.2009, pagg. 29–32
Codice NC Descrizione
4401.10 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili 4401.22 00 Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere ex 4401.30 00 Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 4403.10 00 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato ex 4403.99 Legno grezzo, diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota1 di sottovoci del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia [Quercus spp.] o faggio [Fagus spp.]), anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione ex 4404.20 00 Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo ex 4407.99 Legno diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia [Quercus spp.] o faggio [Fagus spp.]), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a6 mm
Legname e cortecce isolate di conifere (Coniferales), escluse quelle di Thuja L., originari delle zone delimitate del Portogallo115 conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006116, modificata da ultimo dalla decisione 2009/420/CE117, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo. Vegetali prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, preparati e pronti per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti. Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al numero1.8 della parte A sezione I allegato 5, vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione
115 Nel caso del legname da imballaggio ai sensi dell’allegato4, parte A, sezione II, punti3.3 e 3.4, il contrassegno di cui all’allegato2 della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 [Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali (ISPM n. 15)] sostituisce il passaporto delle piante. 116 GU L52 del 23.02. 2006, pagg. 34–38 117 GU L 130 del 30.05.2009, pagg. 29–32
delle sementi di Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul, Dianthus L. e ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di Impantiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. ed altri vegetali di specie erbacee, diversi dai vegetali della famiglia delle Gramineae, destinati alla piantagione, ad eccezione dei bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi. Vegetali di Solanaceae, ad eccezione di quelli del punto1.3, destinati alla piantagione, escluse le sementi. Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, con le radici o con un terreno di coltura aderente o associato. Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. – Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L. e Allium schoenoprasum L. destinati alla piantagione e vegetali di Allium porrum L. destinati alla piantagione. – Sementi di Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L. e Phaseolus L. Bulbi e rizomi bulbosi di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Gladiolus Tourn. ex L., quali Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss et Tulipa L.
destinati alla piantagione prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.
pericolosi per talune zone protette e che devono essere accompagnate da un passaporto delle piante valido per la zona interessata all’atto dell’introduzione o della commercializzazione in tale zona
Fatte salve la merce di cui alla sezione I della presente parte e dell’allegato3 parti AeB
1. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci 1.3 Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L. 1.4 Polline vivo per l’impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.
Merci di origine estera provenienti da Paesi non membri della Comunità europea che devono essere sottoposte a ispezione fitosanitaria nel Paese d’origine o nel Paese di spedizione pericolosi per tutta la Svizzera 1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, ma comprese le sementi di crucifere, graminacee, Trifolium spp., originarie dell’Argentina, dell’Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell’Uruguay, i generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari dell’Afghanistan, dell’Africa del Sud, dell’India, dell’Iraq, dell’Iran, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d’America, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L. 2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di: – Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium L’Hérit ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. e fiori recisi di Orchidaceae, – conifere (Coniferales), – Acer saccharum Marsh., originarie degli Stati Uniti d’America e del Canada , – Prunus L. originarie di Paesi extraeuropei,
– Fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L., originari di Paesi extraeuropei, – ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L. 3. Frutti di: – Momordica L. e Solanum melongena L – Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. et Vaccinium L., originari di Paesi extraeuropei.. 4. Tuberi di Solanum tuberosum L. 5. Corteccia, separata dal tronco, di: – conifere (Coniferales) originarie di Paesi extraeuropei – Acer saccharum Marsh., Populus L. e Quercus L., esclusa la specie Quercus suber L. – Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originarie del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA 6. Legname che: a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all’allegato4, parte A, sezione I, punto2: – Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d’America, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416.00 00 o laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti, – Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d’America o dell’Armenia, – Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano, – Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d’America e del Canada, – Conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi extraeuropei, Kazakistan, Russia e Turchia,
– Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originarie del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA, e b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni: Codice NC Descrizione
4401.10 00 Legno da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili 4401.21 00 Legno in piccole placche o in particelle, di conifere 4401.22 00 Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere ex 4401.30 00 Segatura ex 4401.30 00 Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 4403.10 00 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato ex 4403.20 Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato 4403.91 Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato ex 4403.99 Legno grezzo, diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota1 di sottovoci del
capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia [Quercus
spp.] o faggio [Fagus spp.]), anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione ex 4404 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili 4407.10 Legno di conifere (Coniferales) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 4407.91 Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm ex 4407.93 Legname di Acer saccharum Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
Codice NC Descrizione
4407.95 Legname di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm ex 4407.99 Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.) o frassino (Fraxinus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a6 mm 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno 4416.00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio 9406.00 10 Costruzioni prefabbricate di legno
Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba. b) Terra e terreno di coltura aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dai materiali indicati alla lettera a) oppure costituito interamente o parzialmente di sostanze solide inorganiche destinate a mantenere la vitalità dei vegetali, originari: – della Turchia, – della Bielorussia, della Georgia, della Moldavia, della Russia e dell’Ucraina, – di Paesi extraeuropei ad eccezione dell’Algeria, dell’Egitto, di Israele, della Libia del Marocco e della Tunisia.
Semi dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari dell’Afghanistan, dell’Africa del Sud, dell’India, dell’Iraq, dell’Iran, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d’America.
pericolosi per talune zone protette
Fatte salve le disposizioni applicabili alle merci di cui alla sezione I.
3. Polline vivo per l’impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.
4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.
Allegato 6118 (art. 8)
Certificato fitosanitario (modello) (conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, FAO, 1997) 1 Nome e indirizzo dell’esportatore 2 Certificato fitosanitario
n.
3 Nome e indirizzo del destinatario 4 Organismo per la protezione dei vegetali di
all’(agli) organismo(i) di protezione dei vegetali di
5 Luogo di origine
6 Mezzo(i) di trasporto dichiarato(i)
7 Punto di entrata dichiarato
8 Marchi distintivi, numero e descrizione degli imballaggi; nome del prodotto, 9 Quantitativo dichianome botanico dei vegetali rato
10 Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o le atre voci regolamentate descritti nel presente certificato: – sono stati sottoposti a ispezione e/o test conformemente alle pertinenti procedure ufficiali e – sono considerati esenti da organismi soggetti a quarantena specificati dalla parte contraente importatrice, e sono conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente importatrice, comprese quelle relative gli organismi regolamentati non soggetti a quarantena. I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci regolamentate sono considerati praticamente esenti da altri 11 Altre dichiarazioni
TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O 18 Luogo del rilascio DISINFEZIONE 12 Data 13 Trattamento
14 Prodotto chimico (ingrediente attivo) Data Nome dell’organo di controllo 15 Durata e temperatura 16 Concentrazione
17 Altre informazioni (Firma) (Timbro
dell’organismo) Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanitario federale e per gli organi annessi.
118 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell'O del DFE del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5865).
916.20 Agricoltura
Allegato 7119 (art. 8) Certificato fitosanitario di riesportazione (modello) (conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetabli, FAO, 1997) 1 Nome e indirizzo dell’esportatore 2 Certificato fitosanitario di riesportazione n. 3 Nome e indirizzo del destinatario 4 Organismo per la protezione dei vegetali di
all’(agli) organismo(i) fitosanitario(i)
5 Luogo di origine
6 Mezzo(i) di trasporto dichiarato(i)
7 Punto di entrata dichiarato
8 Marchi distintivi, numero e descrizione degli imballaggi; nome del prodotto, 9 Quantità dichiarata nome botanico dei vegetali
10 Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci regolamentate descritti nel presente certificato sono stati importati in .......................... (Parte contraente di riesportazione) da .......................... (Parte contraente di origine) sulla scorta del certificato sanitario n. ......................, – di cui (*) l’originale ο la copia certificata conforme ο è allegato/a al presente certificato; – che (*) sono imballati ο reimballati ο in contenitori originali ο (*) nuovi ο e – che (*) sulla base del certificato fitosanitario originale ο e di ulteriori controlli ο sono considerati conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente di importazione e che durante il periodo di magazzinaggio in ...................... (Parte contraente di riesportazione), la partita non è stata esposta al rischio di contaminazione o di infezione. (*) contrassegnare l’apposita casella 11 Altre dichiarazioni
TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O 18 Luogo del rilascio DISINFEZIONE 12 Data 13 Trattamento
14 Prodotto chimico (ingrediente attivo) Data Nome dell’organo di controllo 15 Durata e temperatura 16 Concentrazione
17 Altre informazioni (Firma) (Timbro dell’organismo) Nessuna responsabilità finanziaria con riguardo al presente certificato può essere attribuita al Servizio fitosanitario federale o ai suoi funzionari o rappresentanti.
119 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell'O del DFE del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5865).
Allegato 8120 (art. 10, 17, 21, 22 e 40)
Passaporto delle piante
Indicazioni necessarie 1. «Passaporto delle piante svizzero» o «Passaporto delle piante CE» 2. «CH» o codice di un Paese membro della Comunità europea 3. Nome o codice dell’organismo ufficiale responsabile 4. Numero di registrazione della ditta 5. Numero di serie, di settimana o di lotto individuale 6. Nome botanico 7. Quantità 8. La dicitura specifica «ZP» per la validità territoriale del passaporto e, se del caso, il nome della(e) zona(e) protetta(e) dove la merce è autorizzata 9. La dicitura specifica «RP» in caso di sostituzione di un passaporto e, se del caso, il numero del produttore o dell’importatore originariamente registrato 10. Per le merci provenienti da Paesi non membri della Comunità europea, il nome del Paese d’origine o del Paese di provenienza
120 Nuovo testo giusta il n. II cpv.1 dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004
Allegato 8a121
Esigenze per il trattamento e la marchiatura dei materiali da imballaggio in legno non lavorato (secondo lo standard internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 della FAO122)
1 Trattamento 1.1 Perché possano essere marchiati in conformità al numero2, i materiali da imballaggio in legno non lavorato devono essere sottoposti ad un trattamento termico. 1.2 Il trattamento termico deve garantire che la temperatura interna del legno venga mantenuta a 56° C per almeno 30 minuti (heat treatment = trattamento HT). 1.3 La cella di trattamento utilizzata per il trattamento termico deve: a. essere in grado di raggiungere la temperatura minima di trattamento di 65° C e di mantenerla per tutta la durata del trattamento; b. essere dotata di uno strumento di misura che permetta di rilevare e di registrare elettronicamente la temperatura della cella di trattamento o la temperatura interna del legno durante il trattamento.
2 Marchiatura 2.1 La marchiatura deve riportare i seguenti dati: a. logo IPPC; b. numero di omologazione dell’azienda (con codice ISO del Paese); c. menzione HT (heat treatment); d. menzione DB (debarked) per il legno scortecciato. 2.2 Deve essere apposta in maniera chiaramente visibile. 2.3 Non deve contenere i colori rosso ed arancione.
121 Introdotto dal n. II dell’O dell’11 mar. 2005 (RU 2005 1443). 122 Guidelines for regulating wood packaging material in international trade (Linee guida per la regolamentazione dei materiali da imballaggio in legno nel commercio internazionale), cfr. www.ippc.int
2.4 Forma della marchiatura:
CH - XXXXX HT - DB
Alberi e arbusti forestali
Degli alberi forestali fanno parte i generi seguenti:
Designazione botanica Designazione italiana
Abies abete Larix larice Picea abete rosso, peccia Pinus pino Pseudotsuga abete di Douglas Taxus tasso Acer acero Alnus alno, ontano Betula betulla Carpinus carpino Castanea castagno Fagus faggio Fraxinus frassino Ostrya carpino nero Populus pioppo Quercus quercia Robinia robinia Salix salice Sorbus sorbo Tilia tiglio Ulmus olmo
I generi e le specie seguenti fanno parte degli alberi e degli arbusti forestali, sempreché siano piantati nella foresta:
Designazione botanica Designazione italiana
Juglans regia noce reale Juglans nigra noce nero Prunus ciliegio
Allegato 10123 (art. 27–29)
Specie di piante infestanti particolarmente pericolose
1. Ambrosia artemisiifolia L.
123 Introdotto dal n. II dell’O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2531).